Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2016.26

 

FC/sc

Lugano

2 febbraio 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sulla petizione del 24 agosto 2016 di

 

 

AT 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

 CV 1  

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

                                        

                               1.1.   CV 1 ha svolto attività lavorativa quale dirigente d'esercizio dal 17 agosto 1987 alle dipendenze delle __________ ed era quindi affiliato, per la previdenza professionale, alla AT 1, __________.       

                                         L'8 giugno 1999 il dipendente è stato coinvolto in un incidente d'automobile riportando un trauma cranico e conseguenti cefalee e perdita di coscienza, a seguito del quale è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% sino al 26 giugno 1999. Con effetto a decorrere dal 31 dicembre 1999 egli ha in seguito rassegnato le sue dimissioni alle __________ uscendo quindi dalla AT 1, la quale gli ha versato la prestazione d’uscita.

 

                               1.2.   Dopo un breve periodo di attività lavorativa presso diverse ditte, a partire dal 10 dicembre 1999 l'interessato è stato nuovamente dichiarato inabile al lavoro ed ha di conseguenza definitivamente cessato di lavorare, formulando quindi il 5 febbraio 2001 domanda all’assicurazione invalidità (AI) tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti. Esperiti gli accertamenti medici del caso, con provvedimento 11 ottobre 2002, l'Ufficio AI ha accolto la domanda e assegnato al richiedente una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2000 (grado d’invalidità del 72%), oltre a prestazioni completive per moglie e figlia.

                                         Dal canto suo, l'__________, con decisione su opposizione del 16 ottobre 2000, confermativa di un provvedimento del 14 giugno precedente, ha negato il legame di causalità tra l'incidente dell'8 giugno 1999 e i disturbi lamentati dall'assicurato e, di conseguenza, rifiutato l'erogazione di prestazioni assicurative.

 

                               1.3.   CV 1 si è rivolto alla AT 1 postulando l'erogazione di prestazioni d'invalidità. Con comunicazione del 28 maggio 2003 la Cassa gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità intera di fr. 1'463.60, oltre alla completiva per la figlia, a decorrere dal 1. dicembre 2000 (doc. 3). Contestualmente la Cassa lo pregava anche di procedere alla restituzione della prestazione d’uscita di fr. 99'405.50 (doc. 3).

                                         Una richiesta di prestazioni di invalidità presentata nei confronti della Fondazione __________, assicuratore LPP del datore di lavoro presso il quale l’assicu-rato aveva lavorato dal 22 novembre 1999 al 9 dicembre 1999, è per contro stata respinta, detto rifiuto essendo pure stato confermato da questo TCA mediante pronuncia del 6 luglio 2004 (STCA 34.2003.62).

 

                               1.4.   Nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI, eseguita una perizia multidisciplinare a cura del SAM (che ha concluso per una capacità lavorativa dell’80% nell’attività finora svolta d’impiegato d’ufficio; doc. AI 71), mediante decisione 25 ottobre 2005, confermata con provvedimento su opposizione del 18 gennaio 2006, ha soppresso la rendita a far tempo dal 1 dicembre 2005 (doc. 4). Il ricorso presentato dall’assicurato avverso a tale decisione è stato respinto dal TCA mediante pronuncia del 26 aprile 2007 (STCA 32.2006.41).

 

 

 

                               1.5.   Con petizione del 24 agosto 2016 la AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto a CV 1 la restituzione dell’importo di fr. 122'446.50 per prestazioni ricevute indebitamente a far tempo dal dicembre 2005. Rilevato come avesse appreso solo il 7 ottobre 2015 che l’Ufficio AI aveva soppresso, dal 1. dicembre 2005, l’erogazione della rendita di invalidità a motivo del miglioramento dello stato di salute dell’assicurato - circostanza questa che implicava anche la sospensione della rendita di invalidità della previdenza professionale -, la Cassa ha concluso che la prestazione di invalidità gli era quindi stata versata indebitamente per il periodo successivo al 1. dicembre 2005. Di conseguenza, evidenziato come l’assicurato avesse percepito fr. 224'270.85 di rendite versate di troppo, osservato d’altra parte che all’assicurato doveva venir bonificato un importo di fr. 101'824.35 pari a prestazioni d’invalidità retroattive non versategli per compensare il rimborso della prestazione di libero passaggio, ha concluso che il saldo da versare dal convenuto ammontava a fr. 122'446.50.

                                         L’attrice ha osservato inoltre che allo scritto del 29 ottobre 2015, con il quale la Cassa chiedeva all’assicurato la restituzione di quanto pagato in eccesso, l’interessato aveva risposto non contestando la pretesa, offrendo di provvedere alla restituzione mediante pagamenti rateali di fr. 1'000.- mensili. Considerato tuttavia come in seguito non fosse stato possibile raggiungere un accordo, la Cassa si era pure vista costretta a far spiccare il PE n. __________ del 26 aprile 2016, per fr. 122'466.50 oltre interessi al 5% dal 1 dicembre 2015, di cui ha chiesto contestualmente il rigetto dell’opposizione formulata dall’escusso.

                                         Infine, la Cassa ha comunicato di aver provveduto a versare, il 7 marzo 2016, la restante prestazione d’uscita di sua pertinenza su un conto di libero passaggio a nome del convenuto (doc. 10).

 

                               1.6.   Il convenuto non ha provveduto a inoltrare alcuna presa di posizione, nemmeno dopo l’intimazione di un nuovo e ultimo termine perentorio di 10 giorni per presentare la risposta di causa, assegnatogli dal Vicepresidente del TCA in data 27 settembre 2016 (doc. I e V).

                                         Il TCA ha acquisito gli atti AI.

 

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

                                     

                               2.2.   Oggetto del contendere è la restituzione di complessivi fr. 122'446.50 in relazione a rendite che l’attrice ha versato - a suo dire indebitamente - a CV 1 dal dicembre 2005 all’ottobre 2015 (cfr. consid. 1.5). La controversia ha quindi natura previdenziale e rientra nel campo di applicazione materiale dell’art. 73 LPP (DTF 133 V 205 consid. 2.1 che rinvia alla STFA 41/99 del 20 marzo 2000 pubblicata in SZS 2001 pag. 485; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, art. 73 n. 8, pag. 272). È di conseguenza data la competenza ratione materiae di questo Tribunale (cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

                                         Ritenuto che al momento della petizione il convenuto era domiciliato nel Cantone Ticino, anche la competenza territoriale del TCA è data (art. 73 cpv. 3 LPP).

 

                                         Sia in questa sede osservato che il TCA, competente a statuire in merito alla domanda di restituzione di prestazioni LPP, può stabilire anche se i presupposti per rinunciare alla restituzione in base all’art. 35a cpv. 1 LPP (per il quale si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta un onere troppo grave) sono o meno adempiuti.

                                        

                                         Nel merito

                                        

                               2.3.   Secondo l’art. 35a cpv.1 LPP le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave. Secondo l’art. 35a cpv. 2 LPP il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                         L’art. 35a LPP, entrato in vigore al 1. gennaio 2005, è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 1 cifra 4 LPP). Prima di tale data, in assenza di una norma statutaria o regolamentare che la prevedesse specificatamente, la restituzione di prestazioni della previdenza professionale versate a torto era retta dagli art. 62 segg. CO, e questo sia in materia di previdenza obbligatoria che di previdenza più estesa (DTF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50 e 236, 115 V 118; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 1 e 2, pagg. 136-137). Rispetto all’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 CO, l’art. 35a LPP non esige più che il beneficiario sia ancora arricchito al momento della domanda di restituzione (Kahil-Wolff in: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 35a n. 8, pag. 604 con riferimenti).

                                         Gli artt. 62 segg. CO rimangono applicabili, in assenza di norme regolamentari, nel caso di istituiti previdenziali non registrati (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 3, pag. 137).

                                         Sono considerate prestazioni della previdenza professionale le prestazioni periodiche (rendite di vecchiaia, superstiti ed invalidità: artt. 13 – 26 LPP) e le prestazioni versate sotto forma di capitale al posto di una rendita (art. 37 LPP). L’art. 35a è applicabile per analogia, in quanto destinati alla previdenza professionale, anche ai versamenti di prestazioni d’uscita ad un nuovo istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio (Kahil-Wolff, cit., art. 35a, n. 5, pagg. 602-603 e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti).

                                         Per contro, i versamenti in contanti della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 5 LFLP, non avendo scopi previdenziali, sono restituibili, salvo specifiche disposizioni regolamentari, secondo le regole dell’indebito arricchimento ex art. 62 ss CO (Bettina Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a, n. 5, pag. 603; secondo l’autrice, la normativa civile sull’indebito arricchimento è parimenti applicabile in caso di versamenti in contanti effettuati senza il consenso del coniuge previsto dall’art. 5 cpv. 2 LFLP, come pure nelle fattispecie di restituzioni in ambio del prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazione ex art. 30a ss. LPP).

 

                               2.4.   Nel caso in esame la Cassa pensioni fonda la propria richiesta di restituzione di prestazioni della previdenza professionale indebitamente percepite sul summenzionato art. 35a LPP, precisando anche che l’art. 4 cpv. 4 del Regolamento applicabile prescrive l’obbligo per gli assicurati di comunicare immediatamente alla Cassa pensioni fatti importanti per il rapporto di assicurazione. Il convenuto avrebbe contravvenuto a tale disposizione, non comunicando alla Cassa la soppressione della rendita AI con effetto dal dicembre 2005. Non prevedendo per contro il Regolamento in questione alcuna normativa in materia di restituzione di prestazioni versate indebitamente, in proposito vale la succitata normativa prevista dall’art. 35a LPP (cfr. anche l’art. 55 del Regolamento sull’ap-plicazione della legge nei casi non regolati dal Regolamento medesimo).

 

                               2.5.   Per quanto concerne la concessione di rendite di invalidità della previdenza professionale, sia in questa sede solo ricordato che secondo l’art. 23 lett. a LPP, che è una disposizione minima (art. 6 LPP), hanno diritto alle prestazioni d’invalidità fra l’altro le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità.

                                         L’art. 26 LPP stabilisce che, per la nascita del diritto alle prestazioni d’invalidità, sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione invalidità (art. 29 LAI), precisando al suo cpv. 3 che il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell’avente diritto o con la cessazione dell’invalidità. L’art. 4 LAI (in relazione con l'art. 16 LPGA) prevede che l’invalidità è l’incapacità al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Con incapacità di guadagno si intende quell’incapacità di eseguire un’attività che si può esigere dall’interessato in un mercato del lavoro equilibrato e quindi non solo quella di effettuare il proprio lavoro (DTF 117 V 335 consid. 5c, 109 V 28; SZS 1995 p. 476, Maurer, op. cit., p. 140/141).

                                         In ambito AI va pertanto valutato se l’assicurato dispone ancora di capacità di guadagno nella sua professione e parimenti se vi è possibilità di guadagno in altre professioni ammissibili in un mercato del lavoro equilibrato (DTF 109 V 28, 111 V 21; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 488). Le attività considerate non si limitano quindi a quelle che coincidono con l’ultima attività svolta o ad attività affini, ma anche ad attività diverse.

                                         Per la stretta relazione esistente tra la rendita d’invalidità dell’AI e quella del secondo pilastro emerge che, il concetto d’invalidità nell’ambito della previdenza obbligatoria e quello dell'assicurazione invalidità, è di principio il medesimo (DTF 115 V 210; RDAT I 1995 consid. 2.2 p. 229).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della previdenza obbligatoria, gli istituti di previdenza sono di principio (per le eccezioni, segnatamente qualora le conclusioni dell’assicurazio-ne invalidità appaiono di primo acchito insostenibili cfr. DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1) vincolati da quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità non solo per quel che riguarda il grado di invalidità (DTF 115 V 208 consid. 2c e 215 consid. 4c; SZS 1996 p. 48 consid. 2b e 2d; SVR 1994 BVG nr. 15 consid. 3c; non c’è vincolo invece con riferimento alle basi di calcolo del grado di invalidità, cfr. H. U. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, all’art. 24, n. 1), ma ugualmente per quanto concerne la nascita del diritto alla rendita e, di conseguenza, parimenti per la determinazione del momento a partire dal quale la capacità al lavoro dell'assicurato si è deteriorata in maniera sensibile e duratura (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c), così come per il momento in cui il diritto alla prestazione si estingue a motivo di una notevole modifica del grado di invalidità. In tal caso il concetto di invalidità è infatti il medesimo (Stauffer, op. cit., p. 24). Accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid. 2b). A tale vincolo di principio degli istituti di previdenza alle costatazioni degli organi dell’AI nulla è mutato, secondo la giurisprudenza, dopo l’introduzione della LPGA (cfr. DTF 130 V 78, 132 V 1).

 

                               2.6.   A seguito della decisione dell’AI dell’11 ottobre 2002, con la quale l'Ufficio AI ha assegnato al richiedente una rendita intera di invalidità dal 1° dicembre 2000 (grado d’invalidità del 72%), oltre a prestazioni completive per moglie e figlia, la AT 1 gli ha riconosciuto una rendita d'invalidità intera di fr. 1'463.60, oltre a completiva per la figlia, a decorrere dal 1. dicembre 2000 (doc. R; XXVI). La prestazione è stata erogata ininterrottamente. Come anticipato, l’Ufficio AI ha in seguito proceduto alla revisione della prestazione e, stabilita una ritrovata capacità lavorativa dell’80% nell’attività finora svolta d’impiegato d’ufficio; mediante decisione su opposizione del 18 gennaio 2006, ha soppresso la rendita a far tempo dal 1 dicembre 2005 (doc. AI 73; cfr. consid. 1.4).

                                         Questa decisione è stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 26 aprile 2007 (inc. 32.2006.41; cfr. consid. 1.4).

                                         Tale provvedimento non è stato notificato alla AT 1 né l’assicurato ha mai informato la stessa dell’avvenuta soppressione della rendita AI, ragione per cui la Cassa ha continuato a versare la prestazione di invalidità della previdenza professionale. Nell’ambito di un controllo della prestazione, in data 7 ottobre 2015 l’attrice è venuta a conoscenza della soppressione della rendita da parte dell’AI e ha quindi proceduto alla sospensione della prestazione, chiedendo quindi al convenuto, con scritto 29 ottobre 2015, il rimborso delle rendite pagate di troppo dal 1 dicembre 2005 nella misura di fr. 224'270.85 (per il calcolo cfr. doc. 5). Mediante scritto 9 novembre 2015 l’assicurato ha risposto che non era in grado di versare l’importo richiesto in un’unica volta, proponendo il versamento di rate mensili di fr. 1'000.- (doc. 6). Alla richiesta dell’attrice del successivo 3 dicembre 2015 di inviare la documentazione al fine di verificare la sua proposta di rimborso il convenuto non ha tuttavia dato seguito, obbligando la Cassa a nuovamente sollecitarlo in data 11 febbraio 2016. Con quest’ultima lettera l’ha pure informato che il rimborso della prestazione di libero passaggio (mai effettuato dall’assicurato dopo la concessione della rendita di invalidità) era stato – illecitamente - effettuato tramite la compensazione delle sue prestazioni di invalidità per il periodo dal 1. dicembre 2000 al 30 settembre 2005 (per fr. 101'824.35). Considerata appunto l’illegittimità di tale compensazione, tale importo veniva dedotto dalla richiesta di rimborso, che pertanto si riduceva a fr. 122'446.50 (doc. 8). Visto il mancato riscontro pure a questo scritto, la Cassa si è vista costretta a promuovere prima la procedura esecutiva n. __________ il 26 aprile 2016 e, quindi, la presente petizione intesa alla condanna al pagamento dei fr. 122'446 dovuti.

                                     

                                         Ora, il convenuto non contesta la pretesa fatta valere dalla Cassa. Egli non censura in effetti di aver percepito prestazioni a cui non aveva diritto né il quantum chiesto in restituzione. Non solo infatti in questa sede egli è rimasto silente e, di conseguenza, precluso, rinunciando quindi ad ogni contestazione della pretesa fatta valere dall’attrice, ma neppure in occasione della richiesta di restituzione formulata dalla Cassa prima dell’inoltro della presente procedura, la prima volta con scritto 29 ottobre 2015 (cfr. doc. 5), ha contestato la pretesa, anzi l’ha ammessa implicitamente proponendo un piano di rientro rateale (cfr. doc. 6), sul quale però in seguito non è stato possibile ottenere un accordo.

                                     

                                         Del resto, richiamato il dianzi enunciato (cfr. consid. 2.5) vincolo degli istituti di previdenza a quanto pronunciato dall’assi-curazione invalidità per quel che riguarda il grado di invalidità e per quanto concerne la nascita e l’estinzione del diritto alla rendita (DTF 134 V 64, 133 V 67, 129 V 73, 126 V 310 consid. 1, 123 V 271 consid. 2a e riferimenti, 120 V 108 consid. 3c, 118 V 39 consid. 2b/aa; SZS 2002 pag. 155, SZS 1997 pag. 68; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 57 consid. 2, SVR 1994 BVG Nr. 15 p. 42 consid. 3c), considerato come accertamenti separati del grado di invalidità potrebbero condurre a risultati differenti in contraddizione con lo scopo della legge (DTF 115 V 210 consid. 2b e 218 consid. 4, 118 V 39 consid. 2b), la soppressione della rendita a far tempo dal 1 dicembre 2005 in difetto di un grado di invalidità pensionabile ha comportato a non averne dubbio anche la decadenza del diritto alla rendita della previdenza professionale (cfr. anche il precitato art. 26 cpv. 3 LPP che prescrive che il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell’avente diritto o con la cessazione dell’invalidità) con la conseguenza che le rendite versate al convenuto successivamente a tale data lo sono state senza una giusta causa e devono quindi di principio essere restituite.

                                         Considerato inoltre come la Cassa abbia spontaneamente dato atto di aver senza giusto titolo proceduto al rimborso della prestazione di libero passaggio (che sarebbe stata da restituire dall’assicurato a seguito della concessione della rendita d’invalidità) tramite la compensazione di prestazioni di invalidità dovute retroattivamente (nella misura di fr. 101'824.35), anche la quantificazione dello scoperto, nella misura di         fr. 122'446.50, appare ineccepibile.

 

                                         Stante quanto precede la domanda di restituzione nel suo principio e il relativo importo di fr. 122'446.50 (204'270.85 – 101'824.35) vanno confermati.

                                     

                               2.7.   Come accennato, l’art. 35a cpv. 2 LPP stabilisce che il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione ritenuto che se la pretesa di restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest’ultimo. La questione di sapere se i termini (un anno rispettivamente cinque) di cui all’art. 35a cpv. 2 LPP siano da considerare come sostenuto da alcuni autori (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1119 e Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a n. 12, pag. 606) e nonostante che il testo legale parli di prescrizione un termine di perenzione, che era stata lasciata aperta dal TF in numerose pronuncie (STF 9C_216/2014 del 1. settembre 2014 consid. 4.2.1, 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3 e 9C_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3 con riferimenti), è finalmente stata chiarita dalla Massima Corte con una pronuncia del 7 gennaio 2016 (DTF 142 V 20). Con tale sentenza il Tribunale federale ha posto il principio per cui il termine relativo di un anno e quello di cinque anni per far valere una domanda di restituzione riguardante prestazioni della previdenza professionale percepite indebitamente sono termini di prescrizione nel senso del diritto delle obbligazioni, non di perenzione.

                                         Di conseguenza, trattandosi di termini di prescrizione, sono applicabili gli art. 129-142 CO, con la conseguenza che con il decorso del termine di prescrizione la pretesa continua a sussistere, ma non può più essere con successo fatta valere giudizialmente contro la volontà del creditore. Qualora tuttavia il debitore non sollevi l’eccezione della prescrizione, la pretesa rimane tuttavia esigibile, ritenuto che il tribunale non può considerare la prescrizione d’ufficio (art. 142 CO; Claire Huguenin, Obligationenrecht, allg. Teil, 2. Auflage, 2006, pag. 146).

                                         A titolo abbondanziale va ricordato che per quanto riguarda il termine di prescrizione annuale, determinante è il momento in cui l’amministrazione, usando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al riguardo, la giurisprudenza concernente gli artt. 25 LPGA e 47 vLAVS può essere applicata all’art. 35a LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1; 9C_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; STCA 34.14.5 del 24 settembre 2014 pagg. 5-6 e 34.2011.2 del 29 settembre 2011 consid. 2.6). Il termine di un anno comincia quindi normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione, ossia del carattere indebito della prestazione versata (DTF 139 V 6 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 110 V 304; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2; Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a n. 12). Una prestazione è ricevuta indebitamente dal momento che è stata versata senza valida causa giuridica (che può per esempio risultare da un errore di calcolo o anche da un sovrindennizzo; cfr. Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a n. 6) e la violazione di una norma legale da parte dell’istituto di previdenza o la cattiva fede del beneficiario non sono requisiti necessari (la non buona fede del beneficiario deve per contro essere esaminata nel quadro di un eventuale condono; Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a nota 27 pag. 603; SVR 2011 BVG Nr. 31). Secondo la giurisprudenza federale, in caso di errore ad esempio nel calcolo di una prestazione il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306; STF 9C_482/2009 del 19 febbraio 2010 consid. 3.3.2 e 9C_323/2011 del 10 giugno 2011). L’Alta Corte ha spiegato il motivo di questa precisazione, osservando che se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto (DTF 124 V 380 consid. 1; DTA 2006 N. 15 pag. 158 segg. [C 80/05]).

                                         Nella summenzionata STF 9C_482/2009 (consid. 3.3.2) il TF ha ammesso che il principio del secondo evento potrebbe portare con sé una certa insicurezza giuridica poiché è solo l’avvio di una periodica verifica, il cui momento viene determinato dall’amministrazione, a far scattare il termine.

                                         Un’incertezza ritenuta tuttavia accettabile e che non può essere definita arbitraria, dal momento che altre circostanze, quali ad esempio la segnalazione di un errore all’amministra-zione da parte di un assicurato, e la verifica delle condizioni economiche personali ogni quattro anni (in quel caso si trattava di prestazioni complementari indebitamente versate) portano a far decorrere il termine relativo di prescrizione e che, infine, il termine assoluto di cinque anni a partire dal versamento della rispettiva prestazione limita comunque il diritto di restituzione (cfr. anche STCA 34.2014.5 del 24 settembre 2014 e 34.2011.2 del 29 settembre 2011; cfr. anche DTF 136 V 73).

 

                                         Ritornando al caso in esame, il convenuto non ha sollevato l’eccezione di prescrizione per cui questo Tribunale non deve e non può d’ufficio esaminare tale circostanza.

                                         Sia a titolo abbondanziale comunque osservato che il termine annuale di prescrizione sembrerebbe in ogni modo osservato, considerato come la Cassa abbia addotto (e tale asserzione non è stata contestata né del resto è smentita dagli atti) di aver appreso della soppressione della rendita soltanto in data 7 ottobre 2015, in occasione di una verifica effettuata presso l’Ufficio AI. Dal canto suo il convenuto non ha mai sostenuto né quindi tantomeno comprovato che l’attrice, alla quale era stata sottaciuta la soppressione della rendita AI, disponesse degli elementi necessari per rendersi conto dell'errore in cui è incorsa.

                                         In effetti, conformemente alla succitata giurisprudenza, ai fini dell’eventuale prescrizione del diritto a chiedere la restituzione, determinante non è il momento dell’errato versamento della rendita, ma il secondo momento in cui, con la dovuta e ragionevole attenzione, l’organo esecutivo avrebbe dovuto riconoscere il carattere indebito del versamento.

                                         In questo contesto, il termine di un anno poteva quindi decorrere (al più presto) dal 7 ottobre 2015, ed è in seguito stato interrotto mediante la presentazione del PE n. __________ del 26 aprile 2016 (doc. 13) per cui la presente petizione del 24 agosto 2016 sarebbe comunque da considerare inoltrata ampiamente entro il termine stabilito dall’art. 35a cpv. 2 LPP.

 

                               2.8.   Accertata quindi la fondatezza della domanda di restituzione di prestazioni LPP, resterebbe di principio da esaminare l’adempimento dei presupposti per rinunciare alla restituzione in base all’art. 35a cpv. 1 LPP (per il quale si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta un onere troppo grave).

                                         Va in proposito in effetti evidenziato che anche se dal tenore dell’art. 35a cpv. 1 LPP, che regola la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente, sembrerebbe che vi sia la facoltà di prescindere dalla restituzione e non l’obbligo, in realtà, se dovesse comportare un onere troppo grave, la restituzione non può essere chiesta (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit, art. 35a n. 7, pag, 137: “Auch wenn Abs 1 eine Kann-Formulierung enthält, ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen einer grossen Härte kein Rückforderungsanspruch geltend gemacht werden kann (vgl. gleichlautenden Wortlaut in aArt. 47 AHVG und hierzu aArt. 79 Abs. 1 AHVV; BGE116 V 113 Erw. 3b). (…)” ).

                                         Aperto il tema di sapere se la rinuncia alla restituzione entri in considerazione unicamente in caso di istanza in tal senso dell’assicurato – domanda che in concreto il convenuto non ha mai formulato né prima della presente procedura (cfr. doc. 6) né in questa sede considerato come egli sia rimasto silente e sia quindi precluso dalla lite – va in ogni modo precisato che la stessa non entrerebbe comunque in considerazione. A prescindere in effetti dal fatto che non risultano dagli atti informazioni riguardanti la sua effettiva situazione economica e, quindi, la possibile esistenza di un “onere troppo grave” ai sensi dell’art. 35a LPP, nella fattispecie fa comunque difetto l’adempimento del primo dei presupposti cumulativi menzionati dalla norma in oggetto per prescindere dalla richiesta di restituzione, quale quello della buona fede.

 

                                         Va in proposito ricordato che la giurisprudenza, a proposito della buona fede, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CC (e art. 64 CO), - la quale dev’essere presunta (art. 3 cpv. 1 CCS; cfr. Meyer-Blaser, op. cit., p. 481) - ha ripetutamente ammesso che la stessa va negata non solo nel caso in cui vi è coscienza relativamente all’irregolarità commessa, ma anche in quello in cui nelle circostanze concrete l’interessato poteva o avrebbe potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso (sui concetti di buona fede e di prevedibilità della domanda di restituzione cfr. SZS 1997 p. 234 e DTF 115 V 120 e i riferimenti; cfr. STFA succitata B 77/03; DTF 116 II 262). Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (DTF 102 V 245 consid. a; Meyer-Blaser, op. cit., p. 481). È applicabile per analogia l'art. 3 cpv. 2 CCS che recita:

 

" Nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

 

                                         La giurisprudenza federale ha inoltre precisato che - di regola - la buona fede deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave (DLAD 1998 p. 73 consid. 4a). Il fatto di non saper di non avere diritto alle prestazioni non è infatti sufficiente per riconoscere la buona fede (DLAD 1998 p. 73; STCA non pubblicata succitata del 30 settembre 1998).

                                         In proposito va ricordato che l’art. 4 cpv. 4 del Regolamento della AT 1 applicabile prescrive l’obbligo per gli assicurati di comunicare immediatamente alla Cassa pensioni fatti importanti per il rapporto di assicurazione.

                                         Ora, il convenuto, nonostante tale obbligo e nonostante non gli potesse certamente sfuggire la circostanza che le rendite della previdenza professionale dipendono dal riconoscimento di una rendita di invalidità del primo pilastro, non da ultimo avendo egli postulato l’attribuzione della prestazione dalla Cassa pensioni proprio a seguito dell’attribuzione della rendita da parte dell’Ufficio AI con provvedimento 11 ottobre 2002 (cfr. comunicazione del 28 maggio 2003 con cui la Cassa attrice gli ha comunicato la concessione della rendita; cfr. pure le richieste rivolte pure alla Fondazione __________, infine anche con petizione 15 dicembre 2003 al TCA, cfr. STCA 34.2003.62; cfr. consid. 1.2 e 1.3), non ha comunicato all’attrice l’avvenuta soppressione della rendita da parte dell’AI, avvenuta con effetto dal dicembre 2005. E questo nemmeno quando la soppressione è divenuta definitiva mediante la pronuncia del TCA del 26 aprile 2007 (cfr. consid. 1.4). In seguito, per quasi 10 anni, sino al momento in cui la Cassa ha avuto notizia dell’avvenuta soppressione, ha continuato a percepire la rendita della previdenza professionale nonostante sapesse, rispettivamente ragionevolmente dovesse sapere, che un giudizio definitivo del TCA aveva confermato la non più sussistenza, successivamente al dicembre 2005, di un grado di invalidità pensionabile.

                                         A non averne dubbio l’omessa comunicazione circa l’avvenu-ta soppressione della rendita di invalidità da parte dell’AI configura una grave negligenza che, come tale, esclude la buona fede. In effetti, per la giurisprudenza la violazione dell’obbligo di informare configura una grave negligenza che esclude la buona fede (DTF 110 V 180 consid. 3c; AHI praxis 1994 p. 126 consid. 4c; Locher, op. cit. p. 313; U. Meyer-Blaser, die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, ZBJV 1995, p. 481 e 482, 484). Ad esempio il TFA ha negato la buona fede in un caso in cui l’assicurato non aveva notificato la ripresa durevole e rilevante di un’attività lucrativa (ZAK 1986 p. 639), rispettivamente in cui aveva continuato a percepire una rendita di invalidità, malgrado avesse ricominciato a percepire il salario che percepiva prima della sopravvenienza dell’invalidità (cfr. STFA non  pubbl. citata in Meyer-Blaser, op. cit. p. 484 N 57) o quando, in via generale, ha gravemente disatteso il suo dovere di informare l’istituto di previdenza circa il verificarsi di circostanze di rilievo (cfr. STFA non pubblicate citate in Meyer-Blaser, op. cit. p. 484 N 55 e 57).

 

                               2.9.   In conclusione, visto tutto quanto precede, la petizione va accolta e CV 1 condannato a versare alla AT 1 la somma di fr. 122'446.50 a titolo di prestazioni della previdenza professionale indebitamente percepite (dedotti fr. 101'824.35 relativi ad una prestazione di libero passaggio a favore dell’assicurato).

                                        

                                         L’attrice ha chiesto il versamento degli interessi di mora al 5% dal 1. dicembre 2015.

                                         Per quel che concerne il versamento di interessi di mora, secondo la giurisprudenza, in caso di versamento tardivo (e per analogia di restituzione) di prestazioni di invalidità della previdenza professionale tali interessi sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. STFA 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia). In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133, 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).

                                         In casu, non contenendo il Regolamento alcuna disposizione in merito agli interessi di mora, può essere riconosciuto un interesse del 5%.

                                         Per quel che riguarda la decorrenza va applicato l’art. 105 cpv. 1 CO, secondo cui il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale.

                                         Dagli atti risulta che l’attrice ha precedentemente promosso una procedura esecutiva nei confronti di CV 1. Di conseguenza gli interessi di mora del 5% decorrono dal 26 aprile 2016, data di intimazione del precetto esecutivo n. __________.

                                         Per tale ammontare è pure rigettata l’opposizione al medesimo PE n. __________ emesso dall’UE di __________.

 

                             2.10.   Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), al convenuto, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.

 

                                         Nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata dalle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 p. 164). Ne consegue che alla Cassa pensioni attrice, benché vincente e benché patrocinata, non sono assegnate ripetibili. Del resto la stessa non ha formulato alcuna richiesta in tal senso.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione è accolta.

                                         §    CV 1 è condannato a versare alla AT 1 fr. 122'446.50 oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2016.

§§ Per tale ammontare, è rigettata l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di __________.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                        Gianluca Menghetti