Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2008.25

 

RG/sc

Lugano

14 gennaio 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo nella causa deferitagli il 18/21 aprile 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

 

 

1. AT 1

2. AT 2

 

 

a

 

 

 

1. CV 1

1 rappr. da: RA 1

2. CV 2

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

 

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

 

                                1.1   Con sentenza 27 gennaio 2006, cresciuta in giudicato – per quanto qui interessa – il 20 febbraio 2006, il Segretario Assessore della Pretura di __________ ha pronunciato il divorzio tra CV 1 e AT 1 – unitisi in matrimonio il 6 giugno 1997 – e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni di libero passaggio accumulate durante il matrimonio.

 

                                1.2   In data 18/21 aprile 2008 la Pretura di __________ ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

 

                                1.3   Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA (VIII-XXV, XXX-XXXIII) si dirà – per quanto necessario – nel prosieguo.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2  LOG.

 

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider /Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

 

                                2.3   A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                                2.4   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati. L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato).

 

                                2.5   L'art. 122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio. L'applicazione dell'art. 122 CC presuppone la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica durante il matrimonio e l'istituto di previdenza eroga una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza diviene allora impossibile. In siffatta evenienza torna applicabile l'art. 124 CC secondo cui, allorché per uno o per entrambi i coniugi è già sopraggiunto un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità), è dovuta un’indennità adeguata (DTF 130 III 297; STFA 8 marzo 2007 nella causa A. [B 48/06] consid. 3; STCA 4 ottobre 2007 nella causa L.M e C.M, inc. 34.2007.33; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalls der beruflichen Vor-sorge-Hinweise für die Praxis, in AJP 2001 pp. 155s; Vetterli/ Keel, cit., pp. 1618s; Schneider/Bruchez, La prévoyance pro-fessionnelle et le divorce (2e partie), in SVZ 2000 pp. 247ss; Riemer, Berufliche Vorsorge und revidiertes Ehescheidungs-recht, in SZS 1998 pp. 423ss; FamPra 2003 p. 166).

 

                                         Dal profilo temporale, l'insorgenza di un caso di previdenza (vecchiaia o invalidità) è data nel momento in cui nasce un diritto a prestazioni nei confronti dell'istituto previdenziale, la pretesa al versamento di una prestazione d'uscita venendo quindi a cadere nella misura in cui vengono accordate prestazioni assicurative (STFA 21 marzo 2007 nella causa C. [B 104/05], 30 marzo 2005 nella cuasa F. [B 107/03], 28 giugno 2005 nella causa A/B [B 19/05]; RSAS 2004 p. 572; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, p. 238; Kieser, cit., p. 157; Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den Versorgungsaus-gleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in ZBJV 2000 pp. 89ss, 91; FamPra 2002 p. 649, 2003 p. 413; SZS 1997 p. 383). Anche in caso di invalidità parziale, che ha condotto al versamento di prestazioni da parte dell’istituto di previdenza, è quindi dovuta unicamente un’indennità ai sensi dell’art. 124 CC (DTF 129 III 481; STFA 30 marzo 2005 nella causa P. [B 107/03], 30 gennaio 2004 nella causa S. [B 19/03]; STCA 4 ottobre 2007 nella causa L.M e C.M, inc. 34.2007.33; Walser, Commentario basilese, 2a ed., ad art. 124 CC n. 5; Sutter/Freiburghaus, op. cit., pp. 196s).

                                        

                                2.6   Nella fattispecie in esame il matrimonio tra i coniugi __________ – per i quali il giudice del divorzio ha disposto la ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali giusta l'art. 122 CC – è stato concluso il 6 giugno 1997, mentre che la pronunzia del divorzio è cresciuta in giudicato il 20 febbraio 2006.

 

                                         Considerata – sulla base dello scritto 21 luglio 2008 con cui la __________, in rappresentanza della CV 2, ha comunicato al TCA che CV 1 “ha in corso un caso di incapacità lavorativa” (cfr. XI) – la necessità di verificare se fosse o meno intervenuto un caso di previdenza (invalidità) durante il matrimonio, lo scrivente Tribunale ha provveduto a richiamare dal competente ufficio l’incarto AI concernente l’ex marito. Dall’incarto é emerso che CV 1 è in inabilità lavorativa dal mese di gennaio 2008 e che al riguardo egli ha presentato, nel luglio 2008, una richiesta di rilevamento tempestivo. Con scritto 21 ottobre 2008 il TCA ha quindi comunicato alla __________ che in simili condizioni un eventuale caso di previdenza ai sensi dell’art. 122 CC potrà semmai realizzarsi in concreto solo in data posteriore alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (20 febbraio 2006) e che l’ipotesi di una impossibilità ex art. 124 CC appare quindi nella fattispecie esclusa (cfr. XXV; invitata a voler presentare eventuali sue osservazioni al riguardo, la __________ è rimasta silente; l’intera documentazione agli atti, incluso il citato scritto 21 ottobre 2008 e l’incarto AI, è stata trasmessa agli ex coniugi __________, che al riguardo nulla hanno osservato).

 

 

                                         Dovendosi quindi ritenere siccome non realizzato un caso di previdenza ai sensi dell’art. 124 CC e della succitata giurisprudenza, è dato procedere in questa sede ad una divisione ex artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP dei rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi __________ durante il matrimonio.

 

                                2.7   Dagli atti di causa e dalle dichiarazione delle parti risulta che durante il matrimonio – e per l’esattezza sino alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) – CV 1 ha accumulato un avere pensionistico soggetto a divisione di fr. 45'957.00 presso la CV 2 (XI/bis, XXII).

 

                                         AT 1 ha per contro accumulato un avere soggetto a divisione di fr. 640.00, depositato sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 (XXXIII).

 

                                2.8   Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) una prestazione di fr. 22'658.50 ([45'957 : 2] – [640 : 2]), che dovrà esserle accreditata da parte della CV 2.

 

                                         Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez, cit., in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

 

                                         La somma di fr. fr. 22'658.50, unitamente agli interessi compensativi al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo a far tempo dal 20 febbraio 2006 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la AT 2.

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1 interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

 

                                2.9   AT 1 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in relazione alla presente procedura.

 

                                         Presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono, cumulativamente, l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo nonché la necessità dell'intervento di un avvocato (artt. 3 e 14 Lag). Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; cfr. art. 14 cpv. 3 Lag che prevede espressamente che l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se il richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari).

 

                                         A non aver dubbi la fattispecie in esame non ha presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello istruttorio, e non ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa. La presente procedura ha potuto quindi sostanzialmente essere evasa sulla base delle attestazioni degli istituti previdenziali interessati e della documentazione, di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari interventi delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale.

 

                                         Difettando una delle condizioni richieste per la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, l’istanza deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 45'957.00.

 

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a             fr. 640.00.

 

                                 3.-   E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di fr. 22'658.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 20 febbraio 2006.

 

                                 4.-   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata da AT 1 é respinta.

 

                                 5.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                                   

 

                                 6.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti