statuendo nella causa promossa con istanza 3 marzo 2015 e che oppone
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AT 1
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a |
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1. CV 1 2. CV 2
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio) |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 15 maggio 2014, passata in giudicato – a seguito di rinuncia all’impugnazione – il 27 giugno 2014, il Tribunale Ci-vile di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da CV 1 e AT 1 del __________ confermando – per quanto qui interessa – la validità della regolamentazione nella quale le parti hanno dato “atto che la signora AT 1 ha diritto di percepire la quota di sua spettanza, nella misura stabilita dalla legge svizzera, degli importi maturati presso la Cassa Pensioni Svizzera dal signor CV 1, in forza di contratto n. __________ stipulato con __________, __________” (cfr. doc. A/1-3).
1.2 Con istanza 3 marzo 2015 AT 1 si è ri-volta allo scrivente Tribunale chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza italiana nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali (cfr. I).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto a CV 1 di confermare di non opporsi alla delibazione e di presentare eventuali osserva-zioni all’istanza in oggetto, di indicare in particolare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio (cfr. II).
Stante la non opposizione dell’ex marito alla delibazione, alla lu-ce delle informazioni fornite dalle parti (cfr. III, cfr. doc. A/3) re-lativamente agli istituti di previdenza cui esso è stato assicurato durante il matrimonio, il TCA ha chiesto agli istituti di previdenza interessati (segnatamente la CV 2 e la __________; cfr. VI, VII) le informazioni utili ai fini del riparto.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dun-que decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_211/ 2010 del 18 feb-braio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Delibazione
2.2.1 La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291); la richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pre-giudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza in rassegna si evince la volontà di AT 1 sia di ottenere la delibazione della sentenza del Tribunale di __________ – laddove statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali – sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1; Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der So-zialen Sicherheit, in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der So-zialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Perso-nenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla ba-se della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, l’esecuzio-ne del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die fa-milienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abtei-lung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da CV 1, che ha svolto, con accumulo di capitale previ-denziale, e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (cfr. A/3, VI/1, VII). Al TCA compete quindi pure, in via inciden-tale (pregiudiziale) ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione ossia di riconoscimento e di di-chiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza del Tribu-nale di __________, laddove questa ha per oggetto la compensa-zione delle aspettative previdenziali tra gli ex coniugi (in argo-mento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2 L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fon-damentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in di-sattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pu-re di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pen-desse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.2.3 In materia di previdenza professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la com-petenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla com-pensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländi-scher Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Schei-dungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindes-rechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quan-to riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).
Dal fascicolo risulta che al momento della pronunzia del divor-zio CV 1 e AT 1 erano en-trambi domiciliati a __________. A norma dell’art. 26 lett. a LDIP (domicilio del convenuto nello Stato del giudizio) la com-petenza del Tribunale Civile di __________ era quindi data, come ri-sulterebbe d’altronde pure data la competenza giusta il suevo-cato art. 65 cpv. 1 LDIP che prevede il foro dello Stato di domi-cilio, di dimora abituale o di origine di uno dei coniugi. La sen-tenza da delibare è inoltre regolarmente passata in giudicato il 27 giugno 2014, come attestato dalla stampiglia apposta sull'e-semplare della sentenza versata agli atti (cfr. doc. A/1).
2.2.4 Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero – sottoposto alle me-desime regole applicabili al giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella proce-dura giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata pro-dotta alcuna attestazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limi-tarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del ca-so, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a se-guito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp.701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; Volken, Kom-mentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationa-len Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internatio-nale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österrei-chischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/ Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. an-che il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul rico-noscimento parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp. 165ss).
Posto come non siano nella specie ravvisabili motivi di rifiuto giusta l’art. 27 cpv. 2 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fis-sazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quo-te da trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza – la sentenza 14 maggio 2014 del Tribunale di __________, laddove statuisce in materia di compensazione delle aspettative previdenziali ovvero dove stabilisce il diritto di AT 1 alla “quota di sua spettanza” dell’avere previdenziale del 2° pilastro svizzero accumulato dall’ex marito (cfr. supra consid. 1.1) – a non aver dubbi da intendersi, in assenza di diversa indicazione da parte del giudice del divorzio, quale divisione a metà giusta l’art. 122 CC – è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecu-tiva.
2.3 Divisione
2.3.1 Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra consid. 2.1.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previ-denza hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice im-partisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive con-clusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP in vigore dal 1. gennaio 2011 in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matri-monio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la presta-zione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esi-stenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumen-tata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'ave-re di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio van-no aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I paga-menti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono com-putati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accu-mulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previ-denza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Be-rufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte risulta che CV 1 è stato assicurato ai fini previdenziali da gennaio a settembre 2011 presso la __________ quale dipendente di __________ (cfr. VI; precedentemente, con ogni verosimiglianza nel corso del 2010 [cfr. III], egli risulta aver accumulato un avere di CHF 143.25 versato dall’__________ nel giugno 2011). Da ottobre 2011 egli è invece assicurato quale dipen-dente di __________ alla CV 2, do-ve è confluito l’avere previdenziale precedentemente accumu-lato e dove alla crescita in giudicato del divorzio (27 giugno 2014, momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di CHF 11'683.70 (cfr. VII).
Considerato quanto precede, richiamata la chiave di riparti-zione stabilita dalla giudice del divorzio, essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile al momento del di-vorzio è stato accumulato in costanza di matrimonio e ritenuto, per il resto, come nel periodo qui determinante non risultino essere stati effettuati prelievi anticipati per il finanziamento del-l’abitazione giusta l’art. 30c LPP (ciò che avrebbe di principio influito sulla determinazione dell’avere previdenziale da ripar-tire; sul punto cfr. DTF 133 V 29, 132 V 332), a favore di AT 1 spetta un accredito di CHF 5'841.85 (11'683.70 : 2).
2.3.3 Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può es-sere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
In virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP, dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchia-ia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato mem-bro. Spetta al riguardo all’interessato comprovare l’adempi-mento dei presupposti per il versamento in contanti della pre-stazione di uscita, quindi non solo la definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, che deve essere certificato dal-la preposta autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1068 p. 395; vedi anche Bollettino UFAS n. 52 del 31 agosto 2000, p. 4; STCA 34.2008.31 del 9 dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collega-mento con gli Stati membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi ammi-nistrativi per l’accertamento dell’assoggettamento o meno al-l’assicurazione sociale [in argomento cfr. il promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto recentemente modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’ap-partenenza a un sistema obbligatorio che copra i rischi vec-chiaia, invalidità e decesso a titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n. 1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011 pubblicata in DTF 137 V 181 consid. 7.1). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF – confer-mando quanto stabilito dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2009.42 del 1. marzo 2010 – ha precisato che alla persona interessata spetta attivarsi e fornire all’istituto di previdenza le indicazioni atte a dimostrare di non essere assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto di previdenza deve verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione con cui l’autorità estera conferma o meno l’assoggettamento (DTF 137 V 181 consid. 7.2).
Nella fattispecie, dagli atti l’adempimento di suddetta condi-zione per un eventuale versamento in contanti – per altro nem-meno richiesto – ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non ri-sulta comprovato, l’eventuale necessaria certificazione nel senso sopra indicato potrà comunque essere presentata in se-guito all’istituto in appresso indicato, presso cui l’avere di spet-tanza di AT 1 deve nel frattempo essere trasferito in forma vincolata.
Ne consegue che la somma di CHF 5'841.85 con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'isti-tuto debitore – maturati dal 27 giugno 2014 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere accreditata da parte della CV 2 (contratto n. __________) e a favore di AT 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP). In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sul-l'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi com-pensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.4 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 11'683.70.
2.- E' fatto ordine alla CV 2 (contratto n. __________) di versare a favore di AT 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la Fondazione __________, la somma di CHF 5'841.85 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 27 giugno 2014.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni