Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi
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statuendo nella causa deferitagli il 2/3 giugno 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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a |
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1. CV 1 2. CV 2
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 7 maggio 2008, cresciuta in giudicato il 28 maggio 2008, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________) – unitisi in matrimonio il 3 aprile 2003 – e omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie in cui è stata con-cordata una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio.
1.2 Il 2/3 giugno 2008 il giudice del divorzio ha rimesso ex art. 142 cpv. 2 CC la causa al TCA quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.
1.3 Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal TCA (IX-XXVI) si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del di-vorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla re-visione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).
2.4 Nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio CV 1 disponeva di una prestazione di fr. 14'492.20 presso la __________ (XXI). Il capitale accumulato presso detta fondazione è stato in seguito (luglio 2005) versato alla __________ (XVII, XXI/3), che a sua volta (gennaio 2006) lo ha trasferito alla CV 2 (V). Il 28 maggio 2008 – data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio (momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) – la prestazione d’uscita di spettanza di CV 1 presso la CV 2 (dove nell’aprile 2008 è altresì confluito un avere di fr. 449.80 accumulato presso la __________) ammontava a fr. 41'286.67 (XII, XII/2).
Al momento del matrimonio AT 1 disponeva invece di un avere di fr. 8'384.70 sul conto di libero passaggio n. 0251-992307-11-465 presso __________ (XIII). Il 28 maggio 2008 essa disponeva di una prestazione di fr. 10'084.-- presso la AT 2 cui é assicurata a far tempo dal gennaio 2006 (IV,XXVI).
Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) – calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) – l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).
Nella specie l'avere esistente al momento del matrimonio aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio – calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve di conseguenza essere cifrato per CV 1 in fr. 16'524.-- (14'492.20 + 2'031.80), per AT 1 in fr. 9'560.25 (8'384.70 + 1'175.55). Ne consegue che il capitale pensionistico soggetto a divisione ammonta quindi per l’ex marito a fr. 24'762.70 (41'286.67 – 16’524), per la ex moglie a fr. 523.75 (10'084 – 9'560.25).
Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 12'119.45 ([24'762.70 : 2] – [523.75 : 2]).
2.5 Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/ Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.
La somma di fr. 12'119.45, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 28 maggio 2008 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere trasferita a favore di AT 1 presso AT 2.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 24'762.70.
2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 523.75.
3.- E' fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, presso AT 2, la somma di fr. 12'119.45 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 28 maggio 2008.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti