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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sulla petizione del 12 ottobre 2009 di
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AT 1
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contro |
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terzo chiamato in causa |
CV 1
in materia di previdenza professionale
PI 1 rappr. da: RA 2 |
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ritenuto in fatto
1.1. AT 1, classe __________, è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________ dal 1. giugno 2001 al 31 gennaio 2004 (dal 10 agosto 2001, ultimo giorno lavorativo, ha percepito delle indennità giornaliere per malattia) in qualità di carpentiere. Ai fini previdenziali egli era assicurato, per il tramite del datore di lavoro, presso la CV 1 (in seguito: Cassa pensioni CV 1).
In precedenza, dal 1. maggio 1995 al 31 maggio 2001 l’attore è stato dipendente della __________ di __________ (divenuta poi __________ succursale di __________), affiliata alla PI 1 (in seguito: PI 1).
1.2. In data 10 aprile 2000, AT 1 ha subito un infortunio professionale preso a carico dell’__________ che ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge.
Il 21 agosto 2001 il datore di lavoro ha annunciato una ricaduta in relazione all'evento infortunistico dell'aprile 2000, con un'inabilità lavorativa completa a far tempo dal 10 agosto 2001. Tale ricaduta è stata assunta dall'__________. Quest’ultimo, con decisione formale del 25 aprile 2002, confermata il 20 settembre 2002, ha posto termine al proprio obbligo contributivo a far tempo dal 2 aprile 2002 – data dalla quale, a fronte dei soli postumi infortunistici residui, il qui attore era stato dichiarato totalmente abile al lavoro – negando inoltre la propria responsabilità relativamente alle turbe psichiche. Il ricorso inoltrato AT 1 contro la decisione su opposizione 20 settembre 2002 è stato respinto dal TCA con sentenza 29 aprile 2003 cresciuta in giudicato (inc. 35.2003.1).
1.3. Nel novembre 2002 AT 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del SAM – con decisione 13 settembre 2007, preavvisata l’11 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’attore il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità 41%) dal 1. agosto 2002.
Con sentenza 29 settembre 2008, cresciuta in giudicato, questa Corte, annullata la decisione amministrativa, ha accolto il ricorso dell’assicurato riconoscendogli il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2002 (inc. 32.2007.322).
Con decisioni 15 gennaio 2009 l’Ufficio AI ha quindi posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1. agosto 2002 e di quattro rendite completive per figli.
1.4. L’attore si è rivolto alla Cassa pensioni CV 1 per ottenere il versamento della rendita d’invalidità LPP (doc. 43). Quest’ultima con scritto 4 settembre 2009, facendo riferimento ad una precedente lettera del 19 ottobre 2004, ha negato il proprio obbligo prestativo considerato che al momento in cui era sorta l’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità, AT 1 non era assicurato presso di lei, ma presso l’__________ (recte: PI 1) (doc. B).
Con scritto 24 aprile 2009 __________, agente per conto della PI 1, ha anch’essa respinto la richiesta di versamento di una rendita d’invalidità. In sintesi ha sostenuto che sia la ricaduta dell’infortunio del 10 agosto 2001 che la nuova malattia, iniziata nell’agosto 2001, sono intervenute successivamente al 31 maggio 2001, ultimo giorno lavorativo presso la __________ (doc. C).
Nuovamente interpellati dall’attore, entrambi gli istituti di previdenza hanno confermato la loro posizione (doc. D-N).
1.5. Con la presente petizione AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, postula la condanna della Cassa pensioni CV 1 al versamento di una rendita d’invalidità dal 1. agosto 2002. Chiede anche di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.6. Con la risposta di causa la Cassa pensioni CV 1 postula invece la reiezione della petizione. Sostiene in sintesi che la malattia psichiatrica, causa dell’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità, sia sorta subito dopo l’infortunio dell’aprile 2000, periodo in cui l’attore non era assicurato presso di lei.
1.7. L’11 dicembre 2009 l’attore ha postulato la chiamata in causa de __________ (VIII).
1.8. Con scritti 17 dicembre 2009 e 11 gennaio 2010 il vicepresidente del TCA ha avuto modo di spiegare all’attore che un ente assicurativo quale “__________” (ora “__________”), indipendentemente dalla sua funzione di ente riassicuratore o meno, salvo eccezioni, non ha veste di parte in una procedura giusta l’art. 73 LPP (X, XVI).
1.9. Individuato un interesse giuridico all’esito della presente vertenza da parte della PI 1, presso cui l’attore al momento dell’infortunio (aprile 2000) era affiliato, con decreto 10 marzo 2010 questo TCA ha chiamato in causa il succitato istituto di previdenza, assegnandogli un termine per visionare degli atti di causa e per presentare osservazioni (XXI).
1.10. Con scritto 7 aprile 2010 la PI 1, rappresentata dall’avv. RA 2, ha ribadito di non assumersi il caso poiché l’incapacità lavorativa che ha condotto all’invalidità è intervenuta in un periodo in cui l’attore non era più assicurato pres- so la fondazione (XXVII).
Le parti hanno potuto esprimersi sulla chiamata in causa (XXVIII).
1.11. Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi all’attore (XII), dando alle parti la possibilità di consultarli e di presentare osservazioni (XVI).
Ha inoltre eseguito un accertamento presso il Centro peritale delle assicurazioni sociali (in seguito: CPAS), il cui esito è stato trasmesso alle parti per osservazioni (XXX, XXXIV- XXXVIII).
Ulteriori accertamenti sono stati in seguito eseguiti dal Tribunale presso l’ex datore di lavoro (XXIX, XLI) ed il medico curante (XLII, XLIII); le parti hanno preso posizione in merito (XLV e XLVI).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione da parte della Fondazione convenuta di una rendita d’invalidità del secondo pilastro. Trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LAPLPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. L’art. 23 vLPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; DTF 120 V 116 consid. 2b, 118 V 35). Dal 1. gennaio 2005 (1. revisione LPP) il nuovo art. 23 LPP stabilisce tra l’altro il diritto ad una prestazione d’invalidità (un quarto di rendita) se l’assicurato è invalido per almeno il 40% (art. 23 cpv. 1 lett. d nLPP).
Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria; il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P; SZS 1995 p. 465 consid. 4, 1994 p. 469; STFA 20 luglio 1994 nella causa R. consid. 2). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b; STFA 6 marzo 1996 nella causa S.P, citata anche in bollettino UFAS n. 36). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14; DTF 117 V 332 consid. 3).
2.4. L’art. 26 cpv. 1 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). Secondo il cpv. 2 l’istituto di previdenza può inoltre stabilire, nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.
Per l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita al più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media.
2.5. Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 130 V 275 consid. 4.1; SZS 2002 p. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210). Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa (questo presupposto non è dato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni; SZS 2003 p. 361).
Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20, il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che determinante per l’insorgenza dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 23 lett. a LPP è l’inabilità nell’attività precedentemente svolta, mentre il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).
Il TFA ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’in-capacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli artt. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (cfr. STF B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 4/94 pp. 66/67). Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento. In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (SZS 2003 p. 510, 2002 p. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18; DTF 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c; cfr. anche DTF 120 V 118 consid. 2c/bb). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 p. 67).
2.6. Nel caso in esame, dagli atti AI richiamati dal TCA risulta che il progetto d’assegnazione di rendita dell’11 gennaio 2007 come pure la decisione 15 gennaio 2008 sono state intimate a __________ e non alla Cassa pensioni qui convenuta, la quale non han potuto usufruire del diritto di ricorso autonomo in tale ambito (DTF 129 V 73), motivo per cui la questione litigiosa riguardante l’inizio dell’incapacità lavorativa causante l’invalidità, determinante per accertare l’eventuale obbligo di prestazione, può essere esaminata senza vincolo alla decisione 24 novembre 2005 dell’Ufficio AI (STF B 68/06 del 31 agosto 2007 consid. 5), modificata da questa Corte con sentenza 29 settembre 2008.
2.7. Occorre in concreto stabilire se l’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità dell’attore sia da ricondurre, dal punto di vista materiale e temporale, al 1. agosto 2001, data corrispondente all’inizio dell’anno di attesa fissato dall’Ufficio AI.
Detto diversamente, occorre verificare se l’incapacità lavorativa di rilievo ai sensi dell’art. 23 LPP, vale a dire duratura, di almeno il 20% e senza interruzioni rilevanti (cfr. consid. 2.5), è sorta durante il rapporto previdenziale con la Cassa pensioni CV 1.
2.7.1. Riguardo alla connessione materiale, va ricordato che, come si evince dalla STCA 29 settembre 2008 (consid. 2.5 e 2.6), durante la procedura AI l’attore è stato sottoposto a diversi accertamenti peritali. In particolare, a seguito della perizia pluridisciplinare (ortopedica e psichiatrica) dell’8 maggio 2006 egli è stato ritenuto abile al lavoro nella misura del 50% nella sua precedente attività e del 70% in attività adeguate dal mese di aprile 2002. Con progetto 11 gennaio 2007, viste le risultanze del rapporto finale 15 dicembre 2006 del consulente in integrazione professionale, l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002. A seguito delle osservazioni del legale dell’attore e dell’ulteriore documentazione medica prodotta, l’amministrazione aveva ordinato un ulteriore accertamento a cura del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha reso il suo referto il 31 maggio 2007. Infine, con decisione 13 settembre 2007 l’Ufficio AI aveva confermato il diritto dell’assicurato ad un quarto di rendita dal 1. agosto 2002.
Dopo l’introduzione del ricorso, pendente causa l’Ufficio AI aveva ordinato al CPAS l’esecuzione di una perizia psichiatria, il quale a sua volta aveva incaricato il __________ di __________ di eseguire l’accertamento. Con referto 25 gennaio 2008 il __________, poste le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4 con episodio depressivo grave senza sintomi psicotici F32.2 dall’agosto 2001, aveva concluso che “…dal punto di vista psichiatrico, l’assicurato ha sviluppato una sindrome somatoforme del dolore persistente a partire dall’aprile 2000, con un’incapacità lavorativa parziale ma comunque non superiore del 20%. Dall’agosto 2001, con l’instaurarsi dell’episodio depressivo grave, esiste una limitazione della capacità lavorativa del 100% presente in maniera continuativa fino ad oggi”. Fondandosi su questa perizia, come visto (cfr. consid. 1.3), con giudizio 29 settembre 2008 questo TCA ha riconosciuto all’attore il diritto ad una rendita intera dall’agosto 2002.
Occorre qui evidenziare come la problematica psichiatrica, causa dell’invalidità, trovi la sua origine nell’infortunio occorso nell’aprile 2000, patologia che poi è peggiorata nell’agosto 2001. Al riguardo il __________, dopo una dettagliata valutazione delle perizie eseguite precedentemente, ha in particolare evidenziato:
" Si ritiene pertanto che possa essere posta diagnosi di Sindrome somatoforme da dolore persistente a partire dalla data dell'incidente (aprile 2000). Si tratta di una diagnosi con una ricaduta solo parziale sulla capacità lavorativa (in effetti, l'assicurato ha ripreso per un certo periodo il lavoro anche se con fatica), che non determina un'inabilità superiore al 20%. E' importante sottolineare che il soggetto affetto da tale patologia non è in grado di riconoscere la causa psicologica della sintomatologia algica che è reale per lui allo stesso modo di un dolore di origine somatica. Nel caso specifico dell'assicurato, inoltre, ci troviamo di fronte una personalità semplice dotata di scarse capacità introspettive, quindi verosimilmente con una difficoltà maggiore nel riconoscere aspetti legati alla propria realtà interna. Questo può facilmente aver determinato, trovandosi l'assicurato di fronte ad una sintomatologia per lui importante che veniva scarsamente riconosciuta e soprattutto non risolta, l'instaurarsi graduale di un quadro depressivo già a partire da pochi mesi dopo l'incidente. Viene posta diagnosi alla Clinica __________ nel novembre 2001, ma è verosimile, sulla base di quanto risulta agli atti, che il quadro sia iniziato già prima, a partire dall'agosto 2001; è infatti in questa data che l'assicurato smette di lavorare in maniera definitiva dopo un tentativo di ripresa. Per quanto riguarda la gravità del quadro, i sintomi riportati dall'assicurato (tra cui umore depresso per la maggior parte del tempo e ogni giorno in gran parte non influenzato dalle circostanze, perdita di interesse o piacere per le attività, diminuita energia, perdita di autostima, pensieri ricorrenti di morte, lamentazione di diminuita capacità di pensare, modificazione dell'attività psicomotoria, disturbi del sonno, modificazione dell'appetito) permettono di porre diagnosi di Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2)."
(STCA 32.2007.322 del 29 settembre 2008 consid. 2.6; doc. XV/2)
Tant’è che i periti avevano concluso:
" In conclusione si ritiene che la presenza contemporanea delle due patologie Sindrome somatoforme da dolore persistente, a partire dall'incidente (aprile 2000) ed Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici, a partire dall'agosto 2001, determinino un'incapacità lavorativa totale dell'assicurato nella sua attività abituale e in qualsiasi altra attività lavorativa."
(STCA 32.2007.322 del 29 settembre 2008 consid. 2.6; doc. XV/2)
Interpellati dal TCA, con scritto 17 maggio 2010 i periti del __________ hanno confermato:
" (…)
Sulla base della storia dell'assicurato per come riportata agli atti e raccolta durante il colloquio si ritiene che vi sia una stretta connessione tra la Sindrome somatoforme da dolore persistente derivante dall'infortunio dell'aprile 2000 e il successivo Episodio depressivo grave, che può essere considerato un peggioramento della prima patologia. Infatti, come già specificato nel rapporto peritale, si ritiene verosimile che la sintomatologia depressiva sia stata scatenata proprio dal trovarsi confrontato con una sintomatologia importante e invalidante che non veniva riconosciuta né risolta da parte dei medici." (Sottolineatura del redattore; doc. XXXIV/1)
Quindi l’episodio depressivo, che ha successivamente portato all’invalidità riconosciuta dall’AI, va considerato quale peggioramento della sindrome da dolore somatoforme derivante dall’in- fortunio dell’aprile 2000.
Irrilevante è il fatto che, come sostenuto dalla PI 1 (osservazioni 7 aprile 2010; XXVII), l’assicuratore LAINF non abbia assunto il caso riguardo alla patologia psichiatrica, poiché difettava della necessaria causalità adeguata con l’infortunio in parola.
Certo che nella STCA 29 aprile 2003 il TCA aveva rilevato:
" È vero che la documentazione medica all'inserto non è concludente per quel che concerne l'origine dei disturbi psichici di cui è portatore l'assicurato.
Questa Corte ritiene tuttavia di potersi esimere dall'esaminare più da vicino questo aspetto, poiché, anche nell'ipotesi in cui si dovesse ammettere che le turbe psichiche costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato, ciò non sarebbe ancora sufficiente per poter fondare l'obbligo contributivo dell'assicuratore LAINF convenuto, facendo difetto - così come verrà meglio dimostrato in seguito - l'adeguatezza del nesso di causalità (cfr. STFA del 20 dicembre 1994 nella causa L., inedita).
In questo ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione giuridica - è inutile che il TCA ordini una perizia psichiatrica (consid. 2.6.2.1 p. 17; sottolineatura del redattore)”
Va tuttavia ricordato che, come evidenziato sopra, nell’ambito della successiva procedura AI l’assicurato è stato più volte sottoposto a perizia psichiatria, l’ultima a cura del __________ che ha convincentemente evidenziato una stretta connessione tra la sindrome somatoforme da dolore persistente derivante dall'infortunio dell'aprile 2000 e il successivo episodio depressivo grave, causa dell’invalidità riconosciuta dall’Ufficio AI. Pertanto, il danno alla salute all’origine dell’invalidità è sorto nel mese di aprile 2000 e dunque non si è manifestato durante l’affiliazione dell’attore presso la Cassa pensioni convenuta, periodo assicurativo iniziato il 1. giugno 2001.
In conclusione, siccome dal punto di vista materiale non vi è alcuna connessione tra l’incapacità lavorativa causante l’invalidità e l’affiliazione presso la Cassa pensioni CV 1, quest’ultima non ha alcun obbligo prestativo nei confronti di AT 1.
Ne consegue che la petizione dev’essere respinta.
2.7.2. Dal punto di vista temporale va del resto rilevata una connessione tra l’incapacità lavorativa (sorta nell’aprile 2000) e la susseguente invalidità. A causa del noto infortunio AT 1 aveva ricevuto dalla __________ delle indennità giornaliere fino al 27 agosto 2000. Inoltre, dagli atti di causa non risulta che egli abbia pienamente ripreso l’attività presso la __________. Se da un lato l’accertamento esperito dal TCA presso la __________ (società che nel frattempo aveva assorbito la __________) non ha portato ad alcun risultato (XLI; nemmeno negli atti AI vi è una certificazione dell’allora datore di lavoro relativa al periodo lavorativo in parola), dall’altro risulta che il 4 aprile 2003 il medico curante dell’attore, dr. __________, aveva attestato una incapacità lavorativa continua dall’aprile 2000 “con brevi periodi di ripresa lavorativa per prova”. Chiamato dal TCA a spiegare i motivi delle assenze dal posto di lavoro, con scritto 19 agosto 2010 il dr. __________ ha in particolare evidenziato la componente psicogena del suo paziente (XLII). Irrilevante è che, come sostenuto nelle osservazioni 1. settembre 2010 della PI 1 (XLV), il dr. __________, oltre ad essere medico curante dell’attore, non è specialista in psichiatria, motivo per cui non ha le competenze per esprimersi in merito. Infatti, come visto poc’anzi, la connessione tra l’infortunio e la patologia psichiatrica risulta in maniera sufficientemente chiara dagli atti AI. Ciò che è determinante è che quanto dichiarato dal dr. __________ conferma, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, l’assenza di una piena ripresa della capacità lavorativa. Certo che nel formulario di adesione alla Cassa pensioni CV 1 compilato il 13 giugno 2001 la __________ (presso cui l’attore aveva iniziato a lavorare il 1. giugno 2001) aveva indicato che AT 1 era abile al lavoro al 100% (doc. 1). Tuttavia, ritenuto che egli ha lavorato per nemmeno tre mesi, tale breve lasso di tempo va inteso come tentativo occupazionale e non è idoneo ad interrompere il nesso temporale (consid. 2.5).
2.8. L’attore ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. art. 29 cpv. 1 Lptca), la domanda dell’attore deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio.
La Lptca (RL 3.4.1.1), applicabile in virtù della legge cantonale di applicazione della LPP (LALPP), all’art. 28 cpv. 2 dispone che la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag; RL 3.1.1.7). Quale primo presupposto per la concessione dell’assistenza giudiziaria il richiedente deve trovarsi nel bisogno (art. 3 Lag); inoltre essa non è concessa se: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole, b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 Lag). Infine, l’ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 Lag). Al proposito va rilevato che i presupposti per l’ammissione all’assistenza giudiziaria della Lag sono identici a quelli previsti dal diritto federale per gli altri ambiti delle assicurazioni sociali. Secondo la giurisprudenza, i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. fra le tante DTF 125 V 372 5a con riferimenti).
Nel caso in esame, l’attore non ha prodotto il certificato municipale aggiornato, con allegata la pertinente documentazione attestante il suo stato di indigenza, nonostante egli sia stato invitato a farlo dal TCA con lettera 3 maggio 2010 (XXXII).
Nella petizione AT 1 ha tuttavia sostenuto che “la situazione d’indigenza dell’attore era stata riconosciuta nella procedura di prestazioni AI. Nel frattempo la situazione del medesimo è mutata solo nel senso che gli sono state riconosciute le rendite d’invalidità per il medesimo, per la moglie e per i figli. L’attore non ha però alcuna entrata dato che, come indicato in precedenza, fino ad ora la rendita d’invalidità LPP gli è stata negata”.
Ora, dal certificato municipale prodotto nell’ambito della proceduta AI, datato 2 novembre 2007, si evince che l’attore, coniugato e padre di quattro figli che vivono nella comunione domestica, beneficiava, oltre al quarto di rendita di fr. 766.-- (rendite per la moglie e per i figli incluse), di prestazioni dell’assistenza sociale per fr. 2'136.-- al mese. Tenuto conto che dopo la STCA 29 aprile 2003 egli ha diritto alla rendita intera, le prestazioni complessive AI sono aumentate a fr. 3'064.-- (766 x 4 = 3'064.--), non sufficienti per coprire il fabbisogno minimo familiare ex art. 93 LEF di fr. 4'100.-- (fr. 1'700.-- per coniugi + 4 x fr. 600.-- per i quattro figli oltre i 10 anni; cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF del 1. settembre 2009). In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa.
L’attore non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appariva giustificato e di primo acchito la petizione non pareva essere manifestamente priva di fondamento.
Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell’attore, il gratuito patrocinio va concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione é respinta.
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffale Guffi Fabio Zocchetti