statuendo nella causa rimessagli il 2 novembre 2016 dalla Pretura di __________ (art. 280 cpv. 3 CPC) e che oppone
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1. AT 1 2. AT 2
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CV 1
in materia di previdenza professionale (divisione degli averi previdenziali a causa di divorzio)
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considerato in fatto e in diritto
1.1 Con sentenza 13 aprile 2016 – passata in giudicato, per quanto attiene alla pronunzia del divorzio (dispositivo n. 1) e alla previdenza professionale (dispositivo n. 2), il 24 maggio 2016 – il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto il matrimonio celebrato da CV 1 e AT 1 il 24 marzo 1995 (cfr. I, II).
Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali, al citato punto 2 del dispositivo il Pretore ha stabilito una ripartizione a metà, giusta l’art. 122 CC, dei rispettivi averi pensionistici accumulati dalle parti durante il matrimonio (cfr. I).
1.2 Il 31 ottobre 2016 il giudice del divorzio ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).
1.3 Il TCA ha quindi chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza interessati di determinarsi al proposito rispettivamen-te di fornire le informazioni necessarie ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP). Delle rispettive prese di posizione e dell’esito degli accertamenti esperiti dal Tribunale (cfr. IV-XIV) si dirà, per quanto occorra, nei considerandi successivi (cfr. infra consid. 2.5).
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Competente territorialmente a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), atteso che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; Geiser/Senti, in Schneider/ Geiser/Gächter (ed.) Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 25a n. 9/10 pp. 1653s; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP).
2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore sino al 31 dicembre 2016, le nuove disposizioni entrate in vi-gore il 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernenti il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio applicandosi unicamente ai procedimenti di divorzio pendenti dinanzi ad una autorità canto-nale al momento dell’entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit. fin. CC; cfr. STCA 34.2016.3 del 24 aprile 2017).
2.3 In caso di divorzio le prestazioni d'uscita sono divise conforme-mente agli artt. 122, 123 CC e agli artt. 280 e 281 CPC.
Per l’art. 22 cpv. 2 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati.
L’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è presta-zione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).
A norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giu-dice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 281 cpv. CPC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In as-senza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46).
2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede ai sensi degli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previ-denza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B). Non rientrano invece nel campo d’ap-plicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).
Oggetto di divisione ex art. 122 CC e 22 e segg. LFLP possono essere unicamente capitali previdenziali accumulati in Svizzera (STCA 34.2008.19 del giugno 2008 con riferimenti).
2.5 Dagli atti e dalle incontestate dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di matrimonio CV 1 – che ha quasi esclusivamente esercitato attività lavorativa a titolo indipendente, quella svolta quale dipendente non avendo mai raggiunto il minimo assicurabile LPP (cfr. IV, cfr. estratto conto individuale AVS sub XI) – abbia accumulato averi previdenziali suscettibili di essere divisi.
Dal fascicolo emerge invece che AT 1 è stata assicurata ai fini previdenziali dapprima alla __________ (dove nel corso del 2008 ha dichiaratamente effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria; cfr. VI), in seguito al __________ (gennaio 2010-maggio 2012; cfr. VI/3-4, X), dipoi alla __________ e da ultimo, da gennaio 2014, alla AT 2 (cfr. XIV). Dal fascicolo emerge inoltre che a seguito di un infortunio occorso nell’aprile 2014, da agosto 2015 a fine maggio 2016 la AT 2 ha (incontestatamente) riconosciuto a AT 1 il diritto a prestazioni d’invalidità LPP per il medesimo periodo e grado riconosciuto in ambito AI (rendita intera da agosto 2015 e ½ rendita da ottobre 2015 a fine maggio 2016; cfr. XIV/K), con versamento tuttavia delle prestazioni limitatamente al mese di maggio 2016 a motivo di sovraindennizzo (doc. XIV/H-M; cfr. presa di posizione AT 2 sub XIV pp. 3ss).
Il summenzionato art. 122 CC (cfr. supra consid. 2.3 e 2.4) dispone che se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati ad un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso di previdenza, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita accumulata dall'altro coniuge calcolata per la durata del matrimonio. L'applicazione dell'art. 122 CC presup-pone la possibilità, dal profilo tecnico, di dividere la prestazione d'uscita. Se quindi un caso di previdenza si verifica durante il matrimonio, di sorta che l'istituto di previdenza è tenuto ad erogare una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il ritiro di una parte della previdenza diviene allora impossibile (STCA 34.2007.33 del 4 ottobre 2007 e ivi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Orbene, l’esclusione di una divisione giusta gli artt. 122 CC e 22 e segg. LFLP – e quindi l’attuazione di una compensazione in applicazione dell’art. 124 CC da parte del giudice del divorzio e non del giudice delle assicurazioni sociali – presuppone il sopraggiungimento, per uno o per entrambi i coniugi, di un caso di previdenza (rispettivamente l’impossibilità di una divisione per altri motivi) durante il matrimonio e più precisamente la percezione di prestazioni del secondo pilastro rispettivamente la nascita del diritto a queste ultime da parte dell’assicurato durante il matrimonio (STF 9C_388/2009 del 10 maggio 2010, consid. 4 non pubblicata in DTF 136 V 225, 135 V 13, 133 V 288, 130 III 297; STFA B 104/05 del 21 marzo 2007, B 107/03 del 30 marzo 2005, B 19/05 del 28 giugno 2005; RSAS 2004 p. 572) e precisamente prima della crescita in giudicato del divorzio (momento determinate ai fini della divisione; DTF 132 V 236; Geiser/Senti, op. cit., ad art. 22, n. 11; cfr. STFA B107/06 del 7 maggio 2007 consid. 4.2.2), quando si consideri che in tale contesto per ammettere l’insorgenza di un caso di previdenza basta un’invalidità parziale (DTF 129 III 481; STFA B 107/03 del 30 marzo 2005; Walser Commentario basilese, 2a ed., n. 5 ad art. 124).
Nel caso in esame, al momento della crescita in giudicato del divorzio (24 maggio 2016; cfr. supra consid. 1.1) risulta come visto essersi già realizzato un caso di previdenza (invalidità) in ca-po alla ex moglie, alla quale è stato riconoscimento il diritto a prestazioni d’invalidità LPP dal 1. agosto 2015 al 31 maggio 2016 con versamento, causa sovraindennizzo, dal 1. maggio 2016, ciò che rende pertanto impossibile una divisione giusta l’art. 122 CC e 22 e segg. LFLP ad opera dello scrivente Tribunale.
Stante quanto sopra, la ripartizione stabilita dal giudice del divorzio in applicazione dell’art. 122 CC (divisione a metà dei rispettivi averi previdenziali accumulati durante il matrimonio) non essendo nella specie attuabile, la causa deve essere d’ufficio rinviata al Pretore per ragione di competenza (DTF 136 V 225; cfr. anche Schwegler, Vorsorgeausgleich bei Scheidung aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht, in ZBJV 2010, p. 81; Schneider/Bruchez, cit., CEDIDAC 41, p. 259; Bollettino UFAS n. 63 del 15 gennaio 2003, n. 401/2c p. 12; RVJ 2002 p. 120; STCA 34.2008.19 del 9 giugno 2008).
2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca).
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Non si fa luogo a divisione.
2.- Gli atti sono rinviati alla Pretura di __________ per ragione di competenza.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti