Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2016.13

 

rg/gm

Lugano

8 luglio 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 13 maggio 2016 di

 

 

AT 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

CV 1 

 

 

in materia di contributi LPP

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

                                1.1   Con effetto dal 1. marzo 2014, tramite contratto d’affiliazione sottoscritto il 29 aprile/6 maggio 2014 con la AT 1, la CV 1 ha attuato la previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti (doc. A/3).

 

                                1.2   A seguito del mancato pagamento – anche dopo l’invio di diffide (doc. A/9-15) e sciolto il contratto d’adesione per il 30 marzo 2015 (doc. A/14) – dei contributi dovuti per un ammontare complessivo di CHF 3'524.55 (valuta 26 ottobre 2015, importo comprensivo di spese, cfr. doc. A/7), adite le vie esecutive con precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc. A/17), con la presente petizione la AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, chiede la condanna della CV 1, al pagamento di suddetto importo con interessi al 6% dal 22 agosto 2015, nonché di CHF 1'250.-- con interessi al 6% dalla data di “proposizione dell’azione” e CHF 73.30 “per le spese di esecuzione”. L’attrice postula pure, per l’importo di CHF 3'524.55, il rigetto dell’opposizione al summenzionato precetto con protesta di spese di giustizia e ripetibili.

 

                                1.3   Con scritto 23 maggio 2016 parte convenuta, senza contestare la pretesa attorea, comunica di aver preso contatto con il rappresentante della AT 1 allo scopo di chiedere una dilazione di pagamento dei contributi dovuti.

 

                                         Con lettera 1. luglio 2016 il legale di parte attrice comunica al Tribunale che nessuna richiesta di pagamento dilazionato gli è pervenuta da parte della società convenuta.

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

 

                                2.2   L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.

 

                                2.3   Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).

 

                             2.4

                             2.4.1   Nella fattispecie in esame, la pretesa attorea appare sufficiente-mente sostanziata e documentata, nessuna contestazione, anche precedentemente all’inoltro della petizione, risulta d’altronde essere stata sollevata dalla convenuta.

 

                                         Con la sottoscrizione del contratto d’affiliazione (doc. A/3) e la presa di conoscenza, quale parte integrante del contratto, in particolare delle condizioni generali (sub doc. A/5), del regolamento di previdenza (doc. A/4) e del regolamento delle spese in vigore dal 1. gennaio 2013 (sub doc. A/5), la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla cassa. La società non risulta del resto aver mai contestato il proprio obbligo contributivo, il quale non può quindi che essere riconosciuto. Le norme concernenti il finanziamento sono previste nel suddetto regolamento di previdenza (ed anche dal piano di previdenza, doc. A/6) cui rimanda il contratto d'affiliazione e che definisce le modalità di calcolo dei contributi in base al salario assicurato (artt. 2 e 5). Inoltre, le condizioni generali contengono, tra l’altro, le norme applicabili alla disdetta del contratto d’adesione, al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito di interessi in caso di pagamento anticipato rispettivamente ritardato dei contributi (art. 2.3).

 

                                         Dalle tavole processuali risulta che il calcolo dei contributi (e interessi) e i relativi conteggi notificati alla datrice di lavoro sono stati effettuati conformemente alle disposizioni sopra esposte e a quelle vincolanti della LPP, tenendo conto dei salari erogati nel periodo litigioso. Oltre ai contributi dovuti, sono anche state addebitate (e sono comprese nell’importo posto in giudizio di CHF 3'534.55) spese di diffida, spese per disdetta del contratto e spese per domanda di esecuzione (cfr. doc. A/7), atteso che l’addebito di tali costi appare in concreto giustificato trovando segnatamente fondamento nell’art. 2 del regolamento delle spese (nella sua versione in vigore dal 1. gennaio 2013, sub doc. A/5).

                                        

                                         La cassa postula altresì la condanna della convenuta al pagamento di CHF 1'250.-- in relazione alla “proposizione dell’azione”. In quanto previsto dal regolamento, anche il rimborso di tale spesa deve essere riconosciuto .

 

                             2.4.2   Disattesa deve per contro essere la richiesta di rimborso dell’importo di CHF 73.30 versato quale anticipo all’UE di __________ (cfr. doc. A/17). Tale spesa segue infatti le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Essa è aggiunta alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto, senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006.55 del 24 gennaio 2007).

 

                             2.4.3   Il credito complessivo di spettanza della AT 1 va di conseguenza cifrato in CHF 4'774.55 (3'524.55 + 1'250).

 

                                2.5   L’attrice chiede anche il versamento di interessi di mora al 6% dal 22 agosto 2015 su CHF 3'524.55 e interessi di mora al medesimo tasso sugli ulteriori CHF 1'250.-- dalla data d’inoltro dell’azione giudiziaria (13 maggio 2016).

 

                                         Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, cit., n. 174; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 2.3 condizioni generali). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA  B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).

                                        

                                         Nel caso in esame, le summenzionate condizioni generali (art. 2.3 lett. f) prevedendo espressamente un interesse moratorio del 6% e la convenuta essendo palesemente in mora, la domanda attorea merita accoglimento.

 

                                2.6   Chiesta è pure la pronuncia – per l’importo di CHF 3'524.55 con interessi al 6% dal 22 agosto 2015 – del rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 30 ottobre 2015 (doc. A/17).

 

                                         Ora, il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del Cantone del foro dell'esecuzione (DTF 109 V 49 consid. 3, 107 III 60ss; SZS 1997 p. 322). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 LEF e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere, a seconda della natura del credito, il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto.

 

                                         La presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione per l’importo di CHF 3'524.55 oltre interessi al 6% dal 22 agosto 2015.

 

                                2.7   La procedura è di principio gratuita (art. 73 cpv. 3 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). L'assicuratore che vince la causa non ha diritto a ripetibili, tranne che in caso di comportamento temerario di controparte (in materia di contributi LPP agisce in maniera temeraria il datore di lavoro che non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'istituto di previdenza a inoltrare un'azione giudiziaria e non interviene in causa, ciò che non corrisponde al caso in esame; sul punto cfr. DTF 128 V 133, 126 V 150; Meyer/Uttinger, in: Commentaire LPP et LFLP, op. cit., ad art. 73, n. 89s).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   La petizione è parzialmente accolta.

 

                                         §    La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 CHF 4'774.55 con interessi al 6% dal 22 agosto 2015 su CHF 3'524.55 e dal 13 maggio 2016 su CHF 1'250.--.

 

                                              §§ E’ rigettata in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di __________ del 30 ottobre 2015 per l’importo di CHF 3'524.55 oltre interessi al 6% dal 22 agosto 2015.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                      Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                            Gianluca Menghetti