Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2008.22

 

RG/sc

Lugano

16 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo nella causa deferitagli l’8/9 aprile 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

 

 

1.  AT 1  

1 rappr. da:   RA 1  

2. AT 2  

 

 

a

 

 

 

1.  CO 1  

rappr. da:   RA 2  

2. CV 1  

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

                                 1.1   Con sentenza 28 febbraio 2008, cresciuta in giudicato – per quanto qui interessa – il 4 aprile 2008, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra CO 1 e AT 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 20 luglio 2001 – e stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio.

 

                                 1.2   L’8/9 aprile 2008 il giudice del divorzio ha rimesso ex art. 142 cpv. 2 CC la causa al TCA quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

                                1.3   Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2  LOG.

 

                                2.2   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

                                         A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                                2.3   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

 

                                2.4   Nel caso in esame dalla documentazione acquisita risulta che in costanza di matrimonio (e per l’esattezza sino al 4 aprile 2008, data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio; DTF 132 V 236) CO 1 ha accumulato presso il CV 1 un avere soggetto a divisione di fr. 624'818.05 (la somma di fr. 621'050.-- successivamente comunicata dal Fondo [cfr. XXIII] non ha ad essere considerata siccome calcolata tenendo conto di una variazione intervenuta successivamente alla data determinante del 4 aprile 2008) quantificato – considerando correttamente gli interessi maturati sino al divorzio sull’avere al momento del matrimonio – con riferimento a quattro distinte posizioni previdenziali: fr. 271'256.-- (__________), fr. 259'487.90 (__________), fr. 13'436.-- (__________) e fr. 80'638.15 (__________ (cfr. VIII, XVIII.) Dal fascicolo risulta per contro che AT 1 non ha accumulato averi previdenziali suscettibili di essere divisi, l’avere presente in data 21 luglio 2001 presso l’ente previdenziale della AT 2 avendo segnatamente subito, nel periodo qui determinante, una diminuzione di fr. 120.90 (cfr. VII).

 

                                         Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1 spetta quindi un accredito complessivo di fr. 312'409.05 (624'818.05 : 2).

 

                                2.5   Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

 

                                         La somma di fr. 312'409.05, unitamente agli interessi compensativi al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo a far tempo dal 4 aprile 2008 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sulla polizza di libero passaggio ad essa intestata presso la AT 2.

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CO 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 624'818.05.

 

                                 2.-   E' fatto ordine al CV 1 di versare a favore di AT 1, sulla polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di fr. 312'409.05 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 4 aprile 2008.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti