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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulla petizione del 30 settembre 2010 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1954, è stato impiegato presso la __________ ed assicurato per la previdenza professionale, tramite il datore di lavoro, all’CV 1 (“CV 1”; in seguito: CV 1).
1.2. A seguito della domanda di rendita e del successivo iter giudiziario (cfr. STCA 32.2004.45 del 20 ottobre 2004 e STFA I 739/04 del 12 ottobre 2006), con due decisioni del 21 agosto 2008 l’Ufficio AI ha riconosciuto a AT 1 una rendita intera d’invalidità dal 1° ottobre 2001, con i seguenti gradi d’incapacità al guadagno: 100% dal 1° ottobre 2001, 70% dal 1° gennaio 2003 e 71% dal 1° gennaio 2004 in avanti (doc. D e E).
1.3. Con scritto 20 febbraio 2009 l’CV 1 ha determinato le prestazioni d’invalidità del secondo pilastro. Il grado d’invalidità è stato quindi fissato al 71%, con diritto ad una rendita intera d’invalidità; per il periodo 1° novembre 2002 - 31 dicembre 2005 l’ammontare della rendita è stato cifrato in fr. 37'167.-- annui (fr. 3'097,25 mensili); dal 1° gennaio 2006, a seguito delle nuove norme del Regolamento relative al coordinamento con altre prestazioni, la rendita è stata ridotta a fr. 2'303,75 al mese (doc. F).
Il calcolo della sovrassicurazione è stato esposto come segue:
" (…)
La limite selon chiffre 3.3 alinéa 1 était réduite de 100% à 90% et est aussi pris en compte pour la coordination non seulement le revenu provenant d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement mais aussi le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait raisonnablement réaliser (chiffre 3.3 alinéa 3).
Le calcul de coordination selon chiffre 3.3 du règlement se présente donc comme suit:
salaire annuel déterminant CHF 81'900
adaptation à l'évolution des prix, nov. 2002 – janv. 2006 (3.8%) CHF 3'112
moyenne des éléments variables de salaire (STIP) 2003-2005) (6%) CHF 5'101
salaire déterminant selon chiffre 3.3 alinéa 2 CHF 90'113
limite de 90% selon chiffre 3.3 alinéa 1 CHF 81'102
=========
revenus: - rente de l'AI (2'030/mois) CHF 24'360
- revenu possible selon l'AI (*) CHF 28'247
- renchérissement payé par l'employeur CHF 850
- rente d'invalidité de notre part CHF 27'645
- total CHF 81'102
=========
(*) montant de CHF 27'693 pour 2004 selon la décision de l'AI, adapté à l'évolution des prix, juillet 2004 – janvier 2006 (2.0%).
Dès le 01.01.2006 le montant de votre rente d'invalidité coordonnée est CHF 27'645 / année (= 2'303.75 / mois). (…)" (Doc. F)
AT 1, dapprima personalmente ed in seguito tramite il suo legale, ha contestato direttamente all’CV 1 il calcolo della sovrassicurazione, rispettivamente la riduzione della rendita dal 1° gennaio 2006, senza ottenere l’annullamento della riduzione (doc. L-P).
1.4. Con la presente petizione AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto l’erogazione di una prestazione d’invalidità di fr. 3'097.-- mensili a partire dal 1° gennaio 2006, dedotte le rendite già versate, con interessi di mora del 5% dal 1° marzo 2009.
In sostanza l’attore contesta l’applicazione del Regolamento 2006 al calcolo della sovrassicurazione, circostanza che ha portato alla riduzione della rendita d’invalidità dal 1° gennaio 2006, essendo il diritto alla prestazione sorto nel 2002. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa l’CV 1, rappresentato dall’avv. __________, in ordine sostiene la tardività della petizione, nel merito conferma la riduzione della prestazione d’invalidità conformemente alle norme di Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2006.
1.6. Il 10 gennaio 2011 l’attore ha prodotto della documentazione, trasmessa per conoscenza alla parte convenuta (XV).
1.7. Il 10 febbraio 2011 il TCA ha chiesto all’attore una presa di posizione in merito alla non esigibilità del reddito da invalido determinato dall’Ufficio AI nelle citate decisioni 21 agosto 2008 (XVII), ricevendo risposta il 18 febbraio 2011 (XVIII).
Su richiesta di questo Tribunale, il 4 marzo 2011 l’istituto previdenziale convenuto ha presentato le proprie osservazioni in merito alla succitata presa di posizione di controparte (XIX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2. Nella petizione l’attore, con residenza all’estero, appellandosi all’art. 58 LPGA ritiene data la competenza territoriale dello scrivente Tribunale avendo egli mantenuto a Cimo il domicilio ed evidenziando inoltre come la sede dell’istituto previdenziale convenuto si trova a __________.
Il
riferimento alla LPGA ed in particolare all’art. 58 non è pertinente.
Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Con luogo dell’azienda non si intende la sua sede, bensì il luogo in cui essa viene effettivamente gestita (Schwarzenbach/Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 178). Decisivo, inoltre non è il luogo dove l’assicurato è stato assunto, bensì quello in cui era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro si è estinto rispettivamente nell’istante in cui la prestazione è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460 consid. 1). Se, quindi, il luogo dell’azienda muta, si modifica anche il foro.
Nel caso in esame, ricordato che in ambito di secondo pilastro la LPGA non è applicabile (Kieser, ATSG Kommentar, 2009, ad art. 2 n. 25 p. 50; fra le tante cfr. STFA B 27/01 e B 30/01 del 15 ottobre 2003, consid. 2), nulla osta all’ammissione della competenza territoriale del TCA poiché dal 1981 l’attore ha sempre lavorato in Ticino per la __________ (cfr. scritto 10 gennaio 2010 dell’attore, XV). Del resto la competenza territoriale non è stata contestata dall’istituto convenuto.
2.3. Con la risposta di causa l’CV 1, con riferimento all’art. 60 cpv. 1 LPGA (“il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l’opposizione è esclusa”), ha eccepito a titolo puramente cautelare la tempestività della petizione.
Va anche qui ribadito come il riferimento alla LPGA non sia pertinente. Secondo la giurisprudenza, con riferimento all’art. 73 LPP, non è data la possibilità per gli organi di previdenza di pronunciare decisioni vincolanti in applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I-1994 p. 195; cfr. anche DTF 134 I 170 consid. 2.1 con riferimenti). Per questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso ma dell'azione. Alla base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto (DTF 112 Ia 184 consid. 2a, 118 Ib 177, 118 V 162). Dal momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione per ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso, ma nei termini più ampi di prescrizione del credito (cfr. art. 41 LPP; DTF 117 V 332 consid. 4).
Nel caso in esame lo scritto 20 febbraio 2009 dell’CV 1 non costituisce quindi una decisione, né l’attore doveva inoltrare un ricorso ex art. 60 LPGA. Il diritto di quest’ultimo ad una rendita d’invalidità non risulta del resto essere prescritto ai sensi dell’art. 41 LPP.
Trattandosi inoltre di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra un assicuratore LPP ed avente diritto, è pure data la competenza materiale dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
nel merito
2.4. Nel caso in esame, pacifico è che, sulla scorta delle decisioni 21 agosto 2008 dell’Ufficio AI, l’CV 1 ha riconosciuto a AT 1 una rendita intera d’invalidità del secondo pilastro dal 1° novembre 2002 con un grado d’invalidità del 71%. Sino al 31 dicembre 2002 il grado d’invalidità fissato dall’Ufficio AI era del 100%. Tale errore non è tuttavia rilevante ai fini della presente procedura poiché la riduzione della rendita è subentrata con effetto dal 1° gennaio 2006, allorquando l’attore presentava un grado d’invalidità del 71%.
Controversa è invece la riduzione della rendita, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per sovrassicurazione.
2.5. L’art. 34a LPP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003 (corrispondente al vecchio art. 34 LPP [cfr. DTF 131 V 78] e rimasto invariato a seguito della prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1° gennaio 2005) stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (art. 34a LPP cpv. 1). Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’art. 66 cpv. 2 LPGA. Le prestazioni non possono inoltre essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’art. 54 LAM (art. 34a LPP cpv. 2).
Secondo l’art. 66 cpv. 1 LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità (lett. a), dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni (lett. b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP (lett. c).
In base alla delega di cui all’art. 34a cpv. 1 LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24 OPP 2 che, nella versione del 1° gennaio 2005, ha il seguente tenore (sottolineature del redattore):
" 1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.
2 Sono
considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che
vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante,
quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione
in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza
svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle
indennità per menomazioni dell’integrità e di prestazioni analoghe. È
inoltre conteggiato il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo
conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di
prestazioni d’invalidità.
3 I redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme.
4 L’avente
diritto deve fornire all’istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi
conteggiabili.
5 L’istituto di
previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l’estensione di una riduzione
e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante."
L’entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003) e della prima revisione della LPP (1° gennaio 2005) non hanno determinato alcuna modifica della situazione giuridica per quanto concerne la regolamentazione del sovraindennizzo (DTF 130 V 78), motivo per cui si può far riferimento alla giurisprudenza resa antecedentemente.
In tal senso va fatto presente che l'art. 24 cpv. 1 OPP 2 é stato dichiarato conforme alla legge dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) (DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 s. consid. 6b).
2.6. Nell’ambito della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di adottare, per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente da quella prevista all’art. 24 OPP 2 (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V 248 consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, 2009, ad art. 24 BVV 2, n. 2, p. 320), ma devono rispettare i principi costituzionali basilari (parità di trattamento, divieto di arbitrio e proporzionalità; DTF 132 V 149 consid. 5.2.4). Se le norme regolamentari sono più severe delle disposizioni legali, la sovrassicurazione si applica solo alla prestazione più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo separato e comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta calcolata secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella determinata secondo le disposizioni di legge, l’assicurato ha comunque diritto a quella della previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG no. 6 p. 31s; cfr. anche STFA B 74/03 del 29 marzo 2003, consid. 3.3.3 in fine, dove è stato applicato tale principio non solo alle rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della rendita).
Al riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 40 cpv. 2 cifra 1- 25 LPP).
Nel caso in esame, l’art. 3.3 del Regolamento dell’CV 1, nel tenore valido dal 1° gennaio 2006, concernente il coordinamento con altre prestazioni prevede (sottolineature del redattore):
" 1Le prestazioni esigibili secondo il presente regolamento non possono superare, insieme con altri redditi conteggiabili, il 90% del salario presumibilmente perso.
2Rientrano nel salario presumibilmente perso:
a) il salario annuo computabile (per agenti generali e consulenti: il salario annuo computabile per prestazioni di rischio) moltiplicato per il grado di occupazione immediatamente prima della scadenza delle prestazioni sostitutive, adattato all'indice nazionale dei prezzi al consumo quando giungono a scadenza le prime prestazioni dell'istituto di previdenza. Se nel corso degli ultimi tre anni il salario annuo computabile è diminuito senza che vi sia stata una riduzione del grado d'occupazione, viene conteggiato il salario annuo computabile più elevato percepito in questo periodo, il quale non deve tuttavia risultare superiore del 25% rispetto al salario computabile per prestazioni di rischio;
b) eventuali assegni per figli nella misura in cui non siano corrisposti altrimenti;
c) la media delle componenti salariali variabili corrisponde negli ultimi tre anni civili, nella misura in cui esse non siano già comprese nel salario computabile.
3Sono considerati redditi computabili le prestazioni dello stesso tipo e con la stessa finalità, versate alla persona avente diritto in seguito al caso di danno, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali svizzere ed estere e da istituti di previdenza, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, di indennizzi o di simili prestazioni. Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità viene inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo tuttora ottenuto o presumibilmente ottenibile. I redditi percepiti dalla vedova o dal vedovo vengono sommati a quelli percepiti dagli orfani." (Doc. I, pag. 10.11)
I capoversi 4- 8 non concernono la presente vertenza.
Come visto l’art. 3.3 del Regolamento 2006 corrisponde, per quello che concerne la fattispecie, sostanzialmente all’art. 24 cpv. 2 OPP2.
2.7. L’attore contesta l’applicazione del Regolamento 2006, chiedendo invece che venga applicato il precedente Regolamento 2000 (valido sino al 31 dicembre 2004), il quale all’art. 3.3 cpv. 1 prevedeva quale limite di sovrassicurazione il 100% del salario presumibilmente perso e per i beneficiari di una rendita AI veniva conteggiato unicamente il reddito d’attività lucrativa conseguito e non il reddito presumibilmente ottenibile. Di conseguenza l’attore avrebbe diritto dal 1° gennaio 2006 ad una prestazione mensile d’invalidità di fr. 3'097,25 e non di fr. 2’303,75.
L’attore ha in particolare argomentato:
" (…)
In effetti, va detto che, se è vero che la decisione AI (sulla quale la __________ si è basata per allestire la propria presa di posizione) è datata 21 agosto 2008 (ed è quindi posteriore all'entrata in vigore del regolamento del 2006 citata dalla __________, doc. I), È ALTRETTANTO VERO CHE DETTA DECISIONE CERTIFICA CHE L'INIZIO DELL'INVALIDITÀ, CON DIRITTO AD UNA RENDITA INTERA È AVVENUTO A FARE TEMPO DAL 1 NOVEMBRE 2002. In altre parole, la rendita AI era stata fissata con effetto al 1.11.2002 (e quindi prima dell'entrata in vigore del cambio di regolamento, avvenuto nel 2006). La situazione determinante per calcolare la rendita è quindi quella in essere nel 2002 (o alla peggio nel 2003), sulla base del regolamento allora in vigore. E ciò anche per il periodo posteriore al 1 gennaio 2006.
In effetti, non si reputa corretto che un assicurato, con rendita intera fissata (sia nella percentuale che nell'ammontare) prima dell'entrata in vigore di un determinato regolamento (e che quindi di fatto ha iniziato ad usufruire delle prestazioni sulla base di una determinata norma e prima dell'entrata in vigore della modifica – senza contare che i contributi venivano pagati sulla base della vecchia situazione) possa poi perdere dei diritti o delle prestazioni al momento in cui, posteriormente, entrano in vigore dei cambiamenti.
Pare lapalissiano, sulla base del principio del mantenimento dei diritti acquisiti e del principio della non retroattività.
Ciò a maggior ragione se si pensa che lo stato di salute dell'assicurato, e la sua rendita di invalidità, sono stabilizzate al più tardi dal 1 gennaio del 2003, e che da allora (se si fa astrazione di una mera questione di calcolo a far tempo dal 1 gennaio 2004), nulla è mutato, né nella sua situazione clinica, né nell'ambito della sua capacità lavorativa. (…)" (Doc. I, pag. 4-5)
Dal punto di vista del diritto intertemporale, in assenza di una esplicita norma transitoria si applicano le norme legali valide al momento in cui si pone la questione della sovrassicurazione, quindi anche alle rendite correnti. Le norme applicabili al momento della nascita del diritto alla prestazione non continuano ad essere applicabili (Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 34a, n. 51, p. 51, Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 BVV, n. 51, p. 330; DTF 134 V 67 consid. 2.3.1 con riferimento a DTF 122 V 319 consid. 3c).
La stessa giurisprudenza è applicabile anche alle disposizioni regolamentari. In particolare il TF ha ritenuto conforme al diritto l’adattamento di una corrente rendita d’invalidità alle nuove disposizioni regolamentari che stabilivano l’abbassamento del limite di sovraindennizzo dal 100% al 90% del salario presumibilmente perso (STF B 82/06 del 19 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 BVG nr. 35, citata anche in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 34a, n. 51, p. 51, Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 BVV, n. 51 p. 330; criticata da Riemer in RSAS 2007, 287 ss., ma confermata dal TF in DTF 134 V 68 consid. 2.3.3).
Con riferimento alla succitata giurisprudenza, da una parte l’CV 1 nel 2008 ha stabilito le rendite d’invalidità da erogare e quindi in quel momento si è posta la questione di un’eventuale sovrassicurazione, dall’altra esso ha dovuto adeguare le prestazioni alle nuove norme di coordinamento. Di conseguenza l’ente previdenziale ha legittimamente applicato l’art. 3.3 del Regolamento 2006 alle rendite successive al 1° gennaio 2006 (cfr. consid. 2.6). Non vi è pertanto stata alcuna violazione dei diritti acquisti.
Diverso sarebbe ad esempio il caso se contemporaneamente ad un nuova regolamentazione della sovrassicurazione (introduzione del concetto di reddito presumibilmente conseguibile) vi fosse stata anche una modifica del concetto d’invalidità (da “invalidità professionale” ad invalidità secondo l’AI) ed il regolamento stesso prevedesse una protezione dei diritti acquisiti (cfr. STF 9C_1002/2009 del 27 settembre 2010), ciò che manifestamente non corrisponde alla fattispecie in esame.
2.8 Altro punto di contestazione riguarda il reddito che l’assicurato può presumibilmente conseguire con l’invalidità.
Nella sentenza pubblicata in DTF 134 V 69 consid. 4 (confermata, ad esempio, in STF 9C_912/2009 dell’8 luglio 2010, 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008) il TF ha avuto modo di esaminare dettagliatamente il concetto “il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità” di cui all’art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP2, in vigore dal 1° gennaio 2005 ed applicabile al caso concreto.
Scopo di questa norma è che gli assicurati parzialmente invalidi, che non mettono a frutto la loro residua capacità lavorativa, siano finanziariamente equiparati con gli assicurati che, in virtù dell’obbligo di diminuire il danno, realizzano effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente esigibile (DTF 134 V 69 consid. 4.1.1).
Partendo dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP) - sancito dagli artt. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP - , il TF ha concluso che generalmente il reddito da invalido stabilito dall’AI corrisponde al reddito che l’assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 secondo frase OPP2 . L’Alta Corte ha parlato di una presunzione (DTF 134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 24 BVV 2, n. 34, p. 328).
Il TF ha comunque evidenziato che il reddito da invalido accertato dagli organi competenti dell’AI è stabilito sulla base di un mercato equilibrato del lavoro ai sensi dell’art. 16 LPGA e non in funzione delle offerte di lavoro che sono effettivamente a disposizione dell’assicurato (parzialmente) invalido, magari confrontato con una congiuntura sfavorevole. Il reddito che l’assicurato invalido potrebbe ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 seconda frase OPP2 si fonda sul principio dell’esigibilità, il quale impone che siano prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, compreso anche il mercato del lavoro. Il termine soggettivo non significa tuttavia che determinante sia l’apprezzamento soggettivo della persona interessata su quanto possa ancora essere ragionevolmente richiesto. Occorre invece valutare le circostanze soggettive e le possibilità, dal punto di vista oggettivo, che sono effettivamente ed oggettivamente date all’assicurato sul mercato del lavoro. Pertanto, l’istituto di previdenza che intende ridurre le prestazioni di invalidità del regime obbligatorio deve preventivamente sentire l’interessato in merito alle sue circostanze personali ed alla sua posizione concreta sul mercato del lavoro che gli impedirebbero o lo limiterebbero nella realizzazione di un reddito così come stabilito dall’AI.
Queste circostanze soggettive, che devono essere prese in considerazione dal profilo dell’esigibilità, corrispondono a tutte le particolarità che, nell’ambito di un esame oggettivo, hanno un’importanza determinante sulle possibilità effettive della persona invalida di trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul mercato reale del lavoro. Inoltre, dal profilo procedurale, il diritto di essere sentito riconosciuto all’assicurato comporta da parte sua, quale contropartita, un obbligo di collaborare. A lui incombe infatti, nella procedura di sovrassicurazione, di allegare, motivare e offrire, nella misura del possibile, delle prove – ad esempio le ricerche infruttuose di lavoro – relative alle circostanze personali e alle possibilità effettive sul mercato che gli impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente a quello del reddito da invalido (DTF 134 V 71 ss, consid. 4.2.1 e 4.2.2; cfr. STF 9C_592/2009 del 15 aprile 2010 [pubblicata in SVR 2010 BVG nr. 45] consid. 3.3., STF 9C_ 912/2009 dell’8 luglio 2010 consid. 4.1, STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid. 3).
Infine, nella citata sentenza pubblicata in SVR 2010 BVG nr. 45, l’Alta Corte ha statuito che la riduzione della rendita a causa di sovraindennizzo può senz’altro aver luogo anche per il periodo che precede la prima concessione del diritto di essere sentito in merito alle circostanze personali o legate al mercato del lavoro rilevanti per il computo dei redditi presumibilmente ancora realizzabili. Il TFA ha poi precisato che non sussiste alcuna disposizione legale che obblighi l’istituto previdenziale a preannunciare la decurtazione, con la conseguenza che potrebbe essere ridotta soltanto con effetto per il futuro.
2.9. Con scritto 10 febbraio 2011 questa Corte ha assegnato all’attore un termine per fornire la prova, ai sensi della succitata giurisprudenza, in merito alla non esigibilità del reddito definito a suo tempo dall’Ufficio AI. In risposta, l’attore ha sostenuto che “non riesce a sfruttare la sua residua capacità di lavoro sia poiché la stessa è troppo esigua, sia poiché si tratta oramai di un uomo di 58 anni, sia poiché si tratterebbe di altra attività ed il mercato del lavoro, per una persona simile, è precluso “(XVIII).
Orbene, nella procedura AI gli organi preposti non possono basarsi, per verificare se la persona interessata sfrutta la sua capacità lavorativa residua, su possibilità di lavoro irrealistiche, quale l'esercizio di un'attività che ponga condizioni talmente restrittive da doverla ritenere praticamente inesistente sul mercato generale del lavoro oppure che richieda delle concessioni irrealistiche da parte del datore di lavoro (STF citata 9C_912/2009 dell’8 luglio 2010 consid. 5.4.1).
Questa valutazione è stata nel caso in esame eseguita dall’Ufficio AI del Cantone Ticino che, a seguito della STFA di rinvio del 12 ottobre 2006, ha proceduto ad un nuovo calcolo economico. Accertato come l’assicurato sfruttasse al massimo la sua residua capacità lavorativa svolgendo l’attività d’impiegato di commercio, con rapporto 8 aprile 2008 il consulente in integrazione professionale (cfr. atti AI richiamati d’ufficio dal TCA; cfr. VIII) aveva rilevato:
" Svolgendo l'attività di impiegato di commercio
Come già riferito precedentemente per definire il salario in questa specifica attività, a mio modo di vedere, non è possibile adattare il salario che l'A. conseguiva presso la __________ alla percentuale d'abilità lavorativa residua. Mi permetto, pertanto, di utilizzare le raccomandazioni salariali della SIC che definiscono che un impiegato con apprendistato commerciale triennale e dell'età del signor AT 1 può realizzare un salario medio di Fr. 69'120 nel 2003 e di Fr. 69'232 nel 2004 (salario medio). Riducendo tali stipendi al 40% otteniamo un salario di Fr. 27'648 per il 2003 e di Fr. 27'693 per il 2004."
Il summenzionato calcolo è stato esposto nelle motivazioni delle decisioni 28 agosto 2008 dell’Ufficio AI (cfr. doc. E).
L’istituto di previdenza convenuto, come detto, ha considerato tale importo, aggiornato al 2006, quale reddito presumibilmente ottenibile dall’attore, parzialmente invalido (cfr. consid. 1.3). Ora, come visto, nello scritto 10 febbraio 2011 l’attore ha laconicamente sostenuto che gli è preclusa la possibilità di poter conseguire tale reddito senza tuttavia fornire, nella misura del possibile, la relativa prova (ad esempio mediante ricerche infruttuose di lavoro; cfr. consid. 2.8), né tantomeno ha addotto argomentazioni atte a sovvertire la valutazione operata a suo tempo dall’Ufficio AI.
Ne consegue che rettamente nel calcolo della sovrassicurazione l’istituto previdenziale convenuto ha tenuto conto del reddito da invalido determinato in ambito AI considerandolo quale reddito presumibilmente conseguibile.
Visto come i restanti parametri del calcolo non sono stati contestati (salario determinante e altri redditi computabili), la prestazione d’invalidità è stata legittimamente ridotta, dal 1° gen- naio 2006, a fr. 27'645.-- annui, rispettivamente a fr. 2'303,75 mensili.
La petizione deve quindi essere respinta.
2.10. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dall’istituto di previdenza convenuto, all’attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.
All’CV 1, rappresentato da un avvocato, seppur vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti