Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2008.72

 

BS/lb

Lugano

23 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 24 novembre 2008 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1959, è stato alle dipendenze di __________, quale panettiere, dall’8 gennaio 1987 al 31 gennaio 2001 (doc. A). Ai fini previdenziali era assicurato, per il tramite del datore di lavoro, presso la CO 1 (in seguito: Cassa pensioni CO 1) (cfr. certificato di previdenza del 19 maggio 2000, sub doc. A).

 

                               1.2.   A seguito della domanda di prestazioni AI per adulti inoltrata dall’attore, dopo aver esperito degli accertamenti medici (perizia multidisciplinare del SAM) ed economici, con decisione 3 maggio 2004, confermata con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2005, l’Ufficio AI gli ha negato il diritto alla rendita in quanto egli presentava un’incapacità lavorativa del 30%. Il ricorso contro la citata decisione su opposizione è stato respinto dal TCA con sentenza del 15 settembre 2005 (inc. 32.2005.21).

 

                               1.3.   Nel novembre 2005 l’attore ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, motivo per cui l’Ufficio AI ha disposto ulteriori accertamenti medici (perizia psichiatrica eseguita dalla dr.ssa __________ dell’Ospedale __________) ed economici.

                                        

                                         Con decisioni 19 settembre 2007 l’amministrazione ha stabilito il diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2005, aumentata a rendita intera dal 1° febbraio 2006 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) e ridotto la prestazione a mezza rendita con effetto dal 1° febbraio 2007 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. B).

                                         Dal punto di vista medico, l’amministrazione ha accertato:

 

"  (...)

DaI 31.08.2000 (inizio dell'anno di attesa) la capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, risultano medicalmente oggettivati i seguenti periodi d'inabilità lavorativa nella precedente attività di panettiere-pasticciere: 30% dal 31.08.2000, 100% dal 06.10.2005 (data ricovero presso la Clinica __________) e 50% dal mese di novembre 2006 (mese della visita medico-specialistica peritale, nell'ambito della quale é stata possibile accertare l'effettiva capacità lavorativa).

 

A decorrere dal mese di novembre 2006 il Signor RI 1 presenta una capacità lavorativa del 50% sia nella precedente attività che in qualsiasi altra professione a lui idonea.

 

La valutazione dal profilo economico-lavorativo ha permesso di definire che, oltre a reinserirsi nella precedente attività di panettiere-pasticciere in misura del 50%, il Signor RI 1 potrebbe integrarsi sul mercato libero del lavoro anche in altre attività semplici, leggere e poco qualificate. L'attuale capacità di guadagno residua non é comunque incrementabile nell'esercizio di altre attività professionali. (...)" (doc. B, pag. 6)

                                     

                               1.4.   Sostenendo come la sopravvenienza dell’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità sia intervenuta allorquando era alle dipendenze di __________, con un scritto del 25 aprile 2007 l’attore ha chiesto alla Cassa pensioni CO 1 una verifica del suo diritto ad una rendita d’invalidità LPP (doc. C), richiesta nuovamente formulata il 25 giugno 2007 e, dal suo rappresentante, il 27 agosto 2007, il 30 aprile 2008, il 25 agosto 2008 e, da ultimo, tramite email il 28 gennaio 2008 (doc. C-H).

                                         La Cassa con scritto 24 settembre 2007 ha risposto di verificare il caso (doc. I) ed il 1° settembre 2008 di attendere la ricezione da parte dell’Ufficio AI degli atti richiesti (doc. L).

 

                               1.5.   Non avendo ricevuto più alcuna comunicazione, con la presente petizione l’attore, rappresentato dal RA 1, ha chiesto al TCA che alla Cassa pensioni CO 1 sia fatto ordine di comunicargli, entro 10 giorni, una presa di posizione riguardo al diritto ad una rendita d’invalidità ai sensi dell’art. 23 LPP.

 

                               1.6.   Con risposta di causa, la convenuta ha sostenuto:

 

"  (...)

Ci riferiamo alla Sua esortazione di prendere una decisione sulla pensione d'invalidità del signor RI 1, __________). Purtroppo, il ritardo della nostra decisione, giustamente criticato dal RA 1, è imputabile a un'infelice concatenazione di circostanze.

 

In base alla documentazione a nostra disposizione, per CO 1 non sussiste nessun obbligo di prestazione:

 

Il signor RI 1 è uscito dalla RA 1 il 31.01.2001. Con decisione del 03.05.2004, la riduzione dell'abilità lavorativa in grado di giustificare il pagamento di una pensione non è stata accettata dall'Al federale. II 19.06.2007, l'AI ha invece deciso il pagamento di una pensione a partire dal 01.11.2005. In base agli atti dell'AI, c'è inoltre motivo di supporre che tra i problemi di salute del 2001 e la decisione dell'AI siano subentrate altre cause che hanno condotto all'invalidità. Non ci sono dunque nessi reali e temporali tra l'assicurazione con uscita al 31.01.2001 e l'inabilità al lavoro con conseguente invalidità e il pagamento di una pensione a partire dal 01.11.2005, in virtù dell'art. 29 della Legge federale sull'assicurazione d'invalidità. Di conseguenza, l'inabilità al lavoro e la conseguente invalidità in grado di giustificare una pensione a partire dal 01.11.2005 si sono verificate dopo l'obbligo di assicurazione e la scadenza di ulteriori 30 giorni di copertura assicurativa (art. 10 cpv. 3 LPP).

 

La CO 1 non risponde dunque delle prestazioni d'invalidità del 2° pilastro." (doc. III)

 

                               1.7.   Rispondendo al TCA, con scritto 16 dicembre 2008 l’attore ha precisato le proprie domande di giudizio, nel senso di accertare il diritto ad un quarto di rendita d’invalidità LPP dal 1° novembre 2005, ad una rendita intera LPP dal 1° febbraio 2006 ed ad una mezza rendita LPP dal 1° febbraio 2007.

                                         Nel merito egli ha ribadito che la malattia che ha portato al riconoscimento di una rendita d’invalidità è iniziata durante il rapporto di lavoro con __________ e che quindi la Cassa pensioni convenuta è obbligata a versargli quanto richiesto (V).

 

                               1.8.   Il 6 gennaio 2009 la Cassa pensioni ha in particolare rilevato che i problemi di salute si sono verificati durante il periodo d’impiego presso __________ e che tuttavia non sussiste per l’attore alcun diritto di prestazioni d’invalidità del secondo pilastro, poiché solo dal 1° novembre 2005 l’AI ha statuito il diritto alla rendita, momento in cui non vi era alcuna copertura assicurativa di natura previdenziale (VII).

 

                               1.9.   Le parti hanno presentato ulteriori osservazioni (IX, XI).

 

                             1.10.   Il 27 maggio 2009 il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti concernenti l’attore (XIV, XIX), intimando alle parti un termine per la consultazione del dossier e per presentare delle osservazioni scritte (XX).

 

                                         In data 2 settembre 2009 e 19 ottobre 2009 il Vicepresidente del TCA ha svolto degli accertamenti presso la dr.ssa __________, redattrice della perizia psichiatrica 7 novembre 2006 eseguita su incarico dell’Ufficio AI nell’ambito della seconda domanda di prestazioni (XX, XXV). Le risposte della citata specialista (XXIII, XXVI) sono stete trasmesse alle parti per una presa di posizione (XXVIII). Le osservazioni dell’attore datano 23 ottobre 2009 (XXVIII) e quelle della Cassa pensioni convenuta sono del 29 ottobre 2009 (XXIX).

 

                                        

considerando                 in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’articolo 49 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002).

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la Cassa pensioni convenuta deve versare all’attore una prestazione d’invalidità e di quale grado.

                                         Trattandosi di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra assicuratore LPP ed (eventuale) avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).                

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1, 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

                                         Nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP.

 

                               2.4.   L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

 

·        nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (lett. a);

 

·        in seguito a un’infermità congenita presentavano una incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. b);

 

·        diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. c).

 

                                         Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa  R. consid. 2). Il richiedente deve essere as-sicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4a, 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

                                     

                                         L’art. 24 cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:

 

·       alla rendita intera d’invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);

·       tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento (lett. b);

·       una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento (lett. c);

·       un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento (lett. d).

 

                                         Secondo l’art. 30 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni (versione valida dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2007 applicabile nel caso concreto; doc. 2) se una persona assicurata è riconosciuta invalida dall’AI, viene considerata invalida anche dalla CO 1, sempre che sia assicurata presso la CO 1 al momento in cui si è verificata l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Rimangono riservate le decisioni dell’AI ovviamente insostenibili.

 

                                         L’art. 30 cpv. 2 dello stesso regolamento dispone che in caso di un grado d’invalidità secondo l’AI pari al 70% e oltre, l’assicurato ha diritto ad una pensione intera. L’invalidità parziale è regolata come l’art. 24 cpv. 1 lett. b-d LPP.

                                     

                               2.5.   L’art. 26 cpv. 1 LPP stabilisce che per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 dello stesso articolo l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.

 

                                         Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore valido prima dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008, qui applicabile) il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

 

                                         L’art. 31 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni convenuta prevede che il diritto alla pensione di invalidità viene deciso dalla CO 1 quanto è disponibile la disposizione dell’AI e non inizia prima che l’AI inizi la corresponsione. Al cpv. 2 dello stesso articolo, fra l’altro, la CO 1 si riserva il diritto di differire il pagamento delle pensioni finché termina l’obbligo del membro collettivo di corrispondere la retribuzione.

                                        

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

                                        

                                         Affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine del-l’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 pag. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e DTF 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210). Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è dato se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 p. 361).

 

                                         Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).

                                        

                                         Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’in-capacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92, in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pp. 69ss; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

 

                               2.7.   Nel caso in esame, a seguito della prima domanda di AI l’attore è stato peritato dal SAM (Servizio di accertamento medico dell’AI). Dal relativo referto 8 ottobre 2002 si evince che a partire dal 31 agosto 2000 egli è stato ritenuto, per motivi reumatologici e psichiatrici, abile al 70% nella sua attività di panettiere ed in attività adeguate (doc. IX/N).

 

                                         Non presentando l’attore un grado d’invalidità pensionabile (cfr. al riguardo il rapporto 3 novembre 2003 del consulente in integrazione professionale in doc. IX/O), con decisione su opposizione dell’11 gennaio 2005, confermata dal TCA, l’Ufficio AI gli ha negato il diritto alla rendita (cfr. consid. 1.2).

 

                                         Dopo aver l’attore reso verosimile un peggioramento delle proprie condizioni mediante l’inoltro di una seconda domanda di prestazioni, l’Ufficio AI ha ordinato una nuova perizia psichiatrica. Con rapporto 7 novembre 2007 la dr.ssa __________, attiva presso l’Ospedale __________, ha potuto accertare un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività lucrativa (doc. XXIII/2). Dal punto di vista somatico non è stata riscontrata alcuna modifica.

                                         Tenuto conto di un’abilità al 50% in attività adeguate, con rapporto 27 marzo 2007 il consulente in integrazione professionale, mediante il consueto raffronto dei redditi, ha stabilito un grado d’invalidità del 51% (cfr. atti AI, doc. XIX). Vista la precedente incapacità lavorativa del 30% dal 31 agosto 2000, nonché una piena inabilità al lavoro certificata dal 6 ottobre 2005 (data del ricovero presso la Clinica __________) e il parziale ripristino, come detto, della residua capacità lavorativa, con decisioni 19 settembre 2007 l’amministrazione ha stabilito il diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2005, aumentata a rendita intera dal 1° febbraio 2006 (tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) e ridotto la prestazione a mezza rendita con effetto dal 1° febbraio 2007 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. B).

 

                               2.8.   Con la presente petizione l’attore evidenzia che l’incapacità lavorativa causante la successiva invalidità è sorta al 31 agosto 2000, allorquando egli era alle dip__________ e, di conseguenza, affiliato presso la Cassa pensioni convenuta.

 

                                         Che il diritto alla rendita (1° novembre 2005) sia sorto, come evidenziato dalla convenuta, dopo l’uscita dell’interessato dalla Cassa pensioni CO 1 di per sé non è rilevante per escludere un obbligo di prestazione. Nel caso in esame, infatti, sussiste, come di seguito esposto, un nesso sia materiale che temporale tra l’inizio dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ed il diritto alla rendita AI, motivo per cui la convenuta è obbligata a rispondere dell’invalidità dell’attore.

 

                            2.8.1.   Dal punto materiale, il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si era manifestato durante l’affiliazione alla Cassa pensione convenuta e che ha causato un’incapacità di lavoro almeno del 20%. Infatti, la sindrome da disadattamento ansiosa grave, che ha portato ad un aumento della capacità lavorativa al 50% (cfr. perizia 7 novembre 2006 della dr.ssa __________), era stata già accertata durante la perizia SAM dell’8 ottobre 2002.

                                         Interpellata in questo senso dal TCA, la dr.ssa __________ nella sua risposta del 7 ottobre 2009 ha fra l’altro sostenuto, a fronte delle evidenze cliniche, che durante gli anni 2002-2006 è avvenuto un peggioramento della condizione psichica del paziente (doc. XXXIII). Nel successivo scritto, datato 16 ottobre 2009, la menzionata specialista ha evidenziato:

                                        

"  (...)

volentieri preciso che la condizione psicopatologica da me rilevata in sede di perizia sul Sig. RI 1 era peggiorata ed aggravata rispetto a quanto descritto nella perizia SAM. Questo ha giustificato il cambiamento di diagnosi, riguardo all'assetto di personalità, rispetto a quella citata nella perizia SAM. Nello specifico mi é stato possibile verificare che il disturbo istrionico diagnosticato nella perizia SAM era evoluto e la sintomatologia, i dati anamnestici e le prove testali orientavano verso la diagnosi di " Disturbo antisociale di personalità". (...)" (doc. XXIV)

 

                                         Per una migliore comprensione, il 19 ottobre 2009 il Vicepresidente del TCA ha chiesto alla dr.ssa __________ di “indicare con maggior chiarezza se il danno alla salute all’origine dell’incapacità lavorativa (50%) da lei accertata nel novembre 2006 è il medesimo all’origine della precedente incapacità accertata dal SAM nel 2002, rispettivamente se l’affezione da lei diagnosticata nel 2006 costituisce una evoluzione (peggioramento) della patologia già riscontrata dal SAM (con incapacità del 20%) e che non può essere quindi giudicata come affezione indipendente da quella presente nel 2002 “(XXV).

                                         Il 19 ottobre 2009 essa ha così risposto:

 

"  (...)

faccio riferimento alla Sua del 19.10.09 e volentieri preciso:

il danno alla salute da me quantificato in misura del 50% è il risultato di un peggioramento delle condizioni psichiche già valutate dal SAM nel 2002.

L'affezione da me diagnosticata è un peggioramento della patologia accertata dal SAM e percio' non puo' esser giudicata come affezione indipendente da quella presente nel 2002." (sottolineatura del redattore; doc. XXVI)

 

                                         Non va dimenticato che i periti del SAM hanno fatto risalire al 31 agosto 2000 (ultimo giorno lavorativo per malattia) l’inizio dell’incapacità lavorativa, quantificando, sulla base della valutazione peritale del 12 settembre 2002 dello psichiatra dr. __________, la componente extra-somatica nella misura del 20% (doc. N). Del resto, nel rapporto 31 agosto 2001 lo psichiatra curante aveva fatto decorrere dal mese di agosto 2000 l’inizio dell’incapacità lavorativa per motivi psichici (cfr. atti AI, doc. XIX).

 

                            2.8.2.   Per quel che concerne la connessione temporale, dagli atti non risulta che l’attore, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa rilevante dal punto di vista previdenziale, sia ridivenuto abile al lavoro.

                                         In primo luogo, sia dalla perizia SAM che da quella esperita dalla dr.ssa __________ non risulta che l’interessato, terminata l’attività presso __________ (31 gennaio 2001) abbia riacquistato una piena incapacità lavorativa. Anzi, come già detto, la dr.ssa __________ ha accertato un peggioramento della patologia psichica. L’attore non ha più svolto un’attività lucrativa, anche a tempo parziale, e ciò si evince, oltre che dalle due perizie e dai vari certificati medici, anche dal menzionato rapporto 27 marzo 2007 del consulente in integrazione professionale (doc. IX/O). Del resto, così interpellato dal TCA, il 23 ottobre 2009 il rappresentante dell’attore ha evidenziato (sottolineatura del redattore):

 

"  (...)

Per quanto concerne le indicazioni richieste in merito ai posti di lavoro occupati, segnaliamo che

 

Ÿ   l'ultima professione esercitata (dal 1.1.1987 al 31.1.2001) è quella di panettiere presso il centro di distribuzione prodotti freschi __________;

 

Ÿ   da tale data (1. febbraio 2001) sino al 31.7.2008, l'assicurato "ha vissuto grazie" all'indennità giornaliera malattia (individuale), agli assegni assistenziali, agli assegni prima infanzia e integrativi e al riconoscimento retroattivo di rendite Al;

 

Ÿ   dal 1. agosto 2008 il medesimo è partito definitivamente in Portogallo. (...)" (doc. XXVIII)

 

                                         Siccome dall’agosto 2000 l’attore ha continuato a presentare un’incapacità almeno del 20%, sempre per la stessa patologia psichiatrica, sussiste un nesso materiale e temporale con la successiva invalidità, anche se il diritto a tale prestazione è sorto a rapporto assicurativo terminato (cfr. consid. 2.7). Di conseguenza, la Cassa pensioni convenuta deve rispondere di tale evento assicurato.

                                        

                               2.9.   Per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, questa Corte non può che fare riferimento a quanto accertato dall’Ufficio AI sulla base dalle già citate perizie (sul valore probatorio delle perizie eseguite in ambito amministrativo vedi, fra le tante, DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332): 30% incapacità lavorativa dall’agosto 2000, inabilità al 100% dal 6 ottobre 2005 (ricovero presso la Clinica__________) e del 50% in attività adeguate a fare da tempo dalla perizia di novembre 2006 della dr.ssa __________.

 

                                         Anche il grado d’invalidità, determinato dall’amministrazione secondo i dettami giurisprudenziali, va confermato ed è pertanto rilevante ai fini previdenziali (art. 30 del Regolamento; cfr. consid. 2.4), motivo per cui l’attore ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° novembre 2005, ad una rendita intera dal 1° febbraio 2006, ridotta a metà rendita dal 1° febbraio 2007.

                                        

                             2.10.   Visto l’esito della procedura l’attore, assistito da un sindacato, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'000.--.

                                     

                                         Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si ricorda che secondo la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 29 cpv. 1 Lptca), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione CV 2.

                                         § Di conseguenza, la CO 1 è condannata a versare a RI 1 un quarto di rendita dal 1° novembre 2005, una rendita intera dal 1° febbraio 2006 e una mezza rendita dal 1° febbraio 2007.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà all’attore fr. 1’000.-- di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                     Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti