Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2014.26

 

BS/RG

Lugano

6 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sull’”istanza” del 23 settembre 2014 di

 

 

AT 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

volta ad ottenere il consenso giudiziario al versamento della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 5 cpv. 3 LFLP;

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                              -   con “istanza” 23 settembre 2014 AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto nel petitum – senza per altro precisare in ingresso quale sia la parte convenuta in giudizio – che sia “fatto ordine alla spettabile __________ previo calcolo, di versare (…) o l’intera quota di sua spettanza oppure fr. 50'000.--, a valere quale acconto di sua spettanza” sulla base dei seguenti motivi:

                                                                              

" 1.      Il signor AT 1, cittadino __________,

         titolare di un permesso di dimora (B), dal 02.07.1990 lavora in Svizzera (doc. B). Egli è coniugato dal 01.05.1983 con __________, la quale ha abitato in Svizzera solo per 6 mesi ca nell'anno 1992. Dal 1994 i coniugi __________ vivono di fatto separati, il marito in Svizzera e la moglie in __________

  2.    Dal 01.05.2014 AT 1 si è affiliato alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG quale indipendente (doc. C1, C2).

 

  3.    I suoi averi pensionistici LPP sono confluiti su un conto di libero passaggio presso la __________ (doc. D1, D2).

 

  4.    Per ricevere il capitale della prestazione di libero passaggio ha bisogno del consenso della moglie, consenso che quest'ultima, dopo vari tergiversare, non vuole accordare (doc. E).

 

  5.    Tuttavia il signor AT 1 ha urgente necessità di ottenere la parte di sua spettanza. Con tale capitale egli deve infatti acquistare il camion, strumento indispensabile per la nuova attività professionale indipendente (doc. F)."

 

                                     -   l’art. 2 cpv. 1 LFLP dispone che l’assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita;

                                     

                                     -   secondo l’art. 5 cpv. 1 LFLP l’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:

                                     

      a.   lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l’articolo 25f;

 

                                         b. comincia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o

 

c.    l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi.

 

                                         Il capoverso 2 della medesima norma prevede se l’avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge.

 

                                         Il capoverso 3 stabilisce che se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il Tribunale.

 

                                         La possibilità di adire il Tribunale è stata creata affinché il coniuge (rispettivamente il partner registrato) beneficiario di prestazioni previdenziali non sia soggetto al comportamento arbitrario del-l’altro coniuge (Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 5 LFLP, n. 74 p. 1515);

 

                                     -   si pone la questione di sapere quale sia il Tribunale competente ratione materiae a conoscere vertenze riguardanti l’applicazione dell’art. 5 cpv. 3 LFLP;  

 

                                     -   occorre al riguardo distinguere il caso di mancato consenso ex art. 5 cpv. 3 LFLP nell’ambito di una procedura di divorzio da quello che si realizza al di fuori di una tale procedura. Nel secondo caso si pone segnatamente il quesito della competenza del giudice delle misure di protezione dell’unione coniugale oppure del tribunale istituito dall’art. 73 LPP (Meyer/ Uttinger, op. cit., ad art. 5 LFLP, n. 76 p. 1515);

 

                                     -   al di fuori di una procedura di divorzio la LFLP non precisa quale Tribunale sia materialmente competente e tale questione è stata lasciata aperta dal TF (cfr. DTF 125 V 169 consid. 3a);

 

                                     -   la giurisprudenza di alcuni Cantoni ha per contro avuto modo di chinarsi sulla questione. Con sentenza 5 dicembre 2013 (pubblicata in BJM 2014 p. 149; cfr. anche sentenza 100 07 314/LIA dell’11 settembre 2007 pubblicata in www.baselland.ch), il tribunale cantonale di Basilea-Campagna ha stabilito la competenza del giudice (civile) della protezione dell’unione coniugale. Nel medesimo senso si è pronunciato il tribunale cantonale di San Gallo (sentenza del 26 settembre 2002, pubblicata in ZBJV 2003, pp. 544ss) e l’Obergericht di Zurigo (sentenza del 31 agosto 2001 pubblicata in ZR 101/2002 Heft 6 Nr. 47, 167-172 in un caso d’applicazione dell’art. 30c cpv. 5 LPP);

 

                                         In dottrina, per la competenza del giudice (civile) delle misure protettrici dell’unione coniugale si sono espressi Geiser (“Freizugigkeitsgesetz”, in ZBJV 1995 p. 187) Meyer/Uttinger (op. cit., ad art. 73 n. 50 p. 1195 nota 99), Siegfried/Sert (“Das Erfordernis der Zustimmung zur Auszahlung von Vorsorgeleistungen aus der beruflichen Vorsorge und der Säule 3a“, in HAVE 2008 p. 16) e – con riferimento all’analoga ipotesi di mancato consenso del coniuge contemplata dall’art. 30c cpv. 5 LPP – Cardinaux (“Vorsorgerechtliche Sicherungsinstrumente”, in Freiburger Sozialrechtstage 2014, 20 Jahre Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge, p. 358).

 

Anche diversi commentatori del nuovo CPC federale evidenziano come l’art. 271 – relativo alla procedura sommaria prevista per le misure a tutela dell’unione coniugale ed al suo campo d’applicazione – non contenga un’enumerazione esaustiva e precisano come rientrino pure nella sua sfera d’applicazione i casi in cui un coniuge rifiuti ingiustificatamente di consentire al versamento dell’avere LPP giusta l’art. 5 cpv. 3 LFLP o giusta l’art. 30c cpv. 5 LPP (Spycher, Commentario bernese, ad art. 271 n. 9, p. 2600; Siehr/Bähler, Commentario basilese, ad art. 271 n. 2, pp. 1604s; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, ad art. 271 n. 9; Trezzini, in Cocchi/Trez-zini/Bernasconi, Commentario al CPC, 2011, ad art. 271 p. 1230; cfr. anche Vetterli, Beschränkter Schutz in der Ehe, in AJP 2005 p. 298).

 

                                     -   tra i fautori di una competenza ex art. 73 LPP vi è per contro Vetter-Schreiber (Kommentar zum BVG, 2009, ad art. 6 FZG, n. 21, p. 478), la quale fa riferimento alla DTF 128 V 47 consid. 2d in cui l’Alta Corte – facendo a sua volta riferimento a Zünd (“Probleme im Zusammenhang mit der schriftlichen Zustimmung zur Barauszahlung der Austrittsleistungen des nicht am Vorsorgeverhältnis beteiligten Ehegatten”, in SZS 2000 p. 425) e anche a Geiser (“Bemerkungen zum Verzicht auf den Vorsorgungsausgleich im neuem Scheidungsrecht (art. 123 ZGB)”, ZBJV 2000, nr. 6.3, p. 104) – aveva in realtà ammesso la competenza del giudice della previdenza professionale in una controversia (che opponeva un coniuge all’istituto di previdenza in merito alla validità di un versamento della prestazione di libero passaggio al-l’altro coniuge) nell’ambito però di una procedura di divorzio (cfr. anche. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1250, p. 452);  

 

                                     -   nel caso in esame l’attore è separato di fatto dalla moglie e non risulta che sia pendente una procedura di divorzio (cfr. istanza);

 

                                     -   alla luce della suevocata dottrina e giurisprudenza, secondo questo Tribunale la competenza a conoscere il presente litigio avente ad oggetto l’asserito mancato consenso del coniuge ex art. 5 cpv. 3 LFLP dev’essere attribuita al giudice della protezione dell’unione coniugale.

 

                                         In primo luogo occorre ricordare che scopo del consenso di cui all’art. 5 cpv. 3 LFLP (previsto in ambito previdenziale anche per il prelievo anticipato in relazione della promozione della proprietà d’abitazioni, art. 30c cpv. 5 LPP ed anche per il versamento della liquidazione in capitale ai sensi dell’art. 37 cpv. 5 LPP) è quello di evitare che un coniuge possa prendere da solo una decisione che in definitiva tocca entrambi i coniugi e che ha parimenti delle ripercussioni sui figli della coppia (cfr. Messaggio del Consiglio Federale concernente il disegno della LFLP del 26 febbraio 1992, FF 1992 III 574; Schneider, La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle et son ordonnance, in SZS 1994 p. 433). Nella citata pronunzia basilese dell’11 settembre 2007 viene al riguardo rilevato che il consenso serve a preservare la aspettative economiche di ogni singolo coniuge, in particolare nel ricevere in caso di divorzio la metà della prestazioni di libero passaggio accumulate durante il matrimonio. Siccome il disaccordo sul consenso del versamento della prestazione d’uscita è da configurare come un conflitto tra coniugi, come sarebbe il caso in esame, la persona più competente a derimerlo è proprio il giudice della protezione dell’unione coniugale (in tal senso cfr. Siegfried/Sert, op. cit. p. 16). Nella pronunzia basilese del 5 dicembre 2013, infine, prendendo quale esempio il consenso richiesto per la disdetta ed alienazione dell’abitazione coniugale (art. 169 cpv. 2 CCS), sono stati evidenziati i vantaggi procedurali nell’attribuire la competenza al giudice della protezio-ne dell’unione coniugale (“In diesem Zusammenhang eignet sich aber der Eheschutzgericht besser als ein Sozialversicherungsgericht, weil es sich darum handelt, in einem raschen und parteinahen Verfahren einen Konflikt zwischen den Ehegatten zu lösen und ihre Interessen gegeneinander abzuwägen. Das Eheschutzgericht muss demnach zuständig sein, die verweigerte oder gar nicht einholbare Zustimmung des Ehegatten zu ersetzen“);

 

                                     -   il giudice della protezione dell’unione coniugale non dà indicazioni all’istituto di previdenza, ma semplicemente autorizza il coniuge ad agire da solo, nel senso di inoltrare la domanda di versamento della prestazione d’uscita (“Anzumerken bleibt, dass das Eheschutzgericht keine direkte Anweisung an die Vorsorgeeinrichtung erteilt, sondern lediglich den Ehegatten resp. den eingetragenenen Partner oder die eingetragene Partnerin zum alleinigen Handel (Gesuchstellung) ermächtigen kann”; Sieg-fried/Sert, op. cit., p. 16);

 

                                     -   secondo il principio generale del diritto amministrativo – valido anche nell’ambito delle assicurazioni sociali – l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve trasmettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, n. 15 ad art. 30; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in FS Koller 1993, pp. 459s; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgesetz des Kantons Zürich, 2009, § 2 n. 14, § 9 n. 8; cfr. anche art. 6 cpv. 1 LPamm in relazione con l’art. 31 Lptca);

 

                                     -   secondo l’art. 23 CPC “per le istanze e azioni di diritto matrimoniale, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, è imperativo il foro del domicilio di una parte”;

 

                                     -   visto quanto sopra, l’”istanza” dev’essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per competenza alla Pretura di __________, foro del domicilio dell’attore.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’”istanza” è irricevibile.

 

                                   2.   Gli atti sono trasmessi alla Pretura di __________ per ragione di competenza.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti