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Raccomandata |
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Incarto
n.
rg/sc |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 28 aprile 2015 di
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Comunione ereditaria fu AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 AT 1, nato il 13 dicembre 1949, celibe, ha prestato attività lavorativa quale muratore alle dipendenze dell’impresa __________, affiliata alla __________ (doc. 1).
1.2 A motivo della cessazione dell’attività lavorativa al compimento del 60° anno d’età, dal 1. gennaio 2010 AT 1 è stato (incontestatamente) posto al beneficio di una rendita da parte della __________.
1.3 A seguito del suddetto pensionamento anticipato, nel luglio 2010 la __________, quantificata la prestazione di libero passaggio di spettanza di AT 1 in complessivi fr. 94’066.-- (di cui fr. 89'371.-- quale avere ai sensi della LPP, cfr. conteggio sub doc. 1.1), ha versato alla CV 1 l’importo di fr. 89'440.50 (interessi compresi) accreditando invece la restante somma di fr. 4'455.90 di spettanza dell’assicurato su un conto postale (doc. 1-1.2).
1.4 In data 22 gennaio 2014 AT 1 è deceduto. Suoi eredi sono RA 1 (doc. C).
Il 9 febbraio 2014, per il tramite dell’RA 2, gli eredi hanno chiesto alla CV 1 il versamento a loro favore dell’intero capitale di risparmio accumulato da AT 1 (doc. E).
Con scritto 7 luglio 2014 – dopo aver richiesto ulteriore documentazione oltre a quella allegata alla richiesta di versamento (doc. 9) – la CV 1 ha comunicato agli interessati che in assenza di aventi diritto secondo l’art. 21 cpv. 2 delle Disposizioni generali (DG) del Regolamento di previdenza (in seguito: Regolamento DG) – ossia, giusta il cpv. 1: il coniuge superstite (lett. a), in sua mancanza i figli che hanno diritto ad una rendita per orfani (lett. b), in loro mancanza le persone al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto (lett. c) ed in mancanza di questi ultimi i figli che non hanno diritto ad una rendita per orfani (lett. d) – il capitale di decesso di fr. 111'158.75 viene trasferito, in applicazione dell’art. 21 cpv. 4, alla Fondazione (doc. E).
1.5 Nel successivo scambio epistolare gli eredi hanno sostenuto che il capitale di decesso deve essere versato a loro favore in quanto eredi legittimi (doc. 12), che nel caso di specie torna applicabile “l’art. 10 del regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio, precisamente al cpv. 1 lettera a, viene fatto espressamente riferimento a “Fratelli e sorelle”, in mancanza di altri eredi (v. art. 10 cpv. 1 a, b, c, d; cfr. doc. 15)” e che “l’avere di vecchiaia che è stato trasferito dalla __________ alla vostra spettabile Fondazione [CV 1, ndr] dev’essere equiparato dunque ad un “libretto di risparmio”, cosicchè il cui avere dev’essere versato ai fratelli/eredi del defunto”; doc. 17). Da parte sua la Fondazione ha ribadito l’applicabilità dell’art. 21 cpv. 2 Regolamento DG precisando, con riferimento all’art. 20a LPP, che “gli istituti di previdenza sono liberi di prevedere un disciplinamento” e che “se lo fanno … è principalmente permesso … circoscrivere la cerchia di beneficiari (DTF 137 V 383 consid. 3.2)” (doc. 13). Ha altresì evidenziato come nel caso concreto torni applicabile l’art. 47 LPP e come quindi “Presso il nostro istituto il sig. AT 1 ha continuato solo la sua previdenza per la vecchiaia (Piano di previdenza WO - continuazione della previdenza per la vecchiaia senza prestazioni rischio” e come inoltre non si sia verificato alcun caso di libero passaggio giustificante il versamento della prestazione di libero passaggio, AT 1 essendo stato assicurato sino al momento del decesso (doc. 16.2). Con lettera 2 aprile 2015, infine, confermando definitivamente la sua posizione, la Fondazione ha fatto presente al rappresentante degli eredi la possibilità di adire le competenti autorità giudiziarie giusta l’art. 73 LPP (doc. 18).
1.6 Con la petizione in rassegna RA 1, sempre rappresentati dall’RA 2, convengono in giudizio la CV 1 sostenendo che quali “legittimi eredi di AT 1 hanno diritto di ricevere il capitale di decesso pari a CHF 111'158.75 oltre interessi dal 23.01.2014” ed argomentando come non sia nella fattispecie applicabile l’art. 21 cpv. 2 Regolamento DG, posto a fondamento del comunicato diniego, ma come invece, il defunto essendo stato “assicurato ai soli fini della previdenza per la vecchiaia e non in caso di invalidità, conseguentemente tornano applicabili gli art. 10 e 11 del Regolamento di Previdenza, Piano previdenza WO … disposizioni queste, che legittimano gli eredi a ricevere il capitale di decesso”. Gli attori asseverano inoltre che nel certificato di previdenza rilasciato nel gennaio 2013 non sia indicata alcuna limitazione per quanto riguarda la cerchia dei beneficiari in caso di decesso rispettivamente come non vi sia al riguardo alcun riferimento a disposizioni regolamentari. Evidenziano infine, a titolo abbondanziale, come il giorno del decesso il fratello avesse un debito residuo di euro € 105'939.64 nei confronti dell’istituto bancario che nell’ottobre 2008 gli aveva concesso un credito per l’acquisto di un appartamento.
1.7 Con la risposta di causa la fondazione convenuta chiede la reiezione della petizione facendo rilevare, nell’ordine, che l’assicurato non ha lasciato l’istituto di previdenza prima dell’insorgenza di un caso di previdenza (e non vi è quindi diritto ad una prestazione d’uscita), che al momento del decesso l’assicurato “deteneva un conto di vecchiaia dell’importo di CHF 111'158.75 e nessun conto supplementare”, che al momento del decesso non sussistevano aventi diritto ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 Regolamento DG e, infine, che non si applica l’art. 11 cpv. 1 Piano di previdenza WO non disponendo l’assicurato di un conto supplementare.
1.8 Le parti si sono successivamente riconfermate nelle loro antitetiche posizioni, la fondazione convenuta producendo anche, su richiesta del Tribunale, il prospetto informativo pubblicato dalla __________ e destinato agli assicurati nonché copia della Convenzione sottoscritta dalla __________ e dalla CV 1 relativa alla gestione della previdenza (doc. XII/1-3). In relazione a questi documenti parte attrice non ha presentato osservazioni.
2.1 La competenza dello scrivente Tribunale ex art. 73 LPP appare nel caso concreto data, la lite avente ad oggetto una questione specifica della previdenza professionale (cpv. 1; cfr. in argomento, pro multis, DTF 135 V 23, 130 V 105, 128 V 258, 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss) – segnatamente il versamento di capitale previdenziale a seguito di decesso – e l’assicurato essendo stato assunto ed avendo svolto attività lavorativa presso un’impresa di costruzioni nel Cantone Ticino (cpv. 3).
2.2 Gli attori, fratelli ed eredi del defunto AT 1, nell’atto di petizione, come accennato, si dolgono che l’istituto di previdenza convenuto non abbia dato seguito alla loro richiesta di versamento dell’avere di fr. 111'158’75 accumulato dal fratello sino alla data del decesso. Sostengono in sintesi che nel caso concreto tornano applicabili gli artt. 10 e 11 Piano previdenza WO, in base ai quali il capitale di decesso deve essere versato ai fratelli e alle sorelle del defunto e non invece trasferito alla Fondazione convenuta ai sensi dell’art. 22 cpv. 4 Regolamento DG. Nei precedenti loro scritti indirizzati alla Fondazione (cfr. supra consid. 1.4 e 1.5) gli attori avevano rivendicato il versamento del capitale di decesso facendo in particolare riferimento sia al fatto di essere eredi legittimi dell’assicurato, sia invocando l’art. 10 cpv. 1 lett. e del Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio.
Per i motivi che seguono, le tesi attoree non possono essere condivise.
2.2.1 Va anzitutto ricordato che le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria non rientrano nella successione e che quindi le pretese nei confronti di istituti previdenziali non sono pretese di natura successoria; anche capitali di decesso e averi di libero passaggio non fanno parte della massa successoria (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, Nr. 855 p. 310 con riferimenti; DTF 130 I 220 consid. 8, 129 III 305, 116 V 222 consid. 2; cfr. anche Scartazzini, in: Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 20a LPP, n. 7 p. 323; invece [ma ciò non corrisponde al caso in esame] un capitale di vecchiaia lasciato presso un istituto di previdenza e che un assicurato, benché ne avesse il diritto, non ha riscosso prima del suo decesso, rientra, salvo disposizione contraria del regolamento, nella successione, cfr. Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., §7 Nr. 174 con riferimento alla STFA inedita del 16 agosto 1995 parzialmente pubblicata in: SZS 1997, pp. 482ss).
In concreto, la pretesa fatta valere dagli attori non trovando fondamento nel diritto successorio, la legittimazione a rivendicare il versamento del capitale litigioso non può essere quindi riconducibile alla loro veste di eredi del defunto fratello.
2.2.2 Dal fascicolo, come visto, emerge che nel luglio 2010 la __________, cui AT 1 era assicurato quale dipendente della __________, a seguito del pensionamento anticipato del lavoratore ha versato alla CV 1 l’importo di fr. 89'440.50 (interessi compresi), corrispondente alla parte obbligatoria LPP della prestazione d’uscita accumulata sino a tale momento.
Tale versamento è avvenuto in applicazione della Convenzione tra la __________ (__________) e la CV 1 (doc. XII/1, versione del marzo 2005; in seguito: Convenzione) la quale prevede – per i lavoratori ai quali, a seguito del pensionamento anticipato assicurato dalla __________, non è dato di rimanere assicurati sino all’età ordinaria di pensionamento presso il proprio istituto di previdenza – la possibilità di assicurarsi alla CV 1 (artt. 1.2 e 1.3 Convenzione e art. 20 CCL PEAN; in argomento cfr. Keller, Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe – Ein Beitrag zur überwindung der Suche nach dem “richtigen” Rentenalter in der Schweiz, 2008, pp. 289ss, 629ss; Pétremand, La fixation de l’âge de la retraite en droit international, européen et suisse de la sécurité sociale, 2013, pp. 420s). La Convenzione stabilisce inoltre che nella continuazione della previdenza la __________ assume il ruolo di datore di lavoro in particolare per quanto concerne l’obbligo di annuncio ed il pagamento dei contributi previdenziali (cfr. anche art. 20 Regolamento __________ consultabile in __________) e che le persone vengono assicurate secondo il Piano di previdenza WO (art. 2.3). La Convenzione disciplina in seguito anche, ma non solo, il trasferimento della prestazione d’uscita dal precedente istituto nonché il pagamento delle rendite di vecchiaia al momento del pensionamento rispettivamente l’opzione del versamento in capitale (artt. 2.5 e 2.6). Precisa anche che l’obbligo d’informare le aziende e gli assicurati per quanto riguarda il pensionamento anticipato incombe alla __________, mentre che l’informazione agli assicurati circa le prestazioni della CV 1 spetta a quest’ultima (art. 2.7 Convenzione; cfr. anche art. 22 Regolamento __________).
La __________ ha quindi allestito un prospetto informativo destinato agli assicurati (doc. XII/2) il quale, oltre a contenere le indicazioni e la procedura da seguire in caso di pensionamento anticipato, illustra nel dettaglio le possibilità di mantenimento dell’assicurazione LPP, segnatamente la continuazione presso l’originario istituto di previdenza oppure la possibilità per l’assicurato di scegliere una delle 3 varianti nel caso in cui la permanenza presso quest’ultimo sia esclusa. La prima opzione prevede il trasferimento, da parte del precedente istituto di previdenza, della parte obbligatoria del capitale previdenziale alla CV 1, secondo il Piano di previdenza WO, mentre la componente sovraobbligatoria può essere anch’essa trasferita alla CV 1 per ottimizzare la rendita ordinaria a partire da 65 anni, oppure versata all’assicurato oppure ancora trasferita su un conto/polizza di libero passaggio (su tale ultimo punto cfr. la più chiara e completa versione tedesca del prospetto informativo, in __________). La seconda opzione consiste invece nel versamento del capitale LPP su un conto o polizza di libero passaggio. La terza infine, prevede la liquidazione in capitale.
2.2.3 Nel caso in esame, risulta che a seguito del pensionamento anticipato la continuazione della previdenza di AT 1 è stata garantita conformemente alla prima summenzionata opzione che prevede segnatamente il versamento della parte obbligatoria della prestazione d’uscita (proveniente in casu dalla __________) alla CV 1 con mantenimento quindi dell’assicurazione LPP e il versamento all’assicurato (in casu su un conto corrente postale), invece, della parte sovraobbligatoria (cfr. supra consid. 1.3). In tale evenienza, oltre alle Disposizioni generali (DG) del Regolamento che disciplina la previdenza professionale per le persone assicurate all’Istituto collettore quale istituto di previdenza ai sensi dell’art. 60 LPP (cfr. art. 1 Regolamento), torna applicabile – giusta l’art. 2.2 Convenzione, nel caso in cui si sia optato (ciò che corrisponde incontestatamente al caso in esame) per la continuazione della previdenza presso la CV 1 – il suddetto Piano di previdenza WO. Quest’ultimo ha per oggetto la continuazione (unicamente) della previdenza per la vecchiaia senza prestazioni di rischio (doc. 20) e, giusta il suo articolo 1, consente ai lavoratori dipendenti non più soggetti al regime obbligatorio – come è stato il caso per AT 1 – di proseguire il rapporto di previdenza ai sensi dell’art. 47 LPP, a tenore del quale l’assicurato che cessa di essere assoggettato all’assicurazione obbligatoria può continuare l’intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l’istituto collettore (sull’applicazione dell’art. 47 LPP per quanto riguarda la continuazione della previdenza presso la CV 1 a seguito di pensionamento anticipato __________ cfr. Schneider, Le rôle actuel des conventions collectives dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, in: RSAS 2015 p. 181, 219; Keller, op. cit., pp. 630, 633).
2.2.4 Per quanto riguarda il capitale di decesso (ossia l’avere disponibile sul conto vecchiaia al giorno del decesso; art. 10 Piano di previdenza WO) conformemente all’art. 21 cpv. 4 Regolamento DG, in caso di morte di una persona assicurata, in mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 2 – segnatamente il coniuge superstite (lett. a), in sua mancanza i figli che hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del regolamento (lett. b), in loro mancanza le persone al cui sostentamento l’assicurato ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto per almeno 5 anni ininterrottamente prima del decesso e che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune (lett. c), in loro mancanza i figli della persona defunta che non hanno diritto a una rendita per orfani ai sensi del regolamento (lett. d) – il capitale viene trasferito alla Fondazione.
E’ solo nel caso di assicurati che dispongano di un conto supplementare – ossia di un conto sul quale viene accreditata la parte della prestazione di libero passaggio apportata (all’entrata nell’istituto) ed eccedente l’ammontare massimo possibile dell’avere disponibile sul conto di vecchiaia per il finanziamento delle prestazioni regolamentari complete fissate nel piano di previdenza (cfr. artt. 40 cpv. 2 e 41 del Regolamento DG; ciò che non risulta essere stato il caso nella fattispecie che ci occupa [per il calcolo, che nulla agli atti permette di considerare non corretto, cfr. artt. 3 e 4 dell’Appendice al piano di previdenza WO sub doc. 20]) – che il capitale di decesso, in applicazione dell’art. 11 cpv. 1 lett. e Piano di previdenza WO, alla chiusura del conto viene versato ai fratelli e le sorelle della persona assicurata defunta (cpv. 1 lett. e) e ciò in mancanza del coniuge superstite, dei figli aventi diritto a una rendita per orfani, nonché del coniuge divorziato (lett. a), delle persone al cui sostentamento l’assicurato ha provveduto o di quelle con cui ha convissuto a determinate condizioni (lett. b), del figli non aventi diritto a prestazioni per orfani (lett. c) e dei genitori (lett. d).
Nei certificati personali agli atti (doc. 3 e 7.1) non è del resto – rettamente – indicata l’esistenza di un conto supplementare intestato a AT 1.
Non sono quindi nella specie applicabili, come visto, gli articoli 10 e 11 Regolamento DG, come non è all’evidenza pure applicabile – contrariamente alla tesi sostenuta dagli attori nell’ambito dello scambio epistolare precedente l’inoltro della presente petizione (cfr. scritto 18 settembre RA 2 a CV 1, doc. 15) – il Regolamento sulla tenuta dei conti di libero passaggio della CV 1 (agli atti), in particolare laddove al suo art. 10 cpv. 1 lett. e stabilisce che in assenza di altri aventi diritto (segnatamente quelli elencati alle cifre a, b, c, d, corrispondenti per altro a quelli elencati al suevocato art. 11 Piano di previdenza WO) il versamento della prestazione di libero passaggio in caso di decesso spetta ai fratelli e alle sorelle. Nel caso in esame, infatti, a seguito del pensionamento anticipato il capitale previdenziale accumulato da AT 1 presso la __________ non è stato versato, contrariamente a quanto in un primo momento sembrava volessero sostenere gli eredi (doc. 15), su un conto di libero passaggio – ciò che sarebbe stato il caso, invece, se l’interessato avesse all’epoca optato per la 2a summenzionata variante (cfr. supra consid. 2.2.2) – bensì è stato trasferito alla fondazione qui convenuta quale istituto di previdenza per la continuazione dell’assicurazione LPP (al riguardo l’art. 1 Piano di previdenza WO fa esplicito riferimento all’art. 47 LPP) con affiliazione (giusta l’art. 2.1 Convenzione, cfr. doc. 7.1 e 8.1) della __________ quale datore di lavoro (neppure, evidentemente, può nel caso in esame entrare in considerazione l’ipotesi di un conto di libero passaggio aperto a seguito dell’uscita, in vita, dell’assicurato dall’istituto di previdenza, atteso che AT 1 è rimasto assicurato presso l’Istituto collettore sino al decesso).
2.3 Sulla scorta di quanto precede e rilevato inoltre come l’esistenza, al momento del decesso, di un debito nei confronti di un istituto bancario che nell’ottobre 2008 aveva concesso a AT 1 un mutuo per l’acquisto di un appartamento (cfr. supra consid. 1.6), sia circostanza irrilevante ai fini del presente giudizio, si deve concludere che a ragione la fondazione convenuta, in corretta applicazione dell’art. 21 cpv. 4 Regolamento DG, ha rifiutato il versamento a favore degli attori del capitale di decesso di fr. 111'158.75.
Giova al proposito ricordare che nello stabilire all’art. 21 cpv. 2 Regolamento DG chi sono gli aventi diritto al capitale di decesso, la fondazione convenuta ha fatto uso della facoltà concessale dall’art. 20a LPP (concernente le prestazioni per superstiti come pure il capitale di decesso, cfr. Bollettino LPP UFAS nr. 79 del 27 gennaio 2005, cifra 472; cfr. anche Stauffer, op. cit., Nr. 854 p. 310) quale norma di natura potestativa (“Kann-Vorschrift”; DTF 138 V 86 consid. 4.2; Stauffer, op. cit., Nr. 840 p. 305) in vigore dal 1. gennaio 2005 e appartenente alla previdenza sovraobbligatoria (DTF 138 V 86 consid. 4.2, 137 V 105 consid. 8.2, 136 V 49, 127, 135 V 80 consid. 3.3; STF 9C_568/2012 del 28 febbraio 2013 consid. 2.2).
Secondo l’art. 20a cpv. 1 LPP l'istituto di previdenza può segnatamente prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19 e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di previdenza.
Nel far uso di tale facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno di una cascata [come nel presente caso dove, in particolare e per quanto qui interessa, rispetto a quanto previsto all’art. 20a cpv. 1 lett. b LPP non vengono menzionati i fratelli e le sorelle] oppure anche di porre ulteriori condizioni limitative trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria (Stauffer, op. cit., Nr. 841-843 p. 306, N. 846 p. 308 con riferimento alla DTF 135 V 80 consid. 3.4 e a Moser, Lebenspartnerschaft in der beruflichen Vorsorge nach geltendem und künftigem Recht, in: AJP 2004 p. 1510; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, §7 Nr. 62s, p. 120; Gächter/Amstutz in: Leistungsverpflichtungen von Pensionskassen: “Hinterlassenleistungen”/Die Begünstigtenordung nache Art. 20a BVG, GEWOS – Schriftenreihe Stiftung Grundlagen und Praxis, Band Nr. 4, 2011, pp. 70ss; STF 9C_550/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 3.4; Riemer-Kafka, “BGE 137 V 383 ff. sowie 9C_73/2011 vom 17. Januar 2012 (BGE-Publikation vorgesehen): einschränkende Leistungsvoraussetzungen im Falle von Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG”, in: SZS 2012 p. 189; Amstutz, Möglichkeiten und Grenzen von Todesfallleistungen/Gestaltungspotenzial bei der Umsetzung von Art. 20a BVG, in: SPV 2014, p. 46; Hürzeler, Todesfallleistungen nach Art. 20a BVG, Eine übersicht, in: SPV 2014 p. 29; DTF 138 V 98 consid. 4, 137 V 127).
2.4 Per quanto riguarda, infine, la censurata mancata indicazione, nei certificati di previdenza, della cerchia dei beneficiari del capitale di decesso (cfr. supra consid. 1.6) rispettivamente l’assenza di un rimando, in proposito, alle disposizioni del regolamento, è bene sottolineare come nessuna norma legale (cfr. art. 86b LPP disciplinante l’obbligo d‘informazione degli istituti di previdenza nei confronti degli assicurati; sul punto v. Pärli, in: Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 86b LPP, Nr. 5ss) o regolamentare (cfr. Regolamento DG e Piano di previdenza WO) imponga un siffatto obbligo all’istituto di previdenza convenuto.
2.5 In conclusione, visto quanto sopra, la petizione deve essere respinta.
La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lpcta).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti