Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2008.73

 

BS/lb

Lugano

28 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 27 novembre 2008 di

 

 

 AT 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

 

 

CV 1  

rappr. da:   RA 2   

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   __________, classe 1960, lavora (a tempo parziale) quale ausiliaria di pulizie presso l’Ospedale __________. Ai fini previdenziali, essa è assicurata, tramite il datore di lavoro, al CV 1 (in seguito: CV 1).

                                         A causa delle sequele di un infortunio della circolazione stradale occorso il 4 maggio 2001, l’assicurata ha inoltrato una domanda di prestazioni AI. Dopo un periodo di osservazione professionale, sulla base degli atti medici (in particolare la perizia 14 settembre 2006 del dr. __________, doc. P), con decisioni 11 settembre e 13 ottobre 2008 l’Ufficio AI le ha riconosciuto una rendita intera dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, ridotta a mezza rendita dal 1° gennaio 2007 per un grado d’invalidità del 50%, risultante dal raffronto di un reddito da valido di fr. 56'819 con quello da invalido di fr. 28'281 (doc. 1 e sub doc. 13).

 

                                         Contestualmente la __________ (in seguito __________), assicurazione che ha preso a carico il succitato infortunio ed erogato le prestazioni di corta durata, con decisione 25 settembre 2008 ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%, con effetto dal 1° aprile 2007 (sub doc. A).

 

                               1.2.   Con scritto 10 settembre 2008 l’assicurata ha annunciato al CV 1 il caso d’invalidità (doc. T).

 

                                         Dopo uno scambio di corrispondenza, il 21 novembre 2008 l’ente previdenziale ha così risposto al legale dell’assicurata:

 

"  preso atto della sua lettera del 16 ottobre u.s. e le comunichiamo che dopo aver esaminato attentamente la documentazione inviataci, non risulta alcuna rendita a favore della sua assistita.

 

Dal 01.01.2007, data del riconoscimento dell'AI sino al 31 marzo 2007, vi è indennità giornaliera pagata dall'AI stessa e dall'assicuratore Lainf.

Per quanto riguarda le prestazioni dal 1. aprile 2007 in avanti, le rendite a favore della Signora di Fr. 8'604.- (come indica l'Assicurazione Invalidità federale all'assicuratore Lainf) e di Fr. 22'728.- dell'__________, superano il 50% del reddito lordo, grado per il quale la Signora è stata riconosciuta invalida.

 

A conferma di quanto sopraesposto, le inviamo in allegato un conteggio dettagliato relativo al calcolo del cumulo delle prestazioni.

 

Per il restante 50% la Signora è quindi abile e può svolgere un'attività lavorativa pari a questo grado. (…)" (doc.A)

 

                                         Dall’allegato conteggio risulta che la somma delle rendite d’invalidità AI e LAINF (fr. 31'332) superano il “salario assicurato” di 28'405.-- (50% dello stipendio lordo). Sussistendo dunque un caso di sovrassicurazione, il CV 1 ha di conseguenza negato il versamento della rendita d’invalidità LPP (fr. 14'208.--) (doc. A.).

                               1.3.   Con la presente petizione, l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha postulato la condanna del CV 1 al versamento di una rendita d’invalidità dal 1° aprile 2007.

                                         In sostanza, l’attrice contesta l’inclusione nel calcolo della sovrassicurazione del salario assicurato, facendo presente quanto segue:

 

"  Orbene nel nostro caso la signora __________ ha sempre lavorato quale ausiliaria presso l'__________, ormai da oltre 20 anni. Attualmente è impiegata presso l'__________ nella professione da sempre svolta in misura del 25% con contratto regolare. Come abbiamo visto tale situazione contrattuale perdura ormai dal 1.1.2007. Tale attività, segnatamente l'estensione dell'attività è la massima possibile ed esigibile alla lesa, come accertano in termini espliciti i ricorrenti e tutti i medici consultati. Ne si può affermare che la residua capacità al lavoro della signora AT 1 sia sotto sfruttata. In effetti è difficile immaginare, per non dire pressoché impossibile alla luce dell'età, delle risorse scolastiche, della concreta situazione valetudinaria, che possa essere da lei preteso un reddito superiore. (…)" (doc. I p. 5)

 

                               1.4.   Con la risposta di causa il CV 1, rappresentato dall’avv. RA 2, ha invece chiesto la reiezione della petizione.

                                         Ribadendo che sino al 31 marzo 2007 l’attrice beneficiava di indennità giornaliere AI e LAINF, escludenti il diritto al versamento di una rendita del secondo pilastro, il Fondo ha confermato come nel calcolo della sovrassicurazione sia incluso lo stipendio lordo al 50%. Irrilevante, continua parte convenuta, è il fatto che l’attrice lavori solo al 25%, poiché la residua capacità lavorativa del 50% è frutto degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio AI che l’interessata non ha smentito con alcuna prova documentale.

 

                               1.5.   Con replica 20 gennaio 2009 l’attrice ha confermato la propria posizione, evidenziando come non sia immaginabile che riesca a reperire le attività ritenute esigibili dall’AI e che non sia nemmeno ipotizzabile un cambiamento di professione.

 

                               1.6.   In duplica, il CV 1 ha riproposto la reiezione della petizione, evidenziando che in concreto non vi sono oggettivi motivi per rivenire sulla residua capacità lavorativa del 50% stabilita dall’AI.

 

                               1.7.   Pendente causa l’attrice ha trasmesso al Tribunale copia delle domande di assunzione inviate a diversi datori di lavoro, alcune con risposta negative ed altre rimaste senza risposta. (XI, XV e XIX).

 

                                         Su tale documentazione l’istituto di previdenza convenuto ha formulato le proprie osservazioni (XIII, XVII e XXI).

 

                               1.8.   Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto integrale aperto a nome dell’assicurata, dando alle parti la facoltà di consultazione e di prendere posizione in merito.

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Nel caso in esame, pacifico è che, sulla scorta delle decisioni 9 settembre e 13 ottobre 2008 l’Ufficio AI, l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2006, ridotta a metà rendita dal 1° gennaio 2007 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) e che l’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett.b LAI) decorre dal 1° gennaio 2005, momento in cui essa era (ed è tuttora; cfr. certificato d’assicurazione al 1° gennaio 2007 in doc. U) assicurata presso il CV 1.

 

                                         Conformemente all’art. 31 cpv. 1 del Regolamento del CV 1, nella versione 2006 applicabile al caso di specie (“il diritto alla rendita temporanea d’invalidità del Fondo comincia il giorno in cui inizia il diritto alla rendita AI …”), l’attrice avrebbe diritto ad una prestazione d’invalidità LPP dal 1° gennaio 2006 (cfr. art. 26 cpv. 1 LPP).

 

                                         Ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPP l’istituto previdenziale può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni d’invalidità sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo. L’art. 26 lett. a OPP2 stabilisce di conseguenza che l’istituto previdenziale può differire il diritto a prestazioni d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80% per cento del salario di cui è privato (lett. a) e se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro (lett. b) (cfr. in merito: Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2006, n. 776 p. 289).

                                         Il Regolamento del CV 1, all’art. 37 cpv. 2 prevede che la rendita d’invalidità “non è tuttavia versata finché l’assicurato percepisce il suo salario o le indennità giornaliere che ne fanno le veci, purché queste ultime rappresentino almeno l’80% del salario e che esse siano state finanziate almeno nella misura del 50% dal datore di lavoro” (doc. Z).

                                         Siccome nel caso in esame sino al 31 marzo 2007 l’attrice ha ricevuto delle indennità giornaliere LAINF (cfr. doc. BB), unitamente al salario parziale (25%) dal 1° gennaio 2007, il diritto alla rendita slitta al 1° aprile 2007.

 

                                         Oggetto del contendere è pertanto sapere se dal 1° aprile 2007 il CV 1 ha legittimamente negato, a seguito di sovrassicurazione, il versamento della rendita d’invalidità. In particolare, occorre verificare se l’ammontare del “reddito presumibilmente conseguibile” computato nel citato scritto 21 novembre 2008 (cfr. consid. 1.2), sia corretto o meno.

 

                                         Trattandosi di una controversia tra un istituto di previdenza ed un avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                                        

                               2.2.   L’art. 34a LPP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003 (che corrisponde al vecchio art. 34 LPP [DTF 131 V 78]) e rimasto invariato a seguito della prima revisione della LPP (entrata in vigore il 1° gennaio 2005), stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (cpv. 1). Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 LAM (cpv. 2).

 

                                         Secondo l’art. 66 cpv. 1 LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sono comulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità (lett. a), dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni (lett. b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP (lett. c).

                                         In base alla delega di cui all’art. 34a cpv. 1 LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24 OPP 2 che, nella versione del 1° gennaio 2005, ha il seguente tenore (sottolineatura del redattore):

 

"  1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.

 
2
 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell’integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità.


3
 I redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme.


4
 L’avente diritto deve fornire all’istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

 
5
 L’istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante."

 

                                         Va qui rilevato che l’entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003) e della 1° revisione della LPP (1° gennaio 2005) non hanno determinato alcuna modifica della situazione giuridica per quanto concerne la regolamentazione del sovraindennizzo (DTF 130 V 78), motivo per cui si può far riferimento alla giurisprudenza resa antecedente.

                                         In tal senso va fatto presente che l'art. 24 cpv. 1 OPP 2 é stato dichiarato conforme alla legge dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) (DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 s. consid. 6b).                   

                                     

                               2.3.   Nell’ambito della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di adottare, per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente da quella prevista all’art. 24 OPP 2 (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V 248 consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, Zurigo 2005, p. 346). Se le norme regolamentari sono contrarie alle disposizioni legali, essa si applica solo alla prestazione più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo separato e comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta calcolata secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella determinata secondo le disposizioni di legge, l’assicurato ha comunque diritto a quella della previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG no. 6 p. 31s; cfr. anche STFA inedita 29 marzo 2004 nella causa U, B 74/03, consid. 3.3.3 in fine, dove ha applicato tale principio non solo alla rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della rendita).

                                         Al riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo.

                                         Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato sono per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, pp. 123/124). Con l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato.

 

                                         Nel caso in esame, l’art. 22 del Regolamento disciplina la sovrassicurazione (sottolineatura del redattore):

 

"  1. Se l'ammontare totale costituito dalle prestazioni dovute dal Fondo

                                               a un invalido o ai superstiti di un assicurato deceduto, aumentato

                                               delle prestazioni provenienti da terzi enumerate al paragrafo 2,

                                               eccede il 100% del salario annuo lordo che avrebbe realizzato

                                               l'assicurato se fosse rimasto in attività, aumentato da eventuali

                                               assegni figli, il Consiglio è autorizzato a ridurre alla debita

                                               concorrenza le prestazioni del Fondo.

                                           2. Le prestazioni provenienti da terzi tenute in considerazione sono:

                                               a) le prestazioni dell'AVS e dell'AI;

                                               b) le prestazioni versate in applicazione della Legge federale

                                                    sull'assicurazione infortuni;

                                               c) le prestazioni dell'Assicurazione militare;

    d) le prestazioni di qualsiasi istituto assicurativo o previdenziale

che sia stato finanziato del tutto o in parte dal Datore di lavoro;

e) il salario eventualmente pagato dal Datore di lavoro o eventuali

     indennità che lo sostituiscano;

f)   i redditi che un invalido totale o parziale ricavi dall'esercizio di

     un'attività lucrativa o che potrebbe ancora realizzare nel caso di

     un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile;

g) le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali estere;

h) le prestazioni provenienti da istituzioni di libero passaggio e

     dall'Istituto collettore. (…)" (doc. Z, art. 22)

 

                               2.4.   Come rettamente rilevato dal CV 1 nella risposta di causa, nella sentenza pubblicata in DTF 134 V 69 consid. 4 (confermata, ad esempio, in STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008, STF 9C_542/2007 del 3 settembre 2008 e STF 9C_835/2007 del 28 aprile 2008) il TF ha avuto modo di esaminare dettagliatamente il concetto “il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità” di cui all’art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP2, in vigore dal 1° gennaio 2005 applicabile nel caso concreto.

                                         Scopo di questa norma è che gli assicurati parzialmente invalidi, che non mettono a frutto la loro residua capacità lavorativa, siano finanziariamente equiparati con gli assicurati che, in virtù dell’obbligo di diminuire il danno, realizzano effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente esigibile (DTF 134 V 69 consid. 4.1.1).

 

                                         Partendo dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP) - così sancito dagli art. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP - , il TF ha concluso che generalmente il reddito da invalido stabilito dall’AI corrisponde al reddito che l’assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 secondo frase OPP2 . L’Alta Corte ha parlato di una presunzione (DTF 134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; cfr. Vetter, Berufliche Vorsorge, edizione 2009, ad art. 24 BVV 2, n. 34, p. 328).

 

                                         L’Alta Corte ha comunque evidenziato che il reddito da invalido accertato dagli organi competenti dall’AI è stabilito sulla base di un mercato equilibrato del lavoro ai sensi dell’art. 16 LPGA e non in funzione delle offerte di lavoro che sono effettivamente a disposizione dell’assicurato (parzialmente) invalido, magari confrontato con una congiuntura sfavorevole. Il reddito che l’assicurato invalido potrebbe ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 seconda frase OPP2 si fonda sul principio dell’esigibilità, il quale impone che siano prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, compreso anche il mercato del lavoro. Il termine soggettivo non significa tuttavia che determinante sia l’apprezzamento soggettivo della persona interessata su quanto possa ancora essere ragionevolmente richiesto. Occorre invece valutare le circostanze soggettive e le possibilità, dal punto di vista oggettivo, che sono effettivamente ed oggettivamente date all’assicurato sul mercato del lavoro. Pertanto, l’istituto di previdenza che intende ridurre le prestazioni di invalidità del regime obbligatorio deve preventivamente sentire l’interessato in merito alle sue circostanze personali ed alla sua posizione concreta sul mercato del lavoro che gli impedirebbero o lo limiterebbero nella realizzazione di un reddito così come stabilito dall’AI.

                                         Queste circostanze soggettive, che devono essere prese in considerazione dal profilo dell’esigibilità, corrispondono a tutte le particolarità che, nell’ambito di un esame oggettivo, hanno una importanza determinante sulle possibilità effettive della persona invalida di trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul mercato reale del lavoro. Inoltre, dal profilo procedurale, il diritto di essere sentito riconosciuto all’assicurato comporta da parte sua, quale contropartita, un obbligo di collaborare. A lui incombe infatti, nella procedura di sovrassicurazione, di allegare, motivare e offrire, nella misura del possibile, delle prove – ad esempio le ricerche infruttuose di lavoro – relative alle circostanze personali e alle possibilità effettive sul mercato che gli impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente a quello del reddito da invalido (DTF 134 V consid. 4.2.1 e 4.2.2 pp. 71 ss, cfr. STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid. 3).

 

                               2.5.   Nella fattispecie concreta occorre innanzitutto ricordare che, con scritto 21 novembre 2008, il CV 1 ha giustificato il non versamento all’assicurata di una prestazione d’invalidità in quanto le rendite AI e quella LAINF ”superano il 50% del reddito lordo, grado per il quale la Signora è stata riconosciuta invalida” e che “ per il restante 50% la Signora è quindi abile e può svolgere un’attività lavorativa pari a questo grado “(doc. A). Va fatto presente che se all’attrice è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 50%, ciò non vuole dire che essa sia ancora abile di pari grado nella sua professione di ausiliaria di pulizie. Anzi, come risulta dalla perizia 14 settembre 2006 del dr. __________ resa all’assicuratore LAINF, fatta propria dall’Ufficio AI, l’assicurata è stata ritenuta abile al 25% nella sua attuale professione, ma al 75% in attività adeguate (doc. I). Sulla base di questa residua capacità lavorativa in attività adeguate, conformemente al principio della riduzione del danno, l’Ufficio AI ha proceduto al consueto raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 50%. Per questi motivi, il “reddito che può presumibilmente essere ancora conseguito” ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 OPP 2 (cfr. consid. 2.2) e dell’art. 22 cpv. 2 lett. f del Regolamento (cfr. consid. 2.3) non corrisponde al 50% al salario ipotetico che l’assicurata, con il danno alla salute, potrebbe percepire nella sua attività presso l’Ospedale di __________. Nel calcolo della sovrassicurazione, come esposto nello scritto 21 novembre 2008, non poteva essere indicato un “salario assicurato” di 28'405.--. Vi è invece sovrassicurazione poiché, già senza la prestazione d’invalidità LPP, la somma tra la rendita AI di fr. 8'604.--, la rendita LAINF di fr. 22'728 ed il reddito ragionevolmente esigibile di fr. 28'281 (corrispondente al reddito da invalido fissato dall’Ufficio AI), pari a fr. 59'613.-- supera il 90% (fr. 51'137.--) del guadagno presumibilmente perso (= reddito da valido di fr. 56'819.-- ) per la parte obbligatoria (art. 24 cpv. 1 OPP 2; cfr. consid. 2.2). Lo stesso vale anche nel regime sovraobbligatorio; i redditi computabil di fr. 59'613.-- sono superiori al 100% del salario annuo lordo che l’assicurata avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 56'819.--) (art. 22 cpv. 1 del Regolamento; cfr. consid. 2.3).

 

                                         Occorre ora esaminare se, viste le circostanze personali e le possibilità concrete sul mercato del lavoro, l’assicurata può conseguire il reddito da invalido fissato dall’Ufficio AI.

                                         Secondo l’attrice ciò non è il caso. Nella replica 20 gennaio 2009 essa ha infatti evidenziato:

 

"  Concretamente le domande da porsi sono due. Avantutto se sia immaginabile reperire un'attività lavorativa come quelle ritenute esigibili dall'AI in un mercato concreto del lavoro.

 

Essa dovrebbe presentarsi quale beneficiaria di una rendita Al del 50% per cercare un posto di lavoro con un'autonomia ridotta e con delle limitazioni sostanziali. A prescindere dai pregiudizi, crediamo di sfondare una porta aperta se riteniamo che in concreto troppe sarebbero le controindicazioni all'assunzione dell'attrice: scarsità di posti di lavoro non qualificati a tempo parziale; difficoltà nell'inserimento del ciclo lavorativo per una persona dalla resa limitata; turbamento dei rapporti di lavoro a motivo di una persona che subirebbe un trattamento particolare. Inoltre, se poniamo attenzione alle innumerevoli limitazioni funzionali accertata in occasione del soggiorno di osservazione al __________ di __________, verificheremo che il rischio che venga tenuta a svolgere dei lavori non consoni è troppo elevato per poter essere effettivamente assunta.

 

La seconda domanda è a sapere se è esigibile che l'attrice abbia a lasciare il posto di lavoro presso l'__________ per assumerne un altro dalla resa economica superiore ma con rischi concreti che si manifestino delle difficoltà funzionali. In effetti quantunque si possa ritenere di primo acchito adeguato il posto di lavoro, è notorio che i trasferimenti, le supplenze, il cambiamento di macchinario, del mansionario per la necessaria flessibilità interna siano tali e tanti che i rischi del fallimento del nuovo inserimento lavorativo sono alti. In particolare laddove il recupero salariale sia oltremodo modesto in rapporto ai rischi, come nel caso di specie.

 

La risposta alle domande è scontata. Riteniamo che non sia necessario comprovarne in concreto quanto sopra, giacché si tratta di una risposta frutto dell'esperienza quotidiana di chi conosca anche solo poco il mercato del lavoro. (…)" (doc. V)

 

                                         Secondo il CV 1, invece, nella determinazione del reddito da invalido, eseguita dall’Ufficio AI conformemente alla giurisprudenza del TF, è stato tenuto conto della situazione personale dell’assicurata.

 

                                         Pendente causa, l’attrice ha prodotto cinque risposte negative alla propria domanda di assunzione (doc. XI), otto richieste di ricerche lavoro rimaste senza risposta, nonché sei domande d’impiego inviate in un secondo tempo (XV).

                                         Il 20 febbraio 2009 l’attrice ha trasmesso altre due risposte negative e tre ulteriori candidature (XIX).

 

                               2.6.   Va qui fatto presente che, dopo un mese di osservazione, con rapporto 14 febbraio 2008 i responsabili del __________ di __________ avevano sostanzialmente confermato, viste le limitazioni relative alla manualità del braccio destro, un’incapacità lavorativa residua del 25% in attività leggere. Quali obiettivi professionali, il consulente aveva individuato i seguenti campi di attività: lavoro di fabbrica con scarse esigenze di manualità; nel settore ospedaliero (ad esempio distribuzione posta o accompagnamento dei pazienti), individuando un inserimento presso il __________ di prossima apertura e nella vendita non qualificata. A causa della scarse competenze scolastiche e dell’insufficiente conoscenza dell’italiano scritto, sono stati esclusi lavori in ambito amministrativo, come pure una formazione con frequenza scolastica (cfr. rapporto p. 5 in doc. R).

                                         Su domanda del consulente, il 9 aprile 2008 l’incaricato del CPS ha specificato le attività ritenute esigibili:

"  (…)

Nel settore commercio-vendita, come venditrice non qualificata (negozi, distributori di benzina o chioschi) con un rendimento ridotto a causa dell'impossibilità di alzare pesi importanti.

 

Nel settore industriale, in attività leggera non qualificata o semi-qualificata (previa breve formazione-introduzione sul posto di lavoro) dove non sia richiesto l'uso continuo dell'avambraccio e la mano destra (es. addetta all'imballaggio semiautomatizzato di materiale leggero, operaia addetta al controllo o alla sorveglianza, addetta al controllo qualità). In pratica tutte le attività di fabbrica non qualificate leggere e rispettose delle controindicazioni mediche.

Anche in queste attività si può prevedere un rendimento lievemente ridotto per il bisogno dell'assicurata di fare talvolta delle brevi pause. Un'ulteriore possibilità alla quale l'assicurata si è dimostrata peraltro particolarmente interessata, sarebbe l'inserimento nel Centro di __________ __________. Quest'opportunità è naturalmente vincolata all'effettiva apertura della struttura ma la segnaliamo comunque considerato l'interesse dell'assicurata in questo senso.

 

Voglio nuovamente sottolineare che la signora AT 1, durante l'accertamento, ha ripetutamente messo in evidenza il suo desiderio a reinserirsi professionalmente. Ribadiamo inoltre la necessità di un pronto e intenso aiuto al collocamento… (sub. doc. XXIV).

 

                                         Tenuto conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha fissato il reddito da invalido:

 

"  (…)

Salario da invalido

 

In considerazione del fatto che la gamma di attività esigibile è piuttosto vasta, al fine di determinare il reddito da invalido dell'assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13). La nuova giurisprudenza impone infatti che il reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

 

Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella, elaborata dall'Ufficio federale di statistica, ci si riferisce alla categoria 4.2 (attività semplici e ripetitive, valore mediano) che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per il personale femminile, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di fr. 50'277.-. Riportando questa cifra alla capacità lavorativa del 75%, si determina un reddito di

fr. 37'708.-.

 

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (come delle affezioni invalidanti, l'età o il grado d'occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

 

Nel caso specifico, il nostro consulente in integrazione ha ritenuto opportuno applicare una riduzione globale del 25%, per il genere del settore lavorativo (da quello pubblico al privato), tipo d'attività, formazione, status (nazionalità).

 

Ne risulta un reddito da invalido di fr. 28'281.-.

 

Grado d'invalidità

 

56'819 - 28'281 x 100 = 50%

     56'819

(…)" (doc. S)

 

                                         Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 56'819.-- con quello da invalido di fr. 28'281.-- è risultato un grado d’invalidità del 50% (cfr. le motivazioni delle decisioni sub. doc. 13, oppure in atti AI, doc. XXIV, il cui tenore corrisponde al progetto di decisione 29 aprile 2008 in doc. S).

 

                                         Orbene, quale mezzo di prova contro la presunzione di equivalenza tra il reddito da invalido ed il reddito ragionevolmente esigibile il TF ha menzionato, a titolo di esempio, le ricerche di lavoro (DTF 134 V 72 consid. 4.2.2; cfr. consid. 2.4). Nel caso concreto, l’assicurata ha trasmesso al TCA diverse risposte negative alle proprie domande di impiego (cfr. consid. 1.7.). Dal tenore delle stesse non si evince alcun elemento che permette di ritenere che le limitazioni fisiche, indicate nella domanda di offerta d’impiego (cfr. sub doc. XIX), siano d’impedimento per l’ottenimento di un posto di lavoro. Infatti, il motivo delle risposte da parte dei potenziali datori di lavoro contattati va ricercato, come risulta dalla lettura delle risposte stesse (doc. XI/1-3, 5 e doc. XIX/1,2), nel fatto che al momento il loro personale a disposizione è completo, indipendentemente quindi dalle condizioni di salute dell’assicurata.

                                         Va poi ricordato che, come riportato al consid. 2.5, l’Ufficio AI ha ben ponderato la menomazione al polso destro dell’assicurata rispetto alla concreta esigibilità di impiego in attività leggere non qualificate, confermando una residua capacità lavorativa del 75% in tali attività (sul vincolo da parte degli istituti di previdenza riguardo alla residua capacità lavorativa determinata dagli organi dell’AI cfr. la già citata STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008, consid. 4.3). Non va dimenticato che l’aspetto del reddito esigibile è incluso ed è debitamente considerato negli accertamenti operati dagli organi dell’AI nella definizione del reddito da invalido (cfr. Moser/Stauffer, Die Ueberent- schädigungskürzung berufsvorsorglicher Leistung im Lichte der Rechtsprechung, in SZS 2008 pp. 91 ss, in particolare p. 106).

                                         Inoltre, nel caso in esame, con una simile alta residua capacità lavorativa (75%) non vi è alcuna ragione per non ritenere che effettivamente l’assicurata possa conseguire un reddito come stabilito dall’amministrazione. Al riguardo va fatto presente che, nel commentare la citata STF del 6 febbraio 2008 (DTF 134 V 64) i succitati due autori, in assenza di indicazioni da parte del TF, hanno concluso che in presenza di una residua capacità del 20-30% (al riguardo essi hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 15 LADI, il limite dell’idoneità al collocamento corrisponde ad una residua capacità del 20%; cfr. al riguardo DTF 127 V 478 consid. 2b/cc), rispettivamente di rendite parziali (sotto il 70% d’invalidità), si può parlare di reddito effettivamente conseguibile e computabile nel calcolo della sovrassicurazione (cfr. Moser/Stauffer, Berufliche Vorsorge, Ueberentschädigungs- kürzung, Anrechnung des zumutbarerweise erzielbaren Einkommens, in AJP 2008 p. 621 in fine).    

                                         In queste circostanze, non vi è motivo per ritenere che il reddito da invalido, tra l’altro determinato dall’Ufficio AI secondo la giurisprudenza del TF (cfr. al riguardo la sentenza di principio in DTF 125 V 76 ss.), di fr. 28'281.-- non sia effettivamente esigibile.

 

                                         Non avendo l’assicurata rovesciato la presunzione di equivalenza fra il reddito di invalido ed il reddito ragionevolmente esigibile, in applicazione degli art. 24 cpv. 2 OPP 2 e 22 cpv. 2 lett. f del Regolamento, nel calcolo della sovrassicurazione va incluso il reddito di fr. 28'281.--. Trattandosi pertanto di un caso di sovrassicurazione (cfr. consid. 2.5), essa non ha diritto alla rendita d’invalidità del secondo pilastro, sia in regime obbligatorio (art. 24 cpv. 1 OPP 2; cfr. consid. 2.2) che sovraobbligatorio (art. 22 cpv. 1 del Regolamento; cfr. consid. 2.3).

 

                               2.7.   Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla convenuta, all’attrice, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

 

                                         Al CV 1, rappresentato da un avvocato, seppur vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   La petizione è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                            Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti