statuendo sulla petizione del 13 maggio 2016 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Per contratto d’adesione sottoscritto il 18 febbraio/10 marzo 2003 (contratto n. __________, rinnovato con contratto sottoscritto il 25 novembre 2005) la CV 1 quale datore di lavoro ha affidato l’attuazione della previdenza professionale obbligatoria dei suoi dipendenti alla AT 1, con effetto dal 1. gennaio 2003 (doc. A/4.1, A/4.2).
1.2 Disdetto il contratto d’adesione per il 31 dicembre 2012 (doc. A/16.1-2) a motivo del mancato pagamento – anche dopo diffida (doc. A/17) – dei premi dovuti per un ammontare complessivo (comprensivo di interessi e spese) di CHF 29'688.25 (valuta 31 dicembre 2013, cfr. conteggio sub doc. A/15.6), con la petizione in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento dell’importo suddetto con interessi al 5% dal 1. gennaio 2014 e di CHF 2'000 “d’indennità d’inconvenienza dovuta secondo contratto”, precisando “tutti i costi e le indennità a carico della convenuta”.
1.3 Con scritto 17 giugno 2016 parte convenuta ha comunicato in particolare che “già sin d’ora (…) è nostra intenzione saldare quanto dovuto, ma con degli adeguamenti già discussi con la spettabile AT 1” (doc. III).
Con successivo scritto 20 luglio 2016 parte convenuta ha dichiarato che “dai nostri dati, alcuni dipendenti sono fuoriusciti prima dalla Cassa Pensione, rispetto a quanto considerato dalla Spettabile AT 1, e nel corso del tempo avevamo già formulato le nostre considerazioni per esporre tale problematica. Ribadiamo che è nostra intenzione risolvere il contenzioso, sicuramente non ci è possibile saldare interamente da subito l’importo, è necessario effettuare un piano di pagamento e sicuramente, sarebbe auspicabile che gli interessi di mora vengano abbuonati” (doc. VI).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge.
2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferi-menti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p. 500, 2001 p. 562).
2.4 Nel caso di specie la pretesa attorea appare sufficientemente so-stanziata e documentata.
Le persone assicurate, i salari assicurati, l'obbligo contributivo, le modalità di finanziamento, calcolo, fatturazione e versamento dei contributi sono disciplinati in particolare all’art. 10 del Contratto d'adesione del 24 novembre 2005 (sostitutivo di quello sottoscritto del febbraio/marzo 2003 [doc. A/4-1, A/4-2]; cfr. anche artt. 2, 3, 5 del Regolamento previdenziale [doc. A/3-1] e art. 1.6 delle relative Disposizioni particolari (DRP) [doc. A/3-2-1] nonché artt. 2 e 3 delle relative Disposizioni generali (DRG) [doc. A/3-2-2]. In particolare i premi, il cui intero versamento incombe al datore di lavoro, si compongono dell'accredito di vecchiaia, dei costi di rischio e di tutti gli altri contributi previsti dalla legge o dal regolamento (art. 10.1 del Contratto d'adesione, art. 5.1 del Regolamento previdenziale, art. 66 cpv. 2 LPP).
Dagli atti di causa emerge che il calcolo dei contributi previdenziali e gli interessi dovuti da gennaio 2009 sino all’inoltro della presente petizione (ritenuto che il contratto è stato disdetto per il 31 dicembre 2012, cfr. supra consid. 1.1) è stato eseguito secondo le disposizioni legali e regolamentari, tenuto conto del salario coordinato LPP, delle persone assicurate, dei salari erogati. Il calcolo dei contributi rimasti insoluti si fonda su questi elementi e su quelli precedentemente esposti e risulta sufficientemente sostanziato.
La convenuta d’altronde non risulta dal fascicolo aver precedentemente mai contestato nè l'obbligo contributivo, né l'ammontare dei contributi, delle spese e dei conteggi inviatile dall’attrice. La generica, non ulteriormente motivata e tantomeno documentata affermazione (già citata, cfr. supra consid. 1.3) resa nelle more della presente procedura secondo cui “dai nostri dati, alcuni dipendenti sono fuoriusciti prima dalla Cassa Pensione, rispetto a quanto considerato dalla Spettabile AT 1, e nel corso del tempo avevamo già formulato le nostre considerazioni per esporre tale problematica” (doc. VI) non è idonea a mettere validamente in discussione il calcolo della pretesa attorea (nel cui ambito risultano essere state considerate ed elencate nel dettaglio nell’atto di petizione [pto 1.6] le entrate e le uscite dei singoli dipendenti nel e dall’istituto di previdenza, cfr. doc. 7-9) e a sovvertire quindi l’esito del presente giudizio. Al riguardo è bene ricordare che, come accennato (cfr. supra consid. 2.3), al datore di lavoro incombe l’obbligo di sostanziare i motivi per cui la pretesa fatta valere nei suoi confronti non sarebbe fondata. Se, come nel presente caso, la richiesta attorea risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate.
Le spese, nella misura in cui documentate e previste nel Regola-mento dei costi (doc. A/6), vanno riconosciute (DTF 117 II 258). Ciò non è segnatamente il caso per gli addebiti di CHF 80 per “diffida raccomandata” registrati il 17 marzo 2011 (cfr. estratto conto sub doc. A/13.17) e di CHF 500 per “rigetto dell’opposizio-ne” registrati il 1. ottobre 2013 (cfr. estratto conto doc. A/15.6), gli atti non contenendo alcun documento giustificativo al riguardo.
Non possono parimenti essere riconosciuti i costi di “precetto e-secutivo” addebitati con valuta 30 luglio 2012 (CHF 103; cfr. e-stratto conto sub doc. A/14.20) e 17 maggio 2013 (CHF 103). Trattasi infatti, per quanto è dato di capire, delle spese di precedenti precetti anticipate dalla fondazione all’ ufficio di esecuzione (cfr. doc. A/18). Va al riguardo osservato che tali spese seguono le sorti dell’esecuzione e non possono essere imposte né dal-l’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituiscono un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecu-zione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia peraltro necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007).
Oggetto di condanna deve pure essere la cosiddetta “d’indennità d’inconvenienza”, fatta valere in petizione e cifrata in CHF 2'000, tale importo essendo suscettibile di essere considerato quale co-sto riferito all’inoltro della presente azione giudiziaria conformemente all’art. 4.6 del Regolamento dei costi (doc. A/6).
Complessivamente alla fondazione attrice spetta quindi l’importo di CHF 30'902.25 (29'688.25 – 80 – 500 – 103 – 103 + 2'000).
2.5 L’attrice chiede anche il versamento di interessi di ritardo al 5% dal 1. gennaio 2014 su 29'688.25 (recte: 28'902.25).
Secondo l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può pretendere interessi di mora (Brühwiler, Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 174; SZS 1990 p. 89). L’ammontare degli interessi è fissato nel regolamento dell’istituto di previdenza; in caso contrario si applica l’art. 104 CO che prevede un interesse moratorio del 5% (STFA B 2/02 dell’11 dicembre 2002 consid. 6.1; DTF 117 V 350; Brechbühl, cit., ad art. 66, n. 36, p. 1082 e ivi riferimenti).
Nel caso in esame, il tasso d’interesse richiesto corrisponde a quello legale e la convenuta è palesemente in mora. La doman-da attorea merita pertanto accoglimento.
2.6 La procedura è di regola gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 128 V 133, 126 V 150, 112 V 361; SZS 2001 p. 174; art. 30 cpv. 3 Lptca). Come visto, parte attrice, per altro non patrocinata in causa, beneficia comunque già di un indennizzo conformemente all’art. 4.6 del Regolamento dei costi (cfr. supra consid. 2.4).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 30'902.25 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2014 su CHF 28'902.25.
2.- Non si prelevano nè tasse nè spese. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti