Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2012.36

 

rg/sc

Lugano

25 gennaio 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 27 settembre 2012 di

 

 

AT 1

 

 

contro

 

 

 

CV 1

 

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   AT 1 ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino da novembre 2000 a dicembre 2008, dapprima quale ________ presso il _________ ed in seguito quale __________. Ai fini previdenziali è stato in tale periodo assicurato alla __________);

 

                                     -   da gennaio 2001, d’intesa con l’allora __________), AT 1 ha proceduto al versamento di CHF 337.75 mensili (poi aumentato a CHF 1'073.20) tramite trattenuta dallo stipendio allo scopo di acquistare anni d’assicurazione mancanti, stante una somma di riscatto complessiva di CHF 79'652.90 ed il versamento di un acconto iniziale di CHF 20'000 (doc. A/2, A/3 e doc. 1);

 

                                     -   a seguito della cessazione del rapporto di lavoro al 31 dicembre 2008 e dell’uscita quindi dall’istituto di previdenza suddetto, nel gennaio 2009 quest’ultimo ha versato all’assicurato una prestazione di libero passaggio (recte: d’uscita) di CHF 393'654.80 (doc. A/4, doc. 10);

 

                                     -   nel marzo 2010, concludendo – dopo aver effettuato delle verifiche – di essere incorsa in un errore di calcolo della suddetta prestazione, la Cassa ha chiesto a AT 1 la restitu-zione dell’importo di CHF 57'443.40 versato in eccesso (doc. A/5). Contestando in un primo tempo la richiesta di rimborso (doc. A/9, A/33), dopo uno scambio epistolare e la formulazio-ne di richieste d’informazione nonché di proposte di rimborso parziale all’indirizzo della Cassa, con l’accordo di questa l’ex assicurato ha quindi proceduto al versamento, in tre rate, del-l’intera somma chiesta in restituzione (doc. A/9, A/12, doc. 8);

 

                                     -   dopo aver fatto richiesta (rifiutata dalla cassa; doc. A/13) nel gennaio 2012 di ottenere copia dei propri certificati d’assicu-razione (nel frattempo asseritamente andati distrutti) relativi agli anni 2000-2008 (doc. 11) e dopo aver, tra l’altro, con-segnato nel febbraio 2012 al Presidente del Comitato della Cassa un parere allestito da un consulente interpellato privatamente e concludente per la non correttezza del calcolo della prestazione d’uscita effettuato dalla Cassa (doc. A/14, A/15), quest’ultima ha da parte sua chiesto un parere al perito di __________ in merito alla modalità di calcolo della prestazione di spettanza di AT 1. Dopo aver nuovamente respinto, spiegandone le ragioni, la richiesta di documentazione (certificati previdenziali), preso atto delle risultanze della perizia __________ (doc. A/10) con scritti 10 e 16 maggio 2012 la Cassa, rettificando il suo precedente calcolo e riconoscendo quindi a favore dell’interessato il diritto ad una prestazione di libero passaggio di CHF 366'641.10 in luogo dei CHF 335’600 precedentemente calcolati (doc. A/5), ha co-municato all’interessato che egli avrebbero di conseguenza avuto diritto al versamento di CHF 32'041.40, in seguito corretti in CHF 36.295.05 oltre interessi (doc. A/20, A/21). L’ex assicurato ha quindi manifestato il proprio accordo al versamento di tale importo, postulando tuttavia nei confronti della Cassa l’indennizzo parziale (CHF 4'500, importo corrispondente alle spese sopportate “per ottenere giustizia nel caso concreto”) del danno causatogli dall’agire, a suo dire gravemente negligente o colpevole nonché contrario ai doveri di funzione, degli organi della Cassa (doc. A/23, A/25);

 

                                     -   con scritti 21 giugno, 13 luglio e 23 agosto 2012 la Cassa, respingendo l’addebito di negligenza o colpa grave, si è opposta alla suddetta richiesta d’indennizzo (doc. A/1, A/22, A/24);

 

                                     -   con la petizione in rassegna AT 1 conviene in giudizio dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni la CV 1, postulando la condanna di quest’ultima al versamento di CHF 8'800, oltre interessi, quale indennità per spese legali e di consulenza – indennizzo del proprio lavoro svolto (onorario e spese) nonché dei costi di consulenza di terze persone – occasionate dall’illecito e colpevole agire dell’istituto di previdenza nella procedura di restituzione degli averi LPP di sua spettanza. In sintesi, fonda la propria pretesa sull’art. 78 LPGA (che ritiene in casu applicabile, almeno per analogia) relativo alla responsabilità di enti, organismi e assicuratori, rispettivamente sull’art. 45 LPGA concernente l’assunzione da parte dell’assicuratore delle spe-se di accertamento e dell’eventuale perdita di guadagno delle parti o di altre persone chiamate a fornire informazioni;

 

                                     -   con la risposta di causa – facendo anzitutto rilevare l’inappli-cabilità delle norme (art. 45 e 78 LPGA) che l’attore pone a fondamento della propria pretesa ed evidenziando come l’art. 52 LPP disciplini la responsabilità per i danni causati all’isti-tuto di previdenza (e non agli assicurati o a terze persone)  dalle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione – la Cassa convenuta si oppone alla pretesa attorea sostenendo, in sintesi, di aver agito correttamente ed in buona fede, negando di aver illecitamente causato, per negligenza o intenzionalmente, un danno all’ex assicurato;

 

                                     -   nelle successive comparse scritte, presentate dopo concessione di proroga, le parti – l’attore, nella replica da lui espressamente richiesta, invocando in particolare l’applicabilità nella fattispecie (anche) dell’art. 52 LPP ed indicando, per quanto è dato di capire, quale responsabile del danno l’intero Comitato nonché la persona incaricata dall’amministrazione (__________) – si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e richieste (cfr. VII, XI);

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente le azioni in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

 

                                     -   a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Tale competenza è data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p. 374). Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss). Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza profes-sionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323). Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica nel senso che la competenza del tribunale di ultima istan-za cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale prima non ammetteva (DTF 122 V 320) – con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o  istituti d’assicurazione) che garantiscono il mante-nimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP; in sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP anche per le liti concernenti le assicurazioni del terzo pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655 p. 628). Giusta l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP la competenza è infine stata estesa anche a controversie vertenti su pretese fondate sulla responsabilità ex art. 52 LPP o sul regresso di cui all’art. 56a LPP;

 

                                     -   ai sensi dell’art. 52 LPP le persone incaricate dell’ammini-strazione, della gestione o del controllo dell’istituto di previdenza sono responsabili del danno che esse gli arrecano intenzionalmente o per negligenza. Trattasi di un’azione di responsabilità – la cui competenza decisionale è, come accennato, attribuita al giudice delle assicurazioni sociali ex art. 73 cpv. 1 LPP – spettante unicamente agli istituti previdenziali nei confronti delle succitate persone (DTF 128 V 124; STFA B 6/05 del 25 luglio 2005; Stauffer, op. cit., n. 1427 p. 539; Geiser, Haftung für Schaden der Pensionskassen. Überblick über die Haftungsregeln bei der 2. Säule, in FS Duc, p. 71; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., § 2 p. 58; cfr. anche la chiara [ma dall’attore male interpretata; cfr. replica p. 2] esposizione di Kieser in Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 52 n. 8, laddove, evidenziando il chiaro tenore dell’art. 52 cpv. 1 LPP, osserva anch’egli come la pretesa di responsabilità può essere invocata, contrariamente all’opinione espressa nel progetto del Consiglio federale [cfr. FF 1976 I 226], solo dall’istituto di previdenza). Gli assicurati possono infatti semmai subire solo un danno indiretto (Stauffer, op. cit., n. 1427 p. 539; STFA 6/05 del 25 luglio 2005). Per quanto attiene invece alla legittimazione passiva, un risarcimento ex art. 52 LPP può essere fatto valere e-sclusivamente nei confronti delle persone incaricate dell’am-ministrazione, della gestione e del controllo dell’istituto di previdenza e non quindi nei confronti dell’istituto di previdenza medesimo (STFA B 93/03 del 27 aprile 2004, B 37/03 del 10 marzo 2004;  DTF 128 V 124 ; Meyer/Hürzeler, Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73  n. 18 p. 1186; Kieser, cit., pp. 129s);

 

                                     -   un’azione di risarcimento promossa da un assicurato nei confronti dell’istituto di previdenza per il danno da esso causatogli non costituisce un litigio ai sensi dell’art. 73 LPP, non avendo ad oggetto una questione specifica della previdenza professionale (STFA B 93/03 del 27 aprile 2004; Scartazzini/Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 2012, p. 335 con nota 260);

                                     -   nel caso in cui il danneggiato non è l’istituto di previdenza (art. 52 LPP) ma una terza persona in rapporto con l’istituto di previdenza, ad esempio l’assicurato, a quest’ultimo è data la possibilità di far valere la propria pretesa risarcitoria in sede civile, secondo le norme sulla responsabilità degli organi di u-na persona giuridica, contro l'istituto di previdenza (art. 55 cpv. 2 CC) o contro i suoi organi personalmente (art. 55 cpv. 3 CC) (STCA 34.2004.50 del 10 marzo 2005; STFA 6/05 del 25 luglio 2005, STFA B 37/03 del 10 marzo 2004; cfr. anche STFA B 27/00 del 10 ottobre 2001; Scartazzini/Hürzeler, op. cit., p. 264; Meyer/Uttinger, in Commentaire LPP e LFLP, op. cit. ad art. 73 n. 67; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., § 2 n. 82 p. 58s, §8 n. 6 p. 162; Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in SBVR/Soziale Sicherheit, 2007, p. 2015; Geiser, cit., p. 71; Moser, Die betriebliche Personalvorsorge als Führungsaufgabe, in SZS 2002, p. 15), rispettivamente, trattandosi – come in casu – di istituto di previdenza di diritto pubblico, secondo le specifiche norme disciplinanti la responsabilità degli enti pubblici (per il Cantone Ticino cfr. la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988, RL 2.6.1.1) e non secondo l’art. 78 LPGA (Riemer, ATSG und betriebliche Vorsorge, in SZS 2003 p. 210; Walser, Der Rechtsschutz der Versicherten bei Rechtsansprüchen aus beruflicher Vorsorge, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992, p. 478; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., n. 122 p. 71; cfr. art. 61 CO);

 

                                     -   come non torna applicabile l’art. 78 LPGA, erroneamente e quindi inutilmente invocato dall’attore, così non torna applicabile nel caso di specie neppure l’art. 45 LPGA – pure invocato in petizione e che disciplina l’assunzione da parte dell’assi-curatore delle spese d’accertamento e dell’indennizzo delle parti e di altre persone per eventuali spese e perdite di guadagno –, ritenuto che le norme specifiche di procedura dinanzi all’assi-curatore e quelle relative al contenzioso giudiziario (artt. 32-62 LPGA) non si applicano alle procedure in materia LPP, gli istituti di previdenza non essendo segnatamente autorizzati ad emettere decisioni e la previdenza professionale in genere non essendo inclusa (ad eccezione di alcune norme relative alla coordinazione) nel campo applicativo della LPGA (DTF 130 V 79; Scartazzini/Hürzeler, op. cit., n. 140 pp. 332s; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 4 pp. 92s, § 65 pp. 428 e 433s; cfr. anche Meyer, La LPGA du point de vue de la jurisprudence, in CHSS 2002 p. 275; cfr. anche i contributi di Kahil-Wolff (p. 18) e Duc (p. 115) in Kahil-Wolff (éd.), La partie générale du droit des assurances sociales, 2003) le cui disposizioni non trovano quindi applicazione in tale ambito del diritto, nemmeno in via analogica (Locher, op. cit., § 65 p. 428). Le nozioni generali della LPGA possono se mai servire come punto d’appoggio per l’inter-pretazione di disposizioni della LPP (Schneider, in Commentaire LPP e LFLP, op. cit., Introduction générale, n. 116, p. 42). Giova altresì rilevare come, nell’ambito della procedura dinanzi all’istituto di previdenza (fondato sul diritto pubblico), non disponendo quest’ultimo di poteri di sovranità non può entrare in linea di conto il riconoscimento di indennità di parte e ciò anche se il diritto cantonale prevedesse la possibilità di una procedura interna di “opposizione” (DTF 134 I 166), ritenuto inoltre che, come la giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare, nell’ambito di una procedura giudiziaria ai sensi dell’art. 73 LPP è escluso il riconoscimento di indennità di parte per le prestazioni fornite nella fase preprocessuale (STFA B 23/04 dell’8 luglio 2004);

 

                                     -   in conclusione, stanti le considerazioni che precedono, la presente petizione, avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a seguito dell’agire dell’istituto di previdenza convenuto e presentata dinanzi allo scrivente TCA – quale tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP – da un ex assicurato contro l’istituto medesimo rispettivamente, per quanto è dato di capire, anche o subordinatamente contro le persone incaricate dell’am-ministrazione, non può che essere dichiarata irricevibile: infatti, esclusa l’applicazione anche solo in via analogica degli artt. 45 e 78 LPGA, la vertenza non riguarda una questione specifica della previdenza professionale, difettando inoltre ai sensi dell’art. 52 LPP all’attore quale ex assicurato (e nel caso in cui si volessero quindi considerare parti convenute i membri del Comitato e il responsabile dell’amministrazione; cfr. replica p. 2) la legittimazione attiva ed alla Cassa convenuta, quale istituto previdenziale, la legittimazione passiva;

 

                                     -   richiamato il principio generale del diritto amministrativo – valido anche nell’ambito delle assicurazioni sociali – secondo cui l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Pratique VSI 1995 p. 199; STFA B 10/02 del 19 novembre 2002 e H 363/99 del 25 gennaio 2000; Locher, op. cit., p. 477; Rüedi, Allgemeine Rechts-grundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in FS Koller 1993, pp. 459s; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgesetz des Kantons Zürich, 2009, § 2 n. 14, § 9 n. 8; cfr. anche l’art. 4 cpv. 1 [obbligo di trasmissione] e cpv. 2 [salvaguardia dei termini] LPamm in relazione con l’art. 31 Lptca), in quanto promossa nei confronti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (ora Istituto di previdenza del Cantone Ticino) quale istituto di previdenza di diritto pubblico (artt. 1 e 2 vLcpds; cfr. anche artt. 1 e 2 della nuova Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012), la presente petizione e i relativi atti di causa vengono trasmessi per competenza alla Pretura di Bellinzona (art. 1 cpv. 1, art. 4 e art. 22 cpv. 1 LResp);            

 

                                     -   la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è irricevibile.

 

                                 2.-   Gli atti vengono trasmessi alla Pretura di __________ per ragione di competenza.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti