Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2014.22

 

rg/sc

Lugano

22 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sull’istanza di gratuito patrocinio del 3 settembre 2014 presentata da

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

 

 

in relazione alla procedura di cui all’inc. 34.2013.43 sfociata nella STCA del 27 febbraio 2014

 

 

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

-          con giudizio 27 febbraio 2014 (34. 2013.43), cresciuto in giudicato, nell’ambito delle sue competenze giusta l’art. 25a LFLP lo scrivente Tribunale ha quantificato in CHF 45'859.90 l’avere pensionistico accumulato da __________ in costanza di matrimonio, facendo di conseguenza ordine all’istituto previdenziale cui quest’ultimo era assicurato di accreditare a favore della ex moglie RI 1 la somma di CHF 22'929.95;

 

-          con istanza 3 settembre 2014 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio in relazione alla procedura sfociata nella suddetta STCA del 27 febbraio 2014;

 

-          una domanda di gratuito patrocinio non può essere proposta do-po chiusura del procedimento per il quale viene chiesta (Ackermann, Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in: Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Sozialversicherungsrechtstagung 2010, pp. 162, 178 e ivi riferimenti; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 161 nota 883; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsrecht des Kantons Zürich, 2009, § 16 n. 11; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 546);

 

-          la procedura per la quale nella fattispecie è chiesto il gratuito patrocinio si è conclusa con la suddetta STCA del 27 febbraio 2014, cresciuta in giudicato;

 

-          l’istanza in rassegna non è di conseguenza proponibile e deve essere dichiarata irricevibile;

 

-          le condizioni per riconoscere il diritto al gratuito patrocinio non appaiono in ogni caso adempiute;

 

-          presupposti per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall’art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono cumulativamente l'esistenza di uno stato d'indigenza e la probabilità di esito favorevole del processo; l'intervento di un avvocato deve inoltre essere necessario alla corretta tutela degli interessi del richiedente (DTF 103 V 47 consid. 1b, 98 V 116; Pratique VSI 1989 p. 348 consid. 2a; STFA B 30/05 del 16 ottobre 2006 consid. 5.2.2, B 27/06 del 1. dicembre 2006 consid. 3; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG, in SZS 1983 p. 188; Zünd, Besonderheiten des Verfahrens vor Sozialversicherungsgericht (u.a. Art. 142 ZGB), in: Mosimann (Hrsg.), Aktuelles in Sozialversicherungsrecht, 2001, pp. 159ss;  cfr. anche artt. 2 e 3 LAG). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che quest'ultima condizione (necessità di un avvocato) è realizzata nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte o il suo rappresentante civile non possiedono le necessarie conoscenze giuridiche (cfr. pro multis DTF 119 Ia 265s, 103 V 46; Zünd, cit., pp. 159-160; Müller, op. cit., pp. 551s; con particolare riferimento alla procedura di divisione ex art. 25a LFLP e art. 73 LPP v. anche Schwegler, Vorsorgeaus-gleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in: ZBJV 2010, p. 90);

 

                                     -   la fattispecie di cui alla STCA del 27 febbraio 2014 non ha, a non aver dubbi, presentato elementi di particolare difficoltà, sia dal profilo giuridico che da quello fattuale e istruttorio, né ha richiesto conoscenze tali da rendere necessario un patrocinio in causa. La procedura, retta peraltro dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Geiser/Senti, in: Scheider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a, n. 13; Schwegler, cit., p. 90), ha potuto essere evasa sulla base delle attestazioni degli enti previdenziali interessati e della documentazione, di facile lettura, acquisita agli atti, senza particolari inter-venti delle parti che necessitassero l’assistenza di un legale;

 

 

 

per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   L’istanza è respinta in ordine e nel merito.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti