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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo nella causa rimessagli l’8/9 gennaio 2013 dalla prima Camera Civile del Tribunale d’appello (art. 141 cpv. 2 vCPC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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a |
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CV 1
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio) |
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considerato in fatto e in diritto
1.1. Con pronunzia 8 ottobre 2012, cresciuta in giudicato, la prima Camera Civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto l’appello presentato da AT 1 avverso la sentenza 7 aprile 2011, con cui il Pretore di __________, sciolto per divorzio il matrimonio celebrato tra l’appellante e CV 1 in data __________, ha – per quanto qui interessa – fissato in CHF 98'184.50 la prestazione d’uscita da versarsi a favore della ex moglie, incluso il versamento unico di CHF 41'916.85 effettuato sul conto previdenziale dell’ex marito durante il matrimonio dal datore di lavoro. Dopo aver in particolare considerato come al Pretore spettava in concreto unicamente il compito di fissare la proporzione della divisione e non la fissazione del quantum da trasferire, la prima Camera civile ha segnatamente riformato il giudizio pretorile nel senso di riconoscere a CV 1 il diritto alla metà del capitale previdenziale accumulato da AT 1 durante il matrimonio con trasmissione degli atti, dopo crescita in giudicato del provvedimento, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. I, II).
1.2. L’8/9 gennaio 2013 la prima Camera civile ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (cfr. art. 142 cpv. 2 CPC in vigore sino al 31 dicembre 2010, applicabile in concreto).
1.3. Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e degli ulteriori accertamenti esperiti dal Tribunale (cfr. IV-XXX) si dirà, per quanto occorra, nel prosieguo.
2.1. Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.2. Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.3. Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.4.
2.4.1. Dall’istruttoria di causa è emerso che al momento del matrimonio (__________) AT 1 disponeva di un avere di previdenza di CHF 114'068.75 presso __________, istituto di previdenza cui è stato assicurato dal 1. gennaio 1999 al 30 giugno 2004 (cfr. doc. G; precedentemente egli è stato assicurato, da dicembre 1984, alla __________, cfr. doc. C). Presso questo istituto, il 1. luglio 2002, a seguito del passaggio dal sistema delle prestazioni a quello misto dei primati ed al fine di recuperare la prestazione di vecchiaia ideale secondo il vecchio sistema, sul conto previdenziale dell’ex marito è stato accreditato da parte dell’allora datore di lavoro (__________) un importo unico di CHF 41'916.85. All’uscita da __________, il 30 giugno 2004 quest’ultima ha trasferito alla __________, istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro (__________, in seguito: __________, ora: __________ affiliata alla AT 2 con contratto __________; cfr. doc. G, H, L; cfr. estratto RC agli atti) una prestazione d’uscita di spettanza di AT 1 di CHF 261'375.-- (cfr. doc. H). Alla crescita in giudicato del principio del divorzio (momento determinante per il riparto; DTF 132 V 236), ossia al 19 agosto 2011 (cfr. sentenza ICCA 8 ottobre 2012 consid. 4.f) l’ex marito disponeva presso la AT 2 di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 371'258.-- (cfr. IX).
2.4.2. Litigiosa è la questione di sapere se il suddetto importo di CHF 41'916.85 accreditato sul conto di AT 1 nel luglio 2002 debba essere considerato (ed in che misura) prestazione divisibile acquisita durante il matrimonio.
Al riguardo l’ex marito ritiene che tale somma vada computata almeno nella misura di 15/18 (15=1999-1984) nel calcolo dell’avere presente al momento del matrimonio, e sia quindi da dedurre, unitamente agli interessi, dalla prestazione presente al divorzio, argomentando in sintesi che tale versamento straordinario riguarda per la maggior parte contributi maturati prima del matrimonio (__________) – si sarebbe segnatamente in presenza di una rivalutazione dei contributi già versati dal 1984 – e che trattasi, con riferimento all’art. 22 cpv. 3 LFLP, di riscatto effettuato tramite mezzi propri nel senso che, per quanto è dato di capire, tale somma sarebbe stata destinata a risarcire una perdita di un bene proprio e costituirebbe quindi bene sostitutivo giusta l’art. 198 cifra 4 CC (cfr. VI, p. 3, XXX p.2, XIV p. 3). Interpellata pendente lite dal TCA, __________, confermando quanto già dichiarato nell’ambito della procedura di divorzio, sostiene invece che la somma accreditata nel luglio 2002 al marito dev’essere considerata quale prestazione acquisita durante il matrimonio e quindi interamente inclusa nel calcolo della divisione (cfr. XII, XVI). Tale è pure il parere del consulente e perito LPP __________ – attivo presso __________ (cfr. elenco dei periti LPP edito dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) – che si era occupato per __________ dell’elaborazione e dell’esecuzione del calcolo degli importi straordinari da versare agli assicurati in occasione del passaggio al sistema misto dei primati. Richiesto dal TCA a voler esprimersi al riguardo, egli ha segnatamente confermato che in questione è un capitale previdenziale versato e quindi accumulato dopo la celebrazione del matrimonio, che versamenti unici durante il matrimonio non finanziati con beni propri, anche se dipendenti da capitale accumulato prima del matrimonio, non sono suscettibili di essere dedotti dalla prestazione presente al divorzio e che inoltre il far capo, nel calcolo di tale versamento straordinario, alla data d’inizio del periodo d’assicurazione ha un significato puramente tecnico-numerico (cfr. XXIV, XXVI).
2.4.3. Per i motivi in appresso esposti, la tesi dell’ex marito, secondo cui l’importo di CHF 41'916.85 versato a favore di AT 1 debba nel caso concreto essere considerato almeno in parte nel computo dell’avere previdenziale esistente al momento del matrimonio, non può essere seguita.
Come accennato (sopra consid. 2.2), giusta l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione da dividere ai sensi dell’art. 122 CC corrisponde alla differenza tra gli averi previdenziali esistenti al momento del divorzio e quelli esistenti al momento del matrimonio aumentati degli interessi dovuti sino al divorzio. A norma dell’art. 22 cpv. 3 LFLP le parti di un versamento unico finanziato durante il matrimonio da uno dei coniugi con beni che nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti sarebbero beni propri (art. 198 CC) devono essere dedotte, con gli interessi, dalla prestazione da dividere. Questa regola si applica a tutti i coniugi, indipendentemente dal regime matrimoniale da essi adottato (Geiser/Senti, cit., ad art. 22 n. 41 p.1585).
L’art. 22 cpv. 3 LFLP – e quindi la distinzione secondo l’origine dei beni utilizzati per il versamento, ossia per il riacquisto con consecutivo aumento della prestazione d’uscita – si applica se il versamento è effettuato dall’assicurato (lavoratore), ritenuto che in tal caso il riacquisto realizzato con beni equivalenti ad acquisti nel regime matrimoniale legale rientra negli importi da dividere ex art. 122 CC e deve pertanto essere ripartito tra i coniugi in caso di divorzio (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnele et le divorce, in SVZ 2000 p. 254).
Nel caso concreto si tratta inequivocabilmente di versamento finanziato ed effettuato, in data 1. luglio 2002, dal datore di lavoro (cfr. doc. M; cfr. sentenza ICCA 8 ottobre 2012 e sentenza pretorile 7 aprile 2011 citate sopra al consid. 1.1) e non dall’assicurato medesimo, motivo per cui non torna applicabile l’art. 22 cpv. 3 LFLP e ciò contrariamente all’erroneo assunto dall’ex marito che, nelle more della presente procedura, ha sostenuto che si ha a che fare con versamento finanziato con fondi propri con l’argomento, assai curioso e privo di fondamento giuridico, che tale versamento era destinato a risarcire una perdita che concerneva i beni propri. Al proposito basti ricordare che, prima del realizzarsi di un caso di previdenza o di libero passaggio e quindi dell’insorgere di un diritto a prestazioni (le quali per altro, nella misura in cui percepite dall’inizio sino allo scioglimento del regime, rientrano nel novero degli acquisti giusta l’art. 197 cpv. e lett. 2 CC; sul punto cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2000, § 14 n. 1069 p. 432, n. 1090ss pp. 445s), gli averi di vecchiaia del 2° pilastro in quanto mere aspettative sono irrilevanti dal profilo del regime matrimoniale dei beni l’assicurato non avendo su di essi alcun diritto di disposizione (sul punto Riemer, Berufliche Vorsorge und eheliches Vermögensrecht, in SZS 1997 pp. 106ss, 108, 113). Del resto versamenti del datore di lavoro non costituiscono donazioni, ossia beni pervenuti a titolo gratuito ex art. 198 cifra 2 CC, e soggiacciono quindi a divisione (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht. Die berufliche Vorsorge, 2013, ad art 22 p. 374).
In DTF 133 V 25 il TFA (ora TF) – confermando la giurisprudenza non pubblicata di cui alla STFA B 18/01 del 14 maggio 2002 relativa a bonifici occasionali effettuati dall’istituto di previdenza a favore di assicurati e legati a guadagni straordinari in capitale – ha posto il principio secondo cui anche fondi liberi che sono stati versati a un assicurato durante il matrimonio a seguito di una liquidazione dell'istituto di previdenza non fanno parte della prestazione di uscita al momento della contrazione del matrimonio e questo anche se l'entità della prestazione di libero passaggio, in parte acquisita prima del matrimonio, costituisce la base di calcolo per la ripartizione dei fondi liberi in occasione della liquidazione. I fondi liberi versati all'assicurato durante il matrimonio soggiacciono in un tal caso integralmente alla divisione.
Se da un lato in suddetta sentenza (consid. 3.3.5) il TFA sembrerebbe aver lasciato aperta l’eventualità – riferita sempre a versamenti di fondi liberi e non fatta oggetto di ulteriore approfondimento giurisprudenziale – di distinguere tra periodi prima e dopo il matrimonio a dipendenza della chiave adottata per la ripartizione dei fondi liberi, d’altro lato la dottrina maggioritaria come pure la giurisprudenza di alcuni Cantoni ritiene che versamenti (sul conto previdenziale) effettuati dal datore di lavoro durante il matrimonio – ma anche accrediti, a seguito di guadagni straordinari, decisi ed eseguiti dall’istituto di previdenza durante il matrimonio (STFA B 18/01 del 14 maggio 2002) – a favore del lavoratore vanno interamente divisi in caso di divorzio (Geiser, Le nouveaus droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in Pfister-Liechti (éd.), De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 71; idem, Neuere Rechtsprechung zum Eherecht, in AJP 2009 p. 65; Schneider/Bruchez, cit., CEDIDAC 41, p. 227; Idem, cit., SVZ 2000 p. 254; Moser, Die betriebliche Personalvorsorge als Führungsaufgabe; in SZS 2002 p. 7; Schwengler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010. p. 104s; vedi anche Geiser/Senti, cit., ad art 22 n. 40; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, ad art. 122/141-142, n. 42 p. 212; Baumann/Lauterburg, in FamPra.ch 2004 p. 963; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Enfant et Divorce, 2006, p. 259; sentenza del 17 agosto 2004 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, riportata in FamPra.ch 2004 pp. 956ss, 962; sentenza BV 59663 del 29 gennaio 2009 del Tribunale amministrativo del Canton Berna, Sezione del diritto delle assicurazioni sociali, consid. 5.2).
Sia Schwengler (cit., p. 104) che Geiser (cit., AJP, p. 66) giudicano addirittura inammissibile, in caso di versamenti unici del datore di lavoro o dell’istituto di previdenza, distinguere tra periodi prima e dopo il matrimonio (per una diversa opinione riferita al versamento di fondi liberi cfr. Sandoz, Prévoyance professionnelle et divorce, in Pichonnaz/Rumo-Jungo, Le droit du divorce: questions actuelles et besoin de réforme, 2007, pp. 35ss, p. 56, nonchè Fankhauser, in FamPra.ch 2007 p. 139ss).
L’intera considerazione, in dottrina e nella suevocata giurisprudenza cantonale, ai fini della divisione giusta gli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP, quale capitale presente al momento del divorzio di un versamento effettuato durante il matrimonio non dal lavoratore, risulta d’altronde pure il criterio adottato nella prassi nel settore previdenziale a cui il perito LPP e consulente di __________ fa riferimento nell’esporre la propria opinione (cfr. sopra consid. 2.4.1) e consistente nel non operare deduzione alcuna dall’avere presente al momento del divorzio in caso di versamenti di capitali che non costituiscono beni propri del lavoratore e che vengono versati dopo la celebrazione del matrimonio, anche se dipendenti da capitale accumulato prima del matrimonio.
Stante quanto precede, questo Tribunale ritiene che l’importo di CHF 41'916.85 debba essere considerato acquisito durante il matrimonio e debba quindi interamente essere fatto oggetto di divisione.
2.4.4. Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio dev’essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (artt. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP), l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo a divisione ma spettando esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce, cit., p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in ZBJV 2004, pp. 136s).
Nella fattispecie, l’avere esistente al momento del matrimonio (CHF 114'068.75) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (CHF 47’732.25; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) dev’essere di conseguenza cifrato in CHF 161'801.--.
Per il che – evidenziato per il resto come nel periodo qui determinante non risultino essere stati effettuati prelievi anticipati per il finanziamento dell’abitazione giusta l’art. 30c LPP (ciò che avrebbe di principio influito sulla determinazione dell’avere previdenziale da ripartire; sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332) –, il capitale previdenziale accumulato da AT 1 e soggetto a divisione ammonta a CHF 209'457.-- (371'258 - 161'801).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio (cfr. sopra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un accredito di CHF 104'728.50 (209'457 : 2).
2.5. Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
Stante quanto sopra, la somma di CHF 104'728.50, con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati a far tempo dal 19 agosto 2011 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003), dovrà pertanto essere accreditata da parte della AT 2 (contratto __________) e a favore di CV 1 – residente in __________ per cui non torna in nessun caso applicabile l’art. 25f lett. a LFLP – su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relati-va sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.6. La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 209'457.--.
2.- E' fatto ordine alla AT 2 (contratto __________) di versare a favore di CV 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________, la somma di CHF 104'728.50 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 19 agosto 2011.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti