statuendo sulla petizione del 13 febbraio 2013 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Con effetto dal 1. aprile 2011, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 9/13 maggio 2011 con la AT 1, CV 1, titolare della ditta individuale __________ (cfr. estratto RC agli atti), quale datrice di lavoro ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/3).
1.2 A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc. A/10-11, A/13-15) e sciolto il contratto d’adesione per il 31 marzo 2012 (doc. A/12) – dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 4'197.45 (importo comprensivo di spese; cfr. doc. A/15; cfr. anche doc. A/7), adite le vie esecutive con precetto n. 692570 dell’UEF di __________ (doc. A/16-17), con la presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna di CV 1 al pagamento dell’importo suddetto (oltre CHF 300.-- per spese di esecuzione) con interessi al 6% dal 30 giugno 2012, nonché di CHF 1'250.-- (per spese di “rigetto dell’opposizione” e di “proposizione dell’azione”) con relativi interessi al 6% dall’inoltro della petizione e di CHF 73.-- per ulteriori spese d’esecuzione. L’attrice postula pure il rigetto, per l’importo di CHF 4'497.45, dell’opposi-zione al summenzionato precetto. Protesta inoltre spese di giustizia e ripetibili.
1.3 Parte convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, la società convenuta avendo sede nel Canto-ne Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52).
2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.4 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.5
2.5.1 Nella fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Con la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare – per quanto qui interessa – delle condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2008 (sub doc. A/5), CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla cassa. La datrice di lavoro non risulta del resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).
Dalle tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono anche state addebitate (e sono comprese nella postulata somma di CHF 4'497.45) spese di diffida (complessivamente CHF 90.--), spese per disdetta del contratto (CHF 300.--) e spese di esecuzione (CHF 300.--) (cfr. doc. A/7), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2008, sub doc. A/5 [testo italiano] e IV [testo tedesco]).
2.5.2 La cassa attrice postula altresì la condanna della società convenuta al pagamento di CHF 500.-- per “rigetto d’opposizione” e di CHF 750.-- per “proposizione dell’azione”.
Premesso che nella fattispecie non torna applicabile il regolamento dei costi modificato il 14 dicembre 2012 ed in vigore dal. 1. gennaio 2013 (cfr. www.tellco.ch/downloads/it/pkpro_stiftungsreglemente/pk_07_220_04_i_kostenreglement.pdf), se da una parte il rimborso di CHF 750.--, in quanto previsto dal regolamento in vigore dal 1. gennaio 2008 ed applicabile in concreto (cfr. la chiara e comprensibile versione tedesca del regolamento acquisita d’ufficio agli atti sub V/1, la versione italiana prodotta da parte attrice con la petizione contenendo delle incomprensibili ed errate traduzioni dal tedesco) deve essere nella specie ammesso, dall’altra l’indennizzo di CHF 500.-- per la procedura di rigetto dell’opposizione – come questo Tribunale ha avuto più volte modo di far rilevare all’avv. RA 1 (STCA 34.2010.57 del 10 febbraio 2011, 34.2010.65 del 24 marzo 2011, 34.2010.67 del 12 aprile 2011, 34.2010.66 del 13 maggio 2011, 34.2010.59 del 6 luglio 2011, 34.2011.10 del 12 agosto 2011, 34.2011.15 del 1. settembre 2011 e 34.2011.16 del 12 settembre 2011, 34.2012.44 del 6 marzo 2013, 34.2012.43 del 27 maggio 2013) – non può essere riconosciuto: un simile costo ha sì una base regolamentare (art. 2.2) ma non può ragionevolmente che essere riferito all’avvio di una procedura di rigetto provvisorio giusta l’art. 82 LEF o definitivo giusta l’art. 80 LEF, e quindi è da riconoscersi alternativamente e non cumulativamente al costo – nel presente caso ammesso (CHF 750.--) – legato alla promozione di un’azione giudiziaria ordinaria ex art. 79 LEF, nel cui ambito viene postulato anche il rigetto definitivo dell’opposizione, ciò che permette, come nel caso concreto, di evitare l’introduzione di una procedura (art. 80 LEF) dinanzi al giudice dell’esecuzione.
2.5.3 Disattesa deve essere pure la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.-- versato quale anticipo all’UEF di __________ (doc. A/17). Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’ese-cuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposi-tion, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
2.5.4 Il credito complessivo di spettanza della Cassa pensione pro va di conseguenza cifrato in CHF 5'247.45 (4'497.45 + 750).
2.6 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 30 giugno 2012 su CHF 4'497.45 nonché interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF 1'250.-- (qui riconosciuti solo in ragione di CHF 750.--; cfr. consid. 2.5.2) dalla data d’inoltro della presente azione giudiziaria (13 febbraio 2013).
Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora, la doman-da attorea merita accoglimento.
2.7 Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 4'497.45 con interessi al 6% dal 30 giugno 2012 – del rigetto definitivo dell'op-posizione interposta al precetto esecutivo n. 692570 dell’UEF di __________ (doc. A/17).
Ora, il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 4'497.45 oltre interessi al 6% dal 30 giugno 2012.
2.8 Per l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita (cfr. art. 73 cpv. 3 LPP). L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 128 V 323, 124 V 285; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento di parte convenuta. In tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 128 V 323, 126 V 149; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).
Nel caso in esame, CV 1 non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suevocata giurisprudenza, ad essa vanno caricati gli oneri di procedura per complessivi CHF 100.--.
2.9 L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150). All’assicuratore vincente e patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale di controparte si di-mostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza (DTF 128 V 133 e 323, 127 V 207). Suddette condizioni, come visto (cfr. considerando precedente), essendo nella specie realizzate, si giustifica l’assegnazione di ripetibili a favore della cassa attrice.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ CV 1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 5'247.45 con interessi al 6% dal 30 giugno 2012 su CHF 4'497.45 e dal 13 febbraio 2013 su CHF 750.--.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. 692570 dell’UEF di __________ per l’importo di CHF 4'497.45 oltre interessi al 6% dal 30 giugno 2012.
2.- La tassa di giustizia e le spese, per complessivi CHF 100.--, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a parte attrice CHF 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti