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Raccomandata |
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Incarto
n.
FS |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattore: |
Francesco Storni, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sulla petizione del 14 gennaio 2015 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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ritenuto in fatto
1.1. __________, classe 1956, coniugato con AT 1, dal 24 giugno 2010 è stato assunto dal __________ ed era assicurato ai fini previdenziali alla CV 1 (di seguito: CV 1; cfr. doc. 2).
Il 22 settembre 2010, in seguito ad un infortunio professionale mentre stava lavorando sul cantiere __________, __________ è deceduto (cfr. doc. 3 e 6).
1.2. A seguito del decesso del marito, AT 1 è stata posta al beneficio da parte della __________, agente quale assicuratore contro gli infortuni, di una rendita vedovile di fr. 3'628.70 al mese dal 1. ottobre 2010 (cfr. doc. 6 e N).
La Cassa __________ non ha riconosciuto alla vedova alcuna prestazione potendo essere computati a † __________ solo 4 mesi di reddito nel 2010 e non essendo pertanto dati i presupposti di una rendita per superstiti ai sensi dell’art. 29 LAVS (doc. 12).
Con scritto del 12 aprile 2011, tramite l’avv. RA 1, AT 1 ha comunicato alla CV 1 il decesso del marito chiedendo di indicarle la documentazione necessaria ai fini delle prestazioni (doc. 3). Ne è seguito uno scambio di corrispondenza (cfr. doc. 4-13) sfociato nel conteggio del 18 novembre 2014 dal quale risulta che la Fondazione – dopo averle comunicato le seguenti prestazioni: “(…) a) Rendita annuale per vedove CHF 4 455.00 oppure b) Liquidazione in capitale al posto della rendita per vedove CHF 111 137.00 (…)” (doc. A) e vista l’opzione per una liquidazione in capitale unica (cfr. doc. 14) – ha versato a AT 1 l’importo di fr. 105'014.50 (111'137.-- + 1'160 [interessi] – 7'282.50 [imposta alla fonte] = 105'014.50) (doc. 15).
1.3. Con la presente petizione AT 1, sempre tramite l’avv. RA 1, ha postulato:
" (…)
1. La petizione è accolta.
1.1. E’ accertato che il calcolo della rendita di vecchiaia di AT 1 dovuta dalla convenuta CV 1 per l’opera di previdenza della ditta __________, ammonta a fr. 83'520.-- (dato riferito al 2010).
1.2. Conseguentemente CV 1 per l’opera di previdenza del __________ è tenuta a versare l’importo di fr. 7'000.00 oltre interesse annuo del 5% dall’inoltro della presente petizione a favore di AT 1, __________.
2. In via subordinata ad. 1.:
La petizione è accolta e l’incarto è rinviato alla convenuta perché abbia a calcolare la rendita con relativa capitalizzazione sulla base di tale salario assicurato di fr. 83'250.--.
3. Protestate le spese e le ripetibili.
(…)" (I)
Dal tenore della petizione risulta in effetti che l’attrice – che ha optato per una liquidazione in capitale unica della prestazione vedovile (cfr. doc. 14) – pretende la differenza tra l’asserita prestazione dovutale calcolata sul salario massimo assicurato nella previdenza professionale obbligatoria di fr. 83'520.-- (in realtà il dato valido per il 2010 è di fr. 82'080.-- mentre l’importo indicato dall’attrice si riferisce all’anno 2011; cfr. la tabella delle “Cifre di riferimento della previdenza professionale” edita dall’UFAS sub. doc. 16) e l’importo già versatole di fr. 105'014.50 (cfr. doc. 15).
Ella adduce infatti che “(…) la rendita per i superstiti è calcolata, per quanto attiene l’accumulo del capitale sul quale conteggiare la rendita, sulla base dell’ultimo salario percetto dal leso (art. 24 cpv. 4 LPP). La CV 1 non nega tale assunto, ma riteneva che l’importo sul quale doveva considerare la rendita fosse quello di fr. 79'508.--, ossia quello notificatole dal datore di lavoro. Ma ciò non è scusante, poiché manifestamente il salario assicurato è quello massimo per il 2010, giacché quello assicurato in Lainf ammonta a fr. 108'861.-- (cfr. decisione __________ acclusa). Nel frattempo l’importo di fr. 105'014.50 è stato corrisposto nelle mani di AT 1, ma non si tratta del saldo dovuto a questa essendo stata la rendita calcolata su di un salario assicurato secondo la LPP di fr. 79'508.--, in luogo dell’importo di fr. 83'520.--. Si tratta pertanto di porvi rimedio, provvedendo a conteggiare quanto dovuto sulla scorta del salario assicurato massimo. Dovrebbe trattarsi dell’importo di fr. 6'788.30, ossia [fr. 59'160.-- salario assicurato massimo nel 2010 dedotto quello coordinato AVS / fr. 55'568.-- salario assicurato ritenuto dedotto quello coordinato AVS x fr. 105'014.50 importo capitalizzato riconosciuto ] – fr. 105'014.50 importo versato. (…)” (I, punto 6).
1.4. Con la risposta di causa, evidenziato che il datore di lavoro aveva comunicato un salario annuo effettivo di fr. 79'508.--, la CV 1 ha postulato la reiezione della petizione adducendo che “(…) il salario conteggiabile corrisponde al salario annuo coordinato [art. 6 (1) e 6 (4) del regolamento e art. 8 LPP], limitato secondo la LPP. Nel 2010 l’importo di coordinamento era di CHF 23'940, e il salario coordinato massimo secondo la LPP di CHF 58'140. Secondo l’art. 6 (2) del regolamento, il salario annuo corrisponde al reddito annuo fisso, determinato secondo le norme dell’AVS. Non sono, però, presi in conto parti del salario AVS, come per esempio indennizzi per ore straordinarie, bonus, gratifiche e parti di salario occasionali. Il piano di previdenza limita, inoltre, il salario conteggiabile al salario massimo coordinato secondo la LPP [art. 6 (3) del regolamento]. […] A tenore dell’art. 17 (2) del regolamento, la rendita per vedove viene fissata in percentuale dell’avere di vecchiaia finale senza interessi secondo la LPP. La percentuale corrisponde al 60% dell’aliquota di conversione determinante per calcolare la rendita di vecchiaia secondo la LPP. L’aliquota di conversione per una persona nata dopo il 1949 è di 6.8% (cfr. art. 13 (2) del regolamento e art. 14 cpv. 2 LPP in relazione con le Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 2004 dell’OPP 2, litt. a). L’avere di vecchiaia finale del fu __________ senza interessi secondo la LPP ammonta a CHF 109'191. Applicando 60% dell’aliquota di conversione di 6.8%, cioè 4.08%, risulta una rendita per vedove annuale di CHF 4'455 ovvero, capitalizzata, una somma di CHF 111'137. Con il versamento da parte della convenuta del capitale di CHF 111'137, detratta l’imposta alla fonte (imposta che l’attrice può recuperare almeno parzialmente in base alla convenzione per evitare la doppia imposizione tra la Svizzera e l’Italia), la convenuta ha adempiuto i suoi obblighi contrattuali. Di conseguenza, l’attrice non può pretendere né più né altro. (…)” (III, punti 12 e 14).
1.5. Con replica dell’11 e scritto del 13 marzo 2015 (VI e IX) l’attrice si è confermata nelle proprie allegazioni producendo il conteggio “Calcolo guadagno annuale art. 22.4 OAINF” dell’11 aprile 2010 della __________ e il riepilogo semestrale del __________ relativo a † __________ (doc. VI/1 e O).
1.6. Con duplica del 27 marzo 2015 – evidenziato che secondo l’art. 3 cpv. 1 OPP 2 si può derogare al salario determinante nell’AVS fissando anticipatamente il salario coordinato in base all’ultimo salario annuo noto, di aver fatto uso di questa possibilità (fissazione praenumerando) e che se necessario il salario sarebbe stato adattato solo al 1. gennaio 2011 ex art 6 cpv. 2 del regolamento – la CV 1 ha rilevato che “(…) il personale del datore di lavoro __________ è pagato all’ora, per cui il salario effettivo è soggetto a variazioni. Secondo l’informazione ricevuta dalla fiduciaria mandataria del datore di lavoro, trattandosi di un reddito molto variabile, il salario annunciato all’inizio dell’anno – per il fu __________ all’inizio del contratto di lavoro – si compone del salario base orario convenuto per il dipendente (CHF 34.75), compresa l’indennità galleria (CHF 4.50), moltiplicato per la media di ore mensili (176), moltiplicato per 13 mensilità. Cioè 2'288 ore annue, ciò che corrisponde a un salario annuo di CHF 79'508. Gli altri elementi contenuti nel riepilogo semestrale (Doc. O) non entrano nel salario assicurato secondo il regolamento. Inoltre, questo riepilogo comprende solo i mesi estivi e non è rappresentativo delle ore di lavoro negli altri mesi. Di conseguenza non può essere considerato come prova per un salario annuo di CHF 108'861.00, come fa valere l’attrice, nemmeno se si includono gli elementi variabili. (…)” (XI).
1.7. L’attrice, invitata a formulare osservazioni scritte alla duplica ed a produrre eventuali altri mezzi di prova (XII e XIII), con lettera del 19 giugno 2015 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni da formulare (XV).
1.8. Il 20 luglio 2015 il TCA ha scritto alla CV 1 una lettera del seguente tenore:
" (…)
con riferimento alla duplica del 27 marzo 2015 nella quale sostenete:
“ (…) Bisogna anche considerare che il personale del datore di lavoro __________ è pagato all’ora, per cui il salario effettivo annuo è soggetto a variazioni. Secondo l’informazione ricevuta dalla fiduciaria mandataria del datore di lavoro, trattandosi di un reddito molto variabile, il salario annunciato all’inizio dell’anno – per il fu __________ all’inizio del contratto – si compone del salario base orario convenuto per il dipendente (CHF 34.75), compresa l’indennità giornaliera di __________ (CHF 4.50), moltiplicato per la media di ore mensile (176), moltiplicato per 13 mensualità. Cioè 2'288 ore annue, ciò che corrisponde a un salario annuo di CHF 79'508. (…)”
vogliate, per cortesia, rispondere alle seguenti domande:
1. Vogliate gentilmente documentare l’asserita informazione, mediante produzione della documentazione allestita dalla citata “fiduciaria mandataria del datore di lavoro”, indicandone le generalità.
2. Nell’ipotesi in cui tali informazioni vi siano state fornite verbalmente, vogliate chiederne conferma scritta da parte del datore di lavoro o della fiduciaria medesima; in ogni caso vogliate richiedere e poi trasmetterci i conteggi salariali dettagliati, con indicazione di tutte le posizioni facenti parte del salario conteggiabile indicatovi dalla succitata fiduciaria e/o dal datore di lavoro.
3. Visto il “Riepilogo semestrale rubriche (tutte)” del __________ (doc. O qui allegato in copia), vogliate indicare quali posizioni rientrino nel salario conteggiabile secondo le norme regolamentari e legali rispettivamente motivare precisamente a cosa sarebbe riconducibile la differenza tra il salario ritenuto dalla vostra Fondazione e quello conteggiato dal datore di lavoro, osservato peraltro come le cifre salariali evincibili dal predetto documento siano state riprese anche dalla __________ (cfr. doc. M qui allegato in copia).
4. Considerato il succitato conteggio del datore di lavoro (cfr. doc. O), vogliate precisare e motivare esattamente quali singole posizioni rientrano nel salario conteggiabile e quali invece sarebbero escluse in base alle norme regolamentari indicando esattamente di quali norme si tratta (in argomento si segnala la DTF 140 V 145).
(…)" (XVI)
La CV 1, dopo proroga del termine (XVII e XVIII), ha così risposto:
" (…)
1. La convenuta ha sottoposto l’ordinanza del 20 luglio 2015 con gli allegati alla __________ che ha discusso le domande con il datore di lavoro, la spettabile __________. La risposta di quest’ultima nella sua e-mail del 31 agosto 2015 è una conferma della composizione del salario effettivo come illustrato nei dettagli della duplica. Non ci sono documenti in possesso della convenuta.
Ulteriormente, in una conversazione telefonica del 16 settembre 2015 con la convenuta – rappresentata dalla sottoscritta signora __________ – il signor __________, dell’Ufficio del Personale della ditta __________, ha fornito altre spiegazioni. Da tale informazione si evince una grande complessità nello stabilire i salari in applicazione del Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in svizzera (CNM). La convenuta non è in grado di spiegare gli elementi che compongono il salario del fu __________, dato che per farlo bisogna avere conoscenze specifiche che vanno oltre la sua competenza nell’ambito della previdenza professionale. Chiede per tanto l’audizione del signor __________ (__________) come esperto.
Offerta di prova:
E-mail del 31.08.2015 del signor __________ allegato 17
CNM per l’edilizia allegato 18
Interrogazione del sig. __________ come esperto.
2. La convenuta non può che confermare gli elementi del salario comunicati dal datore di lavoro, come esposto nella duplica: un salario orario di CHF 34.75 compreso il supplemento di __________ (cfr. art. 41 CNM e Appendice 12 del CNM, pag. 113 ss., allegato 18). Ogni altro indennizzo non fa parte del salario conteggiabile secondo l’art. 6(1) e 6(4) del regolamento.
Da tale salario orario di CHF 34.75 moltiplicato per il massimo di ore di lavoro permesse dal CNM (cfr. art. 24 CNM), cioè 2'112 ore più le ore medie per la tredicesima di 176, in totale 2'288 ore, risulta un salario annuo di CHF 79'508.00 considerato per il fu __________.
Secondo le precisazioni del datore di lavoro, il cantiere dove lavorava il fu __________ corrisponde alla zona ROSSA di cui all’art. 41 CNM per l’edilizia e la Classe salariale – sempre secondo l’art. 41 CNM – del signor __________ era “A” dal 23 giugno al 31 luglio 2010. A partire del 1 agosto 2010 la sua mansione di Lancista è stata cambiata in Capo squadra, passando dalla Classe salariale “A” alla “Q”.
3. È da rilevare che, in ogni caso, non sarebbe stato preso in considerazione per la previdenza professionale un salario più elevato di quello massimo secondo la LPP valido per il 2010 di CHF 82'080 (cfr. numero 12 della risposta alla domanda) ovvero di CHF 58'140.00 come salario massimo coordinato (cfr. allegato 16).
4. Sfugge alla conoscenza della convenuta se la proiezione del salario percepito dall’assicurato tra il 23 giugno e il 21 settembre 2010 a 365 giorni allestito dalla __________ (allegato M), corrisponde alle disposizioni specifiche dell’assicurazione contro gli infortuni. Tale proiezione appare però chiaramente sbagliata per stabilire il salario annuo che l'assicurato avrebbe potuto percepire nelle circostanze del suo lavoro con tanti elementi variabili non solo da una settimana a un’altra, ma anche secondo il mese o la stagione. Corrisponde meglio alla realtà calcolare il salario tenendo conto del numero di ore massimo permesso dal CNM.
(…)" (XIX)
1.9. I doc. XVI, XVII, XVIII e XIX con i relativi allegati sono stati notificati all’attrice (XX) che, anche dopo la chiesta proroga del termine (XXI e XXII), è rimasta silente.
considerato in diritto
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Siccome il luogo in cui † __________ è stato assunto si trova in Ticino e trattandosi di controversia tra assicuratore LPP ed avente diritto, è data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. Oggetto del contendere è unicamente la questione di sapere quale è l’ammontare del salario determinante ai fini del calcolo delle prestazioni vedovili alle quali AT 1 ha pacificamente diritto.
Per l’attrice, vista la somma di fr. 108'861.-- (ovvero il guadagno annuale ritenuto dalla __________ per il calcolo della rendita vedovile LAINF; cfr. consid. 1.2, 1.3 e 1.5), determinante è il salario massimo assicurato nella previdenza professionale obbligatoria di fr. 83'520.-- (in realtà il dato valido per il 2010 è di fr. 82'080.-- mentre l’importo indicato dall’attrice si riferisce all’anno 2011; cfr. la tabella delle “Cifre di riferimento della previdenza professionale” edita dall’UFAS sub. doc. 16), mentre per la Fondazione convenuta fa stato il salario annuo di fr. 79'508.-- comunicatole dal datore di lavoro (cfr. consid. 1.4 e 1.6).
2.3. Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPP alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita d’invalidità cui avrebbe avuto diritto l’assicurato.
Per l’art. 24 LPP
" 1 L’assicurato ha diritto:
a. alla rendita intera d’invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno il 70 per cento;
b. a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60 per cento;
c. a una mezza rendita se è invalido per almeno il 50 per cento;
d. a un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40 per cento.
2 La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia all’età di 65 anni. Agli assicurati della generazione di transizione si applica l’aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale secondo la lettera b delle disposizioni transitorie della modifica della presente legge del 3 ottobre 2003.
3 L’avere di vecchiaia determinante per il calcolo consta:
a. dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità;
b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.
4 Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza."
L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne e per gli uomini (art. 14 cpv. 2 LPP).
Dev’essere assicurata la parte del salario annuo da 24'675 sino a 84'600 franchi. Tale parte è detta salario coordinato (art. 8 cpv. 1 LPP; nel caso in esame gli importi validi per il 2010, anno determinate ritenuto il decesso di __________ il 22 settembre 2010, andavano da 23'940 a 82'080 franchi, vedi anche la tabella delle “Cifre di riferimento della previdenza professionale” edita dall’UFAS sub. doc. 16).
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre 21'150 franchi (20'520 franchi nel 2010; cfr. doc. 16) sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24esimo anno di età.
È tenuto conto del salario determinante giusta la Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Il consiglio federale può consentire deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).
L'art. 18 OPP 2 stabilisce cosa si deve intendere con salario coordinato ai sensi dell’art. 24 cpv. 4 LPP.
" 1 In caso di decesso o d’invalidità, il salario coordinato durante l’ultimo anno d’assicurazione corrisponde all’ultimo salario coordinato annuo, fissato per il calcolo degli accrediti di vecchiaia (art. 3 cpv. 1).
2 Se l’istituto di previdenza si discosta dal salario annuo per determinare il salario coordinato (art. 3 cpv. 2), deve prendere in considerazione il salario coordinato degli ultimi 12 mesi. Nel caso in cui l’assicurato appartenesse all’istituto da meno tempo, il salario coordinato si ottiene convertendo il salario relativo a questo periodo in salario annuo.
3 Se durante l’anno precedente l’insorgenza dell’evento assicurato, l’interessato non ha fruito completamente della sua capacità di guadagno a causa di malattia, infortunio o per altri motivi analoghi, il salario coordinato è calcolato in base a un salario corrispondente a una capacità di guadagno completa."
Secondo l’art. 3 OPP 2, che regola la determinazione del salario coordinato
" 1 Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può derogare al salario determinante nell’AVS:
a. facendo astrazione di elementi occasionali del salario;
b. fissando anticipatamente il salario coordinato annuo in base all’ultimo salario annuo noto; si deve tuttavia tener conto dei cambiamenti già convenuti per l’anno in corso;
c. determinando il salario coordinato in modo forfettario, in quelle professioni in cui le condizioni d’occupazione e di retribuzione sono irregolari, in base al salario medio di ogni categoria professionale.
2 L’istituto di previdenza può pure derogare al salario annuo e determinare il salario coordinato basandosi sul salario versato per un determinato periodo di pagamento. Gli importi limite fissati negli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP devono allora essere convertiti per il corrispondente periodo di pagamento. Se il salario diventa temporaneamente inferiore all’importo limite minimo, il salariato resta comunque sottoposto all’assicurazione obbligatoria."
L’art. 6 LPP prevede delle disposizioni minime, a cui non si può derogare a sfavore dell'assicurato, per cui il fondo di previdenza può prevedere una diversa modalità di calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative.
Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPP gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione. Possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all’età del pensionamento.
Gli istituti di previdenza emanano, tra l’altro, disposizioni sulle prestazioni (art. 50 cpv. 1 lett. a LPP).
2.4. Come accennato (cfr. consid. 2.2), litigioso è l’ammontare del salario determinante dal quale dipende la somma degli accrediti di vecchiaia e, di conseguenza, l’ammontare delle prestazioni per superstiti.
L’art. 17 del Regolamento della Fondazione collettiva LPP Swiss Life (in relazione ai succitati articoli 21 e 24 LPP), applicabile al contratto previdenziale con il Consorzio Condotte Cossi con effetto dal 1. ottobre 2009 (cfr. doc. 2), regola la “Rendita per vedove; rendita per vedovi; rendita per conviventi”.
Il cpv. 2 primo periodo stabilisce che “(…) in caso di decesso della persona assicurata prima dell’inizio del versamento della rendita di vecchiaia, la rendita per vedove o per vedovi annuale viene fissata in percentuale dell’avere di vecchiaia finale senza interessi secondo la LPP (art. 11 cpv. 4). La percentuale corrisponde al 60% dell’aliquota di conversione determinante per calcolare la rendita di vecchiaia secondo la LPP. (…)”.
Secondo l’art. 11 cpv. 4 del Regolamento “(…) l’avere di vecchiaia finale secondo la LPP, senza interessi, corrisponde al saldo del conto di vecchiaia secondo la LPP disponibile alla fine dell’anno civile in corso, maggiorato degli accrediti di vecchiaia secondo la LPP per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, interessi esclusi. (…)”.
Secondo l’art. 12 cpv. 1 del Regolamento gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in % del salario conteggiabile.
Il salario conteggiabile corrisponde al salario annuo, diminuito di un importo di coordinamento per tenere conto delle prestazioni dell’Assicurazione federale della vecchiaia e i superstiti (AVS) e dell’AI (art. 6 cpv. 1 del Regolamento).
Il salario annuo corrisponde al reddito annuo fisso, vigente al 1° gennaio rispettivamente al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del personale e determinato secondo le norme dell’AVS (al netto delle ore straordinarie, dei bonus, delle gratifiche e parti di salario percepite occasionalmente o temporaneamente) (art. 6 cpv. 2 primo periodo del Regolamento).
Il salario conteggiabile è limitato al salario massimo coordinato ai sensi dell’art. 8 LPP. I nfatti l’art. 6 cpv. 3 primo periodo del Regolamento stabilisce che “(…) il salario annuo viene limitato secondo la LPP, attualmente pari al 300% della rendita massima di vecchiaia dell’AVS (…)”.
Dalle suesposte disposizioni dell’art. 6 del Regolamento risulta che la CV 1, conformemente all’art. 3 cpv. 1 lett. a e b OPP 2, da una parte ha derogato al salario determinante dell’AVS (a cui l’art. 7 cpv. 2 LPP rinvia) escludendo dal salario annuo le ore straordinarie, i bonus, le gratifiche e le parti di salario percepite occasionalmente o temporaneamente; d’altra parte ha previsto la fissazione praenumerando del salario determinante fissando in anticipo il salario annuo.
Parimenti, limitando il salario conteggiabile al salario massimo coordinato secondo la LPP (art. 6 cpv. 3 primo periodo del Regolamento; vedi anche il punto 12 della risposta sub. III pag. 4), il piano di previdenza è stato limitato ai minimi legali.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella STFA B 58/00 del 30 aprile 2002 (pubblicata in SVR 2002 BVG Nr. 12 pag. 41), chiamato a pronunciarsi in un caso concernente l’art. 3 cpv. 1 let. a OPP 2, ha stabilito che per limitare il principio secondo cui le indennità per ore supplementari, lavoro notturno e domenicale fanno parte del reddito sottoposto all’AVS (e quindi vengono posti alla base del calcolo del guadagno assicurato) dev’esserci una norma regolamentare formulata concretamente, in cui vengono elencate le parti di salario che non vengono considerate nel calcolo.
L’Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza nella STF B 120/06 del 10 marzo 2008 (pubblicata in SVR 2009 BVG Nr. 15 pag. 52) dove, ritenuto che gli statuti non li qualificava espressamente quali elementi occasionali del salario, ha concluso che i bonus e le partecipazioni agli utili non potevano essere esclusi dall’obbligo assicurativo.
In altri termini, per derogare dal salario determinante giusta la LAVS (a cui l’art. 7 cpv. 2 LPP rinvia), non è sufficiente riprendere in modo astratto nel regolamento e/o negli statuti quanto stabilito dall’art. 3 cpv. 1 lett. a OPP 2 (in questo senso vedi anche Brechtbühl, in Schneider/Geiser/Gächter (ed.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 7 n. 33 pagg. 189-190: “(…) Il ne suffit pas de reprendre de manière abstraite, dans les règlemants, le contenu del l’ordonnance. Les éléments du salaire non prise en compte doivent au contraire être énumérés expressément. (…)” e Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 566 pag. 209: “(…) Macht die Vorsorgeeinrichtung bei der Bestimmung des koordinierten Lohnes von der Möglichkeit der Abweichung vom massgebenden Jahreslohn Gebrauch, so muss sie die einzelnen Beträge detailliert aufgliedern. Eine Ausnahmebestimmung im Reglement darf sie nicht darauf beschränken, die abstrakt gehaltene Verordnungsnorm zu wierholen. (…)”).
Il TF, nella STF 9C_832/2013 del 23 aprile 2014 (pubblicata in DTF 140 V 145) – in un caso in cui si trattava di determinare il salario assicurato quando il regolamento di previdenza, prevedendone la fissazione praenumerando, stabiliva in modo poco preciso gli elementi regolari di remunerazione (quali tredicesima mensilità, gratificazione, bonus o altre commissioni) esclusi da detto salario –, ha concluso che, conformemente al senso che doveva essere riconosciuto alla disposizione regolamentare in base al principio della buona fede, le commissioni e i bonus non andavano esclusi dal salario assicurato. Contestualmente l’Alta Corte, pur ritenendo che un tale risultato potrebbe apparire in contraddizione con la possibilità della fissazione praenumerando del salario assicurato, ha ribadito che l’esclusione di dati elementi deve essere formulata in modo chiaro e adeguato nel regolamento: “(…) 6.3 Certes peut-on être tenté de voir une forme de contradiction entre le principe de la fixation praenumerando du salaire assuré et l'interprétation qu'il convient de faire de l'art. 10.1, 1re phrase, du règlement de prévoyance. La formulation très générale de la disposition réglementaire litigieuse n'autorise cependant aucune autre interprétation. Si un employeur entend, dans le cadre de la prévoyance plus étendue accordée à ses employés, exclure du salaire assuré la prise en compte d'éléments de rémunération réguliers tel que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions, il est de son devoir de veiller à ce que le règlement de prévoyance soit formulé de façon claire et en adéquation avec la structure de l'entreprise et le système de rémunération ayant cours en son sein (STAUFFER, op. cit., n. 570 p. 211). S'il omet de le faire, il doit en supporter les conséquences. (…)” (DTF 140 V 145 consid. 6.3 pag. 153; per un commento a questa sentenza si rinvia al contributo pubblicato in Schweizer Personalvorsorge 2015 pagg. 83-84).
Questa giurisprudenza è stata ancora confermata nella STF 9C_81/2015 del 10 giugno 2015 (vedi, in particolare il consid. 5.3).
Dal suesposto tenore dell’art. 6 cpv. 2 primo periodo del Regolamento, interpretato conformemente al senso che deve essergli riconosciuto in base al principio della buona fede, questo Tribunale deve concludere che dal salario determinante sono state escluse le ore straordinarie, i bonus e le gratifiche.
Dagli atti risulta inoltre che l’indennità per “galleria” è stata (incontestatamente) compresa nel salario determinante: “(…) il salario annunciato alla LPP all’atto dell’assunzione del dipendente è calcolato nel modo seguente: paga oraria al 100% moltiplicata per le ore medie mensili (176 ore) moltiplicato per tredici mensilità. Inoltre viene aggiunto a tale salario l’indennità oraria di “galleria” con il medesimo calcolo matematico. (…)” (e-mail del 31 agosto 2015 del datore di lavoro sub XIX allegato doc. 17/1).
La Fondazione convenuta, per contro, facendo propri gli elementi del salario comunicatile dal datore di lavoro, ha escluso dal salario determinante l’indennità per “tempo di tragitto”, per “lavoro continuo” e il “supplemento notte”.
Va qui innanzitutto ribadito che, ai sensi della succitata giurisprudenza federale, per escludere determinate voci dal salario determinante occorre una formulazione chiara e adeguata non bastando riprendere in modo astratto quanto stabilito dall’art. 3 cpv. 1 lett. a OPP 2.
In concreto, a mente di questo Tribunale, il rinvio astratto del Regolamento alle “(…) parti di salario percepite occasionalmente o temporaneamente (…)” non è sufficiente per escludere i succitati elementi (ovvero: l’indennità per “tempo di tragitto”, per “lavoro continuo” e il “supplemento notte”), non menzionati chiaramente, dal salario determinante.
Del resto, che l’indennità per “tempo di tragitto”, per “lavoro continuo” e per “supplemento notte” faccia parte del salario determinante lo si desume, da una parte, dal “Riepilogo semestrale rubriche (tutte)” del __________ (cfr. doc. O dove le succitate voci figurano sotto le rubriche 12, 29 e 30 facenti parte dell’“importo lordo” su cui sono state effettuate le dovute deduzioni per giungere al “netto”), d’altra parte, dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM con le relative Appendici sub doc. 18; più precisamente dagli articoli 54, 55 e 58 CNM e dagli articoli 12, 17 e 19 dell’Appendice 12).
Dal succitato riepilogo risulta che, nel periodo in cui ha lavorato – meglio, dal 24 giugno 2010 (data dell’entrata in servizio; cfr. doc. 2) al 22 settembre 2010 (data del decesso; cfr. doc. 6) –, l’importo complessivo versato a † __________ quale indennità per “tempo di tragitto”, “lavoro continuo” e “supplemento notte” ammonta a fr. 1083.45 (cfr. le rubriche 12, 29 e 30 del doc. O che riportano i seguenti totali: 400.45 per tempo tragitto, 246.--per supplemento notte e 437.-- per indennità lavoro continuo).
Ritenuto che detto importo è riferito a circa 14 settimane esso ammonta per un anno a circa fr. 4'024.24 (1083.45 : 14 x 52).
Se al salario annuo effettivo riconosciuto dalla Fondazione convenuta di fr. 79'508.-- (doc. 18) si aggiungono i fr. 4'024.24 l’importo ottenuto pari a fr. 83'532.24 supera il salario massimo assicurato nella previdenza professionale obbligatoria che nel 2010 era di fr. 82'080.-- (cfr. doc. 16).
Di conseguenza – ricordato, come visto sopra, che il salario annuo viene limitato al salario massimo coordinato ai sensi dell’art. 8 LPP (art. 6 cpv. 3 primo periodo del Regolamento) – il salario coordinato su cui calcolare gli accrediti di vecchiaia ammonta a fr. 58'140.-- (82'080 – 23'940 ovvero la deduzione di coordinamento valida per il 2010; cfr. doc. 16) e non invece a 55'568.-- come ritenuto dalla CV 1 (cfr. doc. 18, in questo senso vedi anche il doc. XIX punto 3).
Appurato che il salario coordinato su cui calcolare l’avere di vecchiaia e gli accrediti di vecchiaia ammonta a fr. 58'140.-- è su questo importo che va calcolato l’avere di vecchiaia all’età del pensionamento.
Conformemente alla legge e al Regolamento (artt. 15 e 16 LPP e 11 cpv. 1 e 12 cpv. 1 del Regolamento, procedendo ad un calcolo come quello corretto che risulta dal doc. 18 ma con un salario coordinato di fr. 58’140), l’avere di vecchiaia all’età del pensionamento ammonta a fr. 114'245.-- (avere di vecchiaia al 31.12.2010: 58'140 x 15% : 12 mesi x 6 mesi = 4'360 + gli accrediti di vecchiaia dal 2011 al 2020 [età 55 – 64] 58'140 x 18% x 10 anni = 104'652 + quelli per il 2021 [età 65 anni] 58'140 x 18% : 12 mesi x 6 mesi = 5'233).
Di conseguenza, conformemente alla legge e al Regolamento (cfr. consid. 2.3 e 2.4 e come risulta dal calcolo di cui al doc. 18; procedimento, questo, peraltro non contestato dall’attrice che ha tuttavia considerato il salario massimo assicurato nella previdenza professionale obbligatoria di fr. 83'520.-- valido per il 2011 e non il 2010; cfr. consid. 1.3), la rendita annuale per vedove ammonta a fr. 4'661.-- (114'245 x 4.08% = 4'661) ed è su questo importo che va calcolata la liquidazione in capitale unica scelta dall’attrice (cfr. doc. 14 e 15).
L’attrice ha pertanto diritto ad una liquidazione in capitale unica calcolata su una rendita annuale per vedove di fr. 4'661.-- dedotti i fr. 105'014.50 già versati (cfr. doc. 15).
Quanto alla domanda di audizione di __________ (XIX punto 1) va osservato quanto segue.
Per quanto sopra esposto le indennità per “tempo di tragitto”, “lavoro continuo” e “supplemento notte” rientrano chiaramente nel salario determinante e non sono state validamente escluse.
In questo senso, vista la possibilità di decidere sulla sola base degli atti di causa, questo Tribunale rinuncia all’assunzione delle prove indicate dalla Fondazione convenuta.
In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.5. L’attrice chiede gli interessi di mora sulla prestazione dovuta.
Secondo la giurisprudenza, in caso di versamento tardivo di una prestazione tali interessi sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 133-134).
La decorrenza degli interessi si stabilisce in virtù dell’art. 105 cpv. 1 CO e il tasso d’interesse, se il Regolamento non dispone diversamente, è quello legale del 5% (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 133-134 e giurisprudenza ivi citata).
Nella fattispecie, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli interessi di mora, può essere riconosciuto unicamente un interesse del 5%.
Per quel che riguarda la decorrenza, l’art. 105 cpv. 1 CO stabilisce che il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corrisponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.
Dagli atti non risulta che l’attrice abbia precedentemente pro-mosso una procedura esecutiva nei confronti della Fondazione convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora del 5% decorrono dal 14 gennaio 2015, data dell’inoltro della petizione.
2.6. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la CV 1 è condannata a versare a AT 1 una liquidazione in capitale unica calcolata su una rendita annuale per vedove di fr. 4'661.-- dedotti i fr. 105'014.50 già versati, con interessi al 5% dal 14 gennaio 2015.
La petizione va dunque accolta.
L’attrice, vittoriosa in causa, ha diritto a fr. 2000.-- di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.La petizione è accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare a AT 1 una liquidazione in capitale unica calcolata su una rendita annuale per vedove di fr. 4'661.-- dedotti i fr. 105'014.50 già versati, con interessi al 5% dal 14 gennaio 2015.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La CV 1 verserà a AT 1 fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti