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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 14 aprile 2014 di
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AT 1
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contro |
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1. CV 1 2. CV 2
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1959, è stato alle dipendenze della __________ di __________ dal 16 febbraio 1981 al 30 novembre 2009 (cfr. doc. H12) e, di conseguenza, è stato assicurato per la previdenza professionale presso la CV 1 (di seguito CV 1; cfr. doc. A) e presso il CV 2 (di seguito CV 2; cfr. doc. C).
L’ultimo giorno di lavoro è stato il 2 ottobre 2009 e il rapporto di lavoro si è concluso, per disdetta data dall’attore per motivi personali, con effetto al 30 novembre 2009 (cfr. doc. H12).
1.2. L’assicurazione federale per l’invalidità, con decisione del 6 febbraio 2014 dell’Ufficio AI (cfr. doc. E), conformemente alla STCA del 7 ottobre 2013 (doc. F) – giudizio con il quale, in parziale accoglimento del ricorso interposto contro la decisione dell’Ufficio AI dell’11/21 marzo 2013 con cui l’amministrazione gli aveva riconosciuto il diritto alla rendita intera limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2010 (versata dal 1. dicembre essendo la domanda tardiva) al 31 agosto 2011, questo Tribunale ha confermato il diritto a prestazioni dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 e riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1. febbraio 2012 –, ha stabilito per AT 1 il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2012 oltre a una rendita completiva per figli dal 01.02.2012 al 31.08.2012 (cfr. doc. E).
1.3. Con la presente petizione AT 1, tramite l’avv. RA 1 – sulla base della succitata STCA del 7 ottobre 2013 e facendo valere, in estrema sintesi, che “(…) da qualche anno dopo i 20 anni circa (…)” (I) ha sofferto di acne inversa, che questa malattia dermatologica lo ha reso incapace al lavoro dal novembre 2005 in avanti con sporadiche riprese dell’attività e che negli anni si è affiancata una patologia lombare meno grave rispetto a quella dermatologica – ha chiesto:
" (…)
1. La CV 1, è condannata a versare a AT 1, le seguenti rendite:
- CHF 1'731.60 mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012 in avanti, quale rendita LPP obbligatoria;
- CHF 346.35 mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012 al 31.8.2012, quale rendita LPP obbligatoria per figli;
- CHF 1'175.45 mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012 in avanti, quale rendita sovraobbligatoria;
- CHF 46.10 mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012 al 31.8.2012, quale rendita sovraobbligatoria per figli;
2. Il CV 2, è condannato a versare a AT 1, le seguenti rendite:
- CHF 528.90 mensili a far tempo dall’1.10.2011 al 31.1.2012;
- CHF 1'763.-- mensili dall’1.2.2012 in avanti;
- CHF 235.10 mensili a far tempo dall’1.10.2010 al 31.8.2011 e dall’1.2.2012 al 31.8.2012.
3. Gli importi di rendita di cui sopra sono da adeguare:
(a.) a quelli congiunturali intervenuti, che sono da istruire come richiesto in petizione;
(b.) agli averi atti a formare la rendita aggiornati come richiesto in sede istruttoria ed in conformità alla LPP ed ai disposti regolamentari.
4. Sulle rendite richieste ai disposti nr. 1 e nr. 2, è da corrispondere un interesse di mora del 5% annuo, che per ogni singolo rateo di rendita decorrerà dal 1. giorno del mese successivo a quello cui la rendita si riferisce (ad esempio: per la rendita obbligatoria del mese di dicembre 2010, dovrà essere corrisposto l’interesse del 5% dall’1.1.2011 sull’importo di CHF 1'763.-).
5. Protestate le spese e le ripetibili.
(…)." (I, pag. 11-12)
1.4. Con la risposta di causa la CV 1 e il CV 2, entrambi rappresentati dall’avv. RA 2 – rilevato che “(…) l’inabilità lavorativa che ha portato al riconoscimento di una rendita AI limitata a 8 mesi era dovuta a problemi reumatologici. Per i problemi dermatologici non è mai stata riconosciuta un’invalidità, se non a partire dal 1. febbraio 2012, oltre due anni dopo la fine del rapporto di lavoro con la __________. Ma tale invalidità non ha nessun nesso con l’inabilità lavorativa che ha colpito il signor AT 1 dal 2 ottobre 2009 quando era ancora alle dipendenze della __________. (…)” (III, pag. 2) –, hanno chiesto, in via principale di respingere la petizione e, in via subordinata qualora questo Tribunale riconoscesse dovute delle prestazioni, il rinvio degli atti per le necessarie verifiche ed i relativi calcoli.
1.5. Con replica del 18 giugno 2014 – dopo la chiesta proroga del termine (VII e VIII) – l’attore si è confermato nelle proprie allegazioni opponendosi all’eventuale rinvio degli atti limitato al calcolo delle prestazioni riconosciute (IX).
1.6. Con duplica del 1. luglio 2014 l’avv. RA 2 – ribadito che “(…) per la patologia reumatologica l’assicurazione AI ha riconosciuto un invalidità limitata nel tempo dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011. Pertanto […] non esiste alcun stretto nesso materiale e causale tra l’inabilità lavorativa che ha colpito il qui attore quando era ancora alle dipendenze della __________ e l’invalidità riconosciuta a partire dal 1. Febbraio 2012. (…)” (XI) – si è riconfermato nelle proprie posizioni.
1.7. Con scritto del 28 agosto 2014 l’avv. RA 1 – a complemento delle osservazioni del 18 agosto come preavvisato (XIII e XIV) – ha notificato ulteriori mezzi di prova (XV e allegati doc. N-S) che sono stati trasmessi all’avv. RA 2 per osservazioni (XVI).
1.8. Con lettera del 10 ottobre 2014 il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto completo di AT 1 ed alle parti è stato assegnato un termine per prenderne visione e formulare eventuali osservazioni scritte (XVII, XVIII e XIV).
Con scitto del 13 novembre 2014 – dopo la chiesta proroga del termine (XX e XXI) – l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non ritenere necessario formulare ulteriori osservazioni (XXII).
1.9. Il TCA, con lettera del 5 dicembre 2014 (oltre alla trasmissione dei Regolamenti applicabili alla presente fattispecie), ha chiesto all’avv. RA 2 come mai, ammesso l’insorgere dell’inabilità lavorativa per motivi reumatologici dall’ottobre 2009, le sue assistite hanno rifiutato il diritto ad una rendita LPP nel periodo dall’ottobre 2010 al 31 agosto 2011 (XXIII).
La risposta dell’avv. RA 2 del 15 dicembre 2014 (XXIV) con i regolamenti e la corrispondenza prodotta (XXIV/6-8) sono stati notificati all’avv. RA 1 (XXV) che, con scritto del 7 gennaio 2015, ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni scritte da formulare (XXVI).
1.10. Con lettere del 30 gennaio e del 12 febbraio 2015 il TCA ha chiesto alla __________ se durante il periodo dal 2006 al 2010 ha versato all’attore delle indennità di perdita di guadagno per malattia e la produzione dell’incarto completo (XXVII e XXIX).
Con scritti del 10 e 16 febbraio 2015 la __________ ha risposto al TCA e trasmesso l’incarto (XXVIII con allegati e XXX).
I doc. XXVII, XXVIII con allegati, XXIX e XXX sono stati notificati alle parti per osservazioni (XXXI). All’avv. RA 1 è stata concessa la proroga del termine fino al 20 marzo 2015 (XXXIV e XXXV).
1.11. Il 26 febbraio 2015 il TCA ha interpellato la __________ (ex. datore di lavoro dell’attore) che ha risposto il 6 marzo 2015 (XXXIII e XXXVII con allegato XXXVII/1).
1.12. Con lettere 26 febbraio, 9 e 16 marzo 2015 (XXXII, XXXVIII e XL) il TCA ha interpellato ancora l’avv. RA 2 che ha risposto con scritti del 6, 11 e 20 marzo 2015 (XXXVI, XXXIX e XLV con allegati XLV/1-2).
1.13. Il 16 marzo il TCA ha interpellato nuovamente la __________ che ha risposto il 17 marzo 2015 (XLI e XLIII con allegato XLIII/1).
1.14. Con scritto del 31 gennaio (recte: marzo) 2015, entro l’ultima proroga del termine (XLII e XLIV), l’avv. RA 1 ha preso posizione sull’incarto della __________ e trasmesso ulteriore documentazione medica (XLVI e allegati doc. T e U).
1.15. I doc. XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVII/1, XLI, XLII, XLIII, XLIII/1, XLIV e XLVI con gli allegati T e U sono stati notificati all’avv. RA 2 che, con scritto dell’8 aprile 2015, si è confermata nelle proprie allegazioni (XLVII e XLIX).
I doc. XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVII/1, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIII/1, XLV e XLV/1-2 sono stati notificati all’avv. RA 1 che, con scritto del 21 aprile 2015, ha formulato le proprie osservazioni (XLVIII e L).
1.16. Il 23 aprile 2015 la __________ ha trasmesso al TCA il contratto di assicurazione del 17 dicembre 2007 con la __________ e il conteggio dell’indennità giornaliera del mese di maggio 2011 (LI e allegati LI/1-2).
I doc. XLVIII, L, LI e LI/1-2 sono stati notificati all’avv. RA 2 per conoscenza, con possibilità di formulare osservazioni scritte (LIII).
I doc. XLVII, XLIX, LI e LI/1-2 sono stati notificati all’avv. RA 1 che, con lettera del 29 aprile 2015, ha comunicato al TCA di non avere nulla da aggiungere oltre a quanto già argomentato (LIII e LIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se AT 1 ha diritto all’erogazione di una rendita della previdenza professionale.
Trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza materiale dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LAPLPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).
In concreto, da una parte dall’art. 1 cpv. 1 e 2 del Regolamento di previdenza della CV 1 (doc. B) si evince che la CV 1 ha quale scopo la previdenza professionale per i collaboratori e le collaboratrici dei datori di lavoro a lei affiliati e che è registrata conformemente all’art. 48 della LPP, dall’altra parte l’art. 1 cpv. 1 del Regolamento di previdenza (parte extraobbligatoria) del CV 2 (doc. D) stabilisce che il CV 2 è una fondazione ai sensi dell’art. 80 segg. del CCS e dell’art. 331 e segg. CO che ha quale scopo l’attuazione della previdenza professionale extraobbligatoria per i dipendenti della __________ come pure per i loro famigliari, superstiti e altri beneficiari contro le conseguenza economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso.
Pacifica è anche la competenza territoriale. Infatti secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto. In casu la __________, ex datore di lavoro, ha sede a __________.
2.2. Secondo l’art. 23 LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia assicurato nell’istante della nascita dell’invalidità (DTF 120 V 116 consid. 2b, 118 V 98; SZS 1995 pag. 464 consid. 3b; SVR 1998 BVG Nr. 19, 1995 BVG Nr. 43 pag. 128 consid. 2a; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, pag. 403; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, pag. 209).
L'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP è infatti la sopravvenienza di un'incapacità lavorativa di una certa importanza (ossia, secondo la giurisprudenza, di almeno il 20%; cfr. STF 9C_772/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.2; VSI 1998 pag. 126; STF B 95/04 del 10 gennaio 2005; B 100/00 del 16 febbraio 2001 e B 78/99 del 2 agosto 2000), non la nascita dell'invalidità vera e propria (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 1994 pag. 469 consid. 5a).
Se una persona, malgrado l’esercizio di un’attività lavorativa e relativo pagamento del salario, di fatto è incapace al lavoro in misura rilevante, se quindi è in grado o meno di apportare il suo consueto rendimento oppure solo un rendimento ridotto a causa dei problemi alla salute, deve essere esaminato dal giudice d’ufficio con ogni cura (STF B 95/03 del 29 giugno 2004 e B 81/03 del 9 novembre 2004). L’incapacità lavorativa rilevante consiste in una perdita della capacità produttiva funzionale nella precedente professione oppure nelle proprie funzioni rispettivamente in una produttività ridotta rispetto al normale a causa dello stato di salute; in altre parole per incapacità lavorativa rilevante s’intendono gli effetti del danno alla salute che si ripercuotono sul rapporto di lavoro come ridotto rendimento, facile stancabilità, irritabilità verso colleghi o altro (SZS 2003 pag. 356 e 434; DTF 114 V 286 consid. 3c). Di conseguenza ci si deve di principio fondare sulle circostanze che si sono manifestate da un punto di vista del diritto del lavoro: una deroga è ammissibile solo con cautela, per non stemperare la protezione assicurativa (SZS 2003 pag. 356 con riferimento al caso di un assicurato che aveva ripreso al 100% l’attività lavorativa ma aveva continuato a soffrire di forti dolori; il TFA ha negato di conseguenza che ci fosse stato un recupero della capacità lavorativa negando quindi l’obbligo di prestare del nuovo istituto previdenziale). Nel caso di un disturbo depressivo recidivo la perdita di prestazioni o di rendimento dell’assicurato deve manifestarsi ai sensi del diritto al lavoro, segnatamente nella forma di una riduzione delle prestazioni con conseguente constatazione o ammonimento da parte del datore di lavoro o in quella di assenze per malattia rilevanti. Determinati sono le concrete circostanze del caso concreto, segnatamente quelle che si sono manifestate a livello lavorativo e in particolare gli eventuali accordi venuti in essere con il datore di lavoro, il quale deve comunque aver notato la perdita di prestazioni o di rendimento. Un’incapacità lavorativa medico-teorica che viene constatata solamente anni dopo con effetto retroattivo non è invece sufficiente (STF B 95/03 del 29 giugno 2004; STF B 13/01 del 5 febbraio 2003 citata in SZS 2003 pag. 434; STF B 49/03 del 23 settembre 2004).
Il richiedente dev'essere quindi assicurato secondo la LPP al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità, non necessariamente quando insorge l'invalidità oppure il peggioramento della stessa (DTF 123 V 264 consid. 1b; SZS 2002 pag. 155 seg., 1995 pag. 465 consid. 4a, 1994 pag. 469).
Questa soluzione è stata introdotta per evitare lacune assicurative nel caso in cui il datore di lavoro disdice il contratto prima che sia trascorso l’anno di attesa ai fini dell’erogazione della rendita AI e, quindi, della LPP (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 123 V 264 consid. 1b e 120 V 116 consid. 2b).
Di conseguenza il fondo di previdenza presso cui era assicurato il dipendente al momento dell’intervenuta incapacità lavorativa è obbligato a versare le prestazioni di invalidità, anche se al momento del riconoscimento della stessa il rapporto assicurativo era già stato sciolto (SVR 1998 BVG Nr. 14; 1994 BVG Nr. 14; DTF 118 V 98). D’altra parte, l’obbligo di un nuovo assicuratore di pagare prestazioni sorge solo se l’incapacità lavorativa esistente già prima dell’inizio del nuovo rapporto assicurativo risulta interrotta, cioè quando non vi è più alcun nesso materiale e temporale (SZS 2003 pag. 356).
I medesimi principi valgono in materia di previdenza più estesa, in assenza di disposizioni statutarie divergenti (SVR 1994 BVG Nr. 14 consid. 2b pag. 38; DTF 117 V 332 consid. 3). Essi non sono per contro direttamente applicabili nel caso in cui l’assicurato continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro e questi cambia istituto di previdenza: in questo caso bisogna infatti esaminare se, e nell’affermativa in quale estensione e a quali condizioni, il nuovo istituto di previdenza ha ammesso l’assicurato secondo il proprio regolamento (SVR 2004 BVG 18 pag. 57; SZS 2005 pag. 243).
Qualora, inoltre, esista il diritto ad una prestazione di invalidità, l'istituto di previdenza è tenuto a versare prestazioni di invalidità anche se l'invalidità si modifica, per i medesimi motivi, dopo la fine del rapporto previdenziale (DTF 118 V 45 consid. 5; STF del 6 marzo 1996 in re S.P, del 20 luglio 1994 in re R. pag. 4 consid. 3a; SZS 1995 pag. 465 consid. 4a; cfr. Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995 pag. 426 N 49; STCA 34.1999.17 del 15 marzo 2000).
Va altresì ulteriormente ricordato che in una sentenza emessa nel Canton Ginevra è stato precisato che l'art. 23 v. LPP non presuppone che l'interessato fosse assicurato all'inizio del decorrere del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; è sufficiente invece che egli fosse affiliato all'istituto di previdenza al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità (SVR 1997 BVG Nr. 80).
2.3. L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI). L'istituto di previdenza può inoltre stabilire nelle sue disposizioni regolamentari, che il diritto alle prestazioni sia differito, fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo (SZS 1995 pag. 464 consid. 3b).
Per l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce, tra l'altro, il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato per un anno e senza notevoli interruzioni incapace al lavoro almeno al 40% in media.
Per l’art. 24 cpv. 1 LPP infine l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50% e a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%.
Nell’ambito della previdenza più estesa (sovraobbligatoria) gli istituti di previdenza possono prevedere nel loro regolamento, in deroga all’art. 24 cpv. 1 LPP, che l’ammontare della rendita corrisponda al grado d’invalidità. Tuttavia l’importo della stessa deve corrispondere almeno alla rispettiva prestazione obbligatoria (STF B 115/06 del 5 ottobre 2007 consid. 2.2, B 72/06 dell’11 settembre 2007 consid. 2.1; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 735 pag. 273 ; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 24 n. 23 pag. 108).
2.4. L’art. 4 LAI (in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 pag. 476, Maurer, op. cit., pag. 140-141).
In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 pag. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.
Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 pag. 229).
Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; non c’è vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità, cfr. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 24), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 pag. 42 consid. 3c). In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo. Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (DTF 130 V 78, 132 V 1).
Questo vincolo vale nell’ambito della previdenza sovraobbligatoria solo se il regolamento previdenziale si basa sul medesimo concetto di invalidità dell’assicurazione invalidità (DTF 126 V 308).
L’istituto di previdenza non è tuttavia vincolato in maniera assoluta alle conclusioni dell’AI.
Innanzitutto, a titolo generale, l'istituto previdenziale può scostarsi dalle conclusioni dell’assicurazione invalidità se queste appaiono di primo acchito insostenibili (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a, 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c, 109 V 24; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a; SZS 1996 pag. 47; STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 1994 pag. 66; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgesgerichts zum IVG, 2014, ad. art. 4 N. 116 pag. 43; cfr. anche DTF 126 V 308 dove si sottolinea che per la valutazione del quesito a sapere se la valutazione dell'AI è manifestamente errata, e per questo non vincolante per l'istituto di previdenza, sono primariamente determinanti gli atti esistenti al momento in cui la decisione è stata presa).
D’altra parte, la giurisprudenza dell'Alta Corte ha stabilito che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità è tenuto a notificare una decisione di rendita agli istituti di previdenza entranti in linea di conto, vale a dire che potrebbero essere chiamati a fornire prestazioni nel caso specifico. Tale obbligo di notificazione è espressamente previsto dall’art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003. Se non viene coinvolto nella procedura pendente innanzi all'UAI, l'istituto LPP - che dispone di un diritto di opposizione e ricorso proprio nelle procedure rette dalla LAI - non è legato alla valutazione dell'invalidità (nel suo principio, quanto al grado e all'inizio del diritto così come anche con riferimento alla decisione sullo statuto di persona invalida, vale a dire di persona ritenuta attiva, parzialmente attiva o non attiva) effettuata dagli organi dell'AI (DTF 134 V 64, 133 V 67, 132 V 1, 130 V 273 consid. 3.1, 129 V 73 e 150, 126 V 310 consid. 1; cfr. anche le STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; B 32/03 del 21 gennaio 2005; B 66/04 del 21 settembre 2004; B 3/03 del 31 dicembre 2003; B 68/03 del 16 dicembre 2003; B 81/02 del 9 gennaio 2004; cfr. anche esplicitamente l'art. 49 cpv. 4 LPGA e l'art. 76 cpv. 1 lett. i OAI in vigore dal 1. gennaio 2003). La questione di sapere se un difetto di notifica di una decisione può venir sanato successivamente, segnatamente dal fatto che l’istituto di previdenza viene in seguito comunque in possesso della decisione, deve, secondo il TFA, venir esaminata in ogni caso concreto ponderando gli interessi in gioco (SZS 2006 consid. 367; per una sintesi della giurisprudenza sul tema cfr. STF 9C_689/2008 del 25 febbraio 2009).
Secondo il TFA infine, considerato come lo scopo del vincolo alla pronuncia dell'AI sia quello di sgravare gli istituti di previdenza da accertamenti dispendiosi, bisogna ritenere che tale vincolo sia riferito unicamente a quegli accertamenti e a quelle valutazioni degli organi dell’AI che nell’ambito della procedura (dell’AI) erano determinanti per l’esame della pretesa alla rendita d’invalidità e sui quali andava effettivamente deciso; diversamente gli organi della previdenza professionale devono esaminare i presupposti della pretesa liberamente (STF 9C_684/2008 del 18 settembre 2009; STFA B 50/99 del 14 agosto 2000, B 79/99 e 4/00 del 26 gennaio 2001; B 83/04 del 25 aprile 2006). Ne discende che la fissazione della data d’inizio del diritto alla rendita da parte dell’UAI non esclude che l’incapacità lavorativa motivante il diritto a prestazioni d’invalidità della previdenza professionale sia subentrata, foss’anche in misura ridotta, già precedentemente all’inizio dell’anno di carenza secondo l’AI (SZS 2003 pag. 45 e 2005 pag. 241; STF B 47/98 dell’11 luglio 2000 e B 81/03 del 9 novembre 2004).
In virtù dell’art. 6 LPP (che stabilisce che la parte seconda della legge stabilisce unicamente esigenze minime), gli istituti di previdenza, oltre alla possibilità di introdurre la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. SZS 1995 pag. 465-466 consid. 4b/aa), sono liberi di estendere il concetto di invalidità a favore dell’assicurato oppure di concedere prestazioni anche quando il grado d’invalidità è inferiore al 40%. Ciò non significa tuttavia che i fondi di previdenza dispongono di un margine di apprezzamento illimitato (SZS 1995 pag. 466 consid. 4b/aa; DTF 118 V 35). Se essi infatti fanno espresso riferimento al concetto di invalidità previsto dall’AI, sono vincolati dalla valutazione dell’invalidità fatta dall'assicurazione invalidità, a meno che la stessa appaia di primo acchito insostenibile (SZS 2002 pag. 155; 1996 pag. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1995 BVG Nr. 22 pag. 57 consid. 2a, 1994 BVG Nr. 15 consid. 3c; DTF 115 V 208 consid. 2c; 115 V 215 consid. 4c).
Inoltre, se il concetto di invalidità è più esteso, il fondo di previdenza non è vincolato alle conclusioni dell’AI. In tal caso la fondazione può statuire liberamente tenuto conto di regole proprie. In simili condizioni potrà senz'altro fondarsi su elementi raccolti dall'UAI, ma non sarà vincolata da una valutazione che si fonda su altri criteri (SZS 1997 pag. 71, 1996 pag. 56; DTF 118 V 73 consid. 1, 117 V 335 consid. 5c, 115 V 220 seg.).
Secondo la giurisprudenza la facoltà riservata agli istituti di previdenza in virtù dell'art. 6 e 49 cpv. 2 LPP non implica un potere di apprezzamento illimitato. Se essi adottano nei loro statuti o nei regolamenti un certo metodo di valutazione, devono conformarsi, nell'applicazione dei criteri, ai concetti delle assicurazioni sociali (per l'incapacità di esercitare la propria professione abituale: DTF 111 V 239 consid. 1b) e ai principi generali (DTF 113 II 347 consid. 1a). In altri termini se dispongono di piena libertà nella scelta della nozione, devono comunque assegnarle il significato usuale e riconosciuto in ambito assicurativo (STFA non pubbl. in re A. del 25 marzo 1993 consid. 3).
2.5. Va ancora precisato che secondo la giurisprudenza l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacita di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STF B 64/99 del 6 giugno 2001).
Secondo la giurisprudenza federale, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.
Vi è connessione materiale se il danno alla salute all’origine dell’invalidità è essenzialmente lo stesso che si è già manifestato durante l’affiliazione al precedente istituto di previdenza e che ha causato un’incapacità di lavoro.
La connessione temporale presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo. Tale connessione è interrotta se, durante un certo periodo, l'assicurato è nuovamente abile al lavoro, ritenuto comunque che un breve periodo di remissione non basta per interrompere il rapporto di connessione temporale (SZS 2002 pag. 156; DTF 134 V 21, 123 V 264 consid. 1c e 120 V 117 consid. 2c; già citata STFA non pubblicata del 6 giugno 2001). In effetti secondo il TFA:
" l’ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l’assuré a recouvré sa capacité de travail." (DTF 120 V 117 consid. 2c)
In tal caso il vecchio istituto di previdenza è liberato da qualsiasi obbligo (DTF 120 V 117; M. Moser, Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, pag. 210).
Nella sentenza 6 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 V 20 e segg., il TF, apportando dei chiarimenti a quanto stabilito dalla precedente giurisprudenza, ha in particolare precisato che il nesso temporale si determina sulla base dell’incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un’attività ragionevolmente esigibile confacente con il danno alla salute; questa deve permettere di conseguire, per rapporto all’attività abituale, un reddito escludente il diritto ad una rendita (consid. 5.3).
La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che, nel caso di interruzione dell’incapacità di lavoro, non si può procedere ad un’applicazione schematica, analogamente a quanto previsto agli art. 29ter e 88a cpv. 1 OAI (DTF 123 V 264 e 120 V 118 consid. 2c/bb), mitigando il tenore di una precedente sentenza, in cui aveva stabilito che il nuovo istituto di previdenza è obbligato a versare la rendita solo se l’assicurato ha lavorato per tre mesi interi, dopodiché si è ripresentata un’incapacità di lavoro (STFA B 38/92 del 30 novembre 1993 in Plädoyer 4/94 pag. 66-67).
Per risolvere tale questione si deve tener conto di tutte le particolarità del caso concreto, e meglio della natura del danno alla salute, della prognosi del medico e dei motivi che hanno indotto l’assicurato a riprendere il lavoro. Inoltre sono determinanti le circostanze relative al mondo del lavoro, come un guadagno intermedio ottenuto dall’assicurato o la sua capacità di collocamento (DTF 134 V 22, 123 V 264 consid. 1c e 267 consid. 2c, 120 V 118 consid. 2b; SZS 2003 pag. 510, 2002 pag. 156 consid. 2b; SVR 2001 BVG Nr. 18 pag. 69 segg.). In questo senso nel caso di un assicurato invalido bisognerà negare il riacquisto della capacità lavorativa anche nel caso del tentativo, di oltre tre mesi, di ripresa dell’attività lavorativa, se la ripresa era motivata più da ragioni sociali e una ripresa dell’attività lavorativa duratura era comunque da ritenere improbabile (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117). Decisivo è piuttosto il quesito di sapere se durante la ripresa dell’attività lavorativa l’assicurato ha apportato o meno una prestazione lavorativa piena e se il riacquisto duraturo della capacità lavorativa sembra probabile alla luce dei risultati del tentativo di ripresa del lavoro (STF B 4/02 del 30 ottobre 2002 e riferimenti a SZS 1997 pag. 67).
Quanto al presupposto della connessione temporale va ancora detto che parte della dottrina ritiene che la durata dell’esercizio dell’attività lavorativa, il cui motivo può essere terapeutico, non ha rilevanza determinante né prevalente nell’ambito della valutazione delle circostanze del caso concreto, bensì configura solo un indizio. Di conseguenza, il fattore tempo deve passare in secondo piano, rispetto ad altri aspetti della fattispecie, se si può ritenere che, in un ambiente normale, cioè non protetto né particolarmente comprensivo, il reinserimento sarebbe fallito (M. Moser, Eine Gesetzesnorm sorgt zur Verunsicherung: weitere Fragen zu art. 23 BVG, SZS 1997, Sonderheft, pag. 120 segg., in particolare 124).
2.6. In concreto dagli atti dell’incarto AI (XVIII/1-207) emerge quanto segue.
2.6.1 L’attore ha inoltrato la prima domanda di prestazioni AI nell’ottobre 2006 indicando quale danno alla salute l’acne inversa (XVIII/1) e trasmettendo il rapporto del 26 marzo 2007 del dr. __________ e del dr. __________, vice primario rispettivamente capo clinica del reparto di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (XVIII/17/1).
Esperiti gli accertamenti del caso – visti il rapporto del dr. __________ del 13 dicembre 2006 che ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal novembre 2005 con ripresa sporadica al 100% in primavera estate 2006 e inabilità totale dall’ottobre 2006 (XVIII/6), il rapporto 19 febbraio 2007 nel quale il dr. __________ e il dr. __________ della Clinica __________ dell’Ospedale __________ di __________ hanno attestato una capacità lavorativa del 100% (XVIII/13) e il rapporto dell’8 maggio 2007 nel quale il dr. __________ ha attestato che durante i periodi facenti seguito alle terapie per acne inversa ha dovuto sospendere il lavoro durante il processo di cicatrizzazione (XVIII/22); considerato che dal 20 agosto 2007 ha ripreso l’attività lavorativa al 100% (XVIII/36 e certificato medico del dr. __________ del 16 agosto 2007 sub XVIII/37) e ritenuta l’annotazione del 5 ottobre 2007 del medico SMR dr. __________ del seguente tenore “(…) l’A. ci comunica che ha ripreso l’attività - al 50% dal 18.06.2007 - al 100% dal 20.08.2007. Quindi la IL per la patologia ortopedica (operata il 08.03.2007) ha avuto una IL 100% da novembre 2006, poi vedi sopra. Fine IL agosto 2007. Non è durata un anno. La precedente IL era dovuta agli interventi per la patologia cutanea. Quindi un’altra malattia. E ha provocato una IL transitoria nell’occasione degli interventi (vedi rapporto dermatologo). In conclusione si è trattato di 2 periodi distinti per due patologie diverse, di durata inferiore a un anno, l’A. ha ripreso la sua attività, ritenuta adatta e confacente, in misura normale. (…)” (XVIII/42) – l’Ufficio AI, con decisione del 16 dicembre 2007 cresciuta incontestata in giudicato (XVIII/45), ha negato il diritto a prestazioni.
2.6.2. L’Ufficio AI, con decisione del 14 maggio 2010 cresciuta incontestata in giudicato (XVIII/52), non è entrato nel merito della domanda di prestazione del marzo 2010 (XVIII/48).
2.6.3. Nel giugno 2010, tramite il rapporto del 14 giugno 2010 del dr. __________ indirizzato all’Ufficio AI (XVIII/53), l’attore ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (XVIII/54 e XVIII/55).
Nell’ambito di questa domanda l’amministrazione – vista l’annotazione del 26 ottobre 2011 nella quale il medico SMR dr. __________ ha, in particolare, rilevato che “(…) in considerazione del decorso instabile e con ancora presenza di dolori a distanza di oltre 6 mesi dall’intervento di stabilizzazione neurochirurgica si impone una valutazione peritale clinica funzionale pluridisciplinare presso il SAM (…)” (XVIII/87) – ha ordinato una perizia a cura del SAM (XVIII/88 e XVIII/90).
Per quanto qui d’interesse, dalla perizia pluridisciplinare dell’8 febbraio 2012 del SAM (XVIII/91) si evince quanto segue.
In merito alla patologia dermatologica, in sede di discussione, i periti hanno evidenziato che “(…) costruendo la storia clinica, si può evincere che nel 1978 l’A. subisce un primo intervento di escissione di una ciste dermoide a livello sacrale. Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, lamenta la comparsa di numerosi ascessi in sede inguinale, ascellare e sovrapubica, per cui l’A. è costretto a una lunga degenza in una clinica dermatologica nella Svizzera interna per essere sottoposto a interventi di escissione. Dalla suddetta problematica d’idradenite suppurativa (morbo di Verneuil), alla fine degli anni ’90 è sottoposto a trapianto cutaneo a livello ascellare e nel 2006 a trapianto cutaneo in sede inguinale, con necessità di successivi piccoli interventi chirurgici di drenaggio di formazioni ascessuali che tuttora si sviluppano con tempistica alternante e prossimamente dovrebbe ancora subire l’ennesimo intervento di questo tipo a causa di nuovo ascesso in regione sovrapubica. (…)” (XVIII/91 pag. 19-20).
Nel citato rapporto del 13 dicembre 2006 (XVIII/6), il dr. __________, capo clinica di chirurgia dell’Ospedale __________, nell’anamnesi ha, tra l’altro, rilevato che “(…) il paziente soffre da anni di acne inversa. È già stato operato varie volte per ascessi recidivanti alle ascelle bilateralmente e anche a livello inguinale bilaterale. A livello delle ascelle dopo un trapianto di cute secondo Thiersch il paziente è in remissione. A livello inguinale e sovrapubico il paziente presenta da novembre 2005 degli ascessi recidivanti. Dopo un consulto specialistico di chirurgia plastica all’Ospedale Universitario di __________ è stato effettuato un’escissione radicale a livello dell’inguine sinistro. Dopo una guarigione della ferita per secundam vi è stato un lieve periodo di remissione. Il paziente ha anche potuto riprendere la sua attività lavorativa come impiegato. A giugno 2006 é stato ricoverato nuovamente per nuovi ascessi a livello della coscia destra e a livello sovrapubico. In ottobre 2006 nuovo ricovero per recidiva di questi ascessi e con anche la presenza di un seno pinolidale infetto. Dopo escissione di quest’ultimo vi è attualmente una guarigione delle ferite per secundam. All’ultima consultazione del 23.11.06 la ferita a livello della rima anale è in buona via di guarigione. A livello sovrapubico vi sono però delle costanti piccole tumefazioni dolenti. (…)” (XVIII/6, punto D3).
Nei citati rapporti del 19 febbraio e dell’8 maggio 2007, il dr. __________ e il dr. __________, della Clinica __________ dell’Ospedale __________ di __________, e il dr. __________, FMH in dermatologia e venereologia, hanno attestato una capacità lavorativa del 100% (XVIII/13) rispettivamente una sospensione dal lavoro durante il processo di cicatrizzazione (XVIII/22).
Il dr. __________, FMH in dermatologia e venereologia, nel consulto del 21 dicembre 2011 (XVIII/91/2) – posta la seguente anamnesi: “(…) Il primo segno della idradenite suppurativa il paziente lo ha presentato nel 1978, quando ha sviluppato una ciste dermoide nella localizzazione classica sacrale, operata con successo. Da allora, con andamento irregolarmente ondulante, ha presentato episodi recidivanti di formazioni cistiche con facile tendenza alla produzione purulenta, che hanno colpito essenzialmente la zona ascellare, quella inguinale e il pube. La zona perineale e la rima anii non sono state toccate, così come il collo e la zona sottomammaria. Dal punto di vista terapeutico ha subìto a lungo una cura con isotretinoina (Roaccutane) prescritto apparentemente all’inizio degli anni ’80 presso la Clinica dermatologica dell’Ospedale __________ di __________, prima che il medicamento fosse ufficialmente in commercio. Questa terapia è poi stata continuata dal dr. __________ e dal dr. __________, dermatologi in Ticino. Non ha ottenuto un gran risultato. Probabilmente ha ricevuto dei trattamenti con antibiotici, antitubercolari o medicamenti biologici. L’andamento abituale è quello di una fase di remissione seguita da episodi recidivanti di cisti infiammate e infette, che spesso richiedono l’intervento di incisione chirurgica. Per questo il paziente si reca d’abitudine al pronto soccorso. Anni fa ha subìto l’asportazione del pacchetto ghiandolare totale delle due ascelle con una copertura secondo Thiersch. Da allora in sede ascellare non ha più lamentato disturbi. Questo intervento non è mai stato eseguito in sede inguinale. Apparentemente già da tempo il paziente non consulta dermatologi, ma viene curato dal medico curante con una autoterapia (con interventi al pronto soccorso). (…)” (XVIII/91/2) – alle domande circa la capacità lavorativa nell’ultima attività esercitata, il momento da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata e la sua evoluzione nel tempo, ha risposto: “(…) Mi esprimo unicamente per quanto riguarda l’aspetto dermatologico: in una fase acuta, con una o più cisti di grandi dimensioni (due o più centimetri) in sede inguinale o nella zona pubica, difficilmente il paziente può restare a lungo seduto. Vi sono pertanto momenti in cui la incapacità professionale può essere valutata al 100%. In altri momenti dell’evoluzione, quando non vi sono lesioni attive, i pazienti possono essere considerati abili al 100%. […] Sicuramente il paziente è stato inabile nei momenti degli interventi maggiori. Nel 2007 [ndr. recte: 2006, cfr. il succitato rapporto del 13 dicembre 2006 del dr. __________] ha avuto due periodi distinti di circa nove mesi di tempo in cui era inabile per motivi dermatologici. Naturalmente è per me difficile dare un giudizio su questa fase. Attualmente non vi è una chiara diminuzione della capacità lavorativa, anche se in una situazione come quella del momento attuale il paziente ha un’abilità ridotta almeno del 30%. (…)” (XVIII/91/2).
Per quanto riguarda la patologia dermatologica, nella descrizione degli atti – menzionando il rapporto dell’11 gennaio 2011 del dr. __________, FMH in malattie reumatiche, indirizzato alla cassa __________ –, i periti hanno rilevato: “(…) Diagnosi: sindrome lombo vertebrale cronica in/con: stato dopo decompressione, fusione intersomatica e stabilizzazione (PLIF) di L5-S1 per spondilolistesi di I grado (7.3.2007), con ora sospetta insufficienza/instabilità di L4/L5; A. in attesa di un reintervento (probabile estensione della spondilolistesi al segmento L4-L5); morbo di Verneuil (idroadenite suppurativa). Il Dr. med. __________ afferma che all’origine della presente incapacità lavorativa del 100% in qualità d’impiegato di banca, certificata a partire dal 5.10.2009, vi è una patologia lombare con caratteristiche meccaniche, inizialmente ricondotta a una spondilolistesi di primo grado di L5 su S1, probabilmente di natura degenerativa, operata nel marzo 2007 con un’evoluzione che sarebbe stata dapprima abbastanza favorevole, ma con in seguito un decorso negativo caratterizzato da persistenti dolori lombari e toracolombari, risentiti in particolare sul fianco sin. e con a volte ripercussioni dolorose anche nella coscia sin. La sofferenza comporta impedimenti all’A. per l’assunzione di posizioni corporee statiche, per la deambulazione, limitata, secondo l’A., a un massimo di 1/2 km ca. e per l’alzare e trasportare pesi con un limite massimo giudicato di 10 kg ca. In un primo tempo l’origine della sintomatologia è stata attribuita a una non funzione intersomatica del segmento operato con la proposta di una stabilizzazione di L5-S1 per via anteriore nel febbraio 2010, operazione non eseguita per complicanze della malattia cutanea. Gli ulteriori accertamenti effettuati nel frattempo avrebbero, secondo l’A., però messo l’accento su un’insufficienza-instabilità del segmento sovrastante al PLIF, con ora la proposta di un’estensione della spondilolistesi al segmento L4-L5. L’operazione dovrebbe avvenire all’inizio di febbraio, con il ricovero fissato per il 7.2.2011. A questo punto appare ragionevole posticipare la valutazione della capacità funzionale residuale a dopo l’intervento. Se esso verrà effettuato secondo le modalità spiegate all’A., ossia per via posteriore, il tempo di recupero sarà di 4-6 mesi, durante i quali egli rimarrà inabile al lavoro al 100% per qualsiasi attività lucrativa. (…)” (XVIII/91, pag. 7, la sottolineatura è del redattore).
Il dr. __________, FMH in reumatologia, nel consulto del 22 dicembre 2011 (XVIII/91/3), circa la capacità lavorativa ha concluso che “(…) in un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile al lavoro in misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere dal 7.5.2011, a distenza di 3 mesi dall’ultimo intervento neurochirurgico al rachide lombare del 7.2.2011. Come funzionario di banca, premesso che l’attività permetta di alternare le posizioni corporee senza dover interrompere la produttività, giudico l’assicurato abile al lavoro in misura completa con un rendimento massimo del 100% sempre a partire dal 7.5.2011. (…)” (XVIII/91/3, pag. 8).
I periti del SAM – posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) dal punto di vista medico globale, l’A. presenta una capacità lavorativa del 70% nell’attività da ultimo esercitata in qualità di funzionario di banca presso la __________ di __________. (…)” (XVIII/91, pag. 24) – circa le conseguenze sulla capacità lavorativa hanno concluso che “(…) dal punto di vista dermatologico, sulla base degli atti, dell’anamnesi richiesta, dell’esame clinico e dello status dermatologico, il nostro consulente pone la diagnosi di idradenite suppurativa o malattia di Verneuil. Tale patologia è un processo infiammatorio cronico e ricorrente delle ghiandole apocrine, caratterizzata dalla presenza di noduli follicolari profondi spesso molto dolorosi, accompagnati da pustole, papule, ascessi, fistole, localizzati principalmente nelle regioni delle grandi pieghe quali ascelle, inguine, regione perineale e rima anii. La patologia come detto sopra è cronica e alterna fasi di riesacerbazione a delle fasi di quiescenza. Dal punto di vista dermatologico, secondo il nostro consulente, attualmente non vi è una chiara diminuzione della capacità lavorativa, anche se in una situazione come quella del momento attuale, l’A. presenta un’incapacità lavorativa del 30%. Dal punto di vista reumatologico, sulla base degli atti, dell’anamnesi richiesta e dell’esame clinico, il nostro consulente pone le diagnosi da noi riassunte al capitolo 5. Tali patologie comportano delle limitazioni per quanto concerne il sollevamento e il trasporto di carichi molto pesanti fino all’altezza dei fianchi, il sollevamento di carichi particolarmente pesanti sopra l’altezza del petto e il maneggiare attrezzi soprattutto pesanti e molto pesanti. Secondo il nostro consulente reumatologo, l’A., nel suo ultimo impiego di funzionario di banca, premettendo che l’attività permetta di alternare le posizioni corporee senza dover interrompere la produttività, giudica l’A. abile al lavoro in misura completa con un rendimento massimo del 100% a partire dal 7.5.2011. Infine, dal punto di vista neurologico e psichiatrico non vi sono patologie tali da giustificare una diminuzione della capacità lavorativa. Sulla base di quanto descritto sopra, giungiamo alla conclusione che l’A. globalmente da un punto di vista fisico e psichico presenta un’incapacità lavorativa del 30% nello svolgimento dell’attività che ha da ultimo esercitato in qualità di funzionario di banca presso la __________ di __________. (…)” (XVIII/91, pag. 24).
Con decisione dell’11/21 marzo 2013 (XVIII/149 e XVIII/154/1), preavvisata il 28 agosto 2012 (XVIII/113), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto alla rendita intera limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2010 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 agosto 2011 (3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute nel maggio 2011 ex art. 88a cpv. 1 OAI). La rendita è stata versata dal 1. dicembre 2010 vista la tardività della domanda.
2.6.4. L’Ufficio AI, nell’ambito del ricorso del 26 aprile 2013 (XVIII/154) interposto contro la decisione dell’11/21 marzo 2013, ha emesso la decisione del 24 maggio 2013 (XVIII/157) con la quale – annullata e sostituita la precedente decisione dell’11/21 marzo 2013 vista l’annotazione 7 maggio 2013 nella quale il medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…) “Dall’attuale documentazione risulta un peggioramento in particolare della problematica dermatologica a partire da 9.2012 quando da parte del dr. __________ sono state osservate nuove manifestazioni ascessuali. […] Per quanto concerne invece l’aspetto della schiena dalla documentazione non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione in ambito SAM. Da notare che l’ultima valutazione clinica da parte del dr. __________ risale a 5.2012. Attualmente l’assicurato presenta una IL completa per la problematica dermatologica da 9.2012 per qualsiasi attività. Possibilità di ricupero d’una CL almeno parziale nei prossimi mesi.” (…)” (XVIII/157) – ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 e dal 1. settembre 2012.
Questo Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso del 26 aprile 2013, con la STCA del 7 ottobre 2013 (XVIII/167) – rilevato che “(…) In queste condizioni, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che a decorrere da febbraio 2012, con la prima di una lunga serie di ricadute di ascessi bisognosi di ripetuti trattamenti chirurgici e medicamentosi, e successive cure di ferita aperta di lunga durata, la capacità lavorativa sia da reputare gravemente compromessa, e meglio nella misura - totale - ammessa anche dall’amministrazione (seppur soltanto dal settembre 2012, ma sulla base delle medesime diagnosi). Va osservato che la conclusione che aveva tratto il medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 22 giugno 2012 per il quale “la patologia cutanea potrebbe motivare delle IL maggiori ma sul lungo periodo si giustifica una media del 30% di limitazione nel rendimento o tempo globale sul lungo periodo” (doc. AI 98-1), non può essere condivisa risultando in contraddizione innanzitutto con le conclusioni del medico SMR dr. __________ nella valutazione del 7 maggio 2013 (per il quale in sostanza la situazione dell’assicurato motivava una completa inabilità lavorativa, doc. IV/1). Inoltre la stessa risulta in contrasto anche con la già citata valutazione peritale del dr. __________ per il quale, come detto, nelle fasi acute di cisti ripetute o di interventi maggiori, come è sicuramente stato il caso nel periodo valutato dal medico SMR, l’assicurato era da considerare inabile al lavoro. Del resto il dr. __________ non poteva tener conto dell’evoluzione successiva della malattia, la quale si è rilevata purtroppo poco favorevole. Alla luce di questi elementi e documenti questo Tribunale, se da un lato, come detto, deve riconoscere forza probatoria piena alla perizia SAM dell’8 febbraio 2012 per quanto riguarda la valutazione riferita al momento della resa della stessa (e in particolare per quanto concerne l’accertamento di un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato a far tempo dal maggio 2011), dall’altro deve ritenere comprovato l’intervento nel febbraio 2012, ossia ancora prima dell’emissione del provvedimento contestato ma successivamente alla perizia SAM (stesa sulla base di consulti avvenuti nel dicembre 2011, doc. AI 84-1), di un peggioramento delle condizioni. Lo stesso, riferito alla problematica dermatologica e che ha comportato dall’inizio del 2012 ripetuti ascessi e ricoveri ospedalieri con susseguenti prolungate cure di ferita (anche di diverse settimane), ha comportato un’incapacità lavorativa totale. (…)” (XVIII/167, pag. 21-22) – ha confermato il diritto a prestazioni dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 e riconosciuto il diritto alla rendita intera dal 1. febbraio 2012.
Dalla succitata STCA del 7 ottobre 2013 risulta dunque che la rendita d’invalidità per il periodo dall’ottobre 2010 al 31 agosto 2011 è stata riconosciuta per la patologia reumatologica mentre che alla base del diritto alle prestazioni riconosciute dal febbraio 2012 vi è l’esacerbazione della patologia dermatologica.
Va qui infatti evidenziato, da una parte (cfr. consid. 2.6.3) che dopo il 2006 e fino alla fine del 2009 (anno in cui, con effetto al 30 novembre 2009, è stato disdetto il rapporto di lavoro; cfr. consid. 1.1) nessun medico specialista ha attestato un’incapacità lavorativa per motivi dermatologici e che il dr. __________, nel rapporto dell’11 gennaio 2011, ha osservato “(…) che all’origine della presente incapacità lavorativa del 100% in qualità d’impiegato di banca, certificata a partire dal 5.10.2009, vi è una patologia lombare con caratteristiche meccaniche (…)” (XVIII, pag. 7). Dall’altra parte che questo Tribunale, con la STCA in parola, ritenuto il miglioramento somatico attestato dai periti del SAM dal maggio 2011, ha negato il diritto a prestazione dal 1. settembre 2011 fino al 31 gennaio 2012 e riconosciuto il diritto alla rendita dal 1. febbraio 2012 visto il peggioramento della patologia dermatologica.
2.7. Viste le suesposte risultanze e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.2, 2.3 e 2.5) questo Tribunale rileva quanto segue.
2.7.1. Patologia dermatologica.
Il diritto alla rendita intera d’invalidità dal 1. febbraio 2012, come visto sopra (cfr. consid. 2.6.4), è stato riconosciuto dall’Ufficio AI a causa della patologia dermatologica.
Durante il periodo in cui è stato alle dipendenze della __________ (dal 16 febbraio 1981 al 30 novembre 2009 cfr. consid. 1.1), con conseguente copertura assicurativa presso gli istituti di previdenza convenuti sino alla fine di dicembre 2009 (cfr. art. 10 cpv. 3 LPP; vedi anche l’art. 3 cpv. 5 dei Regolamenti della CV 1 e del CV 2 sub doc. B e D), a causa di questa patologia, e meglio del morbo di Verneuil o acne inversa, l’attore ha alternato dei periodi di totale incapacità lavorativa a dei periodi di remissione in cui è stato in grado di lavorare a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.3). Secondo il dr. __________ “(…) sicuramente il paziente è stato inabile nei momenti degli interventi maggiori. Nel 2007 [ndr. recte: 2006] ha avuto due periodi distinti di circa nove mesi di tempo in cui era inabile per motivi dermatologici. (…)” (XVIII/91/2). In seguito, fino alla fine del 2009, nessun medico specialista ha attestato un’inabilità lavorativa per questa ragione.
In particolare, lo si ribadisce, il dr. __________, nel consulto del 21 dicembre 2011, ha evidenziato che “(…) apparentemente già da tempo il paziente non consulta dermatologi, ma viene curato dal medico curante e con un autoterapia (con interventi al pronto soccorso). […] Naturalmente è per me difficile dare un giudizio su questa fase [ndr.: si rifersce all’evoluzione fino al momento della perizia del SAM]. Attualmente non vi è una chiara diminuzione della capacità lavorativa, anche se in una situazione come quella del momento attuale il paziente ha un’abilità ridotta almeno del 30%. (…)” (XVIII/91/2).
Significativo è il fatto che il dr. __________, nel certificato medico del 22 febbraio 2010 indirizzato alla cassa __________, pur indicando un inizio del trattamento per l’acne inversa al 3 febbraio 2010, quanto alla durata prevista dell’incapacità lavorativa ha indicato: “(…) da stabilire dai neurochirurghi (…)” (doc. Q), lasciando quindi intendere che dal profilo dermatologico non fosse attestabile alcuna inabilità. Lo stesso sanitario, nel rapporto del 21 settembre 2012 indirizzato all’avv. RA 1, ha evidenziato che “(…) da fine 2011 la frequenza delle consultazioni presso il nostro servizio per la problematica di idrosadenite suppurativa è aumentata. Mentre fino al 2011 le manifestazioni della malattia erano soprattutto a livello ascellare ed inguinale; da fine 2011 vi è stata una nuova riapparizione degli ascessi anche su altre regioni corporee, in particolare al tronco. […] Fino al 2011 effettivamente nel periodo tra gli episodi di manifestazione della malattia si sarebbe potuto discutere un eventuale ripresa dell’attività lavorativa. Visto però l’aumento di frequenza della comparsa degli ascessi si può dire che da metà/fine 2011 il paziente non è mai più stato in remissione della sua malattia e per questo motivo non è mai più stato abile al lavoro. […] Riassumendo si può dire che da fine 2011 la malattia del paziente ha preso una nuova svolta con aumento degli episodi di manifestazione della malattia e con una nuova ridistribuzione corporea degli ascessi. Per questo motivo il paziente non ha mai più avuto episodi di vera remissione della malattia da fine 2011, e per questo motivo non è mai più stato abile alla ripresa di qualsiasi attività lavorativa. (…)” (XVIII/117/1).
Anche il dr. __________, nel rapporto dell’8 maggio 2007, circa l’inabilità lavorativa ha indicato: “(…) determinata dal neuro-chirurgo (…)” (XVIII/22, punto 3) precisando che “(…) il problema dermatologico penso stia migliorando ma necessita, di tanto in tanto, di cure come quella praticata in data 7.5.2007. (…)” (XVIII/22 punto 6.1). Lo stesso sanitario, nel rapporto del 18 aprile 2013 indirizzato all’avv. RA 1, ha invece rilevato che “(…) visto il perdurare dell’evoluzione, ritengo che bisogna riconoscere al paziente uno stato di salute estremamente precaria e influenzata negativamente dai dati raccolti in questo ultimo decorso. È perciò, dal mio punto di vista professionale, non più possibile affermare che il paziente possa dare delle garanzie di presenza al posto di lavoro. (…)” (XVIII/154/8).
Il riassunto della storia clinica redatto il 21 giugno 2010 dal dr. __________, Capo Dipartimento Chirurgia dell’Ospedale __________ di __________, conferma, infine, che “(…) si tratta di un paziente che è noto da anni al nostro Servizio di Chirurgia per morbo di Verneuil, patologia che causa la comparsa di ascessi multipli e sintomatici in diverse regioni corporee, in particolare a livello ascellare bilaterale, inguinale bilaterale e perianale. A causa di ascessi recidivanti a livello ascellare il Sig. AT 1 era stato più volte ricoverato anni fa (anche presso il Reparto di Dermatologia dell’__________ di __________). Nel 1992-1993 il paziente era stato infine sottoposto ad intervento di escissione radicale e trapianto cutaneo secondo Tiersch con esito positivo. Negli anni successivi non ha più lamentato disturbi in sede ascellare bilaterale. Fra il 2004 ed il 2006 il paziente è stato ricoverato presso il nostro Servizio in più occasioni a causa di ascessi, in particolare in sede inguinale a sinistra. Nel novembre 2005 il paziente era stato inviato presso lo Studio del Dr. __________ per una valutazione specialistica in chirurgia plastica. Ci era stato suggerito di prendere contatto con il Dr. __________, Capo Clinica presso il Dipartimento di chirurgia plastica e ricostruttiva all’__________ di __________. Quest’ultimo ci proponeva un’escissione radicale della zona colpita a livello inguinale a sinistra e successivo trapianto cutaneo secondo Tiersch. Nel gennaio 2006 si procedeva così all’innesto cutaneo secondo Tiersch, purtroppo senza esito e con la necessità di utilizzare una pompa VAC per la guarigione della ferita. Alcuni mesi dopo il Sig. AT 1 sviluppava purtroppo nuove recidive in sede inguinale a sinistra, che richiedevano ulteriore escissione chirurgica. A febbraio 2010 il paziente era ricoverato elettivamente presso il nostro reparto per nuova escissione di un ascesso inguinale a destra e posa di pompa VAC. (…)” (XVIII/154/13).
Alla luce di quanto precede, se è vero che la patologia dermatologica (alla base della concessione della rendita AI dal 1. febbraio 2012) è presente sin dal 1978, tuttavia, come visto sopra, durante il rapporto di lavoro con la __________ (dal 16 febbraio 1981 al 30 novembre 2009) l’incapacità lavorativa per tale affezione (dermatologica) si è alternata a dei periodi di totale remissione. Infatti, la misura rilevante dell’incapacità lavorativa derivante da questa malattia (ossia di almeno il 20%; cfr. sopra consid. 2.2) e l’assenza di significativi periodi di interruzione è subentrata solo dopo la cessazione della copertura assicurativa il 31 dicembre 2009 (cfr. art. 10 cpv. 3 LPP; vedi anche l’art. 3 cpv. 5 dei Regolamenti della CV 1 e del CV 2 sub doc. B e D).
In concreto, ancorché il primo intervento di escissione di una ciste dermoide a livello sacrale risalga al 1978 (cfr. consid. 2.6.3), successivamente all’entrata in servizio presso la __________ vi sono stati lunghi periodi in cui non è stata comprovata (né del resto sostenuta) un’inabilità lavorativa rilevante causata dalla medesima problematica dermatologica. In proposito basti rinviare alle succitate conclusioni del dr. __________ circa l’evoluzione nel tempo della patologia dermatologica (cfr. (XVIII/91/2) e le storie cliniche della medesima patologia del SAM e del dr. __________ (cfr. XVIII/91 pag. 19-20 e XVIII/154/13). Di conseguenza può essere escluso a priori un eventuale nesso temporale con l’inabilità lavorativa che ha giustificato la rendita AI dal 1. febbraio 2012.
Inoltre, sulla base delle succitate risultanze mediche, questo Tribunale deve concludere che con alta verosimiglianza dopo gli ulteriori interventi subìti nel 2006 (con i relativi periodi di incapacità lavorativa totale riconosciuti in quell’anno; cfr. consid. 2.6.3), negli anni a seguire e fino al peggioramento attestato dalla fine del 2011 (cfr. XVIII/117/1), non è seguita un’inabilità lavorativa rilevante riconducibile alla patologia dermatologica. Al contrario, per questa affezione, dal 2007 a fine 2011, va sostanzialmente riconosciuta un’abilità lavorativa totale. Basti qui, in particolare, ribadire che relativamente a questo spazio temporale: gli specialisti della Clinica Dermatologica dell’Ospedale __________ di __________ hanno attestato una capacità lavorativa del 100% (cfr. il rapporto del 19 febbraio 2007 sub. XVIII/13); il dr. __________ circa l’inabilità lavorativa ha rinviato al parere del neurochirurgo, limitandosi ad indicare la necessità di una sospensione dell’attività lavorativa durante il processo di cicatrizzazione (cfr. il rapporto dell’8 maggio 2007 sub. XVIII/22); il dr. __________ non è stato in grado di esprimere un giudizio chiaro circa l’evoluzione della patologia fino al momento della perizia del SAM evidenziando che già da tempo il paziente non consulta dermatologi (cfr. il consulto del 21 dicembre 2011 sub XVIII/91/2); il dr. __________ ha attestato che l’incapacità lavorativa andava stabilita dai neurochirurghi (cfr. il certificato medico del 22 febbraio 2010 sub doc. Q) e il dr. __________ ha certificato che all’origine dell’incapacità lavorativa del 100% dal 5 ottobre 2009 vi era una patologia lombare (cfr. il rapporto dell’11 gennaio 2011 menzionato dai periti del SAM sub XVIII/91, pag. 7).
Del resto l’attore non ha provato il contrario limitandosi a generiche, ma non minimamente documentate, affermazioni per cui dopo il rifiuto della prima domanda di prestazioni AI dell’ottobre 2006 (cfr. consid. 2.6.1) “(…) la situazione medico-dermatologica continuava imperterrita ad aggravarsi. (…)” (I, pag. 3).
Di conseguenza, ribadito come la connessione temporale ai sensi dell’art. 23 LPP (cfr. consid. 2.2 e 2.5) presuppone che l'assicurato, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, non sia ridivenuto abile al lavoro per lungo tempo, occorre concludere che nella specie non è data connessione temporale tra l’incapacità lavorativa riconducibile alla patologia dermatologica manifestatasi durante l’affiliazione agli istituti di previdenza convenuti e l’inabilità che ha poi giustificato la rendita d’invalidità dal febbraio 2012.
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo alle osservazioni dell’attore del 31 gennaio (recte: marzo) 2015 e agli allegati rapporti 30 marzo 2015 del dr. __________ e 25 marzo 2015 del dr. __________, entrambi indirizzati all’avv. __________ (cfr. XLVI e allegati doc. T e U).
Con particolare riferimento agli estratti riprodotti nelle succitate osservazioni, il dr. __________ (nel richiamato rapporto del 26 gennaio 2015) non ha attestato un’inabilità lavorativa riconducibile alla patologia dermatologica dal 2007 (allorquando, come visto sopra, per questa patologia l’attore andava ritenuto abile al 100%) fino al peggioramento attestato dalla fine del 2011. In ogni caso, si tratta di una valutazione retrospettiva che si scontra, oltre che con le suesposte risultanze degli atti medici, anche con il fatto che – fatte salve le indennità versate dal 5 ottobre 2009 (allorquando, come ripreso dai periti del SAM, circa l’inabilità lavorativa: “(…) Il Dr. med. __________ afferma che all’origine della presente incapacità lavorativa del 100% in qualità d’impiegato di banca, certificata a partire dal 5.10.2009, vi è una patologia lombare (…)” (XVIII/91 pag. 7) – la __________ non ha versato indennità giornaliera prima del 5 ottobre 2009 (cfr. XXIX e XXX).
Inoltre – precisato che le ultime visite risalgono al 7 maggio 2007 ed al 13 settembre 2012 e che all’infuori di queste due visite non lo ha seguito –, il dr. __________ ha ammesso che “(…) non so se tra le due visite il signor AT 1 abbia o meno sofferto delle esacerbazioni del morbo. Dopo i lunghi anni di cura, egli certamente conosceva le modalità di cura, le manifestazioni del medesimo, le automedicazioni ed i provvedimenti da assumere. (…)” e si è limitato ad osservare, in modo generico e senza indicarne la durata e l’eventuale percentuale di inabilità, che “(…) non ho motivo di dubitare che durante le visite il medesimo abbia avuto delle manifestazioni più o meno lunghe di inabilità al lavoro, anche nella forma di riduzione della resa al lavoro. Negli anni precedenti è sempre stato così. (…)” (doc. T). Va qui ribadito che lo stesso specialista, nel precedente rapporto dell’8 maggio 2007, circa l’inabilità lavorativa aveva rinviato al parere del neurochirurgo e si era limitato ad indicare la necessità di una sospensione dell’attività lavorativa durante il processo di cicatrizzazione (cfr. XVIII/22) e che solo nel rapporto del 18 aprile 2013, indirizzato all’avv. RA 1, aveva rilevato che “(…) visto il perdurare dell’evoluzione, ritengo che bisogna riconoscere al paziente uno stato di salute estremamente precaria e influenzata negativamente dai dati raccolti in questo ultimo decorso. È perciò, dal mio punto di vista professionale, non più possibile affermare che il paziente possa dare delle garanzie di presenza al posto di lavoro. (…)” (XVIII/154/8).
Dal canto suo il dr. __________, nel rapporto del 25 marzo 2015, ha, in particolare, confermato che “(…) come accennato nella mia ultima lettera la situazione del signor AT 1 per quel che riguarda la sua malattia dermatologica è peggiorata sensibilmente soprattutto dopo il periodo 2007 – 2009. Durante questo periodo la sua invalidità non era da imputare solo alla malattia di acne inversa ma probabilmente soprattutto agli esiti dell’intervento neurochirurgico. (…)” (doc. U).
Pertanto, per l’invalidità causata dalla patologia dermatologica, non sono adempiuti i presupposti dell’art. 23 LPP per il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità del 2. pilastro da parte della CV 1 e del CV 2.
Va qui rilevato che l’Alta Corte, nella STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 – nel caso di un assicurato che (per il fatto di essere già stato in cura per una patologia psichiatrica durante il rapporto di previdenza) pretendeva il diritto ad una rendita sostenendo che lo stato depressivo avrebbe contribuito all’evoluzione della malattia essendo indissolubilmente legato con il danno somatico –, ha evidenziato che “(…) il ricorrente dimentica che non è l'apparizione dei disturbi in quanto tale a costituire l'evento assicurato ai sensi dell'art. 23 LPP, ma piuttosto l'intervento di una incapacità lavorativa di una certa importanza (di almeno il 20%) dovuta all'affezione invalidante. Anche volendo ammettere che l'affezione psichica fosse già apparsa in un'epoca in cui l'assicurato era ancora affiliato presso la Cassa opponente, ciò non basta a giustificare un obbligo di prestazione a carico di quest'ultima poiché il disturbo in questione non aveva ancora avuto alcuna incidenza (di rilievo) sulla capacità lavorativa. Il momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa determinante deve infatti essere sufficientemente provata. Se nel diritto del lavoro già un'incapacità lavorativa di pochi giorni dev'essere dimostrata con un certificato medico o in altro modo, a maggior ragione non si può prescindere dal pretendere sufficienti e chiare prove in relazione all'inabilità lavorativa di riferimento per la previdenza professionale, dove le conseguenze sono di più ampia portata (rendite vitalizie, ecc.). Queste prove non possono essere sostituite da considerazioni e congetture speculative, bensì devono potersi dedurre con il grado di verosimiglianza preponderante usuale nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza B 68/06 del 31 agosto 2007 consid. 6.4 con riferimenti). Ora, l'accertamento del primo giudice che nel caso di specie ha rilevato l'assenza di indizi chiari e sufficienti per ammettere non soltanto la presenza di un'affezione psichica, ma anche e soprattutto di una incapacità lavorativa di rilievo ad essa associabile già durante il rapporto di previdenza è tutt'altro che arbitrario. Del resto non va dimenticato che pure l'UAI ha riconosciuto il diritto alla mezza rendita dal 1° gennaio 2012 per motivi psichici riconducendo la nuova inabilità a un danno alla salute diverso dall'incapacità lavorativa oggetto della prima rendita. Ne discende che su questo punto il ricorso va respinto siccome manifestamente infondato e la pronuncia cantonale confermata. (…)” (STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 3.2)
2.7.2. Patologia reumatologica.
2.7.2.1. Quanto al diritto alla rendita d’invalidità riconosciuto dall’Ufficio AI, per la patologia reumatologica, limitatamente al periodo dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 (cfr. consid. 2.6.3 e 2.6.4) – vedi la decisione dell’11/21 marzo 2013 (in quanto tale vincolante visto che la stessa è stata notificata alla CV 1 e che secondo gli art. 18 cpv. 1 e 2 rispettivamente 18 cpv. 4 dei Regolamenti della CV 1 e del CV 2 sub doc. B e D il concetto d’invalidità coincide con quello della LPP e quindi, della LAI; cfr. consid. 2.4) confermata sia dalla decisione del 24 maggio 2013 dell’Ufficio AI che dalla STCA del 7 ottobre 2013 (cfr. consid. 2.6.4) –, va osservato quanto segue.
Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPP l’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo.
Basandosi su questa disposizione di legge come pure sull'art. 34a cpv. 1 LPP – che l'ha incaricato di emanare prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni – il Consiglio federale ha autorizzato all'art. 26 OPP 2 gli istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d'invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.
Per la giurisprudenza l'art. 26 OPP2 rappresenta una norma di coordinamento nel tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del Consiglio federale sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994 pag. 236; SZS 1998 pag. 393). Presupposto essenziale è che le indennità siano state effettivamente versate; un semplice diritto non è sufficiente (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 26 BVV 2 n. 3 pag. 396 con riferimenti; Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 26, n. 8, pag. 387).
Il diritto ad una rendita d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; Hürzeler, op. cit, ad art. 26, n. 10, pag. 387).
L'istituto di previdenza non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24 OPP2 in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del calcolo di un’eventuale sovrassicurazione (Hürzeler, op. cit., ad art. 26 n. 11, pag. 388 con riferimenti).
2.7.2.2. Il TCA, con lettera del 5 dicembre 2014 (cfr. consid. 1.9 e XXIII), ha interpellato parte convenuta in merito al rifiuto ad una rendita invalidità LPP dal 1. ottobre 2010 al 31 agosto 2011 visto che per questo periodo, per il danno alla salute riconducibile alla patologia reumatologica, all’attore è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera AI (cfr. consid. 2.6.3 e 2.6.4).
Con scritto del 15 dicembre 2014 l’avv. RA 2 ha risposto che “(…) nel caso specifico siamo in presenza di due casi distinti – la problematica dermatologica e quella reumatologica. Dalla sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni [ndr: si riferisce alla STCA del 7 ottobre 2013 sub XVIII/167; cfr. consid. 2.6.4], la problematica reumatologica (lombare) risulta “SENZA INFLUSSO SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA” [ndr.: la citazione non è corretta. In realtà si tratta di una deduzione tratta dall’avv. RA 2]. QUESTO SIGNIFICA CHE IL 30% RESIDUALE DECISO DA AI CONCERNE UNICAMENTE LA PROBLEMATICA DERMATOLOGICA. L’art. 18 del Regolamento prevede che il caso d’invalidità é di competenza della Fondazione a condizione che la persona sia assicurata a norma del Regolamento in oggetto quando insorge l’incapacità lavorativa che ha condotto all’invalidità. L’invalidità minima é del 40% (COPERTURA). L’art. 20 punto 5 del Regolamento prevede, tra le altre condizioni, che il diritto alla rendita nasce al più tardi alla scadenza del periodo di attesa fissato dal Regolamento della Cassa (DIRITTO ALLE PRESTAZIONI). Il termine di attesa previsto dal contratto d’assicurazione é di 24 mesi. Pertanto nella fattispecie nessun diritto alle prestazioni é dovuto, considerato il termine di attesa di 24 mesi e la percentuale d’invalidità inferiore al minimo previsto. La Fondazione ha riconosciuto per il caso in oggetto unicamente la liberazione del pagamento dei premi fino al 7 maggio 2011, data della chiusura del caso e che corrisponde alla fissazione dell’inabilità al 30%. Nei 24 mesi è infatti intervenuta la copertura perdita di guadagno malattia (__________). (…)” (XXIV)
Il TFA, nella DTF 118 V 35, ha stabilito che non è compatibile con l’art. 26 LPP una disposizione statutaria per la quale il diritto a prestazioni d’invalidità, nell’ambito della previdenza obbligatoria, nasce solo dopo il decorso di un periodo di carenza di 24 mesi dal momento della sopravvenienza dell’incapacità di lavoro (“(…) Gesetzwidrig ist dagegen die Regelung, dass auch im Obligatoriumsbereich der Anspruch auf Invalidenleistungen bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50% grundsätzlich erst nach Ablauf einer Wartezeit von 24 Monaten entstehen soll, was mit Art. 26 Abs. 1 BVG in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 Variante 2 IVG in der hier anwendbaren, bis Ende 1987 gültig gewesenen Fassung (Wartezeit von 360 Tagen) bzw. Art. 29 Abs. 1 lit. b IVG (Wartezeit von einem Jahr) unverträglich ist. Soweit der Anspruch auf eine Invalidenleistung bei einem Invaliditätsgrad von wenigstens 50% in Frage steht, ist kraft Gesetz die Wartezeit von 360 Tagen resp. von einem Jahr massgeblich, woran die Reglementsbestimmung nichts zu ändern vermag. Dagegen darf gegebenenfalls der Anspruch auf eine Invalidenleistung bei einem Invaliditätsgrad von weniger als 50% vom Bestehen der reglementarischen Wartezeit von 24 Monaten abhängig gemacht werden. (…)” (DTF 118 V 35 consid. 2b/cc pag. 42).
L’art. 20 cifra 5 del Regolamento della CV 1 stabilisce che il diritto alla rendità d’invalidità nasce al più tardi in una delle seguenti circostanze: “(…) ▪ inizio del diritto alla rendita secondo l’AI ▪ cessazione dell’obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro o estinzione del diritto ad un’indennità giornaliera per malattia pari almeno all’80% del salario in caso d’incapacità lavorativa totale, finanziata per almeno la metà dal datore di lavoro ▪ scadenza del periodo d’attesa fissato nel Regolamento della Cassa. (…)” (doc. B) e, secondo l’art. 7.4.2 del Regolamento della cassa, che regola la rendita d’invalidità, “(…) il periodo d’attesa per la rendita d’invalidità ai sensi dell’art. 20 cifra 5 del Regolamento di previdenza ammonta a 24 mesi. (…)” (doc. XXIV/7).
L’art. 18 cifra 4 del Regolamento del CV 2 stabilisce che il diritto alla rendità d’invalidità nasce al più tardi in una delle seguenti circostanze: “(…) • Inizio del diritto alla rendita secondo l’AI • Cessazione dell’obbligo di pagamento del salario da parte del datore di lavoro o estinzione del diritto ad un’indennità giornaliera per malattia pari almeno all’80% del salario in caso d’incapacità lavorativa totale, finanziata per almeno la metà dal datore di lavoro • Scadenza del periodo d’attesa fissato nel Piano di previdenza. (…)” (doc. D) e, secondo l’art. 7.4.2 del Piano di previdenza (parte extraobbligatoria) del CV 2, che regola la rendita d’invalidità in seguito a malattia, “(…) il periodo d’attesa per la rendita d’invalidità ai sensi dell’art. 19 cifra 5 del Regolamento di previdenza ammonta a 24 mesi. (…)” (doc. 2).
Conformemente alla succitata DTF 118 V 35 e contrario, le suddette norme regolamentari, laddove prevedono un periodo d’attesa di 24 mesi per il versamento delle rendite d’invalidità, valgono solo per le prestazioni sovraobbligatorie.
Nella fattispecie concreta, in applicazione delle succitate disposizioni regolamentari e ritenuto che nell’ottobre 2011 (termine del periodo d’attesa di 24 mesi iniziato a decorrere dall’ottobre 2009) il diritto alla rendita intera per la patologia reumatologica era già stato soppresso con effetto dal 1. settembre 2011 (cfr. consid. 2.6.3 e 2.6.4; nel consulto peritale reumatologico del 22 dicembre 2011 sub. XVIII/91/3 il dr. __________ ha ritenuto l’attore abile al 100% sia nella sua attività abituale che in un’altra attività adeguata dal 7 maggio 2011), non sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità LPP sovraobbligatoria del 2. pilastro da parte della CV 1 e del CV 2.
2.7.2.3. Quanto alla previdenza obbligatoria va rilevato quanto segue.
L’avv. – interpellata dal TCA circa la possibilità di differire il diritto a prestazioni ai sensi dell’art. 26 OPP 2 (cfr. gli scritti del 26 febbraio e del 9 marzo 2015 sub. XXXII e XXXVIII) – con lettere del 6 e dell’11 marzo 2015 ha rilevato: “(…) Il regolamento CV 1 applicabile (2009 – approvato da OFAS quale autorità di vigilanza anche nel merito della sua chiarezza) all’art. 20 punto 5 prevede il differimento del diritto alle prestazioni. Tale differimento (ai sensi dell’art. 7 dello stesso regolamento) è, per la parte obbligatoria di 12 mesi in analogia alla pratica AI (i 24 mesi concernono la parte sovraobbligatoria). Considerato che allo scadere dei 12 mesi (differimento), l’assicurato percepiva già delle indennità giornaliere PGM (finanziate per la metà almeno dal datore di lavoro), applicando la coordinazione prevista dall’art. 28 del Regolamento, ne risulta che lo stesso, allo scadere di tale termine, presenti si (di principio) un diritto alla rendita, il cui ammontare è tuttavia di CHF 0 per la coordinazione (versamento delle indennità giornaliere da parte di __________) (cfr. “Berufliche Vorsorge” del Dr. iur. Stauffer, dove figura da parte della dottrina una critica nei confronti della giurisprudenza ATF 128 V 243). (…)” (XXXVI) e che “(…) 1 – Le indennità giornaliera versate da __________ rappresentano l’80% del salario di cui l’assicurato è stato privato (vedasi conteggio __________); 2 – Dalla lettera dell’ex datore di lavoro datata 6 marzo 2015, risulta che la __________ ha pagato INTERAMENTE il premio dell’assicurazione per perdita di guadagno malattia e/o infortuni. 3 – Anche nell’ipotesi di un’applicazione dell’art. 24 OPP2, le prestazioni a carico della fondazione collettiva professionale obbligatoria sarebbero pari a 00 (cfr. Stauffer e dottrina). (…)” (XXXIX).
Quanto alla possibilità di un differimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPP e dell’art. 26 OPP 2 (cfr. consid. 2.7.2.1) – l’ammontare di un’eventuale prestazione obbligatoria con il relativo calcolo del sovraindennizzo verrà trattato al prossimo considerando – vale quanto segue.
Nella STF 27/04 del 21 febbraio 2005 (pubblicata in SZS 2006 pag. 37), l’Alta Corte ha stabilito che la possibilità di un differimento delle rendite dell’istituto di previdenza basata sulle disposizioni regolamentari di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP e 27 OPP 2 viene a cadere, se l’assicuratore delle indennità giornaliere (IG), il quale ha versato delle IG per un’incapacità al lavoro completa, pretende il rimborso di queste prestazioni nella misura della rendita dell’assicurazione invalidità assegnata in un secondo tempo.
Il TF si è confermato in questa giurisprudenza e, nella STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 – premesso che nel suo principio andava riconosciuta una rendita intera limitata nel tempo per le conseguenze invalidanti di natura somatica e che su questo aspetto questo Tribunale non si era espresso –, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Dovendo necessariamente ricorrere all'esame dell'incarto (art. 105 cpv. 2 LTF), emerge che l'istituto di previdenza opponente contempla la possibilità di differire le proprie prestazioni fintanto che vengono a scadenza prestazioni d'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia o infortuni (art. 9.1 del Regolamento). Allo stesso tempo risulta che le indennità giornaliere di malattia versate dalla __________ coprivano l'80% del salario. Non è per contro chiaro se le indennità giornaliere fossero anche finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. Il giudizio impugnato, come detto, non si pronuncia su tale questione e rende pertanto necessario un complemento istruttorio (cfr. DTF 129 V 15 consid. 5b pag. 26). Complemento che del resto si impone anche perché l'Ufficio AI ha compensato, per fr. 9'944.-, parte delle rendite AI arretrate con le pretese di restituzione della __________ (cfr. decisione del 2 febbraio 2011, poi sostituita da quella del 2 marzo 2012). La Corte cantonale dovrà verificare se in questo modo le indennità giornaliere in caso di malattia restanti (non toccate dalla restituzione/compensazione) raggiungano comunque la soglia dell'80% stabilita dall'art. 26 OPP 2, posto che se ciò non fosse il caso la possibilità di differimento riservata dalla stessa norma verrebbe a cadere (cfr. RSAS 2010 pag. 280, 9C_1026/2008, consid. 7.2; 2006 pag. 37, B 27/04, consid. 1 e 2). (…)” (STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 4.3.3, le sottolineature sono del redattore).
Nella fattispecie, da una parte, dagli accertameni esperiti da questo Tribunale presso l’ex datore di lavoro, è emerso che durante il rapporto di lavoro la __________ ha finanziato interamente il premio dell’assicurazione perdita di guadagno (cfr. XXXIII, XXXVII e XXXVII/1). Inoltre, interpellata dal TCA (XLI), la __________ ha dichiarato che “(…) le prestazioni di indennità giornaliera causa malattia sono state corrisposte fino ad esaurimento ossia fino 04.11.2011 in base alla CGA (Condizioni generali d’assicurazione) del contratto collettivo della __________ e applicabili al caso (Art. 8-2-3 Copertuta suppletiva). L’art. 10.3 prevede inoltre la liberazione del pagamento dei premi durante il sinistro. (…)” (XLIII).
Dall’altra parte, dalla tabella “Leistungszusammenstellung Taggeld” prodotta dalla __________ (XXVIII/1), risulta che l’importo di fr. 47'651.60 – importo ottenuto togliendo alle indennità giornaliere per malattia versate dal dicembre 2010 all’agosto 2011 di fr. 63'102.60 il rimborso di fr. 15'451.-- ricevuto dall’AI – non copre l’80 per cento del salario riferito allo stesso periodo pari a fr. 56'040.-- (salario annuo di fr. 93'400.-- (cfr. XVIII/62/1) :12 x 9 x 80% = 56'039.99).
Di conseguenza, non essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi necessari (l’assicurato, una volta tolto il succitato rimborso ottenuto dall’AI, non ha ricevuto dalla __________, in sostituzione del salario intero, un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro le malattie ammontante almeno all’80 per cento del salario di cui è stato privato), un differimento ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 LPP e dell’art. 26 OPP 2 è escluso.
Questo Tribunale, anche avuto riguardo alla critica formulata da parte della dottrina (al riguardo vedi Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1008 pag. 369-370), non ritiene infatti di doversi scostare dalla succitata giurisprudenza secondo cui, per il calcolo della copertura di almeno l’80% del salario di cui é privato, dalle indennità giornaliere versate dall’assicurazione malattia va tolto il rimborso ottenuto dall’Ufficio AI nel caso di una rendita dell’assicurazione invalidità assegnata in un secondo tempo.
Nel caso di specie, in conclusione, per la parte obbligatoria, esclusa la possibilità di un differimento e ritenuto il diritto alla rendita d’invalidità riconosciuto dall’Ufficio AI (per la patologia reumatologica) limitatamente al periodo dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011, in linea di principio va riconosciuto all’attore il diritto ad una rendita intera per lo stesso periodo oltre alla rendita per la figlia __________.
In particolare, quanto all’inizio, al 1. dicembre 2010, del diritto alla rendita d’invalidità LPP, va osservato che, nella nella DTF 140 V 470 consid. 3.2 e 3.3, il TF ha stabilito che con l’entrata in vigore della 5a revisione dell’AI il diritto alle prestazioni di invalidità della previdenza professionale (obbligatoria) inizia con la nascita del diritto a una rendita dell’assicurazione invalidità secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI e non con la decorrenza del periodo di carenza a norma dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (DTF 132 V 159 è obsoleta).
2.8. Appurato il diritto per principio ad una rendita intera dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 (cfr. consid. 2.7.2.3) oltre alla rendita per la figlia, occorre ora stabilire l’ammontare delle prestazioni obbligatorie dovute all’attore per questo periodo.
In questo senso, con lettera del 9 marzo 2015, il TCA ha posto all’avv. RA 2 il seguente quesito: “(…) 3. Indipendentemente dalla possibilità o meno di procedere ad un differimento voglia indicare il dettaglio delle prestazioni obbligatorie dovute all’attore dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011 (rendita principale e rendita per la figlia), incluso il calcolo degli interessi e avuto riguardo a che non ci sia un caso di sovrassicurazione ai sensi degli articoli 34a cpv. 1 LPP e 24 OPP 2 (in argomento vedi la STF 9C_1026/2008 del 24 agosto 2009). (…)” (XXXVIII).
Con lettera dell’11 marzo 2015 l’avv. RA 2 ha così risposto al TCA: “(…) 3 – Anche nell’ipotesi di un’applicazione dell’art. 24 OPP 2, le prestazioni a carico della fondazione collettiva professionale obbligatoria sarebbero pari a 00 (cfr. Stauffer e dottrina). (…)” (XXXIX).
L’avv. RA 2 – sollecitata nuovamente dal vicepresidente del TCA con uno scritto del 16 marzo 2015 (XL) –, con lettera del 20 marzo 2015 ha risposto: “(…) Come risulta dal certificato d’assicurazione agli atti, ma che allego nuovamente, il diritto a una rendita di invalidità massima (dopo 24 mesi di attesa) è di CHF 20'162.--. Nella fattispecie nessuna rendita è dovuta all’assicurato in quanto lo stesso risulta essere sovraindennizzato come risulta dal calcolo (esperito su base 12 mesi) da lei richiesto che allego. (…)” (XLV).
Dal conteggio 20 marzo 2015 (XLV/2) risulta che, ai sensi delle disposizioni di legge (art. 24 OPP 2) e del regolamento, per il calcolo di coordinamento valido dal 1. dicembre 2010 parte convenuta ha proceduto come segue:
1. Presunta perdita di guadagno CHF 93'400.00
2. 90% della presunta perdita di guadagno CHF 84'060.00
3. Reddito da attività lavorativa e sostitutiva
del lavoro
- Rendita AI annuale 2010 (CHF 2'280.00 al mese x 12
CHF 27'360.00
- Ind. Giornaliera della __________ al 100% (CHF 255.89/g x 365
./. coordinazione AI – CHF 20'601.24 (15'451.00/9x12)
CHF 93'399.85
CHF 100’158.61
4. Differenza della presunta perdita di guadagno
e la somma dei redditi da attività lavorativa e
sostitutiva del lavoro (= 2 meno 3) - CHF 16'098.61
Il totale dei redditi messi in conto è superiore alla perdita di guadagno presunta. Per questo motivo l’istituto di previdenza non eroga alcuna rendita.
5. Prestazioni dell’istituto di previdenza
- Ammontare della rendita d’invalidità annua coordinata CHF 0.00
Questo Tribunale rileva innanzitutto che è sulla base dell’assicurazione contro la perdita di guadagno (LCA) che la __________ ha riconosciuto all’attore il diritto all’indennità giornaliera per malattia di CHF 255. 89 (cfr. LI/1 e LI/2).
Il TFA, pronunciandosi in un caso concernente la coordinazione delle prestazioni LPP in caso di invalidità con quelle di un’assicurazione contro la perdita di salario in caso di malattia, nella DTF 128 V 243, ha stabilito che una disposizione statutaria dell’istituto di previdenza che prevede, a determinate condizioni, la possibilità di ridurre le prestazioni in caso di concorrenza con prestazioni del datore di lavoro, rispettivamente di un’assicurazione malattia o infortuni, per le quali il datore di lavoro partecipa al pagamento dei premi, esplica effetto solo nell’ambito della previdenza professionale più estesa.
L’Alta corte si è confermata nella propria giurisprudenza e nella STF 9C_1026/2008 del 24 agosto 2008 (pubblicata in SZS 2010 pag. 280) ha stabilito che “(…) die Koordinationsregelung des Art. 24 BVV 2 erlaubt nur die Reduktion von Leistungen der obligatorischen beruflichen Vorsorge mit denjenigen einer anderen Sozialversicherung. Die Taggelder einer privaten Versicherung, welche den Einkommensverlust im Falle einer Krankheit decken, stellen keine anrechenbare Einkünfte im Sinne von Art. 24 Abs. 2 BVV 2 dar. (…)” (SZS 2010 pag 280).
Vedi in questo senso anche Stauffer ad. art. 34a LPP laddove evidenzia che “(…) Taggeldzahlungen einer privaten Versicherung nach VVG dürfen nicht angerechnet werden (BSV, Mitteilungen über die berufliche Vorsorge, 114/2009, Rz 709 [9C_1026/2008]). Fall einer Taggeldversicherung im Sinne einer Schadenversicherung mit del Folge, dass nur in der weitergehenden Vorsorge eine Anrechnung zulässig ist: BGE 128 V 247 E. 2 [B 66/00]. (…)” Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 34a pag. 118).
Di conseguenza le indennità giornaliere versate all’attore dalla __________ non possono essere considerate nel calcolo della sovrassicurazione.
Al fine del calcolo della sovrassicurazione questo Tribunale procede pertanto come segue.
Dal dicembre 2010 all’agosto 2011 l’attore è stato messo al beneficio di una rendita intera d’invalidità di fr. 2'280.-- oltre ad una rendita per figli di fr. 912.-- (cfr. la decisione dell’Ufficio AI dell’11 marzo 2013 sub XVIII/149). Riportata su un anno la rendita intera dell’attore ammonta a fr. 27'360.-- e quella per figli a fr. 10'944.--.
Dalle indicazioni fornite dalla parte convenuta risulta che (per lo stesso periodo) la rendita obbligatoria intera LPP è pari a fr. 20'162.-- annui mentre la rendita per figli a fr. 4'032.-- (vedi il certificato d’assicurazione sub XLV/1).
Sommando l’importo complessivo delle rendite AI di fr. 38'304.--(nel calcolo della sovraindennizazione va tenuto conto delle rendite per figli; cfr. Hürzeler in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 34a, n. 28, pag. 493 con riferimenti giurisprudenziali) alle rendite LPP di complessivi fr. 24'194.-- (20'162 + 4'032) risulta un reddito sostitutivo del lavoro annuo di fr. 62'498.--.
Essendo il salario annuo presumibilmente perso di fr. 84’060.-- (importo questo ritenuto dalla parte convenuta, rimasto incontestato e dal quale questo Tribunale non ha motivo di scostarsi) superiore al reddito sostitutivo di fr. 62'498.-- non vi è sovrassicurazione e all’attore va riconosciuta interamente la rendita obbligatoria intera LPP pari a fr. 20'162.-- annui (fr. 1'680.20 al mese) oltre alla rendita per figli pari a fr. 4'032.-- (fr. 336.00 al mese).
Ritenuto il diritto alla rendita LPP obbligatoria dal 1. dicembre 2010 al 31 agosto 2011, la CV 1 dovrà versare a AT 1 una rendita intera e una rendita per figli, per detto periodo, di complessivi fr. 18'145.80 ([1'680.20 x 9] + [336.00 x 9] = 18'145.80).
2.9. L’attore ha chiesto il versamento degli interessi di mora (cfr. consid. 1.3).
Per quel che concerne il versamento di interessi di mora, secondo la giurisprudenza, in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità tali interessi sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia). In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133, 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).
In casu, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.
Per quel che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO, secondo cui il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corrisponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domada giudiziale.
Dagli atti non risulta che l’attore abbia precedentemente promosso una procedura esecutiva nei confronti della CV 1. Di conseguenza gli interessi di mora del 5% decorrono dal 14 aprile 2014, data dell’inoltro della petizione
2.10. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la petizione va parzialmente accolta.
L’attore, parzialmente vittorioso, ha diritto a fr. 1'500.-- di ripetibli parziali.
Alla CV 1 e al CV 2, rappresentati da un avvocato, seppur parzialmente vincenti in causa non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione é parzialmente accolta.
§ La CV 1 é condannata a versare a AT 1 una rendita intera e una rendita per figli dal 1° dicembre 2010 al 31 agosto 2011 di complessivi fr. 18'145.80, con interessi al 5% dal 14 aprile 2014.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà a AT 1 fr. 1'500.-- di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti