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Raccomandata |
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Incarto n.
BS/td |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sulla petizione del 2 maggio 2008 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. AT 1, classe 1975, per il tramite del Sindacato RA 1, ha chiesto, con lettera 14 settembre 2007, alla Cassa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa CV 1) – presso la quale egli era affiliato tramite il suo ex datore di lavoro – il versamento in contanti della prestazione di uscita poiché intenzionato a trasferirsi in Italia per esercitare un’attività indipendente (doc. 5).
Il 20 settembre 2007 la Cassa pensioni ha in sostanza spiegato che, secondo quanto previsto dagli Accordi bilaterali con l’UE, dal 1° giugno 2007 il versamento in contanti della prestazione di uscita all’assicurato che lascia definitivamente la Svizzera, non è più possibile se lo stesso è obbligatoriamente assicurato in uno Stato membro dell’Unione Europea. L’istituto di previdenza gli ha inoltre fatto presente di rivolgersi al Fondo di garanzia, il quale verificherà presso la competente autorità estera la copertura assicurativa, allegando il relativo formulario (doc. 6).
1.2. Con lettera 5 febbraio 2008 l’assicurato, sempre per il tramite del suo rappresentante sindacale, ha nuovamente chiesto alla Cassa CV 1 il versamento in contanti della prestazioni di uscita avendo egli, dall’11 ottobre 2007, iniziato in Italia un’attività indipendente e nel contempo ha trasmesso la relativa documentazione (doc. 22).
In data 15 febbraio 2008 la Cassa CV 1 ha respinto la richiesta, facendo presente, in estrema sintesi, che avendo l’assicurato maturato la prestazione di uscita al 31 luglio 2007, in ossequio agli Accordi bilaterali, tale prestazione non può essere versata in contanti. Contestualmente, l’istituto di previdenza ha osservato:
" Tuttavia, La invitiamo di prendere nota, che qualora ricevessimo una conferma da parte del Fondo di garanzia LPP, che il Signor AT 1 non è subordinato ad un'assicurazione obbligatoria in __________ saremo ben lieti di intraprendere il versamento da lui richiesto. In conformità di ciò, segnaliamo, che secondo l'art. 19.2.5 del nostro regolamento, una persona può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita, se intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria.
Fino ad allora, dobbiamo persistere alla nostra decisione e rammentare, che qualora il Fondo di garanzia LPP non ci invierebbe la conferma menzionata, necessitiamo per il trasferimento del capitale, un conto di libero passaggio presso una banca oppure assicurazione." (Doc. 23)
1.3. Con la presente petizione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che egli venga riconosciuto dalla Cassa CV 1 il diritto al versamento in contanti delle prestazioni di libero passaggio avendo egli avviato in Italia un’attività indipendente. Dopo aver ricapitolato la corrispondenza intercorsa con la Cassa pensioni convenuta, egli ha in particolare evidenziato:
" In un'ottica di parità di trattamento tra gli assicurati, necessaria per evitare una violazione dell'art. 8 della Costituzione Federale, non si riesce a comprendere la ragione per cui non sia applicabile nello stesso modo, per tutti gli assicurati la norma prevista dall'art. 5, cpv. 1 lettera b) della Legge federale sul libero passaggio.
L'istante, come qualsiasi altro lavoratore, ha diritto di esigere il pagamento in contanti della prestazione di uscita, visto che ha avviato un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria. Diversa è l'ipotesi contemplata dal punto a) del cpv. 1 all'art. 5, dove viene negato il diritto al versamento in contanti della prestazione di uscita in favore di chi lascia definitivamente la Svizzera, se, conformemente all'art. 25, lett. f) della Legge federale sul libero passaggio, è affiliato obbligatoriamente ad un'assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità, secondo le disposizioni legali, in uno Stato membro della CE." (Doc. I)
1.4. Mediante la risposta di causa, la Cassa pensioni ha chiesto la reiezione della petizione, sottolineando fra l’altro:
" Con la nostra lettera del 15 febbraio 2008 abbiamo chiarito il caso (inclusivo le domande sulla proprietà d'abitazioni) in maniera definitiva e dettagliata (atto 23-24). II testo chiaro della legge, postula, che a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 25 f LFLP, gli stranieri provenienti da uno stato membro della CE, sono uguagliati ai cittadini Svizzeri. Per tale motivo, la prestazione di libero passaggio non può più essere versata automaticamente in contanti, se un assicurato ha il suo domicilio nell'Unione Europea. Tuttavia, gli è data la possibilità di rivolgersi presso il Fondo di garanzia LPP, - qualora non è subordinato all'assicurazione statale. Non può quindi essere compito di una cassa di previdenza, dover chiarire, se un assicurato svolge un'attività lavorativa in proprio in __________." (Doc. V)
1.5. Con scritti 4 luglio 2008 e 6 agosto 2008 l’attore ha ribadito la propria posizione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se la Cassa CV 1 deve versare in contanti ad AT 1 la prestazione di uscita a seguito del suo trasferimento in Italia per esercitare un’attività lucrativa indipendente.
Pacifico è che in data 31 luglio 2007 l’attore, nato nel 1975, ha cessato la sua attività presso l’impresa __________ (doc. 2), maturando di conseguenza una prestazione di uscita di fr. 13'253,75 (di cu fr. 13'213,75 secondo la LPP) (doc. 3) e che non sussiste un caso di previdenza, sia di vecchiaia che d’invalidità. Altrettanto incontestato è che l’assicurato ha lasciato definitivamente la Svizzera.
2.2. Secondo l’art. 5 cpv. 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP), l’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:
a. lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l’articolo 25f;
b. comincia un’attività lucrativa indipendente e non è più
soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
c. l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo
annuo dei suoi contributi.
L’art. 25f LFLP prevede:
" 1 L’assicurato non può esigere il pagamento in contanti, secondo
l’articolo 5 capoverso 1 lettera a, dell’avere di vecchiaia accumulato sino al momento dell’uscita dall’istituto di previdenza secondo l’articolo 15 LPP fintanto che:
a. è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali di uno Stato membro della CE;
b. è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni legali islandesi o norvegesi;
c. risiede nel Liechtenstein.
2 Il capoverso 1 lettera a entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione.
3 Il capoverso 1 lettera b entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo AELS emendato."
L'articolo appena riprodotto è stato letteralmente recepito dal regolamento della Cassa CV 1, all’art. 19.2 cifra 5 (XIV).
2.3. Le disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione; RS 0.142.112.681), come pure quello con i paesi AELS (RS 0.632.31), hanno conseguenze dirette sulla LPP (cfr. art. 89a LPP).
Nell’ambito delle previdenza professionale è fra l’altro applicabile il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (Regolamento n. 1408/71; RS 0.831.109.268.1).
L’art. 10 cpv. 2 del Regolamento n. 1408/71 (valido per tutte le persone rientranti nel campo di applicazione dei bilaterali; cfr. Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische Vorsorge, Zurigo 2008, n.1448, pag. 636), stabilisce che:
" Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l’interessato abbia cessato di essere soggetto all’assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l’interessato sia soggetto, all’assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.”
Si tratta del divieto di rimborso dei contributi (“Verbot der Beitragserstattung”), il cui scopo è il mantenimento dell’obbligo assicurativo all’interno dell’UE, estendendo quindi la protezione degli assicurati (in argomento: Cardinaux, op. cit.., n. 1439/40, pagg. 633s; Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 260 pag. 93). Determinante è che l’assicurato abbia la medesima copertura assicurativa obbligatoria dell’altro Stato membro (Cardinaux, op. cit. n. 1441, pag. 634). Il citato articolo non è applicabile all’assicurazione facoltativa. Infatti, se la legislazione nazionale prevede il rimborso dei contributi nel caso di cessazione dell’assicurazione facoltativa, il divieto decade anche se nell’altro stato membro per gli stessi rischi l’assicurato verrebbe assicurato obbligatoriamente. Parimenti non applicabile è l’art. 10 cpv. 2 del Regolamento 1408/71 qualora le disposizioni di uno stato permettono l’uscita dall’assicurazione obbligatoria e se nell’altro stato la persona interessata può essere assicurata per gli stessi rischi solo a titolo facoltativo (Cardinaux, op. cit., n. 1443 pag. 646).
In applicazione dell’art. 10 cpv. 2 del Regolamento n. 1408/71, come visto, l’art. 25f LFLP (Restrizioni applicabili al pagamento in contanti negli Stati membri della CE, in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia”) prevede un divieto di versamento in contanti delle prestazioni d’uscita in ambito dell’UE, valido anche nei confronti dei paesi dell’AELS (Islanda e Norvegia) e, sulla base di un accordo bilaterale, al Liechtenstein (cfr. Stauffer, op. cit., n.1066 pag. 394). Siccome il versamento non dipende dall’abbandono del domicilio svizzero, né dalla cessazione dell’attività in Svizzera, rispetto agli Accordi bilaterali esso non è discriminatorio (cfr. Stauffer, op. cit., n. 1066, pag. 395).
L’art. 25f LFLP riguarda le prestazioni di uscita (art. 5 cpv. 1 e 25f LFLP), ma non il versamento in capitale di prestazioni assicurative (art. 37 cpv. 2-4 e art. 19 cpv. 2 LPP; art. 13 cpv. 2 OFLP) ed il prelievo anticipato per la propria abitazione (art. 30 c LPP). L’art. 25f LFLP concerne solo prestazioni di libero passaggio obbligatorie (art. 15 LPP) ed il versamento di prestazioni sovraobbligatorie soggiace unicamente alle regole dell’art. 5 LFLP (Cardinaux, op. cit., n. 1447, pag. 635).
Va ricordato che il divieto di pagamento in contanti della prestazioni d’uscita è entrato in vigore al 1° giugno 2007, ossia cinque anni dopo l’adozione, il 1° giugno 2002, da parte della Svizzera degli Accordi bilaterali con l’UE e dell’Accordo emendato con gli stati dell’AELS (art. 25f cpv. 2 e 3 LFLP).
Infine, il versamento in contanti della prestazioni d’uscita è possibile nel caso in cui l’assicurato eserciti in uno stato dell’UE o dell’AELS un’attività indipendente oppure se si tratta di prestazioni di uscita d’importo esiguo (Cardinaux, op. cit., pagg. 646ss).
2.4. Qualora, come il caso in esame, una persona assoggetta obbligatoriamente alla previdenza professionale lascia definitivamente la Svizzera per prendere domicilio in uno Stato dell’UE (in casu: __________), occorre verificare se in quello stato egli è obbligatoriamente assicurato contro i rischi vecchiaia, morte e invalidità. In caso positivo, l’assicurato non può chiedere il versamento in contanti della prestazione di uscita accumulata in Svizzera. Generalmente questo è il caso quando la persona interessata esercita nello Stato di destinazione un’attività dipendente. L’accertamento o meno di un’assicurazione obbligatoria dei rischi vecchiaia, morte e invalidità avviene secondo il diritto interno dello stato in cui l’obbligo assicurativo è in discussione (Cardinaux, op. cit., n. 1450 pag. 637).
Spetta comunque all’assicurato comprovare al competente fondo di previdenza l’adempimento dei presupposti per il versamento in contanti della prestazione di uscita, quindi non solo la definitiva partenza dalla Svizzera (cfr. Stauffer, op. cit, n.1068 pag. 395), oppure il consenso scritto del coniuge (rispettivamente del partner registrato; art. 5 cpv. 2 LFLP), ma anche il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera che deve essere certificato dalla preposta autorità del luogo del nuovo domicilio. L’istituto di previdenza non ha alcun obbligo di accertamento (“Nachforschungspflicht”), ma solo di verifica della documentazione prodotta (cfr. Cardinaux, op.cit., n. 1459 pag. 642; cfr. anche “Mitteilungen über die berufliche Vorsorge” n. 52 del 31 agosto 2000, pag. 4). Per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di previdenza, il Fondo di garanzia LPP (organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea e dell’Associazione europea di libero scambio; cfr. art. 56 cpv. 1 lett. g LPP) ha concluso con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia, degli accordi amministrativi per l’accertamento dell’assoggettamento o meno all’assicurazione sociale. In particolare, nel promemoria, edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito www.sfbvg.ch, relativo al “trasferimento di averi della previdenza professionale a partire dal 1° giugno 2007. Richiesta per l’accertamento dell’obbligo d’assicurazione sociale in Italia” si legge che:
" Per ottenere questa conferma (relativa all’accertamento dell’obbligo assicurativo; n.d.r.), voi (o anche il vostro istituto di previdenza) potete presentare al Fondo di garanzia LPP, mediante un apposito formulario, una richiesta per l’accertamento dell’obbligo d’assicurazione sociale in Italia. Il formulario, compilato integralmente, deve essere firmato dalla persona assicurata e inviato al seguente indirizzo: Fondo di garanzia LPP, Ufficio di direzione, Casella postale 1023, CH-3000 Berna 14
Il Fondo di garanzia LPP inoltra la vostra richiesta all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in Italia e verifica contemporaneamente se a vostro nome sono stati annunciati all’Ufficio centrale del 2° pilastro altri averi provenienti dalla previdenza professionale. L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale verifica, riferendosi ad un giorno di riferimento (90 giorni dopo la notifica di partenza presso le autorità competenti in Svizzera), se voi siete obbligatoriamente assicurati per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Ad avvenuta verifica, l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale comunica al Fondo di garanzia LPP se siete obbligatoriamente assicurati oppure no. Il Fondo di garanzia LPP informa per i-scritto voi e il vostro istituto di previdenza sul risultato della verifica.
Se in Italia non siete obbligatoriamente assicurati, il vostro istituto di previdenza può, nella misura in cui siano soddisfatti tutti i presupposti per un pagamento in contanti, versarvi in contanti la vostra prestazione di libero passaggio. Per la verifica dei presupposti per il pagamento in contanti è responsabile il vostro istituto di previdenza. Se doveste avere delle domande a questo riguardo, vi preghiamo di rivolgervi direttamente al vostro istituto di previdenza.
Se in Italia siete obbligatoriamente assicurati, per il momento non è possibile un pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. In questo caso dovete comunicare al vostro istituto di previdenza dove volete che venga trasferita la vostra prestazione di libero passaggio. Avete la possibilità di aprire un conto di libero passaggio presso una banca in Svizzera oppure di istituire una polizza di libero passaggio presso un’assicurazione. Se non comunicate al vostro istituto di previdenza dove debba essere trasferito il vostro avere, dopo la scadenza del termine previsto dalla legge l’istituto trasferirà la vostra prestazione di libero passaggio alla Fondazione Istituto collettore LPP, Amministrazione conti di libero passaggio, a Zurigo. Il vostro avere così bloccato frutta interessi.
Non appena avrete raggiunto l’età pensionabile ordinaria potrete prelevare in contanti il vostro avere proveniente dalla previdenza professionale (incl. interessi e interesse composto). In questo contesto devono essere inviati all’istituto che gestisce il conto tutti i documenti necessari."
2.5. Nella fattispecie concreta, visto quanto sopra, rettamente con scritto 20 settembre 2007 la Cassa CV 1, dopo aver spiegato la normativa prevista dell’art. 25f LFLP, aveva invitato l’assicurato ad inoltrare al Fondo di garanzia LPP il formulario per l’accertamento dell’obbligo assicurativo in Italia (doc. 6), concetto ribadito nello scritto 15 febbraio 2008 (doc. 23; cfr. consid. 1.2).
Come detto al considerando precedente, non è infatti compito dell’istituto di previdenza chiarire se l’interessato svolge un’attività lucrativa in proprio in Italia e che non sia obbligatoriamente assicurato per la vecchiaia, invalidità e morte. Per questo motivo, la Cassa CV 1 non era tenuta ad esaminare la documentazione prodotta dall’attore relativa alla “__________”, società in accomandita semplice (doc. 20), al fine di verificare il non assoggettamento all’obbligo assicurativo dell’interessato in Italia (egli non ha del resto prodotto alcuna attestazione in tal senso da parte di un’autorità ufficiale), né tantomeno quindi a procedere al versamento in contanti della prestazione di uscita.
Spetta piuttosto all’attore inviare al Fondo di garanzia LPP il formulario di verifica del suo assoggettamento assicurativo in Italia, scaricabile dal sito www.sfbvg.ch. Solo in caso in cui l’INPS certificherà al Fondo di garanzia LPP il non assoggettamento (che è vincolante per l’istituto di previdenza; cfr. Cardinaux, op. cit., no. 1460 pag. 644), la Cassa pensioni sarà tenuta a versare la prestazione di uscita nella misura in cui le altre condizioni dell’art. 5 LFLP sono adempiute (in quell’evenienza l’assicurato verrebbe trattato alla stregua di un indipendente in Svizzera). In caso contrario, la prestazione di libero passaggio verrà trasferita su un conto di libero passaggio scelto dall’interessato o, in assenza di indicazioni, alla Fondazione Istituto Collettore (cfr. in merito art. 4 cpv. 1 e 2 LFLP).
In conclusione, non sussistendo, al momento, un diritto nei confronti della Cassa CV 1 al versamento in contanti della prestazione di uscita, la petizione dev’essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione é respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti