Incarto n.
34.2014.5

 

rg/sc

Lugano

24 settembre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 18 febbraio 2014 di

 

 

ATTO 1

 

 

contro

 

 

 

CONV 1

rappr. da: RAPP 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   CONV 1, operaio specializzato presso l’_, _ (_) è stato assicurato ai fini previdenziali alla _ (poi _], ora ATTO 1) a far tempo dal 1. maggio 1985 e sino al 30 giugno 1998, momento in cui è stato pensionato poiché dichiarato inabile per motivi di salute ad esercitare l’attività sul suo posto di lavoro (doc. A/1-14). Dal 1. luglio 1998 egli percepisce una rendita d’invalidità della previdenza professionale (dal 1. giugno 2003 erogata da ATTO 1) – comprensiva sino a settembre 2011 della prestazioni per entrambi i figli, successivamente della prestazione per un solo figlio (doc. A/119) – e un supplemento fisso (doc. A/15-16);

                                     -   nel dicembre 1998 e gennaio 1999 l’istituto di previdenza ha comunicato all’ex assicurato il nuovo conteggio e l’ammontare della rendita di sua spettanza dopo riduzione per sovrindennizzo a motivo dell’erogazione di rendite AI (doc. A/19-21);

 

                                     -   con scritto 16 febbraio 1999 CONV 1 ha comunicato alla ATTO 1 che “con decisione del 5 giugno 1998 da parte dell’AI, allegata, mi si riconosce un grado d’invalidità del 53% con relativa rendita del 50% di fr. 2090.-- fino al 31 dicembre 1998 e a partire dal 1° gennaio 1999 di fr. 2111.--“, precisando che “sono stato pensionato il 1° luglio 1998 al 100% da parte dell’_ per malattia” e che “posso lavorare nella misura del 50% con reddito presumibile di fr. 32500 annui, mi sono reso conto che la mia situazione non è corretta perciò v’in-vito a rivedere la mia di fronte alla Cassa Pensione. Resto nell’attesa di una vostra e vogliate gradire i miei migliori saluti” (doc. A/22);

 

                                     -   anche dopo il 1999 (e sino al 2011) l’istituto di previdenza ha annualmente comunicato all’assicurato – in alcuni casi dopo verifica del diritto a prestazioni per figli – l’ammontare della rendita di sua spettanza con il relativo calcolo di sovrindennizzo (doc. A/26-76 e 85-124);

 

                                     -   nell’ottobre 2007 l’Ufficio AI ha comunicato a ATTO 1 l’ammon-tare delle prestazioni di spettanza di CONV 1 a far tempo da settembre 2007, trasmettendo copia della relativa decisione amministrativa (doc. A/78-84);

 

                                     -   con lettera 15 gennaio 2013 ATTO 1 ha chiesto a CONV 1, allo scopo di “verificare la sussistenza di un eventuale sovraindennizzo” e precisando che “questa circostanza può verificarsi anche in caso di una ripresa (parziale) di un’attività lucrativa”, di trasmetterle la documentazione relativa ai redditi da lavoro percepiti da gennaio 2008 (doc. A/125);

 

                                     -   il 18 febbraio 2013 l’interessato ha trasmesso la documentazione relativa ai redditi percepiti nel periodo 2008-2011 (doc. A/127-140);

 

                                     -   con scritti 10 e 15 aprile 2013 ATTO 1 ha quindi comunicato al-l’assicurato che “abbiamo ricalcolato le sovraindennizzazioni a partire dal 1. maggio 2008 (prescrizione 5 anni)” e che “purtroppo a partire dal 1. maggio 2008 le sue prestazioni sono sovraindennizzate”, invitandolo a voler restituire, tramite versamento nel termine di 30 giorni, l’importo di CHF 115'806.85 corrispondente a prestazioni indebitamente versate da maggio 2008 ad aprile 2013 ed allegando i relativi calcoli di sovrindennizzo a motivo sia dell’erogazione della rendite AI che del guadagno da attività lucrativa (doc. A/143-156);

 

                                     -   con successivi scritti 1. e 2 maggio 2013 ATTO 1 ha chiesto la re-stituzione dell’ulteriore importo di CHF 9'210.40 per prestazioni percepite in eccesso da gennaio 2011 a maggio 2013, calcolato tenendo conto in particolare della comunicazione dei nuovi dati di reddito a partire dal 1. gennaio 2011 corretti dall’autorità fiscale in sede di reclamo (doc. A/157-165); 

 

                                     -   per lettera 13 maggio 2013, CONV 1, tramite l’avv. RAPP 1, si è fermamente opposto alle richieste di restituzione, evidenziando in particolare come con lettera 16 febbraio 1999 egli abbia informato l’istituto di previdenza dell’esi-stenza degli elementi idonei a mettere in discussione l’entità delle prestazioni LPP riconosciutegli, agendo successivamente sempre in maniera trasparente e rendendo noto all’Istituto delle assicurazioni sociali, in occasione delle procedura di revisione, ogni sua entrata. Ha quindi infine sottolineato come le richieste di restituzione risultino ampiamente tardive (doc. A/167);

 

                                     -   nel successivo scambio di corrispondenze ATTO 1 e CONV 1 si sono riconfermati nelle loro antitetiche posizioni (doc. A/169-186); 

 

                                     -   il 16/20 gennaio 2014 CONV 1 ha trasmesso, tra l’altro, a ATTO 1 una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione sottoscritta il 10 gennaio 2014 (doc. A/189);

 

                                     -   con la petizione in oggetto ATTO 1 chiede la condanna di CONV 1 alla restituzione di CHF 125'017.25 per prestazioni versate in eccesso negli ultimi cinque anni (rendite e supplementi fissi) a motivo di sovrindennizzo, ricalcolato tenendo conto dei redditi da attività lavorativa conseguiti dal convenuto in tale periodo e della cui esistenza l’istituto di previdenza sarebbe venuto a conoscenza a seguito dei controlli eseguiti nel gennaio 2013 (delle singole motivazioni si dirà più dettagliatamente, per quanto occorra, nel prosieguo);

 

                                     -   con la risposta di causa il convenuto, sempre patrocinato dal-l’avv. RAPP 1, chiede la reiezione della petizione. In particolare ec-cepisce la prescrizione/perenzione del diritto di chiedere la restituzione sostenendo in particolare di aver fornito con il suo scritto 16 febbraio 1999 le necessarie informazioni a seguito delle quali l’istituto di previdenza, agendo con la dovuta diligenza, avrebbe dovuto immediatamente attivarsi ed effettuare le opportune verifiche (delle ulteriori argomentazioni di parte convenuta si dirà, se necessario nei considerandi successivi);

 

                                     -   ATTO 1 ha replicato, il convenuto ha duplicato;

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG;

 

                                     -   in lite è la restituzione da parte del convenuto di complessivi CHF 125'017.25 di prestazioni erogate in eccesso nel periodo maggio 2008-maggio 2013. La controversia ha quindi natura previdenziale e rientra nel campo di applicazione materiale del-l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, art. 73 n. 8, p. 272; SZS 2001 p. 485). È di conseguenza data la competenza ratione materiae di questo Tribunale (cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca);

 

                                     -   la competenza territoriale dello scrivente TCA ex art. 73 cpv. 3 LPP appare pure data, al momento dell’inoltro della petizione il convenuto essendo domiciliato nel Cantone Ticino;

 

                                     -   secondo l’art. 35a cpv.1  LPP le  prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave. Il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chie-dere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante (art. 35a cpv. 2 LPP). L’art. 35a LPP, entrato in vigore al 1. gennaio 2005, è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 1 cifra 4 LPP). Prima di tale data, in assenza di una norma statutaria o re-golamentare che la prevedesse specificatamente, la restituzione di prestazioni della previdenza professionale versate a torto era retta dagli art. 62 segg. CO, e questo sia in materia di previdenza obbligatoria che di previdenza più estesa (DTF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50 e 236, 115 V 118; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 2, p. 136). Rispetto all’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 CO, l’art. 35a LPP non esige più che il beneficiario sia ancora arricchito al momento della domanda di restituzione (Kahil-Wolff in: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 35a n. 8, p. 604 con riferimenti). Gli artt. 62ss CO rimangono applicabili, in assenza di norme regolamentari, nel caso di istituiti previdenziali non registrati (Vetter-Schreiber, op. cit., 2013, art. 35a n. 3, p. 137). Sono considerate prestazioni della previdenza professionale le prestazioni periodiche (rendite di vecchiaia, superstiti ed invalidità: artt. 13 – 26 LPP) e le prestazioni versate sotto forma di capitale al posto di una rendita (art. 37 LPP). L’art. 35a è applicabile per analogia, in quanto destinati alla previdenza professionale, anche ai versamenti di prestazioni d’uscita ad un nuovo istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio (Kahil-Wolff, cit., art. 35a, n. 5, pp. 602s e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti);

 

                                     -   nel caso in esame ATTO 1 fonda la propria richiesta sul summenzionato art. 35a LPP, omettendo di precisare che anche il Regolamento di previdenza per gli impiegati ed i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della ATTO 1 del 15 giugno 2007 (RPIC; RS 172.220.141.1) sancisce l’obbligo di restituzione di prestazioni indebitamente percepite con possibilità di rinuncia, da parte dell’istituto di previdenza, a chiedere la restituzione nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa (art. 72 RPIC), rimandando invece all’art. 35a LPP per quanto riguarda la prescrizione del diritto di restituzione (art. 73 RPIC);

 

                                     -   il convenuto non contesta in sé la fondatezza della richiesta attorea né il quantum da restituire, ma eccepisce la prescrizione/pe-renzione del diritto di chiedere la restituzione;

 

                                     -   come accennato l’art. 35a cpv. 2 LPP stabilisce che il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione ritenuto che se la pretesa di restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lun-go, si applica quest’ultimo. Se l’anno di cui all’art. 35a cpv. 2 LPP sia da considerare come ipotizzato da alcuni autori (Stauffer, Berufliche Vorsorge, n. 946; Vetter-Schreiber, op. cit., 2009, art. 35a n. 9, p. 117 s.; Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 12, p. 606) e nonostante che il testo legale parli di prescrizione un termine di perenzione è questione che il TF ha lasciato aperta (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 2.3, STF 9C_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3 con riferimenti). Determinante è il momento in cui l’amministrazione, usando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al riguardo, la giurisprudenza concernente gli artt. 25 LPGA e 47 vLAVS può essere applicata all’art. 35a LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1; STF 9C_611/ 2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; STCA 34.2011.2 del 29 settembre 2011 consid. 2.6). Il termine di un anno comincia quin-di normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione, ossia del carattere indebito della prestazione versata (DTF 139 V 6 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 110 V 304; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2; Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 12). Una prestazione è ricevuta indebitamente dal momento che è stata versata senza valida causa giuridica (che può per esempio risultare da un errore di calcolo o anche da un sovrindennizzo; cfr. Kahil-Wolff, cit., art. 35a n. 6) e la violazione di una norma legale da parte dell’isti-tuto di previdenza o la cattiva fede del beneficiario non sono requisiti necessari (la non buona fede del beneficiario deve per contro essere esaminata nel quadro di un eventuale condono; Kahil-Wolff, cit., art. 35a nota 27 p. 603; SVR 2011 BVG Nr. 31). Secondo la giurisprudenza federale, in caso di errore – ad esempio nel calcolo di una prestazione – il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo – per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa – rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; RDAT II-2003 n. 72 p. 306; STF 9C_482/ 2009 del 19 febbraio 2010 consid. 3.3.2., STF 9C_323/ 2011 del 10 giugno 2011). L’Alta Corte ha spiegato il motivo di questa precisazione, osservando che se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto (DTF 124 V 380 consid. 1; DTA 2006 p. 158);

 

                                     -   nella summenzionata STF 9C_482/2009 (consid. 3.3.2) il TF ha ammesso che il principio del secondo evento potrebbe portare con sé una certa insicurezza giuridica poiché è solo l’avvio di u-na periodica verifica, il cui momento viene determinato dall’am-ministrazione, a far scattare il termine. Un’incertezza ritenuta tuttavia accettabile e che non può essere definita arbitraria, dal mo-mento che altre circostanze, quali ad esempio la segnalazione di un errore all’amministrazione da parte di un assicurato, e la verifica delle condizioni economiche personali ogni quattro anni (in quel caso si trattava di prestazioni complementari indebitamente versate) portano a far decorrere il termine relativo di prescrizione e che, infine, il termine assoluto di cinque anni a partire dal versamento della rispettiva prestazione limita comunque il diritto di restituzione (cfr. anche STCA 34.2011.2 del 29 settembre 2011);

 

                                     -   determinante, conformemente alla surriferita giurisprudenza, non è quindi l’errato versamento degli averi previdenziali, ma la circo-stanza che, con la dovuta e ragionevole attenzione, l’organo esecutivo in un secondo momento avrebbe dovuto riconoscere il carattere indebito del versamento;

 

                                     -   nel caso in esame parte attrice sostiene che “la prima azione errata dell’attrice è stata quella di non effettuare alcun accertamento in seguito alla lettera del convenuto del 16 febbraio 1999 e quindi di non determinare la sussistenza di un sovraindennizzo in seguito al reddito da lavoro. Pertanto, per la determinazione dell’inizio del termine di prescrizione/perenzione è determinante il giorno in cui l’attrice, in un secondo momento, usando l’atten-zione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto del suo errore” (petizione p.6).

 

    L’argomentazione non ha pregio e dev’essere disattesa.

 

                                         Alla luce dei suevocati principi giurisprudenziali, nel caso concreto l’errore, ossia il versamento senza causa giuridica di una prestazione, corrisponde infatti a non aver dubbi al versamento, la prima volta nel luglio 1998 (doc. A/15 e segg.) della rendita (con indennità per figli e supplemento fisso) quantificata senza considerare la totalità dei redditi conteggiabili nel calcolo di sovrindennizzo in base alla normativa applicabile all’epoca (cfr. infra). Il secondo evento atto a fondare il momento della conoscenza di circostanze giustificanti la restituzione è invece nella specie costituito dalla summenzionata lettera 16 febbraio 1999 del convenuto in base alla quale l’istituto di previdenza avrebbe potuto e dovuto rendersi conto – come si vedrà in appresso – dell’esi-stenza di circostanze idonee a far ritenere non corretto il calcolo della sovrassicurazione;

 

                                     -   qualora l’istituto assicuratore dispone di sufficienti indizi circa u-na possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, esso è tenuto a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato (per giurisprudenza viene di regola considerato un termine di 4 mesi; STF 8C_64/ 2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2; SVR 2001 IV Nr. 30 p. 93 consid. 2e);

 

                                     -   secondo l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza CPC in vigore dal 1. gennaio 1995 al 31 dicembre 2007 rispettivamente giusta l’art. 29 cpv. 1 OCPC 1 in vigore dal 1. gennaio 2002 al 30 giugno 2008 e l’art. 77 cpv. 3 lett. g RPIC in vigore dal 1. luglio 2008, nel calcolo del sovrindennizzo sono computabili, per i beneficiari di prestazioni d’invalidità AI, i redditi da attività lucrativa;

 

                                     -   nella fattispecie in esame, dopo ricezione (il 17 febbraio 1999; doc. A/22) della comunicazione 16 febbraio 1999, raccogliendo le necessarie informazioni presso l’Ufficio AI in merito all’ema-nazione di una decisione formale (in casu resa l’8 dicembre 1998, cfr. atti AI sub doc. 1/A; dal fascicolo si evince che l’istituto di previdenza era a conoscenza di quanto deciso in ambito AI addirittura già al momento del calcolo della sovrassicurazione comunicato il 1. gennaio 1999 [doc. A/20]) ma in particolare alla sua crescita in giudicato (sul punto STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1.2; DTF 139 V 106 consid. 7.2.2), stante il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita AI per un grado d’invalidità del 50% e quindi l’esistenza di una capacità residua, l’istituto di previdenza avrebbe dovuto già all’epoca intraprendere le necessarie verifiche – messe in atto solo nel 2013 – che gli avrebbero consentito di accertare l’esistenza di redditi da attività lucrativa (attestati già dal 1998; cfr. notifiche di tassazione sub doc. A/190 e segg.) suscettibili di influire sulla quantificazione (in applicazione delle summenzionate disposizioni legali in vigore a quel momento) delle prestazioni di spettanza del convenuto;

 

                                     -   stante quanto sopra il diritto alla restituzione appare all’evidenza ampiamente prescritto/perento;

 

                                     -   la tardività della richiesta di restituzione non può d’altronde non essere riconosciuta anche sulla base delle argomentazioni che seguono;

 

                                     -   giusta l’art. 77 cpv. 3 lett. g RPIC in vigore dal 1. luglio 2008 rispettivamente a norma dell’art. 24 cpv. 2 OPP2 nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2005, per i beneficiari di prestazioni d’in-validità nel calcolo del sovrindennizzo vanno conteggiati non solo i redditi conseguiti da attività lucrativa ma anche i redditi “ra-gionevolmente ancora conseguibili” (RPIC) rispettivamente il reddito “che può presumibilmente essere ancora conseguito” (OPP2);

 

                                     -   partendo dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP) – sancito dagli artt. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP –, il TF ha stabilito che generalmente il reddito da invalido stabilito dall’AI corrisponde al reddito che l’assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 2 secondo frase OPP2 . L’Alta Corte ha parlato al riguardo di una presunzione (DTF 134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; Vetter-Schreiber, op. cit., 2009, art. 24 BVV 2 n. 34, p. 328);

 

                                     -   nel febbraio 1999, come visto, l’istituto di previdenza è venuto a conoscenza del fatto che in ambito AI, anche se allo stadio di progetto decisionale, era stato riconosciuto a CONV 1 il diritto ad una mezza rendita d’invalidità e che in tale ambito era stata accertata l’esigibilità, malgrado il danno alla salute, di attività confacenti e quindi un reddito ipotetico da invalido di CHF 32'500.-- annui (doc. A/24);  

 

                                     -   anche volendo quindi prescindere dai redditi da attività lucrativa computabili nel calcolo di sovrassicurazione e volendo pure considerare – per pura ipotesi di lavoro – quale primo errore, come sostenuto da ATTO 1, quello di non avere immediatamente dato seguito ai necessari accertamenti dopo ricezione della lettera 16 febbraio 1999, il diritto a chiedere la restituzione risulta in ogni caso non essere stato fatto valere in tempo utile ai sensi dell’art. 35a cpv. 2 LPP;

 

                                     -   infatti, sulla base delle informazioni che, agendo con la dovuta diligenza, avrebbe senza indugio potuto raccogliere in merito alla crescita in giudicato del provvedimento d’attribuzione di una rendita parziale (confermativo del progetto di decisione del giugno 1998), l’istituto di previdenza avrebbe dovuto considerare, a partire dall’entrata in vigore il 1. gennaio 2005 del summenzionato art. 24 cpv. 2 OPP 2 (ma in ogni caso dalla modifica dell’art. 77 cpv. 3 lett. g RPIC in vigore dal 1. luglio 2008), un reddito presumibilmente ancora conseguibile malgrado l’invalidità (all’epoca cifrato dagli organi AI in CHF 32'500.--; per giurisprudenza, come detto, vi è la presunzione che il reddito presumibile corrisponde al reddito da invalido determinato dall’AI; cfr. anche STF 9C_238/2014 del 22 agosto 2014 destinato alla pubblicazione) e idoneo a mettere in dubbio la correttezza delle prestazioni erogate. Avrebbe in tale contesto dovuto, se non addirittura considerare tout court l’importo di CHF 32'500.--, almeno verificare la conferma o l’eventuale modifica nel tempo (in ambito AI) di tale reddito (non senza preventivamente sentire l’interessato sulla situazione effettiva del mercato del lavoro; DTF 134 V 71 ss, consid. 4.2.1 e 4.2.2) in occasione degli annuali calcoli di sovraindennizzo effettuati a partire (per lo meno) dall’ottobre dal 2008 (doc. A/96 e segg.) e quindi accorgersi del carattere (anche solo parzialmente) indebito di quanto versato in precedenza. Al riguardo è bene ricordare che di principio si applicano le norme legali e regolamentari valide al momento in cui si pone la questione della sovrassicurazione, quindi anche alle rendite correnti, le norme applicabili al momento della nascita del diritto alla prestazione non continuando quindi ad essere applicabili (Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, art. 34a n. 51, p. 51; Vetter-Schreiber, op. cit., 2009, art. 24 BVV n. 51, p. 330; DTF 134 V 67 consid. 2.3.1 e 2.3.3, 122 V 319 consid. 3c; STF B 82/06 del 19 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 BVG nr. 35). Una verifica del reddito da invalido sarebbe d’altronde stata da effettuare anche in occasione della revisione della rendita AI comunicata all’istituto di previdenza nell’ottobre 2007, in cui era stato confermato il diritto di CONV 1 alla mezza rendita già erogata dal 1998 (doc. A/77);

 

                                     -   la giurisprudenza federale relativa all’art. 25 cpv. 2 LPGA – appli-cabile all’art. 35a cpv. 2 LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novem-bre 2013  e 9C_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3) – ha tuttavia avuto modo di precisare che il termine annuo per chiedere la restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state erogate e che detto termine decorre quin-di dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (SVR 2010 EL n. 12 p. 35; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2; STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 3.2; STF 8C_927/2012, 8C_933/2012 [parzialmente pubblicata in DTF 139 V 429] consid. 5);

 

                                     -   ne consegue che, stante in concreto la rinuncia, formulata il 10 gennaio 2014 dall’assicurato, ad eccepire la prescrizione a condizione che questa non fosse già intervenuta (per un caso in cui il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se il termine di cui all’art. 35a cpv. 2 LPP sia un termine di prescrizione o di perenzione pur trattandosi di fattispecie ove vi era stata rinuncia ad invocare la prescrizione cfr. STF 9C_298/2013 e 9C_310/2013 del 22 novembre 2013; cfr. anche STF 9C_216/2014 del 1. settembre 2014), il diritto alla restituzione delle prestazioni indebitamente versate nei 12 mesi che precedono tale data (ossia dal 10 febbraio 2013) non può essere considerato prescritto; 

 

                                     -   ricordato come l’art. 77 RPIC stabilisce che “le prestazioni ricorrenti di Publica sono trasferite nel corso dei primi 10 giorni del mese” e come nella fattispecie l’indebito versamento di prestazioni ha preso fine nel maggio 2013 – la richiesta attorea avendo infatti per oggetto la restituzione di prestazioni versate in eccesso senza giusta causa sino al 31 di maggio  2013 (cfr. petizione) – l’importo da restituire deve essere cifrato in complessivi CHF 7'335.80 (CHF 5'747.80 relativi al periodo gennaio-aprile 2013 [cfr. conteggio sub doc. A/146] e CHF 1'588.-- relativi al periodo gennaio-maggio 2013 [cfr. conteggio sub doc. A/159]);

 

                                     -   parte attrice non ha fatto valere interessi di mora;

 

                                     -   quo all’eventuale condono del debito di restituzione ai sensi del-l’art. 35a cpv. 1 seconda frase LPP (rispettivamente alla rinuncia di ATTO 1 alla restituzione ai sensi del Regolamento del 25 novembre 2010 concernente i casi di rigore; sub VII/b), parte convenuta, pur avendo già fornito alcuni elementi di valutazione con la risposta di causa, si è espressamente riservata nelle more della presente procedura di avvalersi formalmente di tale possibilità (tramite presentazione della relativa formale richiesta) a dipendenza dell’esito e quindi dopo emanazione del presente giudizio (cfr. IX);

 

                                     -   la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP; art. 29 cpv. 1 Lptca). ATTO 1 verserà a CONV 1 CHF 1’800.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione è parzialmente accolta.

 

                                         §    CONV 1 è condannato a versare alla ATTO 1 CHF 7'335.80.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa ATTO 1 verserà a CONV 1 CHF 1’800.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Fabio Zocchetti