Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2008.3

 

RG/sc

Lugano

3 settembre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

statuendo nella causa deferitagli il 21/22 gennaio 2008 dalla Pretura di __________ (art. 142 CC) e che oppone

 

 

 

1.  AT 1  

1 rappr. da:   RA 1  

2. AT 2  

 

 

a

 

 

 

1.  CV 1  

2. CV 2  

2 rappr. da: RA 2  

3. CV 3  

4. CV 4  

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali in caso di divorzio)

 

 

 

 

 

 

 

considerato                     in fatto e in diritto

 

                                 1.1. Con sentenza 3 dicembre 2007, cresciuta in giudicato il 17 gennaio 2008, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1 (nata __________), unitisi in matrimonio il 6 settembre 1991. Nella convenzione    22 novembre 2006 sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal giudice del divorzio, le parti hanno pattuito il diritto di AT 1 all'accredito al proprio istituto di previdenza di un importo pari alla metà di quanto accumulato in costanza di matrimonio da CV 1 presso il proprio istituto di previdenza, dopo deduzione della metà di quanto accumulato in costanza di matrimonio da AT 1.

 

                                 1.2.   Il 21/22 gennaio 2008 il giudice del divorzio, in applicazione dell’art. 142 cpv. 2 CC, ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire.

 

                                1.3.   Ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori numerosi accertamenti esperiti dal TCA – volti in particolare a stabilire, stante la totale assenza di informazioni da parte di CV 1, l’entità dell’avere previdenziale da questi accumulato (XI-XXVI) – si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2  LOG e 2 cpv. 1 LPTCA.

 

                               2.2.   Giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

                                         A norma dell'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura; il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                               2.3.   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di pre-videnza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005).

 

                               2.4.   Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (6 settembre 1991) CV 1 disponeva di una prestazione di fr. 3'171.95 presso la __________ (XX) nonché di una prestazione di fr. 2'771.25 presso la CV 3 (XXIV). Il 17 gennaio 2008 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio quale momento determinante ai fini della divisione, cfr. DTF 132 V 236) disponeva per contro di una prestazione di      fr. 9'070.00 presso la CV 2 (contratto __________), dove risulta a tutt’oggi assicurato (V, XIX, XXV), di un avere di fr. 27'387.50 presso la CV 4 dove è stato, nell’ottobre 2003, trasferito l’avere pensionistico accumulato presso la CV 2 (contratto __________) nel periodo novembre 1994-agosto 2003 (XIX, XXVIII) e, infine, di una prestazione di fr. 21'661.20 presso la CV 3 dove, nell’agosto 1992, è confluito l’avere precedentemente accumulato presso la __________ (XXIV).

 

                                         Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (art. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP) calcolati applicando il tasso (minimo) stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2), indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall'istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, op. cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s) l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo quindi a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss).

 

                                         Nella fattispecie l'avere esistente al momento del matrimonio (complessivamente fr. 5'943.20=3'171.95 + 2'771.25), aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (fr. 4'602.20) – calcolati in applicazione dell’art. 12 OPP2 (per il calcolo cfr. www. berechnungsblaetter.ch) – deve di conseguenza essere cifrato in fr. 10'545.40.

 

L’avere pensionistico acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta quindi a complessivi  fr. 47'573.30 (58'118.70 – 10'545.40).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda AT 1, l’avere di previdenza da essa accumulato in costanza di matrimonio risulta constare unicamente dell’avere di fr. 3'048.10 (valuta 17 gennaio 2008) depositato sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 (IV, XI).

 

                               2.6.   Stante la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio, i rispettivi suddetti averi soggetti a divisione (rimasti incontestati da parte degli ex coniugi nelle more della presente procedura), a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito complessivo di fr. 22'262.60 ([47'573.30 : 2] – [3'048.10 : 2]).

 

                                         Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio.

 

                                         La somma di fr. 22'262.60, di cui fr. 8'237.20 a carico della CV 3, fr. 10'463.40 a debito del conto __________ presso la Fondazione CV 4 e fr. 3'562.00 a carico della CV 2 (contratto __________), unitamente agli interessi compensativi al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo a far tempo dal 17 gennaio 2008 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2.

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di AT 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.     L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 47'573.30.

 

2.     L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 3'048.10.

 

3.1.  E' fatto ordine alla CV 3 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di fr. 8'237.20 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 gennaio 2008.

 

3.2   .                                       E' fatto ordine alla CV 4 di versare, a debito del conto 735945 intestato aCV 1 e a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di fr. 10'463.40 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 gennaio 2008.

 

3.3   .                                       E' fatto ordine alla CV 2 (contratto __________) di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la AT 2, la somma di fr. 3'562.00 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 17 gennaio 2008.

 

  4.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti