Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi
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statuendo sulla petizione del 6 febbraio 2008 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Con contratto d’adesione da ultimo rinnovato in data 6 ottobre 1993, la CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato alla __________ – ora AT 1 – l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A, B).
1.2 A seguito del mancato pagamento – anche dopo invio di solleciti e diffide (doc. H, L, O) e malgrado la concessione di un piano d’ammortamento (doc. I) – di arretrati contributivi per un ammontare complessivo di fr. 11'564.55 (cfr. conteggio sub doc. Q), sciolto il contratto d’adesione con effetto al 10 luglio 2005 (doc. O, P) e adite le vie esecutive da ultimo con PE n. __________ dell’UEF di __________ (doc. N, S), con la petizione in oggetto la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo oltre interessi di mora al 5 % dal 24 agosto 2007, nonché al rimborso di fr. 600.-- per spese di mora e di ulteriori spese come da precetto esecutivo, della cui opposizione postula altresì il rigetto definitivo. Protesta infine tasse, spese e ripetibili.
1.3 Con la risposta di causa e nelle successive sue osservazioni la convenuta contesta di essere debitrice dei contributi relativi all’anno 2005 (III, VII). Postula al riguardo l’esonero dal pagamento dei contributi asseverando come il dipendente __________, al beneficio di indennità per perdita di guadagno dall’aprile 2004, anche nel 2005 si trovasse “praticamente in malattia”. Produce al riguardo copia dello scambio epistolare con la AT 1 e con la __________ quale assicuratore per malattia, nonché copia del rapporto medico del novembre 2004 redatto dal dr. __________ per conto di quest’ultima.
1.4 Contestando le argomentazioni di controparte, la Fondazione attrice nelle sue successive prese di posizione (V, IX) evidenzia come l’esonero dal pagamento dei premi in relazione all’impie-gato __________, a dipendenza di sua inabilità lavorativa, sia stato debitamente tenuta in considerazione con riferimento alle percentuali e ai periodi d’incapacità notificati dall’assicuratore malattia, allegando al proposito i conteggi da cui risultano essere stati considerati, ai fini dell’esonero, gradi d’incapacità (con rispettive percentuali di esonero) del 70% nel periodo giugno-no-vembre 2004, del 50% da dicembre 2004 a gennaio 2005 e del 30% nel periodo febbraio-marzo 2005 (doc. U-Z).
1.5 Il TCA ha quindi proceduto a richiamare dalla AT 1 la documentazione relativa all’esame delle capacità professionali del dipendente __________ nonché la corrispondenza intercorsa al riguardo tra quest’ultimo e la __________ (XI, XII). Alla Fondazione attrice sono pure state chieste ulteriori delucidazioni in relazione al periodo d’esonero dal pagamento dei contributi (XVI, XVII). Delle osservazioni presentate dalla società convenuta in merito a suddetti accertamenti (XIV, XIX) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4
2.4.1 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.
Giusta l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. B), il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo in quanto tale deve essere quindi ammesso, le modalità di calcolo e versamento dei contributi nonché di addebito per misure speciali e per il fondo di garanzia risultando dal contratto d'adesione, dal regolamento (doc. D), e dal piano di previdenza (doc. E, F).
2.4.2 Quo alle contestazioni di parte convenuta (cfr. consid. 1.3), dalla
documentazione prodotta agli atti non possono essere dedotti elementi per un esonero (con relativo accredito a favore del datore di lavoro) di entità superiore a quello applicato dall’istituto previdenziale in considerazione dell’incapacità lavorativa del dipendente __________ attestata per l’anno 2005. Parte convenuta sostiene debba essere considerata ai fini dell’esonero un’inca-pacità del 50% anche dopo il marzo 2005. Al riguardo essa ha prodotto il rapporto 8 novembre 2004 del dr. __________, medico fiduciario della __________ (doc. VII/bis), da cui si evince il perdurare sino al momento dell’esame medico (novembre 2004) di una incapacità del 70% e come fosse prevedibile, da dicembre 2004, un aumento della capacità lavorativa al 50%. Il medesimo sanitario ha tuttavia evidenziato che in attività leggera/medio leggera rispettosa di determinate limitazioni (posizione alternabile, trasporto di pesi non superiori a 5-10 kg) __________ presentava una completa capacità lavorativa. In seguito, nel gennaio 2005 egli è stato sottoposto ad un approfondito esame delle sue capacità professionali tenuto conto di quanto accertato in sede medica e delle specifiche sue competenze ed attitudini (cfr. rapporto 25 gennaio 2005 allestito per conto della __________ e che il TCA ha provveduto ad acquisire agli atti; cfr. doc. AA/3). In esito a tale valutazione __________ è stato quindi giudicato abile in misura completa in attività confacenti e ciò, previo adeguato periodo d’adattamento (cfr. scritto 25 febbraio 2005 di __________ sub doc. AA/2). Ciò che nessuno risulta aver contestato dinanzi alle competenti istanze giurisdizionali (cfr. doc. 1). Orbene, al pari di quanto stabilito nelle CGA della __________ in relazione all’assicura-zione malattia collettiva (cfr. doc. AA/2), anche – ed è ciò che qui interessa – il Regolamento di previdenza del gennaio 1985 della AT 1 (artt. 3.4.6 e segg.; cfr. doc. C) come pure il Regolamento di previdenza del gennaio 1998 della AT 1 (artt. 3.4.6. e segg.; cfr. doc. D) fanno dipendere l’esonero dal pagamento dei premi dal grado d’invalidità stabilito in ambito AI oppure – ed è ciò che qui conta – dal grado di capacità dell’assicu-rato di esercitare temporaneamente o permanentemente la sua professione o altra confacente (adeguata cioè alla sua posizione sociale, alle sue attitudini, cognizioni e capacità). La capacità di __________ – accertata su convincente base medica ed in esito ad approfondito esame professionale – di svolgere, ai sensi della succitata normativa regolamentare, altre attività corrispondenti alle sue capacità ed attitudini risulta quindi essere stata valutata correttamente. In assenza di ulteriore certificazione medica o valutazione di natura professionale che consentano di ritenere siccome non affidabili le risultanze del succitato rapporto 25 gennaio 2005 e del referto medico 8 novembre 2004, le circostanze addotte nelle more della presente procedura a sostegno di un esonero contributivo maggiore di quello riconosciuto – e considerato ai fini del calcolo dei contributi posti in giudizio (cfr. doc. T-Z) – rispettivamente a giustificazione della mancata tempestiva contestazione in sede giudiziaria della soluzione adottata da __________ (e fatta propria dalla AT 1) quo all’esigibilità in misura completa di attività confacenti (circostanze inerenti segnatamente alla prospettata ma non attu-ata assunzione da parte di altro dipendente delle mansioni svolte da __________ rispettivamente la decisione di quest’ultimo di non presentare richiesta di prestazioni AI; cfr. in specie III, XIV, doc. 3) appaiono ininfluenti ai fini del presente giudizio.
Ritenuto come il riacquisto della capacità del dipendente __________ sia stata riconosciuta, dopo periodo di adattamento, a far tempo dal 1. aprile 2005 rispettivamente il versamento di indennità per malattia sia stato – incontestatamente – riconosciuto dal-l’assicuratore d’indennità giornaliera per malattia sino a marzo 2005 (cfr. XV, XVI), l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali è stato di conseguenza sospeso a far tempo dal 1. aprile 2005 (cfr. doc. Z) (sull’applicazione, in ambito LPP, dei principi sviluppati nel settore dell’assicurazione malattia per quanto riguarda il concetto d’incapacità al lavoro e il periodo d’adat-tamento, cfr. in particolare STFA 6 febbraio 2006 nella causa L. [B 56/05] e DTF 134 V 20 con riferimenti).
Tenuto conto di questi elementi e di quelli in precedenza ricordati, considerati i versamenti effettuati dal datore di lavoro, gli accrediti e i rimborsi effettuati in suo favore (cfr. estratti sub doc. G), il credito per contributi non soluti (compresi interessi passivi, spese di diffida, di gestione, di scioglimento di contratto e per piano d’ammortamento) fatto valere in petizione deve essere riconosciuto.
2.4.3 Disatteso deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 600.--.
Secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese devono essere dimostrate (DTF 117 II 258; STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti, né possono per i medesimi motivi essere riconosciuti i costi (fr. 200.--) addebitati al datore di lavoro nell’aprile 2005 (cfr. estratto conto 2005 sub doc. G) e compresi nell’importo fatto valere in petizione.
2.4.4 L’attrice chiede anche la condanna della convenuta al pagamento di tasse e spese in relazione al precetto esecutivo (PE n. __________ dell’UEF di __________).
Al riguardo va osservato che le spese di precetto esecutivo seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).
Per lo stesso motivo non può nella specie essere ammesso l’addebito di fr. 70.-- effettuato dall’attrice nell’aprile 2004 in relazione ad una precedente procedura esecutiva alla quale non risulta essere stato dato seguito (cfr. estratto conto 2005, sub. doc. G; cfr. doc N).
Per quanto riguarda la tassa d'incasso di fr. 60.80 di cui al succitato precetto esecutivo e al cui pagamento parte attrice – per quanto è dato di capire – chiede la condanna di parte convenuta, importa ricordare che la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore, in nessuna ipotesi – e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva – è suscettibile di essere posta a suo carico (cfr. art. 19 OTLEF e art. 4 Rform),
2.4.5 Ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere cifrato in fr. 11'294.55 (11'564.55 – 200 – 70).
2.5 Il postulato versamento di interessi di mora al 5% dal 24 agosto 2007 deve essere riconosciuto. Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO).
2.6 Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 L'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 11'294.55 oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2007.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 19 ottobre 2007 dell’UEF di __________ per l’importo di fr. 11'294.55 oltre interessi al 5% dal 24 agosto 2007.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti