Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo nella causa deferitagli il 14/17 marzo 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
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AT 1
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a |
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CV 1
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio) |
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considerato in fatto e in diritto
che - con sentenza 19 febbraio 2008, cresciuta in giudicato l’11 marzo 2008, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio il 31 agosto 1992 – e omologato la convenzione 30 maggio 2006 in cui è stata pattuita una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali;
- il 14/17 marzo 2008 il giudice del divorzio – precisando come non siano noti i dati riguardanti gli averi previdenziali accumulati dai coniugi – ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP;
- il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ di fornire i nominativi dei rispettivi istituti previdenziali cui sono stati affiliati durante il matrimonio;
- con scritto 18 marzo 2008 la patrocinatrice di CV 1, richiamando il verbale d’udienza 30 ottobre 2006 in cui le parti, per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, avevano informato il giudice del divorzio circa l’inesistenza di averi pensionistici da ripartire, evidenzia come non siano integrati gli estremi per procedere ad una divisione (IV, IV/bis). Con scritto 25 febbraio 2008 il legale di AT 1 ha da parte sua dichiarato di concordare con quanto affermato dalla patrocinatrice di controparte nel citato scritto 18 marzo 2008 (VI). Richiesto dal TCA a prendere posizione su tale scritto, il Pretore di __________ ha dichiarato di non aver osservazioni e di rimettersi al giudizio dello scrivente Tribunale (V);
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- a norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);
- una divisione ex art. 25a LFLP implica come premessa l’acquisi-zione durante il matrimonio di una prestazione d’uscita da dividersi a norma dell’art. 122 CC, la cui applicazione presuppone l’affiliazione ad un istituto di previdenza professionale, rispettivamente l’esistenza di un diritto del/i coniuge/i ad una prestazione d’uscita nei confronti di un tale istituto (la nozione di istituto di previdenza professionale ai sensi dell’art. 122 CC comprende sia gli istituti di previdenza in senso stretto che gli istituti di libero passaggio; cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, art. 122/141-142, n. 3; Baumann/Lau-terburg, in: Fam/Pra/Kommentar, art. 122 n. 6ss), quest’ultima condizione non essendo adempiuta nel caso in cui sia già sopraggiunto un caso di previdenza (DTF 128 V 41, 127 III 433);
- nella quantificazione degli averi previdenziali da dividersi in caso di divorzio, i pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati (art. 22 cpv. 2 in fine LFLP);
- nella fattispecie, né dagli atti né dalle dichiarazioni delle parti risulta l’esistenza di averi previdenziali soggetti a divisione. In procedura di divorzio, segnatamente in occasione dell’udienza 30 ottobre 2006 (doc. IV/bis), modificando le pattuizioni contenute nella convenzione 30 maggio 2006, gli ex coniugi avevano d’altronde già informato il giudice del divorzio circa l’inesistenza di averi pensionistici da dividere. L’unico avere previdenziale (fr. 433.40) asseritamene accumulato da CV 1 (IV/bis) risulta a suo tempo essergli stato versato in contanti; essendo uscito dal ciclo previdenziale tale importo non è quindi suscettibile di essere considerato ai fini del riparto (art. 22 cpv. 2 in fine LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 127 III 437; FF 1996 I 110; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: SVZ 2000 p. 255; Baumann/Lauterburg, Darf's ein bisschen weniger sein? Grundsätzliches und Strittiges beim Vorsorgeaus-gleich, in: FamPra 2000, p. 213; Walser, Berufliche Vorsorge, in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, p. 58; STCA 29 gennaio 2003 nella causa V.G, inc. 34.2002.02);
- la non sussistenza delle premesse per una divisione é del resto stata ribadita da entrambi gli ex coniugi nelle more della presente procedura (IV, VI);
- in simili circostanze, stante l’assenza di elementi giustificanti una divisione a norma degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP, non è dato procedere ad alcuna divisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo ad alcuna divisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti