Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulla petizione del 25 maggio 2009 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
RI 1
Nel 2005 __________ (in seguito: __________) è divenuta assicuratore gerente della CV 1 Quest’ultima è stata cancellata da Registro di Commercio il 5 gennaio 2008 ed assorbita nella __________ (cfr. estratto RC Cantone __________, doc. 1).
1.2. A seguito della domanda di prestazioni AI per adulti inoltrata dall’attrice, dopo aver esperito accertamenti medici ed economici, con decisione del 20 gennaio 2006 l’Ufficio AI, in parziale accoglimento dell’opposizione, ha erogato una mezza rendita a partire dal 1° febbraio 2005 (doc. I).
Con sentenza del 14 febbraio 2007 il TCA ha parzialmente accolto il ricorso dell’assicurata, riconoscendole il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1° maggio 2003 (inc. 32.2006.48; doc. L). L’erogazione della rendita retroattiva è stata formalizzata dall’Ufficio AI con decisione 14 agosto 2008 (doc. P).
1.3. Fondandosi sulla sentenza del TCA, l’attrice ha chiesto alla __________ il versamento di una rendita d’invalidità, ricevendo risposta negativa (doc. N, R, AA).
1.4. Con la presente petizione AT 1 ha postulato la condanna della __________ all’erogazione di una rendita d’invalidità LPP (di almeno fr. 1'625.--) a far da tempo dal 3 maggio 2002, oltre interessi al 5% dal 14 febbraio 2007. In sostanza evidenzia come il TCA abbia posto al 3 maggio 2002 l’inizio dell’incapacità lavorativa causante l’invalidità pensionabile e come in quel momento essa era dipendente della __________ e quindi assicurata ai fini della previdenza professionale. CV 2
1.5. Con la risposta di causa, __________ ha chiesto di modificare la denominazione della parte convenuta in Fondazione collettiva __________ (fondazione che, come detto, ha assorbito la CV 1), facendo presente di essere autorizzata a rappresentarla in sede giudiziaria. Nel merito la convenuta rileva che dalla sentenza 14 febbraio 2007 del TCA si evince come l’inizio dell’incapacità lavorativa di almeno il 20%, rilevante ai fini previdenziali, è da collocare alla fine del 2001. Non sussistendo dunque nesso temporale con la susseguente invalidità, sorta il 1° maggio 2003, essa ritiene di non dover versare alcuna prestazione. In via eventuale, la convenuta rileva come ogni pretesa anteriore al 25 magio 2004 sia prescritta.
1.6. Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto dell’attrice (VI), dando alle parti facoltà di consultarlo e di presentare osserva- zioni (VIII).
Non opponendosi alla modifica della designazione della parte convenuta, l’attrice ha in seguito replicato (doc.VII) e la convenuta duplicato (doc. XI).
In data 27 agosto 2009 l’attrice ha prodotto nuova documentazione (doc. XVII) ed il 4 settembre 2009 la convenuta ha preso posizione in merito (doc. XIX).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’attrice ha diritto all’erogazione da parte dell’istituto di previdenza convenuto di una rendita d’invalidità del secondo pilastro e di quale grado.
Trattandosi di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra un assicuratore LPP ed (eventuale) avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Nel merito
2.3 Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conse-guenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1;,128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).
Di conseguenza nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2005, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004.
2.4 L’art. 23 vLPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP Nr. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b, 118 V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, in SZS 1995 p. 403; Maurer, Bundesozialversicherungsrecht, 1994, p. 209). Dal 1° gennaio 2005 (1° revisione LPP) il nuovo art. 23 LPP stabilisce tra l’altro il diritto ad una prestazione d’invalidità (un quarto di rendita) se l’assicurato è invalido per almeno il 40 per cento (art. 23 cpv. 1 lett. d nLPP).
Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465, 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).
2.5. L’art. 26 cpv. 1 LPP stabilisce che per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 dello stesso articolo l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.
Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore valido prima dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008, qui applicabile) il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
Nel caso di specie inoltre sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni d’invalidità di cui al capitolo 9.3 del Regolamento della CV 1i (doc. 4).
2.6. Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine del-l’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001; SZS 2002 pag. 156). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210). Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è dato se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 p. 361).
Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92, in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pp. 69ss; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).
2.7. Nel caso concreto, l’attrice sostiene innanzitutto che la Fondazione convenuta sia vincolata alla decisione dell’AI, rispettivamente a quanto accertato dal TCA, per quel che concerne l’inizio dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, fissato al 1° maggio 2002.
La convenuta ha invece fatto presente di non aver partecipato alla procedura amministrativa AI (sugli effetti di una tale partecipazione cfr. DTF 132 V 1; 129 V 73), in quanto i relativi atti sono stati notificati alla Vadouise Assicurazioni (agente quale assicuratore privato dell’indennità perdita di guadagno per malattia), quindi a terzi.
Tale questione può rimanere aperta, poiché, secondo costante giurisprudenza, l’accertamento dell’inizio del diritto alla rendita da parte degli organi AI non esclude che l'incapacità di lavoro conferente il diritto a prestazioni di invalidità della previdenza professionale (almeno il 20%) possa già essere subentrata, prima dell'inizio dell'anno di carenza secondo l'AI (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009 consid. 3 con riferimento alla STFA B 47/98 dell'11 luglio 2000, in RSAS 2003 pag. 45, consid. 4d).
2.8. Con sentenza 14 febbraio 2007 questo TCA, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall’attrice contro la decisione su opposizione 20 gennaio 2006 dell’Ufficio AI, aveva stabilito il diritto ad una mezza rendita dal 1° maggio 2003, fissando al 3 maggio 2002 la decorrenza dell’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. In particolare questa Corte aveva concluso:
" Occorre ora valutare il grado d’incapacità lavorativa dovuto al solo danno alla salute psichico, quindi senza tener conto della dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcol.
Orbene, prima della perizia psichiatrica l’assicurata non presentava una totale inabilità lavorativa, altrimenti le richieste di accordarle dei provvedimenti professionali contenute nei rapporti 11 settembre 2003 del dr. __________ e 14 settembre 2003 del dr. __________ non avrebbero avuto senso. Né si concilierebbe con le attività lucrative svolte dall’assicurata dal 1998 al 2003. In queste circostanze è pertanto corretto fondarsi sulla perizia del dr. __________, il quale ha valutato la ricorrente inabile al 50% e questo in stato di astinenza. La rilevante incapacità lavorativa è invece da far decorrere a partire dal 3 maggio 2002, così come attestato nel rapporto 11 settembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 11-1).
Di conseguenza, trascorso l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla mezza rendita nasce il 1° maggio 2003.” (cfr. consid. 2.6, p. 9).
Quindi, se da un lato dal 3 maggio 2002 l’attrice presentava un’incapacità lavorativa per motivi psichici di rilevante durata di almeno il 40%, dall’altro va tuttavia evidenziato, come rettamente osservato dalla convenuta, che prima dell’affiliazione presso la CV 1 (aprile 2002) l’attrice aveva già avuto dei periodi d’incapacità lavorativa di almeno il 20%, precisamente da fine 2001. Questo è stato attestato nella perizia 19 luglio 2004 del dr. __________ (cfr. risposta alla domanda no. 2.6: “Una diminuzione della capacità lavorativa di almeno il 20% esiste circa dalla fine del 2001”; atti AI doc. VI), conclusione fatta propria dal TCA (“In queste circostanze, dunque, si può affermare che nella fattispecie le tossicomanie sono la conseguenza di una problematica psichiatra risalente all’adolescenza, il cui danno alla salute, secondo la perizia, è da far risalire alla fine del 2001”; consid. 2.6). A comprova dell’insorgenza di un danno alla salute psichico nel 2001 va anche fatto riferimento alla circostanza che in quell’anno l’attrice, pur riuscendo a terminare il tirocinio, aveva registrato numerose assenze (cfr. citata STCA consid. 2.6). Inoltre, su consiglio dello psichiatra curante, dr. __________, l’11 dicembre 2001 l’attrice è stata ricoverata presso la Clinica __________ __________ dove è rimasta fino al 18 gennaio 2002 (cfr. atti AI, doc. VI). Al riguardo, nel rapporto 4 novembre 2004 al legale dell’attrice, il curante aveva fra l’altro scritto che “verso la fine del 2001 la situazione si è rapidamente aggravata sia sul piano affettivo (peggioramento del disturbo depressivo) che quello degli abusi (….) e psicosociale (….). All’inizio dicembre del 2001 scompensa su di un registro melanconico –suicidario e viene ricoverata una prima volta alla Clinica “__________dove beneficia di un trattamento specifico per pazienti tossicodipendenti “(cfr. atti AI, doc. VI).
Occorre ora esaminare se tra l'inabilità lavorativa per motivi psichici sorta prima dell’affiliazione in questione e la susseguente invalidità vi sia uno stretto nesso materiale e temporale. Nell’affermativa, da parte della Fondazione convenuta non sussisterebbe un obbligo di prestazioni, obbligo che semmai spetterebbe all’istituto LPP presso il quale l’attrice era assicurata al momento dell’insorgenza della rilevante incapacità lavorativa (DTF 130 V 275 consid. 4.1; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003, consid. 2.2, pubblicata in RSAS 2003 pag. 505 citata in STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009 consid. 4.2).
2.9. Dal punto di vista materiale pacifico è che l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità è dovuta agli stessi disturbi psichici invalidanti risalenti alla fine del 2001.
Anche dal punto di vista temporale risulta, con il grado della verosimiglianza preponderante, una connessione tra l’inizio dell’incapacità lavorativa almeno del 20% manifestatasi a fine 2001 e l’invalidità, non avendo l’attrice mai recuperato interamente la propria capacità lavorativa.
Come detto al considerando precedente, l’attrice è stata degente alla __________ dall’11 dicembre 2001 al 18 gennaio 2002. Dopo poche settimane dall’inizio della nuova attività presso la __________ (22 aprile 2002), essa ha subito una ricaduta con un nuovo ricovero il 3 maggio 2002, presso la succitata clinica, degenza terminata il 27 dello stesso mese (cfr. rapporto 22 maggio 2002 della stessa clinica, atti AI doc. VI). Sono poi seguiti altri ricoveri e l’attrice non ha mai riacquistato la propria capacità al lavoro (cfr. perizia 19 luglio 2004 del dr. __________).
Per quel che concerne il periodo tra i succitati due ricoveri (18 gennaio – 3 maggio 2002), determinante ai fini dell’esito della presente vertenza, nel citato rapporto 4 novembre 2004 lo psichiatra curante riferisce che dopo la prima dimissione dalla __________ di __________ (gennaio 2002) la paziente “riesce per qualche settimana a gestirsi nel quotidiano e nel mese di aprile (2002 n.d.r) trova addirittura un lavoro come segretaria di una ditta (….). Lo “stato di grazia” è purtroppo di breve durata e già verso la metà dello stesso mese ricomincia ad abusare di (….). Viene nuovamente ricoverata a __________ (…).” Appare poco verosimile che nel succitato frangente di tempo l’attrice abbia riacquistato totalmente la capacità lavorativa; in quest’ottica il lavoro presso la __________ è da considerare piuttosto un tentativo di riprendere un’attività lucrativa. Anche se durante quel periodo, poco superiore a tre mesi, avesse potuto lavorare al 100%, ciò non sarebbe tuttavia sufficiente per interrompere il nesso temporale (cfr. consid. 2.5).
Da ultimo, la circostanza che l’attrice è stata iscritta alla disoccupazione da novembre 2001 a fine marzo 2002 (con un periodo di malattia di due mesi [dicembre 2001 e gennaio 2002], cfr. scritto 27 agosto 2009 della Cassa disoccupazione in doc. XVII) non permette di giungere ad una diversa soluzione. Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che tra le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione della connessione temporale rientrano i rapporti esteriori verso terzi nel mondo lavorativo, come il fatto che un assicurato percepisca per un lungo periodo delle indennità della disoccupazione quale persona con una capacità al collocamento per un’attività da svolgere a tempo pieno (STF 9C_768/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3. con riferimenti). Tuttavia, ai periodi di disoccupazione non può essere dato lo stesso valore attribuibile a quelli in cui l’interessato ha effettivamente esercitato un’attività lucrativa (STFA B 23/01 del 21 novembre 2001 consid. 3.3 citata in Vetter, Berufliche Vorsorge, 2° edizione, Zurigo 2009, n. 83 p. 91). L’idoneità al collocamento non esclude pertanto la presenza di un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4 citata in Vetter, op. cit., p. 83 ). Infatti, come visto, nel caso in esame durante il periodo di disoccupazione l’attrice è stata ricoverata per oltre un mese.
L’incapacità lavorativa all’origine dell’invalidità non essendo sorta nel periodo in cui AT 1 era assicurata presso la CV 1, la convenuta, quale successore della succitata, non è tenuta a versare alcuna prestazione d’invalidità. Ne consegue la reiezione della petizione.
2.10. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), all’attrice, sebbene soccombente, non vengono accollate tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti