Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2013.5

 

rg

Lugano

13 giugno 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 25 gennaio 2013 di

 

 

AT 1 

 

 

contro

 

 

 

CV 1 

 

 

in materia di contributi della previdenza professionale

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

                                                                                

                               1.1.   Tramite contratto sottoscritto nell’aprile 2007, con effetto dal 1. novembre 2006 la CV 1, quale datore di lavoro, ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla __________ (ora: AT 1; estratto RC agli atti) (doc. A/2).

 

                               1.2.   A seguito del costante ritardo nel pagamento dei premi dovuti, la Fondazione ha disdetto il suddetto contratto d’adesione per il 31 ottobre 2012 (cfr. doc. A/3). Stante il mancato pagamento di contributi per un ammontare complessivo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 25'394.-- (valuta 31 dicembre 2012, cfr. estratto conto sub doc. A/6), adite le vie esecutive con precetto esecutivo n. __________ dell’UF di __________, con la petizione in rassegna la AT 1 chiede la condanna della CV 1 al pagamento dell’im-porto suddetto con interessi al 5% dal 9 novembre, di CHF 677.50 per interessi dal 1. gennaio all’8 novembre 2012, di “un’indennità di CHF 500.--“ e delle “spese del presente precetto”. Postula infine il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo.

 

                                1.3   La convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini per la presentazione della risposta (cfr. II, III).

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG.

 

                                2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previ­denza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retro­attivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del paga­mento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pre­tendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

 

                                2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

 

                                2.4   Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione in oggetto, risulta del resto essere stata sollevata dalla convenuta.

 

                                         Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione e del relativo piano di prestazioni e di finanziamento la società convenuta si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi di-pendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavo-ratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla Fondazio-ne (art. 5 contratto d'affiliazione, doc. A/2; art. 8 piano di finanzia-mento). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel piano di finanziamento (GB01-32) che definisce le percentuali applicabili al salario assicurato (definito all’art. 3 del piano di finanziamento). Il contratto stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi.

 

                                         Dalla documentazione agli atti risulta che il calcolo dei contributi in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati (doc. A/4).

 

                                         Dall’estratto conto del 24 gennaio 2013 (doc. A/6) risulta che oltre ai contributi sono stati addebitati al datore di lavoro (e sono compresi nell’importo di CHF 25'394.-- fatto valere in petizione; parte attrice non rivendica per contro nell’ambito della presente procedura il pagamento degli interessi di conto corrente registrati il 31 dicembre 2012) complessivi CHF 1'200.-- per spese di diffida, CHF 500.-- per spese di esecuzione e CHF 1'591.20 di interessi di conto corrente. Tali spese vanno riconosciute in quanto previste dall’art. 2.1 del regolamento dei costi (sub doc. A/2) quale parte integrante del contratto d’affiliazione.

 

                                         Non possono invece essere riconosciuti CHF 500.-- quale “indennità” ulteriormente chiesta e non meglio precisata (con riferimento al regolamento dei costi) in petizione.

 

                                         Quo alle ulteriori spese fatte valere in petizione – per quanto è dato di capire e in assenza di più precise indicazioni da ritenere quali tasse anticipate per l’emissione di 2 precetti esecutivi nei confronti della società convenuta per complessivi CHF 206.-- (cfr. estratto conto sub doc. A/6) – va osservato che esse seguo-no le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dal-l’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecu-zione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’oppo-sition, § 164, p. 414; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1983, p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007, STCA 34.2006.12 e 34.2006.17 del 30 giugno 2006).

 

                                         Ne consegue che il credito complessivo di spettanza della Fondazione attrice deve essere cifrato in CHF 25'291.-- (per gli interessi cfr. infra consid. 2.5).

 

                                2.5   La Fondazione postula anche il versamento di interessi per CHF 677.50 relativi al periodo 1. gennaio-8 novembre 2012 e interessi al 5% dal 9 novembre 2012.

 

                                         Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'adesione). In concreto, poiché il convenuto è palesemente in mora con il pagamento dei contributi e il tasso richiesto non supera quello legale (art. 104 CO), la domanda dev'essere accolta.

 

                                2.6   Chiesta è altresì la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizio-ne interposta al precetto n. __________ dell’UE di __________.

 

                                         Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere diretta-mente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito ricono­sciuto.

                                     

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, nella misura di CHF 25'968.50 (25’291 + 677.50) senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'ese­cuzione.

 

                                2.7   Giusta l’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è di principio gratuita. Di regola non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato. Il TFA ha tuttavia stabilito che l'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale della assicurazioni sociali (DTF 124 V 285, 118 V 319; SZS 1998 p. 64). Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288s, 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP, il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA 28 gennaio 1998 nella causa FICLPP).

 

                                         Nel caso in esame la società convenuta non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele dalla Fondazione attrice, ha interposto opposizione al precetto esecutivo e non è intervenuta in causa. In tali circostanze, alla luce della suesposta giurispruden-za, ad essa vanno accollate tasse e spese di procedura per CHF 300.--.

 

                                2.8   L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174). All’assicuratore vincente e non patrocinato in causa si giustifica eccezionalmente l’assegnazione di ripetibili unicamente se il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario (o quest’ultima abbia agito con leggerezza) e, cumu-lativamente, se la causa è complessa, ha valore litigioso elevato e richiede notevole impiego di tempo e gli sforzi profusi sono ra-gionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133, 323, 127 V 207, 126 V 150, 110 V 135; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278). Suddette condizioni non essendo nella spe-cie adempiute, non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

 

                                         §    La CV 1 è condannata a versare a AT 1 la somma di CHF 25'968.50 oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2012 su CHF 25'291.--.

 

                                         §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ del 15 novembre 2012 dell’UE di __________ per l’importo di CHF 25'968.50 oltre interessi al 5% dal 9 novembre 2012 su CHF 25'291.--.

                                 2.-   La tassa di giustizia e le spese per complessivi CHF 300.-- sono poste a carico della convenuta.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti