statuendo sulla petizione del 22 marzo 2013 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto sottoscritto il 12 gennaio/12 febbraio 2010CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attua-zione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, con effetto dal 1. gennaio 2010 (doc. A/2).
1.2 Stante il ritardo nel pagamento dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 7'587.55 (valuta 26 gennaio 2012, cfr. estratto conto sub doc. A/16), disdetto – dopo l’invio di diffide (doc. A/9-10) – il contratto d’adesione per il 31 dicembre 2011 (doc. A/10, 12) e adite le vie esecutive con PE n. 1557697 dell’UF di __________ (doc. A/13), con la petizione in rassegna la fondazione suddetta chiede la condanna della CV 1 al pagamento del summen-zionato importo oltre interessi al 5% dal 26 gennaio 2012 nonché della somma di CHF 73.-- per spese di precetto esecutivo. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suevocato precetto come pure la rifusione delle spese ripetibili.
1.3 La convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 Lptca (cfr. II, III).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previden-za possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchia-ia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.
Le persone assicurate, le modalità di calcolo del salario assicurato, dei contributi e del loro versamento sono regolati nel contratto di affiliazione (doc. A/2), nelle condizioni contrattuali (doc. A/4) e nel piano di previdenza (doc. A/3).
Le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa (doc. A/6-7). Dalla documentazione in atti si evince che il calcolo dei contributi in rassegna è stato effettuato conformemente alle disposizioni contrattuali, a quelle del piano di previdenza e della LPP. L'importo chiesto con la petizione di CHF 7'587.55 (comprensivo di interessi di conto corrente) oltre interessi di mora del 5% dal 26 gennaio 2012 (cfr. art. 66 cpv. 2 LPP; art. 104 CO; cfr. Brühwiler, cit., p. 46; cfr. cifre V6 e V7 delle condizioni contrattuali), può quindi essere riconosciuto.
Dal fascicolo emerge che oltre ai contributi sono stati addebitati al datore di lavoro complessivi CHF 700.-- per spese (CHF 100.-per diffida, CHF 200.-- per informazione obbligatoria al comitato della cassa e CHF 500.-- per misure d’incasso). Tali spese vanno riconosciute in quanto previste dal regolamento dei costi (agli atti sub IV).
Quo all’ulteriore spesa fatta valere dall’attrice – CHF 73.-- per spese relative all’emissione del PE n. 1557697 dell’UE di Lugano (cfr. doc. A/13) – va osservato che essa segue le sorti dell’ese-cuzione e non può essere imposta né dall’assicuratore né dal tribunale in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronun-cia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).
Ne consegue che il credito complessivo di spettanza dell’istituto di previdenza attore deve essere cifrato in CHF 7'587.55.
2.5 Chiesta è pure la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al summenzionato PE n. 1557697 del 4 giugno 2012 dell’UE di Lugano.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice am-ministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.
La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, nella misura di CHF 7'587.55, senza che la fondazione creditrice debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione.
2.6 Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. La giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64; cfr. art. 29 cpv. 3 Lptca). Un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito di un’azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento della parte convenuta. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della parte debitrice dev'essere valutato tenendo conto anche del suo agire prima del processo. Se, quindi, il datore di lavoro non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive, obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a intentare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento delle spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).
Nel caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurispruden-za, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.
2.7 L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ulti-ma abbia agito con leggerezza) e, cumulativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella specie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria la somma di CHF 7'587.55 oltre interessi al 5% dal 26 gennaio 2012.
§§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. 1557697 del 4 giugno 2012 dell’UE di Lugano.
2.- La tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della parte convenuta. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti