Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2013.2

 

RG/sc

Lugano

7 ottobre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli l’11/14 gennaio 2013 dalla Pretura di Bellinzona e che oppone

 

 

1. AT 1 

2. AT 2 

 

 

a

 

 

 

1. CV 1 d'ignota dimora

2. CV 2 

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

1.1   Con pronunzia 26 giugno 2012, passata in giudicato il 5 settembre 2012, il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 2 dicembre 1982 da CV 1 e AT 1. Quo agli aspetti previdenziali, al dispositivo n. 3 il Pretore ha stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi pensionistici accumulati durante il matrimonio, disponendo la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del giudizio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni per la decisione di sua competenza (cfr. I).

1.2    L’11/14 gennaio 2013 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (cfr. art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011 e art. 142 cpv. 2 CC in vigore sino al 31 dicembre 2010; cfr. II).

 

                                1.3   Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). In particolare, e come si vedrà meglio nel prosieguo, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni di parte è emerso, da un lato, che nessuno dei due ex coniugi disponeva di averi previdenziali al momento del matrimonio, dall’altro che al passaggio in giudicato di divorzio CV 1 disponeva di un avere previdenziale di CHF 34'422.91 presso la CV 2 (cfr. V), dove pure AT 1 (ora AT 1) disponeva di un avere di CHF 6'517.73 (cfr. IV). Delle ulteriori risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi che seguono.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévo-yance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

 

                                2.3   Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

 

                                         L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). 

 

                                2.4   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                2.5   Come accennato (cfr. supra consid. 1.3), dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni di parte (rimaste incontestate) non risulta che gli ex coniugi __________ disponessero di averi previdenziali al momento del matrimonio. CV 1 è stato assicurato dal 1. gennaio 2001 al 1. ottobre 2009 alla __________ quale dipendente di __________, dove ha accumulato un capitale previdenziale di CHF 26'163.50 (cfr. VI/2, XI, XVII/1-7 dove sono stati esposti, da parte dell’istituto di previdenza su richiesta del Tribunale, i motivi alla base della quantificazione del capitale accumulato in suddetto periodo), importo che nel maggio 2010 è stato trasferito sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 2 (cf. Vbis, VI/1, XI); su questo conto alla crescita in giudicato del divorzio (momento determinante ai fini del riparto, cfr. supra consid. 2.3) l’ex marito disponeva di un avere divisibile di CHF 34'422.91 (cfr. V).

 

AT 1, invece, risulta essere stata assicurata dal 1. gennaio 2002 al 10 ottobre 2009 alla __________, anch’essa quale dipendente di __________, accumulando un capitale previdenziale di CHF 6’397.55 (cfr. VII/2-3), che nel giugno 2010 è stato anch’esso trasferito su un conto di libero passaggio della AT 2 (conto n. __________; cfr. IVbis); al passaggio in giudicato del divorzio su questo conto vi era un capitale divisibile di CHF 6'517.73 (cfr. IV).  

 

Per il resto entrambi gli ex coniugi non risultano aver effettuato, nel periodo determinante, prelievi anticipati per il finanziamento dell’abitazione giusta l’art. 30c LPP, né che a loro favore vi siano stati versamenti in contanti ai sensi dell’art. 5 LFLP.

 

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di CHF 13'952.60 ([34'422.91– 6'517.73] : 2).

                                2.6   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                         Pertanto, la somma di CHF 13'952.60, unitamente agli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati artt. 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo a far tempo dal 5 settembre 2012 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003), dovrà essere accreditata a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio ad essa intestato presso la AT 2.

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.7   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 34'422.91.

 

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 6'517.73.

 

                                 3.-   E' fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 e a favore del conto di libero passaggio n. __________ intestato a AT 1, la somma di CHF 13'952.60  oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 5 settembre 2012.

 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti