Raccomandata |
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Incarto n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sulla petizione del 20 luglio 2011 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1 classe 1967, ha lavorato alle dipendenze della Fondazione __________ (__________) quale educatrice/res- ponsabile di un foyer, dal 1° aprile 1992. Il rapporto lavorativo è stato disdetto con effetto al 20 novembre 2006 per decorrenza del termine massimo di assenza per malattia (cfr. disdetta del 15 novembre 2006; doc. 10). Durante il periodo lavorativo AT 1 è stata assicurata ai fini previdenziali alla Cassa pensioni CV 1 (in seguito: Cassa; cfr. scritto 18 agosto 1992 concernente l'ammissione alla Cassa). __________ 1.2. Venuta a conoscenza da parte della Fondazione __________ che AT 1 ha cessato l’attività lavorativa per malattia e che ha inoltrato una domanda di prestazioni all’Ufficio AI (doc. 10), la Cassa ha atteso la conclusione della procedura AI.
Con decisione 12 ottobre 2007, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Preso atto della succitata decisione e costatato che di conseguenza non sussisteva alcun diritto ad una rendita LPP d’invalidità, con scritto 21 novembre 2008 la Cassa ha informato AT 1 del suo diritto al versamento di una prestazione di libero passaggio per complessivi fr. 140'262,40, inclusi interessi di mora (doc. 19). L’importo è stato versato (valuta 21 dicembre 2008) su un conto di libero passaggio presso __________ (doc. 23).
1.3. Con decisione 3 giugno 2011 l’Ufficio AI ha riconosciuto a AT 1 il diritto ad una rendita intera dal 1° novembre 2010, con inizio dell’incapacità lavorativa duratura dal 1° novembre 2009. Tale decisione è stata impugnata dall’in- teressata al TCA (il cui ricorso è stato respinto con sentenza di data odierna; inc. 32.2011.209).
Esaminata la situazione previdenziale alla luce della succitata decisione dell’AI, con scritto 27 maggio 2011 la Cassa ha informato l’ex assicurata che non sussiste alcun diritto a prestazioni il rapporto previdenziale essendo terminato il 20 novembre 2006 (doc. 27).
1.4. Con “ricorso” del 20 luglio 2011, trattato dal TCA alla stregua di una petizione, AT 1, contestando la comunicazione 27 maggio 2011 della Cassa chiede l’erogazione di una prestazione d’invalidità LPP. Delle motivazioni si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.5. Con la risposta di causa la Cassa ha chiesto l’edizione degli atti AI al fine di potersi determinare sulla fattispecie in esame.
1.6. Consultati gli atti AI (facenti parte della già citata parallela vertenza giudiziaria di cui all’inc. 32.2011.209), con scritto 3 ottobre 2011 la Cassa, facendo riferimento ad un parere del proprio medico di fiducia, ha concluso che il danno alla salute causante il diritto alla rendita dal 1° novembre 2010, oggetto della summenzionata decisione 3 giugno 2011 dell’Ufficio AI, costituisce un nuovo fatto intervenuto dopo lo scioglimento del rapporto previdenziale (terminato con effetto al 20 novembre 2006). Per questi motivi la Cassa convenuta sostiene di non essere obbligata a versare prestazioni d’invalidità, venendo a mancare nel caso specifico l’elemento della connessione temporale e materiale (XI).
1.7. In data 12 ottobre 2011 l’attrice ha presentato le proprie osservazioni alla succitata presa di posizione della Cassa convenuta (XIII).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione da parte della Cassa pensioni CV 1 di una rendita d’invalidità del secondo pilastro.
Trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LAPLPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.3. Il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni. In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329, 129 V 1 consid. 1.2.,127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA B 28/01 del 10 settembre 2003).
Nel caso in esame, posto come sia litigiosa l’attribuzione di una rendita di invalidità della previdenza professionale con eventuale decorrenza successiva al 1° gennaio 2005, sono applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP.
2.4. L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:
· nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (lett. a);
· in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. b);
· diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. c).
Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 p. 38 consid. 2b; DTF 117 V 332 consid. 3).
2.5. L’art. 24 cpv. 1 LPP dispone che l’assicurato ha diritto:
· alla rendita intera d’invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento (lett. a);
· tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento (lett. b);
· una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento (lett. c);
· un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento (lett. d).
Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 p. 273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2009, ad art. 24 n. 16 p. 93).
2.6. Secondo l’art. 24 della Legge sulla CV 1__________; RL __________), l’invalidità è l’incapacità durevole dell’assicurato a esercitare, per danno della salute fisica o psichica, la propria funzione o funzioni affini, con conseguente perdita di guadagno. Essa è totale o parziale e viene espressa in percentuale.
L’art. 28 cpv. __________ precisa che la prestazione parziale della Cassa è proporzionale al grado d’invalidità riconosciuto dall’AI, ritenuto un grado d’invalidità minimo del 50%. Con un grado d’invalidità riconosciuto dall’AI pari almeno al 40% viene riconosciuta una pensione d’invalidità pari al 40%.
Infine, l’art. 29 cpv. 1 __________ prevede che il Comitato della Cas- sa può decidere in modo autonomo, sulla base di uno o più rapporti medici di fiducia e su richiesta dell’assicurato sulla domanda di pensionamento per motivi di salute se: l’AI ha rifiutato una rendita (lett. a) e l’AI ha riconosciuto un’invalidità parziale (lett. b).
2.7. Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 p. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).
Affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (DTF 134 V 22, 130 V 275; SZS 2002 p. 156; DTF 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, p. 210).
Quindi, ai fini del versamento delle prestazioni di invalidità della previdenza professionale obbligatoria dev'esserci un nesso materiale e temporale stretto tra l'incapacità di lavoro e l'invalidità. Il nesso materiale è, come accennato, dato se il danno alla salute alla base dell'invalidità è in sostanza il medesimo che ha causato l'incapacità lavorativa. Questo presupposto non è realizzato per esempio se l'incapacità lavorativa è riconducibile ad un dolore dorsale, mentre l'invalidità ad una malattia psichica e dagli atti non emerge che vi sia un'interazione tra le due affezioni (SZS 2003 p. 361).
2.8. Ai fini di una corretta comprensione della fattispecie in esame è bene riassumere la procedura AI (di cui in parte è già stato accennato ai consid. 1.2 e 1.3) a cui la Cassa ha fatto riferimento per escludere un suo obbligo prestativo.
Nell’aprile 2006 AT 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con decisione 12 ottobre 2007, sulla base di una perizia multidisciplinare del SAM (perizia psichiatrica a cura del dr. __________ e gastroenterologica da parte del dr. __________), l’Ufficio AI ha respinto la domanda, giudicando l’interessata abile al 100% in qualsiasi attività lucrativa. L’attrice non ha contestato tale decisione, motivo per cui è cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.2). Con decisione 1° febbraio 2010 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita del 28 ottobre 2009 non avendo l’interes- sata reso verosimile una rilevante modifica della situazione valetudinaria rispetto alla precedente decisione. Con sentenza 23 agosto 2010 questo TCA ha accolto il ricorso dell’attrice contro la summenzionata decisione e rinviato gli atti all’Ufficio AI perché entrasse nel merito della nuova richiesta espletando i necessari accertamenti medici (inc. 32.2010.89). Dando seguito al succitato rinvio, l’Ufficio AI ha ordinato al CPAS (Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali) una perizia psichiatrica, eseguita dalla dr.ssa __________, nonché un’inchiesta per persone attive nell’economia domestica. Tenuto conto delle risultanze, in particolare quelle relative alla perizia psichiatrica, con decisione 3 giugno 2011 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° novembre 2010, con inizio dell’incapacità lavorativa duratura dal 1° novembre 2009. Con ricorso 20 luglio 2011 l’attrice ha contestato la citata decisione, sostenendo che la rendita dovrebbe sorgere nel mese di aprile 2006, momento in cui ha presentato la prima richiesta di prestazioni (2006). Il ricorso è stato respinto con STCA di data odierna (inc. 32.2011.209).
Premesso quanto sopra, la Cassa convenuta sarebbe tenuta a versare una prestazione d’invalidità all’attrice solo nell’even- tualità in cui l’inabilità lavorativa, che ha portato all’invalidità e quindi al riconoscimento di una rendita AI, risultasse essere sorta durante il periodo di assicurazione presso la Cassa (tenuto conto che per giurisprudenza è sufficiente un’incapacità lavorativa del 20%; cfr. consid. 2.4), e se tra tale inabilità lavorativa e l’invalidità vi sia una connessione materiale e temporale (cfr. consid. 2.7).
2.9. Nella presa di posizione 3 ottobre 2011 la Cassa sostiene innanzitutto che non vi è alcun nesso temporale, in quanto, vista la citata decisione AI del 12 ottobre 2007, "l'inabilità lavorativa accertata in costanza del rapporto assicurativo presso la __________ non è sfociata nel riconoscimento di una rendita parziale o totale, ma bensì in una totale abilità lavorativa, accertamento questo che determinato il rifiuto delle prestazioni AI" (XI p. 3).
La Cassa convenuta ha comunque esaminato anche l'eventuale nesso materiale, affidando l'esame degli atti medici presenti nell'incarto AI al proprio medico fiduciario, dr.ssa __________. Dalla valutazione 23 settembre 2011 di quest'ultima è risultato che l'insorgenza del danno alla salute, sfociata nella rendita AI riconosciuta con decisione 3 giugno 2011, è legata ad una nuova patologia psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa (episodio depressivo di media-grave entità con deperimento fisico) collocabile a partire da novembre 2009, quindi successivamente allo scioglimento del rapporto di affiliazione con la Cassa. Per questi motivi è stato negato anche il nesso materiale.
Da qui il rifiuto da parte della convenuta di versare delle prestazioni d'invalidità.
2.10. Dopo attento esame degli atti medici questa Corte non può che confermare la non sussistenza di un obbligo prestativo da parte della Cassa.
Come statuito dall’Ufficio AI nella decisione 3 giugno 2011 e confermato da questo TCA con sentenza di data odierna - alle cui motivazioni va quindi fatto riferimento (inc. 32.2011. 209) -, l’inizio dell’incapacità lavorativa psichiatrica invalidante (che ha portato al riconoscimento del diritto alla rendita) è stato fatto risalire al mese di novembre 2009, quindi successivamente alla cessazione dell’affiliazione dell’attrice presso la Cassa convenuta (20 novembre 2006).
Infatti, secondo la perizia 30 dicembre 2010 del CPAS, rispetto alla valutazione del 2007 – dove erano stati diagnosticati disturbi di personalità misti (ICD 10- F 61.0) con una componente dipendente ed anancastica senza incidenza sulla capacità lavorativa – l’attrice presenta un quadro psicopatologico alquanto complesso e di significativa gravità, tant’è che la dr.ssa __________ ha diagnosticato un episodio depressivo medio-grave (ICD 10: F32.1-F32.2) con attacchi di panico (ICD10 F:41.0) in paziente con grave deperimento fisico. La perita psichiatrica ha poi descritto l’evoluzione del quadro clinico successivo al 2007, evidenziando l’insorgenza di un quadro ansioso reattivo nel 2008 (dovuto principalmente al decesso del padre nel marzo di quell’anno) ed un peggioramento, nel novembre 2009, con sviluppo di una depressione endoattiva medio grave, attacchi di panico ed importante deperimento fisico, con compromissione della capacità lavorativa dell’80% nella sua precedente attività ed in altre attività con effetto dal novembre 2009.
Quindi l’insorgenza del danno alla salute è legato ad una nuova patologia psichiatrica invalidante, non manifestatasi durante il periodo di affiliazione presso la Cassa convenuta.
L’attrice ha mosso alcune contestazioni riguardo alla perizia SAM del 6 agosto 2007, posta a fondamento della decisione 12 ottobre 2007 dell’Ufficio AI. Ora, tale decisione è cresciuta in giudicato non essendo stata impugnata dall’assicurata; questo TCA non può quindi che attenersi alle risultanze mediche su cui l’amministrazione ha fondato il proprio provvedimento. Né risulterebbero per il resto date le premesse per una eventuale riconsiderazione della stessa in quanto manifestamente errata. Al riguardo, nella STCA di data odierna in ambito AI questa Corte (cfr. consid. 1.3.) ha stabilito che:
" Nessun atto medico presente nel fascicolo permette di ipotizzare l’esitenza di una patologia invalidante precedente al novembre 2009 (anno di decorrenza del termine di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). Vero che nel 2007 l’assicurata (senza vestiti) pesava 40 chili (cfr. perizia SAM), ma, come detto, nella perizia 5 giugno 2007 il dr. __________ non aveva ravvisato segni di denutrizione, proponendo una terapia medicamentosa e dietetica adattata alla sintomatologia sotto controllo del medico di fiducia e dell’allergologo (doc. AI 28/19). Egli aveva del resto rilevato che i “disturbi addominali e intestinali cronici come quelli segnalati dalla paziente, senza grave sindrome diarroica e senza segni di malassorbimento o di carenze alimentari nel quadro di un cosiddetto colon irritabile, sono riscontrati in forma più o meno intensa in almeno il 20% della popolazione” (doc. AI 28/18). Solo successivamente l’assicurata ha sviluppato un grave deperimento fisico nell’ambito di una sindrome da malassorbimento con intolleranze multiple (cfr. certificato medico 24 febbraio 2010 dr.ssa __________, doc. AI 47/7 e quello del 29 marzo 2010 del dr. __________; doc. AI 55/2).
L’esistenza di affezioni invalidanti è stata segnalata dallo psichiatra curante dr. __________ con certificato 8 marzo 2010 dove fra l’altro rileva che l’assicurata è da lui seguita dal novembre 2008 a seguito di un quadro depressivo, sviluppatosi nel contesto di un lutto del padre avvenuto nel marzo di quell’anno, nonché di un peggioramento dal novembre 2009 (doc. AI 51/2) e, come già accennato, dal dr. __________ che nello scritto 29 marzo 2010 fa riferimento a problematiche addominali invalidanti, con dolori e deperimento organico ingravescente (doc. AI 55/2). Va ricordato che grazie a questi due atti medici che il TCA ha rinviato gli atti all’Ufficio AI per entrare nel merito della domanda di prestazioni 28 ottobre 2009” (cfr. consid. 2.9 della citata STCA).
Visto quanto sopra, non si può dedurre che la patologia psichiatrica, che ha portato alla successiva invalidità, si sia manifestata nel periodo durante il quale AT 1 è stata assicurata alla Cassa convenuta.
In conclusione, difettando sia il nesso materiale che quello temporale, l’istituto previdenziale convenuto non è obbligato a versare prestazioni d’invalidità a favore di AT 1.
La petizione dev’essere pertanto respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti