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Raccomandata |
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Incarto
n.
FC |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 4 novembre 2014 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1958, già dipendente della __________ quale venditore dal 1. aprile 1978 sino al 31 dicembre 1985 e, quindi, ai fini previdenziali assicurato, tramite il datore di lavoro, alla CO 1 (in seguito: CV 1), a decorrere dal 1. novembre 1982 è stato messo al beneficio di una mezza rendita d’invalidità da parte dell’Ufficio AI, trasformata poi in rendita intera dal 1. maggio 1997. La Cassa ha riconosciuto dal canto suo una mezza prestazione di invalidità dal 1. febbraio 1984 (versata dal 1. luglio 1985) e una intera dal 1. maggio 1997. A seguito del ricalcolo della sovrassicurazione l’importo della prestazione ha subito nel corso degli anni cambiamenti che hanno causato contestazioni da parte dell’interessato. Con una petizione presentata al TCA avverso la CV 1 (denominata “ricorso”) il 1. marzo 2010, l’assicurato ha quindi formulato una serie di censure riguardanti le modalità di calcolo della prestazione di invalidità, della sovrassicurazione così come l’adeguamento al rincaro, relativamente a vari periodi di erogazione, ma soprattutto con riferimento al periodo successivo al 2005.
La petizione, avversata dalla parte convenuta, rappresentata dall’avv. RA 1, è stata accolta dal TCA limitatamente al diritto dell’attore all’adeguamento al rincaro delle prestazioni, mediante pronuncia del 15 dicembre 2011 (STCA 34.2010.12). Nella sua sentenza il TCA ha accertato la correttezza dell’ammontare della rendita d’invalidità, anche nella misura della copertura sovraobbligatoria, riconosciuta all’assicurato a far tempo dal 2005 con riferimento sia al calcolo della prestazione al momento della prima attribuzione, da febbraio 1984, sia ai successivi cambiamenti effettuati dopo il gennaio 2005, confermando anche il calcolo della sovrassicurazione; il TCA ha inoltre respinto in quanto prescritta un’ulteriore richiesta di fr. 17'964.-- sollevata dall’attore nei confronti della Cassa oltre ad altre non ben precisate pretese dell’attore e in ogni modo le richieste relative a prestazioni eventualmente dovute nel periodo precedente ai 5 anni prima della petizione. Nella sua pronuncia il TCA ha per contro ammesso il diritto dell’attore all’adeguamento al rincaro, conformemente alle disposizioni regolamentari, della rendita versatagli anche per il periodo successivo al 2006.
La pronuncia cantonale è stata in seguito integralmente confermata dal Tribunale Federale che ha dichiarato irricevibile il ricorso di AT 1 e respinto quello inoltrato dalla CV 1 (STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013).
1.2. A seguito di un nuovo scambio di prese di posizione tra le parti, con una nuova petizione del 4 novembre 2014 AT 1 chiede che la CV 1 sia condannata a produrre un certificato previdenziale aggiornato e ad “accreditare retroattivamente i contributi previdenziali dell’attore” e “soprattutto ad aggiornare le prestazioni previdenziali” e a “versare all’attore le prestazioni retroattive”, con i relativi interessi di mora. In sostanza l’attore reputa che nei calcoli delle prestazioni la CV 1 non abbia tenuto contro di accrediti di natura previdenziale da lui effettuati con conseguente diminuzione delle rendite (doc. I).
1.3. Con la risposta di causa la CV 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la reiezione della petizione contestando le singole pretese dell’assicurato, con motivazioni che verranno se del caso esposte nel prosieguo di causa; ribadisce in particolare la correttezza delle prestazioni erogate, confermando di aver correttamente contabilizzato anche la prestazione di libero passaggio (interessi inclusi) da lui riversata a seguito del riconoscimento della rendita di invalidità al 100%. Ha inoltre comunque sollevato l’eccezione di prescrizione situandosi il preteso mancato accredito nel 1999. Pure da respingere, secondo la Cassa, è la richiesta di emissione di un nuovo certificato di previdenza (doc. V).
1.4. Con scritti del 30 dicembre 2014 e 26 gennaio 2015 l’attore ha in sostanza confermato la propria posizione, producendo ulteriore documentazione (VII; XI). Il 15 gennaio 2015 la Cassa si è confermata nelle sue domande e allegazioni, evidenziando nuovamente la correttezza dei calcoli operati e l’irrilevanza della documentazione prodotta dall’attore (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Nel caso in esame, pacifico è che, sulla scorta delle decisioni dell’Ufficio AI (il quale ha versato una mezza rendita di invalidità dal 1. novembre 1982 e una rendita intera dal 1. maggio 1997, doc. 3/1, 9/1), la CO 1 ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1. febbraio 1984 (la prestazione è tuttavia stata versata solo a decorrere dal 1. luglio 1985 avendo l’assicurato sino a quella data percepito le indennità giornaliere per malattia), trasformata poi in rendita intera dal 1. maggio 1997.
L'invalidità, il grado della stessa e la decorrenza della prestazione di invalidità non sono contestati. Mediante pronuncia del 15 dicembre 2011 questo Tribunale ha esaminato nel dettaglio l’ammontare della rendita di invalidità della previdenza professionale fondata sul regolamento della CV 1, in particolare della previdenza sovraobbligatoria, segnatamente anche le modalità di calcolo e la misura di un’eventuale riduzione della stessa per sovrassicurazione. Anche l’adeguamento della prestazione al rincaro è stato oggetto di esame.
In particolare, il TCA, riepilogate innanzitutto le prestazioni assegnate all’assicurato a decorrere dal 1. luglio 1985, ha esaminato le singole contestazioni, per quanto riferito alle rendite successive al 1. dicembre 2005, avendo l’assicurato ribadito di non vantare alcuna pretesa riferita alle prestazioni erogate dalla Cassa precedentemente a tale periodo.
Confermata comunque la correttezza del calcolo della mezza rendita dovuta quale prestazione massima assicurata (vale a dire a prescindere da un eventuale sovrassicurazione) al momento della prima attribuzione (che del resto non era sostanzialmente contestata), il TCA ha pure confermato, in quanto rispettoso della normativa legale e regolamentare applicabile, il calcolo eseguito dalla convenuta per determinare la prestazione (intera) dovuta a far tempo dal 1. maggio 1997, ossia a seguito dell’innalzamento al 75% del grado di invalidità (per complessivi fr. 1'799.-, pari a fr. 1'155 della mezza rendita già erogata in precedenza e fr. 644 relativamente alla seconda metà di invalidità), effettuato dopo aver preteso la restituzione della metà della prestazione di libero passaggio a suo tempo trasferita alla Banca __________, per fr. 9'161.10 oltre interessi.
In proposito sono pure state evase le singole contestazioni sollevate dall’assicurato.
Per il resto questo Tribunale, confermata la correttezza dell’importo della prestazione massima assicurata dovuta all’attore, ha pure esaminato il calcolo della sovrassicurazione effettuato dalla Cassa, relativamente al periodo successivo al 2005. L’esame si è esteso anche alla legittimità della modifica, con effetto dal 1. dicembre 2005, del metodo di calcolo di sovrassicurazione, sulla base del Regolamento entrato in vigore il 1. gennaio 2005, che ha, tra l’altro, ridotto il limite della sovrassicurazione dal 100% al 90% del salario lordo perso e introdotto il computo del reddito d’attività lavorativa presumibilmente ottenibile e, in misura completa, delle prestazioni a favore del coniuge e dei figli.
Infine, con riferimento ad una richiesta di pagamento per delle prestazioni che non gli sarebbero state versate nel 1998, quantificata dall’attore in fr. 17'964, il Tribunale ha respinto simile pretesa in quanto prescritta.
Tutto bene considerato quindi il TCA ha accolto la petizione solo laddove ha stabilito l’obbligo per la convenuta di adeguare al rincaro la rendita anche per il periodo successivo al 2006.
2.2. Nella misura in cui con la petizione introdotta il 4 novembre 2014 l’attore solleva nuovamente contestazioni concernenti le prestazioni erogategli dalla convenuta, le stesse devono essere integralmente respinte in quanto irricevibili.
Con pertinenza infatti la convenuta ha sostanzialmente sollevato l'eccezione della crescita in giudicato materiale ("ne bis in idem") della precitata sentenza del 15 dicembre 2011, con la quale il TCA, in evasione della petizione inoltrata dall'attore il 1. marzo 2010, già aveva respinto le richieste dell’assicurato in relazione alle rendite da lui percepite dalla convenuta. In sostanza quindi la CV 1 sostiene che questa Corte si è già pronunciata sul medesimo oggetto tramite l'emanazione della precedente pronuncia, cresciuta in giudicato dopo la resa della STF.
In proposito va infatti rilevato che acquista cosa di forza giudicata una decisione che si pronuncia in modo definitivo su una determinata vertenza.
Una sentenza acquista, in particolare, forza di cosa giudicata formale, quando tutti i rimedi ordinari di diritto sono stati utilizzati, per decorso infruttuoso del termine di ricorso, rispettivamente per rinuncia definitiva delle parti di fare uso dei rimedi di diritto.
A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale invece un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere modificata, se non a determinate condizioni (revisione, riesame, U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, p. 166; p. 170 N 782; C: Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999 N10 § 27).
Per stabilire il significato del dispositivo e l'identità dell'azione si fa capo ai motivi della sentenza. Se il dispositivo fa inoltre riferimento ai considerandi, anch'essi passano in giudicato materiale (C. Zünd, op. cit. p. 203).
In virtù del principio “ne bis in idem”, quindi, il Tribunale non può più pronunciarsi su un oggetto, di cui su cui si è già chinato oppure si sono occupate in precedenza altre istanze competenti. In tale evenienza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile (cfr. STFA non pubbl. dell’8 maggio 1996 in re E. G. e del 13 marzo 1996 in re D.G. P.; H.U. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, Zurigo 1983, p. 308).
Al riguardo va ribadito che, sulla liceità delle prestazioni di invalidità versate all’assicurato dalla CV 1, il TCA si è già pronunciato in maniera definitiva con la sentenza 15 dicembre 2011, la quale, dopo la reiezione dei ricorsi al TF, è cresciuta in giudicato.
In simili condizioni la petizione presentata da AT 1, nella misura in cui chiede un ricalcolo della prestazioni versate e future (a dipendenza di un presunto errato accredito della prestazione di libero passaggio da lui riversata alla Cassa rispettivamente di un addotto “mancato accredito di contributi previdenziali versati”), dev'essere considerata irricevibile in base al principio "ne bis in idem".
In particolare irricevibile risulta l’allegazione dell’attore laddove sostiene che la prestazione di libero passaggio che egli ha dovuto riversare alla Cassa dopo che gli era stata riconosciuta una rendita di invalidità intera non sarebbe stata accreditata correttamente, nella misura di fr. 4'746, ciò che ha comportato una non legittima diminuzione delle rendite a lui versate.
La correttezza dei calcoli operati dalla Cassa per determinare le prestazioni di invalidità riconosciutegli è in effetti già stata oggetto della prima pronuncia di questo Tribunale.
E questo a prescindere dal fatto che la convenuta ha ampiamente illustrato, con motivazioni convincenti cui si rinvia (doc. V), come le allegazioni dell’attore siano del tutto infondate, la questione degli interessi, versati dall’attore in un secondo tempo rispetto alla prestazione di libero passaggio, non avendo avuto alcun influsso sui calcoli delle rendite. In sostanza la CV 1 ha illustrato come la prestazione riconosciuta all’attore sia stata calcolata considerando interamente tutti gli anni del periodo intercorso tra l’entrata e l’uscita dalla Cassa, e questo malgrado il mancato versamento degli interessi maturati sulla prestazione di libero passaggio relativa agli anni 1978-85; più precisamente la CV 1 ha illustrato come ai fini del calcolo della rendita è stato calcolato il numero di anni intercorsi tra l’entrata nella CV 1 e il pensionamento a 62 anni, ciò che corrispondeva agli anni di assicurazione pieni (42.08), diminuiti poi degli anni (gennaio 1986 sino luglio 1997) intercorsi tra l’uscita dalla Cassa all’aumento della rendita al 100% (11.333 anni), giungendo ad un numero di anni di 30.75 (cfr. doc. 16-18 e la STCA 34.2010.12, segnatamente ai consid. 2.9, 2.12 con i riferimenti alle norme regolamentati applicabili).
Non da ultimo va inoltre osservato che la convenuta ha in ogni modo sollevato l’eccezione di prescrizione, ritenuto come la pretesa si fonderebbe su un presunto mancato computo, da parte della Cassa, di contributi previdenziali da lui versati nel 1999 (rispettivamente “interessi maturati sulla prestazione di libero passaggio dal 17 febbraio 1986 al 28 gennaio 1999”, doc. I) e che quindi ogni eventuale pretesa riferita a tale mancato accredito sarebbe ampiamente prescritta, essendo il termine di prescrizione di cui all'art. 41 LPP e agli artt. 129 e segg. da tempo superato.
2.3. Quanto poi all’allegazione di AT 1 per la quale le sue richieste troverebbero giustificazione in un passaggio a pagina 33 della sentenza di questa Corte, l’interprestazione data dall’attore non può essere condivisa.
L’attore si riferisce segnatamente al considerando 2.12 p. 33 della pronuncia cantonale laddove il TCA, con specifico riferimento all’eccezione sollevata dall’assicurato secondo cui a torto la Cassa l’avrebbe considerato uscito nel 1986 ritenuto come egli avrebbe riversato nel 1998 alla Cassa non solo la prestazione di libero passaggio a suo tempo versatagli per la quota del 50% di uscita dalla __________ per il 31 dicembre 1985, ma anche i contributi da lui versati alla __________ oltre che “fr. 4'746 per l’arco di uscita dal 1986 al 1998” (XI p. 7), questo TCA l’ha ritenuta inammissibile, considerando:
" Dalla documentazione agli atti si evince che al momento dell’uscita dalla Cassa l’assicurato ha percepito una prestazione di libero passaggio, relativa alla quota del 50% di parte valida, di fr. 9'161.10, come da conteggio del 17 febbraio 1986 (doc. 9/4). Al momento dell’aumento del grado invalidità, allo scopo di finanziare la prestazione di invalidità da versare all’avente diritto, conformemente all’art. 3 cpv. 2 LFLP la Cassa ha legittimamente richiesto in restituzione tale somma, la quale è stata riversata dall’assicurato nel gennaio 1999 (scritto 5 gennaio 1999 della Cassa all’assicurato, doc. 9.4). Del versamento di ulteriori importi (versamento che sarebbe avvenuto dodici anni prima dell’inoltro della petizione di cui a questa causa) non vi è traccia agli atti e le affermazioni dell’attore sono rimaste sprovviste di qualsivoglia atto probatorio. Qualora tuttavia l’importo addotto dall’attore si riferisse a contributi versati per l’attività lavorativa svolta, per un periodo limitato, successivamente all’attribuzione della rendita parziale, nella misura della capacità lavorativa residua, va detto che lo stesso potrebbe avere tutt’al più influsso sull’ammontare dei contributi iscritti sul conto vecchiaia individuale e, quindi, sull’avere di vecchiaia determinante per la fissazione delle prestazioni al raggiungimento dell’età di pensionamento.
Del resto, contrariamente a quanto sostanzialmente sembra addurre l’attore, alla luce di queste circostanze in nessun caso egli potrebbe vantare la sussistenza di un rapporto assicurativo con la convenuta oltre l’anno 1986, anno in cui egli ha cessato interamente di lavorare per __________. Con lo scioglimento del rapporto di lavoro infatti e, quindi, l’uscita dall’ultimo istituto di previdenza, è insorto un caso di libero passaggio nella misura della parte attiva corrispondente alla parte ancora valida da destinare a una delle opzioni di utilizzazione elencate dagli art. 3-5 LFLP. Né del resto nel presente caso è dato un caso di affiliazione esterna.
Tale passaggio si riferisce quindi a una contestazione che egli aveva sollevato nella precedente procedura in merito ad un presunto addotto accredito di contributi previdenziali dopo l'aumento del grado di invalidità. Confermando che la richiesta della cassa (formulata al momento dell’innalzamento del grado di invalidità dell’attore) volta alla restituzione della prestazione di libero passaggio (versata per la metà della parte inizialmente rimasta valida) era legittima, osservando poi come non vi erano prove riguardanti l'accredito di ulteriori importi per il periodo dal 1986 al 1998, questa Corte ha semplicemente osservato che eventuali contributi versati per un'attività lavorativa svolta dopo il riconoscimento della rendita parziale, avrebbero potuto avere tutt'al più un influsso sull'avere di vecchiaia determinante per la fissazione delle prestazioni di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento.
Nessun diritto può invece dedurne l’attore con riferimento alle prestazioni di invalidità versate dalla CV 1, oppure alla prestazione di libero passaggio versata al momento dell'uscita dalla Cassa (capitale e interessi). Sia nuovamente ribadito che le rendite sono state calcolate considerando interamente tutti gli anni precedenti l’uscita dell’attore dalla CV 1 (doc. E). E questo a prescindere dal fatto che l’entità di presunti contributi che sarebbero stati versati successivamente non risulta dall’attore minimamente comprovata, come del resto già attestato chiaramente e in maniera vincolante nella precedente pronuncia di questa Corte.
Ne discende che le richieste formulate da AT 1 nella petizione che qui ci occupa, tendenti a un ricalcolo delle rendite di invalidità per non aver considerato un presunto accredito di fr. 4'746.-- (interessi sulla prestazione d'uscita), nella misura in cui dovessero anche essere reputate ricevibili, devono essere integralmente respinte giacché infondate (poiché, come si evince nel precedente giudizio, ininfluenti ai fini del calcolo della prestazione massima assicurata), e comunque ampiamente prescritte, considerato il termine decennale di prescrizione (art. 41 LPP e 129seg CO).
2.4. Ci si potrebbe tutt’al più chiedere se la richiesta dell'assicurato non possa venir considerata quale domanda di revisione (processuale) di una sentenza cresciuta in giudicato.
Secondo l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Per gli art. 24 e 25 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca):
" Art. 24. Contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se sono stati scoperti fatti nuovi mezzi di prova;
b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.
Art. 25. 1La domanda di revisione, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lettere a) e b) dell'art. 24; nel caso dell’art. 24 lett. a, la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.
2La forma è quella stabilita dall’art. 3; si applica la procedura prescritta dalla presente legge."
Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, 2A.531/1999 del 22 agosto 2000).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014 e 8F_13/2013 dell’11 dicembre 2013; cfr. anche STF C 223/06 del 16 gennaio 2008, consid. 3.2; U 247/06 del 30 ottobre 2007; DTF 127 V 353 consid. 5b p. 358; 110 V 138 consid. 2 p. 141, 291 consid. 2a p. 293; 108 V 170 consid. 1 p. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 p. 205).
In concreto l'assicurato non ha fatto valere nuovi fatti, né prodotto nuovi mezzi di prova, ai sensi della succitata giurisprudenza, che potrebbero indurre questa Corte a concludere diversamente rispetto a quanto statuito nella sentenza 15 dicembre 2011.
In simili condizioni, anche se trattata quale domanda di revisione, la richiesta andrebbe considerata irricevibile.
2.5. L’art. 86b LPP e gli artt. 8 e 24 LFLP (cfr. anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sanciscono l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza. L’art. 86b dispone quanto segue:
1 L'istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
a.
i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia;
b.
l'organizzazione e il finanziamento;
c.
i membri dell'organo paritetico secondo l'articolo 51.
2 Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L'istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull'evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.
3 Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l'organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L'istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l'organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
4 L'articolo 75 è applicabile.
Il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato (quali appunto i menzionati diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia) ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8; Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLF, 2010, (Pärli) ad art. 86b n. 11; l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza; cfr. anche art. 74 cpv. 2 LPP).
Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n. 6). L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 86b n. 9: cfr. anche DTF 131 V 472).
2.6. Quanto alla richiesta dell’attore tendente all’ottenimento di un nuovo certificato di previdenza, la convenuta ha allegato che il mancato allestimento del certificato di previdenza nel suo caso sarebbe da ricondurre al fatto che egli, in quanto titolare di una rendita intera di invalidità, non fa più parte degli assicurati attivi dell'impresa. A questi ultimi soltanto infatti è riservato tale documento, al fine di illustrare loro la situazione assicurativa che di principio può mutare ogni anno a dipendenza di modifiche salariali, di mutazioni del grado di attività o dell’acquisto di anni di assicurazione con conseguenti cambiamenti nelle prestazioni assicurate e dell’ammontare dell'indennità d'uscita al termine dell'anno civile.
Considerato come la situazione dell’attore rimane invariata negli anni, percependo egli una rendita di invalidità calcolata a suo tempo tenendo conto degli anni di assicurazione fino all'età di pensionamento (quindi prestazioni massime) e che, conformemente al previgente (e applicabile all’attore) regolamento, la rendita di invalidità corrisponde alla rendita di vecchiaia a 62 anni, la resa di un certificato di assicurazione non si giustifica (doc. C). Le prestazioni assicurate nel caso di AT 1 non subiscono infatti modifica alcuna.
Questo Tribunale deve aderire, premesso altresì come simile conclusione sia rispettosa anche del precitato art. 86b cpv. 1 lett. a LPP che si riferisce manifestamente agli assicurati attivi ai quali viene di regola inviato un certificato assicurativo annualmente.
Secondo l’art. 59 del Regolamento della CV 1, ogni anno la CV 1 informa le persone assicurate in merito ai diritti alle prestazioni, al reddito assicurato, al tasso di contribuzione e alla prestazione di libero passaggio, all’organizzazione e al finanziamento, ai membri dei propri organi. D’altra parte, secondo l’art. 5 “sottostanno all’obbligo di assicurazione i collaboratori delle imprese affiliate che..”, tra l’altro, “percepiscono un reddito globale annuo superiore al salario minimo LPP in vigore” (lett. a), hanno concluso un contratto di lavoro (lett. b) e, tra l’altro, “non hanno diritto ad una rendita di invalidità intera dell’AI” (lett. d) (cfr. doc. 21).
Da tali disposizioni regolamentari si evince chiaramente che l’informazione annuale, nella forma del certificato assicurativo, è riservata alla persone assicurate, vale a dire alle persone attive, completamente o parzialmente, presso un’azienda affiliata alla Cassa. Tale precisazione compare del resto anche nel modulo riservato al certificato assicurativo della CV 1, che specifica che “il certificato di previdenza mostra i dati attuali relativi alla situazione assicurativa personale e viene consegnato a tutte le persone assicurate” ritenuto che ”siete assicurati se a partire dal 1. gennaio successivo al 17esimo anno di età, percepite un salario annuo che raggiunge almeno il salario minimo LPP” (doc. 23).
Del resto deve essere osservato come la richiesta dell’attore risulti altresì sprovvista di ogni ragione pratica e rasenta quindi la temerarietà, considerato come la convenuta abbia ripetutamente precisato che l’assicurato è titolare di una prestazione massima sotto forma di rendita di invalidità intera, calcolata secondo il piano delle prestazioni, tenendo conto degli anni di assicurazione fino all'età di pensionamento (quindi prestazioni massime) e che, conformemente al previgente (e applicabile all’attore) regolamento, la stessa corrisponde alla rendita di vecchiaia a 62 anni. Ritenuto quindi che le prestazioni erogate non hanno subito e non subiranno modificazioni, la resa di un certificato di assicurazione non si giustifica.
Con riferimento all’ulteriore censura dell’attore, la Cassa ha altresì precisato che malgrado all’assicurato sia stata inizialmente erogata solo una rendita del 50% (dal 1. febbraio 1984), dal 31 dicembre 1985 egli ha comunque cessato di essere dipendente dell’azienda __________ e, quindi, di essere assicurato attivo alla CV 1 che ha pertanto provveduto a trasferire la sua prestazione di libero passaggio nella misura della capacità lavorativa residua. Di conseguenza all’attore non è più stato consegnato alcun certificato assicurativo successivamente alla completa cessazione dell’attività lavorativa presso __________, nemmeno in occasione della concessione della rendita intera a far tempo dal 1. maggio 1997. A quell’epoca erano tuttavia stati sottoposti all’attenzione dell’attore i conteggi relativi al calcolo della prestazione completa (cfr. STCA 34.2012.12, in particolare al consid. 2.12).
Né infine può mutare alle predette conclusioni la documentazione prodotta dall’attore in corso di causa (cfr. doc. N, O) che peraltro si riferisce ad altri istituti previdenziali e non alla CPM e risulta pertanto del tutto ininfluente.
A titolo abbondanziale val la pena ancora di osservare che in ogni modo, per prassi consolidata, decisivo per la definizione della prestazioni assicurative dovute è il regolamento. Nella misura in cui le prestazioni assicurative vengono altresì descritte in altri documenti, segnatamente nei certificati assicurativi, che contengono dati e indicazioni personalizzati al singolo assicurato, va detto che se tali dati divergono dal regolamento, è quest’ultimo ad essere determinante. Di conseguenza l’assicurato non si può ad esempio richiamare ad un ammontare di una prestazione assicurativa così come indicata sul certificato assicurativo se nel regolamento è prevista una regolamentazione sulla riduzione di prestazioni a motivo di sovrassicurazione (Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 1564).
2.7. Nei suoi scritti l’attore sembra nuovamente formulare altre, non motivate e sostanziate allegazioni (come il vago riferimento ad una presunta violazione dei suoi diritti ad una corretta informazione; cfr. doc. XI) che tuttavia risultano incomprensibili o non sufficientemente motivate, ragione per cui questo Tribunale non vi entra nel merito, respingendole senza ulteriore disamina.
E questo a prescindere dalla circostanza che la documentazione versata agli atti in questa procedura, così come quella prodotta o richiamata dal Tribunale nel corso della precedente procedura di cui all’inc. 34.2010.12, sembrerebbero non solo aver fornito tutti i dati utili all’attore, ma anche dimostrare in maniera sufficiente come la Cassa convenuta abbia sempre fatto fronte alle richieste di informazioni pervenutele dall’attore, in particolare circa le prestazioni a suo favore.
2.8. Ne discende quindi la reiezione della petizione.
Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), all’attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.
In effetti, malgrado l’interessato si sia fondato su motivazioni palesemente prive di qualsiasi fondamento, e che, alla luce della precedente resa del giudizio di questo TCA del 15 dicembre 2011, il suo comportamento appare al limite del temerario,
questo Tribunale ritiene che non vi siano (ancora) gli estremi per riconoscergli un comportamento processuale temerario o improntato alla leggerezza passibile d’essere sanzionato tramite il pagamento di spese di giustizia, come richiesto dalla CPM (cfr. DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207).
Inoltre, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164).
Ne consegue che alla Cassa pensioni convenuta, benché vincente, non sono assegnate ripetibili. Del resto la stessa non ha formulato alcuna richiesta in tal senso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti