Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2015.21

 

RG/sc

Lugano

15 febbraio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo nella causa rimessagli l’11/12 giugno 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

 

 

1. AT 1 

1 rappr. da: RA 1 

2. AT 2 

rappr. da: RA 3 

 

 

a

 

 

 

1. CV 1

1 rappr. da: RA 2 

2. CV 2 

 

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

                               1.1.   Con sentenza 22 maggio 2015, passata in giudicato – per rinuncia all’impugnazione da parte di entrambi i coniugi – il 1. giugno 2015, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 21 giugno 2003. Al punto n. 7 del dispositivo il Pretore ha stabilito che “gli averi di previdenza professionale vengono divisi in ragione di metà ciascuno ex art. 122 CC, demandando la deci-sione sull’importo al TCA” (cfr. I, II).

 

1.2    L’11/12 giugno 2015 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).

 

                                1.3   Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________, agli istituti di previdenza e di libero passaggio ed agli enti assicurativi interessati (segnatamente la AT 2 per quanto riguarda gli averi accumulati dall’ex marito, la RA 3 e la __________ per quanto attiene invece al capitale acquisito dalla ex moglie) di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXVII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                2.2   Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).

 

                                2.3   Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.

 

Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).

 

                                         L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

 

                                         A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giu-dice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). 

 

                                2.4   Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

 

                                2.5   Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).

 

                                2.6   Pendente lite le parti (ex coniugi) hanno manifestato la reciproca e concorde volontà di non procedere ad alcuna divisione (cfr. IX, X). Con scritto 11 agosto 2015 il Vicepresidente del TCA ha comunicato loro quanto segue:

 

“Nell’ambito del divorzio mediante convenzione le parti possono accordarsi – entro certi limiti (art. 123 CC) – sulla ripartizione dei loro diritti previdenziali. Il giudice (del divorzio) omologa la convenzione sulla divisione alle condizioni stabilite all’art. 280 cpv. 1 CPC.

 

L’art. 123 CC disciplina i casi in cui può essere derogato al principio della ripartizione a metà ex art. 122 CC sia per rinuncia totale o parziale (cpv. 1) – le cui condizioni, segnatamente la garanzia per il coniuge rinunciatario di una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità, il giudice del divorzio è tenuto a verificare d’ufficio (cfr. anche art. 280 cpv. 3 CPC) – sia per rifiuto da parte del giudice in tutto o in parte della divisione (cpv. 2) qualora essa appaia manifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni o della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio (in argomento cfr. Geiser, Bemerkungen zum Verzicht auf den Vorsorgeausgleich im neuen Scheidungsrecht (art. 123 ZGB), in: ZBJV 2000 pp. 92ss; DTF 129 III 577; FamPra 2003 pp. 416ss; Baumann/Lauterburg, Fam/Pra/Kommentar, 2000, ad art. 123 n. 34ss, 112ss).

 

Alle parti non è dato di rinunciare (art. 123 cpv. 1 CC) alla divisione dinanzi al tribunale delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia essendo di competenza del giudice del divorzio (Baumannn /Lauterburg, in FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141 cpv. 3 CC; STF B 116/03  del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129 III 481). In caso di rinuncia totale o parziale egli deve segnatamente verificare d’ufficio nell’ambito della procedura di divorzio se una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità sia altrimenti garantita e questo controllo può unicamente avvenire nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale (STF 9C_943/2008 del 3 dicembre 2009 consid. 2; cfr. anche STCA 34.2010.18 del 10 settembre 2010). In DTF 132 V 337 il TFA ha invero ammesso la possibilità  di concludere una transazione dinanzi al giudice delle assicurazioni sociali, ma unicamente per quanto attiene alle modalità della divisione, senza possibilità di modifica della quota di ripartizione stabilita dal giudice civile, precisando che in tale contesto può essere fatta oggetto di transazione una posticipazione della divisione [in quel caso si trattava della posticipazione della divisione di un importo prelevato per il finanziamento dell’abitazione]).

 

Nella fattispecie in esame, stante quanto sopra e ricordato anche come la decisione del giudice del divorzio quo alla ripartizione degli averi pensionistici – in casu la divisione a metà ex art. 122 CC (cfr. dispositivo n. 7 della sentenza di divorzio) – è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP (DTF 130 III 341 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), la soluzione prospettata non è suscettibile di essere presa in considerazione nell’ambito della presente procedura, la stessa non essendo stata fatta oggetto di omologazione da parte del Pretore.”

 

                                2.7

                             2.7.1   Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che al momento del matrimonio (21 giugno 2003) CV 1 disponeva di un avere previdenziale di CHF 25'753.30 sulla polizza di libero passaggio n. __________ aperta presso __________ nel gennaio 1999 e il cui avere è stato trasferito, nell’agosto 2009, sulla polizza di libero passaggio __________ presso RA 3 (cfr. XIX, XXII, XXIV). Su quest’ultima polizza era già stato depositato il capitale previdenziale acquisito – quale dipendente di __________ succursale di __________ – presso la __________ nel periodo gennaio 2004-maggio 2008 e dove alla crescita in giudicato del divorzio (momento determinante per la divisione; cfr. supra consid. 2.3) vi era un avere divisibile di CHF 93'529.50 (cfr. XIX).

 

                                         Ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (artt. 22 cpv. 2 e 26 cpv. 3 LFLP); l'avere al momento del matrimonio e i suoi interessi non soggiacendo a divisione ma spetta infatti esclusivamente al coniuge che ne è titolare (art. 22 cpv. 2. frase LFLP; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).

                                         Nella specie l’avere esistente al momento del matrimonio (CHF CHF 25'753.30) aumentato degli interessi scaduti al momento del divorzio (CHF 7'461.30; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) deve essere cifrato in CHF 33’214.60.

 

                                         Per il che il capitale previdenziale accumulato da CV 1 e soggetto a divisione ammonta a CHF 60'314.90 (93'529.50 - 33’214.60).

 

                             2.7.2   Per quanto concerne AT 1, assicurato ad un istituto di previdenza in Svizzera (cfr. supra consid. 2.5) – segnata-mente alla AT 2 quale dipendente di __________ – unicamente a far tempo dal 12 gennaio 2015, al passaggio in giudicato del divorzio disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 7'529.15 (cfr. X, XVII). 

 

                             2.7.3   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), stante un avere previdenziale divisibile di complessivi CHF 60'314.90 accumulato dalla ex moglie rispettivamente di CHF 7'529.15 acquisito dall’ex marito in costanza di matrimonio, a favore di quest’ultimo spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 26'392.90 ([60'314.90 - 7'529.15] : 2).

 

                                2.8   Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

 

                                         Pertanto, la somma di CHF 26'392.90, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (1. giugno 2015) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita da parte di RA 3 (polizza __________) a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto __________; numero d’assicurato __________).

 

                                         In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazio-ne d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

 

                                2.9   La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 60'314.90.

 

                                 2.-   L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 7'529.15.

 

                                 3.-   È fatto ordine a RA 3 di versare, a debito della polizza di libero passaggio __________ intestata a CV 1 e a favore di AT 1 presso la AT 2 (contratto  __________; numero d’assicurato __________), la somma di CHF 26'392.90 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 1. giugno 2015.

 

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 5.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti