Raccomandata |
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Incarto n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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statuendo sulla petizione del 3 giugno 2008 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Con contratto d’adesione 28 gennaio 1999 la CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato alla AT 1 l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti, con effetto dal 1. gennaio 1999 (doc. A).
1.2 Il contratto di previdenza è stato disdetto dal datore di lavoro per il 31 dicembre 2006 (doc. F, H). Stante il mancato pagamento di arretrati contributivi – che l’istituto di previdenza ha potuto nel giugno 2007, dopo aver interpellato la Cassa __________, conteggiare (correggendo il precedente conteggio basato su salari nettamente inferiori annunciati dal datore di lavoro) sulla scorta delle dichiarazioni dei salari AVS relative agli anni 2000-2006 (doc. U-GG e sub. doc. I) – per un ammontare complessivo, il 2 ottobre 2007, di fr. 92'912. 05 (cfr. conteggio sub doc. O), adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ (doc. Q), con la petizione in oggetto la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento di suddetto importo (corrispondente ai contributi non soluti sino al 31 dicembre 2006 con interessi e spese) oltre interessi di ritardo al 5% dal 2 ottobre 2007, nonché al rimborso di fr. 800 per spese di mora e di ulteriori spese di precetto esecutivo, della cui opposizione postula altresì il rigetto definitivo. Protesta infine tasse, spese e ripetibili.
1.3 Con la risposta di causa parte convenuta sostiene di non essere debitrice dell’importo richiesto. Contesta in particolare l’ammon-tare dei salari considerati dalla Fondazione attrice per il calcolo dei contributi; allega al proposito un proprio conteggio dei salari (relativi agli anni 2000 a 2006) determinanti, a suo dire, per il calcolo dei rispettivi premi (in relazione a tale censura dal fascicolo risulta che la società non reputa corretto considerare i salari che essa avrebbe erroneamente notificato alla Cassa __________ in quanto suscettibili, questi, sia ai fini AVS che LPP, di essere ridotti del 25% a titolo di rimborso spese forfetario; si è tuttavia dichiarata disposta a rivedere la sua posizio-ne una volta ricevuto il rapporto di revisione [non ancora allestito all’epoca dell’inoltro della petizione] da parte della cassa di com-pensazione). Rimprovera altresì alla Fondazione attrice di non aver correttamente considerato ai fini del calcolo i “periodi di assoggettamento”. Delle ulteriori, generiche e a tratti confuse critiche indirizzate all’istituto previdenziale si dirà – per quanto necessario – nel prosieguo.
1.4 In replica la Fondazione contesta recisamente e puntualmente le allegazioni di controparte. Evidenzia in particolare come la pretesa riduzione del 25% appaia del tutto infondata e come ai fini della quantificazione dei contributi debbano essere presi in considerazione i salari notificati dalla società alla Cassa __________ (segnatamente fr. 45'798 per il 2000, fr. 121'639 per il 2001, fr. 183'322 per il 2002, fr. 311'769 per il 2003, fr. 445'155 per il 2004, fr. 637'315 per il 2005 e fr. 854'576 per il 2006; cfr. doc. CC, GG, I), salari di cui è venuta a conoscenza solo a seguito di verifiche incrociate con la Cassa e che non corrispondevano alle incomplete e non aggiornate distinte salariali che la CV 1 le aveva precedentemente annunciato.
1.5 In duplica parte convenuta ribadisce la necessità di ridurre del 25%, a titolo di rimborso spese forfetario, i salari AVS dei propri collaboratori addetti alla vendita, esponendo nuovamente gli importi che, a suo dire, vanno considerati per il calcolo dei contributi litigiosi. Con ulteriore scritto 25 agosto 2008 essa ha in sostanza riconfermato la propria posizione.
1.6 Il TCA ha quindi interpellato la Cassa __________ chiedendo informazioni in merito alla procedura di revisione concernente la CV 1, con particolare riferimento alle masse salariali 2000-2006. Con scritto 10 settembre 2008 la Cassa ha comunicato che una decisione di tassazione d’ufficio è stata emanata in data 19 agosto 2008 e che contro la medesima la società datrice di lavoro ha interposto opposizione, precisando che in data 26 settembre 2008 si sarebbe svolto in tale contesto un incontro con i responsabili della società. Sollecitata dal TCA, il 1. ottobre 2008 la Cassa ha in seguito comunicato che in occasione di detta audizione la CV 1, dopo aver dichiarato che non intende far valere alcuna deduzione del 25% per spese forfetarie, ha accettato in toto le dichiarazioni di salari pre-cedentemente inviate alla Cassa.
1.7 Prendendo posizione al riguardo, con scritto 16 ottobre 2008 la Fondazione attrice ha fatto rilevare che, alla luce dello scritto 1. ottobre 2008 della Cassa, i salari presi in considerazione per il calcolo dei contributi LPP sono corretti in quanto corrispondenti ai salari AVS notificati dalla CV 1. La Fondazione ha quindi chiesto al TCA di giudicare come chiesto in petizione.
Parte convenuta non ha per contro presentato osservazione alcuna.
1.8 Il TCA ha quindi richiamato dalla Cassa la decisione 19 agosto 2008, il rapporto di revisione e il verbale d’audizione 26 settembre 2008, chiedendo pure all’amministrazione di confermare che le masse salariali determinanti ai fini AVS corrispondono a quelle di cui al precedente scritto 23 giugno 2008 della Cassa (XXV).
La documentazione inviata dalla Cassa è stata quindi trasmessa alle parti, le quali hanno entrambe dato atto come determinanti siano nel caso di specie i salari AVS dichiarati da CV 1 alla Cassa (XXI, XXXII).
E stato infine acquisito agli atti l’atto d’opposizione 3 settembre 2008 di CV 1 avverso la decisione 19 agosto 2008 (XXXV/1).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263, 125 V 195, 122 V 150 con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e me-glio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamen-to dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brüh-wiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di pre-videnza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4
2.4.1 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente sostanziata e documentata.
Giusta l'art. 3.3 del contratto d'adesione (doc. A), il datore di lavoro si impegna a versare direttamente i contributi alla Fondazione. L’obbligo contributivo in quanto tale deve essere quindi ammesso, le modalità di calcolo e versamento dei contributi nonché di addebito per misure speciali e per il fondo di garanzia risultando dal contratto d'adesione e dal regolamento (doc. B, XXIX/1).
2.4.2 Quo alle contestazioni di parte convenuta (cfr. consid. 1.3), le stesse (quelle relative ad asseriti errori nel determinare i “periodi di assoggettamento” e ad ulteriori presunte irregolarità commesse dalla Fondazione attrice sono state del resto formulate in maniera del tutto generica e non sufficientemente sostanziata; cfr. IV; cfr. consid. 2.2), non hanno più motivo di essere considerate. Dall’istruttoria di causa è infatti emerso che le masse salariali relative agli anni 2000-2006, dichiarate da __________ alla Cassa __________ (fr. 45'798 per il 2000, fr. 121'639 per il 2001, fr. 183'322 per il 2002, fr. 311'769 per il 2003, fr. 445'155 per il 2004, fr. 637'315 per il 2005 e fr. 854'576 per il 2006 [cfr. doc. CC, GG, I], importi nei quali in un primo tem-po la società sosteneva non essere state erroneamente considerate le dovute riduzioni per rimborso spese forfetario [cfr. XXVI/5, doc. 13/1 e 3, doc. 14, doc. M]) e poste a fondamento del calcolo dei contributi fatti valere in petizione sono state confermate nel-l’ambito della procedura d’opposizione contro la decisione 19 a-gosto 2008 della Cassa, dove l’opponente (qui convenuta) ha rinunciato a far valere suddette riduzioni, con consecutiva conferma dell’entità dei salari dichiarati (cfr. XXVI/1-12), sui quali – per quanto qui interessa – la Fondazione attrice ha calcolato i contributi litigiosi. (Con riferimento a suddetto contenzioso, resta per contro – per quanto è dato di capire – ancora da definire con for-male decisione su opposizione l’ulteriore questione concernente le riprese salariali per gli anni 2003-2006, per complessivi fr. 490'651, operate dalla Cassa a seguito del controllo contabile del giugno 2007; cfr. XXVI/3, XXVI/5).
In simili circostanze, tenuto conto di questi elementi e di quelli in precedenza ricordati, considerati i versamenti del datore di lavoro, gli accrediti e i rimborsi effettuati in suo favore e le mutazioni intervenute (cfr. doc. D; cfr. L), il credito per contributi non soluti in relazione al periodo 2000-2006 (compresi interessi passivi, spese di scioglimento di contratto e di gestione sino ad ottobre 2007) unitamente a residue pretese relative al 1999 (cfr. doc. D1) fatto valere in petizione – e che parte attrice ha da ultimo im-plicitamente confermato con osservazioni 16 ottobre e 11 novembre 2008 (cfr. XXIV, XXXI) – deve essere riconosciuto. L’e-ventuale modifica (aumento), a dipendenza dell’esito di suddetta procedura d’opposizione, dei salari determinanti per il calcolo dei contributi LPP potrà se del caso fare oggetto, sussistenti determinati presupposti, di una procedura di revisione giusta l’art. 24 Lptca (in argomento cfr. STFA 27 gennaio 2003 nella causa I. [H 393/01], 17 gennaio 2008 nella causa M. [H 223/06]; STCA 18 aprile 2008 nella causa Z-P. [inc. 34.2008. 24]).
2.4.3 Disatteso deve per contro essere il postulato rimborso di spese di mora per fr. 800.
Secondo l’art. 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori, in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Affinché possano essere riconosciute tali spese devono essere dimostrate (DTF 117 II 258; STCA 13 maggio 2008 nella causa L.F., 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D.; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA). In concreto l’attrice non ha prodotto i giustificativi atti a sostanziare e quantificare i costi addebitati, che di conseguenza non possono essere riconosciuti.
2.4.4 La Fondazione chiede anche la condanna della convenuta al pagamento di “tasse e spese come da precetto esecutivo”.
Al riguardo va osservato che le spese di precetto esecutivo (in casu ammontanti a fr. 100; cfr. doc. Q) seguono le sorti dell’e-secuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud /Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 nella causa R.B; STCA 30 giugno 2006 nella causa N. LCC, 30 giugno 2006 nella causa T.G.I. SA, 7 giugno 2006 nella causa L. D; 11 aprile 2006 nella causa F.G.I.C. SA, 3 aprile 2006 nella causa T.B. SA, 24 gennaio 2007 nella causa T.D SA.).
Per quanto riguarda la tassa d'incasso di cui al succitato precetto (fr. 468.55; cfr. doc. Q), importa ricordare che la stessa, oltre che a non dover essere anticipata dal creditore, in nessuna ipotesi – e quindi nemmeno in caso di esito negativo (per il creditore) della procedura esecutiva – è suscettibile di essere posta a suo carico (cfr. art. 19 OTLEF e art. 4 Rform),
2.4.5 Ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione deve essere cifrato in fr. 92'912.05.
2.5 Il postulato versamento di interessi di mora al 5% dal 2 ottobre 2007 deve essere riconosciuto. Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, infatti, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. contratto d'adesione). In concreto, la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO).
2.6 Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60ss). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.7 L'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla CV 1 fr. 92'912.05 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2007.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 14 novembre 2007 dell’UE di __________ per l’importo di fr. 92'912.05 oltre interessi al 5% dal 2 ottobre 2007.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti