Raccomandata

 

 

Incarto n.
34.2016.32

 

rg/sc

Lugano

24 ottobre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sull’istanza del 12 ottobre 2016 di

 

 

AT 1

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

CV 1

 

in materia di previdenza professionale

(divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio; delibazione di sentenza straniera in via pregiudiziale)

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

 che                            -     per sentenza 28 novembre 2014, cresciuta in giudicato il 4 dicembre 2014 a seguito di rinuncia all’impugnazione, il Tribunale Civile di __________ ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a __________ (__________) il 22 febbraio 1981 da CV 1 e AT 1 (doc. A);

 

                                    -     con l’istanza in oggetto AT 1, patrocinata dall’avv. RA 1, previa delibazione di suddetta sentenza chiede che vengano divisi ai sensi degli artt. 122 CC e 22 segg. LFLP i rispettivi averi previdenziali accumulati in Svizzera durante il matrimonio – segnatamente presso la __________ e l’istituto di previdenza di __________ (cfr. doc. C e D) – con versamento a suo favore di un saldo di fr. 55'516.20;

 

                                    -     giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato è competente ad evadere il ricorso (rispettivamente le azioni in materia di previdenza professionale; cfr. art. 1 cpv. 1 Lptca) se irricevibile;

 

                                    -     in caso di divorzio, l’art. 122 CC dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, o-gni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accu-mulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio. A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia;

 

                                     -   l’esecuzione della divisione, secondo l’art. 122 CC, delle prestazioni d’uscita da parte del giudice competente giusta l’art. 25a cpv. 1 LFLP presuppone quindi una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di ripartizione degli averi previdenziali. La chiave di riparto è vincolante per il giudice istituito dall’art. 25a cpv. 1 LFLP, il cui compito dal profilo materiale è limitato al-l’esecuzione di quanto stabilito dal giudice del divorzio (DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46);

 

                                     -   in caso di divorzio pronunciato all’estero, in applicazione dei combinati artt. 73 cpv. 3 LPP e 25a LFLP deve essere ricono-sciuta la competenza del Tribunale dove ha sede l’istituto di pre-videnza rispettivamente del luogo dell’azienda presso cui l’assi-curato fu assunto (Bucher, Rechtsmittel der Versicherten gemäss APF im Bereich der Sozialen Sicherheit, in: Schaffauser/ Schürer (Hrsg.), Rechtschutz der Versicherten und der Ver-sicherer gemäss Abkommen EU/CH über die Personenfreizü-gigkeit (APF) im Bereich der Sozialen Sicherheit, 2002, p. 121 n. 44; Cardinaux, Das Personenfreizügigkeitsabkommen und die schweizerische berufliche Vorsorge, 2008, pp. 697s n. 1599). L’applicazione dell’art. 73 cpv. 3 LPP per la determinazione della competenza territoriale del tribunale svizzero è stata confermata dal TF nella sentenza 9C_593/2009 del 24 novembre 2009 pubblicata in DTF 135 V 425 (cfr. anche la sentenza del tribunale cantonale giurassiano dell’8 novembre 2010, pubblicata in RJJ 3/10, pp. 245ss);

 

 

                                     -   il tribunale competente per la divisione ex art. 25a cpv. 1 LFLP può quindi in via pregiudiziale (incidentale) ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 LDIP procedere al giudizio di delibazione, ossia di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività (exequatur) ex art. 25 e segg. LDIP della sentenza straniera laddove essa ha per oggetto la compensazione delle aspettative previdenziali (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, 2000, p. 219, nota 110 con rinvio agli artt. 29 cpv. 3 LDIP e 26 cpv. 3 della Convenzione di Lugano);

 

                                     -   nel caso di sentenze di divorzio pronunciate all’estero, per quel che concerne gli averi previdenziali depositati presso istituti di previdenza svizzeri, il giudice straniero del divorzio – sottoposto alle medesime regole applicabili al giudice svizzero – in caso di mancata intesa tra le parti sulla divisione ai sensi dell’art. 281 cpv. 3 CPC in vigore dal 1. gennaio 2011, limita il proprio giudizio alla fissazione del principio e delle proporzioni della divisione, deve cioè stabilire la chiave di riparto rispettivamente, se del caso, un’equa indennità ex art. 124 CC o la rinuncia ex art. 123 CC (DTF 130 III 342 consid. 2.5, 135 V 425 consid. 1.2; Schwander, Anerkennung und Vollstrekung ausländischer Schei-dungsurteile, in: FamPra 2009, p. 854; Trachsel, Der Vorsorgeausgleich im internationalen Verhältnis, in: FamPra 2010, pp. 254s; Geiser/Lavanchy, Besoin de réforme dans le 2ème et 3ème pilier, in: Pichonnaz/Rumo-Jungo (éd.), Le droit du divorce: questions actuelles et besoins de réforme, 2008, p. 74 ; Car-dinaux, op. cit., pp. 701s , n. 1607);

 

                                     -   l’esistenza di una decisione del giudice del divorzio che fissi la chiave di riparto della divisione giusta l’art. 122 CC è presupposto necessario (cfr. supra) anche per le sentenze di divorzio pronunziate all’estero (DTF 130 III 336), ritenuto che allorquando nella sentenza straniera il giudice ometta di fissare la chiave di ripartizione, il tribunale delle assicurazioni (svizzero) non è abilitato a colmare tale lacuna, la questione relativa alla compensazione delle aspettative previdenziali dovendo se del caso essere fatta valere, previo riconoscimento del giudizio straniero, tramite azione di completazione dinanzi al competente giudice del divorzio svizzero giusta l’art. 64 cpv. 1 LDIP (STF 5C_173/ 2001 del 19 ottobre 2001 consid. 3; STF 9C_385/2008 del 7 luglio 2008, consid. 2.2; STF B 45/00 del 2 febbraio 2004; DTF 131 II 289 consid. 2; Walser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2006, ad art. 142 n. 11, p. 900; Stauffer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, p. 1651 n. 22; Geiser, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, N. 2.27), ritenuto come sia suscettibile di completazione una sentenza di divorzio che presenta una lacuna, ossia nella quale il giudice ha omesso – per svista, errore o ignoranza di un fatto – di dirimere una questione su cui avrebbe dovuto statuire d’ufficio o su richiesta di parte (cfr. I CCA 11.2001.141 del 2 ottobre 2002; sulla procedura di completazione cfr. Dolge, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, Art. 284, Nr. 10ss);

                                        

                                     -   nel caso in esame – pur avendo i due coniugi accumulato averi pensionistici del 2° pilastro presso istituti di previdenza in Svizzera – nella sentenza del Tribunale di __________ non è stata adottata una regolamentazione riguardante la previdenza professionale giusta l’art. 122 CC, né risulta d’altronde che in sede di divorzio, come per altro ammesso dall’istante stessa (cfr. istanza p. 2), siano state fatte valere al riguardo pretese da parte dei co-niugi. Non risulta neppure che la sentenza straniera sia in seguito stata fatta oggetto di completazione ad opera della competente autorità giudiziaria o che questa sia nel frattempo stata adita;

 

                                     -   in simili condizioni, l’esecuzione della divisione da parte del giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP non essendo in concreto (per lo meno attualmente) attuabile, lo scrivente Tribunale non può entrare nel merito della richiesta attorea (né deve tantomeno procedere ex art. 29 cpv. 3 LDIP ad una delibazione in via pregiudiziale del giudizio straniero; cfr. supra) che deve di conseguenza essere dichiarata irricevibile;

 

                                     -   spetterà a parte attrice (valutare se e dove) promuovere un’azio-ne di completazione della sentenza italiana di divorzio in punto alla compensazione delle aspettative previdenziali (cfr. il summenzionato art. 64 cpv. 1 LDIP riguardante la competenza dei tribunali svizzeri);

 

                                     -   la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   L’istanza è irricevibile.

                                      

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti