statuendo nella causa promossa con istanza del 7 luglio 2016 e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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CV 1
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale) |
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 16 febbraio 2016, passata in giudicato il 26 aprile 2016, il Tribunale Ordinario di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili – alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo del 28 ottobre 2015 sottoscritto da entrambi i coniugi – del matrimonio contratto da AT 1 e CV 1 il 18 settembre 1993. In suddetto atto congiunto i coniugi hanno segnatamente pattuito – per quanto qui interessa – che “l’assegno divorzile, per la signora CV 1 verrà corrisposto in unica soluzione in misura pari alla metà dell’importo della prestazione di libero passaggio esistente al momento del divorzio” (pto 4), che “la sig.ra CV 1, per gli incombenti necessari allo svincolo della prestazione di passaggio, ove fosse necessario, autorizza il sig. AT 1 a svincolare l’importo pari alla metà degli averi di libero passaggio maturati durante gli anni di lavoro coincidenti con il matrimonio e derivanti dal cumulo delle prestazioni previdenziali maturate alla data del divorzio. Tale importo al 31.05.2015 ammontava a CHF 47'368.10 come la dichiarazione della Cassa pensione __________ del 27.05.2015 (all. 4)” (pto 5), che ”l’importo indicato al punto 5 o il suo controvalore verrà versato sul conto di cui la sig.ra CV 1 fornirà le coordinate bancarie, ed a tacitazione di tutti i rapporti passati, presenti e futuri aventi causa nei rapporti di debito/credito intercorsi tra i coniugi durante il matrimonio” (pto 6) e, infine, che “il sig. AT 1, entro 30 giorni dalla emanazione della sentenza, si impegna a sottoscrivere tutti gli atti e le domande necessarie per svincolare le prestazioni del 2° pilastro e, se richiesto dagli Enti erogatori della prestazioni previdenziale, a far riconoscere la sentenza di divorzio presso il Tribunale elvetico competente territorialmente, delegando fin d’ora la Cassa pensioni a pagare l’importo in via diretta alla sig.ra CV 1, ove tale modalità si riveli possibile e non eccessivamente onerosa” (pto 7).
1.2 Con istanza 7 luglio 2016 AT 1, rappresentato all’avv. RA 1, si è rivolto allo scrivente Tribunale (TCA) chiedendo il riconoscimento della suddetta sentenza italiana nonché l’esecuzione della divisione degli averi previdenziali.
1.3 Il TCA ha quindi chiesto a CV 1 in particolare di confermare di non opporsi alla delibazione e di presentare eventuali osservazioni all’istanza. All’istante il TCA ha invece chiesto di indicare gli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il matrimonio e presso quali eventuali istituti detiene o deteneva conti o polizze di libero passaggio, di precisare se percepisce prestazioni del secondo pilastro e se in costanza di matrimonio ha operato prelievi del proprio capitale previdenziale (cfr. III).
Stante la non opposizione dell’ex moglie alla delibazione (doc. B2), alla luce delle informazioni risultanti dagli atti e di quelle fornite dall’ex marito relativamente ai datori di lavoro ed agli istituti di previdenza cui è stato assicurato durante il matrimonio (doc. B1), non senza esperire ulteriori accertamenti (cfr. VII, X, XI) il TCA ha richiesto in particolare alla AT 2 (quale istituto di previdenza cui AT 1 era – già – assicurato al momento del divorzio) una presa di posizione in merito al riparto.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nei considerandi che seguono è fatto riferimento agli articoli 122 e segg. CC, 22 e segg. LFLP, 61, 63 e 64 LDIP e 280, 281 CPC nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2016.
2.2 Delibazione
2.2.1 La procedura di riconoscimento di decisioni straniere è definita all’art. 29 LDIP (RS 291). La richiesta è in particolare indirizzata all’autorità competente del Cantone in cui è invocata la decisione straniera; se una decisione è fatta valere in via pregiudiziale, l’autorità adita può procedere essa stessa al giudizio di delibazione (art. 29 cpv. 3 LDIP; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1).
Dall’istanza in rassegna si evince la volontà di AT 1 di ottenere sia la delibazione della sentenza del Tribunale di __________ – laddove statuisce in materia di ripartizione degli averi previdenziali – sia la consecutiva esecuzione della divisione da parte del tribunale competente.
In caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP dev’essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di previdenza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assicurato fu assunto (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 con-sid. 2 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1; Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in Schaffauser/ Schürer (ed.), Rechtschutz der Versicherten und der Versicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizügigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata del resto confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (in quel caso è stata ammessa la competenza del tribunale delle assicurazioni del cantone di domicilio dell’ex marito convenuto in giudizio dall’ex moglie chiedente, sulla base della sentenza di divorzio pronunciata all’estero, l’esecuzione del riparto degli averi previdenziali accumulati dal marito; questa sentenza è riportata anche da Leuzinger-Naef, Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2009, in FamPra 2011 p. 138 e da Meyer/Uttinger, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum BVG, 2005-2009 (Teil 2), in SZS 2010 p. 236; cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10 pp. 245ss).
Stante quanto sopra, allo scrivente Tribunale compete giusta l’art. 73 cpv. 3 LPP l’esecuzione della postulata divisione degli averi previdenziali accumulati in costanza di matrimonio da AT 1, il quale ha svolto – con accumulo di capitale previdenziale – e svolge tuttora attività lavorativa nel Cantone Ticino (doc. B1, VII, X, XI, XIV). Al TCA compete quindi pure, in via incidentale (pregiudiziale) ai sensi del summenzionato art. 29 cpv. 3 LDIP, il giudizio di delibazione ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) della sentenza del Tribunale di __________, laddove questa ha per oggetto le aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano).
2.2.2 L'art. 25 LDIP stabilisce che una decisione straniera è ricono-sciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se la deci-sione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). La decisione deve, in altri ter-mini, essere passata in giudicato o avere carattere definitivo (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP). L’art. 27 esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in disattenzione del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).
2.2.3 In materia di previdenza professionale la competenza dei tri-bunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata la deci-sione prevista dall'art. 25 lett. a LDIP è quella generale dello Stato in cui il convenuto aveva il domicilio al momento del divorzio (art. 26 lett. a LDIP; DTF 130 III 336 consid. 2.2 e STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 dove, in entrambe le ver-tenze, ammettendo l’applicazione degli artt. 25 e segg. LDIP il TF ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la competenza indiretta del giudice straniero del divorzio sulla compensazione delle aspettative previdenziali sia regolata anche dall’art. 65 LDIP; sull’argomento cfr. in particolare Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in Fam-Pra 2010 p. 254; Bopp, in BK-IPRG, 2ª ed. 2007, n. 35 ad art. 65 LDIP e ivi riferimenti; Stutzer, Vorsorgeausgleich bei Scheidungen mit internationalem Konnex, in FamPra 2006 pp. 250s; Schwander, Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Scheidungsurteile, in FamPra 2009, p. 855; Gmünder, Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Scheidungsurteilen unter besonderer Berücksichtigung von kindesrechtlichen Nebenfolgen, tesi 2006, p. 109; con Cardinaux, op. cit., p. 701 nota 3452 non può al riguardo non essere rilevato come in ogni caso nulla impedisce il riconoscimento, per quanto riguarda la competenza indiretta del giudice straniero, nel caso cui sia adempiuta, come nel presente caso, una delle condizioni previste all’art. 26 LDIP [domicilio del convenuto nello Stato del giudizio]).
In concreto la competenza del Tribunale di __________ a pronunziare il divorzio tra CV 1 e AT 1 risulta data a norma dell’art. 26 lett. a LDIP come d’altronde pure a norma dell’art. 65 cpv. 1 LDIP.
2.2.4 Nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero – in assenza di un accordo tra le parti oppure allorquando esse hanno raggiunto un accordo sulla divisione degli averi previdenziali determinanti ma gli istituti di previdenza non sono stati coinvolti nella procedura giudiziaria (artt. 280 e 281 CPC) e non è quindi stata prodotta alcuna attestazione da parte loro concernente l’attuabilità di una divisione, deve limitare il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè limitarsi a stabilire la chiave di riparto – rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (STCA 34.2012.6 del 9 agosto 2012 consid. 2.3 e 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, cit., p. 854; Trachsel, cit., pp. 254s; Geiser/ Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Cardinaux, op. cit., pp. 701s n. 1607).
Al riguardo va ricordato che nell’ambito del riconoscimento ex artt. 25 e segg. LDIP, oltre ai limiti imposti dall’art. 27 cpv. 1 LDIP secondo cui non è riconosciuta in Svizzera la decisione straniera il cui riconoscimento sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico svizzero (sulla disattenzione, da parte del giudice straniero, di norme specifiche dell’ordinamento svizzero relative alla compensazione delle aspettative previdenziali a seguito di divorzio quale violazione dell’art. 27 cpv. 1 LDIP, cfr. Cardinaux, op. cit., p. 697 nr. 1599, n. 1607 pp. 701 ss), vige il principio secondo cui al giudizio di un tribunale straniero non possono in ogni caso essere attribuiti effetti diversi o più estesi rispetto a quelli che può avere un giudizio reso nella medesima materia da un tribunale svizzero (cd. principio della “kontrollierte Wirkungsübernahme”; DTF 130 III 342 consid. 2.5; STCA 34.2011.30 del 2 maggio 2012 consid. 2.1.4; Volken, Kommentar zum IPRG, 1993, ad art. 25 n. 10; Jametti Greiner, Der Begriff der Entscheidung im schweizerischen internationalen Zivilverfahrensrecht, 1998, pp. 23s; Berther, Die internationale Erbschaftsverwaltung bei schweizerisch-deutschen, österrei-chischen und englischen Erbfällen, in SSVV Nr. 3, 2001 p. 252; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2009, ad art. 22 ZGB, n. 26; Bachmann/Fumasoli/Rumo-Jungo, in Pichonnaz/ Rumo-Jungo (Hrsg.), Kind und Scheidung, 2006, p. 281 Nr. 95; cfr. anche il Parere dell’Ufficio federale di giustizia del 28 marzo 2001: “La divisione degli averi di previdenza in Svizzera in relazione a sentenze di divorzio estere”, in RDAT II 2002 p. 609; sul riconoscimento parziale di una decisione straniera con riferimento al suddetto principio cfr. Jametti Greiner, op. cit., p. 24 e Berther, op. cit., p. 252; sul riconoscimento parziale di decisioni straniere con riferimento all’art. 27 cpv. 1 LDIP cfr. Perucchi, Anerkennung und Vollstreckung von US class action-Urteilen und Vergleichen in der Schweiz, in SStlR Nr. 129, 2008 pp. 165ss).
Posto come non siano nella specie ravvisabili – e nemmeno vengono fatti valere – motivi di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP, sulla scorta delle considerazioni che precedono, in difetto di un accordo ai sensi dell’art. 280 CPC munito di attestazione da parte dell’istituto previdenziale circa l’attuabilità di una divisione, né tantomeno essendo data nella specie l’ipotesi di cui all’art. 281 cpv. 1 CC – ossia la fissazione da parte del giudice del divorzio dell’importo delle quote da trasferire accompagnata da un’attestazione d’attuabilità da parte dell’istituto di previdenza – la sentenza del 16 febbraio 2016 del Tribunale di __________, laddove stabilisce la ripartizione degli averi previdenziali accumulati da AT 1 durante il matrimonio alle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del 28 ottobre 2015, ossia la suddivisione a metà a favore di CV 1 della prestazione di libero passaggio di spettanza dell’ex marito al momento del divorzio (cfr. supra consid. 1.1), è suscettibile di essere riconosciuta e dichiarata esecutiva.
Lo scrivente Tribunale non può tuttavia esimersi dall’eviden-ziare come la pattuizione omologata dal Tribunale di __________ relativa al versamento in contanti alla ex moglie dell’avere previdenziale di sua spettanza a titolo di “assegno divorzile” non può essere presa in considerazione nella presente sede. Anzitutto l’ordinamento svizzero non consente, nell’ambito degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP, l’utilizzo di capitale previdenziale per tacitare debiti di altra natura. Inoltre, il versamento in contanti, la cui decisione – nel caso in cui, come nella presente fattispecie, la questione previdenziale non sia decisa dal giudice del divorzio conformemente all’art. 280 CPC – compete comunque al giudice delle assicurazioni, è eccezionalmente possibile nelle ipotesi previste, ma non realizzate nel caso concreto (cfr. infra consid. 2.3.3), all’art. 5 cpv. 1 LFLP (in casu in relazione con l’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP).
2.3 Divisione
2.3.1 Il giudice competente ai sensi dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP, nella fattispecie lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. supra consid. 2.2.1) procede all’esecu-zione della divisione in base alla chiave di ripartizione stabilita dal giudice del divorzio e secondo le norme di diritto dello stato dove l’avere pensionistico è depositato (Cardinaux, op. cit., p. 697 n. 1599). Come già accennato, i coniugi e gli istituti di previdenza hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni (art. 25a cpv. 2 LFLP). In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
Secondo l’art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2011, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999 p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/ Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.3.2 Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti e dalle (incontestate) dichiarazioni di parte non risulta che AT 1 fosse assicurato al momento del matrimonio (18 settembre 1993) presso un ente previdenziale svizzero o disponesse a tale epoca di averi di previdenza depositati in Svizzera. Dal fascicolo emerge che l’intero capitale previdenziale accumulato dopo la data del matrimonio – e per l’esattezza a far tempo da dicembre 2002 – è ora depositato presso la AT 2, dove il 26 aprile 2016, ossia alla crescita in giudicato del divorzio (momento determinante ai fini della divisione; DTF 132 V 236) vi era una prestazione d’uscita divisibile di CHF 53'128.85 (cfr. XIV). Per il resto non risulta che l’ex marito abbia effettuato prelievi di capitale pensionistico né che sia stato posto nel periodo qui determinante al beneficio di prestazioni del secondo pilastro, circostanze che avrebbe potuto influire sulla divisione che ci occupa.
Sulla scorta di quanto precede, richiamata la chiave di riparti-zione stabilita dalla giudice del divorzio, essendo nella specie da considerare che tutto l’avere disponibile al momento del divorzio è stato accumulato in costanza di matrimonio, a favore di CV 1 spetta un accredito di CHF 26'564.40 (53'128.85 : 2).
2.3.3 Per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000 p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010) riservati i casi in cui può essere chiesto il pagamento in contanti a norma dell’art. 5 LFLP.
CV 1 ha chiesto il versamento in contanti dell’avere previdenziale di sua spettanza (cfr. supra consid. 2.3.2). Tale richiesta deve essere disattesa.
In virtù dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP – applicabile per analogia, unitamente all’art. 5 LFLP, in caso di divorzio (cfr. art. 22 cpv. 1 e 22b cpv. 2 LFLP; l’applicazione per analogia significa che il coniuge dell’assicurato che in forza del divorzio acquisisce una parte della prestazione d’uscita entra nella posizione dell’assicurato; in argomento cfr. Cardinaux, Le partage des prétensions de prévoyance en cas de «divorce international», in Patrimoine de la famille. Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Symposium zum Familienrecht, 2016, pp. 97ss, 121) – dal 1. luglio 2007 l’ipotesi di un pagamento in contanti, per chi lascia definitivamente la Svizzera giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP, in uno degli Stati membri della CE è esclusa fintanto che l’interessato è affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità secondo le disposizioni di un Stato membro.
Con la restrizione introdotta dall’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP il diritto interno ha recepito un principio del diritto comunitario sancito dall’art. 10 n. 2 del Regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (secondo cui non è consentito un rimborso dei contributi al termine dell’assicurazione obbligatoria in un paese nella misura in cui la persona continui ad essere assoggettata all’obbligo assicurativo in un altro Stato membro dell’UE e dell’AELS). A partire dal 1. aprile 2012 l’art. 10 n. 2 del Regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dall’art. 5 lett. b del nuovo Regolamento CE n. 883/04 (rispettivamente il nuovo Regolamento d’applicazione CE 987/09 ha sostituito il Regolamento d’applicazione n. 574/72), ritenuto che, per quanto concerne la regolamentazione del versamento in contanti dell’avere di vecchiaia in caso di partenza definitiva per uno stato dell’UE, nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente stabilito dall’art. 10 n. 2 del vecchio regolamento (UFAS Bollettino LPP n. 127 cifra 830, Bollettino LPP n. 96 cifra 567; Cardinaux, Der grenzüberschreitende Transfer von Vorsorgekapital und andere internationale Sachverhalte in der beruflichen Vorsorge, in Kieser/Stauffer (Hrsg.), BVG-Tagung 2012. Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, 2013, pp. 55ff, 96s; STCA 34.2016.1 del 13 ottobre 2016 consid. 3.3.1).
Spetta al riguardo all’interessato comprovare l’adempimento dei presupposti per il versamento in contanti della prestazione di uscita, quindi non solo la definitiva partenza dalla Svizzera ma anche il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicu-razione sociale estera, che deve essere certificato dalla preposta autorità del luogo del nuovo domicilio (Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen, op. cit., n. 1459 p. 642, n. 1624 p. 709; Stauffer, op. cit., 2005, n. 1068 p. 395; vedi anche UFAS Bollettino LPP n. 52 p. 4; STCA 34.2008.31 del 9 dicembre 2008; per facilitare sia gli assicurati che gli istituti di previdenza, il Fondo di garanzia LPP, organismo di collegamento con gli Stati membri della CE e dell’AELS [art. 56 cpv. 1 lett. g LPP] ha concluso con alcuni paesi dell’UE, tra cui l’Italia, accordi amministrativi per l’accertamento dell’assoggettamento o meno all’assicurazione sociale [in argomento cfr. il promemoria edito dal Fondo di garanzia LPP e scaricabile dal sito www.sfbvg.ch]). A tale proposito la giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare da un lato che per assicurazione obbligatoria ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non si intende solo l’appartenenza a un sistema obbligatorio che copra i rischi vecchiaia, invalidità e decesso a titolo complementare come la LPP, ma ogni sistema sottoposto al regolamento n. 1408/71 che assicura obbligatoriamente tali rischi analogamente a ciò che avviene in Svizzera per AVS e AI (STF 9C_318/2010 del 18 aprile 2011 pubblicata in DTF 137 V 181 consid. 7.1; Cardinaux, Der grenzüberschreitender Transfer, op. cit., p. 97; Müller, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., art. 25f, n. 2, p. 1666). Per quanto riguarda l’obbligo di comprovare il non assoggettamento obbligatorio ad un’assicurazione sociale estera, il TF – confermando quanto stabilito dallo scrivente Tribunale nella STCA 34.2009.42 del 1. marzo 2010 – ha precisato che, stante il carattere eccezionale del pagamento in contanti della prestazione d'uscita in caso di partenza per l'estero – alla persona interessata spetta attivarsi e fornire all’istituto di previdenza le indicazioni atte a dimostrare di non essere assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria, mentre che l’istituto di previdenza deve verificare i dati forniti ed è vincolato alla dichiarazione con cui l’autorità estera conferma o meno l’assoggettamento (DTF 137 V 181 consid. 7.2; sul punto cfr. anche Bucher, Die sozialrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts zum FZA und zu Anhang K des EFTA-Uebereinkommens, in SZS 2012 p. 336; STCA 34.2016.1 del 13 ottobre 2016 consid. 3.3.1).
Nella fattispecie, dagli atti l’adempimento di suddetta condi-zione per un eventuale versamento in contanti ai sensi dell’art. 25f cpv. 1 lett. a LFLP non risulta comprovato. La certificazione nel senso sopra indicato potrà comunque essere, se del caso, presentata in seguito all’istituto in appresso indicato, presso cui l’avere di spettanza di CV 1 deve nel frattempo essere trasferito in forma vincolata.
2.3.4 Ne consegue che la somma di CHF 26'564.40, con gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettiva-mente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati dal 7 settembre 2015 sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255, 258; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 94/02 dell’8 aprile 2003, B 113/ 02 dell’8 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015), dovrà essere trasferito a favore di CV 1 su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso l’__________ (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).
In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare degli importi dovuti e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).
2.4 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. c LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a CHF 53'128.85.
2.- È fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto di libero passaggio da aprirsi a suo nome presso la __________, la somma di CHF 26'564.40 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 26 aprile 2016.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti