statuendo sulla petizione del 5 settembre 2016 di
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AT 1
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contro |
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CV 1
in materia di previdenza professionale |
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considerato in fatto e in diritto
che - __________, assicurato ai fini previdenziali alla CV 1 (di seguito: CV 1) quale dipendente della __________ a far tempo dal 1. gennaio 2012 (cfr. IX/1), è deceduto in data 10 luglio 2015 (cfr. doc. E);
- AT 1, asseritamente compagna convivente di __________ dal 1999 (cfr. petizione), nel settembre 2015, unitamente al figlio minorenne comune __________, ha presentato a CV 1 una domanda di prestazioni per superstiti (rendita per conviventi e per orfani; doc. B);
- con comunicazione 29 ottobre 2015 CV 1 ha riconosciuto a __________ il diritto ad una rendita per orfani (doc. C);
- stante, invece, il rifiuto di CV 1 a riconoscere il diritto a prestazioni per superstiti a AT 1, con la petizione in oggetto quest’ultima chiede la condanna dell’istituto di previdenza dell’ex compagno al versamento di una rendita per partner convivente pari a fr. 3'534.25 mensili a contare dal 1. agosto 2015;
- con la risposta di causa – dando seguito in particolare alla richiesta del giudice delegato volta a sapere dove l’assicurato __________ ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze della __________ (cfr. II) – l’istituto di previdenza convenuto ha comunicato che “__________era impiegato presso le __________ e di conseguenza presso l’__________”, che “il contratto di lavoro è stato stipulato tra il sig. __________ e «__________ »…” e che “il datore di lavoro aveva firmato il contratto a __________”, postulando di conseguenza la non entrata nel merito della petizione per carenza di competenza territoriale;
- il 10 novembre 2016 il giudice delegato ha chiesto a CV 1 di precisare dove __________ ha svolto la propria attività lavorativa;
- con scritto 15 novembre 2016 l’ente previdenziale convenuto ha prodotto copia del contratto (di diritto pubblico) di lavoro tra la __________ e __________ (doc. IX/1)
- a norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale. L'art. 73 cpv. 3 LPP stabilisce che il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicu-rato fu assunto. Decisivo per stabilire il luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove l’assi-curato era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro – e previdenziale – si è estinto, rispettivamente nell’istante in cui la prestazione di libero passaggio è divenuta esigibile (SZS 1994 p. 460; STCA 34. 2009.41 del 3 maggio 2010);
- quale presupposto processuale la competenza territoriale de-ve essere esaminata d’ufficio (Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, 2003, p. 477; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Kommentar, 2009, § 9 n. 8);
- l’art. 73 cpv. 3 LPP è una norma imperativa e di conseguenza non è possibile derogarvi mediante una convenzione di proroga di foro (DTF 133 V 490 consid. 3.4 con riferimenti; l’art. 104 del Regolamento quadro di previdenza di Publica del 26 marzo 2015 [doc. D] prevede del resto il medesimo foro alternativo;
- quale dipendente della __________ a far tempo da gennaio 2012, l’attore, come accennato, è stato assicurato ai fini previdenziali alla CV 1 avente sede a __________ (cfr. estratto RC informatizzato agli atti; cfr. anche art. 2 cpv. 2 LF sulla CV 1 [RS 172.222.1]);
- __________, come visto, è stato assunto con contratto di lavoro di diritto pubblico dalla __________ quale __________ nelle F__________ (cfr. contratto di lavoro sub doc. IX/1). Il contratto di lavoro prevedeva quale luogo di lavoro __________ (art. 1), circostanza, questa, rimasta incontestata da parte dell’attrice, la quale – asseritamente convivente dell’assi-curato sin dal 1999 – parimenti nulla ha osservato in relazione a quanto precisato nel contratto (trasmessole in copia dal Tribunale per osservazioni; cfr. X) quo ad un eventuale successivo cambiamento del luogo di lavoro (”Auf Grund des Einsatzes kann ein neuer Arbeitsort zugewiesen werden”, art. 1);
- risulta quindi che l’istituto di previdenza convenuto non ha se-de nel Cantone Ticino, né che questo sia stato il luogo dell’a-zienda presso cui __________ nel periodo determinante è stato assunto ai sensi dell’art. 73 cpv. 3 LPP;
- la competenza territoriale dello scrivente TCA a conoscere il merito della vertenza deve di conseguenza essere negata, nessuno dei fori alternativi di cui all’art. 73 cpv. 3 LPP risultando nella specie dato;
- la petizione deve pertanto essere dichiarata irricevibile;
- conformemente al principio generale valido anche nell’ambito delle assicurazioni sociali, l’autorità incompetente, sia che si tratti di procedura di ricorso o di procedura d’azione, deve tra-smettere d’ufficio la vertenza a quella competente (Pratique VSI 1995 p. 199; STFA B 10/02 del 19 novembre 2002 e H 363/99 del 25 gennaio 2000; Locher, op. cit., p. 477; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungspro-zesses, FS Koller 1993, pp. 459s; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg.), op. cit., § 2, n. 14, § 9 n. 8).
Si giustifica pertanto la trasmissione degli atti al __________, quale tribunale della sede di parte convenuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è irricevibile per carenza di competenza territoriale.
2.- Gli atti vengono trasmessi al __________, per ragione di competenza.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti