statuendo nella causa rimessagli il 23/27 ottobre 2015 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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1. CV 1 2. CV 2
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 31 luglio 2012, passata in giudicato – per quanto qui interessa – il 25 settembre 2012, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato da AT 1 e CV 1 il 16 luglio 1994. Al punto n. 7 del dispositivo il Pretore ha stabilito una ripartizione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio (cfr. I, III, IV).
1.2 Il 23/27 ottobre 2015 il giudice del divorzio ha rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle singole risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XLII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC (rispettivamente, sino al 31 dicembre 2010, conformemente agli artt. 141 e 142 CC). Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
Per la ripartizione degli averi previdenziali in caso di divorzio determinante è di principio la data della crescita in giudicato (formale) della relativa sentenza (DTF 132 V 236).
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applica-zione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che durante il matrimonio AT 1 ha (incontestatamente) acquisito una prestazione d’uscita divisibile di CHF 3'074.75, calcolata da AT 2 (cfr. IX/1, XXVII) dove è stato assicurato da novembre 1992 a gennaio 1997 – quando ha iniziato un’attività a titolo indipendente (cfr. estratto conto AVS sub XIII/2, cfr. sentenza pretorile p. 12) – quale dipendente di __________ (cfr. XII/2, XVIII) e nuovamente a partire da gennaio 2012 quale dipendente di __________ (cfr. XIII/2, XIX).
2.5.2 CV 1 risulta invece essere stata assicurata al __________ – per quanto qui interessa – da gennaio 1993 a gennaio 1996 e poi ancora da ottobre 1996 a maggio 1997. Presso questo fondo di previdenza alla data del matrimonio (16 luglio 1994) essa disponeva di una prestazione di CHF 12'330.85 (cfr. XXV). Il __________ nel dicembre 1995 ha effettuato un versamento a favore di CV 1 di CHF 20'000.-- a titolo di prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria, mentre che nel maggio 1997 ha trasferito l’avere previdenziale di CHF 2’254.-- su un conto presso __________ (XXV, XXXIV; irrilevante ai fini del presente giudizio è il periodo d’assicurazione presso il __________ da gennaio a dicembre 1990 con versamento, all’uscita, su un conto di libero passaggio dell’avere ivi accumulato di CHF 4'630.35 [cfr. XXV, XXXVII], poiché trattasi di capitale acquisito prima del matrimonio e non più presente al momento del divorzio). Dal fascicolo si evince inoltre che nel novembre 1998 il capitale di CHF 2'303.15 depositato presso __________ è stato anch’esso prelevato per il finanziamento dell’abitazione primaria (cfr. XXXIV). In seguito, da maggio 2009 a settembre 2014 l’ex moglie è stata assicurata all’__________ – quale dipendente di __________ (cfr. XXI) e senza apporti da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio (cfr. XXVI) – dove alla crescita in giudicato del divorzio disponeva di una prestazione divisibile di CHF 10'552.10 (cfr. XXVI). All’uscita dall’Istituto l’avere ivi accumulato di CHF 18'697.40 è stato trasferito su un conto presso la CV 2 (cfr. XXVI, XXXII, XXXII/2).
2.5.3 Giusta art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP, come accennato (cfr. supra consid. 2.3), ai fini del calcolo della prestazione da dividere, l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Inoltre, capitali previdenziali prelevati in costanza di matrimonio per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso alla crescita in giudicato del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 CC e 22 LFLP (art. 30c cpv. 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).
Tenuto conto della giurisprudenza federale in materia (STF 9C_691/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 436; vedi anche Schai, Vorbezüge aus der zweiten Säule für Wohneigentum im Scheidungsfall, in BJM pp. 57ss, 80) appare in concreto giustificato considerare gli interessi maturati sull’avere di CHF 12'330.85 presente alla data del matrimonio (16 luglio 1994) sino alla data del prelievo di CHF 20'000.-- (19 dicembre 1995).
Ne consegue che – stante un capitale di CHF 10'552.10 al momento del divorzio, aumentato degli importi di cui ai suddetti prelievi (CHF 20'000 + CHF 2'303.15) e considerata una prestazione di CHF 12'330.85 alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (cifrabili in CHF 712.90; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch) – l’avere pensionistico accumulato da CV 1 e suscettibile di essere diviso ammonta a CHF 19'811.50 (10'552.10 + 20'000 + 2'303.15 – 12'330.85 – 712.90).
2.5.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di AT 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 8'368.40 ([19'811.50 - 3'074.75] : 2).
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, la somma di CHF 8'368.40, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (25 settembre 2012) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita, da parte della CV 2, a favore di AT 1 presso AT 2.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 3'074.75.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 19'811.50
3.- È fatto ordine alla CV 2 di versare, a debito del conto di libero passaggio n. __________ intestato a CV 1 e a favore di AT 1 presso AT 2, la somma di CHF 8'368.40 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 25 settembre 2012.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti