accomandata

 

 

Incarto n.
34.2014.33

 

BS/sc

Lugano

24 settembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 15 novembre 2014 di

 

 

AT 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

 

 

CV 1 

rappr. da: RA 2 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   AT 1, classe 1968, con contratto sottoscritto il 3 luglio 2007 ha iniziato a lavorare presso la __________, servizi di sicurezza. Il rapporto di lavoro ha preso termine il 30 giugno 2008 a seguito di disdetta da parte del datore di lavoro (cfr. doc. B).

                                         Ai fini previdenziali egli è stato assicurato, per il tramite del datore di lavoro, presso la CV 1 (in seguito: CV 1; cfr. certificato di previdenza, stato 1° gennaio 2008, in doc. C), dal 1° gennaio 2007 al 30 settembre 2009 (cfr. conteggio d’uscita del 4 dicembre 2009 in doc. 1).

                               1.2.   Riconosciuta una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 29 aprile 2008 al 30 settembre 2009, con decisione 10 giugno 2010 l’Ufficio AI ha posto al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2009 (sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni; art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 dicembre 2009 (tre mesi dopo il miglioramento ai sensi dell’art. 88a cpv. 1 LAI), a seguito dell’epatite C di cui è portatore (doc. G).

 

                                         Dal 30 settembre 2009 al 31 marzo 2011 egli ha percepito delle indennità dall’assicurazione contro la disoccupazione, in particolare dalla Cassa __________ (cfr. atti __________ XIII).

 

                                         A seguito di un peggioramento della malattia epatica, riconosciuta un’inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 22 luglio 2011 (cfr. certificato medico 22 luglio 2011 del dr. __________; doc. H2), trattandosi di un risorgere dell’invalidità ai sensi dell’art. 29bis OAI, con decisione 9 febbraio 2012 l’Ufficio AI ha posto AT 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° settembre 2011 (data dell’inoltro della richiesta AI; doc. I).

 

                               1.3.   Con lettera 30 aprile 2012 la CV 1, e per essa la CV 1, dopo aver consultato la documentazione AI, ha comunicato a AT 1 di non dover versare alcuna rendita d’invalidità per i seguenti motivi:

 

" L'Ufficio dell'assicurazione invalidità competente ha riconosciuto l'inabilità al lavoro nella seguente misura:

 

•   100% dal 29.04.2008 al 30.09.2009, rendita intera per un periodo limitato dal 01.04.2009 al 31.12.2009, con versamento dal 1.09.2009

 

•   0% dal 01.10.2009 al 21.07.2011, dal 2009 disoccupato e alla ricerca di un lavoro al 100%

 

•   100% dal 22.07.2011, rendita intera dal 01.09.2011.

 

Fino al 31.12.2009 il Signor AT 1 è stato assicurato ai fini previdenziali presso la nostra società.

Secondo la giurisprudenza attualmente in vigore, le prestazioni d'invalidità vanno a carico dell'istituzione di previdenza presso la quale l'assicurato era coperto all'inizio dell'incapacità lavorativa che ha portato successivamente all'invalidità. E ciò anche se l'incapacità lavorativa ha subito delle interruzioni, comunque però a condizione che sussistano un nesso causale e temporale tra l'incapacità lavorativa e l'invalidità.

Per stabilire la durata necessaria affinché la capacità lavorativa interrompa il nesso temporale, è possibile orientarsi alla regola dell'art. 88a cpv. 1 OAI. Secondo tale disposizione si deve in ogni caso tenere in considerazione un miglioramento determinante della capacità lucrativa allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare. Una piena capacità lavorativa di almeno tre mesi e l'oggettiva verosimiglianza che il riacquisto della capacità lucrativa sarà duraturo costituiscono seri indizi per l'interruzione della connessione temporale.

 

A nostro avviso queste condizioni sono date. Per questo motivo riteniamo che la nostra compagnia non sia responsabile della copertura del caso e la invitiamo a volersi rivolgere direttamente alla Fondazione Istituto Collettore LPP.” (doc. F)

 

                                         Tale posizione è stata confermata dalla convenuta con lettera 4 febbraio 2013 (doc. D).

 

                               1.4.   Con la presente petizione AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, postula la condanna della CV 1 al versamento di una rendita d’invalidità dal 1° settembre 2011. Contestando l’interruzione del nesso temporale, egli rileva che dall’aprile 2008, salvo per un breve periodo (dal 4 giugno all’8 luglio 2008), a seguito della malattia non ha mai ripreso un’attività lavorativa e quindi non ha effettivamente fornito una piena prestazione lavorativa per almeno tre mesi. Ritiene pertanto che prima del risorgere dell’inabilità lavorativa, che ha determinato il riconoscimento della rendita AI dal 1° settembre 2011, non vi erano motivi oggettivi per considerare verosimile un duraturo riacquisto della capacità lavorativa.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa, la CV 1, per il tramite dell’avv. RA 2, chiede la reiezione della petizione. Rileva come l’attore abbia percepito delle indennità giornaliere di disoccupazione superiori a tre mesi (dal 30 settembre 2009 al 31 marzo 2011), dimostrando quindi di essere stato collocabile a tempo pieno e che tale circostanza ha reso verosimile la sua capacità a svolgere un’attività a tempo pieno. Evidenzia inoltre che per diversi periodi la malattia (epatite C), presente sin dagli anni 90, è rimasta asintomatica e che nel rapporto 21 aprile 2009 lo specialista curante aveva attestato che, a dipendenza del trattamento antivirale, dal mese di ottobre 2009 il paziente avrebbe potuto ricominciare a lavorare (tra il 50 ed il 100%).

                                         In queste circostanze, la Fondazione convenuta sostiene che il riacquisto della capacità lavorativa era verosimilmente da ritenere durevole.

 

                               1.6.   Il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI (X), dalla Cassa disoccupazione __________ (XIII) e dalla __________ (XVI) i relativi incarti concernenti l’attore, dando alle parti facoltà di consultarli e di presentare osservazioni (XVII).

 

 

                                         Il 26 febbraio 2015 l’attore ha inoltrato una replica (XIX) e il 16 marzo 2015 le proprie osservazioni alla documentazione richiamata dal TCA (XXI).

 

                                         Le osservazioni di parte convenuta sono del 6 aprile 2015 (XXV).

 

                                         Il 24 aprile 2015 parte attrice ha presentato ulteriori osservazioni (XXVIII).

 

                               1.7.   Infine, questo Tribunale ha svolto un accertamento presso l’__________ di __________ (XXIX), ricevendo risposta il 30 giugno 2015 (XXXI). Con scritto 13 luglio 2015 la CV 1 ha inoltrato una presa di posizione riguardo all’accertamento svolto (doc. XXXII), seguita dalle osservazioni 14 agosto 2015 dell’attore (XXXIV). Il 17 agosto 2015 il TCA ha chiesto all’__________ una delucidazione (XXXVII), pervenuta con scritto 20 agosto 2015 (XXXVIII) e trasmessa alle parti per conoscenza (XXXIX).

 

 

considerando                in diritto

 

                               2.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

 

                                         Oggetto del contendere è sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione da parte della Fondazione convenuta di una rendita d’invalidità del secondo pilastro. Siccome il luogo in cui l’assicurato è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

                                     

                               2.2.   L’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che:

 

a)    nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40 per cento ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità;

 

b)    in seguito a un’infermità congenita presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento;

 

c)    diventate invalide quando erano minorenni (art. 8 cpv. 2 LPGA), presentavano un’incapacità al lavoro compresa fra il 20 e il 40 per cento all’inizio dell’attività lucrativa ed erano assicurate allorché l’incapacità al lavoro la cui causa ha portato all’invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40 per cento.

 

                                         Per avere diritto ad una rendita di invalidità ai sensi dell'art. 23 LPP occorre dunque essere assicurati al momento in cui si registra un'incapacità lavorativa o una diminuzione di rendimento di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; Pratique VSI 1998 pag. 126; STFA B 100/00 del 16 febbraio 2001). Non è invece decisivo essere assicurati quando sorge l'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a). Il richiedente deve essere assicurato al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (SZS 2002 pag. 155; DTF 123 V 264 consid. 1b). Questa soluzione è stata voluta per sopperire ad eventuali lacune assicurative, nel caso in cui il datore di lavoro disdica il contratto precedentemente alla decorrenza dell’anno di attesa necessario ai fini dell’erogazione della rendita AI e quindi della rendita LPP (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 263 consid. 1, 120 V 116 consid. 2b). Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14, 1994 pag. 38; DTF 118 V 98). I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti.                                       

                                        

                               2.3.   L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).

                                         Per l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media.

 

                                         Per l’art. 24 cpv. 1 LPP, infine, l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.

 

                                         Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 pag. 273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 25 pag. 108).

                                     

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120, dove é precisato che "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA B 64/99 del 6 giugno 2001).

                                         Affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale. Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro. La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS 2002 pag. 156; DTF 130 V 275 consid. 4., 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117).                

 

                                         Per stabilire la durata necessaria affinché la (ripresa della) capacità lavorativa interrompa il nesso temporale, è possibile orientarsi alla regola dell'art. 88a cpv. 1 OAI. Secondo tale disposizione si deve in ogni caso tenere in considerazione un miglioramento determinante della capacità lucrativa allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare. Una piena capacità lavorativa di almeno tre mesi e l'oggettiva verosimiglianza che il riacquisto della capacità lucrativa sarà duraturo costituiscono seri indizi per l'interruzione della connessione temporale (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 citata in STF 9C_339/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.2.).

 

                                         Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento. In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 134 V 22 consid. 3.2.1 con riferimenti; Vetter-Schreiber, op.cit, ad art. 23, n. 36, pag. 96). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 23, n. 37, pag. 97; STFA B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67).                                

 

                                         Infine, per determinare il momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23 LPP ha portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale nella professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate (DTF 130 V 97 consid. 3.2 pag. 99;114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35 consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid. 5.3 pag. 27 in STF 9C_339/2011 del 19 marzo 2012 consid. 2.3).

                                        

                               2.5.   Nel caso concreto, è pacifico che la risorta invalidità è conducibile allo stesso danno alla salute (epatite C) per il quale AT 1 aveva beneficiato di una rendita AI temporanea (1° settembre 2009 al 31 dicembre 2009), la cui inabilità lavorativa risale all’aprile 2008 allorquando egli era affiliato presso la Fondazione convenuta.

                                         Va poi fatto presente che il momento del miglioramento delle condizioni di salute, con la conseguente soppressione della rendita AI, è stato fatto risalire dall’Ufficio AI al 28 settembre 2009, corrispondente alla fine della cura antivirale, così come risulta dallo scritto 24 febbraio 2010 del dr. __________, specialista in malattie infettive, il quale aveva risposto all’amministrazione:

 

" Data della fine della terapia antivirale?

La cura antivirale è terminata in data 28.9.2009, quando ha assunto per l'ultima volta la Ribavirina.

 

C'è stato un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato?

Sì, si è osservato un progressivo miglioramento della stanchezza, della formula sanguigna ed anche della dermatite associata all'uso della Ribavirina.

 

L'assicurato è attualmente abile al lavoro? Se sì, in quale percentuale? Entro quali limiti?

Il Signor AT 1 è nuovamente abile al lavoro, un'abilità al 100% sarebbe secondo me possibile, non vedo limitazioni per la tipologia di lavoro da svolgere.

Non posso escludere che si presentino in futuro dei disturbi della salute legati alla progressione dell'evoluzione fibro-cirrotica della sua epatite C.

In data 27.11.2009 ho eseguito un Fibroscan, metodo non invasivo per valutare la fibrosi epatica, che ha mostrato dei valori indicativi per una cirrosi epatica conclamata. Al momento che avremo disponibili nuovi farmaci, che promettono di essere più efficaci rispetto la combinazione tra Interferone e Ribavirina, tenteremo nuovamente un'eradicazione virale. Se non riusciamo a debellare la sua epatite C il Signor AT 1 potrebbe essere un futuro candidato per un trapianto epatico." (cfr. atti AI = doc. 7)

 

                                         Oggetto del contendere è invece il nesso temporale, sostenuto dall’attore, tra l’incapacità lavorativa (29 aprile 2008 – 30 settembre 2009) all’origine del riconoscimento della rendita AI temporanea (cfr. decisione 10 giugno 2010 dell’Ufficio AI) ed il risorgere dell’incapacità lavorativa al 100% (22 luglio 2011) che ha portato all’erogazione della successiva rendita intera con effetto dal 1° settembre 2011 (cfr. decisione 9 febbraio 2012 dell’Ufficio AI). Secondo la parte convenuta tale nesso è interrotto, motivo per cui non è tenuta a versare le chieste prestazioni d’invalidità della previdenza professionale. A torto e questo per i motivi che seguono.

 

                               2.6.   Dal 30 settembre 2009 al 31 marzo 2011 l’attore, in ricerca di lavoro, ha percepito delle indennità giornaliere dall’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Secondo la giurisprudenza tra le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione della connessione temporale rientrano i rapporti esteriori verso terzi nel mondo lavorativo, come il fatto che un assicurato percepisca per un lungo periodo delle indennità della disoccupazione quale persona con una capacità al collocamento per un’attività da svolgere a tempo pieno (STF 9C_768/2008 del 15 maggio 2009 consid. 3. con riferimenti). Tuttavia, ai periodi di disoccupazione non può essere dato lo stesso valore attribuibile a quelli in cui l’interessato ha effettivamente esercitato un’attività lucrativa (STFA B 23/01 del 21 novembre 2002 consid. 3.3 citata in Vetter, op. cit., ad art. 23, n. 36 pag. 96). L’idoneità al collocamento non esclude pertanto la presenza di un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4 citata in Vetter, op. cit., ad art. 23, n. 36 pag. 96).

                                         In concreto, AT 1 rileva che dall’aprile 2008, salvo che per un breve periodo (dal 4 giugno all’8 luglio 2008), non ha più ripreso un’attività lucrativa. Ciò non significa tuttavia che, come sembrerebbe essere il parere dell’attore, per questa ragione sussiste una connessione temporale tra l’inabilità lavorativa sorta durante il periodo di affiliazione presso la convenuta ed il risorgere dell’invalidità nel 2011. Va ricordato che egli ha percepito per un anno e mezzo delle indennità contro la disoccupazione, apparentemente con piena capacità al collocamento, circostanza che, come da giurisprudenza riportata sopra, rientra nell’ambito della valutazione della connessione temporale. Occorre pertanto esaminare se durante quel periodo l’attore era in effetti abile al lavoro.

 

                                         A tal riguardo, pendente causa l’attore ha prodotto il rapporto 13 marzo 2015 dell’__________. Dopo aver esposto le diagnosi, tra cui i tre trattamenti antivirali (nel 2003, 2009 e 2012), la dr. ssa __________ ha in particolare rilevato:

 

" (…)

Trattasi di un paziente 46enne, noto per infezione cronica da virus HCV, acquisita per via trasfusionale, nell'ambito d'incidente della circolazione, avvenuto nel 1990. Da allora l'epatopatia ha avuto un decorso in rapida progressione verso la cirrosi epatica, nonostante i diversi tentativi terapeutici (trattamento antivirale specifico con PegINF e Ribavirina, per 48 settimane, nel 2003 e nel 2009, entrambi completati, con risposta a fine trattamento ma "relapse virale" durante i primi 6 mesi dopo la fine della terapia).

Anche se il paziente ha tentato una ripresa lavorativa la seconda terapia antivirale, tra il 30 settembre 2009 e il 21 luglio 2011, lo stato di fragile equilibrio è durato pochi mesi, con nuovo peggioramento delle sue condizioni, che lo costringevano a tornare inabile al lavoro.

Considerata l'entità della malattia del signor AT 1, risultava scontato che il riacquisto della capacità lavorativa non sarebbe stato duraturo. (…)" (sottolineatura del redattore; doc. O)

 

                                         Sulla base del succitato atto medico l’attore ha pertanto sostenuto come inverosimile una ripresa duratura della capacità lavorativa.

 

                                         Con scritto 13 maggio 2015 il TCA ha chiesto all’__________ di __________ (XXIX) delle delucidazioni, ricevendo risposta dalla dr.ssa __________ in data 30 giugno 2015 (XXXI, la risposta è riportata in grassetto):

 

" Dagli atti di causa risulta in particolare che alle domande poste dall’Ufficio AI il 4 febbraio 2010, con scritto 24 febbraio 2010 il dr. __________ ha risposto (cfr. allegato A):

 

"(…)

Data della fine della terapia antivirale?

La cura antivirale è terminata in data 28.9.2009, quando ha assunto per l'ultima volta la Ribavirina.

 

C'è stato un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato?

Sì, si è osservato un progressivo miglioramento della stanchezza, della formula sanguigna ed anche della dermatite associata all'uso della Ribavirina.

 

L'assicurato è attualmente abile al lavoro? Se sì, in quale percentuale? Entro quali limiti?

Il Signor AT 1 è nuovamente abile al lavoro, un'abilità al 100% sarebbe secondo me possibile, non vedo limitazioni per la tipologia di lavoro da svolgere.

Non posso escludere che si presentino in futuro dei disturbi della salute legati alla progressione dell'evoluzione fibro-cirrotica della sua epatite C.

In data 27.11.2009 ho eseguito un Fibroscan, metodo non invasivo per valutare la fibrosi epatica, che ha mostrato dei valori indicativi per una cirrosi epatica conclamata. Al momento che avremo disponibili nuovi farmaci, che promettono di essere più efficaci rispetto la combinazione tra Interferone e Ribavirina, tenteremo nuovamente un'eradicazione virale. Se non riusciamo a debellare la sua epatite C il Signor AT 1 potrebbe essere un futuro candidato per un trapianto epatico."

 

Scrivendo all’avv. Paolo Marchi, legale del ricorrente, con lettera 13 marzo 2015 la dr.ssa __________ ha in particolare rilevato (cfr. allegato B):

 

"(…)

Trattasi di un paziente 46enne, noto per infezione cronica da virus HCV, acquisita per via trasfusionale, nell'ambito d'incidente della circolazione, avvenuto nel 1990. Da allora l'epatopatia ha avuto un decorso in rapida progressione verso la cirrosi epatica, nonostante i diversi tentativi terapeutici (trattamento antivirale specifico con PegINF e Ribavirina, per 48 settimane, nel 2003 e nel 2009, entrambi completati, con risposta a fine trattamento ma "relapse virale" durante i primi 6 mesi dopo la fine della terapia).

Anche se il paziente ha tentato una ripresa lavorativa (dopo, n.d.r.) la seconda terapia antivirale, tra il 30 settembre 2009 e il 21 luglio 2011, lo stato di fragile equilibrio è durato pochi mesi, con nuovo peggioramento delle sue condizioni, che lo costringevano a tornare inabile al lavoro.

Considerata l'entità della malattia del signor AT 1, risultava scontato che il riacquisto della capacità lavorativa non sarebbe stato duraturo." (…)

(sottolineatura del redattore)

 

Dopo la seconda terapia antivirale, dal 30 settembre 2009 al 31 marzo 2011 il signor AT 1, in cerca di un’attività a tempo pieno, ha percepito delle indennità di disoccupazione. Il 22 luglio 2011 egli ha iniziato un’altra cura antivirale, presentando una totale incapacità lavorativa.

 

Premesso quanto sopra, ai fini istruttori necessitiamo delle seguenti delucidazioni:

 

1.  Durante il periodo 30 settembre 2009 – 21 luglio 2011 avete attestato delle incapacità lavorative? (In caso affermativo, p.f. precisare dettagliatamente)

Dagli atti in mio possesso non risulta alcuna attestazione d’incapacità lavorativa durante quel periodo.

 

2.  La prognosi di un ripristino della piena capacità lavorativa formulata nello scritto 24 febbraio 2010 era, a quel momento, da considerarsi duratura? Se si, indicativamente per quanti mesi? Se no, perché? Quando è stato eseguito il Fibroscan (27 novembre 2009) il signor AT 1 presentava un’incapacità lavorativa? Se si, di che grado e quali erano le limitazioni?

L'incapacità lavorativa non era da considerarsi duratura, vista l'entità della malattia che affligge il paziente (ingravescente se non si risolve la causa dell'epatopatia, come in questo caso) e l'inefficacia delle cure antivirali attuate, con conseguente progressione dell'epatopatia.

L'inizio della seguente terapia antivirale, il 21 luglio 2011, determinava un ulteriore peggioramento della capacità lavorativa (era gravata da innumerevoli effetti collaterali) e del suo "fragile equilibrio” che era durato dal 30 settembre 2009 al 21 luglio 2011.

L'inabilità lavorativa era stata certificata dal Prof. __________ dal 21 luglio 2011 (abile dal 30 settembre 2009 al 21 luglio 2011). Presumo che al controllo del 27 novembre 2009 il paziente era abile al lavoro.

 

3.  Quali sono i motivi per cui nello scritto 13 marzo 2015 si afferma che lo stato di salute era di “fragile equilibrio”? Quanti mesi è durato questo fragile equilibrio? In che cosa consisteva il peggioramento?

    Vedi domanda precedente.”

 

                                         Con scritto 17 agosto 2015 il TCA ha chiesto alla dr.ssa __________ una delucidazione in merito alla risposta della domanda no. 2:

 

" Alla risposta no. 2 lei ha scritto che “l’incapacità lavorativa non era da considerarsi duratura…” proseguendo con “vista l’entità della malattia che affligge il paziente… e l’inefficacia delle cure antivirali attuate, con progressione dell’epatopatia”.

 

Visto quanto sopra, le chiedo se lei intendeva scrivere “l’incapacità lavorativa era da considerarsi duratura” (XXVII)

 

                                         Il 28 agosto 2015 la succitata, rispondendo affermativamente, ha specificato che intendeva “la capacità lavorativa non era da considerare duratura” (XXXVIII).

 

                                         In queste circostanze, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali, vista l’ingravescente malattia il riacquisto della capacità lavorativa dal settembre 2009 non poteva essere considerato duraturo.

                                         Vero che dal 30 settembre 2009 al 31 marzo 2011 l’attore ha percepito delle indennità di disoccupazione, ma come detto in precedenza, l’idoneità al collocamento non esclude la presenza di un’incapacità lavorativa (STF B 127/04 del 21 aprile 2005 consid. 4.3.4 citata in Vetter, op. cit., ad art. 23, n. 36 pag. 96).

 

                                         Ne consegue quindi un obbligo da parte della CV 1 al versamento a favore dell’attore di prestazioni d’invalidità.

 

                                         Da ultimo va fatto presente che nel succitato rapporto 13 marzo 2015 la dr.ssa __________ ha chiesto all’assicurazione malattia la copertura per la terapia antivirale della durata di 24 settimane, con una probabilità di debellare il virus attorno al 90% (doc. O). Ciò significa che, qualora l’attore dovesse guarire dall’epatite C, la Fondazione convenuta potrà procedere ad una revisione della prestazione d’invalidità.

 

                               2.7.   Per quel che concerne la rendita d’invalidità, il Regolamento previdenziale (doc. 2) prevede:

 

" 18.1 L'assicurato che subisce un'incapacità di guadagno ha diritto ad una rendita d’invalidità a partire dalla scadenza del termine d'attesa, fino a quando persiste l'incapacità di guadagno, ma al più tardi fino all'età del pensionamerìto. Quando l'assicurato raggiunge I‘età del pensionamento, la rendita d'invalidità è sostituita dalla rendita di vecchiaia pari almeno alla rendita d'invalidità minima esigibile ai sensi della LPP.

 

18.2 ll versamento della rendita d'invalidità inizia non appena la data effettiva dell'incapacità di guadagno ha superato il termine d'attesa di 24 mesi. In linea di massima, il termine d'attesa ricomincia a decorrere per ogni nuova incapacità di guadagno. In caso di una nuova incapacità di guadagno avente la medesima origine (ricaduta) entro un anno, i giorni della precedente incapacità di guadagno sono invece presi in considerazione nel termine d'attesa. In questi casi gli eventuali adattamenti delle prestazioni intervenute nel frattempo sono annullati.

 

(…)

 

18.3 Vi è incapacità di guadagno qualora un medico attesta, sulla base di osservazioni obiettive, che l’assicurato è incapace, totalmente o parzialmente, di esercitare la sua professione od ogni altra attività lucrativa compatibile con la sua posizione sociale, le sue cognizioni e le sue capacità.”

 

18.4 Se l'assicurato è affetto da un'incapacità di guadagno parziale, la rendíta d'invalidità è versata in base ai grado dì tale incapacità secondo la scala seguente:

 

-    un grado d'incapacità di guadagno inferiore al 25% non dà diritto ad alcuna prestazione;

 

-    un grado d'incapacità di guadagno uguale o superiore al 25% dà diritto ad una rendita d'invalidità proporzionale corrispondente;

 

-    un grado d'incapacità di guadagno pari o superiore al 60% dà diritto a 3/4 di rendita;

 

-    un grado d'incapacità di guadagno pari o superiore

 

-    ai 70% dà diritto ad una rendita intera.

 

Qualora l'assicurato beneficia di una rendita d'invalidità dell'Al, il grado d'incapacità preso in considerazione dalla fondazione per l'attribuzione della rendita d'invalidità minima ai sensi della LPP corrisponde almeno al grado d'invalidità stabilito dall'Al, a meno che la decisione dell'Al non appaia insostenibile. Un riesame periodico del grado d'invalidità resta riservato.”

 

                                         Come visto sopra, l’Ufficio AI ha ritenuto l’attore totalmente inabile in qualsiasi attività dal 29 aprile 2008 al 30 settembre 2009 (17 mesi) e dal 1° luglio 2011 in avanti. Quest’ultimo ha percepito una rendita intera AI dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2009 e, a seguito del risorgere dell’invalidità, dal 1° settembre 2011.

                                         Secondo l’art. 18.2 del Regolamento il diritto alla rendita sorge dopo un termine di attesa di 24 mesi. Occorre ricordare che l’art. 26 LPP stabilisce che per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art 29 LAI). L'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2007, prevede che il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro almeno il 40% in media (va ricordato che per l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, nel tenore valido dal 1° gennaio 2008, l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione). Dal 1° gennaio 2008 l’art. 29 cpv. 1 LAI prevede che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni. Secondo dottrina, i regolamenti possono introdurre, nell’ambito della previdenza professionale sovrobbligatoria – quindi non nella previdenza obbligatoria – un termine di attesa di 24 mesi (Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 3a edizione, 2013, ad art. 26 n. 2, pag. 111 con riferimento a DTF 118 V 42 consid. 2b/cc). Sempre secondo dottrina, dal momento che l’art. 48 cpv. 2 vLAI, abolito al 31 dicembre 2007 (“se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza”) non era applicabile in via analogica nella previdenza professionale obbligatoria, altrettanto non lo è l’art. 29 cpv. 1 LAI (Hürzeler, in Scheider/Geiser/ Gächter, Commentaire LPP et LFLP, ad l’art. 26 n. 3, pag. 385).

 

                                         Nel caso in esame, questo significa che nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria, l’attore ha diritto ad una prestazione d’invalidità dal 1° aprile 2009 (12 mesi dopo l’inizio dell’incapacità lavorativa) al 30 settembre 2009 e dal 1° settembre 2011 in avanti (cfr. art. 29bis OAI).

 

                                         Nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, applicabile è l’art. 18.2 del Regolamento. Alla scadenza del termine di attesa di 24 mesi (aprile 2011) l’attore non presentava un’inabilità lavorativa e quindi non ha diritto ad alcuna prestazione in relazione al primo periodo d’incapacità lavorativa. Per contro, dal momento che la ricaduta ai sensi dell’art. 18.2 del Regolamento è avvenuta dopo un anno dal primo periodo d’inabilità lavorativa, il termine di attesa di 24 mesi inizia a decorrere di nuovo dal luglio 2011, motivo per cui il diritto alla prestazione d’invalidità sorge il 1° luglio 2013.

 

                                         Essendo l’attore beneficiario di una rendita intera dell’AI, egli ha diritto ad una rendita di pari grado della previdenza professionale (art. 18.4 cpv. 2 Regolamento).

 

                                         In conclusione, la CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita intera d’invalidità della previdenza obbligatoria dal 1° aprile 2009 al 30 settembre 2009 e dal 1° settembre 2011 sia nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria che sovraobbligatoria.

 

                                         Ne consegue che la petizione è accolta. La Fondazione convenuta, soccombente, è tenuta a versare all’attore fr. 2’000.-- di ripetibili.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

                                    §   La CV 1 è condannata a versare a AT 1 una rendita intera d’invalidità della previdenza obbligatoria dal 1° aprile 2009 al 30 settembre 2009 e dal 1° settembre 2011 in avanti. Nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria egli ha diritto ad una rendita intera dal 1° luglio 2013.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà a AT 1 fr. 2’000.-- di ripetibili (IVA compresa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti