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Raccomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sulla petizione del 25 marzo 2010 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto, in fatto
1.1. La CV 1, iscritta a Registro di Commercio il 9 giugno 2000 (precedentemente, dal 30 dicembre 1961, __________) ha la seguente ragione sociale: l'esecuzione di lavori d'isolazione in genere, copertura tetti ed opere di lattoniere, protezione contro il fuoco, rivestimenti plastici, nonché l'esecuzione di opere edili in generale, la fabbricazione e il commercio di materiali isolanti… (cfr. estratto RC informatizzato, doc. C).
La società non è membro della __________(in seguito: __________).
Nel 1981 la CV 1 ha aderito al Contratto Collettivo di Lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino (in seguito: CCL-Ticino), affiliazione avvenuta l’ultima volta nel gennaio 2006 con la firma del relativo modulo di adesione per gli anni 2006-2008 (doc. E).
Quale affiliata al CCL-Ticino la CV 1 è entrata a far parte del Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (CCL PEAN), versando dal 1° luglio 2003 i contributi alla AT 1 (in seguito: AT 1), preposta all’attuazione del citato contratto collettivo.
1.2. A seguito della richiesta 17 luglio 2007 da parte di CV 1 di essere esonerata dal versamento dei contributi, mediante scritto 18 luglio 2007 la direzione della AT 1, con l’intento di accertare l’eventuale assoggettamento o l’esonero dal CCL PEAN, ha invitato la società a compilare l’allegato modulo (doc. L).
Il 27 luglio 2007 la CV 1 ha compilato il menzionato modulo, sostenendo nella lettera accompagnatoria che le attività svolte (principalmente opere di isolazione e di lattoniere, bonifica d’amianto) non rientrano nel contratto collettivo dell’edilizia principale, attività per le quali è (recentemente) membro di associazioni di categoria quali Associazione svizzera dei copritetto e dei costruttori di facciate (AST), Associazione Schweizerische Fachvereinigung Gebäudebegründung (SFG/ASVE) e Società svizzera specialisti per la protezione antincendio e per la sicurezza (SSPS). La società ha poi spiegato che al momento dell’affiliazione nel 1981 il CCL-TI era l’unico contratto collettivo di categoria e che ora di tutte le imprese attive nel suo stesso settore essa è l’unica assoggettata al Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM; doc. F).
Con “decisione” 5 settembre 2007 la Commissione ricorsi della AT 1 ha stabilito che la CV 1 resta assoggettata al CCL PEAN fino al dicembre 2008 (scadenza del termine di disdetta ordinario), a condizione che la società fornisca la prova di aver informato adeguatamente i propri dipendenti. Esaminata l’autodichiarazione della società e la documentazione annessa, nonché tenuto conto delle verifiche eseguite dalla __________(__________), la Commissione ricorsi ha ritenuto che le attività svolte da CV 1 (lavori d’isolazione ed impermeabilizzazione di superfici, di tamponamento, lavori di lattoniere e bonifiche da amianto) non sottostanno al campo di applicazione del CCL PEAN. Essa ha tuttavia evidenziato come la società abbia volontariamente aderito nel 1981 al CCL-TI, da ultimo nel 2006, versando dal luglio 2003 i contributi PEAN e che due ex operai isolatori beneficiano di una rendita transitoria della AT 1 (doc. O).
Con scritto 29 gennaio 2008 la CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, ha contestato la citata “decisione”. Evidenziando di aver erroneamente versato i contributi AT 1, in quanto convinta di un assoggettamento obbligatorio al CCL PEAN, e riservandosi di far valere nei confronti della AT 1 una pretesa di risarcimento danni, la società ritiene non giustificato l’obbligo contributivo dopo il 1° luglio 2008. Essa ha parimenti chiesto un incontro per trovare una soluzione (doc Q).
Riesaminata la fattispecie, con “decisione” 3 dicembre 2008 la Commissione Ricorsi della AT 1, confermando la precedente presa di posizione 5 settembre 2007, ha confermato l’assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2008, con obbligo di versare i contributi per il 2008 e d’informare i lavoratori del tenore della stessa “decisione” (doc. R).
1.3. Con la presente petizione la AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1ha chiesto la condanna di CV 1 al versamento dei contributi per il 2008 pari a fr. 68'825,65, con interessi al 5% dal 1° gennaio 2009. Ribadendo la validitàdella disdetta del contratto collettivo al 31 dicembre 2008, l’attrice ha in particolare rigettato la tesi dell’errata adesione al CCL PEAN per vizio di volontà fatta valere dalla società.
1.4. Con la risposta di causa CV 1sempre rappresentata dall’avv. RA 2, ha chiesto la reiezione della petizione. In sostanza essa ribadisce che in buona fede era convinta di essere obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN e che solo dopo le “decisioni” da parte della AT 1 si è resa conto che non rientrava nei settori di categoria del citato contratto collettivo. Sostenendo l’inesistenza di un contratto con l’attrice per vizio di volontà, essa rigetta la richiesta di versamento dei contributi oggetto della petizione.
1.5. Così
richiesto dal TCA, l’attrice ha replicato (IX ) e la convenuta duplicato (XI).
1.6. Il 30 giugno 2010 la CV 1 ha notificato i mezzi di prova da assumere.
1.7. In data 1° settembre 2010 il TCA ha inoltrato alla AT 1 della documentazione relativa alle vertenze __________ e __________/AT 1 pendenti presso questa Corte e menzionate nella petizione, ponendo alcune domande al riguardo (XVI). Le risposte dell’attrice (XXI) sono state trasmesse dal Tribunale alla convenuta per osservazioni (XXII), la quale il 22 ottobre 2010 ha inoltrato la propria presa di posizione (XXIII).
considerando in diritto
In ordine
2.1. Nel caso di specie l’attrice la AT 1CV 1 è preposta all’attuazione del CCL PEAN; in particolare essa può avviare procedure d’esecuzione e intentare cause a proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2006). La fondazione convenuta è un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ai sensi dell’art. 80 LPP e dell’art. 89bis CCS che elargisce esclusivamente delle prestazioni previdenziale sovraobbligatorie ex art. 331 CO.
In concreto si tratta di una controversia tra istituto di previdenza e datore di lavoro avente quale oggetto il pagamento dei relativi contributi. La pretesa si fonda inoltre su una norma di un contratto collettivo recepita integralmente nel Regolamento PEAN della Fondazione AT 1, con la conseguenza che nulla osta all’applicazione dell’art. 73 LPP, rispettivamente la competenza del giudice delle assicurazioni, così come confermato dal TF (STF 9C_211/2008 del 7 maggio 2008, B106/06 del 6 febbraio 2008 e B39/06 del 18 aprile 2007; cfr. anche STCA 34.2005.37 del 29 agosto 2005 consid. 2.2 e 2.3, 34.2006.37 del 29 maggio 2007 consid. 2.2 e 2.3 e da ultimo STCA 34.2007.36 del 7 agosto 2008 consid. 2.1).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se la CV 1 deve versare alla AT 1 i contributi previdenziali del 2008. In via preliminare occorre esaminare se la società è obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN o meno (cfr. consid. 2.5).
2.3. Il CCL PEAN è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), da una parte, e il Sindacato __________(ex __________) e il Sindacato __________ dall’altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell’edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l’età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003.
Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LFCO; SR 221.215.311), ha conferito obbligatorietà generale al CCL PEAN (in seguito COG CCL PEAN). Ciò significa che un’impresa è assoggettata CCL PEAN se svolge un’attività nel settore sottoposto al contratto collettivo stesso (art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN) ed è applicabile per i lavoratori che soddisfano determinate condizioni elencate all’art. 2 cpv. 5 del decreto federale. Inoltre, il CCL PEAN è valido per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton __________ (art. 2 cpv. 1 COG CCL PEAN) e di alcune imprese espressamente designate all’art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale. Modifiche al decreto federale sono state apportate l’8 agosto e 26 ottobre 2006, nonché il 1° novembre 2007.
Quello che in casu interessa è il campo di applicazione del CCL PEAN definito dall’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (cfr. art. 2 cpv. 1 CCL PEAN), che recita (la sottolineatura è del redattore):
" Le
disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di
lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell’Allegato
sono applicabili alle imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti
dei seguenti settori:
a. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (compresa la pavimentazione stradale);
b. aziende per lavori di sterro, di demolizione, discariche e riciclaggio di materiali;
c. estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;
d. aziende per la costruzione e l’isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);
e. aziende per l’isolamento e l’impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;
f. aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;
g. aziende che eseguono lavori in asfalto e messa in opera di betoncini;
h. aziende la cui attività consiste essenzialmente nella realizzazione di costruzioni ferroviarie e nella manutenzione delle rotaie, escluse le imprese che eseguono lavori di saldatura e rettifica delle rotaie, lavori di manutenzione delle rotaie con macchine nonché lavori alle linee elettriche di azionamento e ai circuiti elettrici.
I lavoratori, che ricadono dal punto dal profilo geografico, aziendale e personale nel campo di applicazione del citato contratto collettivo, hanno diritto, a determinate condizioni, dal 60° anno di età (a partire dal 1° gennaio 2006, cfr. disposizioni transitorie ex art. 36 cpv. 1 CCL PEAN) ad una rendita transitoria; alla compensazione di accrediti di contributi AVS (abrogato dal 1° gennaio 2007) e di vecchiaia LPP; alle rendite di durata limitata per vedove, vedovi e orfani ed alle prestazioni sostitutive per casi di rigore (cfr. 13 ss in relazione agli art. 1-3 CCL PEAN; artt. 3 e 12 ss Regolamento PEAN).
Le prestazioni sono finanziate dai lavoratori e dai datori di lavoro con un contributo pari all’1% (1,3% dal 1° gennaio 2008) rispettivamente al 4% del salario determinante (art. 8 CCL PEAN; artt. 7 e 8 Regolamento PEAN); durante il periodo transitorio dall’entrata in vigore del contratto collettivo (1° luglio 2003) fino al 31 dicembre 2004 il contributo del datore di lavoro corrispondeva al 4,66% e quello del lavoratore rimaneva all’1 % (art. 28 cpv. 2 CCL PEAN).
2.4. La decisione di obbligatorietà permette l’applicazione di un contratto collettivo anche ai datori di lavoro ed ai lavoratori che appartengono al settore economico o alla professione toccati dal contratto stesso e che non sono legati da tale convenzione (cfr. art. 1 cpv. 1 LFCO).
Al fine di sapere se un'azienda rientra nel ramo economico o nella professione del contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l’attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell’ambito di questo esame, l’attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisca una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l’azienda svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere l’assoggettamento ad uno o all’altro contratto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza diretto (STF 17 agosto 2006 nella causa X [4C.191/2006] consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1 con riferimenti).
Va poi rilevato che, conformemente la giurisprudenza del TF, secondo il principio dell’unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l’azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un’attività non inclusa nel contatto collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni d’impiego particolari. Un’impresa può infatti avere diverse aziende che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un’azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali posso essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per l’assoggettamento è comunque la tipologia dell’attività che caratterizza un’azienda o di un reparto aziendale indipendente e non l’impresa in quanto tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento alle STF 11 luglio 2002 [4C.45/2002] consid. 2.1.1; 12 marzo 2001 [4C.350./2000] consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C_1033/2009 del 30 aprile 2010; STF 9C_ 123/2010 del 3 maggio 2010).
2.5. Nella fattispecie concreta, questo TCA aderisce alle conclusioni dell’attrice circa il non assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN, oggetto delle “decisioni” 5 settembre 2007 e 3 dicembre 2008 della Commissione Ricorsi della AT 1, indipendentemente dal fatto che la società da diversi anni abbia aderito al CCL-TI.
Innanzi tutto va fatto presente che la CV 1 non è membro della SSIC, parte contraente del CCL PEAN (cfr. consid. 2.3), e quindi non è vincolata al citato contratto collettivo.
Dall’esame degli atti, in particolare dall’autodichiarazione 27 luglio 2007 di CV 1 e dal fatturato ivi esposto, risulta che la società è attiva nei seguenti settori: impermealizzazione, lavori di lattoniere, protezione dell’incendio, risanamento dall’amianto e produzione di celle frigorifere (doc. M). Inoltre, la società ha prodotto una descrizione dell’impresa, rilasciata dalla SUVA, dalla quale emerge che già dal 2002 l’attività era maggiormente concentrata nella costruzione e riparazione di tetti a spiovente e di tetti piani (48%), mentre i lavori di edilizia generale e del genio civile costituivano un’esigua parte delle attività (1%; doc. N).
Rettamente nella “decisione” 5 settembre 2007 la Commissione Ricorsi ha fatto presente che, conformemente l’art. 2 cpv. 4 lett. d COG CCL PEAN, i lavori di isolazione e impermealizzazione di superfici di tamponamento, attività svolte dalla società, sono esclusi dal profilo aziendale dal CCL PEAN in quanto rientrano nel settore dei copritetto e dei costruttori di facciate. Nemmeno i lavori di lattoniere di bonifiche da amianto sono contemplati nel campo di applicazione del CCL PEAN. Inoltre, la Fondazione ha giustamente evidenziato come la CV 1 sia affiliata a diverse associazioni di categoria non rientranti nel settore dell’edilizia principale.
2.6. CV 1, rinunciando ad invocare l’errore essenziale (cfr. replica p. 6) – seppur ventilato (cfr. scritto 29 gennaio 2008 in doc. Q) – sostiene la tesi dell’erroneo assoggettamento al CCL PEAN, rispettivamente la volontà di non aver voluto legarsi contrattualmente con la AT 1.
Va qui rilevato che la convenuta non chiede la rifusione di tutti i contributi già versati all’attrice (anche perché, come rettamente rilevato dalla AT 1, “così facendo si (CV 1 SA, n.d.r ) esporrebbe a dei rischi di risarcimento nei confronti dei suoi ex dipendenti addirittura superiori ai contributi versati”; cfr. replica p.9), ma contesta di dovere i contributi del 2008.
Orbene, va qui ricordato che nel 1981 CV 1 si è affiliata (volontariamente) al CCL-TI, affiliazione confermata l’ultima volta nel 2006 mediante la sottoscrizione del relativo modulo di adesione al citato contratto collettivo per il periodo 2006-2008 (doc. E). Nella lettera 27 luglio 2007 alla AT 1 la società motiva questo assoggettamento adducendo che a quel momento il citato contratto collettivo “era l’unico contratto di categoria esistente e visto che la nostra società ha sempre agito anche nel riguardo della legalità, siamo entrati a far parte di questo contratto” (doc. F).
Per quel che concerne l’istoriato che ha portato all’affiliazione di CV 1 al CCL PEAN va fatto presente quanto segue.
Con lettera circolare 30 dicembre 2002 la __________, competente per l’interpretazione ed applicazione del CCL-TI, ha informato le imprese nel settore dell’edilizia principale – tra cui CV 1 - degli adeguamenti al CNM e CCL-TI. In particolare è stato comunicato che a partire dal 1° luglio 2003 entrerà in vigore il pensionamento anticipato PEAN e che era in corso di costituzione una Fondazione che gestirà il prepensionamento ed elaborerà il relativo regolamento (doc. G).
Nell’ambito delle prime informazioni in merito al nuovo contratto collettivo, con lettera-circolare del giugno 2003 indirizzata “alle imprese assoggettate al PEAN”, la AT 1 ha fatto riferimento all’allegato formulario (datato 18 giugno 2003) di autodichiarazione per il pagamento dei contributi d’entrata, con l’avvertenza di prestare attenzione alle indicazioni contenute nel formulario stesso (doc. H). Va qui rilevato che in detto formulario – inviato alla CV 1 – erano fra l’altro spiegate la modalità di comportamento nel caso in cui il destinatario dello scritto non ritenesse di dover versare il contributo di entrata. In tal caso, l’interessato avrebbe dovuto spedire la lettera indicando le ragioni per non assoggettarsi al PEAN (doc. I).
Non facendo valere alcun motivo di non assoggettamento, CV 1 ha versato i contributi PEAN dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2007 (cfr. estratto conto doc. T). Due suoi dipendenti (__________ e __________) sono stati posti al beneficio di rendite AT 1 (doc. U2 e U2).
CV 1 sostiene di aver pagato i contributi convinta di essere obbligatoriamente assoggetta al CCL PEAN avendo, a sua volta, aderito al CNM 2005 e CCL-TI, tesi esposta la prima volta nello scritto 29 gennaio 2008 alla AT 1 con cui contestava la “decisione” 5 settembre 2007 della Commissione Ricorsi della stessa fondazione (doc. Q).
A sostegno di questa tesi può essere fatto riferimento alla citata richiesta (luglio 2007) di esonero dei contributi PEAN ed alla disdetta 27 aprile 2007 dal CLL-TI (doc. 17) – ma non accettata dalla __________ se non sino al 31 dicembre 2008 (doc. 18) – inoltrate da CV 1 allorquando precedentemente (marzo 2007) la società aveva richiesto l’ammissione presso l’Associazione svizzera dei copritetto e dei costruttori (ASTF) con conseguente assoggettamento al relativo contratto collettivo (doc. 15).
Va comunque evidenziato che nel citato formulario 18 giugno 2003 la società nulla ha indicato in merito ad eventuali motivi di non assoggettamento al CCL PEAN. Invece, nella lettera accompagnatoria 27 luglio 2007 al modulo di autodichiarazione, CV 1 ha indicato senza difficoltà che le attività da lei svolte non rientrano nel “contratto dell’edilizia al quale siamo assoggettati” (doc. F).
Non va dimenticato che, come già evidenziato sopra, la società aveva motivato l’adesione al CCL-TI in quanto a quell’epoca era l’unico contratto collettivo di categoria applicabile nel campo in cui la convenuta operava. A seguito della decisione di affiliarsi ad altre associazioni professionali, la convenuta ha chiesto di rescindere il contratto collettivo in parola.
Va poi ricordato che nel giugno 2003 alla CV 1 era stata data la possibilità di verificare, tramite il formulario di autodichiarazione, i presupposti per un assoggettamento al CCL PEAN. La convenuta non può pertanto sostenere che tale verifica spettava alla AT 1, tenuto anche conto al 31 dicembre 2008 le imprese assoggettate erano più di 4’000 (cfr. bilancio annuale 2008 della AT 1 in doc. FF).
Infine, quanto ribadito da CV 1 in duplica, ossia che essa “non ha mai inteso vincolarsi contrattualmente con la AT 1, non avendo mai tenuto nessun comportamento né emesso nessuna dichiarazione tale da potere far credere che volesse vincolarsi” (duplica p. 7) non risulta essere corretto già per il solo fatto che per cinque anni la società ha versato i contributi e due suoi ex dipendenti hanno beneficiato della rendita di prepensionamento.
Del resto, vanno fatti presente i vantaggi che CV 1 ha tratto nel passato dall’assoggettamento al CNM ed al CCL PEAN, visto che, come si legge nella “decisione” 5 settembre 2007 sub punto 3.1, la società “….ha comunque tratto vantaggio dalla sua appartenenza al settore dell’edilizia principale, visto che aveva richiesto varie conferme alla __________ per la partecipazione a concorsi pubblici” (doc. O). Non va poi dimenticato che, come esposto e documentato dall’attrice in sede di petizione (punto n. 9), se da un lato CV 1 nel periodo luglio 2003- dicembre 2007 ha versato fr. 290'755.-- di contributi, due suoi ex dipendenti percepiranno (fino al 2011 rispettivamente 2012) complessivamente fr. 555'563.-- di rendite.
Visto quanto sopra, la tesi dell’errore in merito all’obbligatorietà del CCL PEAN, come pure la negazione di un rapporto previdenziale, almeno tacito, con la AT 1 non può essere condivisa.
2.7. Confermato il
non assoggettamento di CV 1 al CCL PEAN, occorre ora esaminare il termine di
disdetta.
La non obbligatorietà del CCL PEAN, accertata posteriormente, fa sì che si possa ipotizzare un’adesione volontaria. Tuttavia, al riguardo va fatto che presente che l’art. 2 cpv. 3 CCL PEAN prevede che: “Le imprese la cui attività rientra nel campo di applicazione del Contratto nazionale mantello per l´edilizia principale in Svizzera (CNM 2005), ma non nel campo di applicazione del presente CCL PEAN dal profilo aziendale possono, dietro approvazione delle parti contraenti, aderire al CCL PEAN mediante accordo scritto, a condizione che i contributi di entrata di cui all´articolo 28 così come tutti i contributi dovuti dall´entrata in vigore del presente contratto o dall´inizio dell´attività aziendale siano pagati retroattivamente. L´adesione deve avere una durata minima di cinque anni”.
Nel caso in esame CV 1 non ha firmato con l’attrice alcuna adesione (cfr. un esempio di convenzione in doc. W).
Se quindi formalmente la società non ha aderito al CCL PEAN (l’adesione ad un contratto collettivo di lavoro necessita la forma scritta, art. 356c cpv. 1CO), questo TCA condivide la tesi della convenuta, ossia che CV 1 ha concluso, tacitamente, mediante atti concludenti (pagamento dei contributi, annuncio dei casi di prepensionamento), una rapporto di previdenza con la AT 1, la quale elargisce esclusivamente prestazioni previdenziali sovraobbligatorie (cfr. consid. 2.1; cfr. anche Stefan Keller, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe, 2008, p. 468/9). In un regime di previdenza sovraobbligatoria (come del resto anche in ambito obbligatorio), secondo dottrina, le parti sono legate da un contratto sui generis (contratto innominato), al quale sono applicabili le norme del CO, in particolare relative alla reciproca volontà contrattuale (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 321 p. 116; Vetter-Schreiber, op. cit., n.3 p. 142). Il contratto previdenziale non soggiace ad alcun presupposto di forma e può essere pertanto concluso sulla base della manifestazione della reciproca volontà, anche tacitamente o per atti concludenti (cfr. al riguardo Stauffer, op. cit., n. 1264 p. 473; Vetter-Schreiber, op. cit., p.54).
Trattandosi nel caso in esame di un rapporto obbligatorio durevole (Dauerschuldverhältnis) senza termine di disdetta, in questi casi dottrina e prassi (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., p. 54 con riferimento al Bollettino UFAS informativo sulla LPP del 3 marzo 1988 nr. 8, marg. 46, p.4) ritengono applicabile la regola generale dell’art. 546 cpv. 1 e 2 CO valida nel diritto della società semplice (“Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d’uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto. La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d’anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un esercizio annuale”; sottolineatura del redattore).
Siccome secondo l’art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN il datore di lavoro deve trasmettere alla AT 1 il certificato di salario entro il 31 gennaio di ogni anno e siccome ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 Regolamento PEAN i contributi calcolati si riferiscono all’anno civile, la scelta dell’attrice di portare gli effetti della disdetta alla fine dell’anno civile appare fondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in risposta di causa, non sono invece applicabili i termini di disdetta previsti dal CCL PEAN (cfr. art. 29 cpv. 2 modificato il 1° gennaio 2008) poiché previsti solo per le parti contraenti (cfr. consid. 2.3).
L’attrice ha evidenziato che la possibilità di disdire il contratto di adesione nei succitati termini corrisponde alla prassi adottata dalla propria Commissione Ricorsi per i casi in cui una società assoggettata al CCL PEAN decida di cambiare il proprio campo di attività non più sottoposto al contratto collettivo di lavoro. Al riguardo l’attrice ha evidenziato:
" (…)
La preoccupazione della AT 1 consiste in questi casi nel fare in modo che i dipendenti della società non più assoggettata abbiano la possibilità di continuare a godere delle aspettative assicurative derivanti dal CCL PEAN. Ovviamente l'unica soluzione per questi lavoratori consiste nel cercare un altro impiego presso un datore di lavoro soggetto al CCL PEAN, ciò che di regola non può avvenire da un giorno all'altro. In base a queste preoccupazioni legate alla protezione del lavoratore, si è stabilito che di conseguenza la disdetta del CCL PEAN non può a sua volta intervenire in un breve lasso di tempo, ma deve essere rispettato un termine di almeno 12 mesi.
Nel caso di oggetto, la CV 1 ha informato i suoi dipendenti nel gennaio 2008 delle sue intenzioni di recedere dal CCL PEAN. Di conseguenza, anche alla luce della suddetta procedura elaborata all'interno della AT 1, la CV 1 deve rimanere assoggettata a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 2008 e quindi pagare i contributi. (…)"
(Doc. I, pag. 7)
Questa prassi, sviluppata nelle riunioni del 5 luglio, 9 agosto e 8 novembre 2006 dalla Commissione ricorsi AT 1 e del 30 novembre 2006 del Consiglio di fondazione (cfr. doc. XVI), consiste nella definizione del modo di procedere in caso di uscita dal CCL PEAN di tre tipologie di aziende: cosiddette “echte Mischbetriebe”, aziende che svolgono sia un’attività nel settore delle costruzioni sia un’attività che esula da questo settore e che in seguito abbandonano o vendono l’attività soggetta a CCL PEAN (schema A); “unechte Mischbetriebe”, aziende che riducono la loro attività nel campo delle costruzioni (schema B) e le aziende che hanno versato i contributi AT 1 seppur non svolgendo attività assoggettate al citato contratto collettivo (schema C). Se per gli schemi A e B sono stati previsti dei termini di disdetta, ciò non è il caso per lo schema C che prevede, a dipendenza del caso, la liberazione dal pagamento dei contributi con o senza effetto retroattivo (doc. XVI).
Chiamata dal TCA a spiegare la scelta di trattare la fattispecie in esame (corrispondente allo schema C) alla stregua delle imprese miste, con scritto 11 ottobre 2010 la Fondazione attrice ha osservato:
" (…)
Considerata la particolarità dei casi che rientrano nello Schema C, le decisioni prese dalla Commissione ricorsi AT 1 si preoccupano di tenere conto delle circostanze del singolo caso. Il fatto che i dipendenti dell'azienda abbiano versato dei contributi e che vi siano già dei beneficiari di rendite gioca ovviamente un ruolo importante nella valutazione, che deve peraltro tenere conto anche del principio di solidarietà con gli altri pagatori dei contributi PEAN. Per questa ragione lo Schema C non indica dei termini di disdetta specifici e di conseguenza la Commissione ricorsi fa capo per analogia allo Schema B, il quale prevede invece dei termini di disdetta compresi tra 12 e 24 mesi per la fine di un anno civile. Considerate le circostanze concrete del caso, il termine di 12 mesi fissato dalla Commissione ricorsi AT 1 appare generoso (basti pensare che il saldo tra contributi versati e prestazioni erogate si chiude in modo ampiamente negativo per la AT 1, vedi par. 9 di Petizione)." (Doc. XXI)
Visto quanto sopra, questo Tribunale non ha motivo per non confermare la conclusione, cui è giunta l’attrice, di considerare disdetto per il 31 dicembre 2008 il rapporto previdenziale. Si tratta di una soluzione pienamente condivisibile, ritenuto che, come accennato al consid. 2.6, la liberazione dei contributi con effetto retroattivo appare alquanto problematica.
2.8. Con scritto 30 giugno 2010 la convenuta ha chiesto l’audizione testimoniale del direttore della CV 1 per confermare “l’erronea convinzione in cui la convenuta in occasione del versamento dei contributi” (XV). Per i motivi esposti al consid. 2.6, tale audizione non è necessaria.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove .Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. ((apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 211 con rinvii).
La convenuta ha inoltre postulato il richiamo degli atti delle cause pendenti presso il TCA intentate da due ex dipendenti di CV 1 (__________ e __________) nei confronti della AT 1 (inc. 34.2010.14 + 15) – menzionate nella petizione e replica (punto n. 8) e nella risposta (punto n. 15) – poiché "tale edizione di documenti è volta a smentire le insinuazioni di controparte a tenore delle quali la "uscita" dalla AT 1 a far tempo dal 31.12.2007, 30.6.2008 piuttosto che 31.12.2008 sia suscettibile di influenzare in qualche modo i diritti di questi lavoratori ritenuto che essi in tutte queste tre ipotesi non hanno alcun diritto a una rendita PEAN” (cf. duplica, ad 8). La chiesta edizione di documenti non è necessaria in quanto oggetto del contendere di quelle due cause è l’eventuale diritto al prepensionamento e non concerne quindi la problematica oggetto della presente vertenza.
2.9. In conclusione, dal momento che il rapporto previdenziale con la AT 1 è da ritenere terminato al 31 dicembre 2008, la CV 1 deve versare i contributi del 5,3% (1,3% quota parte del salariato e 4% del datore di lavoro; art. 7 cpv. 1 e 8 Regolamento PEAN; tassi valevoli dal 1° gennaio 2008), quale debitore verso la AT 1 della totalità dei contributi (art. 9 cpv. 1 Regolamento PEAN), con un tasso del 5% dall’emissione della fattura (art. 9 cpv. 4 Regolamento PEAN).
2.10. La Fondazione attrice ha chiesto la rifusione di ripetibili.
In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150). Per contro, l'assicuratore che vince la causa, ancorché rappresentato da un legale, non ha, di regola, diritto a ripetibili, tranne, eccezionalmente, nell’ipotesi – non realizzata nella fattispecie – in cui il comportamento processuale di controparte si dimostri temerario o improntato a leggerezza (DTF 128 V 133, 127 V 207, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; STCA 9 marzo 1992 nella causa F.P. c. S. SA; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
§ CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 68'825,65 di contributi previdenziali oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2009.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti