Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2011.23

 

BS/sc

Lugano

13 febbraio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 3 giugno 2011 di

 

 

 AT 1  

rappr. da:  RA 1 

 

 

contro

 

 

 

CV 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   AT 1, classe 1955, dal 1° novembre 1974 ha lavorato presso le Officine Idroelettriche __________), in qualità di operaio qualificato (meccanico) alla centrale __________. Ai fini previdenziali dal 1° gennaio 1978 è stato assicurato, tramite il datore di lavoro, CV 1.

 

Il rapporto di lavoro si è concluso il 1° luglio 1999 con le dimissioni date dal dipendente a causa dei postumi dell’infortunio al polso sinistro (occorsogli il 14 aprile 1991) che non gli hanno (più) permesso di continuare a garantire il rendimento richiesto (cfr. petizione punto no.1).

 

                                         Con effetto 30 giugno 2000 AT 1 è uscito dalla CV 1 con una capacità lavorativa del 70% e la prestazione di libero passaggio per la parte attiva è stata versata al nuovo istituto di previdenza (cfr. risposta di causa punto no.1).

                                        

                               1.2.   In data 14 aprile 1991, come detto, AT 1 ha subito una distorsione al polso sinistro con riacutizzazione della sintomatologia (nel 1973 aveva subito un trauma al polso sinistro), diagnosticata come malattia di Knieböck e principio d’artrosi del radio carpale traumatizzato, infortunio che è stato  preso a carico dell’__________ (cfr. rapporto 5 dicembre 1991 del medico __________  dell’__________, doc. K).

 

                                         Per i postumi dell’infortunio, l’__________ ha erogato all’interessato prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliere fino al 31 luglio 1992, considerandolo abile al 75% (cfr. comunicazione 15 luglio 1992 dell’__________, doc. M).

                                         Esaminati i presupposti per l’eventuale erogazione di ulteriori prestazioni, con decisione 8 marzo 1993 (cresciuta in giudicato) l’assicuratore contro gli infortuni gli ha riconosciuto una rendita d’invalidità del 30% dal 1° agosto 1992, nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 5% (doc. N).

                                         La rendita è stata in seguito confermata il 29 maggio 1996 (doc. S), il 7 ottobre 1997 (doc. U) ed il 29 luglio 1999 (doc. V).

 

                                         Per contro, con decisione 30 marzo 1994 a AT 1 è stata rifiutata la domanda di prestazioni AI per adulti. Escludendo la presenza di affezioni extra-infortunistiche, fondandosi sui gradi d’incapacità lavorativa accertati dall’__________, l’Ufficio AI ha accertato che non susistono i presupposti per l’erogazione di una rendita in quanto l’assicurato non presenta un periodo d’incapacità al lavoro di almeno del 40% per un anno (doc. Q).

 

                               1.3.   Basandosi sugli atti LAINF, con scritto 1° luglio 1993 la CV 1 ha comunicato alle __________ di versare, dal giugno 1993, a AT 1 una rendita d’invalidità del 30% (doc. O), confermata dal proprio Consiglio di amministrazione (cfr. scritto 27 settembre 1993; doc. P).

 

                                         La prestazione è stata confermata dalla cassa pensione nel luglio 1994 (doc. R).

 

                               1.4.   Nel maggio 2010 la CV 1, nell’ambito delle verifiche delle rendite d’invalidità, ha chiesto a AT 1 della documentazione sia medica che fiscale (doc. W).

 

                                         Al fine di vagliare la capacità lavorativa, con scritto 27 agosto 2010 la cassa pensioni ha invitato AT 1 a contattare il dr. __________ per l’espletamento di una perizia (doc. Y).

 

                                         Sulla scorta della valutazione 4 ottobre 2010 del dr. __________ (doc. 9), con scritto 22 dicembre 2010 la CV 1 ha comunicato a AT 1:

 

"  Ci riferiamo alla visita medica del 28.09.2010 presso il dottor __________ a __________.

 

Secondo il rapporto medico del dottor __________, Lei lavora al 100% come agricoltore (allevamento di mucche di una razza inglese per la produzione di carne). Sebbene per certi lavori vi è una limitazione, Lei è da ritenere abile al 100% per il lavoro di agricoltore indipendente. Perciò il diritto alla rendita d'invalidità non è più giustificato.

 

Sospenderemo la rendita d'invalidità confermata nella nostra lettera del 27.09.1993 a partire dal 01.01.2011.

 

Per poter versare il capitale di libero passaggio Vi chiediamo di comunicarci un conto di libero passaggio (bollettino di versamento)." (Doc. 14)

 

                                         In risposta a quanto sopra, il 27 dicembre 2010 AT 1 ha precisato:

 

"  Penso che ci sia stato un malinteso con il dott. __________.

 

Durante il colloquio con il dott. __________ ho spiegato che data la mia menomazione alla mano, non potevo più esser abile al 100%, ma solamente attivo ad un terzo, forse non sono stato ben compreso. Ho cercato di spiegare che io non posso lavorare al 100% come agricoltore, molti lavori non posso eseguirli o solo in parte.

L'azienda agricola __________, iscritta presso la sezione Agricoltura con il No. 5230/1/22, di cui sono comproprietario, è gestita da 3 persone: AT 1 – __________ – __________ (vedi lettera sez. Agricoltura come esempio) e ciascuno è iscritto all'AVS come indipendente.

 

Sono cosciente che nei prossimi anni la mia situazione di disabilità non migliorerà, anzi peggiorerà e che i lavori da me eseguiti sull'azienda diminuiranno. Per questi motivi non trovo giusto che mi venga tolta la rendita d'invalidità, anzi bisognerebbe aumentarla." (Doc. 15)

 

                                         Con scritto 31 marzo 2011 la CV 1 ha fatto presente che, riesaminato il caso, il CdA ha confermato la soppressione delle prestazioni con effetto dal 1° gennaio 2011. La cassa pensioni ha anche chiesto di indicare un numero di conto di libero passaggio per versare la prestazione venuta a scadere con la cessazione del pagamento della rendita (doc. 16).

 

                                         Il 2 maggio 2011 la CV 1 ha chiesto nuovamente il numero di conto di libero passaggio, informando che in caso di mancato riscontro la prestazione d’uscita verrà versata alla Fondazione Istituto Collettore (doc. 17).

 

                               1.5.   Con la presente petizione AT 1, rappresentato dallo studio legale RA 1, ha chiesto la condanna della CV 1 al versamento, con effetto dal 1° gennaio 2011, di una rendita d’invalidità identica a quella riconosciutagli dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 2010. In sostanza, l’attore ritiene che il suo stato di salute, come pure la sua situazione economico/professionale di agricoltore sono rimaste invariate e che quindi la cassa pensione non ha alcun motivo per sopprimere la rendita d’invalidità.

 

                               1.6.   Con la risposta di causa la CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, postula invece la reiezione della petizione. Essa sostiene che l’attore attualmente mette a frutto la sua completa capacità lavorativa gestendo - insieme alla moglie ed al figlio - un agriturismo e che quindi l’erogazione di una rendita d’invalidità del 30% non è più giustificata.

 

                               1.7.   Su richiesta del TCA, l’attore ha replicato (IX) e la convenuta duplicato (XIII).

 

                                         Questa Corte ha richiamato dall’__________ gli atti relativi all’attore, nonché le notifiche di tassazione 2007 e 2008 (XIX e XXI). Alle parti è stata data la possibilità di visionare gli atti acquisiti con possibilità di inoltrare osservazioni (XXII). La presa di posizione della CV 1 data 30 novembre 2011 (XXV).

 

                               1.8.   Il 13 dicembre 2011 la CV 1 ha prodotto un rapporto investigativo ed il relativo DVD su alcune attività svolte dall’attore nell’ambito della sua azienda agrituristica, evidenziando in particolare come quest’ultimo, nonostante il problema al polso sinistro, sia in grado di svolgere attività qualificate dalla convenuta come pesanti (XXVIII).

                                         Al riguardo, con osservazioni 11 gennaio 2012 l’attore, contestando puntualmente i rilievi fatti dalla CV 1 in merito alle risultanze del rapporto di osservazione e del DVD, ha in sostanza concluso che la nuova documentazione non permette di mettere in discussione le tesi di petizione (XXXIII).

 

                                         Il 23 dicembre 2011 l’istituto previdenziale ha trasmesso al TCA una valutazione dal proprio medico fiduciario, dr. __________, in merito al contenuto del DVD (XXXII). Con scritto 26 gennaio 2012 l’attore ha, fra l’altro chiesto, lo stralcio del citato rapporto (XXXVII) ed al riguardo il 30 gennaio 2012 la CV 1 ha inoltrato una sua presa di posizione (XXXIX). Da ultimo, l’8 febbraio 2012 l’attore ha inoltrato un altro scritto (XLI).

                                        

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

 

                                         Oggetto del contendere è sapere se la Cassa pensioni CV 1 deve versare all’attore, già alle dipendenze della __________ di __________ e attivo presso la centrale __________, la rendita d’invalidità soppressa con effetto dal 1° gennaio 2011. Siccome il luogo in cui l’assicurato è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LAPLPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

 

                               2.2.   L’art. 23 vLPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; DTF 120 V 116 consid. 2b, 118 V 35). Dal 1. gennaio 2005 (1.a revisione LPP) il nuovo art. 23 LPP stabilisce tra l’altro il diritto ad una prestazione d’invalidità (un quarto di rendita) se l’assicurato è invalido per almeno il 40% (art. 23 cpv. 1 lett. d LPP).

 

                                         L’art. 4 LAI in relazione con l'art. 16 LPGA prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476).

                                         In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

                                         Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229; a determinate condizioni l’istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili, DTF 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c; SVR 1995 BVG nr. 22 pag. 57 consid. 2).

 

                                         Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).                                       

                                        

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari per quanto riferito alle prestazioni sovraobbligatorie (DTF 133 V 68 consid. 4.3.1; Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 23, n. 23, p. 351; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 949 p. 352; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, Basilea 2006, p. 314 s.).

 

                                         L'istituto di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere sulla base di propri accertamenti. In questo caso, il momento in cui la soppressione prende effetto si determina in analogia all' art. 88bis cpv. 2 OAI. L'ammissibilità di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo di informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'ufficio AI (DTF 133 V 70 consid. 4.3.5).

 

                               2.4.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

 

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.5.   Nel caso in esame, nel luglio 1993 l’attore è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità LPP del 30%, consecutivamente al riconoscimento di analoga prestazione in ambito LAINF.

 

                                         All’art. 19 cpv. 2 All’art. 19 cpv. 3 il Regolamento dell’allora CV 1 (CV 1), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1987, relativo all’invalidità parziale, prevedeva che in caso di incapacità parziale e permanente al lavoro, la rendita corrispondente alla scala statutaria veniva ridotta così da corrispondere al grado d’invalidità ed alla riduzione della capacità lavorativa che ne risultava (…).

                                         L’art. 19 cpv. 4 dello stesso regolamento disponeva che una persona assicurata aveva diritto ad un rendita d’invalidità (parziale) a partire da un grado d’incapacità lavorativa permanente del 20% (cfr. doc. 19).

         

                                         Nell’ambito della verifica della rendita, dopo aver ricevuto dall’attore la chiesta documentazione medica, la Cassa pensioni convenuta ha ordinato una visita medico fiduciaria presso il dr. __________, specialista FMH medicina interna e medicina manuale. Nel rapporto 4 ottobre 2010 il citato sanitario, diagnosticato uno stato dopo due traumi del polso sinistro (1973 e 1990; recte: 1991) con impedimento nell’estensione dorsale e flessione volare della mano sinistra, preso conoscenza che l’attore da 12 anni gestisce insieme alla moglie ed al figlio un’azienda agricola (allevamento di mucche di una razza inglese per la produzione della carne), ha valutato come segue la capacità lavorativa:

"   (…)

Attualmente l'assicurato presenta limitazioni per lavori che richiedono colpi e contraccolpi del polso sinistro e particolari sforzi di tale articolazione (come pesi superiori ai 10 kg, colpi e contraccolpi). Si tratta di attività come p.es l'utilizzo della forca, falcetto, la falce e il rastrello. Per altri lavori non è limitato.

Se le limitazioni vengono rispettate, il paziente è da ritenere abile al 100% per il lavoro di agricoltore indipendente. (…)" (Doc. 9)

 

                                         Fondandosi sulle conclusioni del dr. __________ e ritenendo l’attore abile al 100% nella sua attuale attività di agricoltore indipendente, la __________ ha deciso di sopprimere la rendita d’invalidità.

 

                                         L’attore, invece, sostiene che non vi è alcun valido motivo per sopprimere la prestazione in discussione, ritenuto che non vi é stata alcuna modifica del suo stato di salute né della sua situazione economico/professionale.

                                                                               

                                         Occorre pertanto verificare, in analogia alle disposizioni sulla revisione in ambito AI (cfr. consid. 2.3), se nel frattempo vi è stata una rilevante modifica tale da giustificare la soppressione della citata prestazione d’invalidità del secondo pilastro.

 

                                         Va qui rilevato che, stando agli atti di causa, a seguito dell’infortunio del 1991 l’attore continua ad avere un persistente deficit di flessione e di estensione al polso sinistro, come risulta non solo dal certificato 27 maggio 2010 del suo medico curante, dr. __________ (doc. L), ma anche dalla valutazione fiduciaria del dr. __________ (“Attualmente l’assicurato presenta limitazioni per lavori che richiedono colpi e contraccolpi del polso sinistro o particolari sforzi di tale articolazione (come pesi superiori ai 10Kg colpi e contraccolpi) Si tratta di attività come p.es. l’utilizzo di forca, falcetto, la falce ed il rastrello”; doc. 9).

 

                               2.6.   Pendente causa la CV 1 ha prodotto un rapporto investigativo ed un DVD (doc. 22 e 23) sulle attività svolte dall’attore, frutto di appostamenti esterni eseguiti in diversi giorni (27.09.2011, 28.09.2011, 16.10.2011, 17.10.2011, 2.11.2011 e 3.11.1011) e in diverse fasce orarie (dalle 7.15 sino alle 19.30; cfr. doc. 22 punto no. 7).

                                         Con scritto 13 dicembre 2011 la convenuta ha sintetizzato le seguenti risultanze evinte dalla succitata documentazione:

 

"  (…)

-   L'interessato è in grado di guidare senza alcuna difficoltà e, come è già stato indicato in precedenza, malgrado le scarse conoscenze di tedesco, ha saputo dare indicazioni a chi gli chiedeva lumi sul dormitorio (che nelle sue intenzioni va ampliato prossimamente, a conferma che l'attività è redditizia) così come sui bovini, ove al proposito ha confermato tra l'altro che non necessitano di cure particolari, essendo una razza molto autonoma, fatto questo notorio.

 

-   Se ne deve dedurre, come per altro risulta dal rapporto prodotto e grazie agli elementi raccolti, che egli dirige l'attività di famiglia. Attività che sarà presto ampliata: non occorre certo sottolineare che se ne amplia una se rende e non se è deficitaria!

 

-   Quello che è apparso più evidente è che il ricorrente è stato osservato (vedasi DVD e fotografie nel rapporto) mentre per 70 minuti era impegnato a triturare ramaglie con l'apposita macchina. In queste operazioni ha usato senza alcun problema entrambe le mani.

-   Sempre durante questa attività, tutt'altro che leggera, non ha mai mostrato segni di stanchezza né ha dovuto effettuare pause. Se ne deve dedurre che l'attività gli è confacente e soprattutto che gli è pressoché abituale.

 

-   È stato persino capace di sollevare un tronco di ca. 1 metro e del diametro di ca. 20 cm, di trasportarlo e di lanciarlo nella trituratrice (v. DVD e foto).

 

-   Come si evince molto bene dal filmato, il ricorrente non ha dimostrato il benché minimo problema nell'uso della mano e del polso sinistri. Anzi, l'osservatore ha sottolineato come il ricorrente abbia dimostrato agilità, dinamicità e vitalità notevoli, per nulla inferiori a quelle del figlio. Ed è visibile!

 

-   La mobilità è quindi intatta e i movimenti non sono in alcun modo limitati. Non sarebbe infatti possibile lavorare come ha fatto per 70 minuti se ci fossero quei problemi che il ricorrente ha preteso esistessero.

 

-   D'altro canto, nè prima, nè durante nè dopo detti lavori sono stati    constatati disturbi alla mano e al polso. Nemmeno è stato osservato un risparmio nell'uso dell'arto: il filmato lo dimostra inequivocabilmente.

 

-   Un'altra osservazione si impone: il ricorrente è stato osservato mentre spesso si assentava da casa. Non è dato di sapere se attenda ad un'altra sconosciuta attività.

 

-   Da ultimo, va precisato che l'osservazione è avvenuta in periodo fuori stagione: si potrebbe ottenere che in autunno/inverno le attività legate all'agriturismo, al dormitorio, all'affitto degli appartamenti e il camping siano pressoché ferme. Ciò nonostante, l'interessato ha detto chiaramente di aver avuto una comitiva importante che è stata in visita da loro. Ne consegue che l'attività non è legata soltanto a pochi mesi l'anno.

 

-   Infine i documenti qui allegati dimostrano chiaramente che quanto preteso dal ricorrente non corrisponde alla realtà, mentre quanto esposto dalla convenuta trova piena ed inoppugnabile conferma." (Doc. XXVII)

 

                                         L’11 gennaio 2012 l’attore ha invece esposto quanto segue:

 

"  (…)

-   L'attore mai ha asserito di non essere in misura di condurre un autoveicolo.

 

-   Le informazioni fornite in tedesco sono state fornite dal figlio __________, dal momento che l'attore non parla tedesco.

 

-   La razza allevata presso l'azienda (Highland Cattle) non necessita di cure particolari, soprattutto se confrontata alle razze di mucche che normalmente sono destinate alla produzione di latte in Ticino. Verosimilmente, a causa di una banale incomprensione linguistica, è nato un malinteso in merito alla definizione di "attività agrituristica" e del reddito che ne deriva.

-   La gestione degli appartamenti e del dormitorio non permette purtroppo di conseguire alcun reddito; del resto è d'uopo in questa sede rilevare che la stessa perizia investigativa del 29.11.2011, a seguito dei controlli effettuati all'insaputa del signor AT 1, ha dimostrato che questi locali non erano occupati.

 

-   Non è il signor AT 1 a dirigere l'azienda; semmai egli partecipa alla sua gestione nel limite delle sue possibilità.

 

-   Sebbene apparentemente spettacolare, il filmato annesso agli atti non dimostra alcunché; innanzitutto perché riferito ad un periodo estremamente limitato della giornata lavorativa del signor AT 1, in secondo luogo perchè l'inabilità dell'attore non è certo totale (né lo stesso pretende che sia riconosciuta in questa misura) e, infine, perchè nel filmato si nota il signor AT 1 sollevare unicamente rami leggeri (secchi), di un peso massimo pari a 1.5 kg. Del resto il filmato mostra molto bene che il peso è sempre appoggiato sulla gamba, appunto per evitare uno sforzo maggiore alla mano sinistra, mentre nel lancio delle ramaglie il peso è tutto sulla mano destra.

 

-   La ripetuta assenza da casa non dimostra certo non comprovate e fantasiose attività sconosciute. Per quanto riguarda la stagione, bisogna precisare che l'estate a 1000 metri di altezza è corta e, data la lontananza dalla città e dalle comodità, l'agriturismo non funziona come dovrebbe, giacché le riservazioni sono poche.

 

-   La comitiva citata nel rapporto corrispondeva ad un gruppo di ragazzi venuti per visitare l'azienda, allo scopo di vedere i vitellini appena nati. La stessa, arrivata alla mattina, è poi ripartita nel pomeriggio.

 

-   Con riferimento a quanto sopra, dal rapporto investigativo del 29.11.2011 risulta fondamentalmente che l'unico lavoro eseguito durante il periodo che ha caratterizzato i controlli nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre, è stata la famosa truciolatura di ramaglie secche (vecchie di due anni) di nocciolo e tiglio, il che è perfettamente compatibile con lo stato di salute dell'attore.

 

-   A pagina 20 del rapporto investigativo (ore 08:45) è asserito che uno dei due giovani che munge le mucche potrebbe esser il signor __________. Le mucche sono dell'azienda __________ di __________ e vengono gestite dall'azienda stessa; non rientrano nelle attività dell'azienda AT 1. (…)" (Doc. XXXIII)

 

                                         Occorre qui rilevare che nella sentenza dell’11 novembre 2011 (8C_272/2011), destinata alla pubblicazione, riassumendo la giurisprudenza in merito alla liceità di assicurati sottoposti a videosorveglianza o oggetto di investigazioni da parte di enti pubblici, il Tribunale federale ha concluso che se vi sono concrete indicazioni che mettono in dubbio la presunta incapacità lavorativa (oggettiva giustificazione dell’osservazione), se l’osservazione è eseguita in un periodo ragionevolmente corto e limitato (nel caso concreto trattato dal TF: tre giorni) e concerne solo riprese video relative alle quotidiane mansioni che non sono in nessuna relazione con la sfera personale (nel caso esaminato si trattava principalmente di pulizie del balcone e il portare di borse della spesa osservate dalla strada), la sfera privata osservata da un posto pubblico è solo leggermente toccata e l’interferenza nei diritti della personalità non è da considerare come grave (Zusammenfassend ergibt sich daher Folgendes: Wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, die Zweifel an der behaupteten Arbeitsunfähigkeit wecken (objektive Gebotenheit der Observation), die Observation nur während einer verhältnismässig kurzen, begrenzten Zeit stattfindet (hier: während drei Tagen), und einzig Verrichtungen des Alltags ohne engen Bezug zur Privatsphäre (hier: vorwiegend Putzen des Balkons, Einkaufstüten tragen) gefilmt werden, ist der Persönlichkeitsbereich auch bei einer Observation im öffentlich einsehbaren, privaten Raum nur geringfügig tangiert und wiegt der Eingriff in die Persönlichkeitsrechte nicht schwer; consid. 5.6).

                                         Viceversa, l’assicurazione ed i suoi assicurati hanno un rilevante e legittimo interesse che la prestazione fornita a torto non abbia luogo. Detto diversamente, se l’osservazione non ha leso alcun bene giuridico, il quale ha la priorità sull’interesse pubblico alla lotta agli abusi, e tenendo conto delle circostanze, l’interesse dell’assicurazione (in quel caso era parte ricorrente) prevale rispetto all’interesse privato dell’assicurato (parte convenuta). L’osservazione effettuata è di conseguenza ragionevole e rispetta il principio della proporzionalità. L’essenza dell’art. 13 Cost. (protezione della sfera privata) non viene lesa da tale sorveglianza. („Umgekehrt hat die Versicherung und die dahinter stehende Versichertengemeinschaft ein erhebliches schutzwürdiges Interesse daran, dass nicht zu Unrecht Leistungen erbracht werden. Mit anderen Worten wird bei der erfolgten Observation kein Rechtsgut verletzt, welches Vorrang vor dem öffentlichen Interesse der Missbrauchsbekämpfung hat, und unter Einbezug sämtlicher Umstände sind die Interessen der Beschwerdeführerin gegenüber den privaten Interessen der Beschwerdegegnerin als höherwertig einzustufen. Die durchgeführte Observation ist als zumutbar und damit verhältnismässig im engeren Sinn zu bezeichnen. Der Kerngehalt von Art. 13 BV wird durch die Anordnung einer solchen Überwachung ebenfalls nicht angetastet“; consid. 5.6).

                                         Inoltre, il 23 dicembre 2011 la CPE ha prodotto la valutazione medica 6 dicembre 2011 del dr. Zollikofer relativa al DVD (XXXIIbis). Il medico fiduciario della Cassa, soffermandosi sull’attività di tritura rami e ramaglie, ha concluso che dalle riprese video non sono riscontrabili limitazioni all’apparato locomotorio, tantomeno alle articolazioni dei polsi, non ritenendo (più) giustificata l’incapacità lavorativa alla base della corrente rendita (“Aufgrund dieser Videoaufnahmen erscheint beim Versicherten kein Hinweis auf eine Behinderung im Bereich des Bewegungsapparates, insbesondere auch nicht bezüglich Handgelenke. Die Arbeistsfähigkeit ist m.E. nicht eingeschränkt und die bestehende Rente (20%) ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr berechtigt“; doc. XXXIIbis).

                                         Va evidenziato che, secondo il TF, da solo un rapporto di osservazione non costituisce una sicura base di accertamento dello stato di salute e della capacità lavorativa di una persona assicurata. Esso può al massimo fornire degli indizi o fondare delle supposizioni. Unicamente la valutazione medica della documentazione di osservazione può fornire un sicuro accertamento dei fatti (STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 4.2, 8C 272/ dell’11 novembre 2011 consid. 7.1 con riferimenti).

                                         Per questi motivi, nella fattispecie in esame la richiesta di stralciare dagli atti il rapporto 23 dicembre 2011 del dr. __________ (cfr. consid. 1.8) non appare giustificata.

                                         Va poi ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, in generale affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica e contenga conclusioni motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         Nel caso in esame, il medico fiduciario della CV 1 conosce bene la situazione medica dell’attore, essendo tra l’altro il destinatario della valutazione 4 ottobre 2010 del dr. __________ (cfr. doc. 9). Inoltre, non vi sono elementi che permettono di mettere in dubbio quanto certificato dal dr. __________ in merito alla visione del DVD prodotto pendente causa.

 

                                         Tornando alla videosorveglianza, l’osservazione è stata eseguita in sei diversi giorni nell’arco di tre mesi e le riprese sono state eseguite all’esterno, motivo per cui di primo acchito non risultano lesi particolari diritti di privacy, censura che del resto l’attore non ha mai sollevato.

Senza voler entrare nel dettaglio del rapporto investigativo e tantomeno trarre delle conclusioni dal punto di vista della capacità lavorativa, questo Corte non può esimersi dalle seguenti considerazioni in merito alla triturazione di rami eseguita dall’attore per oltre un’ora. Certo, si tratta di un’attività svolta in un periodo limitato della giornata e si vede che l’interessato solleva rami, a sua detta, di un peso massimo di 1,5 chili (cfr. ad esempio foto 15 e 16), compatibili con la limitazione alla mano sinistra. Tuttavia è innegabile che egli ha sollevato da terra, con entrambe le mani, anche un tronco (secondo il rapporto investigativo di 1,1 m di lunghezza e circa di 20 cm di diametro) (cfr. foto 23 – 24) che è stato portato a piedi, sempre con le due mani, per un breve tratto sino alla trituratrice (cfr. foto 25, 26), per poi essere lanciato senza apparenti problemi nella trituratrice stessa facendo leva con la mano sinistra (cfr. foto 27 - 29). Pertanto, nonostante il danno alla salute, egli è stato in grado di eseguire tale attività, come del resto confermato dal dr. __________ nel citato rapporto 6 dicembre 2011.

                                        

                               2.7.   Occorre esaminare se l’attore, nonostante il danno alla salute, sfruttando la sua residua capacità lavorativa nell’azienda di famiglia, presenta – mediante un raffronto dei redditi, ciò che non ha fatto la CV 1 – un discapito economico (almeno) del 20% conferente il diritto ad una rendita d’invalidità (parziale) come da art. 19 cpv. 4 del Regolamento 1987 (cfr. consid. 2.5). Il Regolamento 1987 è in casu applicabile poiché l’art. 33 cpv. 3 (disposizioni transitorie) del Regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, dispone in particolare che per gli assicurati che hanno diritto ad una rendita (provvisoria o definitiva) d’invalidità fino al 31 marzo 2009, il diritto alla rendita è stabilito in base alle disposizioni precedenti.

 

                                         Va qui fatto presente che l’attività dell’attore non è prettamente di agricoltore. Come rettamente evidenziato dalla convenuta, insieme alla moglie ed al figlio gestisce l’Azienda Agricola Agrituristica __________. Dal sito internet (www.vallemaggia-ferien.ch), scaricato in forma cartacea in doc. 20,  si evince che si tratta di un’azienda di 40 ettari di prati e pascoli con circa 40 mucche di razza scozzese allevata per la vendita sul posto della carne. Inoltre, l’azienda dispone di 4 appartamenti (3 da 7 letti ed 1 da 4), un camping e di un dormitorio per gruppi che può accogliere 20 persone. È pertanto lecito dedurre che la limitazione al polso sinistro non può avere verosimilmente una ripercussione sulla succitata diversificata attività dell’attore. In tal senso nella citata perizia, a cui va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), il dr. __________ aveva sì evidenziato, a seguito degli impedimenti nell’estensione dorsale e flessione volare della mano sinistra, delle difficoltà nell’esecuzione di lavori pesanti, precisando tuttavia che “in se riesce a gestire l’azienda agricola al 100%” (doc. 9).

                                         Quindi rispetto al momento dell’erogazione della rendita LPP, in cui l’attore era attivo quale operaio qualificato presso __________ con un’abilità lavorativa del 70% (fondamento della decisione di rendita LAINF), la situazione economico/professionale risulta decisamente cambiata, ciò che giustifica una revisione della rendita del 2° pilastro (cfr. consid. 2.3).

 

                                         Va poi rilevato che il grado d’invalidità determinato dall’assicuratore infortuni, base della rendita d’invalidità in questione, è il risultato di un raffronto tra il guadagno realizzato dall’attore senza infortunio con quello realizzabile nonostante i postumi dell’infortunio, così come si evince dal rapporto 9 novembre 1992 dell’INSAI (atti INSAI doc. 29). 

                                         Quindi, al salario da valido di fr. 65'090.--, stabilito nel 1992, va ora posto in raffronto con i redditi conseguiti dall’attività indipendente (reddito da invalido). Ai fini della determinazione del reddito da valido di un indipendente, la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute(cfr. AJP 1999 p. 484; cfr fra le tante, STCA 32.2010.111 dell11 ottobre 2010 consid. 2.7.3). In analogia, questo TCA ritiene di prendere in considerazione la media di tre anni di esercizio. Per l’attività indipendente, secondo le notifiche di tassazione agli atti, l’attore è stato imposto per un reddito netto di fr. 35'000.-- nel 2006, di fr. 100’000.-- nel 2007 e di fr. 60'000.-- nel 2008 (le notifiche 2009 e 2010 non sono state ancora evase), per una media di fr. 65'000.

                                         Non risulta dunque alcun discapito economico.                  

 

                                         Visto quanto sopra, nonostante il danno alla salute, l’attore – in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (fra le tante, cfr. DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati) – mette a frutto la sua attuale residua capacità lavorativa in modo tale da non accusare un discapito economico giustificante il diritto ad una prestazione d’invalidità e ciò anche, con ogni verosomiglianza, volendo tenere conto di un ipotetico adeguamento sino ad oggi dei redditi di riferimento.

 

                                         Ne consegue che rettamente la CV 1 ha soppresso la prestazione d’invalidità. La petizione va pertanto respinta.

 

                               2.8.   Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla CPE, all’attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

                                        

                                         Alla CV 1, rappresentata da un avvocato, seppur vincente in causa non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti