accomandata |
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Incarto n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sulla petizione del 9 ottobre 2012 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. La ditta individuale __________, ha quale scopo sociale l’importazione e la commercializzazione di prodotti agricoli (cfr. estratto RC informatizzato).
Ai fini dell’attuazione della previdenza professionale a favore dei suoi dipendenti, con effetto dal 1° aprile 2007, CV 1, quale datore di lavoro, si è affiliato alla AT 1(in seguito: Fondazione; cfr. contratto di adesione in doc. XXVI/1).
1.2. Essendo il datore di lavoro in mora con il versamento dei premi previdenziali, la Fondazione, per il tramite della __________ (in seguito: __________), ha dovuto diffidarlo ed avvisarlo che in caso di mancato pagamento il contratto di adesione sarebbe stato disdetto con effetto (retroattivo) al 30 giugno 2010 (doc. A9-11), ciò che è in seguito avvenuto.
In data 13 settembre 2011 la __________ ha intimato a CV 1 il pagamento del saldo scoperto di fr. 9'215,85 (spese di diffida ed interessi moratori inclusi), allegando il dettagliato calcolo (doc. A12).
Non avendo ricevuto alcun versamento, la Fondazione ha fatto spiccare nei confronti del datore di lavoro il precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 ottobre 2011 dall’UE di __________ per un importo di fr. 9'215,85 più interessi al 5% dal 1° luglio 2011 più spese di fr. 300.--, a cui l’escusso ha interposto opposizione (doc. A 13).
1.3. Con la petizione in oggetto la Fondazione ha chiesto al TCA la condanna di CV 1 al pagamento di fr. 9'215,85 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2011, più spese di fr. 300.--, a cui l’escusso ha interposto opposizione, nonché delle spese di esecuzione e altri costi. Contestualmente l’attrice ha postulato il rigetto definitivo dell’opposizione al PE __________ dell’UE di __________.
1.4. Con la risposta di causa CV 1 ha contestato i conteggi, sostenendo come la Fondazione non abbia tenuto conto delle dichiarazioni dei salari AVS da lui inviate.
1.5. Con replica 8 novembre 2012 la Fondazione ha in particolare evidenziato di aver determinato i premi previdenziali sulla base delle distinte salariali ricevute direttamente dalla Cassa __________ il 19 agosto 2011, allegando un ulteriore conteggio dei premi scoperti, degli interessi moratori e delle spese subite.
1.6. In duplica, il datore di lavoro ha indicato in dettaglio le modifiche di cui, a sua detta, la Fondazione non avrebbe tenuto conto (VII).
1.7. Il TCA ha chiesto alle parti alcune delucidazioni ricevendo le relative risposte (VIII – XVI).
Questa Corte ha in seguito chiesto direttamente alla Cassa __________ le distinte salariali della ditta individuale CV 1, con eventuali modifiche/rettifiche, relative agli anni 2007 – 2010 (XVIII), documentazione ricevuta il 13 e 20 marzo 2013 (XIX, XX).
Con scritti 26 marzo 2013 (XXII) e 3 aprile 2013 (XXIV) la Fondazione ha preso posizione sugli accertamenti svolti dal TCA.
Il 9 aprile 2013 questo Tribunale ha trasmesso le risultanze di cui sopra a parte convenuta per osservazioni (XXV). CV 1 è tuttavia rimasto silente.
1.8. Accertato dalla nuova documentazione acquisita come nel 2007 parte convenuta non abbia notificato alla Fondazione attrice la dipendente __________, con scritto 21 giugno 2013 il TCA ha chiesto alla diretta interessata una presa di posizione in merito (XXVII), ricevendo risposta il 15 luglio 2013 (XXIX).
In seguito, su richiesta del TCA, con lettera 13 agosto 2013 la Fondazione ha trasmesso il conteggio del premio per la succitata dipendente (XXXIII).
Le risultanze sono state intimate a CV 1 per una presa di posizione (XXXIV), il quale è rimasto nuovamente silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Oggetto del contendere è l’ammontare dei premi LPP dovuti da CV 1, in qualità di titolare della omonima ditta individuale e datore di lavoro, alla Fondazione attrice a seguito della disdetta del contratto di previdenza con effetto al 30 giugno 2010, ossia relativamente ai premi LPP del periodo 2007 – 2010 rimasti scoperti.
2.3. La competenza ratione loci dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pagg. 81ss, 109; Meyer/Uttinger in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
Nel merito
2.4. Ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 LPP i lavoratori che hanno più di diciassette anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18'990 (stato al 1. gennaio 2005; RU 2004 1678) franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria. Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un peri-odo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). L’art. 2 cpv. 4 LPP (in vigore dal 1. gennaio 2005; per il periodo precedente cfr. art. 2 cpv. 2 vLPP) prevede che il Consiglio federale disciplina l’obbligo assicurativo dei lavoratori che esercitano professioni in cui sono usuali fre-quenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata. Determina le categorie di lavoratori che non sottostanno, per motivi particolari, all’assicurazione obbligatoria.
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 18’990 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17° anno di età, e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24° anno di età. È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu-razione per la vecchiaia e per i superstiti. Il Consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPP dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 22'155 sino a 75'960 franchi. Tale parte è detta salario coordinato. Se ammonta a meno di 3’165 franchi all’anno, il salario coordinato dev’essere arrotondato a tale importo (art. 8 cpv. 2 LPP).
Dal 1. gennaio 2007 il salario minimo giusta gli artt. 2 e 7 LPP è stato aumentato a fr. 19'890, dal 1. gennaio 2009 a fr. 20'520 e dal 1. gennaio 2011 a fr. 20'880, dal 1. gennaio 2013 a fr. 21’060; gli importi massimi e minimi del salario coordinato giusta l’art. 8 cpv. 1 LPP corrispondono a fr. 23'205/fr. 79'560 (dal 1.1.2007), a fr. 23'040/fr. 82'080 (dal 1.1.2009), a fr. 24'360/fr. 83'520 (dal 1.1.2011), a fr. 24’570/84240 (dal 1.1.2013); l’importo ex art. 8 cpv. 2 LPP è di fr. 3'315 dal 1.1.2007, di fr. 3'420 dal 1.1.2009), di fr. 3'480 dal 1.1.2011 e di fr. 3'510 dal 1.1.2013 (art. 5 OPP 2 nel testo delle modifiche del 22 settembre 2006 [RU 2006 4159], del 26 settembre 2008 [RU 2008 4725], del 24 settembre 2010 [RU 2010 4587] e del 21 settembre 2012 [RU 2012 6347]).
2.5. L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, pag. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, pag. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.6. Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 pag. 500, 2001 pag. 562).
2.7. Nel caso in esame, con la sottoscrizione della convenzione d’adesione il 4 aprile 2007, con effetto dal 1° aprile 2007 (no. di contratto __________; doc. XXVI/1) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – del regolamento di previdenza (doc. A3), del piano di previdenza (doc. A1) e del regolamento delle spese (sub doc. XXVI/1), CV 1 si è impegnato ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione. Parte convenuta non risulta d’altronde aver mai contestato il proprio obbligo di versamento dei premi a favore dei propri collaboratori, ma unicamente, come verrà esposto in seguito, l’am- montare degli stessi. Le norme concernenti il finanziamento della previdenza (contributi) sono previste nel regolamento (art. 5), nel contratto d’adesione (art. 10), nonché nel piano di previdenza (doc. A1). In particolare, i premi sono determinati in percentuale sul salario annuo medio, quest’ultimo definito dall’art. 2.3.4 cpv. 1 (“il salario annuo assicurato corrisponde al salario annuo AVS determinante, limitato al limite superiore del salario LPP e ridotto dell’importo della deduzione di coordinamento secondo la LPP, almeno tuttavia al salario minimo LPP”). Gli interessi di mora sui contributi non versati, per la parte obbligatoria e per quella sovraobbligatoria, sono invece disciplinati all’art. 9.4 del regolamento. Le diverse spese, tra cui quelle di diffida, d’incasso e le spese straordinarie, sono previste nell’apposito regolamento (sub doc. XXVI/1).
Va infine evidenziato che secondo l’art. 10 cpv. 2 del contratto di adesione i contributi sono dovuti all’inizio di ogni anno di assicurazione (1° gennaio); in caso di mutazioni intervenute nel corso dell’anno (per esempio, nuove adesioni), i contributi diventano esigibili alla date d’effetto della mutazione. Infine, l’art. 10 cpv. 2 del contratto dispone che il datore di lavoro è considerato debitore nei confronti della fondazione per tutti i contributi fatturati da quest’ultima. Inoltre il datore di lavoro si impegna a pagare i contributi entro il termine prescritto e a pareggiare il contro pro rata entro il 30 giugno e il 31 dicembre dell’anno di assicurazione in questione qualora si presentasse un saldo a favore della fondazione.
2.8. Dagli atti di causa è emerso che la Fondazione attrice, a seguito della disdetta del contratto previdenziale (con effetto al 30 giugno 2010), ha intimato a CV 1 i premi rimasti scoperti – nonostante la diffida (cfr. doc. A 12) – e calcolati sulla base delle distinte salariali relative agli anni 2007 – 2010 ricevute dalla Cassa __________ con scritto 19 agosto 2011 (doc. A 8). Va qui fatto presente che CV 1 è già stato destinatario di altre diffide, segnatamente relative al saldo premi 2009 (cfr. doc. A9).
CV 1 contesta la posizione di alcuni salariati, allegando, fra l’altro, altre distinte salariali che si sono dimostrate, come verrà detto sotto, diverse da quelle in possesso della Fondazione attrice (doc. III/1 - 4).
Dagli accertamenti eseguiti dal TCA presso la Cassa __________ è risultato che le distinte salariali inviate da quest’ultima alla Fondazione sono state allestite d’ufficio (in particolare quelle del 2008 e 2009 sono state determinate tenendo conto della documentazione fornita dalla Pretura penale di __________, dove il convenuto è stato condannato al pagamento di una multa per non avere tempestivamente inoltrato la distinta dei salari di quegli anni; cfr. doc. XIX/1 - 4).
Risulta inoltre che i conteggi salariali sono stati in seguito modificati. Infatti, come spiegato nello scritto 20 marzo 2013 della Cassa __________ al TCA (doc. XX), le distinte salari (versione definitiva) 2007 – 2010 sono state allestite sulla base della documentazione fornita dal signor CV 1 con lettera 18 agosto 2011, ricevuta il 23 agosto 2011 (sub. doc. XIX/1-4). Le (nuove) dichiarazioni salariali prodotte alla Cassa __________ sono state allegate dal convenuto con la risposta di causa (doc. 1 – 6). Sulla base della massa salariale definitiva la Cassa cantonale di compensazione ha in seguito determinato i contributi paritetici, totalmente liquidati da CV 1, così come si evince dagli estratti conto 15 marzo 2013 (doc. XXI/5-7).
Quindi, prima della presente petizione parte attrice ha ricevuto dalla Cassa __________ dei dati salari che sono stati successivamente, a sua insaputa, aggiornati, così come è risultato dagli accertamenti eseguiti dal TCA.
Interpellata dal Tribunale per una presa di posizione, con scritto 26 marzo 2013 la Fondazione ha fatto presente di non procedere alle correzioni retroattive (per gli anni 2009/2010) risultanti dall’invio dei nuovi dati salariali in quanto da un lato vi sarebbero altri premi da fatturare e dall’altro le prestazioni di libero passaggio dei collaboratori interessati sono state già versate (XXII).
2.9. Con osservazioni 8 novembre 2012 la Fondazione ha ricapitolato il conteggio dei premi scoperti determinati sulla base delle dichiarazioni salariali (non aggiornate) del 19 agosto 2011 suddivise per assicurati:
" ELENCO DEGLI ASSICURATI E PREMI LPP
SECONDO IL PIANO DI PREVIDENZA
__________1.8.2008/31.12.2008
salario AVS CHF 42'000.00, salario assicurato CHF 18'795.00,
premio annuo CHF 20035.90, di qui 5/12
premio fatturato data valore 1.8.2008 – CHF 848.30
1.1.2009 – 31.12.2009 non assicurato
1.1.2010 – 30.06.2010
salario AVS CHF 42'000.00, salario assicurato CHF 18'060.00
premio annuo CHF 1'999.45, di qui 6/12,
premio fatturato data valore 1.1.2010 – CHF 999.70
__________1.4.2007/31.12.2007
salario AVS CHF 34'200.00, salario assicurato CHF 10'995.00
Premio annuo CHF 1'786.85, di qui 9/12
premio fatturato data valore 1.4.2007 – CHF 1'340.15
__________1.4.2007/31.12.2007
salario AVS CHF 48'000.00, salario assicurato CHF 24'795.00
premio annuo CHF 5'994.95, di qui 9/12
premio fatturato data valore 1.4.2007 – CHF 4'496.20
__________1.3.2008/31.12.2008
salario AVS CHF 28'800.00, salario assicurato CHF 5'595.00
premio annuo CHF 1'311.50, di qui 10/12
premio fatturato data valore 1.3.2008 – CHF 1'092.90
__________1.4.2007/31.12.2007
salario AVS CHF 54'000.00, salario assicurato CHF 30'795.00
premio annuo CHF 836.75, di qui 9/12
premio fatturato data valore 1.4.2007 – CHF 627.60
1.1.2008/31.12.2008
Salario AVS CHF 58'500.00, salario assicurato CHF 35'295.00
premio annuo CHF 939.30, di qui 12/12
premio fatturato data valore 1.1.2008 – CHF 939.30" (doc. V, pag. 3)
Raffrontando il salario AVS preso in considerazione dalla Fondazione in sede di petizione e quello risultante dalle distinte salariali definitive si hanno le seguenti differenze (+ a favore della Fondazione; – a favore del datore di lavoro):
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Persona assicurata |
Periodo |
Salario AVS secondo petizione |
Salario AVS definitivo |
Differenza |
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1.08.- 31.12.2008 |
Fr. 17'500. |
Fr. 17'500 |
CHF 0. |
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1.01.- 31.12.2009 |
Fr. 42’000 |
Fr. 0 |
- Fr. 42’000 |
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1.01.- 31.12.2010 |
Fr. 42’000 |
Fr. 42’000 |
Fr. 0 |
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__________ 1) |
1.04.- 31.12.2007 |
Fr. 34’200 |
Fr. 0 |
- Fr. 34’200 |
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__________ 2) |
1.04.- 31.12.2007 |
Fr. 48’000 |
Fr. 0 |
- Fr. 48’000 |
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__________ |
1.03.- 31.12.2008 |
Fr. 24'000 |
Fr. 24'000 |
Fr. 0 |
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__________ |
1.04.- 31.12.2007 |
Fr. 54’000 |
Fr. 56’500 |
+ Fr. 2’500 |
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1.01.- 31.12.2008 |
Fr. 58’500 |
Fr. 58’500 |
Fr. 0 |
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1.01 - 28.02.2009 |
Fr. 0 |
Fr. 6’000 |
inferiore al minimo LPP |
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__________ |
1.01.- 31.08.2008 |
Fr. 0 |
Fr. 7’040 |
inferiore al minimo LPP |
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__________ |
1.04.- 31.12.2007 |
Fr. 0 |
Fr. 23’200 |
+ Fr. 23’200 |
1) disdetta rapporto lavorativo al 30 settembre 2005 (doc. 7/2)
2) disdetta rapporto lavorativo al 30 novembre 2006 (doc. 7/1)
Ora, il datore di lavoro non può richiedere un nuovo calcolo dei premi e l’eventuale retrocessione dei premi versati in più. In primo luogo va fatto presente come CV 1 non ha rispettato i termini di cui all’art. 10 del regolamento per annunciare le modifiche. Solo il 29 settembre 2011, in risposta alla diffida di pagamento del 13 settembre 2011 (doc. A 12) ha contestato il conteggio ricevuto dalla Fondazione (doc. 6) e non prima. Determinante è tuttavia la circostanza che, come questa Corte ha già avuto modo di stabilire (STCA 34.06.29 del 14 febbraio 2007 e 34.05.45 del 7 giugno 2006), in caso di notifica tardiva di modifiche concernenti l’effettivo del personale (tra cui l’uscita dal servizio), un nuovo calcolo dei premi (e l’eventuale retrocessione di premi versati in più) non può aver luogo quando l’istituto di previdenza ha già provveduto, a seguito dello scioglimento del contratto d’adesione, al versamento delle prestazioni di libero passaggio dei singoli dipendenti (in casu alla __________; cfr. XVI/1-3). Il mancato incasso di tali contributi provocherebbe infatti un danno economico per la Fondazione non potendo quest’ultima più disporre della totale copertura finanziaria necessaria per le prestazioni di libero passaggio già erogate. Oltretutto una rettifica del conteggio contributivo comporterebbe un aggravio non giustificato sia di tempo che di costi. Il datore di lavoro deve di conseguenza sopportare le conseguenze del suo agire. In tal senso va ricordato che l’art. 13 cpv. 5 del contratto di adesione prevede espressamente che “se dalla violazione dell’obbligo di collaborazione la fondazione subisce un danno, il datore di lavoro ne è responsabile”. Diversamente è il caso se la violazione dell’obbligo d’informazione da parte del datore di lavoro procurasse un pregiudizio agli assicurati. Ad esempio, se l’assicurato riesce a dimostrare che il datore di lavoro ha annunciato un salario AVS errato, egli può chiedere all’istituto di previdenza una correzione del salario assicurato anche se l’errore è dovuto alla violazione dell’obbligo d’informazione del datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 OPP 2, poiché l’assicurato non deve rispondere delle conseguenze dovute a tale errore (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2e edizione Zurigo 2009, ad art. 10 OPP 2 pag. 308 con riferimento alla sentenza 16.7.1993 del TCA del Cantone Zurigo pubblicata in SZS 1996 pag. 69). Nel caso concreto, come verrà esposto al consid. 2.13, ciò è il caso per la dipendente __________.
2.10. Per quel che concerne la determinazione dei contributi ancora dovuti, in casu va rilevato che la cerchia delle persone assicurate, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare dal contratto di adesione (doc. XXVI/1). In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, del premio di rischio e delle spese accessorie LPP (art. 66 cpv. 2 LPP; art. 10 Contratto d'adesione e art. 5.2 del regolamento di previdenza).
I contributi vengono calcolati in base al salario annuo assicurato e secondo aliquote che dipendono dall'età; essi sono a carico del lavoratore e del datore di lavoro in ragione del 50% ciascuno (Regolamento di previdenza e contratto d’adesione; art. 66 cpv. 1 LPP).
Mentre gli accrediti di vecchiaia sono determinati singolarmente per ciascun assicurato secondo percentuali del salario coordinato variabili a seconda dell’età dell’assicurato (cfr. l’art. 16 LPP e allegato del Regolamento), i premi di rischio sono definiti in base al tariffario per l’assicurazione collettiva approvato dall’Ufficio federale delle assicurazioni private. Per quanto riguarda il finanziamento delle spese accessorie LPP, esse si compongono dello 0,04 % del salario annuo assicurato come quota di finanziamento per il fondo di garanzia ai sensi dell'art. 59 LPP, del 1% del salario annuo assicurato per misure speciali (art. 70 LPP), e da un premio supplementare per l'adeguamento al rincaro delle rendite giusta l'art. 36 LPP.
Dagli atti di causa emerge dunque che il calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal convenuto a favore dei suoi dipendenti è stato effettuato conformemente alle sopra richiamate disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati e delle mutazioni intervenute (cfr. estratti conto sub doc. A12). Il saldo al 19 ottobre 2010 di fr. 9'215,85 è di conseguenza corretto. Sono inclusi in suddetto importo gli interessi, le spese di diffida e le spese esecutive relative al precetti esecutivo.
Essendo
tali spese comprovate dagli estratti conto prodotti e dai relativi allegati, le
stesse vanno riconosciute (DTF 117 II 258).
Ne consegue che i contributi scoperti, interessi inclusi, a seguito dello
scioglimento del contratto previdenziale ammontano a fr. 9'215,86.
2.11. L'attrice chiede pure il versamento di interessi di mora al 5 % dal 1° luglio 2011.
Giusta l'art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza, l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., pag. 46; SZS 1990 pag. 89). In casu, poiché la convenuta è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la domanda è da accogliere.
2.12. La Fondazione postula la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo no. __________ dell'UE di __________.
Occorre al proposito osservare che il creditore, che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia e-manata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 pag. 322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pagg. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
Visto quanto sopra, la richiesta tendente al rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________ deve essere ammessa, limitatamente a fr. 9'215,85. Non ammessa è invece la richiesta di fr. 300.-- a titolo di spese per disguidi non prevista dal regolamento delle spese. La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.13. Come spiegato e documentato dalla Fondazione con scritto 23 luglio 2013 (XXXI con doc. 1-3), la signora __________ era stata notificata ai fini previdenziali dal convenuto (quale datore di lavoro) il 3 aprile 2007 per un salario annuo di fr. 30'000.-- con entrata in servizio il 1° aprile 2007. Siccome nella dichiarazione salariale del 19 settembre 2011, ricevuta dalla Cassa, il nominativo della succitata non appariva più, la Fondazione l’ha stralciata dalla lista degli assicurati.
Tuttavia, nella “dichiarazione dei salari e degli assegni famigliari per i datori di lavoro “ relativa all’anno 2007, allegata alla citata lettera 20 marzo 2013 della Cassa __________ (XX), risulta nuovamente notificata la signora __________ per un salario annuo di fr. 23'200.--, per i quali sono stati versati i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e non i premi LPP. Poiché lo statuto di salariato ai sensi dell’AVS (art. 5 cpv. 2 LAVS) è determinante anche per la previdenza professionale (SZS 2005 pag. 232; DTF 123 V 277; RCC 1985 pag. 369; cfr. anche art. 10 LPGA), si deve concludere che __________ era una salariata anche per quanto concerne la LPP e quindi non solo il datore di lavoro doveva annunciarla alla Fondazione, ma era anche obbligato a versare i relativi contributi previdenziali. Va al riguardo ricordato che nel 2007 il salario minimo d’entrata era di fr. 19'890.--, mentre il salario coordinato era di fr. 23'205.--.
Su richiesta del TCA, con scritto 13 agosto 2013 l’attrice ha proceduto al calcolo del premio:
“Se la Signora __________ fosse stata normalmente per un salario annuo di CHF 23'205 dal 1° aprile al 31.12.2007, la AT 1 avrebbe fatturato un premio annuo di CHF 388,35, il risparmio del 10% sul salario minimo LPP di fr. 3'315.-- sarebbe stato di fr. 331,50 al pro rata del 1.4/31.12.2007 CHF 248,60 (prestazione di libero passaggio al 31.12.2007).
Premio 2007 CHF 291,25 + 53.-- (4% interesse fino al 30.06.2011) CHF 344,25
Dal 1.07.2011 + interesse 5% per causa di precetto esecutivo.” (XXXIII).
Ritenuto che l’affiliazione retroattiva di un assicurato non soggiace al termine di prescrizione di cinque anni ex art. 41 cpv. 2 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 41 BVG n. 2, pag. 129; cfr. anche. SZS 2005 pag. 234, 236 con riferimento a SZS 2004 pag. 566; SZS 1998 pag. 387) e che in questi casi i contributi diventano esigibili al più presto solo al momento della crescita in giudicato del giudizio che accerta tale obbligo d’affilliazione, e questo malgrado il rapporto assicurativo tra il lavoratore e l’istituto di previdenza del datore di lavoro insorga nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria ex lege (SZS 2005 pag. 233 con riferimento a SZS 2002 pag. 510; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 41 BVG n.15 pag. 132 con riferimento a STA B 26/99 del 9 agosto 2001), a CV 1 è fatto ordine di affiliare retroattivamente __________ alla Fondazione attrice e di versare il premio di fr. 344,25 più interessi al 5% dal 1° luglio 2011.
Spetterà poi alla AT 1 versare a __________ la prestazioni di libero passaggio di diritto (fr. 248,60), più interessi. Per questi motivi all’interessata verrà inviata copia di questo considerando.
2.14 Nella misura in cui, postulando la condanna di controparte a pagare le “spese supplementari occasionate in questa procedura”, la fondazione attrice chiede un’indennità per ripetibili, la stessa non può essere riconosciuta. Infatti, secondo giurisprudenza, l’assicuratore che vince la causa non ha diritto a ripetibili, tranne che in caso di comportamento temerario di controparte (in materia di contributi LPP agisce in maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, ciò che non corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF 128 V 133, 126 V 150; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.
§ CV 1 è condannato a versare alla AT 1 la somma di fr. 9'215,85 con interessi al 5% dal 1. luglio 2011.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 1. marzo 2012 dell’UE di __________ per fr. 9'215,85 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 2011.
§§§ è condannato ad assicurare __________ alla AT 1 per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2007, con conseguente versamento del premio di fr. 344,25 più interessi al 5% dal 1° luglio 2011.
.
2.- Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Trasmissione in copia dell’estratto del consid. 2.13 a __________.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti