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Raccomandata |
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Incarto
n.
FC |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 1° luglio 2014 di
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AT 1
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contro |
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Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1959, lavora alle dipendenze del __________ dal __________ 1987 e ai fini della previdenza professionale dalla medesima data è quindi stato assicurato all’allora Cassa Pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone Ticino e dal 1. gennaio 2013 al neo costituito Istituto di previdenza del Cantone Ticino.
Mediante sentenza del 23 ottobre 2013 il Pretore di __________ ha dichiarato sciolto il divorzio contratto da AT 1 e __________ facendo nel contempo ordine all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino di trasferire sul conto di __________ la quota di libero passaggio di fr. 273'581.70. Con lettera del 9 dicembre 2013 il Pretore ha informato l’istituto previdenziale che la sentenza era cresciuta in giudicato invitandolo di conseguenza a voler dar seguito al versamento.
Il trasferimento è quindi avvenuto. L’istituto di previdenza ha comunicato all’assicurato che l’importo era stato computato sulla sua situazione previdenziale; per quanto riguardava il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi comportando una riduzione di pari importo dell’avere di vecchiaia calcolato secondo le nuove disposizioni; per quanto riferito alle prestazioni garantite, secondo la norma transitoria di cui art. 24 Lipct, agli assicurati che, come lui, al 1. gennaio 2013 avevano già almeno 50 anni, la computazione aveva per effetto una diminuzione del periodo assicurativo alle diverse scadenze di pensionamento di 4253 giorni e, quindi, una riduzione delle prestazioni di pensione. Di tale situazione l’assicurato è stato informato, con lettera del 24 febbraio 2014, dall’Istituto previdenziale che gli ha pure comunicato la possibilità di recuperare parzialmente o totalmente la riduzione e che, con successivo scritto del 28 marzo 2014, ha illustrato nel dettaglio il calcolo della riduzione (doc. C).
1.2. A seguito di svariate richieste di chiarimento dell’assicurato, con comunicazione 21 maggio 2014 l’lstituto di previdenza del Cantone Ticino ha esposto le modalità di computo, in riduzione dell’avere di vecchiaia, dell’importo trasferito all’ex moglie di fr. 273'581.70, con una conseguente diminuzione del periodo assicurativo alle diverse scadenze di pensionamento di 4253 giorni e, quindi, una riduzione del 17.7208% delle percentuali di pensione alle diverse scadenze di pensionamento per stabilire l’importo di diritto (doc. 6).
1.3. Con petizione al TCA del 1. luglio 2014 AT 1 conviene l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, contestando in sostanza la determinazione del 21 maggio 2014 dell’Istituto previdenziale e chiedendo in via principale che la stessa sia riformata con la conferma del diritto acquisito al 31 dicembre 2012, e garantito dalla norma transitoria, senza deduzioni e/o riduzioni e in via subordinata con la deduzione e riduzione valuta 31 dicembre 2012 (I). In sostanza, secondo l’attore il diritto acquisito secondo l’art. 24 Lipct dovrebbe essere ricalcolato considerando il prelievo per divorzio in base alla vecchia legge e riportato valuta al 31 dicembre 2012 (art. 24 cpv. 4) e non in base alla nuova, con valuta al momento del prelievo (I).
1.4. Mediante risposta di causa del 29 agosto 2014 l’istituto di previdenza cantonale ha chiesto la reiezione della petizione confermando la legittimità e la correttezza dei calcoli effettuati nella determinazione del 21 maggio 2014. Espone in sostanza che il versamento della quota di libero passaggio a favore dell’ex moglie dell’attore è stato correttamente computato, alla valuta dell’effettivo trasferimento, sul nuovo piano assicurativo in primato dei contributi; quanto all’importo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012 secondo quanto previsto dall’art. 24 cpv. 4 e 5 Lipct, il versamento causava il ricalcolo dell’importo di diritto e, quindi, una riduzione del periodo assicurativo alle diverse scadenze di pensionamento di 4253 giorni, nel pieno rispetto della garanzia delle aspettative riconosciuta agli assicurati che, come l’interessato, al 31 dicembre 2012 (data dell’entrata in vigore del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi) avevano già 50 anni, giusta l’art. 24 della Legge. Delle singole argomentazioni si dirà, ove occorra, nel merito.
1.5. Con allegati di replica del 11 settembre 2014 (V) e di duplica del 26 settembre 2014 (VII) le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro posizioni con motivazioni di cui si riferirà, nelle misura del necessario, nel merito.
In data 17 ottobre 2014 l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, su richiesta del vicepresidente del TCA, ha provveduto a produrre ulteriore documentazione facente parte dell’incarto dell’assicurato (XI). In merito alla stessa, l’attore ha preso posizione in data 28 ottobre 2014 (XIII) e il convenuto con scritto del 13 novembre 2014 (XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Oggetto del contendere è l’accertamento della situazione previdenziale dell’assicurato e più precisamente il computo della prestazione di libero passaggio di fr. 273'581.70 versata dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino in data 9 dicembre 2013 sul conto di libero passaggio dell’ex moglie dell’attore, a debito del suo avere di vecchiaia - in adempimento della sentenza di divorzio del 23 ottobre 2013 che ha, tra l’altro, omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dalle parti -, rispettivamente la conseguente definizione dei valori della pensione di vecchiaia proiettati alle varie scadenze di pensionamento, avuto particolare riguardo all’applicazione della garanzia - inserita nell’ambito dell’entrata in vigore, il 1. gennaio 2013, della nuova Legge sull’istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 (Lipct) – prevista per gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano 50 anni e più di età (art. 24 Lipct). L’attore pretende in particolare che, malgrado il versamento della quota di prestazione d’uscita alla ex moglie, i suoi diritti previdenziali acquisiti e garantiti al 31 dicembre 2012 siano confermati senza deduzioni e/o riduzioni e in via subordinata che la deduzione conseguente al versamento sia effettuata con valuta 31 dicembre 2012 (I). In particolare, a suo avviso, il diritto acquisito secondo la norma transitoria dovrebbe se del caso essere ricalcolato considerando il prelievo per divorzio in base alla vecchia legge e riportato valuta al 31 dicembre 2012 e non in base alla nuova legge, con valuta al momento del prelievo (I).
Dal canto suo l’istituto di previdenza ritiene che i calcoli effettuati siano conformi alla normativa applicabile, e in particolare alla garanzia di cui all’art. 24 Lipct.
Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1).
L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 120 V 18 consid. 1; 119 V 443; RDAT I-1994 p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a, 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, RCC 1988 p. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 p. 174).
Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia al Tribunale citato al considerando precedente unicamente se la contestazione concerne questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso lato ((DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p. 374).
Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss). Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323). Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655 p. 628). Infine, l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52 LPP nonchè il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP. La procedura d’azione di cui all’art. 73 LPP non permette per contro un controllo astratto delle disposizioni regolamentari emanate da un istituto di previdenza in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di disposizioni statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione), non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione di norme di procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112 Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p, 277 con riferimenti);
Riguardo alla ricevibilità della presente petizione, è pacifico che la vertenza ha come oggetto una controversia in materia previdenziale tra un istituto di previdenza e un avente diritto ai sensi dell’art. 73 LPP e relativa giurisprudenza.
Tuttavia va preliminarmente rilevato che, secondo dottrina e giurisprudenza, l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (RDAT I-1994 p. 198; DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372; SZS 1992 p. 234 e 294; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p. 277; Stauffer, Berufliche Vorsorge, p. 735; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I p. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, p. 401; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 p. 183). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 p. 469 e 1989 p. 33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), tale azione é tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (Vetter-Screiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p. 277; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320).
Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202-203). L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992 p. 234; B 37/04 del 26 aprile 2005).
L'interesse degno di protezione fa comunque difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF 128 V 48 consid. 3a; RDAT I-1994 p. 199; DTF 119 V 13, 108 Ib 546, ZBl 1989 p. 482; Grisel, Traité de droit administratif, p. 867; Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 III d p. 110). In simili casi l'accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 p. 199; SJ 1988 p. 589, DTF 96 II 131).
Il Tribunale federale ha ad esempio ammesso la competenza ex art. 73 LPP a statuire su un’azione di accertamento di un assicurato intesa a stabilire il capitale di vecchiaia nell’ambito di un rapporto previdenziale in corso (STF B 42/05 del 20 settembre 2005).
2.2. Nel caso in esame un’azione condannatoria non è possibile, in quanto l'assicurato, che è nato il __________ 1959 e ha quindi 54 anni, non può ancora chiedere il pensionamento, nemmeno a titolo anticipato.
D'altra parte l’esistenza di un interesse degno di protezione ad inoltrare un’azione di accertamento deve essere ammesso.
In effetti l’accertamento dell’entità dei propri diritti futuri in materia di previdenza professionale, in particolare di quello alla pensione di vecchiaia, e segnatamente di sapere a quanto ammonterebbe la sua rendita di vecchiaia, proiettata alle varie possibili età di pensionamento, secondo la garanzia prevista dall’art. 24 Lipct, considerando il versamento sul conto di libero passaggio della ex moglie di fr. 273'581.70 a titolo di liquidazione ai sensi dell’art. 22 LFLP avvenuto il 9 dicembre 2013, permetterà all’assicurato di prendere con cognizione di causa eventualmente decisioni, professionali o assicurative (per esempio circa l’età di pensionamento o l’introduzione di eventuali coperture previdenziali suppletive individuali) (cfr. la precitata STF B 42/05 del 20 settembre 2005).
E questo considerando come il passaggio, avvenuto con effetto dal 1. gennaio 2013 in seno all’istituto di previdenza dei dipendenti cantonali, da un piano assicurativo in primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato dei contributi, potrà comportare per le prestazioni di vecchiaia differenze non trascurabili, considerato come la pensione non viene più espressa in una percentuale dello stipendio assicurato, ma dipende dal capitale accumulato e dall’età dell’assicurato al momento del pensionamento (cfr. nel merito).
In tali circostanze la petizione, che non può dirsi esclusivamente, o principalmente almeno, intesa ad un controllo astratto di disposizioni in materia di previdenza professionale - ciò che la renderebbe irricevibile; cfr. DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, e la giurisprudenza citata al consid. 2.1 -, può essere considerata ricevibile (cfr. analogamente il TCA nella STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015).
nel merito
2.3. AT 1 lavora alle dipendenze del __________ dal __________ 1987 e dalla medesima data è stato conseguentemente assicurato ai fini dell’attuazione della LPP dapprima all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, dal 1. gennaio 2013 al neo costituito Istituto di previdenza del Cantone Ticino.
In applicazione dell’art. 24 cpv. 2 Lipct, con effetto dal 1. gennaio 2013 l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino ha applicato a AT 1 il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi, con il parallelo riconoscimento della garanzia delle aspettative data agli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano 50 anni e più di età, sulla situazione accertata al 31 dicembre 2012. Con sentenza pretorile del 23 ottobre 2013 il matrimonio contratto tra AT 1 e __________, è stato sciolto per divorzio e il Pretore, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dalle parti, con lettera 9 dicembre 2013, ad avvenuta crescita in giudicato della sentenza di divorzio, ha fatto ordine all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino di trasferire dal conto intestato a AT 1 la somma di fr. 273'581.70 a favore del conto di libero passaggio intestato a __________ presso il medesimo istituto (doc. B). L’istituto di previdenza ha dato immediatamente seguito al versamento (doc. 41/1).
La situazione dell’assicurato successiva a tale trasferimento è stata illustrata dall’Istituto previdenziale convenuto come segue:
" Estratto del certificato di assicurazione":
Prestazioni Avere Tasso Pensione Pensione Supplemento
proiettate a Vecchiaia Conversione Piano attuale Norma transitoria4) sost AVS/AI
2) 3) 4)
58 anni 558 607.10 5.30% 27'107.00 45 520.00 21 341.00
60 anni 655 034.50 5.52% 33 395.00 55 483.00 22 464.00
62 anni 755 357.55 5.76% 41 305.00 56 684 00 22 464.00
65 anni 913 492.55 6.17% 56 362.00 58 946.00
Invalidità 5) 913 492.55 6.17% 56 362.00 (temporanea sino al 65° anno di età)
Per ogni figlio (max 25 anni) 10% della pensione di diritto (max 5)
- al coniuge superstite o partner registrato 6) 37 575.00
- all'orfano (massimo 3) 11 272.00
Modifica delle prestazioni (apporti, accesso alla proprietà, versamento all'ex coniuge)
- Prelievi anticipati 273 581.70
- Riscatti 1 708.30
Indicazioni particolari
- Valore prestazione di libero passaggio secondo Ripct 7) 422 417.90
- Valore prestazione di libero passaggio al matrimonio
- Valore prestazione di libero passaggio a 50 anni
Indicazioni secondo la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP)
- Avere di vecchiaia LPP
- Avere LPP a 50 anni (156 729.20)
(doc. III p. 2 )
L’istituto di previdenza ha illustrato che l’importo di fr. 273'581.70 trasferito a favore dell’ex moglie era stato computato sulla situazione previdenziale dell’attore nell'ambito del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi e dell'art. 24 cpv. 6 Lipct, con una conseguente riduzione del periodo assicurativo alle diverse scadenze di pensionamento di 4253 giorni.
Le modalità di computo del trasferimento della quota di libero passaggio in favore della moglie sono state illustrate come segue nello scritto 21 maggio 2014:
- Importo trasferito = fr. 273'421.00
- Modalità di computo:
a) Sul piano assicurativo in primato dei contributi entrato in vigore al 1 gennaio 2013 - art. 15 cpv. 2 del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Ripct):
L'importo di fr. 273'421.00 viene computato in riduzione dell'avere di vecchiaia.
b) Sulla norma transitoria ai sensi dell'art. 24 cpv. 4, 5 e 6 Lipct:
- Età al momento del prelievo 09.12.2013: = 54 anni
- Tassi di conversione applicati: - vecchiaia = 9.073
- vedovile = 3.002
- Somma annua di riscatto = fr. 23'169.75
- Quota libero passaggio da computare = fr. 273'581.70
- Computo giorni di riduzione sulle prestazioni stabilite dalla norma transitoria = 4253 giorni
Tenuto conto del calcolo che precede le percentuali di pensione alle diverse scadenze di pensionamento a partire da 60 anni per stabilire l'importo di diritto, sono quindi ridotte del 17.7208%.
Per le altre indicazioni di dettaglio si rimanda alle comunicazioni inviate in precedenza, in particolare alla comunicazione data per posta elettronica il 28 marzo 2014." (doc. A)
Nella citata comunicazione del 28 marzo 2014 l’istituto di previdenza aveva da un lato illustrato il medesimo conteggio, concludente per una riduzione per trasferimento di 4253 giorni, corredandolo altresì da due esempi di prestazioni di diritto a 60 anni (partendo da un periodo di assicurazione di 40 anni ossia 14'400 giorni e applicata la riduzione di 4253 giorni), dall’altro riferito in merito alle “modalità di computo sul nuovo piano assicurativo - Regolamento di previdenza”. Precisato che sul nuovo piano assicurativo il calcolo non si basava più sul periodo di assicurazione, ma sull’avere di vecchiaia (capitale), aveva precisato che l’avere di vecchiaia veniva quindi ridotto in misura della prestazione di libero passaggio versata alla moglie, a partire dalla valuta di trasferimento (doc. C).
L’attore ha contestato tale conteggio, ritenendo in particolare che il trasferimento della quota di libero passaggio alla ex coniuge non dovrebbe comportare alcuna riduzione della garanzia delle aspettative concessa agli assicurati ultracinquantenni al momento dell’entrata in vigore della nuova Lipct, in quanto diritto acquisito. Ritiene che in ogni modo la deduzione conseguente al versamento della parte di avere di vecchiaia alla ex moglie dovrebbe venir effettuata con valuta 31 dicembre 2012. In particolare, a suo avviso, il diritto acquisito secondo la norma transitoria di cui all’art. 24 Lipct dovrebbe semmai venir ricalcolato, considerando il prelievo per divorzio in base alla vecchia legge e riportato valuta al 31 dicembre 2012 e non in base alla nuova legge, con valuta al momento del prelievo (I).
2.4. Con effetto dal 1. gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 che ha, tra l’altro, introdotto il cambio del piano assicurativo (da un piano assicurativo in primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato dei contributi) per tutti gli assicurati attivi al 1. gennaio 2013 (riservata la garanzia data secondo la norma transitoria di cui all’art. 24) e ha abrogato la Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, riservate le disposizioni transitorie (art. 22).
Come noto, la volontà del legislatore è stata quella di sottoporre a un piano di risanamento completo la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato: le misure più significative sono state il passaggio al piano previdenziale in primato di contributi (che pur non essendo in sé una misura di risanamento negli intendimenti permetterebbe tuttavia un maggior controllo dell’equilibrio finanziario di una cassa pensione), la riduzione del tasso tecnico dal 4 al 3,5% oltre a misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati (l’aumento del finanziamento a carico degli assicurati del supplemento sostitutivo AVS; nuovo calcolo della prestazione di libero passaggio quando trova applicazione l’art. 17 LFLP, sospensione temporanea dell’adeguamento delle pensioni al rincaro), misure di risanamento a carico dei datori di lavoro e del Cantone (contributo di risanamento del 2% sui salari assicurati; aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS; contributo di ricapitalizzazione di fr. 477,6 mio, versato in modo rateale; riconoscimento di un rendimento supplementare sul debito nei confronti della Cassa rispetto alle attuali condizioni di mercato, garanzia di un rendimento pari al 3.5%) (cfr. Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 del Consiglio di Stato).
Secondo l’art. 23 della nuova Legge, con la sua costituzione l’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, riprendendone attivi e passivi al 1. gennaio 2013 (art. 23).
Considerato il cambio totale del sistema pensionistico, e in particolare il passaggio da un piano assicurativo in primato delle prestazioni a uno in primato dei contributi (art. 13), la nuova legge prevede la seguente norma transitoria in vigore dal 1. gennaio 2013:
" Art. 24
1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.
4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.
5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:
a) finanziamento dei datori di lavoro
|
Età di pensionamento |
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI |
|
|
|
Uomini |
Donne |
|
58 |
5.96 |
5.256 |
|
59 |
5.216 |
4.471 |
|
60 |
4.441 |
3.655 |
|
61 |
3.632 |
2.802 |
|
62 |
2.788 |
1.911 |
|
63 |
1.904 |
0.978 |
|
64 |
0.976 |
0 |
b) finanziamento degli assicurati
|
Età di pensionamento |
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI |
|
|
|
Uomini |
Donne |
|
58 |
0.35734 |
0.33402 |
|
59 |
0.31841 |
0.28999 |
|
60 |
0.27624 |
0.24199 |
|
61 |
0.23041 |
0.18957 |
|
62 |
0.18047 |
0.13219 |
|
63 |
0.12587 |
0.06923 |
|
64 |
0.06596 |
|
6Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.
7L’importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.
I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:
|
Età |
Uomini |
Donne |
||
|
|
Vecchiaia |
Vedovile |
Vecchiaia |
Vedovile |
|
60 |
13.796 |
3.418 |
15.008 |
0.142 |
|
61 |
13.448 |
3.474 |
14.692 |
0.132 |
|
62 |
13.099 |
3.526 |
14.375 |
0.122 |
|
63 |
12.748 |
3.572 |
14.053 |
0.111 |
|
64 |
12.394 |
3.613 |
13.731 |
0.101 |
|
65 |
12.037 |
3.648 |
13.403 |
0.091 |
|
66 |
11.677 |
3.679 |
13.072 |
0.080 |
|
67 |
11.313 |
3.704 |
12.734 |
0.071 |
|
68 |
10.948 |
3.720 |
12.388 |
0.062 |
|
69 |
10.581 |
3.732 |
12.037 |
0.054 |
|
70 |
10.211 |
3.736 |
11.677 |
0.047 |
8Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.
In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione
|
Età |
Uomini |
Donne |
|
|
|
|
(AVS 64 anni) |
(AVS 63 anni) |
|
60 |
4.441 |
3.655 |
2.805 |
|
61 |
3.632 |
2.802 |
1.912 |
|
62 |
2.788 |
1.911 |
0.979 |
|
63 |
1.904 |
0.978 |
0.000 |
|
64 |
0.976 |
0.000 |
|
|
65 |
0.000 |
|
|
9Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.
10Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.
L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.
11Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di previdenza.
12Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.
13La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.
14L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
15Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale." (le sottolineature sono della redattrice)
Il Regolamento di previdenza del 17 ottobre 2013 (Ripct), in vigore retroattivamente dal 1. gennaio 2013 (emanato secondo la competenza di cui agli art. 51 e 51a cpv. 2 lett. c LPP dall’appena costituito Organo supremo dell’istituto), dopo aver regolato lo stipendio assicurato (art. 11), prevede, per quanto di rilievo nella fattispecie (cfr. in particolare il tenore dell’art. 24 cpv. 6 Lipct), al suo art. 12 (Riscatto) quanto segue:
" 1L’assicurato può migliorare le sue prestazioni nei limiti previsti dagli art. 79b e 79c LPP e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2). Sono riservati i casi che beneficiano della norma transitoria 2011 cpv. 3, 4 e 5 Lipct.
2 Il calcolo della somma di riscatto massima avviene sulla base delle tabelle di cui agli allegati no. 1 e 2. Il pagamento della somma di riscatto da parte dell’assicurato avviene mediante versamento unico, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
3La somma di riscatto può essere:
- la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;
- la partecipazione pattuita al momento del contratto d’assunzione fra l’assicurato ed il datore di lavoro;
- la quota parte della prestazione di libero passaggio trasferita dall’ex coniuge (art. 22 LFLP);
- l’importo versato interamente dall’assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l’abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il ricupero delle prestazioni versate in caso di divorzio (art. 22c LFLP);
- un importo proveniente dalla previdenza professionale vincolata 3° pilastro.
4La somma di riscatto è stabilita sulla base dell’allegato no. 1, ritenuto che la data di computo sul conto individuale dell’assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell’istituto di previdenza.
5In deroga al cpv. 4 la somma di riscatto può superare il massimo consentito stabilito secondo l’allegato no. 1 in caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio da altre istituzioni di previdenza, di trasferimento di una quota di libero passaggio nell’ambito della procedura di divorzio e in caso di rimborso di un prelievo effettuato nell’ambito della procedura relatica all’accesso alla proprietà."
(le sottolineature sono della redattrice)
L’avere di vecchiaia è regolato dall’art.15 Ripct come segue:
" 1L’avere di vecchiaia si compone:
a) della prestazione di libero passaggio acquisita al 31 dicembre 2012;
b) degli accrediti di vecchiaia previsti dall’art. 14;
c) di eventuali apporti dopo il 31 dicembre 2012;
d) dell’interesse pari almeno al minimo LPP, calcolato sull’avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell’anno precedente, riservato l’art. 62.
2I prelievi, i rimborsi eseguiti per l’accesso alla proprietà, i riversamenti, i riscatti eseguiti nell’ambito della procedura di divorzio, sono presi in considerazione per stabilire l’avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento.
3Il Consiglio di amministrazione, riservata la lettera d) del cpv. 1, stabilisce entro il 31 gennaio di ogni anno il tasso d’interesse riconosciuto sull’avere di vecchiaia a contare dal 1. gennaio dell’anno in corso."
Per quanto riguarda il “Ricalcolo dell’importo di pensione garantito al 31.12.2012” l’art. 64 Ripct dispone:
" In caso di ricalcolo dell’importo di pensione garantito di cui all’art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell’abitazione primaria e di riversamenti o riscatti nell’ambito della procedura di divorzio, fa stato l’età dell’assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31.12.2012."
Infine, la pensione di vecchiaia è disciplinata come segue dall’art. 30 Ripct:
" 1La pensione di vecchiaia è calcolata sull’avere di vecchiaia acquisito al pensionamento, moltiplicato per il tasso di conversione valido a quel momento.
2Per gli assicurati che in virtù di particolari disposizioni sono collocati a riposo dopo i 65 anni, sull’avere di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del pensionamento.
3Per ogni figlio minorenne è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell’AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.
4L’art. 42 cpv. 4 e 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia."
2.5. Per quanto riguarda il contenuto della garanzia introdotta dall'art. 24 cpv. 4, 5 e 6 Lipct, che si fonda sulla Lcpd e Rcpd in vigore fino a quel momento, vale a dire la garanzia per gli assicurati attivi già 50enni al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, l’istituto convenuto l’ha illustrato come segue:
" - calcolo dello stipendio assicurato determinante al 31.12.2012 sulla
base della media degli stipendi assicurati degli ultimi 10 anni, riportati al 100%;
- calcolo degli anni assicurati - compresi i riscatti eseguiti fino al 31.12.2012 sino alle singole scadenze di pensionamento (da 58 anni fino a 65 anni);
- calcolo del grado di occupazione medio corrispondente alla somma dei gradi occupazione acquisiti al 31.12.2012, più la somma dei gradi di occupazione degli anni futuri proiettati fino alle singole scadenze di pensionamento (da 58 anni fino a 65 anni);
- rivalutazione di 1/3 del periodo assicurativo per gli assicurati iscritti alla Cassa pensioni prima del 1 gennaio 1995;
- percentuale di pensione pari all'1.5% per ogni anno di assicurazione;
- partecipazione al finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI secondo gli art. 14a, 14b, 14c, 14d, e 14e Lcpd e art. 11 a, 11 b e 11c Rcpd." (cfr. doc. III p. 4)
Ha inoltre precisato che il calcolo dell’importo garantito secondo la norma transitoria si basa quindi non sui contributi che l’assicurato verserà ancora in futuro, ma sul principio della proiezione della sua situazione stabilita al 31 dicembre 2012 (stipendio determinante, grado di occupazione in particolare) fino alle diverse scadenze di pensionamento.
Con queste modalità di computo viene in altre parole stabilito un importo di pensione fisso (che l’assicurato al minimo percepirà alle diverse età possibili di pensionamento) che non può più essere modificato, riservato il cpv. 6 del citato art. 24 Lipct che, appunto, prevede l’obbligo di ricalcolo, lo stesso - stabilito al 31 dicembre 2012 – venendo modificato da “eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell'ambito della procedura di divorzio".
Di conseguenza, se si verifica un evento elencato dal cpv. 6 dopo il 31 dicembre 2012, si procede ad una modifica dell'importo garantito secondo i cpv. 4 e 5, il quale non viene invece modificato da eventuali altri cambiamenti, sempre posteriori al 31 dicembre 2012, segnatamente del grado di occupazione (in più o in meno) o in relazione ad un eventuale riscatto individuale non contemplato dall’art. 24 cpv. 6 Lipct.
Con riferimento ad eventuali riscatti, mentre nelle forme possibili di riscatto rientrano, secondo l’art. 12 Ripct, diverse casistiche, solo le fattispecie relative al riscatto in relazione a eventuali prelievi o rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o riversamenti e riscatti nell'ambito della procedura di divorzio sono riprese nel cpv. 6 della norma transitoria di cui all’art. 24 Lipct.
E per quanto riguarda le modalità di ricalcolo dell’importo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo la norma transitoria, ossia avverandosi una delle circostanze che eccezionalmente secondo il cpv. 6 dell’art. 24 Lipct portano ad una modifica dell’importo altrimenti fissato, l’art. 64 Ripct dispone che fa stato l’età dell’assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31 dicembre 2012 e che, giusta il cpv. 6 dell’art. 24, esso si attua secondo il cpv. 3.
2.6. Tema del presente contendere sono le ripercussioni sulla situazione previdenziale dell’attore del trasferimento avvenuto il 9 dicembre 2013 di parte dell’avere di libero passaggio (fr. 273'581.70) alla ex moglie a seguito di divorzio. Litigiose sono in sostanza la modalità di computo del trasferimento a favore dell’ex moglie, ritenuto come l’attore le contesti in particolare nella misura in cui hanno portato ad una riduzione, di 4253 giorni, del periodo assicurativo alle diverse scadenze di pensionamento. Ritiene che il trasferimento della quota di libero passaggio alla ex coniuge non debba comportare alcuna riduzione della garanzia delle aspettative concessagli, quale assicurato ultracinquantenne al momento dell’entrata in vigore della nuova Lipct, in quanto diritto acquisito. O, almeno, a suo avviso la deduzione conseguente al versamento della parte di avere di vecchiaia dovrebbe venir effettuata con valuta 31 dicembre 2012. In particolare, a suo avviso, il diritto acquisito secondo la norma transitoria di cui all’art. 24 Lipct dovrebbe essere ricalcolato considerando il prelievo per divorzio in base alla vecchia legge e riportato valuta al 31 dicembre 2012 e non in base alla nuova legge, con valuta al momento del prelievo (I).
Pacifica è d’altro canto la norma transitoria della Lipct nella misura in cui stabilisce che gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni e che di principio al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi.
Controversa è dunque la portata della garanzia prevista dal cpv. 4 per gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano un’età di 50 anni o più, e meglio le modalità di computazione di un eventuale prelievo o rimborso secondo una delle fattispecie enumerate dal cpv. 6 dell’art. 24 Lipct in un momento successivo al 1. gennaio 2013.
L’istituto di previdenza convenuto, illustrando il conteggio eseguito e riprodotto al consid. 2.3 che precede, ha in sostanza confermato che:
- il trasferimento della quota dell’avere di vecchiaia dell’attore alla ex moglie comporta una riduzione (nella misura di di fr. 273'421), dell’avere di vecchiaia calcolato secondo le nuove disposizioni in vigore dal 1. gennaio 2013;
- Considerato come sul nuovo piano assicurativo il calcolo non si basa più sul periodo di assicurazione, ma sull’avere di vecchiaia (capitale), l’avere di vecchiaia viene ridotto a partire dalla valuta di trasferimento dell’importo trasferito a favore dell’ex moglie giusta l’art. 15 Ripct;
- lo stesso ha per effetto anche una riduzione delle prestazioni garantite dalla norma transitoria giusta l’art. 24 cpv. 6 Lipct;
- il calcolo viene effettuato secondo la previgente normativa (Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976), considerando l’età dell’assicurato al momento del prelievo (in concreto 54 anni) e lo stipendio determinante e il grado di occupazione stabiliti al 31 dicembre 2012.
Come si illustrerà nel prosieguo tale modalità di calcolo è conforme alla normativa legale e regolamentare applicabile e deve essere confermata dal TCA.
2.7. Occorre precisare che per costante giurisprudenza federale le pretese pecuniarie dei funzionari non sono considerate diritti acquisti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto pubblico, é infatti disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, la sua evoluzione.
Di conseguenza, gli istituti di previdenza di diritto pubblico - non però i fondi di previdenza di diritto privato - possono modificare le loro disposizioni anche senza che in essa sia contenuta un'espressa riserva di modifica. Questa libertà é limitata dall'arbitrio e dal principio dell'uguaglianza di trattamento (DTF 127 V 255-256; RDAT I-1999 p. 29; SZS 1994 p. 379 consid. 6b).
Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per tutte e li sottrae agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (cfr. DTF 138 V 366 consid. 6.1 p. 372, 117 V 229, giurisprudenza confermata da ultimo nella SF 9C_674/2014 del 24 aprile 2015, cfr. anche SZS 1994 p. 379 consid. 6b e DTF 115 V 235 consid. 5b).
La revoca di tali diritti é possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p. 380; DTF 113 Ia 362; 106 Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 p. 29; STCA 34.1995.63 del 25 settembre 1996).
Al riguardo, in una sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 p. 413 seg., il TF ha riconfermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
" Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions pécuniaires des magistrats ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions salariales ou de celles relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par la législation en vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits acquis ne naissent en faveur des personne concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c. 3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas échéant, la loi ne peut supprimer des droits acquis que si un intérêt public suffisant justifie cette mesure, et elle doit assurer une pleine indemnisation (ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162, 117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in fine p. 235). En l'occurrence toutefois, le recourant admet expressément qu'il ne bénéficie pas de prétentions ainsi garanties.
Dans la mesure où elle ne constituent pas des droits acquis, les prétentions patrimoniales des magistrats ou fonctionnaires sont néanmoins protégées contre les interventions du législateur par les art. 8 al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces dispositions constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235, 106 Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohler- worbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale 2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle situation légale (arrêt du 3 avril 1996 in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c. 4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p. 409). Ces dispositions transitoires ne doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraire à la garantie de l'égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS 33/1989 p. 313, c. 4f p. 326)." (SJ 2001 p. 416-417)
Occorre ancora ricordare che la legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Dal senso letterale di un testo chiaro si può derogare, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto. Il Tribunale federale non privilegia alcun metodo di interpretazione, ma si ispira a un pluralismo pragmatico per ricercare il senso vero della norma; in particolare si fonda sulla comprensione letterale del testo solo se ne deriva senza ambiguità una soluzione materialmente giusta (cfr. DTF 139 V 254 consid. 4.1; 126 V 438; 125 V 130 e 180; 119 V 60 e 429; Pratique VSI 1933 p. 133 e 263; RAMI 1993 p. 132; RDAT I-1997 p. 40; Imboden/ Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre chung, no. 21b IV).
Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 consid. 5a.; 118 Ib 191 consid. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b).
In particolare, a proposito dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa:
" b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies Abs. 1 Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei jüngeren Gesetzen, ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der Auslegung stets Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für sich allein nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbe- stimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht dienlich, wo sie keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit Hinweisen)."
(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997 pag. 42)
2.8. Nella fattispecie i cpv. 1 e 2 della norma transitoria art. 24 stabiliscono che "i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti" (cpv. 1) e che "gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni " (cpv. 2).
Riguardo all’art. 24 il Consiglio di Stato nel suo Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, modifica della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario dell’11 dicembre 1985 (in seguito: Messaggio; allegato anche quale doc. 23/2)), al commento dei singoli articoli, e nello specifico all’art. 24, ha esposto quanto segue:
Cpv. 1, 2:
" I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati."
Cpv. 3:
" Viene sancito il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo viene applicato a tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che per gli assicurati con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia data."
Cpv. 4:
" Viene esplicitata la modalità di calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre 2012."
Cpv. 5:
" Il cpv. 5 conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno mantenuti a partire dal 1°gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui l’assicurato chiederà il pensionamento.
Vengono indicati i coefficienti attuariali validi per l’onere a carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per coloro che beneficiano delle garanzie al 31.12.2012."
Cpv. 6:
" Si specificano i casi in cui l’importo garantito secondo i cpv. 4 e 5 possono essere modificati a partire dal 1. gennaio 2013."
Cpv. 7:
" Viene data la garanzia della possibilità di capitalizzazione dell’importo acquisito al 31 dicembre 2012 secondo la specifica tabella."
Cpv. 8:
" Al cpv. 8 si riprende il principio della capitalizzazione delle rendite di poco conto, d’altra parte garantito anche nel nuovo piano."
Cpv. 9:
" Si specifica che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31 dicembre 2012 viene adeguato all’adeguamento della rendita AVS/AI, con le stesse modalità adottate nel nuovo piano assicurativo in primato dei contributi."
Cpv. 10:
" Viene mantenuta la garanzia dell’esonero per questi assicurati che nel vecchio diritto sono stati esonerati dal pagamento del contributo. Considerato che per questi assicurati l’importo della pensione non verrà più aumentato (40 anni al 100% di contribuzione) questa garanzia è giustificata.
L’esonero vale anche per il datore di lavoro."
Cpv. 11:
" Si è reso necessario prevedere questa norma transitoria per mantenere il diritto di affiliazione per gli assicurati individuali al 31 dicembre 2012, indipendentemente che svolgono un’attività indipendente o dipendente, perché il nuovo diritto prevede il mantenimento dell’assicurazione solo per quelli che hanno attività indipendente. Questa modifica si è resa necessaria per rendere congruente la disposizione cantonale con quella federale sul libero passaggio (LFLP)."
Cpv. 12:
" Questa disposizione transitoria si giustifica col fatto che al 1° gennaio 2013 si dovrà ricalcolare la riserva matematica dei pensionati a valuta 31 dicembre 2012."
Cpv. 13:
" Al fine di garantirne la gestione ordinaria e la preparazione del nuovo ordinamento, e della nuova organizzazione, è necessario prevedere una norma transitoria che mantiene in carica gli attuali Organi direttivi sino all’entrata in funzione di quelli nuovi."
Cpv. 14:
Con le nuove disposizioni che entrano in vigore al 1°gennaio 2013 si rende necessaria la formalizzazione dell’assunzione da parte dell’Istituto di previdenza dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti." (messaggio p. 52-54)
Sempre con riferimento a quanto di rilievo nella fattispecie, segnatamente alla garanzia per gli assicurati con 50 anni di età e più alla fine del 2012, ribadite le modalità di passaggio al nuovo piano degli assicurati attivi nel senso che “per quanto riguarda gli affiliati attivi la prestazione di libero passaggio acquisita alla data del cambiamento del piano costituirà l’avere di vecchiaia iniziale nel nuovo piano assicurativo” (doc. 23 p. 100), in seguito il conto avere di vecchiaia venendo poi adeguato, il Messaggio precisa:
" 2.1.9 Le garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più
Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.
Ritenuto che il rapporto fra assicurato e il proprio Istituto di previdenza deve fondarsi su un principio di buona fede è stata studiata una puntuale norma transitoria per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012.
A sostegno ulteriore di questa misura che va a favore degli assicurati ma anche dell’istituto di previdenza stesso vi è il fatto che una buona parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto il primo limite di pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere il pensionamento secondo il diritto vigente.
Di conseguenza, nel caso in cui ci dovesse essere un massiccio “esodo” di queste persone verso un pensionamento prima dei 65 anni, oltre che comportare nell’immediato evidenti difficoltà organizzative allo Stato e ai diversi datori di lavoro, comporterebbe un importante aggravio finanziario all’Istituto di previdenza, ritardando nel tempo il progetto di risanamento.
Bisogna inoltre considerare che se un assicurato che ne ha diritto rinvia il pensionamento anche solo di un anno, l’Istituto di previdenza ne trae un vantaggio finanziario.
Nel dettaglio si precisa che la garanzia consiste nell’importo della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano assicurativo. Per ogni assicurato sarà determinato l’importo in franchi garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni.
Al momento del pensionamento effettivo verrà comparato l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi, con l’importo garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012. All’assicurato verrà riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento. Il supplemento sostitutivo AVS/AI seguirà per contro l’evoluzione delle rendite AVS.
L’esempio di simulazione allegato indica in modo dettagliato le aspettative garantite con le prestazioni secondo il nuovo diritto.
L’evoluzione degli stipendi tiene conto di una indicizzazione
annuale dovuta al rincaro dell’1,5%. Nel caso concreto lo stipendio iniziale al
01.01.2013 è di CHF 132’107.00, a 58 anni (2014) è di
CHF 134'089.00, a 60 anni (2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65 anni (2021) è
CHF 148'818.00.
Sul conto avere di vecchiaia viene accreditato al 01.01.2013 (data ipotizzata del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi.
(…; esempio di conto avere di vecchiaia )
Ammontare pensione a 58 anni secondo PPC:
Avere di vecchiaia: CHF 577'337.00 x 5.30% = CHF 30’599.00
Partecipazione finanziamento supplemento sostitutivo AVS/AI
CHF 2’628.00
Pensione effettiva CHF 27’971.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'940.00
Totale prestazioni CHF 50’911.00
Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:
Pensione base CHF 32'523.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 22'940.00
Totale CHF 55'463.00
Ammontare pensione a 60 anni secondo PPC:
Avere di vecchiaia CHF 643’443.00 x 5.52%=CHF 35’518.00
Partecipazione finanziamento supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 2’620.00
Pensione effettiva CHF 32’898.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 23’629.00
Totale prestazioni CHF 56’527.00
Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:
Pensione base CHF 39'987.00
Supplemento sostitutivo AVS/AI CHF 23’629.00
Totale CHF 63’616.00
Ammontare pensione a 65 anni secondo PPC - 2021:
Avere di vecchiaia CHF 859’947.00 x 6.17%= CHF 53’059.00
+ Rendita AVS CHF 32’275.00
Totale CHF 85’334.00
Garanzia aspettative - norma transitoria al 31.12.2012:
Pensione base CHF 43'129.00
+ Rendita AVS CHF 32’275.00
Totale CHF 75'404.00
Come risulta dall’esempio che precede fino a 60 anni la garanzia esplica in modo significativo i suoi effetti. A partire da 61 anni questi effetti diminuiscono e nell’esempio mostrato a 65 anni il nuovo piano assicurativo è nettamente superiore." (Messaggio pag. 98 segg.)
Illustrando ulteriormente che:
" 2.2.3 Le pensioni di vecchiaia per gli assicurati che beneficiano delle garanzie (assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni)
Come illustrato al punto 2.1.9 per gli assicurati che al momento del cambiamento hanno 50 anni e più di età è stata prevista una specifica norma transitoria, che prevede la garanzia dell’importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento.
Prima di entrare nel dettaglio delle cifre è opportuno rilevare che la norma transitoria così come pensata, ha un’importanza rilevante per gli assicurati già in età di pensionamento o perlomeno vicini al primo limite di pensionamento. Più l’età dell’assicurato si allontana dall’età di pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria perde della sua importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le prestazioni derivanti dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi, al momento del pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva questo è lo scopo della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare maggiormente chi si trova in età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si auspica tra l’altro, anche nell’interesse dell’Istituto di previdenza il rinvio del pensionamento ad un’età superiore.
Nell’analizzare l’effetto delle garanzie per coloro che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni bisogna distinguere tra affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo l’1.1.1995. Per i beneficiari delle garanzie è stato ipotizzato un aumento annuo dello stipendio assicurato dell’1,5% pari al rincaro previsto.
Affiliati dopo l’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano
Per questi assicurati le garanzie limitano in modo molto importante la riduzione della pensione attesa rispetto al piano attuale. Per questa categoria di assicurati man mano che ci si avvicina all’età AVS il nuovo piano si avvicina alla pensione garantita e può anche essere superiore.
Dati relativi ai 427 assicurati con più di 50 anni e grado di occupazione del 100%, affiliati dopo il 1.1.1995
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Età alla data del cambiamento del piano |
%-uale pensione su stipendio AVS |
58 |
60 |
62 |
65 |
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50-52
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%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
-1% 35% 34% |
-5% 43% 40% |
-4% 46% 44% |
1% 32% 31% |
|
53-54
|
%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
0% 33% 33% |
-4% 40% 38% |
-4% 43% 41% |
0% 28% 27% |
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55-57
|
%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
1% 33% 34% |
-2% 39% 38% |
-2% 41% 40% |
-3% 27% 25% |
|
58
|
%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
0% 38% 38% |
0% 38% 38% |
-2% 41% 40% |
-2% 27% 25% |
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60
|
%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
|
0%
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0% 38% 38% |
-1% 26% 25% |
|
62
|
%-uale differenza %-uale pensione piano attuale %-uale pensione nuovo piano |
|
|
0%
|
3% 28% 28% |
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65 |
%-uale differenza |
|
|
|
0% |
Di principio più l’assicurato è vicino ai 50 anni, alla data del cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle diverse età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una riduzione maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto che per il pensionamento a 60 anni l’attuale piano riserva condizioni più vantaggiose rispetto al pensionamento a 62." (…)
(messaggio p. 104 seg)
Al Messaggio di Legge è pure stato allegato il Progetto di regolamento di previdenza, nel contenuto sostanzialmente corrispondente alla versione del 17 ottobre 2013 poi entrata in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013, ritenuto che l’approvazione dello stesso e dello statuto erano di competenza del neo costituito organo supremo dell’istituto di previdenza.
2.9. Da un approfondito esame dei lavori preparatori (cfr. anche al consid. 2.10.1 che segue), emerge che il legislatore, nell'ambito della modifica dell’istituto di previdenza di dipendenti cantonali e della relativa legge, come già in passato in occasione delle modifiche della Lcpd, ha prestato particolare attenzione ai diritti acquisiti per quanto riguarda le pensioni in essere al momento del cambiamento. Ha quindi innanzitutto riconosciuto il carattere di diritti acquisiti, secondo le precedenti disposizioni, in relazione alle prestazioni (in particolare: la pensione e il supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati secondo le precedenti disposizioni legali (cfr. art. 24 cpv. 1 della Legge). Le prestazioni già acquisite dai beneficiari di pensione al momento dell’introduzione del nuovo piano assicurativo, sono quindi state garantite nel loro ammontare nominale (Messaggio, p. 100). Il cpv. 2 esplicita poi il principio generale per il quale con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli eventi successivi soggiacciono a queste ultime.
D’altra parte, tramite l'introduzione di una disposizione transitoria specifica (art. 24 cpv. 4), il legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre, ossia quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata a limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto al piano precedente.
Questa scelta è innanzitutto del tutto legittima.
In una sentenza pubblicata in SJ 2001 p. 420 il Tribunale federale, in contesto diverso, ma che presenta delle analogie col caso che ci occupa, aveva ricordato che:
" Le législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à soumettre d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les anciens, à la nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution intermédiaire, qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure seulement pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle solution peut apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4 aCst. (arrêt précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de la grande liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction publique, il peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation plus favorable aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20 janvier 1999 dans la cause S., non publié, c. 3a)." (SJ 2001 pag. 420)
Il legislatore ticinese, per quanto riguarda gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano già 50 anni e più non ha quindi definito i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235 e RDAT I-1997 pag. 42), bensì unicamente su uno specifico punto (quello della pensione) l'ha sottoposto, a determinate condizioni, alle vecchie disposizioni legali.
Ora, questo Tribunale deve innanzitutto concludere che a ragione l’istituto di previdenza convenuto ha sostenuto che la norma transitoria in oggetto ha inteso concedere agli assicurati cinquantenni una garanzia delle aspettative ad un determinato importo di pensione, calcolato secondo il precedente disciplinamento legale, assoggettando tuttavia tale garanzia a ben determinati requisiti e in particolare alla riserva del verificarsi di eventi come quelli contemplati esplicitamente dal cpv. 6 dell’art. 24.
È utile in proposito sottolineare che l’entrata in vigore della modifica del sistema previdenziale valido per l’istituto di previdenza dei dipendenti cantonali, comportante come noto il passaggio al piano previdenziale in primato dei contributi, è stata fissata dalla legge al 1. gennaio 2013. Con riferimento alle modalità di passaggio al nuovo piano, il Messaggio illustra chiaramente che “per quanto riguarda gli assicurati attivi la prestazione di libero passaggio acquisita alla data del cambiamento del piano costituirà l’avere di vecchiaia iniziale nel nuovo piano assicurativo. In seguito il conto avere di vecchiaia sarà adeguato secondo l’art. 41 del Regolamento di previdenza” (Messaggio p. 100).
Sul conto avere di vecchiaia degli affiliati attivi viene quindi accreditato al 1. gennaio 2013 (data del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio acquisita al 31 dicembre 2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene alimentato con gli accrediti Lcpd e con gli interessi (Messaggio p. 99) e integrato rispettivamente riconsiderato in relazione ad eventuali rimborsi o riversamenti o riscatti.
Per quanto riguarda più specificatamente gli assicurati attivi con 50 anni di età e più, la Legge contempla una puntuale norma transitoria “per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012” (cfr. Messaggio, p. 98). Tale garanzia consiste esplicitamente “nell’importo della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano assicurativo” (cfr. Messaggio p. 98). Il privilegio legale consiste, ancora, nella garanzia “dell’importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento” ossia al 31 dicembre 2012 (cfr. Messaggio p. 104), ritenuto come l’importo garantito secondo il cpv. 4 risulta “dai calcoli allestiti al 31 dicembre 2012” (Commento al cpv. 5 dell’art. 24; cfr. Messaggio n. 6666, p. 53 citato in esteso al consid. 2.7 che precede).
In altre parole: nel caso di assicurati attivi alla data dell’entrata in vigore della nuova legge, l'importo di pensione oggetto di garanzia è quello stabilito al 31 dicembre 2012 sulla situazione acquisita e presente a quel momento e con le proiezioni alle diverse scadenze di pensionamento; in seguito potranno rispettivamente dovranno essere presi in considerazione i cambiamenti derivanti dal cpv. 6 dell'art. 24 Lipct.
Al momento del pensionamento effettivo verrà dunque comparato tale importo di pensione (garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012) con l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi e all’assicurato verrà riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento (cfr. anche Messaggio p. 98 citato al consid. 2.8).
Ora, laddove la legge all’art. 24 cpv. 4 prevede espressamente che per tali assicurati “è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012”, quest’ultimo essendo calcolato in base alle disposizioni della previgente legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e relativo regolamento, la stessa è dunque chiara e inequivocabile e non necessita di interpretazione alcuna. Altrettanto chiaro è il cpv. 6 dell’art. 24 che elenca le fattispecie che possono rispettivamente devono, in via eccezionale, modificare “l’importo stabilito al 31 dicembre 2012” secondo il capoverso 3 (cioè eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio).
Essendo il tenore letterale dell’art. 24 Lipct chiaro, non è possibile derogarvi tramite interpretazione, non essendovi ragioni obbiettive, segnatamente deducibili dai lavori preparatori o dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che potrebbero in qualche modo lasciar presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 126 V 438; 125 V 130 e 180; 119 V 60 e 429, 117 V 5, 45, 109; RAMI 1993 p. 132; RDAT I-1997 p. 40; Imboden/Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, no. 21b IV). A questa conclusione questo TCA è del resto già giunto in un’altra vertenza (cfr. STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015).
Contrariamente a quanto sostiene l’attore - per il quale la pensione calcolata al 31 dicembre 2012 secondo il previgente diritto costituirebbe un diritto acquisito non più modificabile -, a favore degli assicurati già cinquantenni o oltre, ossia quelli più prossimi al pensionamento, è stata concessa una garanzia che consiste nel diritto a vedersi effettuato il calcolo, al momento del pensionamento, da un lato dell’importo garantito della pensione (anno per anno dai 58 ai 65 anni) risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre 2012 e dall’altro dell’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi in vigore dal 1. gennaio 2013: al momento del pensionamento effettivo all’assicurato verrà assegnata la pensione maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento.
Questa garanzia, introdotta dalla specifica norma transitoria in oggetto, è stata in ogni modo concessa con le esplicite limitazioni elencate in maniera chiara dal cpv. 6 della medesima norma.
Tale normativa transitoria è stata del resto promulgata - nell’ambito di una indubbia e incontestata libertà di concedere o non concedere dei diritti acquisiti (nei limiti dei principi costituzionali), non sindacabile dal TCA - sulla base di un’attenta valutazione, di natura finanziaria e di sostenibilità economica (cfr. in proposito al consid. 2.11; cfr. anche la STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015).
A prescindere inoltre dal fatto che l’esame astratto della disposizione in oggetto esula di principio dalla competenza del TCA, il TCA si limita ad osservare che l’art. 24 Lipct appare conforme allo scopo della legge e rispettoso dei principi costituzionali, in particolare del principio dell’uguaglianza di trattamento tra gli assicurati e il divieto d’arbitrio (cfr. Stauffer, op. cit., p. 209).
2.10. Tutto ben considerato e per le ragioni di seguito esposte questo Tribunale ritiene che, considerato come l’istituto convenuto abbia provveduto a trasferire l’importo di fr. 273'581.70 a favore dell’ex moglie dell’attore il 9 dicembre 2013, a tale data giustamente tale importo deve venir computato sulla situazione previdenziale dell’attore, sia per quanto riguarda il nuovo piano previdenziale applicabile dal 1. gennaio 2013 sia in applicazione dell’art. 24 cpv. 6 Lipct per quanto riguarda il principio dell’imputazione, dell’art. 12, 15 Ripct per quanto riguarda la data di computo e l’art. 64 Ripct per le ulteriori modalità di calcolo della prestazione oggetto di garanzia.
Deve essere precisato che il computo della quota di libero passaggio versata all’ex moglie sul piano assicurativo in primato dei contributi, in riduzione dell’avere di vecchiaia (nella misura di fr. 273'421, doc. A), non è sostanzialmente censurato dall’attore, il quale contesta per contro essenzialmente le modalità di computo nell’ambito della norma transitoria ai sensi dell’art. 24 Lipct.
2.10.1 Per quanto riguarda innanzitutto il principio della modifica dell’importo garantito al 31 dicembre 2012, grazie alla norma transitoria di cui all’art. 24 cpv. 4 Lipct, a seguito del versamento di parte dell’avere di vecchiaia dell’attore sul conto di libero passaggio dell’ex moglie in adempimento della sentenza di divorzio del dicembre 2013, lo stesso appare in modo chiaro dalla stessa norma transitoria introdotta dalla nuova Lipct. Come è stato dianzi esposto, l’art. 24 Lipct è inequivocabile prevedendo che l’importo di pensione viene fissato nelle modalità disposte dall’art. 24 cpv. 4 e 5 , non potendo esso più essere modificato, riservato il cpv. 6 del medesimo art. 24 Lipct che, appunto, prevede che lo stesso - stabilito al 31 dicembre 2012 - viene modificato da “eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell'ambito della procedura di divorzio".
Di conseguenza, se si verifica uno degli eventi previsti in maniera esclusiva da quest’ultimo cpv. 6 dopo il 31 dicembre 2012, si procede ad una modifica dell'importo garantito secondo i cpv. 3, 4 e 5. Tale conclusione è chiara e inequivocabile e non lascia spazio a dubbio alcuno.
A torto dunque l’attore vorrebbe sostenere la non modificabilità di tale importo, invocando l’esistenza di un diritto acquisito. Come esposto al considerando che precede, la legge ha riconosciuto qualità di diritto acquisito ai diritti già tali prima dell’entrata in vigore della nuova legge (cpv. 1 dell’art. 24).
Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della modifica di legge, è invece stato garantito, a determinate condizioni, l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012 in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del relativo regolamento (rispettivamente la pensione più elevata tra tale importo stabilito al 31 dicembre 2012 e la pensione calcolata secondo il nuovo piano assicurativo).
Il cpv. 6 della stessa norma precisa tuttavia in modo chiaro ed esplicito che l’importo stabilito al 31 dicembre 2012, ossia l’importo “garantito”, viene modificato da “eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio”.
Con riferimento all’art. 24 Lipct val la pena ancora di citare la Tabella comparativa sulla modifica della Lcpd, nella sua formulazione definitiva per la Commissione del 24 novembre 2010 - la quale è stata un documento fondamentale per la Commissione della Cassa (organo direttivo in carica in quel periodo) al fine di elaborare la proposta del nuovo piano assicurativo e di tradurre questo piano in norma di legge – che spiegava nel modo seguente la norma transitoria nel suo cpv. 3:
" La norma fa riferimento al diritto previgente. In effetti la norma transitoria consiste nell’indicazione di un importo in franchi che l’assicurato al minimo percepirà alle diverse età possibili di pensionamento. In sostanza lo stipendio determinante è congelato alla data del cambiamento del piano mentre agli anni assicurativi già acquisiti vengono aggiunti gli anni mancanti fino all’età del pensionamento (come avviene normalmente quando si effettua il calcolo della pensione attesa per l’assicurato). Questi assicurati si vedranno assegnata la pensione più elevata risultante dal confronto tra l’importo garantito e la pensione calcolata secondo il nuovo piano assicurativo. Per evitare di esplicitare i singoli calcoli viene fatto riferimento al diritto vigente al 31 dicembre 2011 (poi 2012), in modo che non vi siano dubbi sull’interpretazione della garanzia data."
(doc. 3 p. 57)
Con riferimento al cpv. 5 (attuale cpv. 6 dell’art. 24):
" Per evitare di penalizzare (in caso di rimborso) o favorire (in caso di prelievo) i beneficiari delle norme transitorie, i prelievi e i rimborsi effettuati nell’ambito della proprietà di abitazione previsti dalla LPP e i riversamenti e i riscatti nell’ambito del divorzio, che avvengono dopo la data di introduzione del nuovo piano, l’importo garantito viene modificato.
I riscatti volontari saranno conteggiati solamente sul nuovo piano assicurativo.
Per i beneficiari della norma transitoria rimane invariato il calcolo del supplemento sostitutivo AVS/AI e in particolare la ripartizione del suo finanziamento con il 25% a carico della Cassa." (doc. 3 p. 58)
La stessa Tabella comparativa, all’art. 6a (Riscatto; poi divenuto art. 12 cpv. 1 del Regolamento) prevede d’altro canto che “in caso di avvenuti prelievi a seguito di divorzio o per l’accesso alla proprietà, gli assicurati con almeno 50 anni alla data del cambiamento del piano e che quindi beneficiano della norma transitoria 2011 cpv. 3 e 4, potranno ancora riscattare degli anni di assicurazione.” (doc. 3 p. 6)
Infine, la predetta conclusione circa la possibile variazione dell’importo garantito agli assicurati 50enni emerge in modo evidente anche dalla lettura della lettera esplicativa inviata dalla Commissione della Cassa pensioni a tutti gli assicurati (attivi e pensionati) ed ai datori di lavoro nel dicembre 2012, dopo l'approvazione della Lipct da parte del Gran Consiglio, che può evidentemente essere considerata l’espressione della volontà del legislatore. La stessa, laddove elenca le “misure che concernono gli assicurati attivi” dispone, fra l’altro, che l’entrata in vigore del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi era fissata per tutti gli assicurati al 1. gennaio 2013 riservata la garanzia indicata (“Garanzia al 31 dicembre 2012 dell’importo di pensione acquisito a 58 anni fino a 65 anni per gli assicurati con 50 anni di età e più”; punto 3.5 doc. 23/4). La lettera informativa indicava che “al 31 dicembre 2012 verrà calcolato l’importo di pensione sulla base dello stipendio determinante acquisito al 31 dicembre 2012 (…), alle diverse età di pensionamento. Questo importo, così calcolato, non subirà più alcuna modifica, riservate eventuali modifiche di calcolo dovute a prelievi o rimborsi relativi alle procedure concernenti l’accesso alla proprietà o a riversamenti /riscatti concernenti la procedura di divorzio. L’assicurato avrà diritto all’importo più elevato fra il calcolo dato dalla garanzia e il calcolo secondo il nuovo piano associativo in primato dei contributi” (le sottolineature sono della redattrice; cfr. STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015).
Nella fattispecie altrettanto chiaro – e del resto pacificamente ammesso dalle parti - è che il trasferimento a favore dell’ex moglie di parte dell’avere di vecchiaia dell’attore configuri un evento tra quelli menzionati al cpv. 6 dell’art. 24 essendo un “riversamento nell’ambito della procedura di divorzio”.
2.10.2. Per quanto riguarda le concrete conseguenze del trasferimento dell’importo della quota di libero passaggio alla ex moglie dell’attore, a ragione l’istituto di previdenza cantonale l’ha innanzitutto computato (nella misura di fr. 273'421; doc. A) sulla situazione previdenziale dell’attore nell’ambito del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi giusta l’art. 15 cpv. 2 Ripct, ossia in deduzione dell’avere di vecchiaia dell’assicurato. Tale deduzione appare conforme al disciplinamento legale e del resto non è sostanzialmente contestata.
Quanto alle modalità di ricalcolo, a seguito del versamento di fr. 273'581.70, dell’importo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 e alle diverse scadenze secondo la Legge sulla cassa pensioni del 14 settembre 1976, in vigore sino al 31 dicembre 2012 (art. 24 cpv. 5 Lipct), l’istituto di previdenza ha considerato l’età dell’assicurato il 9 dicembre 2013, ossia al momento del prelievo (54 anni) e, ritenuti lo stipendio determinante (fr. 139'421.--) e il grado di occupazione (100%) stabiliti al 31 dicembre 2012 (giusta l’art. 64 Ripct). Applicati i corrispondenti fattori di moltiplicazione secondo le previgenti disposizioni, considerando l’età al momento del trasferimento, e definito un conseguente periodo di riduzione poi messo in relazione con l’importo prelevato, ha infine stabilito in 4253 il numero di giorni da computare in riduzione sulle prestazioni, ossia da ridurre dal periodo di assicurazione completo massimo di 14'400 giorni (cfr. sopra consid. 2.3; cfr. nel dettaglio doc. C).
Come illustrato dall’istituto convenuto, la garanzia per gli assicurati 50enni al 31 dicembre 2012, è stata stabilita dalla legge tenendo in considerazione il periodo massimo di 14'400 giorni a tutte le scadenze di periodo (da 58 anni e 65 anni) e la situazione al 31 dicembre 2012 (stipendio determinante, grado di occupazione) proiettata alle diverse scadenze di pensionamento. Nel caso di ricalcolo delle prestazioni garantite, verificandosi cioè una delle fattispecie enumerate all’art. 24 cpv. 6 Lipct, come in concreto in funzione del trasferimento della quota di libero passaggio alla ex moglie, occorre riprocedere al calcolo considerando l'età determinante per l'applicazione dei tassi di conversione al momento dell’effettivo trasferimento della quota di libero passaggio, e cioè in concreto il 9 dicembre 2013 (cfr. art. 64 Ripct; cfr. doc. VII).
Tale modalità di calcolo corrisponde alla corretta applicazione delle disposizioni applicabili sia del nuovo disciplinamento (in particolare l’art. 24 Lipct, l’art. 64 Ripct) sia di quello previgente, cui rimanda la norma transitoria.
Del resto anche il già menzionato art. 64 del Regolamento, che regola il “Ricalcolo dell’importo di pensione garantito al 31.12.2012”, conferma tale conclusione prevedendo che in caso di ricalcolo dell’importo di pensione garantito di cui all’art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell’abitazione primaria e di riversamenti o riscatti nell’ambito della procedura di divorzio, fa stato l’età dell’assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31 dicembre 2012.
2.10.3. Per quanto riguarda la valuta di imputazione del prelievo a favore dell’ex moglie, nella fattispecie l’istituto di previdenza ha precisato a ragione che lo stesso è avvenuto sulla situazione previdenziale nell’ambito del nuovo piano dei contributi, in riduzione dell’avere di vecchiaia dell’attore, con valuta al momento dell’effettivo prelievo (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio), con l’aggiunta dei relativi interessi compensativi.
A ragione l’istituto convenuto ha sostenuto che la valuta di computo dell'importo trasferito sulla situazione previdenziale dell'assicurato, non può essere diversa da quella in cui si verifica l'effettivo movimento finanziario, considerato come solo a quel momento ha un impatto sulla situazione previdenziale, e anche come il piano assicurativo introdotto dalla Lipct si basi, per il calcolo delle prestazioni, sull’avere di vecchiaia, non sul periodo d’assicurazione.
Tale conclusione è ulteriormente confermata, quanto meno in applicazione analogica, anche dal precitato art. 12 cpv. 4 del Regolamento che dispone che nel caso di un riscatto la somma di riscatto viene stabilita considerando che la data di computo sul conto individuale dell’assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell’istituto di previdenza. Pari conclusione deve evidentemente essere tratta, in analogia, anche nella presente fattispecie.
Anche per quanto concerne le prestazioni secondo la norma transitoria, già si è detto che l’art. 64 Ripct, che regola il “Ricalcolo dell’importo di pensione garantito al 31.12.2012”, dispone espressamente che è il momento del prelievo che risulta decisivo per fissare l’età dell’assicurato e, quindi, i tassi di conversione.
Come già illustrato infatti, nel caso di ricalcolo delle prestazioni garantite, verificandosi cioè una delle fattispecie enumerate all’art. 24 cpv. 6 Lipct, come in concreto in funzione del trasferimento della quota di libero passaggio alla moglie, occorre effettuare il ricalcolo tenendo in considerazione il periodo massimo di 14'400 giorni a tutte le scadenze di periodo (da 58 anni e 65 anni), lo stipendio determinante e il grado di occupazione al 31 dicembre 2012, proiettando tale situazione alle diverse scadenze di pensionamento. Quanto all’età determinante per l'applicazione dei tassi di conversione, fa stato invece la data dell’effettivo trasferimento della quota di libero passaggio, e cioè in concreto il 9 dicembre 2013 (cfr. art. 64 Ripct).
Tale modo di procedere non presta il fianco a censura alcuna e del resto configura l’unica via praticabile, in applicazione della normativa legale. In proposito val la pena di nuovamente sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dall’attore, il calcolo e il ricalcolo) della garanzia di sua pertinenza non si fonda sui contributi che l’assicurato verserà in futuro, ma sul principio della proiezione della situazione stabilita al 31 dicembre 2012 sino alle diverse scadenze di pensionamento.
Del resto, con riferimento all’età determinante per l'applicazione dei tassi di conversione fissata dal citato art. 64 Ripct, la parte convenuta ha a ragione sottolineato come tale normativa abbia la sua ragione nel fatto che l'età dell'assicurato ha un impatto diretto per quanto riguarda l'applicazione del tasso di conversione per stabilire il costo annuo della riduzione dell'importo di pensione in caso di prelievo o trasferimento della quota di libero passaggio, rispettivamente all'aumento dell'importo di pensione in caso di rimborso o riscatto legato alla procedura di divorzio. Questa specificazione ha una sua valenza particolare legata agli aspetti attuariali con i quali vengono stabiliti i tassi di conversione. Tener conto dell'aumento dell'età al momento del successivo verificarsi dell'evento (prelievo o trasferimento o rimborso della quota di libero passaggio) significa adeguare in modo ponderato la penalizzazione e di conseguenza la situazione previdenziale ai tassi attuariali. Nell’ottica del perito dell'Istituto di previdenza tale modalità è ritenuta più equa e aderente al reale impatto finanziario che il ricalcolo deve avere sulla situazione previdenziale dell'assicurato.
L’istituto di previdenza convenuto ha del resto fatto notare che questa modalità di calcolo - come dimostrato nella risposta di causa del 29 agosto 2014 (cfr. doc. III, VII) - torna a vantaggio dell’assicurato e più in generale di tutti gli assicurati che rientrano in analoghe casistiche.
2.11. Le ulteriori, peraltro scarsamente motivate, contestazioni dell’attore, il quale censura oltre alla già menzionata violazione dei diritti acquisiti e della legalità, anche un’applicazione arbitraria della legge, non possono modificare le predette conclusioni.
Non può in proposito essere seguito l’attore laddove reputa che non sarebbe chiaro su quale base legale l'Istituto di previdenza procede a ricalcolare a posteriori il diritto acquisito in modo arbitrario fondato sul primato delle prestazioni e sancito dal cpv 4 dell'art. 24."
Ora, la legittimità dell'Istituto di previdenza a modificare a posteriori l'importo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012 secondo quanto previsto dall'art. 24 cpv. 4, 5 Lipct è data dal cpv. 6 dello stesso art. 24. Come detto, questa disposizione è chiara e non si presta ad altre interpretazioni. Del resto, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, il ricalcolo dell'importo di diritto viene eseguito a tutte le scadenze di pensionamento dai 58 anni fino ai 65 anni e non solo a 60 anni.
Deve essere ulteriormente osservato che le modalità di ricalcolo applicate per modificare l'importo della garanzia dell'aspettativa, nulla hanno a che vedere con le modalità di computo applicate nel nuovo piano assicurativo e soprattutto non vi è sovrapposizione fra i due piani assicurativi. L'importo calcolato secondo l'art. 24 cpv. 5 e 6 Lipct riprende integralmente le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2012 (Lcpd e Rcpd) che si basavano sul piano in primato delle prestazioni, ovviamente con i correttivi adottati nell'ambito della norma transitoria.
Infine, contrariamente a quanto addotto dall’attore, sia nuovamente ribadito che il calcolo dell'importo secondo la norma transitoria non si fonda sui contributi che l'assicurato verserà in più o in meno in futuro, ossia su un maggiore o minore periodo contributivo preso in considerazione, ma sul descritto principio della proiezione della situazione stabilita al 31 dicembre 2012 (vedi stipendio determinante, grado di occupazione ecc.) fino alle diverse scadenze di pensionamento, riservato ovviamente l'obbligo di ricalcolo nei casi previsti dall'art. 24 cpv. 6 della Lipct.
A titolo abbondanziale questo tribunale non può esimersi dall’osservare che la normativa transitoria in oggetto doveva necessariamente fondarsi su principi chiari e immediatamente comprensibili, dettati da rigorosi e rigidi motivi di chiarezza e sicurezza, che non prestasse il fianco ad altre applicazioni o interpretazioni.
Con pertinenza l’istituto previdenziale convenuto ha in effetti ricordato che il cambiamento al 1 gennaio 2013 è stato definito epocale, per la portata e l'entità dello stesso per l'Istituto di previdenza cantonale e per i suoi assicurati, con l’abrogazione delle norme esistenti al 31 dicembre 2012 e l'approvazione il 6 novembre 2012 della Lipct, con la parallela introduzione del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi in luogo del precedente piano in primato delle prestazioni con conseguenti ripercussioni non indifferenti sia per l’istituto di previdenza che per i suoi assicurati.
Gli approfonditi e complessi lavori preparatori dovevano quindi necessariamente condurre ad una norma transitoria chiara e sostenibile dal punto di vista finanziario e chiara nel suo principio, ritenuto come, da informazioni fornite dal convenuto e deducibili dai materiali preparatori, la stessa riguardasse una cifra ragguardevole di assicurati, con un'incidenza sull'Istituto di previdenza e sugli assicurati stessi per i prossimi 15/20 anni (cfr. sopra al consid. 2.7. e il Messaggio p. 104 seg.). Appare dunque evidente che una simile normativa doveva necessariamente fondarsi, al fine di garantire la parità di trattamento fra i beneficiari, su criteri chiari e duraturi nel tempo.
Le uniche eccezioni permesse dalla normativa, finalizzate a non penalizzare (in caso di rimborso) o favorire (in caso di prelievo) i beneficiari delle norme transitorie (cfr. Tabella comparativa alla modifica della Legge, doc. 23/7 citata espressamente al consid. 2.10.1 che precede), sono i prelievi ed i rimborsi effettuati nell'ambito della promozione della proprietà dell'abitazione previsti dalla LPP e i riversamenti e i riscatti nell'ambito del divorzio, che avvengono dopo la data di introduzione del nuovo piano. Trattasi di un'eccezione, espressamente prevista, che prevede la modifica dell'importo così stabilito allo scopo di evitare ingiustificati vantaggi o penalizzazioni inammissibili dal profilo dell'equità di trattamento (cfr. analogamente in STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015).
Nemmeno può essere trascurato che l'istituto di previdenza ha dovuto procedere ad un accantonamento straordinario per finanziare questo maggior impegno per rapporto al nuovo piano assicurativo in primato dei contributi. Nell’ambito degli approfonditi studi realizzati il Perito dell’Istituto di previdenza ha dovuto analizzare a fondo tutte le possibili situazioni, mettendo in particolare a confronto le pensioni dell’attuale e del nuovo piano in modo da poter fornire un quadro generale per le diverse categorie di assicurati (cfr. doc. 23/5 p. 5segg). Il confronto è stato allestito nel 2012 e ha preso in considerazione gli assicurati e in particolare anche quelli (427 occupati a tempo pieno e affiliati dopo il 1. gennaio 1995) che avrebbero beneficiato delle misure transitorie (cfr. in proposito la valutazione nel Messaggio p. 102).
Condividere, come sembra suggerire l’attore, il principio per il quale il trasferimento della quota di libero passaggio al coniuge, come nel presente caso il versamento di fr. 273'581.70, non dovrebbe comportare alcuna riduzione della garanzia delle aspettative, porterebbe ad uno stravolgimento del piano di risanamento nel suo insieme e in definitiva della norma transitoria stessa di cui all'art. 24 cpv. 4, 5 e 6 Lipct.
Inoltre appare evidente che il mancato adeguamento dell'importo di pensione (riduzione/aumento) previsto dalla garanzia delle aspettative di cui alla citata norma transitoria costituirebbe una palese ed inaccettabile disparità di trattamento fra assicurati in favore di una categoria di assicurati di per sé già tutelata adeguatamente, che andrebbe ben oltre il principio di una tutela ragionevole e sostenibile, di fronte ad un importante cambiamento.
In effetti, nella variante ipotizzata dall’attore gli assicurati beneficiari della norma transitoria trarrebbero un vantaggio ingiustificato, in violazione delle disposizioni vigenti in materia. La norma transitoria verrebbe quindi in buona sostanza messa in discussione in uno dei suoi principali criteri di equità di applicazione e la sua gestione passerebbe nelle mani degli assicurati che potrebbero, con scelte personali operate successivamente all’entrata in vigore del nuovo sistema pensionistico, influire sulle loro prestazioni e questo anche se la loro copertura è fondata su una norma eccezionale introdotta per motivi di cui si è detto, in un momento particolare di cambiamento (cfr. anche in STCA 34.2014.12 del 16 marzo 2015).
Come è stato già anticipato, nemmeno può essere condivisa la richiesta formulata in via subordinata dall’attore laddove egli chiede di riformare la determinazione del 21 maggio 2014 nel senso di prevedere il computo della quota di libero passaggio trasferita alla moglie a valuta 31.12.2012, chiedendo quindi in sostanza di non tener conto per stabilire i tassi di conversione utilizzati per calcolare il costo annuo della riduzione, dell'età al verificarsi dell'evento, ma di calcolarla al 31 dicembre 2012.
A prescindere dal fatto che tale modalità di calcolo non può giustificarsi in quanto non si baserebbe su alcuna base legale, l’istituto di previdenza convenuto ha nel dettaglio illustrato mediante il relativo calcolo che tale variante penalizzerebbe maggiormente l'assicurato stesso. Si rimanda in proposito al relativo calcolo esposto dall’Istituto di previdenza dal quale si evince che ne discenderebbero rendite di vecchiaia inferiori, da ricondurre ai tassi di conversione utilizzati per i due calcoli (invece di 9.073 vecchiaia/3.002 vedovile come da calcolo dell’istituto di previdenza, 8.693/2.926) con un conseguente periodo di riduzione maggiore, ossia di 4'425 giorni in luogo dei 4'253 secondo il calcolo operato dall’amministrazione (cfr. doc. III p. 7).
L’istituto di previdenza ha con pertinenza sottolineato che aderire a una tale richiesta significherebbe quindi per il medesimo un relativo vantaggio finanziario perché nel tempo porterebbe a una diminuzione degli impegni nei confronti degli assicurati per i quali si rende necessario la modifica dell'importo stabilito al 31 dicembre 2012 a seguito di prelievi, rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria o al trasferimento della quota di libero passaggio e ai conseguenti riscatti nell'ambito della procedura di divorzio. Ma, come detto, la stessa non rientra nei principi stabiliti dal legislatore.
Quanto infine alle contestazioni circa l’ammontare della somma riversata alla ex moglie (doc. V, XIII), le stesse sono prive di fondamento e non rientrano nel tema del presente contendere, rilevato peraltro che l’Istituto di previdenza convenuto ha provveduto al versamento della parte di avere di vecchiaia in adempimento della sentenza di divorzio 23 ottobre 2013, passata in giudicato - e, quindi, della relativa comunicazione 9 dicembre 2013 del Pretore (doc. 41) - che ha fissato in modo vincolante l’importo da versare sul contro di libero passaggio di ____________. Ne discende che eventuali contestazioni in merito ai calcoli eseguiti dall’istituto previdenziale nelle more della procedura di divorzio ai fini di determinare la prestazione di libero passaggio da dividere giusta l’art. 22 LFLP andavano sollevate, se del caso, nell’ambito della procedura stessa. E questo a prescindere dal fatto che l’istituto convenuto ha ben illustrato come il calcolo sia stato eseguito in modo ineccepibile (cfr. doc. XI, XV e doc. 41/1-8).
Laddove infine l’attore pretendeva il calcolo di un ipotetico valore del suo diritto acquisito al 31 dicembre 2012 “se tale prelievo -scontato valuta 31.12.2012 fosse intervenuto a quale momento” a ragione l'Istituto di previdenza convenuto ha rilevato come un siffatto calcolo non ha ragione di esistere in quanto non rispettoso della normativa legale applicabile e dianzi descritta (doc. V, VII).
2.12. In conclusione l’istituto di previdenza convenuto, nella presa di posizione del 21 maggio 2014, ha stabilito in maniera conforme al disciplinamento legale le modalità di computo del versamento a favore dell’ex moglie della quota di libero passaggio di fr. 273'581.70 (cfr. doc. A; cfr. anche il calcolo dettagliato nello scritto 28 marzo 2014, doc. C). In questo senso la situazione previdenziale dell’assicurato, così come è stata definita dall’Istituto di previdenza (cfr. in esteso al consid. 2.3, doc. A, C), merita integrale conferma.
La petizione va quindi respinta.
È accertato che le modalità di computo sulla sua situazione previdenziale del trasferimento alla ex moglie della quota di libero passaggio di fr. 273'581.70 (rispettivamente fr. 273'421.--) così come stabilite dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, segnatamente nella presa di posizione del 21 maggio 2014, sono conformi al disciplinamento legale applicabile.
Nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico.
Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Ne consegue che all’istituto di previdenza convenuto, peraltro non patrocinato in causa, benché vincente non sono assegnate ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
§ È accertato che il trasferimento della quota di libero passaggio all’ex moglie di AT 1, avvenuto il 9 dicembre 2013, è stato correttamente computato, in riduzione dell’avere di vecchiaia e delle prestazioni oggetto della garanzia di cui alla norma transitoria, così come esposto nella determinazione del 21 maggio 2014 dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino e conformemente ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti