Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2015.22

 

FS

Lugano

25 maggio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 25 giugno 2015 di

 

 

AT 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

CV 1 

rappr. da: RA 2 

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   __________, ex dipendente della ditta __________ di __________, è rimasto assicurato, anche dopo il termine del rapporto di lavoro il 31 luglio 2013, quale assicurato esterno presso la CV 1 (di seguito: CV 1; cfr. il “piano d’accompagnamento” dell’8 aprile 2013 sub doc. 4 e la conferma della copertura assicurativa del 18 luglio 2013 sub. doc. 5).

                                         Con scritto del 7 settembre 2012 dopo che con lettera del 30 ottobre 2009 aveva chiesto che al momento del raggiungimento dell’età termine o di un eventuale pensionamento anticipato gli venisse versata un’indennità unica in capitale (cfr. doc. D e E) e annullata la precedente disposizione con cui aveva nominato sua sorella quale beneficiaria (cfr. doc. 7 e 8) egli ha comunicato alla __________ di voler nominare la signora AT 1, sua convivente, quale beneficiaria del capitale di decesso (cfr. doc. 9 e 10).

                                         Il 15 aprile 2014 __________ è deceduto lasciando come unica erede la sua compagna AT 1 (cfr. doc. 12 e 16).

 

                               1.2.   Con la presente petizione AT 1, tramite l’avv. __________ della RA 1 dopo la corrispondenza intercorsa con la RA 2 (cfr. doc. da 11 a 16 e A) sfociata nella comunicazione del 12 giugno 2015 indirizzata all’avv. __________ del seguente tenore: “(…) Dopo aver esaminato la documentazione ricevuta la informiamo che la CV 1, ha sottoposto al consiglio di fondazione la decisione se verranno a scadenza o meno ulteriori prestazioni a favore della signora AT 1. Con riunione del 16 marzo 2015 è stato deciso che non potendo dimostrare di aver convissuto allo stesso domicilio non verrà versato alla signora AT 1 il capitale di decesso, ma unicamente le rendite di invalidità temporanee retroattive (1/4 di rendita) secondo la decisione AI, per il periodo dal 01.12.2013 al 29.02.2014, per un totale pari a 1'500.40. (…)” (doc. B) , ha postulato:

 

" (…)

1.   La petizione è accolta. Di conseguenza, la CV 1 è condannata a versare alla signora AT 1 l’importo del capitale di decesso inerente al suo compagno __________, per complessivi CHF 332'517.70 oltre interessi a decorrere dal 1. maggio 2014.

 

2.   Protestate tassa, spese e ripetibili.

(…)" (I, pag. 7)

 

                                         In sostanza l’attrice sostiene che avendo † __________ predisposto quanto necessario per designarla quale beneficiaria del suo avere previdenziale in caso di decesso e dati il suo sostegno nonché la convivenza della coppia per oltre 10 anni ha diritto all’avere previdenziale maturato dal suo compagno pari a fr. 332'517.70 quale capitale di decesso.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa la CV 1, rappresentata dalla RA 2 evidenziato che “(…) l’assicurato e l’attrice hanno sempre mantenuto domicili fiscali e civili diversi e separati. Hanno quindi manifestato davanti all’autorità, nella dichiarazione dei redditi, l’intenzione di risiedere in due posti diversi e non in un’economia domestica indivisa. […] Tutte le prove fornite dall’attrice non dimostrano che l’assicurato e la stessa abbiano convissuto per più di 5 anni e comunque fino al periodo della morte. Inoltre, come già esposto in precedenza, anche la (sola) prova di una convivenza per più di cinque anni non da diritto alle prestazioni in caso di decesso. Come già menzionato, è necessario, un comune domicilio. Per questo ulteriore e supplementare requisito, l’attrice non ha offero prove. (…)” (V) , ha postulato la reiezione della petizione adducendo che “(…) risulta quindi che i presupposti necessari per il diritto alle prestazioni sovraobbligatorie in caso di decesso, in particolar modo un’unione domestica indivisa, non sono stati dimostrati con probabilità preponderante. Al contrario, l’assicurato e l’attrice non negano di aver sempre avuto due domicili diversi, scegliendo così di mantenere una certa autonomia, avendo ognuno una casa sua ovvero un rifugio per ritirarsi. Di conseguenza, nella fattispecie non sussistono i requisiti stabiliti negli articoli 24a e 27 del regolamento della convenuta, motivo per il quale l’attrice non ha diritto alle prestazioni dei conviventi in caso di decesso. (…)” (V).

 

                               1.4.   Con scritto del 9 settembre 2015 l’attrice ha contestato la risposta di causa e prodotto ulteriore documentazione (VII e allegati doc. X, Y e Z).

 

                               1.5.   Con osservazioni del 21 settembre 2015 trasmesse per conoscenza all’attrice (X) la CV 1 si è confermata nelle proprie allegazioni precisando che “(…) non sussistono tutti i presupposti previsti nel regolamento. In particolar modo, non esisteva un domicilio comune – ulteriore presupposto a parte della convivenza. (…)” (IX).

 

                               1.6.   Con lettere del 22 febbraio 2016 il TCA ha interpellato i Municipi di __________ e __________ e chiesto alla Cassa __________ e all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento la produzione dei rispettivi incarti concernenti l’attrice (XI, XII, XIII e XIV).

                                         L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento con lettera del del 24 febbraio 2016 (XV), la Cassa __________ con lettere del 25 febbraio e del 1. marzo 2016 (XVII e XVIII) e i Comuni di __________ con lettera del 23 febbraio 2016 (XVI e XVI/1) e quello di __________ (dopo sollecito XIX) con lettera del 4 marzo 2016 (XX), hanno dato seguito alle richieste del TCA.

 

                                         I succitati documenti sono stati notificati alle parti che sono state invitate a presentare osservazioni scritte e a prendere visione degli incarti depositati presso la cancelleria del TCA (XXI).

 

                               1.7.   Le osservazioni 22 marzo 2015 (recte 2016) della CV 1 (XXII) sono state notificate all’attrice (XXIV) che, con lettera del 18 aprile 2016 ribadito che “(…) una persona fisica è domiciliata nel luogo in cui manifesta in modo oggettivo e riconoscibile da terze persone l’intenzione di stabilirvisi, ciò che presuppone ch’essa abbia in quel luogo il centro degli interessi vitali, ovvero dei propri interessi personali e professionali. […] In concreto, la sola dichiarazione di volontà della persona di voler stabilire il proprio domicilio in un posto diverso non è affatto decisiva. (…)” (XXVII) , ha concluso: “(…) alla luce di ciò, se ne desume che il centro degli interessi si trova nel luogo in cui possono essere localizzati in modo preponderante i legami e gli interessi familiari e che non si può considerare un domicilio separato, solo in virtù del fatto che l'Ufficio Prestazioni Complementari ha considerato la signora AT 1 quale persona sola. Inoltre, preme rilevare come la signora AT 1 avesse sempre comunicato alle diverse istituzioni che I'indirizzo per la corrispondenza fosse quello di __________ e non quello di __________, tant'è che anche la decisione AVS era stata inviata a __________ in data 7.03.2013 (cfr. docc. M-N). Va inoltre fatto presente che resterebbe comunque salvo il diritto per le istituzioni di richiedere in restituzione quanto percepito in più in funzione della convivenza. (…)” (XXVII).

 

                               1.8.   Le osservazioni 5 aprile 2016 dell’attrice (XXIII) sono state notificate alla CV 1 (XXV) che, con lettera del 14 aprile 2015 (recte 2016) ribadito che l’asserita convivenza con il signor __________ a __________ “(…) viene contraddetta dalle stesse dichiarazioni rilasciate da quest'ultima presso varie autorità ticinesi (Cassa __________; Ufficio del sostegno sociale; Ufficio di tassazione), dove risultava unicamente residente a __________ come persona sola e non-convivente. (…)” (XXVI) , ha precisato: “(…) l'Attrice ammette di aver avuto a __________ almeno una sua seconda residenza - anche se, come già esposto sopra, dagli atti risulta che si trattava del suo vero e proprio domicilio. Negli articoli 24a capoverso 1 e 27 capoverso 2 delle disposizioni regoIamentari viene richiesto all'avente diritto di una rendita per conviventi una convivenza ininterrotta in una comune e unica economia domestica con il partner deceduto. Il che esclude qualsiasi altra dimora avuta contemporaneamente da uno dei due partner a parte. Non può risultare quindi convivente nel (stretto) senso del regolamento, chi trascorreva una parte della vita fuori dall'economia domestica in una sua residenza secondaria. Anche nel caso in cui la dimora a __________ fosse da ritenersi come seconda residenza non sussisterebbero i requisiti alle prestazioni richieste. (…)” (XXVI).

 

                               1.9.   Invitate ad esprimersi sulle succitate osservazioni del 7 e del 18 aprile 2016 (XXVIII e XXIX) la CV 1 è rimasta silente (XXX) mentre la rappresentante dell’attrice ha evidenziato ancora “(…) come la signora AT 1 avesse sempre comunicato alle diverse istituzioni che l'indirizzo per la corrispondenza fosse quello di __________ e non quello di __________, tant'è che la corrispondenza è sempre stata inviata dalle Istituzioni a Losone. Il fatto che il signor __________ e la signora AT 1 avessero un domicilio secondario (alias, di vacanza) a __________ ovviamente non implica affatto l'interruzione della convivenza, ritenuto che il rustico era di proprietà del signor __________, il quale vi si recava e trascorreva le sue giornate sempre e congiuntamente alla signora AT 1 (vedansi fatture trasporto passeggeri __________, doc. V petizione). La prova della convivenza e della comunione domestica è fornita non solo dalle numerose testimonianze addotte, ma anche dal mantenimento della nostra assistita da parte del signor __________ e dal fatto che lo stesso l'ha designata quale sua erede universale (scrivendo nel testamento stesso allestito di suo proprio pugno a __________ il fatto che convivessero da oltre 12 anni) e designandola quale unica beneficiaria nella clausola del 21.07.2012 dell'importo previdenziale sino a quel tempo maturato (vedansi incarto parte convenuta). (…)” (XXXI).

 

                             1.10.   Con sentenza 34.2015.16 del 27 maggio 2015 il TCA aveva dichiarato irricevibile la petizione del 13 maggio 2015 inoltrata dall’attrice contro la RA 2.

                                         Il ricorso inoltrato dall’assicurata contro quella sentenza cantonale è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 nel quale l’Alta Corte ha rilevato in particolare, che “(…) la legittimazione passiva della CV 1 non sembrerebbe più essere contestata dalla ricorrente che, dopo l’emanazione del giudizio impugnato, si è adoperata per inoltrare una petizione [ndr.: trattasi della petizione del 25 giugno 2015 oggetto della presente vertenza] per un’azione, questa volta condannatoria, direttamente nei confronti della CV 1. (…)” (STF 9C_475/2015 del 29 settembre 2015 consid. 4.2).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

 

                                         Siccome il luogo in cui † __________ è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere se AT 1 ha diritto al capitale di decesso il cui importo ammonta (incontestatamente) a fr. 332'517.70 (cfr. la lettera del 13 febbraio 2015 della RA 2 indirizzata all’avv. __________ sub doc. 12 e la petizione del 25 giugno 2015 sub I).

 

                               2.3.   Secondo l’art. 20a cpv. 1 LPP, nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di previdenza.

                                         Nel far uso di tale facoltà l’istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei beneficiari né modificare l’ordine a cascata stabilito dall’art. 20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all’interno di una cascata oppure anche porre ulteriori condizioni limitative trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria.

 

                                         L’Alta Corte circa la possibilità per gli istituti di previdenza, che fanno uso dell’art. 20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle contenute nella stessa disposizione , nella STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012, ha evidenziato che “(…) Selon une jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V 383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. (…)” (STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4).

 

                                         Al riguardo il TF, nella STF 9C_284/2015 del 22 aprile 2016 destinata alla pubblicazione, ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Nach Art. 20a Abs. 1 BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement neben den Anspruchsberechtigten nach den Art. 19 (überlebender Ehegatte), 19a (eingetragene Partnerin oder Partner) und 20 (Waisen) begünstigte Personen für die Hinterlassenenleistungen vorsehen, u.a. natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind, oder die Person, die mit diesem in den letzten fünf Jahren bis zu seinem Tod ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft geführt hat oder die für den Unterhalt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder aufkommen muss (lit. a). Eine Vorsorgeeinrichtung muss nicht alle der in Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG aufgezählten Personen begünstigen und kann den Kreis der Anspruchsberechtigten enger fassen als im Gesetz umschrieben, insbesondere ist sie befugt, von einem restriktiveren Begriff der Lebensgemeinschaft auszugehen. Denn die Begünstigung der in Art. 20a Abs. 1 BVG genannten Personen gehört zur weitergehenden bzw. überobligatorischen beruflichen Vorsorge (Art. 49 Abs. 2 Ziff. 3 BVG und Art. 89a Abs. 6 Ziff. 3 ZGB). Die Vorsorgeeinrichtungen sind somit frei zu bestimmen, ob sie überhaupt und für welche dieser Personen sie Hinterlassenenleistungen vorsehen wollen. Zwingend zu beachten sind lediglich die in lit. a-c von Art. 20a Abs. 1 BVG aufgeführten Personenkategorien sowie die Kaskadenfolge. Umso mehr muss es den Vorsorgeeinrichtungen daher grundsätzlich erlaubt sein, etwa aus Gründen der Rechtssicherheit (Beweis anspruchsbegründender Umstände) oder auch im Hinblick auf die Finanzierbarkeit der Leistungen, den Kreis der zu begünstigenden Personen enger zu fassen als im Gesetz umschrieben (BGE 137 V 383 E. 3.2 S. 388; 136 V 49 E. 3.2 S. 51, 127 E. 4.4 S. 130; 134 V 369 E. 6.3.1.2 S. 378; je mit Hinweisen auf die Lehre). (…)” (STF 9C_284/2015 del 22 aprile 2016 consid. 1.1).

 

                               2.4.   Il Regolamento della CV 1 di __________ (doc. 6; di seguito Regolamento; valevole dal 1. gennaio 2013 e applicabile in concreto), agli articoli 24a (che regola la “Rendita per conviventi”) e 27 (che regola il “Capitale di decesso”), stabilisce che:

 

" (…)

1  Se l'assicurato o il beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità decede, il suo convivente è trattato alla stregua di coniuge e beneficia delle stesse prestazioni di rendita come il coniuge ai sensi dell'art. 24, a condizione che, al momento del decesso della persona assicurata risp. del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità, siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

 

   a.   il convivente superstite non beneficia di una rendita per coniugi o per conviventi da un prendente [ndr. recte: precedente] matrimonio, da una precedente unione domestica registrata o convivenza, e

 

   b    ambedue i conviventi erano celibi, risp. non vivevano in regime di unione domestica registrata, e

 

   c    i due conviventi non erano parenti ai sensi dell'art. 95 CCS, e

 

   d    dalla convivenza risultano figli dell'assicurato, risp. del convivente, che da parte della Cassa pensione avrebbero diritto ad una rendita per orfani; oppure il convivente ha più di 45 anni d'età e, al momento della morte dell'assicurato risp. del pensionato, ha convissuto in modo documentato e ininterrottamente in una comunione abitativa comune presso un comune domicilio fisso per almeno 5 anni, senza contrarre matrimonio, e

 

   e    l'assicurato ha trasmesso in vita alla Cassa pensione una richiesta firmata.

 

2   ll convivente deve poter provare che le premesse per esercitare il diritto sono soddisfatte.

 

3  Per conviventi di beneficiari di una rendita di vecchiaia non sussistono diritti a prestazioni se prima dell'effettivo pensionamento dell'assicurato non erano soddisfatte le premesse previste al cpv. 1.

 

4  Per conviventi superstiti non sussiste alcun diritto alle prestazioni minime LPP per coniugi.

(…)" (doc. 6, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         rispettivamente che:

 

" (…)

1  Se un assicurato decede prima del suo pensionamento senza che sia nato il diritto ad una rendita di vedovanza ai sensi dell'art. 24, diviene esigibile un capitale di decesso.

 

2  Indipendentemente dal diritto ereditario, il capitale di decesso è pagato alle seguenti persone:

 

   a.   al coniuge superstite, risp. al partner registrato, in sua assenza

 

   b.   ai figli dell'assicurato deceduto che hanno diritto alla rendita per orfani della Cassa pensione, in loro assenza

 

   c    se designata per scritto dall'assicurato prima della propria morte, alla persona che negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l'assicurato nella stessa economia domestica o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

 

   d.   In assenza di beneficiari ai sensi della lett. c, gli altri figli, i genitori o i fratelli.

 

3  L'assicurato può indirizzare alla Cassa pensione un documento con il quale designa le persone che, all'interno della cerchia di persone, hanno diritto a quale porzione del capitale di decesso.

 

4  Se l’assicurato non ha lasciato una dichiarazione scritta sul come procedere alla distribuzione del capitale di decesso, il capitale sarà distribuito ai beneficiari in parti uguali.

 

5  Le persone ai sensi del cpv. 2, lett. c, devono essere comunicate in vita dalla persona assicurata alla Cassa pensione. In caso contrario decade ogni diritto. Devono inoltre produrre la prova che soddisfano le premesse per l'esercizio del diritto.

 

6  Beneficiari ai sensi del cpv. 2, lett. d, devono inoltrare, entro tre mesi dalla morte della persona assicurata, una richiesta per il pagamento del capitale di decesso. In caso contrario decade ogni diritto.

 

7  Il capitale di decesso corrisponde al capitale di vecchiaia accumulato fino al momento della morte, in ogni caso almeno il 25% del salario assicurato.

(…)" (doc. 6, la sottolineatura è del redattore).

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.1), prima del decesso avvenuto il 15 aprile 2014, __________ dopo aver optato per il ritiro del capitale di vecchiaia al momento del pensionamento (cfr. doc. D e E) ha (da ultimo) designato quale beneficiaria delle sue prestazioni previdenziali la convivente AT 1, qui attrice (cfr. docc. 9-11 e G).

 

                                         Per stabilire il diritto al capitale di decesso va dunque applicato l’art. 27 del Regolamento secondo il quale l’attrice deve dimostrare che negli ultimi cinque anni di vita ha convissuto ininterrottamente con † __________ nella stessa “economia domestica” (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. c e cpv. 5 del Regolamento).

 

                                         Non può invece essere seguita la convenuta laddove, a diverse riprese (cfr. consid. 1.3 e 1.5; senza tuttavia specificare a quale nozione di domicilio si riferisce il Regolamento: nella risposta sub. V eccepisce il mantenimento di “domicili fiscali e civili diversi” e nelle osservazioni 21 settembre 2015 sub. IX sostiene che “non esisteva un domicilio comune” senza ulteriori precisazioni), sembrerebbe pretendere che per il diritto al capitale di decesso è necessario il “domicilio comune”.

                                         Va infatti evidenziato che a differenza dell’art. 24a del Regolamento che menziona quale presupposto necessario al diritto ad una rendita per conviventi la prova che l’attrice “(…) ha convissuto in modo documentato e ininterrottamente in una comunione abitativa comune presso un comune domicilio fisso per almeno 5 anni (…)” (art. 24a cpv. 1 lett. d del Regolamento, la sottolineatura è del redattore) l’art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento non menziona esplicitamente la necessità di un domicilio comune riconoscendo (lo si ribadisce) il diritto al capitale di decesso alla persona designata “(…) che negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l’assicurato nella stessa economia domestica (…)” (art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento, la sottolineatura è del redattore).

                                         Non merita, pertanto, ulteriore approfondimento la disamina circa la nozione di domicilio sviluppata dall’attrice nello scritto del 5 aprile 2016 (cfr. XXIII) e ribadita in quello del 18 aprile 2016 (cfr. consid. 1.7).

 

                               2.6.   Il TF chiamato a pronunciarsi sull’interpretazione e l’applicazione della nozione regolamentare di “vita in comunione domestica ininterrotta durante almeno cinque anni” , nella DTF 137 V 383, ha stabilito che “(…) in caso di comunione di vita è determinante sapere, per quanto concerne l'esigenza supplementare di una convivenza ininterrotta durante almeno i cinque anni immediatamente precedenti il decesso, se i partner avevano la chiara volontà di vivere, circostanze permettendo, in unione domestica indivisa (…)” (cfr. il regesto della DTF 137 V 383).

 

                                         Nel caso concreto ci si potrebbe semmai chiedere se la CV 1 stabilendo che la persona designata ha diritto al capitale di decesso se “(…) negli ultimi 5 anni di vita ha convissuto ininterrottamente con l’assicurato nella stessa economia domestica (…)” (art. 27 cpv. 2 lett. c del Regolamento, la sottolineatura è del redattore); nella succitata DTF l’Alta Corte si è infatti espressa invece sulla nozione di “vita in comunione domestica ininterrotta” abbia ammissibilmente posto delle condizioni più ristrettive rispetto a quelle trattate dal TF nella DTF 137 V 383.

                                         Questo quesito può restare irrisolto ritenuto che, in ogni caso e per le ragioni che seguono, questo Tribunale ritiene che l’attrice non ha provato né di aver “convissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica”, né l’esistenza di una “vita in comunione domestica ininterrotta”, con il proprio compagno negli ultimi cinque anni prima del decesso di __________ avvenuto il 15 aprile 2014.

 

                                         In effetti, va innanzitutto osservato che lo scritto del 23 aprile 2014 (controfirmato da __________ per l’amministrazione dell’omonima fiduciaria e dal quale l’attrice pretenderebbe provata la comunione abitativa) del seguente tenore: “(…) la signora AT 1 già residente nell’appartamento al 2° piano, appartamento sinistro, intestato al defunto __________ conferma con la presente di riprendere il contratto di locazione [ndr. si tratta del contratto di locazione con inizio dal 15 ottobre 2008 sub doc. K] alle medesime condizioni. Il contratto attuale rimane in vigore alle stesse condizioni e dal 1 maggio 2014 viene intestato a AT 1. (…)” (doc. X) per il periodo precedente nello scritto del 29 aprile 2014 __________ attesta: “(…) con la presente, quale proprietario locatore, certifico che il sig. __________ assieme alla signora AT 1 hanno abitato quali inquilini a __________ in via __________ nell’appartamento di 3 ½ locali al terzo piano, dal 2004 al 31.10.2008. L’affitto era regolato da contratto di locazione con il sig. __________ quale conduttore. (…)” (doc. Y) è contraddetto dalle seguenti emergenze.

 

                                         Dall’incarto dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (XV) risulta che la funzionaria __________ (nell’ambito della domanda del sussidio integrativo all’indennità disoccupazione inoltrata dall’attrice; cfr. fascicolo azzuro sub XV), in una nota del 18 gennaio 2011 (redatta quindi in un periodo non sospetto e della quale questo Tribunale non ha alcun motivo di dubitare) ha riportato, tra l’altro, che “(…) La signora ha spiegato che il Iuogo dove vive, un rustico, si trova a ca. 30 minuti a piedi da __________. Il costo della Iocazione è assai contenuto, fr. 100.-- mensili, perché trattasi di un rustico di proprietà del marito di una sua amica, ma tutte le spese se le deve assumere personalmente (v. contratto di locazione). In merito alla casella postale che spesso appare sull'indirizzo dei documenti ci ha informato che trattasi della casella postale della stessa amica, moglie del proprietario del rustico. Considerato che la signora ha problemi di salute questa amica le ha offerto tale situazione così ad intervalli regolari, quando la salute glielo permette, scende a ritirare la posta oppure l'amica gliela porta. Ha informato inoltre che per la posta che comunque a tratti Ie arriva comunque a __________ è d'accordo con il postino che è da lasciare ad un certo signor __________ che gentilmente le ha dato questa opportunità non avendo lei una cassetta della posta in Paese. (…)” (nota del 18 gennaio 2011 fascicolo azzuro sub XV).

 

                                         Quanto sopra trova conferma nello scritto del 14 settembre 2013 (indirizzato all’IAS nell’ambito della richiesta di prestazioni complementari) dove la stessa attrice (sempre in un periodo non sospetto e con precisione) ha dichiarato, tra l’altro, che “(…) vivo a __________ con molte difficoltà abitando in un rustico che mi permette di vivere non al massimo, soprattutto in inverno. Una volta arrivata a __________ devo ancora camminare per 35 minuti se non di più, poi mi devo cambiare per strada perché non posso recarmi dai medici con gli scarponi ecc.. […] Ma qui per fortuna non pago molto di affitto, ma sono sola, e le spese sono molte, soprattutto questo inverno era molto più freddo del solito e ho avuto bisogno di altro gas e legna, e alla fine del mese non mi resta più molto anzi niente. Quando devo scendere per recarmi dai medici, prima a piedi per circa 35 minuti (anche con la neve perché sono circa mille metri di altezza) e se devo scendere giù non è molto divertente, poi in autobus per altri 45 minuti (…)” (cfr. la lettera del 14 settembre 2013 dell’attrice indirizzata all’IAS sub XVII nell’incarto della Cassa __________).

                                         Dallo stesso incarto risulta che anche il recapito presso il signor __________ a __________ è confermato nel formulario “Richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS o AI” del 24 settembre 2013 (XVII).

 

                                         Ma vi è di più. Nello scritto del 18 aprile 2016 l’avv. __________ ha osservato che “(…) preme rilevare come la signora AT 1 avesse sempre comunicato alle diverse istituzioni che l’indirizzo per la corrispondenza fosse quello di __________ e non quello di __________. (…)” (XXVII).

                                         In realtà, se l’indirizzo del compagno risulta effettivamente essere quello presso la __________ a __________ (cfr. l’incarto dell’USSI, in particolare l’attestazione non datata firmata dall’attrice e intestata al compagno con la quale ella si impegna a restituire acconti ricevuti negli anni dal 2009 al 2010 sub. XV; vedi inoltre il doc. M dove, nella lettera del 20 dicembre 2012 all’USSI, l’attrice precisa quale indirizzo per la corrispondenza la __________ a __________), in una lettera del 10 settembre 2010 l’attrice indica quale recapito la __________ a __________ e non __________ (cfr. l’incarto dell’USSI sub. XV).

                                         Dallo stesso incarto risulta che anche la Cassa disoccupazione __________ ha indirizzato il conteggio di ottobre 2010 alla __________ a __________ mentre quello del novembre 2010 alla __________ a __________ (cfr. XV il fascicolo verde intitolato “Inserimento”). Lo stesso vale per i conteggi della cassa malati __________ del 7 ottobre 2010 indirizzato alla __________ a __________ e del 16 dicembre 2012 indirizzato invece alla __________ a __________ (XV).

                                         Non è dunque provato che a partire dal contratto di locazione con inizio dal 15 ottobre 2008 (cfr. doc. K) l’attrice ha avuto quale recapito la __________ a __________.

 

                                         Viste le succitate dichiarazioni formulate in periodi non sospetti dalla medesima attrice e ritenute le risultanze oggettive circa i recapiti presso diverse caselle postali, questo Tribunale deve concludere che, conformemente al criterio della probabilità preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; 8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3; 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), l’attrice non ha provato né di aver “convissuto ininterrottamente nella stessa economia domestica” (come richiesto dall’art. 27 cpv. 3 lett. del Regolamento), né l’esistenza di una “vita in comunione domestica ininterrotta” (ai sensi della DTF 137 V 283), nei cinque anni prima della morte del compagno.

 

                                         Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al doc. Z. Si tratta infatti di una serie di formulari prestampati trasmessi dal precedente legale avv. __________ (cfr. doc. 12) e pervenuti alla CV 1 il 24 settembre e il 17 ottobre 2014 sui quali figurano (sostanzialmente) nome, cognome e indirizzo di oltre 100 persone che sembrerebbero confermare la generica dicitura posta in testa ad ogni formulario del seguente tenore: “I sottoscritti conoscendo personalmente i signori __________ e AT 1 attestano che essi convivono da più di 10 anni”.

                                         Al riguardo – viste le suesposte risultanze – questo Tribunale non ritiene di dover procedere né all’audizione testimoniale di tutti i firmatari di cui al doc. Z né all’interrogatorio formale postulati dall’attrice nello scritto del 9 settembre 2015 (VII).

                                         Va qui ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

 

                                         Infine, non può essere seguita l’attrice laddove, nello scritto del 25 aprile 2016, sostiene che la prova della convivenza e della comunione domestica sarebbe data anche “(…) dal mantenimento della nostra assistita da parte del signor __________ e dal fatto che lo stesso l’ha designata quale erede universale (scrivendo nel testamento stesso allestito di suo proprio pugno a __________ il fatto che convivessero da oltre 12 anni) e designandola quale unica beneficiaria nella clausola del 21.07.2012 dell’importo previdenziale sino a quel tempo maturato (vedansi incarto parte convenuta). (…)” (XXXI).

                                         In effetti a parte il fatto che viste le suesposte risultanze dette argomentazioni non appaiono concludenti e che l’art. 27 del Regolamento non prevede il mantenimento della persona designata per poter beneficiare del capitale di decesso in merito all’asserito mantenimento va evidenziato che dagli atti degli incarti richiamati (cfr. XV e XVII) risulta comunque che nella già menzionata attestazione non datata l’attrice si é impegnata a restituire al compagno gli acconti ricevuti negli anni dal 2009 al 2010 (cfr. incarto dell’USSI sub XV). Nello stesso incarto si trovano pure il contratto d’affitto del 1. marzo 2008 e la ricevuta del 31 dicembre 2010 dove __________ dichiara di aver ricevuto la somma di fr. 1'854.-- quale affitto per il periodo dal 1. luglio al 31 dicembre 2010. Inoltre, nell’incarto della Cassa __________ (XVII), vi è anche la dichiarazione dell’8 maggio 2013 con la quale l’attrice si è impegnata a restituire al compagno la somma di fr. 5'000.-- ricevuta per saldare diverse fatture scoperte.

                                         Circa la durata della convivenza i dati non sono poi univoci: l’avv. __________, nella lettera del 30 aprile 2014 indirizzata alla RA 2, rileva che “(…) essendo stato incaricato dalla signora AT 1 che conviveva con il signor __________ da 18 anni, di occuparmi delle pratiche successorie, vi sarei grato se mi comunicaste l’avere che potrebbe toccare alla sua convivente nel caso essa risultasse erede. (…)” (doc. 12) mentre che nel testamento olografo del 4 settembre 2012 __________ ha dichiarato di convivere con l’attrice da circa 12 anni (cfr. doc. 16).

                                         Quanto alla clausola del 21 luglio 2012 (trattasi del formulario con il quale __________ ha designato quale beneficiaria l’attrice; cfr. doc. G) la stessa è stata redatta dopo che __________ già il 30 ottobre 2009 aveva chiesto alla CV 1 il versamento di un’indennità unica in capitale corrispondente all’avere di vecchiaia esistente ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (cfr. doc. D).

 

                               2.7.   In simili circostanze, non avendo dimostrato di aver convissuto ininterrottamente con __________ nella stessa economia domestica nei cinque anni precedenti il decesso del 14 aprile 2014, all’attrice non può essere riconosciuto il diritto ad un capitale di decesso ai sensi dell’art. 27 del Regolamento.

 

                                         Di conseguenza la petizione del 25 giugno 2015 va respinta.

 

                               2.8.   La procedura é gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).

 

                                         Alla CV 1, rappresentata dai legali della RA 2, seppur vincente in causa non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti