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Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sulla petizione del 31 gennaio 2013 di
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RI 1 rappr. da: RA 1
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contro |
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CV 1 rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo professionalmente attivo quale cuoco, nel marzo 2004 ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni per adulti.
Raccolta la pertinente documentazione, esperiti gli accertamenti medici (tra cui due perizie pluridisciplinari del SAM del 21 febbraio 2005 e del 19 luglio 2005, quest’ultima concernente un aggiornamento della valutazione della componente psichiatrica; doc. AI 28 e 38) ed economici, con due decisioni formali del 25 novembre 2005 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un quarto di rendita dal 1° novembre 2004 (secondo il calcolo della media retrospettiva) e di una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° febbraio 2005 (doc. AI 51 e 52; per le motivazioni cfr. doc. AI 52/4). Una copia delle decisioni è stata inviata per conoscenza alla __________, competente per la determinazione ed il versamento della prestazione, ed alla CV 1 (in seguito: Cassa), presso la quale l’assicurato era affiliato per il tramite del suo ex datore di lavoro (cfr. anche scritto 21 ottobre 2006 della Cassa in doc. A3).
Tenuto conto delle succitate decisioni AI, dopo aver proceduto a degli accertamenti, con scritto 8 maggio 2006 la Cassa ha comunicato a RI 1 l’erogazione di una rendita d’invalidità LPP del 100%, con effetto dal 6 marzo 2006, per un ammontare trimestrale di fr. 3'137.--, aggiuntiva della rendita per il figlio __________ (sub doc. 13).
1.2. Avviata d’ufficio nell’ottobre 2007 una procedura di revisione, l’amministrazione ha incaricato il CPAS (Centro peritale per le assicurazioni sociali) di allestire una perizia psichiatrica. Fondandosi sul relativo rapporto 27 marzo 2008, concludente per un’invalidità completa in qualsiasi attività (doc. A5), con comunicazione 20 novembre 2008 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera (doc. A7). Una copia della stessa è stata inviata alla __________, ma non alla CV 1.
Con comunicazione 3 maggio 2012, inviata per conoscenza anche alla Cassa, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la prestazione (doc. A8).
1.3. In data 27 luglio 2012 la Cassa ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di revisione. Fondandosi sulle perizie specialistiche eseguite dai propri medici fiduciari, dr. __________ (psichiatra) e dr.ssa __________ (neurochirurga), la Cassa pensione sostiene un miglioramento dello stato di salute dell’assicurato con conseguente abilità lavorativa del 70%, circostanze che non giustificano (più) l’erogazione di una rendita intera (doc. A10).
1.4. Con scritto 17 dicembre 2012 la Cassa, per il tramite dell’avv. RA 2, ha informato RI 1 dalla cessazione della prestazione d’invalidità al 31 dicembre 2012. Sostenendo in sintesi l’erroneità della decisione dell’Ufficio AI, il legale della Cassa ha precisato:
" (…)
C Nel caso qui in esame, stante la perizia del Dr. __________, lei è abile al lavoro, dal profilo psichiatrico, nella misura del 70% sia quale cuoco sia quale aiuto in un ristorante sia in altra attività adeguata. Il Dr. __________ ha osservato che è incontestabile un miglioramento dall'aprile 2012 in poi. La Dr. __________ aveva dal canto suo osservato che in tali lavori pei può lavorare senza limitazioni senza però sollevare pesi col braccio destro oltre l'orizzontale e, quale aiuto, senza limitazioni.
D Ne consegue che la sua situazione è migliorata al punto da non più giustificare una rendita da parte della mia rappresentata CV 1.
Nel caso che ne occupa, appare chiara e dimostrata la rilevanza della rettificazione della precedente decisione, posto che si tratta di prestazioni durevoli tenor art. 17 LPGA. (…)" (doc. 1)
1.5. Con la presente petizione RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto la condanna della Cassa al ripristino di tutte le prestazioni d’invalidità. Ricordando il vincolo, seppur non assoluto, con la valutazione dell’AI, l’attore rileva che con comunicazione 3 maggio 2012 l’Ufficio AI, notificata anche alla Cassa, abbia confermato il diritto alla rendita intera senza impugnarla, motivo per cui la stessa è crescita in giudicato. L’attore ribadisce infine la correttezza dal punto di vista materiale della conferma della prestazione assicurativa in parola.
1.6. Con la risposta di causa la Cassa, sempre patrocinata dall’avv. RA 2, ha invece chiesto la reiezione della petizione. Rileva in particolare di non essere vincolata alla citata decisione, essendo la stessa manifestamente errata e meritevole di essere rettificata. L’istituto di previdenza ha inoltre precisato che la cessazione della prestazione d’invalidità, in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 OAI, va fatta risalire al 28 febbraio 2013.
1.7. In data 14 marzo 2013 il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI gli atti relativi all’attore, chiedendo un aggiornamento procedurale in merito all’evasione della domanda di revisione 27 luglio 2012 inoltrata dalla Cassa.
1.8. È seguita una corrispondenza tra il TCA, le parti e l’Ufficio AI, dalla quale è risultato che: con comunicazione 16 maggio 2013 quest’ultimo ha nuovamente confermato la rendita intera (XVIbis); solo in data 8 agosto 2013 l’amministrazione AI ha intimato per raccomandata la succitata comunicazione (XXXIII/2; una copia della stessa è stata inviata per posta semplice il 18 giugno 2003, ma non risulta essere stata ricevuta dall’istituto di previdenza); il 10 settembre 2013 la Cassa ha chiesto all’Ufficio AI l’emanazione della decisione formale (XXXIII/3); con decisione formale 6 novembre 2013 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera dell’attore, notificando una copia della stessa anche alla Cassa (XIX).
Infine, con ricorso 11 dicembre 2013 la Cassa ha impugnato dinanzi al TCA la citata decisione 6 novembre 2013. Con sentenza di data odierna, questa Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato la decisione amministrativa con rinvio all’Ufficio AI per l’esecuzione di accertamenti medici (inc. 32.2013.18).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Oggetto del contendere è sapere se la Cassa deve versare all’attore, da ultimo alle dipendenze di un ristorante ad __________, la rendita d’invalidità soppressa con effetto dal 1° marzo 2013. Siccome il luogo in cui l’assicurato è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Nel merito
2.3. Secondo l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:
· nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità (lett. a);
· in seguito a un’infermità congenita presentavano un’in- capacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. b);
· diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento (lett. c).
Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 p. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 p. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 p. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 p. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti.
2.4. Secondo la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari per quanto riferito alle prestazioni sovraobbligatorie (DTF 138 V 416 consid. 3.2 con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1; Hürzeler, in Schneider/Geiser/ Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 23, n. 23, p. 351; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 949 p. 352; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, Basilea 2006, p. 314 s.).
L'istituto di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere sulla base di propri accertamenti. In questo caso, il momento in cui la soppressione prende effetto si determina in analogia all' art. 88bis cpv. 2 OAI. L'ammissibilità di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo di informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'ufficio AI (DTF 138 V 416 consid. 3.2 con riferimento DTF 133 V 70 consid. 4.3.5).
L’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione, mentre l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI dispone che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Secondo la giurisprudenza riassunta in DTF 138 V 414 s. consid. 3.1, se un istituto di previdenza riprende – esplicitamente o per rinvio – la definizione dell’invalidità della LAI, esso è di principio legato, nel caso di avvenimento dell’evento assicurato, alla valutazione degli organi di detta assicurazione, a meno che questa valutazione appaia insostenibile (DTF 126 V 311 consid. 1). Ciò non è il caso se l’istituto di previdenza adotta una definizione che non concorda con l’AI. In questa ipotesi, spetta all’istituto di statuire liberamente, secondo le proprie regole. Esso potrà fondarsi, a dipendenza del caso, sui elementi raccolti dagli organi dell'AI, ma non sarà legato dalla valutazione che si fonda su altri criteri (DTF 118 V 40 consid. 2b/aa). Tuttavia, qualora gli istituti di previdenza si allineano a quanto deciso dagli organi dell’AI in merito alla fissazione del grado d’invalidità o si fondano sulla loro decisione, si applica il principio della forza vincolante con riserva di decisioni dell’AI ritenute insostenibili. Per esaminare se la valutazione dell’AI è manifestamente insostenibile, occorre fondarsi sullo stato di fatto risultanti dal dossier esistenti al momento della decisione. Fatti o mezzi di prova addotti posteriormente e di cui l’amministrazione non doveva tenere conto d’ufficio, sono rilevanti soltanto nella misura in cui l’ufficio AI dovrebbe prenderli in considerazione nel quadro di una revisione processuale (DTF 130 V 274 consid. 3.1 con riferimenti).
2.6. Nel caso concreto, con riferimento alla STF 9C_163/2010 del 23 marzo 2011 (pubblicata in DTF 137 V 76) che stabilisce come gli organi della previdenza professionale devono esercitare un controllo sui loro dossier e se riprendono esplicitamente o per rinvio la definizione d’invalidità dell’AI, essi non sono legati a tale definizione nella misura in cui questa valutazione è manifestamente insostenibile (“les dites institutions doivent au contraire exercer un contrôle sur leurs dossiers et, même si elles reprennent explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité, elles ne sont pas liées par l'évaluation de l'invalidité faite par les organes de l'assurance-invalidité lorsque cette évaluation apparaît manifestement insoutenable; consid. 3.3.1 di detta sentenza con riferimento a DTF 126 V 308 consid. 1), la Cassa sostiene come manifestamente errata la conferma da parte dell’Ufficio AI del diritto alla rendita.
Orbene, il solo fatto che le conclusioni delle due perizie fatte eseguire dalla Cassa (in particolare quella psichiatrica) si discostino da quelle dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.3), non significa ancora che la valutazione operata in ambito sia manifestamente errata. Del resto, la convenuta stessa non ha spiegato in che cosa consisterebbe tale manifesta insostenibilità.
Con sentenza di data odierna il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso presentato dalla Cassa contro la citata decisione 6 novembre 2013 dell’Ufficio AI, rinviando a quest’ultimo gli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti medici, così come proposto dallo stesso citato ufficio. In particolare, questa Corte ha evidenziato:
“Nel caso in esame, come visto, a fondamento della propria domanda di revisione la Cassa pensione ha fatto esperire due perizie dai propri medici di fiducia. Da un lato, quella neurochirurgica eseguita dalla dr.ssa __________, la quale nel rapporto 26 giugno 2012 ha concluso per una piena abilità lavorativa rispettosa delle limitazioni funzionali elencate (doc. AI 81/21). Con la perizia psichiatrica del 10 luglio 2012 il dr. __________, diagnosticata una sindrome somatoforme (ICFD 10: F 45.4) ed una sindrome depressiva recidivante,in episodio attuale di grado lieve- medio (ICD 10: F 33.1), ha valutato un’incapacità del 30-40% (doc. AI 81).
Esaminate nuovamente le succitate valutazioni, con annotazioni 5 febbraio 2014 i dr. __________ e dr. __________ hanno concluso:
(…)
Alla luce di una verosimile incertezza sull'evoluzione clinica e funzionale del caso, a distanza di 6 anni dalla perizia psichiatrica CPAS del febbraio 2008, si proceda con perizia pluridisciplinare reumatologica, neurologica, psichiatrica di decorso dal febbraio 2008 via.
L'osservazione psichiatrica sarà basata su più incontri, da svolgersi in un arco di tempo ampio (almeno 60 giorni), eventualmente anche con amministrazione di test psicologici/psicometrici, se ritenuto necessario dai periti." (doc. VI/bis)
Questo TCA concorda la proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti di natura pluridisciplinare. In particolare la componente psichiatrica va attentamente valutata in uno spazio temporale ampio, così come rettamente rilevato dal SMR. Trattandosi in casu di una depressione ricorrente, va ricordato che il Tribunale amministrativo federale, in una sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero, dopo avere rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva l’assicurato (sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi delle dichiarazioni del paziente, giurisprudenza fatta propria anche da questo Tribunale (cfr. STCA 32.2012.92 del 1° ottobre 2012, 32.2011.200 del 19 gennaio 2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e 32.2010.137 del 21 marzo 2011).
In queste circostanze, la richiesta dell’assicurato di confermare la decisione contestata e di avviare una nuova procedura di revisione non appare pertinente.
Quanto alla richiesta di espletare una perizia giudiziaria, va fatto presente che il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall’amministra-zione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32. 2011.115 del 27 ottobre 2011); quest’ultima evenienza corrisponde al caso concreto. Del resto, nella STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
Visto quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione contestata annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda al menzionato accertamento pluridisciplinare. In esito a tali nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà emettere una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito all’esito della revisione.” (inc. 32.2013.218)
Tenuto conto che sia in ambito AI che LPP, la situazione dal punto di vista medico non risulta essere definitivamente chiarita (del resto, nella procedura AI la stessa Cassa ha avvallato la proposta di rinvio per ulteriori accertamenti medici), ritenuto inoltre che la decisione 6 novembre 2013 dell’Ufficio AI non risulta essere insostenibile e che quindi da parte della Cassa sussiste (ancora) il vincolo alla valutazione dell’amministrazione AI, non vi sono gli estremi per non continuare a versare all’assicurato le prestazioni d’invalidità in questione. Del resto la prestazione AI, oggetto della sentenza odierna di cui all’inc. 32.2013.218, continua ad essere versata: va infatti ricordato che l’effetto sospensivo tolto dall’Ufficio AI nella decisione 6 novembre 2013 (cfr. decisione pag. 2, doc. A/1 inc. 32.2013.218) continua a sussistere anche dopo la succitata STCA odierna di rinvio, questo in applicazione della giurisprudenza di cui al DTF 129 V 370 ove il TF ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione.
In conclusione, visto quanto sopra, in accoglimento della petizione la CV 1 è condannata a versare all’attore le prestazioni d’invalidità successive al 1° marzo 2013.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare a RI 1 le prestazioni d’invalidità dal 1° marzo 2013.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà all’attore fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti