statuendo nella causa rimessagli il 4/6 maggio 2016 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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1. CV 1 2. CV 2 3. CV 3
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio) |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Per sentenza 11 ottobre 2013, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio cele-brato da CV 1 e AT 1 il 14 giugno 1991. Al punto n. 8 del dispositivo – confermato con sentenza 26 novembre 2015 della prima Camera civile del Tribunale d’appello (il ricorso in materia civile presentato dal marito il 14 gennaio 2016 contro il giudizio cantonale è stato dichiarato irricevibile dal TF) – il Pretore ha disposto che “la LPP maturata dai coniugi dal matrimonio (14 giugno 1991) al 30 giugno 2008 è divisa a metà tra i coniugi. Cresciuto in giudicato il divorzio e il presente dispositivo, l’incarto verrà trasmesso al TCA per la quantificazione degli averi soggetti a divisione” (cfr. III).
Adito dall’ex moglie con istanza 19 gennaio 2016 chiedente l’a-dozione di provvedimenti cautelari al fine di impedire eventuali prelievi in contanti di capitale previdenziale da parte dell’ex marito, con decreto 12 aprile 2016 il Pretore, accertata la volontà delle parti di non disporre degli averi LPP maturati dal 14 giugno 1991 al 30 giugno 2008, ha fatto ordine ad RA 2 e all’CV 2 di bloccare tutti gli averi previdenziali di pertinenza di AT 1 e/o di CV 1 e di trasmettere il conteggio degli averi maturati dalle parti in suddetto periodo con conferma circa l’attuabilità della divisione (cfr. I-1).
1.2 Il 18/25 aprile 2016 CV 1 si è rivolto al TCA chiedendo, stante la crescita in giudicato della pronunzia del divorzio, che venga eseguita la divisione degli averi previdenziali accumulati da lui stesso e dalla ex moglie durante il matrimonio. Chiede altresì che gli venga assegnato, se necessario, un patrocinatore d’ufficio.
Con scritto 28 aprile 2016 il Vicepresidente del TCA ha comunicato a CV 1 che la procedura di divisione potrà essere avviata solo dopo che la Pretura di __________ avrà trasmesso al Tribunale l’incarto di divorzio conformemente all’art. 281 cpv. 3 CPC (cfr. II).
Il 4/6 maggio 2016 il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC) (cfr. IV).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle risultanze istruttorie e delle relative prese di posizione delle parti (cfr. IV-XXXII) si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nei considerandi successivi.
Il 10/13 giugno il Pretore ha trasmesso al TCA la documentazione nel frattempo pervenuta alla Pretura concernente gli averi previdenziali accumulati dagli ex coniugi (cfr. X).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La pré-voyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du di-vorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.3 Giusta l’art. 22 cpv. 1 LFLP in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC. Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi do-vuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazio-ne d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007), non appena gli sia stata deferita la controversia; sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5
2.5.1 Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) di-chiarazioni di parte risulta che al momento del matrimonio (14 giugno 1991) AT 1 – assicurata ai fini previdenziali sin dal mese di giugno 1987 – disponeva di un avere previdenziale di CHF 14'200.45 presso la __________ (cfr. conteggio sub doc. IX-A). In seguito è stata assicurata alla __________ quale dipendente di ____________________ (sub IX-C). Nell’aprile 2007 l’avere ivi depositato è stato trasferito su un conto di libero passaggio presso la __________ (cfr. IX-C, X-6). Successivamente è stata assicurata alla __________ quale dipendente di __________ (IX-B,C), con trasferimento nel febbraio 2010 del capitale ivi depositato sulla polizza di libero passaggio di __________ n. __________, dove alla data determinate per la divisione (30 giugno 2008) vi era un avere divisibile di CHF 157'805 (cfr. XXI) e dove in base agli atti è da ritenere essere confluito l’intero capitale previdenziale accumulato da giugno 1987. Nel marzo 2012 l’avere depositato su detta polizza è stato trasferito alla AT 2 (contratto __________), dove IAT 1 è assicurata da febbraio 2012 quale dipendente della __________ (cfr. IX-D, XX, XXI).
Ora, come già accennato (cfr. supra consid. 2.3), giusta l’art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP ai fini del calcolo della prestazione da dividere l'avere esistente al momento del matrimonio deve essere aumentato degli interessi maturati sino al divorzio (Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, 1999, n. 698, pp. 153s; PraxKomm/ Baumann/Lauterburg, ad art. 122, N. 65ss), ritenuto che gli interessi vanno calcolati applicando il tasso minimo stabilito dal Consiglio federale (art. 8a cpv. 1 OLP e art. 12 OPP2) indipendentemente quindi da quello effettivamente praticato dall’istituto previdenziale (Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 69; Schneider/ Bruchez, cit., p. 224; Brunner, Vorsorgeausgleich und BVG-Mindestzinssatz, in: ZBJV 2004, pp. 136s).
Ne consegue che, stante un capitale di CHF 157'805 al momento del divorzio e considerata una prestazione di CHF 14'200.45 alla celebrazione del matrimonio aumentata degli interessi di cui sopra (ammontanti a CHF 11’548; per il calcolo cfr. www.ge-richte-zh.ch), l’avere pensionistico accumulato da AT 1 e suscettibile di essere diviso va cifrato in CHF 132'056.55 (157'805 – 14'200.45 – 11’548).
2.5.2 Per quanto riguarda CV 1, dagli atti non risulta che al momento del matrimonio fosse assicurato ai fini previdenziali o disponesse di conti o polizze di libero passaggio. Dal fascicolo emerge invece che in data 30 giugno 2008 egli disponeva di un avere di CHF 10'716.05 sul conto di libero passaggio n. __________ presso la CV 3 (cfr. XVII-3), dove nel settembre 2007 era stato versato il capitale previdenziale accumulato prima presso l’istituto di previdenza della __________ (fino ad agosto 2006) e poi presso la __________ (fino ad agosto 2007) (cfr. XXV-1, 2). Nell’avere previdenziale accumulato presso __________ e trasferito alla CV 3 era pure compreso quello precedentemente acquisito, da dicembre 2000 a novembre 2002, presso la __________ (provvisoriamente poi trasferito su un conto della __________) (cfr. XXVI, XXVII).
Dalle tavole processuali emerge inoltre che CV 1 di-spone di un conto di libero passaggio (n. __________) presso la CV 2, dove nel maggio 2009 rispettivamente nel gennaio 2011 erano stati accreditati CHF 558.30 da parte di __________ rispettivamente CHF 701.30 da parte della __________ (cfr. XXII/1, XIX/1). In assenza di informazioni e dati più precisi, ai fini del presente giudizio appare equo quantificare tali averi, alla data determinante per il riparto (30 giugno 2008), in complessivi CHF 1'000.
2.5.3 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un importo di CHF 60'170.25 ([132'056.55 - 11'716.05] : 2).
2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).
Pertanto, la somma di CHF 60'170.25, unitamente agli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 30 giugno 2008 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferita a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio ad esso intestato presso l’Istituto collettore.
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.7 Il trasferimento nella forma vincolata dell’avere pensionistico stabilito con il presente giudizio non comporta alcun versamento in contanti di capitale previdenziale a favore dell’ex marito e non influisce pertanto sul blocco disposto cautelarmente dal Pretore con decreto 12 aprile 2016 e volto ad impedire l’eventuale distrazione ossia il prelievo in contanti di averi previdenziali di spettanza dell’ex marito (anche) a dipendenza della divisione che ci occupa (cfr. decreto pretorile del 12 aprile 2016, ordinanza pretorile del 4 maggio 2016 e istanza di provvedimenti cautelari del 19 gennaio 2016, agli atti).
2.8 La presente procedura, retta peraltro dal principio inquisitorio (art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, art. 16 Lptca), ha potuto essere evasa senza che si rendesse necessaria la designazione, postulata dall’ex marito, di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 Lptca. L’interessato ha infatti saputo discutere e tutelare i propri interessi in causa con sufficiente chiarezza.
2.9 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 132'056.55.
2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 11'716.05.
3.- E' fatto ordine a AT 2 (contratto __________) di versare, a favore di CV 1 sul conto di libero passaggio n. __________ ad esso intestato presso la CV 2, la somma di CHF 60'170.25, oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 30 giugno 2008.
4.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
5.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti