Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2009.39

 

BS/sc

Lugano

18 novembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 12 giugno 2009 di

 

 

AT 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

CO 1

rappr. da: RA 2

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   AT 1, classe 1964, di formazione giurista, è stata alla dipendenze di __________ quale consulente alla clientela dal 1° aprile 2005 al 30 novembre 2005. Ai fini previdenziali essa era assicurata, per il tramite del datore di lavoro, alla CO 1 (cfr. questionario 7 luglio 2006 dell’ex datore di lavoro contenuto negli atti AI richiamati d’ufficio; doc. IV).

 

                               1.2.   A seguito della domanda di prestazioni AI per adulti inoltrata dall’attrice, dopo aver esperito accertamenti medici ed economici, con due decisioni dell’11 luglio 2008 l’Ufficio AI le ha riconosciuto, trascorso l’anno di attesa decorrente dal 1° agosto 2005, tre quarti di rendita con effetto dal 1° agosto 2006, prestazione assicurativa aumentata, a seguito di un peggioramento, a rendita intera dal 1° dicembre 2007 (cfr. atti AI, doc. VI).

 

                               1.3.   In data 5 luglio 2007 l’attrice ha inoltrato alla CO 1 ed alla Fondazione di libero passaggio __________ (negli anni 2000 – 2003 essa ha lavorato per il __________; cfr. estratto conto individuale AVS negli atti AI) una richiesta volta ad ottenere il versamento di prestazioni d’invalidità del secondo pilastro (doc. C e E).

 

                                         Con risposta del 12 luglio 2007 la CO 1 ha sostenuto che l’incapacità lavorativa, causante l’invalidità, è iniziata prima dell’impiego presso __________, invitando pertanto l’interessata a rivolgersi presso l’istituto previdenziale precedente (doc. F).

 

                                         Il 16 luglio 2007 la succitata Fondazione di libero passaggio ha informato l’attrice di aver estinto in data 18 agosto 2005 il conto di libero passaggio e di aver versato la relativa prestazione alla Cassa pensioni di __________ (doc. D).

 

                               1.4.   L’attrice si è nuovamente rivolta alla CO 1 (dapprima il 21 luglio 2008 da sola, poi il 9 ottobre 2008 ed il 26 novembre 2008 per il tramite dell’attuale legale; doc. G, I), rinnovando la richiesta di erogazione di una prestazione d’invalidità. Il 27 luglio 2007, il 15 ottobre 2008 (doc. H) ed il 1° dicembre 2008 (doc. A), il citato istituto previdenziale ha sostanzialmente ribadito di non dover versare alcunché visto che la malattia che ha portato all’invalidità era già sorta prima dell’affiliazione.

 

                               1.5.   Con la presente petizione AT 1 ha postulato la condanna della CO 1 all’erogazione di una rendita d’invalidità LPP, con effetto dal 1° agosto 2006, sulla base del tasso d’invalidità stabilito dall’Ufficio AI.

                                         In sostanza essa evidenzia che la malattia (psichica), che ha condotto all’invalidità, è da ricondurre alle ripercussioni dell’at- tività svolta in seno all’__________.

 

                               1.6.   Il 25 giugno 2009 l’avv. RA 2, per conto della Cassa pensioni convenuta, ha chiesto una proroga di 20 giorni per la presentazione della risposta di causa (VI), concessa dal TCA (VII). Su richiesta dello stesso legale, con ordinanza 28 agosto 2009 questa Corte ha eccezionalmente prorogato il termine al 1° settembre 2009 (IX). La CO 1 non ha tuttavia dato seguito a quanto preannunciato, nonostante che con scritto 1° ottobre 2009 il Vicepresidente del TCA le abbia assegnato un termine perentorio, scadente il 6 ottobre 2009, per inoltrare la risposta di causa, con l’avvertenza che in caso di inadempienza il Tribunale avrebbe proceduto all’emanazione del giudizio sulla base degli atti acquisiti (X).

                                                                               

 

considerando                 in diritto

                                        

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se l’attrice ha diritto all’erogazione da parte della Cassa pensioni convenuta di una rendita d’invalidità del secondo pilastro e di quale grado. 

                                         Trattandosi di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra un assicuratore LPP ed (eventuale) avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).                

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1;,128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).

                                         Nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2005, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP.

 

                               2.3.   L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

 

                                         ●   nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (lett. a);

 

                                         ●   in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. b);

 

                                         ●   diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. c).

 

                                         Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a; STFA 20 luglio 1994 nella causa  R. consid. 2). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4°, 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).

                                     

                                         L’art. 24 cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:

 

·       alla rendita intera d’invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);

·       tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento (lett. b);

·       una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento (lett. c);

·       un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento (lett. d)..

 

                                         Secondo l’art. 35.1 del Regolamento della Cassa pensioni convenuta, hanno diritto ad una rendita d’invalidità gli assicurati ai quali, in base a una disposizione dell’AI, è stata assegnata una rendita d’invalidità e che erano assicurati all’inzio dell’inabilità al lavoro che ha provocato l’invalidità.

 

                                         L’art. 35.4 dello stesso regolamento dispone che in caso di un grado d’invalidità secondo l’AI pari al 70% e oltre, l’assicurato ha diritto a un rendita d’invalidità intera. L’invalidità parziale è regolata come l’art. 24 cpv. 1 lett. b-d LPP.

                                        

                               2.4.   L’art. 26 cpv. 1 LPP stabilisce che per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 dello stesso articolo l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.

 

                                         Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore valido prima dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore al 1° gennaio 2008, qui applicabile) il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.

 

                                         L’art. 35.3 del Regolamento della CO 1 prevede, fra l’altro, che il diritto alla rendita matura contemporaneamente a quello dell’AI, in caso d’invalidità dovuta a malattia come nella fattispecie in esame , tuttavia non prima dell’inizio del mese in corso del quale vengono a mancare per la prima volta lo stipendio dovuto contrattualmente o le indennità sostitutive (indennità giornaliere dell’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia) e comunque al più tardi dopo un anno dall’inizio del diritto alla rendita AI.

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

                                        

                                         Affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine del-l’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001; SZS 2002 pag. 156). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210). Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è dato se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 p. 361).

 

 

                                         Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).

                                        

                                         La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. sentenza del TFA non pubbl. del 30 novembre 1993 B 38/92, in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pp. 69ss; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).

 

 

                               2.6.  

 

                            2.6.1.   Nel caso in esame, dagli atti AI richiamati d’ufficio (doc. IV) risulta che a partire dal 10 agosto 2005 l’attrice presenta una durevole un’incapacità lavorativa per motivi psichiatrici, motivo per cui con decisioni 11 luglio 2008 l’Ufficio AI le ha riconosciuto, trascorso l’anno di attesa decorrente dal 1° agosto 2005, tre quarti di rendita con effetto dal 1° agosto 2006 e, a seguito di un peggioramento della patologia extra-somatica, una rendita intera dal 1° dicembre 2007. La rilevante incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità è pertanto sorta nell’agosto 2005, allorquando l’attrice era affiliata presso la Cassa pensioni convenuta.

 

                                         La Cassa pensioni convenuta, che non ha presentato la risposta di causa (cfr. consid. 1.6), nello scritto 23 luglio 2007 all’attrice aveva sostenuto che l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità è iniziata prima dell’inizio del rapporto lavorativo presso __________ (doc. F).

                                     

                                         A mente dell’attrice, invece, l’affezione psichica che ha condotto all’invalidità è dovuta alle ripercussioni dell’attività svolta presso il citato istituto bancario.

 

                                         Va qui rilevato che, pur avendo la Cassa pensioni convenuta partecipato alla procedura AI (sugli effetti di una tale partecipazione cfr. DTF 132 V 1; 129 V 73), ciò non esclude che l’incapacità lavorativa rilevante ai fini previdenziali (di almeno il 20%) sia subentrata già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 p. 45 e SZS 2005 p. 241; STFA B 47/98 dell’11 luglio 2000 pubblicata in RSAS p. 45, consid. 4d e B 81/03 del 9 novembre 2004).

                                         Nel caso concreto, occorre verificare se antecedentemente all’agosto 2005 (inizio dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) l’attrice presentava una patologia (psichica) causante un’incapacità lavorativa almeno del 20% e che la stessa sia in relazione materiale e temporale con la successiva invalidità, decorrente dal 1° agosto 2006.

 

                                         Dagli atti AI risulta che dal 1° novembre 2004 al 30 dicembre 2004 l’attrice è stata ricoverata presso l’Ospedale __________ per una sindrome ansioso-depressiva (ICD 10: F41.2) con probabile disturbo di personalità (cfr. rapporto 12 gennaio 2005 dello stesso ospedale). Va comunque rilevato che, come si evince dal succitato rapporto, prima del ricovero l’interessata non ha mai accusato una problematica psichiatrica, avendo lavorato - senza alcuna interruzione dovuta a malattia - presso un legale (1992-1997), una fiduciaria (1997 – 2000) ed in seguito presso __________ dove ha assunto una posizione dirigenziale, posto di lavoro perso per ristrutturazione nel luglio 2003. Dopo il licenziamento essa ha intrapreso alcuni viaggi, iniziando a sentire un disagio psicologico con forte ansia e deflessione dell’umore. Nel marzo 2004 l’attrice rientra in Ticino (cfr. rapporto 31 luglio 2006 della psichiatra curante) e da settembre 2003 s’annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione cercando, senza successo, un’attività a tempo pieno (cfr. “proposta per il medico” del 21 agosto 2006 in atti AI).

                                        

                                         Dopo le dimissioni dall’Ospedale __________ (30 dicembre 2004) l’attrice ha pienamente recuperato la capacità lavorativa, tant`è che nell’aprile 2005 inizia l’attività presso __________ (dal questionario compilato dall’ex datore di lavoro il 7 luglio 2006 risulta che essa è stata assunta quale consulente alla clientela con uno stipendio mensile di fr. 10'300.-). Al riguardo, nel rapporto 31 luglio 2006 la psichiatra curante, dr. ssa __________ __________, ha scritto: “... verso autunno 2004 peggioramento che rende necessario un ricovero presso l’Ospedale __________ dal 1.11.04 al 30.12.04. Ne segue un miglioramento, la p. è di nuovo abile al lavoro. In aprile 2005 inizia a lavorare in una banca come incaricata di verificare la correttezza di operazioni su conti bancari. Sul lavoro sarebbe riuscita ad ottenere brillanti ed apprezzati risultati. Si rende però conto che ha lacune nelle conoscenze di base del lavoro bancario e che ogni volta che deve prendere delle decisioni importanti si sente messa sotto pressione. La p. diventa più insicura, soffre di insonnia, di disturbi dell’appetito e di labilità a livello emotivo” (sottolineatura del redattore). È nel mese di agosto 2005, continua la psichiatra curante, che per l’attrice:

 

"  (...)

questa situazione porta a una inabilità al lavoro del 100%. Nonostante lo sgravio, nella settimane seguenti si verifica un forte peggioramento, che rende necessario un nuovo ricovero presso la Clinica __________ dal 20.9.05 al 21.11.05.

Dopo un mese di malattia il datore di lavoro licenzia la p., secondo le possibilità offerte dal contratto di lavoro. Anche questo secondo licenziamento viene recepito in modo contraddittorio dalla p.: da una parte si sente sollevata da compiti che non si sente in grado di risolvere, dall'altra l'insuccesso indebolisce sensibilmente la sua sicurezza e la sua fiducia. Da allora - nonostante il proseguimento del trattamento ambulatoriale - il suo umore rimane deflesso e labile. La p. non ha attualmente nessuna idea su come reintegrarsi professionalmente."

(Cfr. rapporto 31 luglio 2006 della dr.ssa __________)

                                         Dopo un breve tentativo d’inserimento lavorativo (dal 27 agosto 2007 al 20 settembre 2007), l’attrice ha accusato un peggioramento con un’incapacità lavorativa del 100% (cfr. rapporto 21 novembre 2007 della psichiatra curante all’Ufficio AI).

                                     

                                         In queste circostanze, dunque, prima dell’affiliazione presso la CO 1 l’attrice aveva già presentato un’incapacità lavorativa almeno del 20%.

 

                            2.6.2.   Occorre ora esaminare se tra l’insorgenza dell'inabilità lavorativa per motivi psichici sorta prima dell’affiliazione in questione e la susseguente invalidità vi sia uno stretto nesso materiale e temporale. Nell’affermativa, da parte della Cassa pensioni di __________ non sussisterebbe un obbligo di prestazioni, obbligo che semmai spetterebbe all’istituto LPP presso il quale l’attrice era assicurata al momento dell’insorgenza della rilevante incapacità lavorativa (cfr. DTF 130 V 275 consid. 4.1; STFA B 24/01 del 24 febbraio 2003, consid. 2.2, pubblicata in RSAS 2003 pag. 505 citata in STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009 consid. 4.2).

 

                                         L’attrice evidenzia come l’affezione psichica che ha portato al secondo ricovero (Clinica __________) ed all’invalidità sia dovuta alle ripercussioni dell’attività svolta in seno a __________ e che quindi non è in relazione con il primo ricovero (Ospedale __________) dove erano emerse problematiche legate alla sua infanzia, curate con successo. Orbene, la questione relativa alla connessione materiale può rimanere aperta, poiché, come verrà detto nel prosieguo, sussiste invece un’interruzione del nesso temporale dovuto al ripristino della sua capacità lavorativa che giustifica l’obbligo di prestazioni da parte dalla Cassa pensioni convenuta.

 

                                         Come accennato, da un attento esame degli atti, questa Corte ritiene, con il grado di verosimiglianza preponderante, che non sussiste un nesso temporale, avendo l’attrice, dopo l’iniziale insorgenza della problematica psichiatrica, riacquistato per un rilevante tempo una piena capacità lavorativa. Sussiste invece una rilevante interruzione del nesso temporale. Infatti, dopo il ricovero presso l’Ospedale __________ (dicembre 2004) e la riapparizione della sintomatologia psichiatra invalidante (agosto 2005) l’interessata non ha presentato alcuna incapacità lavorativa, così come evidenziato dalla psichiatra curante. Infatti, nel suo rapporto 31 luglio 2006 la dr.ssa __________ aveva scritto che dopo la degenza presso l’Ospedale __________ “ … segue un miglioramento, la p. è di nuovo abile al lavoro” (sottolineatura del redattore). Certo che l’interessata ha lasciato l’ospedale sottocenerino “molto motivata ad approfondire ulteriormente queste tematiche (quelle familiari in particolare; n.d.r.) con la dr.ssa __________, la quale riprenderà a seguirla ambulatoriamente”, ma ciò che è determinante ai fini della presente fattispecie – essa “è stata dimessa in condizioni migliorate e stabili” (cfr. rapporto di degenza del 12 gennaio 2005 dell’Ospedale __________, in atti AI, doc. IV). Va poi evidenziato che dagli atti non risulta che nel periodo gennaio – aprile 2005 sia stata attestata un’incapacità lavorativa. Inoltre, l’interessata ha lavorato per cinque mesi (aprile-agosto 2005) presso __________ senza avere alcuna ripercussione sul suo stato di salute.

                                         In queste circostanze, a mente di questo Tribunale un miglioramento della capacità lavorativa di quasi otto mesi costituisce un'interruzione prolungata ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) tale da rompere il nesso temporale tra l'incapacità lavorativa sorta nel novembre 2004 e l'invalidità.

 

                                         Siccome, dall’agosto 2005 l’attrice ha continuato a presentare un’incapacità almeno del 20% e non ha mai ripreso alcuna attività lavorativa, sempre per la stessa patologia psichiatrica, sussiste un nesso materiale e temporale con la successiva invalidità, anche se il diritto a tale prestazione è sorto a rapporto assicurativo terminato (cfr. consid. 2.5). Di conseguenza, la Cassa pensioni convenuta deve rispondere di tale evento assicurato, come pure del peggioramento (settembre 2007) della stessa affezione psichica (cfr. al riguardo il rapporto 21 novembre 2007 dello psichiatra curante in atti AI, doc. IV).

                                        

                               2.7.   Per quel che concerne la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa, questa Corte non può che fare riferimento a quanto accertato, sulla base della documentazione raccolta, dall’Ufficio AI: totale incapacità lavorativa dall’agosto 2005, con abilità del 70% in attività adeguate dal luglio 2006 e susseguente peggioramento dal 20 settembre 2007 con totale incapacità di lavoro e di guadagno in ogni attività (cfr. atti AI; doc. IV).

 

                                         Anche il grado d’invalidità, determinato dall’Ufficio AI secondo i dettami giurisprudenziali, va confermato: tre quarti di rendita (grado d’invalidità del 64%) dal 1° agosto 2006 (scaduto il termine di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI); rendita intera dal 1° dicembre 2007 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 LAI).

                                        

                                         Va qui ricordato che, ai sensi dell’art. 35.3 del Regolamento della CO 1 (cfr. consid. 2.4), il diritto alla rendita matura contemporaneamente a quello dell’AI in caso d’invalidità dovuta a malattia, ma tuttavia non prima dell’inizio nel mese in corso del quale vengono a mancare per la prima volta lo stipendio dovuto contrattualmente o le indennità sostitutive (indennità giornaliere dell’assicurazione per l’indennità giornaliera in caso di malattia). Dagli atti AI risulta che l’attrice ha percepito dalla Cassa malati __________ delle indennità giornaliere che sono state compensate con le rendite AI retroattive dal 1° agosto 2006 al 30 novembre 2007 (cfr. retro della decisione 11 luglio 2008 dell’Ufficio AI). Ne consegue che dal 1° agosto 2006 essa non ha diritto ad indennità sostitutive dello stipendio e che quindi nulla osta, in applicazione del succitato articolo e dell’art. 35.4 del medesimo regolamento, al versamento da parte delle Cassa pensioni convenuta di tre quarti di rendita dal 1° agosto 2006 e di una rendita intera dal 1° dicembre 2007.

 

                               2.8.   Visto l’esito della procedura l’attrice, assistita da un legale, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'500.--.

                                        

                                         Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente vertenza, si ricorda che secondo la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 29 cpv. 1 Lptca), applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione CV 2.

                                      § Di conseguenza, la CO 1 è condannata a versare a AT 1 tre quarti di rendita dal

                                         1° agosto 2006 ed una rendita intera dal 1° dicembre 2007.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CO 1 verserà all’attrice fr. 1’500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti