Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2011.30

 

RG/sc

Lugano

2 maggio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo nella causa promossa il 6 luglio 2011 e che oppone

 

 

1. AT 1

1 rappr. da: RA 1 

2. AT 2 

rappr. da: RA 2 

 

 

a

 

 

 

CV 1

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

                                1.1   Con sentenza 15 febbraio 2011, passata in giudicato – a seguito di rinuncia all’impugnazione –  il 18 febbraio 2011, il Tribunale Civile di __________ ha  pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 l’11 agosto 1984, confermando “la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali in genere e delle condizioni inerenti la prole stabilita in sede di separazione e ulteriormente concordata e integrata nella presente procedura come in dettaglio precisato nelle conclusioni riportate in epigrafe”, conclusioni nelle quali le parti hanno in particolare e per quanto qui interessa concordato “l’assegnazione alla sig.ra CV 1 del 50% (cinquanta per cento) del secondo pilastro (prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio del sistema previdenziale elvetico) comprensivo di interessi, cumulato in costanza di matrimonio, ordinando alla società datrice di lavoro del sig. AT 1 di dare esecuzione al provvedimento. La sig.ra CV 1 provvederà a gestire e/o investire la suddetta somma in favore dei due figli nella misura del 50% (cinquanta per cento)” (doc. A).

 

                                1.2   Con istanza 6 luglio 2011 AT 1 si è rivolto alla prima Camera civile del Tribunale d’appello del Cantone Ticino, chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza del Tribunale Civile di __________ ai fini dell’esecuzione del riparto del proprio capitale previdenziale (cfr. I).

 

                                         Il 9 luglio 2011 la prima Camera civile ha trasmesso per ragione di competenza predetta istanza allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), quale Camera della Sezione di diritto pubblico del Tribunale d’appello (cfr. II).

 

                                1.3   Il TCA ha quindi chiesto a AT 1 (1) di produrre una dichiarazione in cui l’ex moglie dichiarasse di non opporsi alla delibazione e (2) di comunicare, ai fini del riparto, i nominativi degli istituti di previdenza cui è stato assicurato dalla data del matrimonio (11 agosto 1984) sino alla crescita in giudicato del divorzio (18 febbraio 2011). A seguito della conferma di CV 1 a non opporsi alla delibazione (cfr. dichiarazione 24 agosto 2011, sub IV/bis; con successivo scritto 29 novembre 2011 al Tribunale essa ha dichiarato di aver addirittura concordato con l’ex marito l’introduzione dell’istanza 6 luglio 2011, cfr. XVIII), il TCA ha quindi chiesto agli istituti di previdenza indicati dall’ex marito di determinarsi in merito alla divisione nonché di fornire le informazioni necessarie ai fini della divisione (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole prese di posizione e dell’esito degli ulteriori accertamenti esperiti dal Tribunale (cfr. IV-XXV) si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi.

 

                                2.1

                             2.1.1   La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291); la richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP).

 

                                         Dallo scritto 6 luglio 2011 di AT 1 si evince in concreto la volontà di quest’ultimo sia di ottenere la delibazione della sentenza resa dal Tribunale Civile di __________, laddove essa statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali, sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.

 

                                         In caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP deve essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio  pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali  accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in  FamPra 2011, p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10, pp. 245ss).

 

                                         Stante quanto precede, allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da AT 1 ed ora depositati presso la Fondazione LPP AT 2 con sede nel Cantone Ticino, segnatamente a __________ (cfr. estratto RC agli atti). Al TCA compete quindi pure in via pregiudiziale (incidentale) ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP il giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza estera suddetta laddove essa ha per oggetto la compensazione delle aspettative previdenziali tra gli ex coniugi __________ (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).

 

                             2.1.2   L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribu­nali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri termini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimen­to di sentenze manifesta­mente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamen­tali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).

 

                             2.1.3   In materia di previdenza professionale la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la decisione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 dove ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in FamPra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006, pp. 250-251; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi S. Gallo 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).

 

                                         Al momento della pronunzia del divorzio AT 1 e CV 1 erano entrambi domiciliati a __________. A norma  dell’art. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la competenza del Tribunale Civile di __________ era quindi data, come risulterebbe d’altronde pure data la competenza giusta il suevocato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi.

                                         La sentenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato il 18 febbraio 2011, come attestato dalla stampiglia apposta sull'esemplare della sentenza versata agli atti dall’ex marito (doc. A).

 

                             2.1.4   Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero del divorzio – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC, artt. 141 e 142 vCC in vigore sino al 31 dicembre 2010) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254-255; Geiser/Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s , n. 1607).

                                         Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP  secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp.701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österreichischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001, p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p.  281 Nr. 95; cfr. anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II 2002, p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008, pp. 165ss).

 

                                         Posto come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta il suevocato art. 27 cpv. 2 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC (art. 141 cpv. 1 vCC) munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale interessato circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza – la sentenza 15 febbraio 2011 del Tribunale Civile di __________ laddove statuisce in materia di compensazione delle aspettative previdenziali, è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva limitatamente a ciò che a detto Tribunale competeva decidere, ovvero alla fissazione delle proporzioni del riparto rispettivamente l’omologazione dell’accordo raggiunto dagli ex coniugi sulle proporzioni della divisione, segnatamente l“assegnazione alla sig.ra __________ del 50% (cinquanta per cento) del secondo pilastro (prestazione d’uscita aumentata degli averi di libero passaggio del sistema previdenziale elvetico) comprensivo di interessi, cumulato in costanza di matrimonio”.

 

                                         Lo scrivente Tribunale non può inoltre esimersi dall’evidenziare come le ulteriori pattuizioni omologate dal Tribunale Civile di __________ (versamento in contanti alla ex moglie dell’avere previdenziale di sua spettanza con ordine al datore di lavoro di provvedere all’esecuzione del versamento) non sono in ogni caso compatibili con il diritto svizzero (la prima in assenza delle necessarie condizioni). Nessuna normativa prevede infatti che il datore di lavoro possa essere parte nella procedura di divorzio nè tantomeno in quella dinanzi al tribunale delle assicurazioni competente ad eseguire il riparto, dove hanno veste di parte unicamente gli ex coniugi e gli istituti di previdenza (art. 25a cpv. 2 LFLP). Quanto al versamento in contanti nelle mani dell’ex coniuge è bene ricordare che tale modalità, la cui decisione – nel caso in cui, come nella presente fattispecie, la questione previdenziale non sia decisa dal giudice del divorzio conformemente all’art. 280 CPC (art. 141 vCC) – compete comunque al giudice delle assicurazioni, è eccezionalmente possibile nelle ipotesi previste all’art. 5 cpv. 1 LFLP (in casu in relazione con l’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP; cfr. infra consid. 2.5.1). Ora, nessuna di tali ipotesi, come verrà precisato in appresso, risulta adempiuta nel caso di specie (né risulta d’altronde essere stata fatta oggetto di disamina da parte del Tribunale Civile di __________). 

 

                                2.2   Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra consid. 2.1.1) procede all’esecuzione della divisione in base alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accenato, i coniugi e gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).

 

                                         Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore sino al 31 dicembre 2010 le prestazioni sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC). 

 

                                         Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

                                         L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                2.3

                             2.3.1   Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni delle parti risulta che AT 1 – che dal fascicolo non risulta fosse assicurato ai fini previdenziali al momento del matrimonio (11 agosto 1984) né che disponesse in tale data di averi pensionistici precedentemente accumulati – è stato assicurato dapprima (da giugno 1985 a maggio 1997) alla Fondazione LPP __________ (cfr. X/1, X/2), in seguito e sino a ottobre 1998 alla Fondazione collettiva LPP __________ (cfr. VIII) ed infine alla Fondazione LPP AT 2 (gestita da RA 2; cfr. X). Presso quest’ultimo istituto di previdenza alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (18 febbraio 2011; momento determinante ai fini della divisione, DTF 132 V 236) egli disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 45'747.15 (cfr. scritto 20 settembre 2011 di RA 2 a Tribunale, sub X). Dal fascicolo emerge inoltre che durante l’affiliazione presso la Fondazione LPP delle __________ () egli ha effettuato un prelievo di CHF 30'877.05 per il finanziamento dell’abitazione (cfr. I/3, VIII, XI/1; nessun documento agli atti indica tuttavia la data esatta del prelievo né l’interessato è stato in grado di fornire precise indicazioni al riguardo, cfr. suo scritto 23 gennaio 2012 al TCA sub XVIII); il 3 febbraio 2005, sempre nell’ambito del finanziamento dell’abitazione primaria, egli ha effettuato un ulteriore prelievo di CHF 31'772.30 presso la Fondazione LPP AT 2 (cfr. X, XVII, XVIII).

 

                                         Considerati i surriferiti prelievi in costanza di matrimonio e ricordato come capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora, come nella presente fattispecie (cfr. scritto 13 aprile 2012 di RA 2 al Tribunale, sub XXV; cfr. anche XIII), l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale (in casu senza interessi non sussistendo alcun avere previdenziale al momento del matrimonio; cfr. DTF 135 V 436, 442) sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss), il capitale previdenziale di AT 1 suscettibile di essere ripartito nella presente sede assomma a CHF 108'396.50 (45'747.15 + 30'877.05 + 31'772.30).

 

                                         Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dalla giudice del divorzio (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un accredito di CHF 54'198.25 (108'396.50 : 2).

 

                             2.3.2   Nulla mutano al riguardo gli argomenti addotti nelle more della presente procedura dall’ex marito allo scopo di sottomettere a divisione unicamente l’avere accumulato da febbraio 2005 (a far tempo quindi dall’ultimo prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione; cfr. supra consid. 2.3.2), ovvero l’importo di CHF 45'747.15. Al proposito AT 1 assevera che l’abitazione in comproprietà dei coniugi e nella quale erano stati investiti gli averi previdenziali prelevati a due riprese è stata venduta nell’ottobre 2005 per l’importo di euro 320'000, valore inglobante di fatto i suddetti averi pensionistici e che è in seguito stato suddiviso in parti uguali tra i coniugi.

 

                                         Ora, la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007). Inoltre, nel caso specifico di prelievi per il finanziamento dell’abitazione durante il matrimonio, la più recente giurisprudenza federale ha avuto modo di affermare che spetta al tribunale del divorzio adottare (rispettivamente alla parte interessata far valere, nell’ambito della procedura di divorzio ed in particolare nell’ambito dello scioglimento del regime dei beni) una regolamentazione che permetta di non considerare o considerare solo parzialmente il prelievo anticipato investito nell’abitazione quale prestazione d’uscita soggetta a divisione (STF 9C_488/2011 del 16 novembre 2011 pubblicata in DTF 137 V 440). Non compete quindi allo scrivente Tribunale chinarsi sulla questione di sapere se ed in che misura la vendita dell’abitazione durante il matrimonio (appartenente in comproprietà ad entrambi

                                         i  coniugi e  finanziata in parte con capitale pensionistico dell’ex marito) nonché l’asserita successiva divisione paritaria del ricavato influiscano sulla compensazione delle aspettative previdenziali ex art. 122 CC, posto che l’eventuale incidenza di detta operazione sul piano previdenziale avrebbe dovuto se del caso essere considerata dal giudice del divorzio, rispettivamente essere sollevata dalle parti nella procedura dinanzi al Tribunale Civile di __________.

 

                             2.3.3   Nella misura in cui dallo scritto 29 novembre 2011 di CV 1 al Tribunale (cfr. XVII) debba evincersi la volontà di quest’ultima di acconsentire alla richiesta dell’ex coniuge di procedere unicamente alla divisione degli averi pensionistici accumulati successivamente al mese di febbraio 2005, valgono le seguenti considerazioni.

 

                                         Siffatto accordo configura una rinuncia parziale da parte di un coniuge al suo diritto sancito dall’art. 122 CC. Trattandosi di rinuncia devono essere adempiute le premesse di cui agli artt. 123 cpv. 1 e 280 cpv. 3 CPC (art. 141 cpv. 3 vCC) (sul punto vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850, p. 232; Geiser, Berufliche Vorsorge in neuen Scheidungsrecht, in Hausheer (Hrsg.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 2.35). Nell’ambito del divorzio, mediante convenzione le parti possono accordarsi – entro certi limiti  (art. 123 CC) – sulla ripartizione dei loro diritti previdenziali. La convenzione è tuttavia giuridicamente valida solo se ratificata dal giudice e deve figurare nel dispositivo della sentenza (artt. 279 e 280 CPC, art. 140 cpv. 1 vCC). L’art. 123 CC disciplina i casi in cui può essere derogato al principio del riparto paritario ex art. 122 CC sia per rinuncia totale o parziale (cpv. 1) le cui condizioni, segnatamente la garanzia per il coniuge rinunciatario di una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità, il giudice del divorzio è tenuto a verificare d’ufficio (art. 280 cpv. 3 CPC, art. 141 cpv. 3 vCC), ritenuto che la pattuizione di una rinuncia deve essere chiara e completa (artt. 279 cpv. 1 e art. 280 CPC, art. 140 cpv. 2 vCC) sia per rifiuto da parte del giudice in tutto o in parte della divisione (cpv. 2) qualora essa appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi posteriormente al divorzio (in argomento cfr. Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den Vorsorgeausgleich im neuen Scheidungsrecht (Art. 123 ZGB), in ZBJV 2000 pp. 92ss; DTF 129 III 577; FamPra 2003 pp. 416ss; Baumann/Lauterburg, in Fam/Pra/Kommentar, 2000, ad art. 123 n. 34ss, 112ss).

 

                                         Alle parti non è dato di rinunciare (art. 123 cpv. 1 CC) alla divisione dinanzi al tribunale delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia essendo, come accennato, di competenza del giudice del divorzio (Baumannn /Lauterburg, in FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; art. 141 cpv. 3 CC; STF B 116/03  del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129 III 481). In caso di rinuncia egli deve segnatamente verificare d’ufficio nell’ambito della procedura di divorzio se una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità sia altrimenti garantita e questo controllo può unicamente avvenire nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale (STF 9C_943/ 2008 del 3 dicembre 2009 consid.2).

 

                                         Stante quanto precede il calcolo della dividenda prestazione deve essere eseguito considerando la totalità degli averi pensionistici accumulati da AT 1 durante il matrimonio, una diversa pattuizione (segnatamente una parziale rinuncia) non essendo stata fatta oggetto di omologazione né di esame da parte del giudice del divorzio.

 

                                2.4   La richiesta di AT 1 di accertare ai fini della presente divisione l’entità dell’avere previdenziale accumulato da CV 1 in costanza di matrimonio (cfr. XVIII, XXII) non può che essere disattesa, la chiave di riparto stabilita dal Tribunale Civile di _________ – come detto vincolante per il giudice della previdenza - prevedendo chiaramente la suddivisione unicamente del capitale pensionistico accumulato dall’ex marito.

 

                                2.5

                             2.5.1   Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può essere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.

 

                                         In virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP, dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato membro. Spetta al riguardo all’interessato comprovare l’adempimento dei presupposti per il versamento in contanti della prestazione di u-scita, quindi non solo la definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato dalla preposta autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1068 p. 395; vedi anche Bollettino UFAS n. 52 del 31 agosto 2000, p. 4; STCA 34.2008.31 del 9 dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collegamento con gli Stati membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi amministrativi per l’accertamento dell’assoggettamento o meno all’assicurazione sociale [in argomento cfr. il promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto recentemente modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’appartenenza a un sistema obbligatorio che copra i rischi vecchiaia, invalidità e decesso a titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n. 1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che avviene in Svizzera  per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011 pubblicata in DTF 137 V 181, consid. 7.1). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF ha precisato che alla persona interessata spetta attivarsi e fornire all’istituto di previdenza le indicazioni atte a dimostrare di non essere assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto di previdenza deve verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione con cui l’autorità estera conferma o meno l’assoggettamento; per quanto riguarda in particolare l’Italia, il modulo, da richiedere al Fondo di garanzia, va restituito debitamente compilato a quest’ultimo il quale inoltrerà la richiesta all’INPS che verificherà se la persona interessata è obbligatoriamente assicurata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e decesso, e comunicherà il risultato al Fondo di garanzia che a sua volta informerà la persona interessata nonché l’istituto di previdenza (DTF 137 V 181 consid. 7.2).

 

                                         Nella fattispecie, dagli atti l’adempimento di suddetta condizione per un eventuale versamento in contanti ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non risulta attualmente comprovato, l’eventuale necessaria certificazione nel senso sopra indicato potrà comunque essere presentata in seguito all’istituto in appresso indicato presso cui l’avere di spettanza di CV 1 deve nel frattempo essere trasferito in forma vincolata.

 

                             2.5.2   In una sentenza del 3 settembre 2009 (9C_1051/2008 e 9C_10/2009), pubblicata in DTF 135 V 324, il TF ha stabilito che nell’ambito di una divisione giusta l’art. 122 CC e gli artt. 22 e 25a LFLP, se l’ex coniuge debitore del credito di compensazione ha beneficiato di un prelievo anticipato (in quella fattispecie trattavasi di prelievo per il finanziamento dell’abitazione) e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire il credito, l’istituto interessato è tenuto a trasferire solo gli averi a sua disposizione, spettando per il resto all’ex coniuge debitore di versare la differenza (cfr. in particolare consid. 5.2).

 

                                         Nella fattispecie in esame l’attuale avere di previdenza di spettanza di AT 1 presso la Fondazione AT 2 ammonta a CHF 56'171.90 (valuta 30 marzo 2012; cfr. XXV), importo sufficiente quindi a tacitare il credito di CV 1, interessi compensativi compresi (cfr. infra consid. 2.5.3).

 

                             2.5.3   Stante quanto sopra, la somma di CHF 54'198.25 con gli  interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF  9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati a far tempo dal 18 febbraio 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003), dovrà quindi essere accreditata da parte della Fondazione LPP AT 2 e a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’Istituto collettore LPP (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in ca-so di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.6   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 108'396.50.

 

                                 2.-   E' fatto ordine alla Fondazione LPP AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione Istituto collettore LPP, la somma di CHF 54'198.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 18 febbraio 2011.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti