Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi
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statuendo nella causa deferitagli l’11/15 gennaio 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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a |
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CV 1
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)
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considerato in fatto e in diritto
1.1. Con sentenza 27 novembre 2007, cresciuta in giudicato – per quanto qui interessa – il 3 gennaio 2008, il Pretore della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 22 agosto 1992 – e stabilito il diritto della moglie all’accredito della metà dell’avere previdenziale accumulato dal marito durante il matrimonio.
1.2. L’11/15 gennaio 2008 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3. Ai fini del calcolo, il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA (XII-XV) si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.2. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del di-vorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3. Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4. Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (22 agosto 1992) AT 1 disponeva – non di una prestazione di fr. 100'275.-- come indicato dal __________ (presso cui egli era assicurato al momento del matrimonio; V) e come sostenuto da entrambi gli ex coniugi (XI, XVII), bensì – di una prestazione di fr. 81'334.15, risultante dal conteggio effettuato dalla AT 2 (dove egli disponeva al momento del divorzio e dispone a tutt’oggi del suo intero avere pensionistico) in applicazione, a giusto titolo, dell’art. 22a LFLP. In casu trattasi infatti di matrimo-nio anteriore al 1. gennaio 1995 e l’interessato – assicurato alla data del matrimonio presso il citato __________ e dal giugno 1994 presso la __________ – avendo cambiato istituto di previdenza tra la data del matrimonio e il 1. gennaio 1995 (cfr. art. 22a cpv. 1 LFLP ultima frase; cfr. conteggio AT 2, sub VI/2; cfr. V, VI/1 VII/2).
Alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (3 gennaio 2008, momento determinate ai fini della divisione; cfr. DTF 132 V 236) egli disponeva per contro di un avere di fr. 390'662.65 sul conto di libero passaggio 375.498970.02.1, tuttora in essere, come accennato, presso la AT 2 (VI/1). Notasi, per inciso, come a seguito dell’uscita di AT 1 dalla __________ (aprile 2007), stante l’inadempimento dei requisiti di cui all’art. 5 LFLP (cfr. scritto 20 agosto 2008 della Cassa pensioni al TCA, XV; cfr. scritto 11 agosto 2008 dell’avv. RA 1 al TCA, XIV), la sua prestazione d’uscita è stata versata su predetto conto vincolato presso la AT 2 (II/5, II/7, XV/3), senza quindi uscire dal ciclo previdenziale (un prelievo in contanti nelle ipotesi di cui all’art. 5 LFLP, con conseguente perdita della natura previdenziale del capitale prelevato, avrebbe comportato la non divisibilità secondo gli articoli 122 CC e 25a LFLP e la sua considerazione, invece, nell’ambito applicativo dell’art. 124 CC. Sul punto cfr. DTF 128 V 48, 127 III 433; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 255; Vetterli/Keel, cit., p. 1622). Suddetto istituto ha per il resto confermato, nelle more della presente procedura, l’attuabilità di una divisione (VI).
Considerati i suddetti averi, nonché gli interessi dovuti al momento del divorzio sulla prestazione esistente al momento del matrimonio (art. 22 cpv. 1 LFLP), la prestazione da dividere am-monta a fr. 251'396.60 (cfr. citato conteggio sub VI/1). Considerata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di CV 1 spetta quindi un accredito di fr. 125'698.30.
2.5. L’ex marito chiede di tenere in considerazione, nell’ambito della presente divisione, le pretese da esso vantate nei confronti della ex moglie (rimborso di contributi alimentari versati in eccesso) a dipendenza della sentenza di divorzio (XVIII).
La richiesta non può che essere disattesa.
La giurisprudenza federale ha infatti avuto modo di stabilire l’impossibilità di compensare prestazioni d’uscita derivanti dal-l’art. 122 CC con crediti appartenenti ad uno dei coniugi in virtù della sentenza di divorzio. Ciò al fine di garantire il mantenimento della previdenza professionale, il diritto alla divisione degli a-veri di previdenza essendo volto a compensare le perdite in materia previdenziale risultanti dalla ripartizione dei compiti durante il matrimonio e a promuovere l’indipendenza economica dei due coniugi dopo il divorzio; tale diritto non può dipendere né dai regimi matrimoniali e dalla loro liquidazione, né dalla soluzione adottata in materia di mantenimento (STFA 7 novembre 2006 nella causa P. [B 66/05], STFA 23 febbraio 2006 nella causa A. [B 131/04], STFA 14 maggio 2002 nella causa K. [B 18/01]; ; STF 28 aprile 2008 nella causa R. [5A_83/2008]); SJZ 2003 pp. 148s, 2007 p. 579; FF 1996 I 102).
2.6. Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.
La somma di fr. 125'698.30, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 3 gennaio 2008 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ aperto presso la __________ (VIII/1).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 251'396.60.
2.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito del conto n. __________ intestato a AT 1 e a favore di CV 1, sul conto di libero passaggio n. __________ aperto presso la __________, l’importo di fr. 125'698.30 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 3 gennaio 2008.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti