Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2013.45

 

rg/sc

Lugano

12 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 22 ottobre 2013 di

 

 

AT 1 

 

 

contro

 

 

 

CV 1 

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   AT 1 è beneficiario, dal 1. marzo 2009, di una rendita di vecchiaia erogata dalla CV 1 (cfr. doc. C);

                                     

                                     -   con la petizione in rassegna egli conviene dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni la CV 1 CV 1, contestando la decisione con cui quest’ultima (rispettivamente l’Assemblea dei delegati; cfr. I, III) nel corso del mese di settembre 2013 e con effetto dal 1. ottobre 2013 ha “abolito” (recte: modificato) l’art. 24 del proprio regolamento riguardante il versamento di un capitale in caso di decesso di assicurati o di beneficiari di rendite (cfr. I, II, doc. A, B) ed invocando al riguardo il principio secondo cui le prestazioni garantite al momento del pensionamento “sono intoccabili” (cfr. I);

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente l’azione in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

 

                                     -   a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza è data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p. 374). Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss). Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323). Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a  LPP) e a controversie con istituti risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655 p. 628). Infine, l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52 LPP nonchè il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP;

 

                                     -   la procedura d’azione di cui all’art. 73 LPP non permette per contro un controllo astratto delle disposizioni regolamentari emanate da un istituto di previdenza in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di disposizioni statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione), non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione di norme di procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112 Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p, 277 con riferimenti);

 

                                     -   la verifica della conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art. 62 cpv. 1 lett. a LPP all’autorità di vigilanza (cui compete per altro anche l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai diritti costituzionali dei lavoratori; cfr. STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997 consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss, consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit. (Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290; Meyer-Blaser in SZS 2000 p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere sistematicamente, in occasione di una modifica di statuto o di regolamento, un controllo giudiziario secondo l’art. 73 LPP (DTF 119 V 198 consid. 3b/bb; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004 consid. 2.3; sulla  denuncia (Aufsichtsbeschwerde) all’autorità di vigilanza comprendente anche la contestazione di provvedimenti degli istituti di previdenza nella procedura di controllo astratto delle norme cfr. Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 314 con riferimenti; Vetter-Schrei-ber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 62 n. 15ss p. 236);

 

                                     -   nella fattispecie in esame l’attore, al beneficio una rendita di vecchiaia dal 1. marzo 2009, contesta l’intervenuta abrogazione (recte: modifica; cfr. doc. B, cfr. IV) dell’art. 24 del regolamento CV 1 – avente ad oggetto il versamento di un capitale in caso di decesso di assicurati, di beneficiari di rendite d’invalidità e di vecchiaia – e chiede che la prestazione in capitale prevista prima della modifica venga riconosciuta a tutti coloro che sono stati posti al beneficio di una rendita prima del 30 settembre 2013;

 

                                     -   stanti le considerazioni che precedono, la presente petizione, avente ad oggetto il controllo astratto da parte dello scrivente tribunale di una modifica di regolamento operata dalla CPE, non può che essere dichiarata irricevibile, l’esame della conformità di detta modifica (rispettivamente dell’eventuale protezione di diritti acquisiti) potrà se del caso essere effettuato secondo l’art. 73 LPP solo a titolo accessorio (cfr. supra) nell’ambito di una futura eventuale richiesta di prestazioni derivanti dal summenzionato art. 24 del regolamento CPE, nel caso (concreto) in cui divenisse cioè attuale un diritto a prestazioni a motivo di decesso;

 

                                     -   in quanto in lite è la modifica di regolamento, il controllo astratto di norme regolamentari competendo, come detto, al-l’autorità di vigilanza ai sensi degli artt. 62 cpv. 1 e 74 LPP, gli atti della presente procedura – richiamato il principio generale del diritto amministrativo, valido anche nell’ambito delle assicurazioni sociali – secondo cui l’autorità incompetente deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente – vengono trasmessi all’Autorità di vigilanza LPP cui è sottoposta la CV 1 segnatamente la __________ (cfr. estratto RC agli atti); (STFA B 10/02 del 19 novembre 2002; DTF 115 V 375; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgesetz des Kantons Zürich, 2009, § 2 n. 14, § 9 n. 8);                           

 

                                     -   la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è irricevibile.

 

                                 2.-   Gli atti vengono trasmessi alla __________ per i suoi incombenti.

 

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti