accomandata

 

 

Incarto n.
34.2016.34

 

FC/sc

Lugano

30 maggio 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Mauro Mini (in sostituzione di Daniele Cattaneo, astenuto)

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sulla petizione del 1° dicembre 2016 di

 

 

AT 1 

 

 

contro

 

 

 

CV 1

 

 

in materia di previdenza professionale

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   AT 1, nato nel 1951, già alle dipendenze dell’__________, dal luglio 1974 al 30 novembre 2016 e, quindi, ai fini previdenziali assicurato, tramite il datore di lavoro, alla CV 1 (già __________, in seguito: Fondazione), dal mese di gennaio 1975, con lettera del 3 marzo 2016 ha chiesto di poter beneficiare del pensionamento, postulando il versamento di una rendita di vecchiaia in relazione alla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia (di fr. __________ al 30 novembre 2016 pari a una rendita di fr. __________) e, per quanto riferito invece alla parte sovraobbligatoria (di fr. __________), l’assegnazione dell’avere di vecchiaia sotto forma di capitale (doc. A/VI).

                                         Con lettera del 16 settembre 2016 l’assicurato ha confermato la sua richiesta, corredata dal consenso formale della moglie (doc. A/IX).

                                         Verbalmente in occasione di due incontri svoltisi presso la Fondazione CV 1 e, quindi, con lettera del 28 ottobre 2016 l’assicurato è tuttavia stato informato dalla Fondazione che la richiesta non poteva essere accolta nei termini desiderati, e che la riscossione di una parte dell’avere di vecchiaia sotto forma di capitale era possibile solo in misura proporzionale all’avere di vecchiaia minimo LPP e all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio (doc. A/XV).

                                         In seguito è intercorso uno scambio di comunicazioni tra le parti che tuttavia sono rimaste sulle rispettive posizioni.

 

                               1.2.   Con petizione 1. dicembre 2016, AT 1 si è quindi rivolto al TCA, chiedendo il versamento a decorrere dal 1 dicembre 2016 di una rendita annua di vecchiaia di fr. __________ (calcolata sulla parte LPP obbligatoria) e di un capitale di vecchiaia di fr. __________ (ossia la totalità dell’avere di vecchiaia accumulato sulla parte extraobbligatoria), oltre interessi al 5% dal 1 dicembre 2016. In sostanza l’assicurato ha contestato l’applicabilità, nel suo caso, della norma regolamentare richiamata dalla Fondazione (art. 7.6.1) che stabilisce che riscossioni parziali dell’avere di vecchiaia in capitale sono sottratte in misura proporzionale all’avere di vecchiaia minimo LPP e all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Delle concrete motivazioni si dirà nel merito.

 

                               1.3.   Con la risposta di causa del 25 gennaio 2017 la Fondazione CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione, contestando le singole pretese dell’assicurato e ribadendo la correttezza delle prestazioni di vecchiaia così come comunicate all’interessato, con motivazioni che verranno esposte nel prosieguo di causa (doc. V).

 

                               1.4.   Con replica 9 febbraio 2017 l’attore ha confermato la propria posizione, precisando, tra l’altro, che la nuova versione del Regolamento valida dal 1° gennaio 2016, sulla quale la convenuta basava i calcoli della sua prestazione, non era stata nemmeno notificata agli assicurati (VII).

                                         In duplica, la Cassa ha riproposto la reiezione della petizione, evidenziando nuovamente la correttezza dei calcoli operati così come della norma regolamentare discussa (doc. IX).

 

                               1.5.   In seguito l’attore ha preso nuovamente posizione mediante uno scritto del 20 marzo 2017 (doc. XI), in merito al quale la Fondazione non ha formulato alcuna osservazione (doc. XIII).

                                         Con ordinanza del 16 maggio 2017 il Vicepresidente del TCA ha convocato le parti a comparire ad un’udienza il 14 giugno 2017 (doc. XVI). Con scritto 13 giugno 2017, pervenuto il medesimo giorno per fax alle ore16.53, la Fondazione ha comunicato di non poter comparire alla prevista udienza “a causa di un impedimento imprevisto della consulente legale in carica” (doc. XVII).

                                         All’udienza del 14 giugno 2017 si è invece presentato regolarmente l’attore, il quale ha esposto la sua posizione e, su richiesta del giudice delegato, ha prodotto il Regolamento di previdenza della convenuta, versione gennaio 2008 (XVIII).

                                         Il verbale dell’udienza, con concessione di un termine di dieci giorni per eventuali osservazioni, è stato intimato alla convenuta, la quale è rimasta silente (doc. XIX).

 

                                         In seguito il Tribunale ha posto alcuni quesiti alle parti, le quali si sono espresse in diversi scritti che sono quindi stati intimati alla rispettiva controparte. Ha inoltre interpellato l’autorità di vigilanza sulla Fondazione CV 1, la __________ di __________ così come l’ultimo datore di lavoro dell’attore, __________ di __________. Delle relative risultanze, che sono state sottoposte alla parti per le dovute osservazioni, si dirà, ove occorre, nel merito (doc. XX-LII). Su richiesta del TCA, con scritti del 7 e 8 maggio 2018 le parti hanno a titolo conclusivo quantificato le prestazioni di vecchiaia a loro avviso dovute all’attore (doc. LV – LVIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).

 

                                         L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; Isabelle Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, p. 271; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915).

                                         Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.

                                        

                                         Nel caso in esame la competenza personale, materiale e territoriale del TCA è data, trattandosi di una controversia di natura previdenziale tra una Fondazione di previdenza e un avente diritto; inoltre il luogo in cui l’assicurato ha lavorato si trova in Ticino, ragione per cui è pacificamente data la competenza dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   AT 1 ha svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze dell’__________ dall’8 luglio 1974 al 30 novembre 2016, e ai fini della previdenza professionale è stato quindi assicurato, dal 1. gennaio 1975, presso __________, Fondo di previdenza per il personale __________, divenuta in seguito CV 1, la quale ha sin dall’inizio fornito la copertura previdenziale in ambito sia obbligatorio che sovraobbligatorio.

                                         L’assicurato ha accumulato sino al 30 novembre 2016 un avere di vecchiaia complessivo di fr. __________ di cui fr. __________ sulla parte obbligatoria LPP e fr. __________ sulla parte sovraobbligatoria.

                                         Con lettera del 3 marzo 2016 l’assicurato ha comunicato alla Fondazione di previdenza che al momento del pensionamento ordinario a 65 anni, vale a dire dal 1. dicembre 2016, a titolo di prestazioni di vecchiaia richiedeva il versamento della rendita di vecchiaia annua sulla parte obbligatoria e, per quanto riferito invece alla parte extraobbligatoria, postulava il pagamento integrale del capitale (doc. A/VI). La Fondazione ha quindi inviato a __________ uno scritto e-mail con allegato il formulario “Opzione di capitale” (doc. A/VII e VIII). Tale formulario menzionava nelle “spiegazioni” che “una riscossione parziale del capitale al pensionamento è sottratta, per quanto possibile, in misura proporzionale all’avere di vecchiaia minimo conformemente alla LPP e all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio” (doc. A/VIII).

                                         Tale formulario non è stato compilato dall’assicurato, che non ne ha condiviso il contenuto e ha chiesto informazioni presso la Fondazione. A detta dell’attore, il medesimo giorno egli è tuttavia stato contattato telefonicamente da un collaboratore di __________ che l’avrebbe informato che l’opzione da lui postulata nella lettera del 3 marzo 2016 era di principio accettata dalla Fondazione (petizione, consid. 1.11, doc I).

                                         Con scritto 16 settembre 2016 l’assicurato, accludendo anche una dichiarazione sottoscritta dalla moglie di “Assenso del coniuge”, ha confermato la sua domanda intesa ad ottenere, al pensionamento, la rendita di vecchiaia annua sulla parte obbligatoria e sotto forma di capitale l’avere di vecchiaia accumulato sulla parte extra obbligatoria (doc. A/IX e X).

                                         Tuttavia, in occasione di un incontro tra le parti tenutosi il 21 ottobre 2016 la Fondazione ha comunicato all’assicurato che la richiesta, così come formulata, non poteva essere accolta, contravvenendo la stessa all’art. 7.6.1. del Regolamento in vigore dal 1. gennaio 2016 che prescriveva che la riscossione parziale del capitale al pensionamento viene computata in misura proporzionale sull’avere di vecchiaia minimo LPP e sull’avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Detta comunicazione è stata confermata con uno scritto della Fondazione del 28 ottobre 2016, con il quale la Fondazione pregava l’assicurato di inviarle un nuovo formulario “opzione di capitale” compilato correttamente oppure di informarla della sua rinuncia “di percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di captale fino al 15 novembre 2016” (doc. A/XV). In seguito le parti (l’attore con lettera del 9 novembre e la convenuta del 17 novembre 2016, doc. XVI, XVII), malgrado un ulteriore scambio di scritti, si sono mantenute sulle rispettive posizioni fino all’introduzione della presente causa, con la quale appunto l’attore rivendica il suo diritto di percepire la prestazione di vecchiaia così come postulato nella sua richiesta.

 

                                         Oggetto del contendere è quindi la prestazione di vecchiaia dovuta all’assicurato a far tempo dal 1. dicembre 2016, segnatamente l’ammontare della stessa, ritenuto come egli ne abbia postulato l’attribuzione nella forma di rendita per quanto concerne la parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia e di capitale per quanto riferito invece all’avere accumulato sulla parte sovraobbligatoria.

                                         La convenuta ha comunicato di non poter accogliere la domanda dell’assicurato, richiamando l’art. 7.6.1. del Regolamento per il quale le riscossioni parziali dell’avere di vecchiaia devono venir sottratte per quanto possibile in misura proporzionale all’avere di vecchiaia minimo conformemente alla LPP e all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

Non è invece contestato l’ammontare delle prestazioni di vecchiaia al 30 novembre 2016, così come elencate dall’assicurato e come si evincono dal certificato di assicurazione al 1 gennaio 2016 agli atti (doc. A/V).

Mentre è incontestato l’ammontare della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale dovuta all’attore (di fr. __________), litigiosa resta la rendita di vecchiaia, che l’attore quantifica in

fr. __________ annui e la convenuta in fr. __________ (doc. LVII, LVIII).

 

                               2.3.   Per quanto concerne le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, il diritto alla stesse è regolato dall’art. 13 LPP come segue:

 

" Art. 13  Diritto alle prestazioni

1 Hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia:

a. gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b. le donne che hanno compiuto i 62 anni35.

2 Le disposizioni regolamentari dell’istituto di previdenza possono stabilire, in deroga al capoverso 1, che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga alla cessazione dell’attività lucrativa. In questo caso, l’aliquota di conversione (art. 14) è corrispondentemente

adattata.”

 

                                                      Dal 1° gennaio 2005 per le donne l’età è alzata a 64 anni (art. 62a cpv. 1 dell’Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale, nel testo del 18 agosto 2004). Per quanto riguarda l’ammontare della rendita di vecchiaia, secondo la LPP:

 

" Art. 14 Ammontare della rendita di vecchiaia

1 La rendita di vecchiaia è calcolata in per cento dell’avere di vecchiaia che l’assicurato ha acquisito al momento in cui raggiunge l’età che dà diritto alla rendita (aliquota di conversione).

2 L’aliquota minima di conversione è del 6,8 per cento per l’età ordinaria di pensionamento di 65 anni per le donne37 e per gli uomini.

3 Il Consiglio federale sottopone un rapporto almeno ogni dieci anni, dal 2011, per determinare l’aliquota di conversione negli anni successivi.

 

Art. 15 Avere di vecchiaia

1 L’avere di vecchiaia consta:

a. degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi, inerenti al periodo in cui l’assicurato apparteneva all’istituto di previdenza, ma al più tardi sino al momento in cui raggiunge l’età ordinaria di pensionamento;

b. dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato;

c. dei rimborsi di prelievi anticipati secondo l’articolo 30d capoverso 6;

d. degli importi versati e accreditati nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22c capoverso 2 LFLP41;

e. degli importi accreditati nell’ambito di un riacquisto secondo l’articolo 22d capoverso 1 LFLP.

 

2 Il Consiglio federale stabilisce il saggio minimo d’interesse. A tale scopo tiene conto dell’evoluzione del rendimento degli investimenti abituali del mercato, in particolare delle obbligazioni della Confederazione nonché, in complemento, delle azioni, delle obbligazioni e dei beni immobili.

 

3 Il Consiglio federale esamina il saggio d’interesse al più tardi ogni due anni. A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza professionale e le parti sociali.

 

4 Il Consiglio federale disciplina la fissazione della quota dell’avere di vecchiaia sull’avere di previdenza complessivo nei casi in cui questa quota non può più essere determinata.”

 

                                         Quanto alla forma delle prestazioni l’art. 37 LPP (Forma delle prestazioni) prevede quanto segue:

 

" 1 Le prestazioni di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità sono di regola assegnate come rendite.

2 L’assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite (art. 13 e 13a) gli sia versato come liquidazione in capitale.

3 L’istituto di previdenza può assegnare una liquidazione in capitale in luogo della rendita se quest’ultima risulta inferiore al 10 per cento della rendita minima di vecchiaia dell’AVS, nel caso di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, al 6 per cento nel caso di una rendita vedovile e al 2 per cento nel caso di una rendita per orfani.

4 L’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto:

a. possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità;

b. devono rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.”

 

                               2.4.   La LPP prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP) con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 49 LPP). Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell’assicurato sono per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, p. 123/124). Con l’introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato.

 

Nel caso concreto, come accennato, l’__________ (per la quale l’assicurato è stato alle dipendenze sino al momento del pensionamento) si è affiliato, al fini dell’adempimento dell’obbligo previdenziale per i propri dipendenti, all’CV 1 (già __________). In data 16 giugno/21 ottobre 2008 è stato sottoscritto il relativo contratto di affiliazione e il 7/11 gennaio 2013 le parti hanno consensualmente concordato una proroga dello stesso con durata fissa di 5 anni, con effetto dal 1 gennaio 2013 e, quindi, sino al 31 dicembre 2017 (doc. IX/7 e XXXIV/3). Allegati al contratto e parte costitutiva dello stesso figuravano il Regolamento dei costi, quello d’organizzazione e quello elettorale così come l’atto di fondazione.

 

Per quanto di rilievo nella fattispecie, e quindi segnatamente le norme regolamentari concernenti il percepimento della prestazione di vecchiaia, il Regolamento di previdenza del personale dell’CV 1 del gennaio 2008 prevedeva quanto segue:

 

" 10.3 Capitale di vecchiaia

10.3.1

Fino al verificarsi di un caso di previdenza la persona assicurata può chiedere il versamento della prestazione di vecchiaia esigibile sotto forma di liquidazione unica in capitale invece che sotto forma di rendita di vecchiaia, a condizione che abbia fatto pervenire alla Fondazione una dichiarazione in questo senso al più tardi un anno prima dell’inizio del diritto a prestazioni di vecchiaia. Una revoca dell’opzione di capitale va ugualmente inoltrata alla Fondazione, in forma scritta, al più tardi un anno prima dell'inizio del diritto alla prestazioni di vecchiaia. Questi termini sono applicabili anche in caso di pensionamento anticipato. Per le persone assicurate coniugate o che vivono in un'unione domestica registrata, il versamento della liquidazione in capitale richiede imperativamente il consenso scritto del coniuge risp. del partner. Se la Fondazione non è in possesso del consenso scritto del coniuge risp. del partner al più tardi un anno primo dell'inizio del diritto a prestazioni di vecchiaia, l'opzione di capitale è considerata definitivamente revocata.

 

Prestazioni per i superstiti

 

10.3.2

In caso di versamento di un capitale di vecchiaia si estingue il diritto ad eventuali rendite per coniuge, per orfani e per figli di pensionati.

 

10.3.3

La persona assicurata può ugualmente chiedere il versamento di una parte della prestazione di vecchiaia sotto

forma di liquidazione in capitale, rispettando le disposizioni

legali e attuariali in materia (art. 37 cpv. 2 LPP).” (doc. XVIII/1)

 

                                         Quanto all’avere di vecchiaia, gli articoli in merito prevedevano quanto segue:

 

" 7 Avere di vecchiaia

7.1 Avere di vecchiaia alla fine dell'anno in corso

7.1.1

Alla Fine dell'anno in corso l'avere di vecchiaia di una persona assicurata comprende:

-   gli accrediti di vecchiaia prescritti dal presente regolamento di previdenza del personale e accumulati fino alla fine dell’anno precedente, aumentati degli  interessi fino alla fine dell’anno in corso;

-   le prestazioni d'uscita ed i premi unici accreditati alla persona assicurata, aumentati degli interessi fino alla fine dell’anno in corso;

-   gli accrediti di vecchiaia per l'anno in corso, senza interessi.

 

7.2 Avere di vecchiaia al verificarsi di un evento assicurato risp.al momento dell'uscita.

7.2.1

L'avere di vecchiaia di una persona assicurata, al verificarsi

di un evento assicurato risp. all’uscita dall’istituzione di previdenza comprende:

-       l'avere cli vecchiaia acquisito alla fine dell'anno precedente, aumentato degli interessi pro rata temporis fino al verificarsi dell'evento assicurato risp. fino al momento dell'uscita;

-       gli accrediti di vecchiaia per l'anno in corso, senza Interessi, pro rato temporis fino al verificarsi dell'evento assicurato risp. fino al momento dell'uscita;

-   Ie prestazioni d’uscita e i premi unici, accreditati alla persona assicurata, aumentati degli interessi fino al verificarsi dell'evento assicurato risp. fino al momento dell'uscita.

 

7.3 Tasso d'interesse applicato all'avere di vecchiaia

7.3.1

L’avere di vecchiaia minimo conformemente alla LPP è capitalizzato al tasso d'interesse fissato dal Consiglio Federale. L’avere di vecchiaia sovraobbligatorio è capitalizzato al tasso d’interesse fissato dal Consiglio di Fondazione. I relativi tassi d'interesse in vigore sono

comunicati in Forma adeguata.

 

7.4 Avere di vecchiaia proiettato senza interessi

7.4.1

L'avere di vecchiaia proiettato senza interessi è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito alla fine dell'anno in corso e alla somma degli accrediti di vecchiaia relativi agli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età termine, senza interessi.

 

7.5 Avere di vecchiaia proiettato con gli interessi

7.5.1

L’avere di vecchiaia proiettato con gli interessi è calcolato in base all'avere cli vecchiaia acquisito alla fine dell'anno in corso, compresi gli interessi fino al raggiungimento dell'età termine, e alla somma degli accrediti di vecchiaia relativi agli anni moncanti fino all’età  termine, interessi compresi.

 

 

7.5.2

Il tasso d’interesse applicabile al calcolo dell'avere di vecchiaia proiettato con gli interessi, non deve corrispondere ai tossi d'interesse conformemente alla cifra 7.3.1; questo tasso d’interesse applicabile è comunicato in forma adeguata.” (doc. XVIII/1)

 

Tale normativa è rimasta nella sua sostanza (e per quanto di rilievo nella presente lite) invariata nel regolamento applicabile dal 1 gennaio 2013, l’art. 10.3.1 essendo stato parzialmente modificato come segue:

 

" 10.3 Capitale di vecchiaia

 

10.3.1

La persona assicurata può chiedere il versamento della prestazione di vecchiaia esigibile sotto forma di liquidazione unica in capitale invece che sotto forma di rendita di vecchiaia. Il diritto all'opzione di capitale è acquisito unicamente per l'avere di vecchiaia, determinato in funzione del grado di capacità di guadagno.

Fa fede il grado di capacità di guadagno valido al momento della presentazione dell'opzione di capitale.

La Fondazione deve essere in possesso di una relativa richiesta scritta prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia. Per fare valere il diritto all'opzione di capitale è inoltre richiesto il consenso scritto del coniuge (per le persone aventi diritto coniugate) o del partner convivente registrato (in caso di unione domestica registrata). Se la Fondazione non è in possesso di tale consenso scritto del coniuge risp. del partner convivente registrato prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia, il dritto all'opzione di capitale si estingue irrevocabilmente.

 

10.3.2

In caso di versamento di un capitale di vecchiaia si estingue il diritto ad eventuali rendite per coniuge, per partner conviventi, per orfani e per figli di pensionati.

 

10.3.3

La persona assicurata può ugualmente chiedere il versamento di una parte della prestazione di vecchiaia sotto forma di liquidazione in capitale, rispettando le disposizioni legali e attuariali in materia (art. 37 cpv. 2 LPP).” (doc. A)

 

In sostanza per poter richiedere un capitale di vecchiaia (o parte di esso), la normativa in vigore sino al 2012 prevedeva la necessità di far pervenire una richiesta scritta entro un anno prima dell’inizio del diritto a prestazioni (ritenuto inoltre che la revoca di tale opzione era possibile pure solo entro tale termine). In base al regolamento valevole dal 1° gennaio 2013 invece per far valere l’opzione del pagamento in capitale della prestazione di vecchiaia (o di parte di essa) era sufficiente “una richiesta scritta” da inoltrare “prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia”. Per quanto concerne un’eventuale revoca dell’opzione, non era prevista alcuna regolamentazione specifica.

                                         Per contro nel regolamento applicabile dal 1 gennaio 2014, mentre il citato art. 10.3 è rimasto invariato, la normativa concernente l’avere di vecchiaia è stata parzialmente modificata nel senso che è stato introdotto il nuovo capoverso 7.6 (Riscossioni parziali dell’avere di vecchiaia) prevedente al suo art. 7.6.1. quanto segue:

 

" 7.6.1

Riscossioni parziali dell'avere di vecchiaia

(riscossione parziale del capitale al pensionamento, riscossione anticipata per l'acquisto di una proprietà d'abitazione o trasferimento dell'avere in caso di divorzio) sono sottratte, per quanto possibile, in misura proporzionale all'avere di vecchiaia minimo conformemente alla LPP e all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.

In caso di divorzio sono riservate disposizioni diverse nella sentenza di divorzio.” (doc. IX/3)

 

                                         Tale disposizione è rimasta invariata nel Regolamento in vigore dal 1 gennaio 2016 (doc. A/XIII). 

 

                               2.5.   Per quanto riguarda innanzitutto il disciplinamento regolamentare applicabile al presente caso, considerato come la normativa in questione sia stata modificata nel Regolamento del 2014, segnatamente con l’inserimento dell’art. 7.6.1, riservato quanto verrà ulteriormente esaminato in merito all’informazione alle parti coinvolte (cfr. consid. 2.7), va detto quanto segue.

                                        

                                         A proposito del cambiamento delle disposizioni del regolamento la LPP non prevede alcunché. L'art. 50 LPP stabilisce unicamente che gli istituti di previdenza emanano disposizioni su prestazioni, organizzazione, amministrazione e finanziamento, controllo e rapporto con i datori di lavoro assicurati e aventi diritto (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce invece che queste disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti, nel regolamento o se si tratta di un istituto di diritto pubblico, nelle prescrizioni emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune.

                                         La modifica delle prestazioni obbligatorie LPP è riservata al legislatore federale, mentre le disposizioni del regolamento sono modificabili. Tuttavia, una modifica unilaterale è unicamente valida se, nel regolamento o altra disposizione accettata dall’assicurato, è prevista una riserva in tal senso, che l'assicurato ha accettato esplicitamente o per atti concludenti in occasione della conclusione del contratto di previdenza (DTF 130 V 18, 127 V 252; Vetter/Schreiber, op. cit., ad art. 50 n. 3).

 

                                         La presa in consegna senza riserve del regolamento da parte della persona assicurata vale quale comportamento concludente (Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit., n. 1572 e giurisprudenza e dottrina citate). Le prescrizioni formali previste per le modifiche del regolamento vanno inoltre rispettate (SZS 1994 p. 59 consid. 4), così come i principi della parità di trattamento, del divieto dell’abuso di diritto e dell’affidamento e nel rispetto di eventuali diritti acquisiti (DTF 121 V 97; Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit., n. 1572). Sul piano della competenza, per legge la modifica del Regolamento appartiene alle competenze inalienabili dell’organo paritetico supremo dell’istituto di previdenza ex art. 51 LPP (cfr. art. 51a cpv.. 2 lett. c LPP; cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit., n. 1582). Inoltre le modifiche del Regolamento devono essere sottoposte, per approvazione, alla competente autorità di vigilanza giusta l’art. 62 cpv. 1 lett. a e b LPP). La stessa esamina se la modifica è rispettosa del diritto oggettivo (costituzione, legge e atto costitutivo), pretendendo se del caso dall’istituto di previdenza le necessarie correzioni, ritenuto tuttavia che di principio l’approvazione dell’autorità di vigilanza non ha effetto costitutivo, ma dichiarativo, il regolamento rispettivamente la sua modifica entrando in vigore con la sua approvazione da parte dell’organo preposto (cfr. Gächter, in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 50 n. 13-15, 17; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 2 n. 43).

 

                                         In concreto l'art. 37.1.2 del Regolamento della convenuta (nella versione del 2013, essendo oggetto di disamina una modifica regolamentare approvata il 6 novembre 2013 dal Consiglio di Fondazione della convenuta con effetto dal 1 gennaio 2014; cfr. in seguito) stabilisce che “II presente regolamento di previdenza del personale può venir modificato dalla Commissione di previdenza, con il consenso del Consiglio di fondazione, nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dei beneficiari”. Precisa inoltre al punto 37.1.3 che “il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare, anche senza l'approvazione della Commissione di previdenza, i compiti e le competenze, che gli sono attribuiti nel quadro del regolamento d’organizzazione. Ciò riguarda in particolare le regolamentazioni relative agli investimenti (ad es. tassi d'interesse) e le prestazioni previste dal contratto d'assicurazione (ad es. modifiche tariffarie o legali). Restano in ogni caso garantiti i diritti, acquisiti dai beneficiari”. D’altro canto secondo l’art. 2 dell’Aggiunta II del Regolamento d’organizzazione (Compiti del consiglio di fondazione) il consiglio di fondazione ha la competenza, fra l’altro, di “modificare i regolamenti senza il consenso delle Commissioni di previdenza” (art. 2 lett. c).

                                         Tale normativa rispetta il disciplinamento legale considerato come il Consiglio di Fondazione della convenuta è l’organo paritetico superiore ai sensi dell’art. 51 LPP, al quale è affidata la responsabilità generale della fondazione collettiva (cfr. art. 2 del Regolamento d’organizzazione, Aggiunta II al Regolamento, doc. A/I).

                                        

                                         Per venire al presente contendere, l’art. 7.6.1 litigioso è stato approvato e introdotto nel regolamento della convenuta, unitamente ad altre modificazioni, con decisione del Consiglio di Fondazione del 6 novembre 2013. Tale modifica, unitamente alle altre (che non sono di rilievo in questa sede), è stata sottoposta all’autorità di vigilanza competente (la __________) in data 18 dicembre 2013, la quale ha provveduto ad esaminare le modifiche del Consiglio di fondazione, approvandole con comunicazione del 3 febbraio 2014 (doc. 9/1 e 9/2). Richiesta da questo Tribunale, la __________ ha confermato suddetta approvazione, comprensiva dell’art. 7.6.1, con scritto del 20 novembre 2017 (cfr. doc. XXVI).

 

                                         Alla luce di queste circostanze risulta quindi che la Fondazione convenuta avesse il diritto di modificare il proprio regolamento, conformemente all’espressa riserva contenuta nelle norme regolamentari, e che la modifica approvata nel novembre 2013 va considerata regolare, non emergendo peraltro dagli atti alcun indizio che possa lasciar ipotizzare la presenza di qualsivoglia, diversa irregolarità nella procedura formale di approvazione del nuovo regolamento.

                                         Le prescrizioni formali previste per le modifiche del regolamento sono state quindi rispettate e pure deve essere ammesso che la modifica regolamentare in questione sia rispettosa dei principi della parità di trattamento, del divieto dell’abuso di diritto e dell’affidamento e pure di eventuali diritti acquisiti (cfr. DTF 121 V 97; SZS 1994 p. 59 consid. 4; Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit., n. 1572).

 

                                         Del resto l’attore non ha mai contestato la validità formale della modifica del regolamento in oggetto (per quanto riguarda l’informazione agli assicurati in merito alla modifica cfr. invece al consid. 2.7 e per quanto attiene al contenuto sostanziale della norma cfr. al consid. 2.6).

                                         Va d’altra parte osservato che l’attore, in occasione della sua entrata nell’istituto di previdenza, ha accettato, quantomeno per atti concludenti, la disposizione del regolamento prevedente la facoltà per gli organi preposti di modificare lo stesso.

 

                                         D’altra parte, sul tema dell’applicabilità delle norme dal punto di vista del diritto intertemporale, va detto che, secondo i principi generali del diritto, in caso di modifica di norme giuridiche si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 50 n. 13; DTF 121 V 100). Questi principi valgono anche in caso di mutamento delle disposizioni del regolamento o degli statuti dei fondi di previdenza (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 13).

                                         La loro applicazione non causa difficoltà nell’ipotesi in cui si è confrontati con un avvenimento unico, che può essere facilmente isolato nel tempo (SVR 1994 BVG no. 12 p. 31; DTF 119 V consid. 2). Nel caso di una situazione durevole, non ancora evoluta nell’istante in cui interviene il cambiamento di legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo se vi è una disposizione transitoria che prevede il contrario. In tal caso non vi è retroattività vera e propria (si tratta della cosiddetta “retroattività impropria”, DTF 121 V consid. 1a e dottrina ivi citata).

                                         Per esempio, per quanto riguarda in particolare l’ammontare della rendita d’invalidità sono di principio determinanti le norme regolamentari vigenti al momento della nascita del diritto alle prestazioni e non già quelle applicabili all’epoca in cui è iniziata l’incapacità lavorativa che ha causato l’invalidità (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 13; DTF 121 V 97). In effetti lo stato di fatto dal quale deriva il diritto alle prestazioni non è l’inizio dell’incapacità di lavoro, considerata come evento isolato nel tempo, bensì l’incapacità di lavoro come tale, che è uno stato di fatto duraturo. La situazione giuridica che dà luogo ad una rendita di invalidità dura, quindi, fino al momento della nascita del diritto alle prestazioni (DTF 121 V 101 consid. 1c).

                                        

                                         Alla luce di quanto precede, per quanto riguarda l’ammontare e il versamento di una rendita di vecchiaia sono di principio determinanti le norme regolamentari vigenti al momento della nascita del diritto alla prestazione.

                                         Nella fattispecie concreta il Regolamento della Fondazione convenuta prevede all’art. 37.1 (nelle versioni 2013, 2014 e 2016) che “I diritti a prestazioni, esigibili al momento del pensionamento e in caso di decesso, sono disciplinati dal regolamento di previdenza del personale, in vigore al momento in cui si verifica il caso di previdenza in questione. (…)” (doc. A/XIII).

Tale regolamentazione intertemporale ricalca in sostanza quella giurisprudenziale dianzi citata (cfr. STF B 82/06 del 19 gennaio 2007, pubblicata in SVR 2007 BVG nr. 35).

                                                                                

                                         In applicazione di tale regolamentazione bisogna concludere che legittimamente la convenuta ha applicato alla determinazione della prestazione di vecchiaia per l’assicurato il Regolamento 2016 (comprensivo del controverso art. 7.6.1) quale regolamento in vigore al momento del pensionamento al 30 novembre 2016.

 

                               2.6.   Appurato dunque come la norma regolamentare di cui all’art. 7.6.1 sia stata validamente e regolarmente introdotta nel regolamento in vigore dal 2014, e quindi ripresa invariata nel Regolamento del 2016 - quest’ultimo applicabile, per quanto detto, alla definizione delle prestazioni di vecchiaia dovute all’assicurato - , occorre avantutto esaminare la questione di sapere se tale disposizione sia rispettosa del disciplinamento legale, considerato come l’attore contesti in sostanza tale circostanza.

                                         Come anticipato (cfr. consid. 2.3) la LPP prevede al suo art. 37 che le prestazioni di vecchiaia sono di regola assegnate come rendite, ritenuto che l’assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite gli sia versato come liquidazione in capitale (art. 37 cpv. 2 LPP). Inoltre, sempre secondo l’art. 37 cpv. 4, l’istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che gli aventi diritto possono optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità e che, per farlo, debbano rispettare un determinato termine per far valere la liquidazione in capitale.

L’attore fa valere in sostanza che l’art. 7.6.1 (che prevede che la riscossione parziale in capitale dell'avere di vecchiaia è sottratta, per quanto possibile, in misura proporzionale all'avere di vecchiaia minimo conformemente alla LPP e all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio) non rispetti il disciplinamento legale.

Ora, tale assunto non può essere condiviso.

 

Deve essere premesso che l’art. 37 LPP non si applica alla previdenza estesa, dove gli istituti di previdenza sono liberi di versare un capitale in luogo e al posto di una rendita, una combinazione tra le due forme a scelta dell’assicurato essendo pure possibile (cfr. Bettina Kahil-Wolff, in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 37 n.1).

 

Quanto alla facoltà concessa dall’art. 37 cpv. 2 LPP, la legge non prevede delle condizioni particolari per l’esercizio di tale diritto. Tuttavia, essendo la LPP una regolamentazione minima, gli istituti di previdenza possono completarla, segnatamente prevedendo una forma scritta o un termine per la richiesta del capitale così come l’esclusione del ritiro dell’opzione in capitale dopo lo spirare di un determinato termine (art. 6 e 49 cpv. 1 LPP; Bettina Kahil-Wolff, op. cit., all’art. 37 n. 6). Per quanto riguarda la revoca di un’opzione di capitale già comunicata, se il regolamento non prevede alcun termine per l’esercizio dell’opzione di capitale né per la revoca della stessa, il ritiro va considerato lecito soltanto fino al verificarsi del caso previdenziale: al più tardi in questo momento la scelta di optare per il capitale deve essere stata comunicata e non è più revocabile. In effetti, nel rispetto del principio della sicurezza giuridica nel momento del verificarsi del caso giuridico deve essere chiara la prestazione dovuta dall’istituto di previdenza (Vetter- Schreiber, op. cit., all’art. 37 n. 7).

 

Per quanto riguarda l’art. 37 cpv. 2 LPP il Tribunale federale ha avuto modo di esprimersi al riguardo di un caso in cui, come nella fattispecie, ad un assicurato l’istituto di previdenza aveva negato di poter beneficiare, al momento del pensionamento, della parte sovraobbligatoria in forma di capitale e di quella obbligatoria in forma di rendita, considerato come fosse nel frattempo entrato in vigore una nuova norma regolamentare analoga al qui discusso art. 7.6.1 del Regolamento della fondazione convenuta.

Ricordato come i diritti e i doveri dell’assicurato siano in prima linea da stabilire secondo le norme regolamentari dell’istituto di previdenza e come queste debbano rispettare la legge (cfr. art. 49 LPP) e le esigenze minime dello stato di diritto - divieto d’arbitrio, proporzionalità, buona fede, parità di trattamento, specie nella forma della parità di trattamento dei destinatari- (DTF 132 V 149 consid. 5.2.4  con riferimenti) - dopo aver ricordato che nel caso degli istituti di previdenza che, come nel caso della Fondazione CV 1, gestiscono sia la previdenza obbligatoria che sovraobbligatoria, le pretese degli assicurati sono regolati in un unico regolamento (cosiddette “umhüllende Kasse”), e l’istituto di previdenza essendo in ogni momento tenuto al rispetto della LPP obbligatoria, esaminata la norma in questione il TF l’ha giudicata conforme alla legge e ai principi costituzionali e giurisprudenziali. Secondo la Corte federale infatti l’assicurato non ha il diritto di optare per il versamento in capitale dell’intero avere sovraobbligatorio e la parte obbligatoria nella forma della rendita, con l’evidente scopo di beneficiare del calcolo della rendita utilizzando il tasso di conversione di legge. Un diritto di scegliere di percepire sotto forma di capitale esclusivamente la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia non esiste. Determinante è nondimeno che le prestazioni regolamentari siano maggiori delle prestazioni minime LPP (cfr. STF B 77/06 del 18 aprile 2007).

Tale conclusione è stata condivisa anche dalla dottrina (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 37 n. 4; Stauffer, Rechtsprechung del Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Die berufliche Vorsorge, 2013, all’art. 37 p. 128; Stauffer, in AJP 2007 p. 1441 segg; Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit, n. 773).

 

Deve quindi essere ammesso che la controversa norma di cui all’art. 7.6.1 del Regolamento in concreto determinante (versione 2016) è conforme al disciplinamento legale e alla giurisprudenza e può quindi essere di principio applicata.

 

                                         D’altra parte va anche osservato che a tale conclusione nemmeno può mutare il richiamo dell’attore a presunti diritti acquisiti.

                                          Deve essere premesso che i diritti acquisiti consistono in determinate pretese patrimoniali, caratterizzate da una particolare invariabilità giuridica (Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit., n. 1568 e 1573; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltugsrechts, Zurigo 1990, p. 168 N 773; STFA non pubbl. del 27 maggio 1991 in re W p. 10, consid. 5b). 

                                         Secondo la giurisprudenza le pretese pensionistiche possono configurare diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge (o il regolamento) definisce i rapporti una volta per tutte e li sottrae agli effetti della sua evoluzione oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d’impiego (SZS 1994 p. 379 consid. 6b.; DTF 115 V 235 consid. 5b., 112 V 395, 107 Ia 194 consid. 3a; SZS 1989 p. 313). La revoca di tali diritti è allora possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p. 380; DTF 113 Ia 362, 106 Ia 168, 117 V 235). In ogni modo, nel campo delle assicurazioni sociali solo eccezionalmente vengono riconosciuti dei diritti acquisiti (SZS 1999, p. 299).

Secondo la dottrina dominante non esiste un diritto acquisito ad una prestazione in capitale, ragione per cui, riservato il rispetto dell’art. 37 cpv. 2 LPP, anche il diritto ad una prestazione in capitale garantita dal regolamento per un lungo periodo può essere modificato rispettivamente eliminato mediante un cambiamento del regolamento (cfr. SZS 1997 p. 51; Stauffer, Rechtsprechung, op. cit, all’art. 37 p. 129; Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit, n. 1075; Riemer/Riemer-Kakfa, op. cit, § 7 n. 10).

 

Nella fattispecie, il Regolamento 2014 (che ha introdotto l’art. 7.6.1) e il Regolamento 2016 prevedono quali disposizioni transitorie unicamente normative concernenti la “rendita per coniugi per il vedovo o per partner registrati” (art. 36.1.1) e per il caso in cui “la persona assicurata è colpita da un’invalidità prima del 1.1.2007” (art. 36.2). Non esiste per contro altra normativa che preveda garanzie di diritti acquisiti degli assicurati al momento dell’entrata in vigore delle rispettive modifiche regolamentari, segnatamente dell’art. 7.6.1.

                                        

                                         Va peraltro ricordato che se è vero che è ammissibile concedere dei diritti acquisiti ad un assicurato o ad una categoria di assicurati tramite disposizioni transitorie inserite nella legge oppure garanzie individuali formulate in maniera espressa (DTF 112 V 394, 395; DTF 108 V 120; RCC 1990 p. 226, 1983 p. 540 consid. 2c.; Johl, Uebergangsrechtliche Probleme im Leistungsrecht der Sozialversicherung, S. Gallo 1996, p. 39 e 40; Häfelin/Müller, op. cit, p. 168 n. 773) che varranno indipendentemente da un eventuale cambiamento di legge al momento della realizzazione del rischio assicurato, è anche vero che, nel caso in esame, di una tale disposizione contenente una garanzia individuale o generale in tal senso non vi è traccia.

                                         In effetti, l’unica norma transitoria del Regolamento applicabile (l’art. 36) non contempla, come è stato esposto, la situazione che interessa l’assicurato.

                                        

                                         Né dalla norma in questione né da altra norma del regolamento è pertanto possibile dedurre un diritto per l’assicurato, che ha maturato un determinato avere di vecchiaia, al mantenimento delle norme in materia di acquisizione della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale quale diritto acquisito nel caso in cui dall’applicazione delle nuove norme di regolamento derivi un disciplinamento diverso quanto al percepimento della prestazione in capitale.

                                         Di conseguenza, in assenza di disposizioni contrarie esplicite, anche per l’attore, come per tutti gli assicurati della fondazione convenuta, devono di principio valere le norme regolamentari in vigore al momento determinante e, quindi, anche le modifiche del Regolamento adottate dalla Fondazione con effetto a decorrere dal 1. gennaio 2014 (RCC 1983 p. 540 consid. 2c).

                                         Una diversa trattazione nel caso specifico configurerebbe del resto una non ammissibile disparità di trattamento nei confronti degli altri assicurati.

 

A titolo abbondanziale va osservato che l’applicazione della nuova normativa in oggetto nemmeno può essere considerata, nelle circostanze concrete, lesiva del diritto alla protezione della buona fede (diritto garantito all’art. 9 della Costituzione federale), diritto che va rispettato anche dai fondi di previdenza di diritto privato e di diritto pubblico e che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse evitando di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono, a determinate condizioni, obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge (RSAS 1995 p. 383; STCA 34.1998.50 del 18 marzo 1999, 34.99.3 del 24 settembre 1999).

                                         Non esiste in effetti alcun atto individuale personale concreto che possa essere considerato una promessa al mantenimento della medesima regolamentazione in materia di versamento in capitale della prestazione di vecchiaia tale da creare nell’attore un'aspettativa in tal senso né del resto di conseguenza l’adozione da parte dell’assicurato di un comportamento che gli è pregiudizievole (sulla protezione della buona fede ex art. 9 CF cfr. DTF 121 V 66, 119 V 307 consid 3a, 118 Ia 254 consid 4b, 118 V 76 consid 7; cfr. ancora in proposito al consid. 2.7).

                                         Come meglio si dirà nel prosieguo (cfr. consid. 2.7.3), una tale garanzia non può in particolare essere dedotta dal fatto che, secondo quanto affermato dall’attore, gli sarebbe stato inizialmente verbalmente comunicato che la prestazione di vecchiaia gli poteva essere erogata nelle modalità richieste.

 

Quanto all’allegazione dell’attore (cfr. petizione, punto 7) per cui secondo il Tribunale federale (DTF 136 V 313) l’ammontare delle prestazioni regolamentari non può essere inferiore a quello a cui avrebbe avuto diritto il beneficiario della rendita tramite le prestazioni legali derivanti dal regime obbligatorio della previdenza professionale, la convenuta ha illustrato come detto requisito sia nel caso concreto soddisfatto. In effetti l’assicurato al 1. dicembre 2016 ha accumulato un avere regolamentare di vecchiaia complessivo di fr. __________, mentre quello obbligatorio ammonta a fr. __________; le relative rendite ammonterebbero quella regolamentare a fr. __________ all’anno, a fronte di quella obbligatoria di fr. __________ (doc. V p. 12 e 16).

 

                               2.7.   Appurata quindi la legalità della norma in questione occorre ancora esaminare se la stessa sia applicabile al caso dell’assicurato.

                                         L’assicurato fa in particolare valere che di tale modifica del regolamento, comportante l’introduzione dell’art. 7.6.1, non sia stata data opportuna informazione agli assicurati.

 

                            2.7.1.   Di principio, oltre alla notifica dei regolamenti, l’istituto di previdenza deve informare, in determinate circostanze, gli assicurati sulle modifiche del Regolamento. Per quanto riguarda l’obbligo di informazione che incombe agli istituti di previdenza, l’art. 86b LPP (“Informazione degli assicurati”) recita quanto segue:

 

" 1 L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:

a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;

b. l’organizzazione e il finanziamento;

c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.

2 Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di

riserve e sul grado di copertura.

3 Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.

4 L’articolo 75 è applicabile.”

 

                                         Tale normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che sovraobbligatoria.

                                         L’art. 86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.

                                         Il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato (quali appunto i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia) ai sensi del cpv. 1 lett. a (cfr. anche art. 8 LFLP) può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 73 n. 7, all’art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8; Kurt Pärli, in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, Berna 2010, all’art. 86b n. 11). L’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza (cfr. anche l’art. 74 cpv. 2 LPP).

 

                                         Le informazioni sono da fornire in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 6). L’art. 86b LPP (così come l’art. 27 LPGA; cfr. n seguito) persegue l’obiettivo di istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9: cfr. anche DTF 131 V 472; cfr. anche le STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).

 

Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti del regolamento costitutivi per le prestazioni. Un’informazione esplicita è in particolare prescritta laddove i cambiamenti del regolamento concernono nuove prestazioni, la concessione di diritti costitutivi (per esempio l’opzione di capitale, la dichiarazione che favorisce il compagno convivente) o introduce termini (per esempio per la consegna di una convenzione di sostegno reciproco) (cfr. DTF 136 V 331).

Come sia da intendere il requisito “in modo adeguato” è stato lasciato aperto dal Tribunale federale (cfr. Stauffer, Rechtsprechung, op. cit. all’art. 86b p. 316; DTF 133 V 331; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2 e all’art. 86b n. 2 segg).

                                         In ogni modo lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit., all’art. 86b n. 2; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1).

 

                                         Risulta in ogni modo dalla giurisprudenza federale che l’obbligo di informare che incombe all’istituzione di previdenza è stato formalizzato riferendosi all’obbligazione per gli assicuratori sociali di “informazione e consulenza” giusta l’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), considerato come questo articolo della LPGA e l’art. 86b LPP perseguano in sostanza un obiettivo comparabile (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 7seg). Secondo la giurisprudenza del TF in materia di art. 27 LPGA, l’obbligo di consulenza degli assicuratori sociali consiste essenzialmente nell’orientare l’avente diritto sulla maniera di ottenere le prestazioni alle quali ha diritto (cfr. DTF 131 V 472). Discende da questa giurisprudenza che in caso di modifica del regolamento gli istituti di previdenza devono informare spontaneamente e a tempo debito i loro assicurati in maniera che essi possano prendere le disposizioni necessarie (per esempio concernenti il riscatto; cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9).

                                         Nella sentenza 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014 il Tribunale federale, esprimendosi sul tema di una comunicazione di una modifica regolamentare, si è espresso come segue:

 

" 5.1.Zu den Leistungsansprüchen, über welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu informieren hat, gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). Sieht das Vorsorgereglement resp. bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen das einschlägige Gesetzes- oder Verordnungsrecht eine Lebenspartnerrente vor, ist auch über diese Leistungsart zu informieren. Welches die geeignete Form der Information ist, sagt das Gesetz nicht. Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur "Information der Versicherten" nach Art. 86b BVG ist u.a., dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen (BGE 136 V 331 E. 4.2.1 S. 335).  

In BGE 136 V 331 hat das Bundesgericht erwogen, es sei fraglich, ob über die Leistungsansprüche "in geeigneter Form informieren" auch heisse, dass die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen zu erwähnen seien, jedenfalls wenn diese wie im beurteilten Fall in Bezug auf die Lebenspartnerrente nicht ohne weiteres als gegeben zu erwarten seien. Es liesse sich auch der Standpunkt vertreten, dass eine allgemeine Verweisung auf das Vorsorgereglement oder das einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht für die Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen genüge und es dann Sache der Versicherten sei, dort nachzuschauen oder allenfalls bei der über den Wortlaut von Art. 86b Abs. 2 BVG hinaus auch insoweit auskunftspflichtigen Vorsorgeeinrichtung nachzufragen (E. 4.2.2). Ferner stellte es fest, im beurteilten Fall wäre die Informationspflicht hinsichtlich der neu eingeführten Hinterlassenenleistung Lebenspartnerrente erfüllt worden, wenn den Versicherten der Gesetzestext samt Hinweis auf wesentliche Neuerungen bei den Leistungsansprüchen abgegeben worden wäre (E. 4.2.3.1).“

 

                                         In questo caso, la Corte federale ha infine ammesso una violazione dell’obbligo di informare, avuto riguardo alla modifica dei presupposti necessari per poter beneficiare del diritto ad una rendita per il convivente superstite, osservando ancora:

                                     

" (…) 5.4. Damit vermag die Beschwerdegegnerin den Anforderungen an die Informationspflicht gemäss BGE 136 V 331 (vgl. E. 5.1 hievor) nicht zu genügen, und zwar auch dann nicht, wenn die in E. 4.2.2 des erwähnten Leitentscheids offen gelassene Frage beantwortet würde (wie dies die Vorinstanz in E. 6 des angefochtenen Entscheids implizite tat). Denn die Beschwerdegegnerin erwähnte in ihren Schreiben weder die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen für die Lebenspartnerrente, noch verwies sie betreffend die Voraussetzungen dieser Leistung auf das Reglement (vgl. die zwei diskutierten Möglichkeiten gemäss E. 4.2.2 des erwähnten Urteils). Die Vorgehensweise der Beschwerdegegnerin genügt ferner auch der in E. 4.2.3.1 des genannten Entscheids beschriebenen Informationsmöglichkeit nicht. Zwar wurde den Versicherten das neue Reglement abgegeben, doch fehlt es am Hinweis auf die Änderungen betreffend die Partnerrente, obschon diese als wesentlich zu qualifizieren sind: Nicht nur wird der Anspruch neu davon abhängig gemacht, dass der Vorsorgeeinrichtung die anspruchsberechtigte Person schriftlich mitgeteilt wird, sondern das Recht auf diese Leistung wird auch ausgeschlossen für den Fall, dass die versicherte Person diese Mitteilung nicht vor Eintritt des Rücktrittsalters gemacht hat. Die unzureichende (schriftliche) Information hinsichtlich der neu geregelten Partnerrente wird auch nicht aufgewogen durch die Möglichkeit der Teilnahme an den von der Beschwerdegegnerin angebotenen Informationsveranstaltungen. Zusammenfassend führt eine Gesamtbetrachtung der Umstände nicht zum Ergebnis, dass die Beschwerdegegnerin ihrer Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG in Bezug auf die per 1. Januar 2007 erfolgten Änderungen der Voraussetzungen auf eine Lebenspartnerrente in genügender Weise nachgekommen war. Mithin hat die Beschwerdegegnerin nicht sichergestellt, dass ihre Versicherten in die Lage versetzt wurden, zur Wahrung eines allfälligen entstehenden Anspruchs auf eine Lebenspartnerrente rechtzeitig tätig zu werden und die konstitutive Voraussetzung der schriftlichen Mitteilung des anspruchsberechtigten Lebenspartners zu erfüllen (…)” (STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 5.4; sull‘obbligo d‘informare nel caso del diritto ad una rendita per il convivente superstite cfr. anche STCA 34.2017.31 del 5 aprile 20189.”

 

                                         Se ne può dedurre che l’obbligo di informazione è da rispettare con particolare rigore laddove il cambiamento del regolamento implica l’introduzione o la modifica di diritti potestativi (cosiddetti “Gestaltungsrechte”), o costitutivi, vale a dire diritti che implicano determinate prese di posizione da parte dell’assicurato (per esempio dichiarazioni di opzione di capitale entro un termine o in una specifica forma, o dichiarazioni intese a favorire una determinata persona), o comunque quando il cambiamento implica l’introduzione di nuove “erschwerende Bedingungen oder Aenderungen” o condizioni costitutive per optare per un determinato diritto o una specifica prestazione. L’assicurato deve essere in altre parole messo nella condizione di mettere in atto, se del caso, le modalità prescritte dal regolamento per far valere un determinato diritto; per esempio, come nel caso trattato in DTF 136 V 331, di inoltrare all’istituto di previdenza nei termini e nelle forme prescritti dal regolamento una dichiarazione di assistenza per poter far beneficiare il partner di una eventuale prestazione (cfr. anche la già citata STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2).

                                        

                                         Nella sua giurisprudenza il TF ha avuto modo di rilevare che il rinvio, per esempio contestualmente alla trasmissione dei certificati di previdenza annuali, a generiche “importanti modifiche” del regolamento e delle prestazioni è sufficiente, mentre ha lasciato appunto aperto il tema di sapere se informazione “adeguata” ai sensi dell’art. 86b cpv. 1 LPP significhi anche che debbano essere menzionate le singole condizioni del diritto così come pure il tema di sapere se sia sufficiente “delegare” al datore di lavoro l’obbligo di informare gli assicurati, segnatamente prevedendo che l’invio dei regolamenti agli assicurati avvenga tramite il datore di lavoro visto che l’art. 86b cpv. 1 LPP prevede che il regolamento sia consegnato “ai lavoratori” (cfr. DTF 136 V 331; cfr. l’art. 331 cpv. 4 CO; cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 50 n. 2).

In particolare, sempre in DTF 136 V 331, esprimendosi sull’informazione degli assicurati sui diritti alle prestazioni giusta l’art. 86b cpv. 1 lett. a, il TF ha affermato che un istituto cantonale di previdenza di diritto pubblico non adempie sufficientemente al proprio obbligo di informare gli assicurati in modo adeguato sui loro diritti alle prestazioni - in casu: rendita del partner - con la sola pubblicazione ufficiale del testo di legge e nemmeno con la messa on line di tale testo sul suo sito Internet, con l'indicazione del nuovo tipo di prestazione (consid. 4.2.3). Nel caso particolare la modifica regolamentare prevedeva l’introduzione della rendita per partner convivente (previo deposito presso l’istituto di previdenza di un contratto di assistenza reciproca sottoscritto dalla coppia). Ha tuttavia lasciato aperta la questione di sapere se "informare in modo adeguato" presupponga che debbano pure essere indicate le condizioni del diritto alla specifica prestazione, in ogni caso qualora esse, come nel caso della rendita del partner, non possano ritenersi senz'altro soddisfatte (consid. 4.2.2). Dato quindi un difetto di informazione, ha ritenuto che andava ammesso che nelle circostanze specifiche l’assicurato, qualora avesse saputo di questa nuova norma, avrebbe sicuramente intrapreso i passi necessari al fine di assicurarsi il diritto alla prestazione pensionistica, ossia avrebbe presentato, prima della morte del compagno, una dichiarazione di assistenza come richiesto e ha quindi fatto ordine di erogare al partner la rendita.

 

                                         Nella DTF 133 V 314 il TF ha stabilito che l’introduzione del diritto alla rendita del convivente è un’informazione che deve essere comunicata in modo adeguato ai sensi dell’art. 86b LPP (vedi Pärli, op. cit, ad art. 86b, n. 7-9, p. 1382-1383, il quale nella nota 14 a piè di pagina rinvia al consid. 5.1 della STF B 85/2006 del 6 giugno 2007 non pubblicato nella DTF 133 V 314, dove ha giudicato dubbio che la semplice pubblicazione dell’informazione data dalla Cassa pensioni della Confederazione Publica nella raccolta ufficiale fosse sufficiente per rispettare tale esigenza di forma; cfr. STF B 85/2006 del 6 giugno 2007).

                                        

                                         Per completezza sia ricordato che l’art. art. 331 cpv. 4 del CO prescrive segnatamente che “il datore di lavoro deve dare al lavoratore le informazioni necessarie sui suoi diritti verso l’istituzione di previdenza a favore del personale e verso l’assicuratore”. Il dovere di informare del datore di lavoro deve in ogni modo essere chiaramente distinto da quello dell’istituto di previdenza (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit. n. 1547). In particolare, questa norma non costituisce una base legale per l’obbligo di informazione dell’istituto di previdenza (cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 3). In effetti, essa concerne appunto il rapporto, di natura privata, tra datore di lavoro e lavoratore, ed è quindi di pertinenza civile, ragione per cui l’esame di una sua eventuale violazione compete alla giurisdizione civile e non al giudice ex art. 73 LPP.

 

Per quanto concerne le conseguenze di un’informazione carente o difettosa, come accennato sopra (cfr. consid. 2.7 p. 24), innanzitutto va ribadito che l’interessato può esercitare il diritto a ottenere le necessarie informazioni dall’istituto di previdenza in via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP

(Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 73 n. 7, all’art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, op. cit, § 8 n. 8; Pärli, op. cit, all’art. 86b n. n. 11; in vigore dal 1. gennaio 2005 l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza).

 

                                         Per il resto, secondo la dottrina e la giurisprudenza, nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria (cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 18), un’omissione di informazione ha le stesse conseguenze di un’informazione inesatta, ciò che significa che andrà valutata secondo i principi della protezione della buona fede, rispettivamente della protezione dell’affidamento nel diritto pubblico (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9 e 18; cfr. anche DTF 136 V 338 consid. 4.3; cfr. anche STF 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 5.5).

Va in questa sede ricordato che il diritto alla protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza (cfr. nel dettaglio al consid. 2.8).

                                        

                                         Riferendosi alla violazione dell’obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP, nella succitata DTF 136 V 331, il TF l’ha ritenuta quale colpevole omissione di informazione da trattare in base al principio della buona fede ( “(…) Hinsichtlich der Folgen der Verletzung von Art. 86b Abs. 1 BVG ist vorliegend zu beachten, dass in den Versicherungsausweisen 2006-2008 die Lebenspartnerrente nicht aufgeführt war, was unbestritten ist. Hingegen waren alle übrigen Renten, insbesondere die Ehegattenrente, deren Höhe und auf der Rückseite die Anspruchsvoraussetzungen genannt. In Anbetracht, dass die Information betreffend die neue Lebenspartnerrente, wie dargelegt, ungenügend war und somit als nicht erfolgt zu gelten hat, ist der fehlende Hinweis auf diese Leistung in den Versicherungsausweisen 2006-2008 gleich wie eine zu Unrecht unterlassene behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes (vgl. dazu BGE 121 V 65 E. 2a und 2b S. 66 f. sowie Urteil 9C_507/2009 vom 29. Januar 2010 E. 2 mit Hinweisen) zu betrachten. (…)” (DTF 136 V 331, consid. 4.3, pag. 338)).

 

Da ultimo, va ancora ricordato che nella fattispecie il regolamento di CV 1 prevede pure delle norme che statuiscono un obbligo d’informazione a carico dell’istituto di previdenza. In effetti, l’Aggiunta I del Regolamento 2013 (invariato nel Regolamento 2016) prevede:

 

" Aggiunta I concernente l'obbligo delle istituzioni di previdenza registrate di informare i loro assicurati

 

Gli istituti di previdenza sono tenuti a fornire ogni anno ai loro assicurati le informazioni ai sensi dell'art. 86b cpv. 1 LPP e, su richiesta, le informazioni ai sensi dell'art. 86b cpv. 2 LPP.

 

Il presente regolamento di previdenza del personale, nonché il certificato di previdenza, informano sull'ammontare delle prestazioni e sulle basi di calcolo utilizzate.

 

La Fondazione fornisce pure le informazioni che concernono punti non precisati nel regolamento di previdenza del personale o nel certificato di previdenza.

 

CV 1 è una fondazione collettiva con sede a __________ fondata dall'__________, ai sensi dell'art. 80 segg. del CC. Il suo obiettivo è l'assicurazione della previdenza a favore dei dipendenti e dei datori di lavoro conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

 

Gli organi della Fondazione sono la Commissione di previdenza paritetica, costituita per ogni istituto di previdenza, nonché il Consiglio di fondazione.

 

Il mandato di gestione è conferito all'CV 1. Le comunicazioni fatte dall'CV 1 valgono anche come comunicazioni fatte dalla Fondazione e viceversa.

 

L'organo di controllo della Fondazione è la Società __________ a __________. L'autorità di vigilanza competente è __________ a __________.

 

Il perito riconosciuto in materia di previdenza professionale della __________, ufficio __________.

 

Informazioni supplementari possono essere ottenute presso la Commissione di previdenza, l'agenzia generale competente oppure alla sede principale di CV 1 a __________.” (doc. A/XIII)

 

                                         Inoltre l’art. 4.5 del contratto di affiliazione concluso il 16 giugno/21 ottobre 2008 tra __________ e la Fondazione convenuta (e quindi prorogato sino al 31 dicembre 2017; cfr. doc. XXXIV/3) prevede che:

 

" Per le nuove assunzioni, nonché all’inizio di ogni anno, la fondazione redige per tutte le persone assicurate un certificato di previdenza, da cui risultino la prestazioni in aspettativa.

L’impresa affiliata è tenuta a trasmettere i citati certificati ad ogni singolo dipendente. L’obbligo di cui sopra si estende pure ai regolamenti di previdenza del personale redatti dalla Fondazione.” (doc. IX/7)

 

                            2.7.2.   Per venire quindi al caso concreto la modifica regolamentare che ha introdotto l’art. 7.6.1 oggetto di disamina è stata decisa nella seduta del Consiglio di fondazione del 6 novembre 2013 e, quindi, approvata dall’autorità di vigilanza competente in data 3 febbraio 2014 (cfr. consid. 2.5). Secondo la convenuta la stessa è quindi entrata in vigore dal 1 gennaio 2014.

                                        

                                         Come ha sostenuto l’attore, l’istruttoria ha permesso di appurare che la modifica regolamentare consistente nell’introduzione dell’art. 7.6.1. non è tuttavia stata oggetto di alcuna informazione o comunicazione specifica agli assicurati da parte dell’istituto di previdenza convenuto, né in occasione della sua entrata in vigore e nemmeno successivamente.

                                        

                                         In effetti, dagli atti risulta che annesso al certificato di previdenza valevole al 1° gennaio 2015 è stato inviato agli assicurati un foglio informativo (cfr. doc. 2), dal quale si evince che “vi informiamo in quanto destinatari della CV 1 (...) sulle principali modifiche regolamentari generali che sono entrate o che entreranno in vigore dal 01.01.2014 o dal 01.01.2015, a prescindere dalla data del vostro piano di previdenza. Si tratta per lo più di precisazioni testuali. Non sono state apportate modifiche materiali sostanziali, ad eccezione dell’ampliamento di prodotto in caso di pensionamento anticipato al 01.01.2014”. Nessuna menzione espressa al nuovo art. 7.6.1 è stata fatta e nemmeno al suo contenuto sostanziale, ossia alla modifica riguardo alla modalità di riscossione del capitale (di pensionamento, per l’acquisto di una proprietà o di trasferimento dell’avere in caso di divorzio).

                                         Nemmeno nel foglio allegato al certificato assicurativo valevole dal 1. gennaio 2016 inviato agli assicurati è stata fatta menzione dell’art. 7.6.1. (doc. 3). In data 29 marzo 2016 CV 1 ha trasmesso a __________ un’informativa relativa alla riduzione dei tassi di conversione della parte sovraobbligatoria. Anche in questa sede non è stato fatto alcun riferimento alla norma in questione (doc. 5). Sia altresì menzionato che una menzione alla nuova norma non figura nemmeno nei fogli “news sul 2. Pilastro” pubblicate dalla convenuta per gli anni 2015 e 2016 (doc. 6, 7). A questo proposito va detto che della modifica non è stata fatta menzione malgrado nel fascicolo “News sul 2. Pilastro”, edizione dicembre 2016, si ribadisca a chiare lettere che “vi aggiorneremo ogni anno in questa sede sulle modifiche dei nostri regolamenti” (doc. 7 p. 22). Del resto, il fatto che anche il datore di lavoro dell’attore, l’__________, fosse all’oscuro della nuova norma emerge in modo inconfutabile dagli scritti seguiti all’incontro con i rappresentanti del datore di lavoro stesso e della convenuta tenutosi il 26 aprile 2016 (cfr. di seguito).

 

                                         Per quanto riguarda l’assicurato egli ha affermato di aver avuto conoscenza del nuovo articolo del Regolamento in sostanza solo in data 21 ottobre 2016, in occasione del colloquio tenutosi con I'agente generale di CV 1 a __________, signor __________. In effetti, come è stato anticipato (cfr. consid. 2.2), con la lettera raccomandata del 3 marzo 2016 l’assicurato aveva comunicato a CV 1 che al momento del pensionamento ordinario richiedeva a titolo di prestazioni di vecchiaia la rendita di vecchiaia sulla parte obbligatoria e sotto forma di capitale l'avere di vecchiaia accumulato sulla parte extra obbligatoria (doc. A/VI). In seguito la fondazione aveva fatto inviare all’assicurato il 10 marzo 2016, tramite l’__________, una e-mail con allegato il formulario "Opzione di capitale", formulario, che, tra le altre precisazioni, conteneva la specifica che le riscossioni parziali dell’avere di vecchiaia venivano sottratte, per quanto possibile, in misura proporzionale all’avere di vecchiaia minimo conformemente alla LPP e all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio, vale a dire il contenuto dell’art. 7.6.1 che tuttavia non era espressamente menzionato (doc. A/VII). Il 10 marzo 2016 l’assicurato ha quindi avuto un colloquio con il funzionario di CV 1 sig. __________, nel corso del quale questi, a detta dell’attore senza menzionare l’art. 7.6.1, aveva in sostanza ribadito la necessità di compilare il citato formulario. In seguito tuttavia, lo stesso giorno, l’assicurato sarebbe stato contattato dal funzionario dell’__________, il quale gli avrebbe riferito di aver ricevuto una telefonata dalla sede di CV 1 __________, con la quale veniva comunicato che la sua richiesta del 3 marzo 2016 era accolta. In seguito l’assicurato non ha avuto più alcuna nessuna comunicazione né dalla convenuta né dal datore di lavoro.

                                         Con lettera 16 settembre 2016 l’assicurato ha quindi confermato alla convenuta la sua richiesta nei termini indicati nel marzo precedente, allegando pure la dichiarazione di assenso del coniuge autenticata dal notaio, non invece il formulario “Opzione in capitale" inviatogli dalla convenuta (doc. A/IX). È quindi seguito un incontro in data 21 ottobre 2016 tra l’assicurato, il rappresentante di CV 1 e quello del datore di lavoro, nel corso del quale la convenuta ha ribadito che la richiesta dell’assicurato, così come formulata, non poteva essere accolta in quanto inconciliabile con l’art. 7.6.1. Con scritto del 28 ottobre 2016 CV 1 ha quindi confermato la sua presa di posizione all’assicurato, invitandolo nuovamente a compilare e inoltrare, entro il 15 novembre 2016, il formulario apposito per l’opzione in capitale oppure di comunicare la rinuncia a percepire la prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale (doc. A/XV).

                                        

                            2.7.3.   La questione di sapere quando si debba ritenere che l’assicurato abbia avuto conoscenza della nuova norma di cui all’art. 7.6.1 - ossia se, come da lui sostenuto, solo il 21 ottobre 2016 in occasione dell’incontro con i responsabili della convenuta oppure, come sostiene la convenuta, almeno già nel marzo 2016 allorquando egli ha ricevuto per la compilazione il formulario "Opzione di capitale" giacché tale formulario prevedeva la specifica che le riscossioni parziali dell’avere di vecchiaia venivano sottratte, per quanto possibile, in misura proporzionale all’avere di vecchiaia minimo conformemente alla LPP - appare, visto quanto segue, irrilevante.

                                        

                                         Va tra l’altro osservato che la questione del nuovo art. 7.6.1 era stata oggetto, unitamente ad altre tematiche (in particolare la riduzione dei tassi di conversione delle rendite 2017/2018) della già citata riunione tra i rappresentanti di __________ e della convenuta tenutasi a __________ il 26 aprile 2016, al quale era pure presente __________, il quale non solo era “__________di __________”, ma anche membro, unitamente a AT 1, della commissione di previdenza (l’attore ne è stato membro dal 1988 sino alla conclusione dell’attività lavorativa). A seguito di questo incontro, nel corso del quale le parti si sono chiarite, era emerso anche che __________ era ancora in possesso del Regolamento nella sua versione del 2013 e non era informata della modifica riguardo all’opzione di capitale (cfr. e-mail di CV 1 del 27 aprile 2016: “…visto che __________ ha ancora il vecchio Regolamento (stato 2013) non erano al corrente della modifica riguardo alla riscossione del capitale”; doc. 1).

                                         Il 28 aprile 2016 la Fondazione convenuta ha quindi fatto pervenire a __________ le copie dei nuovi regolamenti valevoli dal gennaio 2016 (versione quindi comprensiva anche della nuova norma di cui all’art. 7.6.1; cfr. doc. A/XII e IX/4). Di una successiva effettiva trasmissione dei Regolamenti agli assicurati non vi è tuttavia agli atti alcuna evidenza.

                                        

                                         Sia come sia, da quanto addotto dall’attore, la commissione di previdenza in seno a __________, di cui egli ha fatto parte dal 1988 sino al suo pensionamento, ha ufficialmente avuto notizia dell'introduzione dell’art. 7.6.1 soltanto I'8 novembre 2016, in occasione di un incontro sollecitato dall’assicurato medesimo con e-mail del 27 ottobre 2016 (doc. Xl). Non pare di rilevanza per la fattispecie in esame il fatto che, come visto, almeno uno dei membri della commissione, __________, fosse presente all’incontro del 27 aprile 2016 con la convenuta, nel corso del quale era emersa l’avvenuta introduzione dell’art. 7.6.1, e nemmeno il tema di sapere se __________ ne abbia in seguito informato o meno gli altri membri della commissione (doc. 1).

                                         Resta in ogni modo appurato che quantomeno sino al mese di aprile 2016 nemmeno __________ era stata espressamente informata dalla convenuta circa la modifica riguardo la riscossione del capitale. In proposito occorre nondimeno precisare che benché non risulti un’esplicita informazione da parte della Fondazione a __________ circa l’introduzione dell’art. 7.6.1, dalla documentazione agli atti (segnatamente lo scritto, sottoscritto anche da __________, del 12 giugno 2015 di __________ alla convenuta con la quale si afferma “…la nostra organizzazione si appresta ad indirizzare a tutti i collaboratori una nuova edizione del regolamento per il personale occupato presso l’__________”; doc. IX/5) parrebbe che __________ avesse in ogni modo preso conoscenza del Regolamento nella sua versione valida nel 2015, che era comprensiva dell’art. 7.6.1.

 

                                         A prescindere da tali circostanze, deve essere ammesso che non è avvenuta alcuna informazione agli assicurati concernente l’introduzione dell’art. 7.6.1, e questo né direttamente da parte dell’istituto di previdenza né per il tramite del datore di lavoro. Del resto solo nell’aprile 2016 __________ ha ricevuto dalla convenuta i regolamenti nella nuova versione valida dal 1° gennaio 2016, in sostituzione di quelli in possesso di __________, vale a dire quelli del 2013 (doc. 1), venendo solo in questa data informata espressamente dell’art. 7.6.1 (doc. XL).

                                     

                                         A ragione peraltro l’assicurato sottolinea come il fatto di elencare una serie di modifiche delle norme regolamentari come fatto dall’istituto di previdenza nelle informazioni fornite agli assicurati unitamente ai certificati di salario del 2015 e 2016, che non comprendevano appunto alcun riferimento all’art. 7.6.1., ha addirittura implicitamente risvegliato negli stessi la convinzione che, all’infuori delle modifiche elencate, non ve ne fossero altre importanti (cfr. in tal senso anche il TF nella citata STF 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014 consid. 5.3). In proposito non può quindi essere seguita la convenuta laddove, nello scritto 8 dicembre 2017 al TCA, afferma che:

 

" La convenuta aveva spedito all'__________ all'attenzione dei loro assicurati dei regolamenti stampati in 2008, 2013 e poi 2016. Per gli altri anni non sono stati stampati dei nuovi regolamenti, anche se c'erano sempre delle modifiche decise dal consiglio di fondazione paritario. Gli assicurati venivano informati delle modifiche attraverso fogli informativi, dove in finis veniva richiamato l'attenzione sul fatto che legalmente vincolanti erano solo le disposizioni regolamentari. Questo procedimento, che mantiene basso i costi della previdenza, non ha portato a nessuna contestazione durante tutti questi anni, né da parte degli assicurati, né da parte delle commissioni di previdenza.

2. Con la segnalazione della necessità di considerare unicamente le disposizioni regolamentari, l'attore veniva chiamato a stampare le disposizioni regolamentari e veniva informato che poteva ordinare una stampa delle nuove disposizioni anche attraverso la commissione di previdenza. Come membro della commissione di previdenza, l'attore non è attendibile quando dice di non aver preso conoscenza dei nuovi regolamenti; di lui si poteva aspettare che si interessasse delle nuove disposizioni regolamentari.” (doc. XXXIV)

 

                                         D’altra parte, il cambiamento del regolamento con l’introduzione dell’art. 7.6.1, che regola le modalità di riscossione dell’avere di vecchiaia, appare, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, di importanza non trascurabile considerato, come modifica di fatto la possibilità di gestire le aspettative pensionistiche degli assicurati che vanno in pensione, la possibilità di riscuotere anticipatamente parte dell’avere di vecchiaia per l'acquisto di una proprietà d'abitazione o infine anche le modalità di trasferimento dell'avere in caso di divorzio. Una simile disposizione non costituisce dunque una semplice prescrizione d’ordine, ma definisce le modalità di riscossione del capitale, circostanza tutt’altro che marginale ai fini della pianificazione del pensionamento (così come anche di acquisizione di parte del capitale per l’abitazione o in sede di divorzio).

Va detto peraltro che l’istruttoria non ha potuto chiarire se prima dell’introduzione dell’art. 7.6.1 fosse effettivamente possibile optare, come avrebbe voluto l’attore, per una rendita calcolata sul capitale obbligatorio e per l’intero capitale sovraobbligatorio. L’esistenza di tale modalità, che parrebbe teoricamente data in base al disciplinamento regolamentare in vigore sino alla fine del 2013 (cfr. consid. 2.4), è stata in effetti sostanzialmente negata dalla convenuta, la quale, nello scritto al TCA del 8 dicembre 2017, ha sostenuto in sostanza che anche precedentemente al 2014 de facto le prestazioni pensionistiche fossero già erogate nelle modalità previste dall’art. 7.6.1, essendo già allora esclusa la possibilità di calcolare la rendita di vecchiaia sul solo avere obbligatorio. Ne discende che, a suo dire, l’introduzione dell’art. 7.6.1 non costituirebbe una “modifica materiale sostanziale”, ma solo una “precisazione testuale per dare più chiarezza” (cfr. doc. XXXIV). Ora, la convenuta non ha tuttavia comprovato tale allegazione, la quale non ha potuto del resto essere confermata nemmeno da __________ (doc. XL). 

                                         A mente di questo TCA bisogna quindi senza dubbio partire dalla costatazione che l’art. 7.6.1 ha introdotto una modifica sostanziale e non trascurabile nel regolamento, circostanza questa del resto espressamente confermata anche da __________ (cfr. doc. XL), e non una semplice “precisazione testuale”, come sostenuto dalla Fondazione convenuta (cfr. doc. XXXIV).

                                         Ne discende che l’introduzione dell’art. 7.6.1 andava accompagnata, giusta la giurisprudenza, da una sufficiente e “adeguata” informazione degli assicurati ai sensi dell’art. 86b cpv. 1 LPP e del disciplinamento regolamentare suenunciato che prescrive che l’istituto di previdenza informi ogni anno gli assicurati in merito ai loro diritti e alle loro prestazioni (cfr. DTF 133 V 314 e riferimenti; STF B 85/06 del 6 giugno 2007).

                                         La violazione dell’obbligo di informare va quindi ammessa.

 

                                         A nulla muta l’allegazione della convenuta secondo cui “l’inserimento dell’art. 7.6.1 del Regolamento di previdenza è stato deciso dal consiglio di fondazione della convenuta per ben 12'000 istituzioni di previdenza (cioè per tutti gli affiliati della fondazione), non solo per l’istituzione di previdenza dell’__________” (doc. XLV). L’estensione della validità della norma in questione non modifica infatti minimamente, anzi semmai dovrebbe rafforzarla, l’importanza della stessa e, quindi, la necessità di assolvere al dovere di informazione previsto dalla legge e dal regolamento.

                                     

                                         Può per contro, alla luce di quanto segue, restare aperto il tema di sapere se - in virtù dell’obbligo che incombe all’assicurato di verificare periodicamente la sua situazione previdenziale personale, e adeguatamente informarsi, se del caso consultando le norme regolamentari più attuali sul sito dell’istituto di previdenza, o chiedendo una consulenza, facendosi quindi se del caso spontaneamente parte diligente, richiedendo la documentazione necessaria al chiarimento delle proprie posizioni previdenziali [e questo specie allorquando i certificati assicurativi (cfr. in casu ad esempio quelli validi per il 1 gennaio 2015 e 2016, doc. 2 e 3) o altre comunicazioni dell’istituto di previdenza contengono il rimando esplicito al regolamento e al sito dell’istituto di previdenza, precisando che “al riguardo risultano determinanti le disposizioni contemplate nel regolamento di previdenza”] - si potesse pretendere che fosse l’assicurato (così come gli altri assicurati) a doversi informare tempestivamente sulle norme in vigore (in argomento cfr. STCA 34.2003.2 del 26 aprile 2004). A maggior ragione nel caso dell’attore visto che era membro della commissione di previdenza, e dal quale poteva quindi essere pretesa un’accresciuta attenzione alle norme previdenziali in vigore e alle relative modifiche.

                                         Questa Corte non può in effetti esimersi dall’osservare che agli assicurati incombe l’obbligo di adeguatamente informarsi delle norme loro applicabili.

Sia in ogni modo sottolineato che il Tribunale federale ha già avuto modo di evidenziare che l’obbligo, valido anche nel campo della previdenza professionale, di far uso di un minimo di attenzione in relazione alla tutela di un diritto a prestazioni future, di principio non limita il dovere di informare che incombe agli istituti di previdenza (cfr. DTF 136 V 336 consid. 4.2.2).

 

Resta ancora da osservare che la violazione dell’obbligo di informare è a mente di questo TCA da ammettere anche se la normativa in questione (art. 7.6.1) costituisce una disposizione regolamentare che non contiene alcun diritto costitutivo vincolato a qualsivoglia atto dispositivo da compiere dall’assicurato. Non prevede infatti alcuna richiesta da formulare, alcun termine da rispettare. In altre parole: diversamente che nei casi trattati dalla giurisprudenza federale, come quello in DTF 136 V 331, la mancata conoscenza della norma in questione non implicava di principio alcuna perenzione di diritti su prestazioni per effetto del mancato esercizio di un atto formale da adempiere entro una determinata scadenza.

 

                               2.8.   Data quindi da parte della fondazione convenuta una violazione dell’obbligo di informare per non aver comunicato agli assicurati, né direttamente né tramite il datore di lavoro, l’introduzione della modifica di cui all’art. 7.6.1 del Regolamento, occorre esaminare se l’assicurato possa invocare a suo favore la protezione della buona fede, rispettivamente la protezione dell’affidamento nel diritto pubblico (Pärli, op cit, ad art. 86b n. 9; cfr. anche DTF 136 V 331). Come anticipato (cfr. consid. 2.7.1), il diritto alla protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

                                         Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate dalla giurisprudenza. Innanzitutto l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate. Secondariamente l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze. Inoltre l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta. Aggiuntivamente l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole rispettivamente a tralasciare un agire che gli sarebbe stato di vantaggio e, da ultimo, la legge non deve essere stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (cfr. RAMI 1993 p. 120-121, Pratique VSI 1993 p. 21-22, RCC 1991 p. 220 consid. 3a, Grisel, op. cit, p. 390ss; Knapp, op. cit., n. 509, p. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, p. 217ss).

 

                                         Nel caso di specie, tutto ben considerato, a mente del TCA non ricorrono gli estremi per tutelare la buona fede dell’assicurato.

                                        

                                         In effetti, lasciando aperto il soddisfacimento delle altre condizioni giurisprudenziali per la tutela della buona fede, anche volendo segnatamente per ipotesi ammettere che l'interessato, malgrado soprattutto la sua appartenenza alla commissione di previdenza, non potesse, date le circostanze, accorgersi delle condizioni in vigore per l’opzione parziale di capitale (segnatamente dell’art. 7.6.1), rispettivamente dell’errore commesso dal responsabile dell'istituto di previdenza allorquando gli avrebbe comunicato che la richiesta così come da lui formulata poteva essere accolta (requisito 3), e che, quindi, fosse stata creata nell’attore un'aspettativa circa il diritto all'ottenimento del pagamento della prestazione di vecchiaia così come da lui postulato il 3 marzo 2016, tale comunicazione erronea rispettivamente la mancata informazione da parte dell’istituto di previdenza circa l’adozione della nuova normativa di cui all’art. 7.6.1, non ha comunque senz'altro indotto il destinatario ad adottare, nel periodo in cui ancora si trovava in errore, un comportamento che gli è pregiudizievole rispettivamente a non intraprendere un qualsivoglia passo che gli avrebbe permesso di modificare la sua situazione previdenziale (requisito 4; DTF 121 V 67). Né del resto l'attore fa valere altrimenti in corso di causa.

 

                                         In effetti, richiesto con lettera del 17 ottobre 2017 da questo TCA di indicare, “qualora avesse saputo dell’introduzione dell’art. 7.6.1 già al momento della sua introduzione (o nel momento dell’approvazione del nuovo Regolamento da parte dell’autorità di vigilanza) o quantomeno contestualmente all’invio del certificato di previdenza valido per il 1. gennaio 2015” se avrebbe in qualche modo “intrapreso qualche azione (nei confronti della Fondazione, della commissione di previdenza, del datore di lavoro o di altro ente)” rispettivamente se in tale ipotesi “avrebbe disposto o organizzato in qualche modo diversamente (a livello lavorativo, assicurativo, famigliare o personale) la cessazione della sua attività lavorativa per pensionamento o le conseguenze finanziarie ad essa associate” o infine se in tale ipotesi la Commissione di previdenza avrebbe intrapreso qualche passo, e se del caso quale, a tutela dei diritti degli assicurati (doc. XX), con scritto 14 novembre 2017 AT 1 si è limitato ad affermare quanto segue:

 

" (...)

certamente e senza ombra di dubbio, nella qualità di membro della commissione di previdenza, in rappresentanza dei dipendenti __________, avrei convocato i colleghi in assemblea al fine di sapere, dopo votazione, se essi condividessero o meno quanto statuito dalla Fondazione con l'adozione dell'articolo 7.6. 1.

Qualora, come presumibile, la nuova regolamentazione non fosse stata accettata, avrei chiesto a __________, rispettivamente alla commissione di previdenza, di voler procedere a notificare a CV 1, entro il termine legale, la disdetta del contratto previdenziale e assicurarsi presso un altro istituto di previdenza.

(…)

Sia come sia, le comunico che, se la commissione di previdenza avesse saputo dell'adozione dell'art. 7.6.1, o nel corso del 2014 o a inizio del 2015, certamente e nell'interesse dei dipendenti assicurati, avrebbe proceduto a chiedere a __________ di disdire il contratto previdenziale essendo essa norma oltremodo penalizzante per i collaboratori.” (doc. XXIII).

 

                                         Ora, alla luce di tali allegazioni non sono manifestamente dati gli estremi per tutelare la buona fede dell’assicurato, segnatamente nel senso di permettergli di beneficiare della prestazione di vecchiaia così come da lui preteso e in violazione del Regolamento applicabile.

                                         In effetti, occorre innanzitutto sottolineare che la mancata conoscenza della norma di cui all’art. 7.6.1, dal momento della sua entrata in vigore, vale a dire dal gennaio 2014, non ha portato l’assicurato a compiere atti di disposizione che gli sono stati pregiudizievoli né a tralasciare (nell’ambito lavorativo, assicurativo o famigliare) un agire che gli sarebbe stato in qualche modo di vantaggio. L’attore non ha in effetti addotto nulla in tal senso. Sia in proposito evidenziato che in base alle disposizioni regolamentari della convenuta la scelta di come incassare la prestazione di vecchiaia, ossia se sotto forma di rendita, di capitale o di entrambi, non è vincolata ad un termine di preavviso, ma può essere comunicata con un semplice scritto alla Fondazione sino al momento del pensionamento (cfr. art. 10.3.1 del Regolamento, in esteso al consid. 2.4). Ciò significa che l’attore, quando ha avuto conoscenza dell’art. 7.6.1, sia che si voglia situare questo momento al marzo 2016 o all’ottobre 2016, ancora poteva liberamente scegliere, teoricamente sino al 30 novembre 2016, come procedere con la sua prestazione di vecchiaia. Circostanza questa che del resto la fondazione ha nuovamente ribadito all’assicurato nelle sue lettere del 28 ottobre 2016 e 17 novembre 2016, con le quali ha confermato il contenuto dell’art. 7.6.1, la necessità della compilazione del formulario “opzione di capitale” con la precisazione che egli poteva altrimenti comunicare la rinuncia a percepire la prestazione di vecchiaia in capitale (doc.A/XV e A/XVII).

 

                                         Quanto all’allegazione dell’attore secondo la quale, qualora egli avesse saputo tempestivamente dell’avvenuta modifica del Regolamento, avrebbe provveduto a comunicare la stessa ai colleghi della commissione di previdenza e, quindi, invitato gli stessi ad una riunione al fine di “sapere, dopo votazione, se essi condividessero o meno quanto statuito dalla Fondazione con l'adozione dell'articolo 7.6. 1” procedendo quindi ad invitare il datore di lavoro a disdire il contratto di affiliazione, tale allegazione non è manifestamente sufficiente né peraltro pertinente ai fini dell’invocazione alla protezione della buona fede. A prescindere dal fatto che tale ipotetica circostanza non appare rilevante per la concreta situazione dell’attore, trattasi di mere ipotesi e speculazioni la cui effettiva e concreta realizzabilità è realisticamente indimostrabile. Del resto, il fatto di personalmente non condividere la norma in questione, peraltro approvata come detto in una procedura formalmente corretta e tramite l’organo paritetico preposto conformemente ai dettami di legge, non può bastare per ammettere che i membri della commissione o la maggioranza degli stessi (cfr. “dopo votazione”) rispettivamente il datore di lavoro avrebbero avuto la stessa opinione.

                                         Come è già stato esposto, risulta peraltro che un membro della commissione di previdenza, __________, era stato messo a conoscenza della nuova norma di cui all’art. 7.6..1 in occasione dell’incontro con i rappresentanti della convenuta tenutosi il 27 aprile 2016. In questa sede non solo non era stata palesata alcuna critica alla nuova normativa, ma addirittura era stata espressa soddisfazione e riconoscenza per la buona conduzione del contratto previdenziale da parte della Fondazione convenuta (cfr. doc. 1).

                                        

                                         In proposito la convenuta ha in ogni modo con pertinenza fatto osservare che la disdetta di un contratto di affiliazione spetta unicamente alle parti contraenti, cioè al datore di lavoro e all’istituto di previdenza (art. 11 LPP) e che una nuova riaffiliazione richiede per legge un’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dello stesso.

                                        

                                         Ha pure fatto osservare che il contratto di affiliazione tra __________ e CV 1 era stato prolungato, con sottoscrizione del 7/11 gennaio 2013, per una durata fissa di 5 anni dal 1. gennaio 2013, e quindi sino al 31 dicembre 2017, ciò che risulta avvenuto anche con il benestare della commissione di previdenza e, quindi, anche dell’attore (cfr. doc. XXXIV/3 sul quale figura anche la firma dell’attore). Ne discende che nessuna delle due parti avrebbe comunque potuto dare disdetta al contratto prima della fine del 2017, con preavviso di sei mesi (doc. IX/7 consid. 7.1). 

                                         Non è in effetti ipotizzabile una disdetta precedente, vale a dire “immediata”, non ricorrendone manifestamente gli estremi, nemmeno del resto contemplati dal contratto d’affiliazione (cfr. doc. IX/7).

                                         In altre parole: nella fattispecie il contratto di affiliazione non poteva in ogni caso essere disdetto per una data precedente al 31 dicembre 2017. Tale data è comunque posteriore al momento dell’entrata in pensione dell’attore (1. dicembre 2016), ragione per cui tale elemento non ha alcuna rilevanza riguardo alla definizione delle prestazioni di vecchiaia dovutegli.

                                        

In corso di causa del resto è emerso che con effetto alla fine del 2017 il contratto d’ affiliazione tra __________ e CV 1 è effettivamente stato disdetto mediante lettera di __________ alla convenuta del 27 giugno 2017, confermata il 14 dicembre 2017 (doc. XL). Con effetto dal 1. gennaio 2018 __________ è affiliato a __________ (doc. XL). Sulle circostanze e sulle motivazioni che hanno portato al mancato rinnovo del contratto, che peraltro – malgrado sia avvenuto pendente la presente causa – non è incomprensibilmente stato comunicato al TCA dalla convenuta, il TCA ha interpellato __________, che in proposito ha affermato:

 

 

" (...)

Dal 1 gennaio 2018 l'__________ è affiliata ad un altro istituto di previdenza. Il contratto con CV 1 era in vigore sotto diverse forme e condizioni, da oltre cinquant'anni e giungeva a scadenza il 31 dicembre 2017. L'__________ ha dato disdetta formale (allegato 6) sei mesi prima della scadenza per non ricadere in un rinnovo tacito, essendo nostra intenzione procedere con una armonizzazione interna all'Organizzazione dei contratti LPP dopo aver valutato piani di previdenza e offerte alternative-. L'__________ il 14 dicembre 2018  ha preso la decisione di cambiare istituto di previdenza per le due ragioni seguenti:

 

- Economiche, non tanto per il costo dei premi quanto per diverse remunerazioni dei capitali sovraobbligatori;

- Il venir meno della fiducia nei confronti di CV 1 che ci ha annunciato una ulteriore inattesa riduzione dei tassi di conversione degli averi sovraobbligatori, anche per il 2019, oltre a quanto già comunicato nel marzo 2016.

L'introduzione dell'art. 7.6.1 e le modalità con cui ce n'è stata data comunicazione non possono essere considerate come la causa del mancato rinnovo, ma hanno certamente contribuito ad orientare la nostra decisione.” (doc. XL)

 

Alla luce di tali allegazioni risulta ulteriormente comprovato che l’argomento addotto dall’attore non ha pertinenza nella presente controversia.

Inoltre, la convenuta ha in corso di causa fatto notare – e tale allegazione è rimasta incontestata – che il nuovo istituto di previdenza cui si è affiliato __________ dal 1. gennaio 2018, la __________, prevede nel suo regolamento, in tema di versamento del capitale previdenziale, una regolamentazione analoga a quella di cui all’art. 7.6.1 (cfr. art. 32 cpv. 4 del Regolamento di __________, doc. XL/13). Ne discende che in nessun caso l’attore, anche volendo ammettere, per pura ipotesi, che sarebbe stata possibile una disdetta precedente del contratto di affiliazione tra __________ e CV 1, può prevalersi di tale circostanza per appellarsi alla protezione della buona fede.

 

Di conseguenza, anche volendo ammettere che l'interessato non potesse, date le circostanze, accorgersi personalmente dell’entrata in vigore della norma in questione e che quindi, vista la mancata informazione da parte dell'istituto di previdenza, era stata creata nell’attore un'aspettativa circa il diritto all'ottenimento della prestazione di vecchiaia nelle modalità da lui auspicate, la violazione dell’obbligo di informare in discussione non ha comunque senz'altro indotto il destinatario ad adottare, nel periodo in cui ancora si trovava in errore, un comportamento che gli è pregiudizievole o ad ometterne altri che gli sarebbero stati favorevoli (cfr. DTF 121 V 67). Né in effetti l'attore fa valere altrimenti in corso di causa.

 

Va osservato che in effetti il presente caso differisce sostanzialmente dai casi in cui il Tribunale federale, constatata una violazione dell’obbligo di informare, ha tutelato la buona fede degli assicurati, giacché la mancata informazione aveva implicato la mancata messa in atto, da parte dell’assicurato, di atti costitutivi indispensabili finalizzati ad ottenere una prestazione (come per esempio la tempestiva presentazione all’istituto di previdenza di un contratto di assistenza reciproca tra concubini introdotto dalla normativa regolamentare quale requisito indispensabile per il versamento, dopo la morte di uno dei partner, della rendita “vedovile” per partner; cfr. DTF 136 V 331) o segnatamente il mancato rispetto di determinati termini per far valere una pretesa.

 

                                         Ne consegue che AT 1 non può prevalersi della protezione della buona fede (per un diverso caso cfr. STFA B 59/01 del 24 ottobre 2003), e dalla mancata o quantomeno difettosa informazione della convenuta circa l’introduzione dell’art. 7.6.1 del Regolamento, l’attore non può dedurre il diritto di percepire le prestazioni previdenziali così come da lui postulate.

Ne consegue che la prestazione di vecchiaia che gli è dovuta sarà da calcolare nel rispetto dell’art. 7.6.1, norma applicabile al momento del pensionamento.

 

Siffatte conclusioni non possono tuttavia esimere questo Tribunale dall’osservare che la mancata informazione data ai propri assicurati, direttamente o tramite l’impresa affiliata, dall’istituto di previdenza convenuto nella specifica circostanza, non può andare esente da critica. CV 1 è quindi espressamente invitata in futuro ad un più rigoroso rispetto dell’obbligo di informare che le incombe in base alla legge e al regolamento.

 

                               2.9.   Alle suddette conclusioni non possono mutare le altre allegazioni formulate dall’attore.

 

                                         Laddove in particolare egli rileva che in altri casi la convenuta avrebbe concesso le prestazioni di vecchiaia così come da lui preteso, vale a dire erogando la rendita in relazione al capitale obbligatorio e il capitale relativamente a quello sovraobbligatorio, la convenuta, richiesta in merito, ha affermato quanto segue:

 

" (…)

Come richiesto dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con lettera del 6 febbraio 2018, abbiamo fatto la ricerca delle persone che hanno optato di prendere un capitale di vecchiaia al momento del loro pensionamento. Non siamo in grado, purtroppo, di riferire i casi anteriori al 2006 perché in quelle data abbiamo cambiato da un lato la nostra software e dall'altro lato l'archivio di carta in archivio elettronico.

Nella fattispecie dell'istituzione di previdenza dell'__________, la stragrande maggioranza degli assicurati, al momento del loro pensionamento, hanno scelto di prendere o la rendita di vecchiaia al 100% o il capitale di vecchiaia al 100%. Tra il 2006 ed il 2017 hanno chiesto il pagamento del capitale di vecchiaia (al 100%) 21 assicurati. Le persone che hanno scelto di prendere una rendita di vecchiaia al 100%, a parte la rendita hanno percepito le eccedenze individuali come pagamento unico. In questi casi non si tratta di una divisione del avere di vecchiaia in rendita LPP e capitale sovraobbligatorio. Come esempio di questi procedimenti le alleghiamo 3 esempi. A causa della protezione dì dati, la preghiamo di trasmettere all'attore solamente le copie annerite.

 

Nell'archivio tra 2006 e 2017 abbiamo trovato 3 polizze con una vera divisione della prestazione di vecchiaia tra rendita e capitale.

 

a) __________: pensionamento al 01.09.2013

L'assicurato con opzione del 08.06.2013 ha chiesto una prestazione parziale come capitale di vecchiaia un unico pagamento in capitale di CHF __________. Componenti di questo pagamento di capitale sono le eccedenze individuali di CHF __________ e una parte del capitale di vecchiaia di CHF __________. L'assicurato quindi non aveva chiesto Ia divisione dell'avere di vecchiaia in LPP e sovraobbligatorio. La rendita era finanziata quindi del avere di vecchiaia LPP e in parte sovraobbligatorio.

 

b) __________: pensionamento al 01.12.2012

L'assicurato con opzione del 14. 12.2012 ha chiesto una prestazione parziale come capitale di vecchiaia un unico pagamento in capitale di CHF __________. Componenti di questo pagamento di capitale sono le eccedenze individuali di CHF __________ e una parte del capitale di vecchiaia di CHF __________. L'assicurato quindi non aveva chiesto la divisione dell'avere di vecchiaia in LPP e sovraobbligatorio. La rendita era finanziata quindi del avere di vecchiaia LPP e in parte sovraobbligatorio.

 

c) __________: pensionamento al 01.06.2015

L'assicurato con opzione del 20.04.2012 ha chiesto una prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale (100%). Il 22 agosto 2014 ha chiesto diverse calcolazioni dalla convenuta. Il 23 ottobre 2014 in finis ha chiesto di convertire in rendita il capitale secondo la LPP, mentre pagare la parte sovraobbligatoria sotto forma di capitale.

Purtroppo i dipendenti incaricati del dossier dell'assicurato non erano attenti, così che né hanno informato l'assicurato che la sua richiesta non era prevista dal regolamento, né hanno negato il modo della corresponsione della prestazione di vecchiaia.

 

Avendo controllato tutti i casi di pensionamento con opzione di capitale, la convenuta ha constatato un solo caso con richieste di pagamento identiche a quelle dell'attore. Nel caso dell'assicurato __________ la convenuta ha erroneamente accettato i modi di pagamento richiesti.

 

Infatti l'art. 7.6.1 del regolamento è da citare più frequentemente per i fatti di riscossione anticipata per l'acquisto dì una proprietà d'abitazione o trasferimento dell'avere in caso di divorzio. (Queste regole ormai fanno parte della legislazione sulla previdenza professionale; verdi art. 22c LFLP).” (….) (doc. XLV)

 

                                         Ora, innanzitutto l’istruttoria non ha permesso di comprovare l’esistenza, di fatto sostenuta dalla fondazione convenuta, di una prassi, antecedente all’introduzione, nel gennaio 2014, dell’art. 7.6.1, che prevedeva che le domande di versamento della prestazione di vecchiaia in capitale venissero già trattate nelle modalità prescritte dall’art. 7.6.1. medesimo. Tale circostanza è stata peraltro esclusa anche dal datore di lavoro (cfr. doc. XL). Come già è stato esposto (cfr. consid. 2.7.3), a torto la convenuta tenta di sostenere che l’introduzione della nuova norma costituisse poco più di una precisazione formale di una pratica de facto già utilizzata. Questo almeno per quanto riguarda il tema oggetto della fattispecie, ossia il versamento della prestazione di vecchiaia in capitale.

 

                                         Ma l’istruttoria non ha consentito nemmeno di provare quanto affermato dall’attore, e cioè che in altri casi analoghi al suo la fondazione avesse permesso di percepire la prestazione di vecchiaia nelle modalità da lui richieste, ovvero nella forma della rendita per quanto relativo al capitale obbligatorio e, invece, del capitale in misura della parte sovraobbligatoria. Quanto esposto dalla convenuta - rimasto incontestato e del resto questo Tribunale non ha motivo per ritenere non veritiero quanto addotto, sulla base anche dei relativi documenti (cfr. doc. XLV e allegati) - ha permesso di appurare che successivamente al 2006 solo in quattro casi di pensionamento gli assicurati hanno chiesto di percepire la prestazione di vecchiaia sia sotto forma di rendita che di capitale. In realtà, la convenuta ha sottolineato che l'art. 7.6.1 del regolamento entra in applicazione più frequentemente per i fatti di riscossione anticipata per l'acquisto di una proprietà d'abitazione o di trasferimento dell'avere in caso di divorzio.

                                         Per tornare ai quattro casi, il primo, come esposto dettagliatamente dalla Fondazione nello scritto del 23 febbraio 2018 (doc. XLVI), riguarda un assicurato che a marzo 2016, vale a dire nello stesso periodo dell’attore, aveva chiesto un'opzione in capitale con modalità identiche a quelle dell'attore. Tuttavia, anche in questo caso la Fondazione direttamente o tramite __________, ha comunicato all’interessato l’impossibilità di procedere al versamento della prestazione di vecchiaia come richiesto, inviando pure a __________ il medesimo formulario per l'opzione in capitale che era stato inviato all’attore (allegato 1) (doc. XLVI/1). Tuttavia in seguito l’interessato aveva rinunciato alla domanda così come era stata inizialmente formulata, decidendo di rinunciare a percepire il capitale e optando solo per la rendita di vecchiaia (doc. XLVI/ 2). Tale caso risulta quindi di rilievo per la fattispecie solo nella misura in cui parrebbe comprovare anch’esso che la convenuta ha inteso applicare rigorosamente il nuovo art. 7.6.1.

 

                                         Per quanto riguarda invece gli altri tre casi, in quelli concernenti gli assicurati __________ (pensionato dal settembre 2013) e __________ (dal dicembre 2012), essi non avevano chiesto la divisione dell'avere di vecchiaia obbligatorio da quello sovraobbligatorio, restando in effetti la rendita finanziata dall’avere di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio, limitandosi a postulare solo il versamento di una parte dell’avere di vecchiaia (formato dalle eccedenze individuali e una parte del capitale di vecchiaia; cfr. doc. XLV).

Per contro nel caso concernente l’assicurato __________, pensionato dal giugno 2015, effettivamente l’assicurato ha chiesto, come AT 1, di convertire in rendita il capitale secondo la LPP, e di percepire la parte sovraobbligatoria sotto forma di capitale. Diversamente che nel caso dell’attore, la prestazione gli è infine stata erogata nelle modalità desiderate.

La convenuta sostiene tuttavia che il versamento della prestazione in tali modalità è avvenuto contravvenendo al regolamento, per errore dei dipendenti incaricati del dossier dell'assicurato (doc. XLV).

Ora, dall’esistenza di questo caso tuttavia l’attore non può trarre alcun diritto, non potendo segnatamente invocare alcuna violazione della parità di trattamento.

 

                                         In effetti, questo Tribunale evidenzia che la lamentela sulla presunta diversità di trattamento fra assicurati viene a cadere, non potendoci essere uguaglianza di trattamento fra assicurati qualora vi sia un'applicazione illegale di norme giuridiche.

                                         In proposito si osserva che in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa A. (K 31/03), il Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ribadito la propria costante giurisprudenza:

 

" (…) D'une façon générale, un administré ne peut pas invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur analogue à celle accordée illégalement à des tiers. En d'autres termes, il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité, à moins que l'autorité ne refuse de revenir sur sa pratique contraire à la législation (cf. p. ex. ATF 127 I 3 consid. 3a, 125 II 166 consid. 5 et 122 II 451 consid. 4a et les références)." (…)

 

In un’altra pronuncia STF I 265/01 del 31 marzo 2004 la Corte federale si è espressa come segue:

 

" Nach der Rechtsprechung geht der Grundsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung in der Regel der Rücksicht auf die gleichmässige Rechtsanwendung vor. Der Umstand, dass das Gesetz in andern Fällen nicht oder nicht richtig angewendet worden ist, gibt dem Bürger und der Bürgerin grundsätzlich keinen Anspruch darauf, ebenfalls abweichend vom Gesetz behandelt zu werden. Das gilt jedoch nur, wenn lediglich in einem einzigen oder in einigen wenigen Fällen eine abweichende Behandlung dargetan ist. Wenn dagegen die Behörden die Aufgabe der in andern Fällen geübten, gesetzwidrigen Praxis ablehnen, können der Bürger oder die Bürgerin verlangen, dass die gesetzwidrige Begünstigung, die Dritten zuteil wird, auch ihnen gewährt werde (BGE 126 V 392 Erw. 6a, 122 II 451 Erw. 4a, 115 Ia 83 Erw. 2, 115 V 238/239, je mit Hinweisen auf Lehre und Rechtsprechung).“

I 265/01

 

A determinate circostanze, e in particolare qualora non vengano violati altri interessi legittimi, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch’egli dell’illegalità. Questo può tuttavia avvenire solo ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e lascia intendere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge. Qualora però un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell’uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 p. 20; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 122 II 446 consid. 4a p. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

 

Per tornare alla fattispecie oggetto di disamina, non si può ritenere che nel caso della convenuta esistesse una prassi consolidata, successivamente all’introduzione dell’art. 7.6.1 (gennaio 2014), per la quale la convenuta derogasse da tale articolo del regolamento e erogasse le prestazioni di vecchiaia così come richiesto dall’attore (vale a dire computando la rendita soltanto sul capitale obbligatorio). Nemmeno, sulla base di quanto dichiarato dalla Fondazione, si può legittimamente ritenere che in futuro la stessa intenderà trattare le eventuali richieste di pagamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di versamento parziale in capitale senza rispettare l’articolo regolamentare. Per contro la convenuta, nell’unico caso in cui ha attribuito la prestazione di vecchiaia in modo non conforme al regolamento, quello concernente l’assicurato __________, ha affermato di aver agito per errore, ammettendo l'illegittimità di quanto effettuato.

Ne discende che l’attore non può pretendere che la sua richiesta di versamento della prestazione di vecchiaia venga evasa senza applicare correttamente l’art. 7.6.1, prevalendosi del fatto che in un solo caso trattato nel 2015, per errore, la prestazione di vecchiaia sia stata riconosciuta nelle modalità da lui auspicate.

 

                                         L’attore non può essere seguito nemmeno laddove fa valere una violazione dell’art. 53f LPP, ragione per cui modifiche sostanziali del contratto andrebbero annunciate 6 mesi prima della loro entrata in vigore, fatto questo che avrebbe permesso a __________ di dare disdetta del contratto. A ragione la convenuta fa valere che questa norma non concerne il rapporto tra assicurato e istituto di previdenza, ma esclusivamente quello tra quest’ultimo e la ditta affiliata. Mentre infatti il regolamento di previdenza disciplina il rapporto tra istituto di previdenza e gli assicurati (diritto a prestazioni, finanziamento), il contratto di affiliazione regola il rapporto tra il datore di lavoro e l’istituto di previdenza, ossia i diritti e gli obblighi dei due partner contrattuali (scadenze, premi, ecc.). Nulla dunque può l’attore dedurre da questa norma non solo poiché egli non è parte al contratto di affiliazione, ma anche perché l’art. 7.6.1 costituisce una modifica del regolamento, non una modifica del contratto di affiliazione. E questo a prescindere dalla circostanza che l’istruttoria ha messo in luce le modalità e le motivazioni che hanno portato alla disdetta del contratto d’affiliazione tra __________ e CV 1 (cfr. consid. 2.8).

 

Parimenti inammissibile è la censura dell’attore (cfr. petizione, punto 7) laddove richiama il principio per cui secondo il Tribunale federale (DTF 136 V 313) l’ammontare delle prestazioni regolamentari non può essere inferiore a quello a cui avrebbe avuto diritto il beneficiario della rendita tramite le prestazioni legali derivanti dal regime obbligatorio della previdenza professionale. Come è già stato detto sopra, la convenuta ha illustrato come detto requisito sia nel caso concreto ampiamente rispettato. In effetti l’assicurato al 1. dicembre 2016 disponeva di un capitale regolamentare di vecchiaia complessivo di fr. __________, mentre quello obbligatorio ammontava a fr. __________. La rendita regolamentare ammonterebbe a fr. __________ all’anno, a fronte di quella obbligatoria di fr. __________ (doc. V p. 12 e 16).

 

                                         Infine, sia soltanto in questa sede accennato che questo Tribunale non entra nel merito di una eventuale violazione, da parte del datore di lavoro, __________, dell’obbligo d’informare ai sensi dell’art. 331 cpv. 4 CO (cfr. consid. 2.7.1).

                                         In effetti, anche nell’ipotesi in cui una tale violazione dovesse essere ammessa, essa - a differenza del diritto di essere informati ai sensi dell’art. 86b cpv. 1 LPP che può essere fatto valere in via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP davanti a questo Tribunale (Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 73 LPP, n. 7, p. 72) – sarebbe da far valere in sede civile (cfr. STF 4A_300/2017 del 30 gennaio 2018, con oggetto: “contratto di lavoro; obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza”; con riferimento al rapporto tra LPP e CO cfr. anche Rudolph Streiff von Kaenel, Arbeitsvertragsrecht, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, Schulthess 2012; cfr. anche STCA 34.2017.31 del 5 aprile 2018 consid. 2.8).

 

                             2.10.   Ne discende che AT 1 ha diritto alle prestazioni di vecchiaia, dal 1. dicembre 2016, così come indicato dalla Fondazione convenuta (cfr. da ultimo doc. LVIII), vale a dire con versamento del capitale richiesto dall’assicurato di fr. __________ e della rendita di vecchiaia calcolata in applicazione dell’art. 7.6.1 del Regolamento valido dal 1° gennaio 2016. Il calcolo della rendita deve quindi avvenire non solo sull’avere di vecchiaia obbligatorio, ma deducendo l’ammontare del capitale versato (fr. __________) proporzionalmente dal capitale di vecchiaia complessivamente accumulato (di fr. __________). Dal capitale restante di fr. __________ (fr. __________ obbligatorio e fr. __________ sovraobbligatorio) risulta quindi una rendita di fr. __________ annui (cfr. doc. LVIII).

D’altra parte, laddove, nello scritto al TCA dell’8 maggio 2018 (doc. LVII), l’attore pretende il pagamento aggiuntivo di fr. __________ a titolo di eccedenze individuali, riferendosi al “Certificato previdenza professionale, valevole dal 1.1.1016”, tale richiesta non può essere accolta. In effetti, come si evince con chiarezza dal menzionato certificato di previdenza (e del resto anche da quello valevole dal 1. gennaio 2015, doc. 2), la prestazione d’uscita all’1. gennaio 2016, di fr. __________, è comprensiva delle eccedenze di fr. __________ (cfr. sul doc. 3: “Prestazione d’uscita al 01.01.2016 … di cui avere eccedenze __________”; la sottolineatura è della redattrice). Ne è comprensivo quindi anche l’“avere di vecchiaia prevedibile al 30.11.2016” di fr. __________ indicato nel medesimo certificato assicurativo (doc. 3). Tale circostanza appare del resto chiara avuto riguardo alla norma regolamentare sulle “Eccedenze e modo di attribuzione delle stesse” (art. 24.2.1 del Regolamento in vigore dal gennaio 2016), la quale dispone in sostanza che le eccedenze vengono assegnate sull’avere di vecchiaia sovraobbligatorio, disponendo che “le eccedenze, risultanti dal contratto di assicurazione sulla vita stipulato con l’CV 1, vengono assegnate annualmente sotto forma di versamento unico all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio di ogni persona assicurata”(doc. A/XIII).

Tale circostanza è peraltro sempre apparsa pacifica nelle precedenti prese di posizione tra le parti.

                                        

                                         L’attore ha inoltre segnalato, con scritto del 15 dicembre 2017 al TCA, che sino a quel momento, malgrado fossero ormai trascorsi tredici mesi dalla nascita del diritto alla rendita di vecchiaia, rispettivamente del diritto a riscuotere il capitale di vecchiaia sovraobbligatorio, nessuna delle due prestazioni era ancora stata erogata (doc. XXXVI). Confermandosi nel petitum della petizione, ha quindi ribadito la richiesta di versamento degli interessi di mora del 5% ex art. 104 CO. Ritiene infatti che fosse compito di CV 1 procedere con effetto dal 1. dicembre 2016  al pagamento della rendita di vecchiaia e pure del capitale della parte sovraobbligatoria (XLVIII). A suo avviso, dal momento che “sono giunti a scadenza (1. dicembre 2016) le prestazioni assicurate tornano applicabili le norme del CO e non quelle fissate dal CF in materia LPP” (cfr. doc. XLVIII).

 

Dal canto sua la convenuta contesta tale assunto, rilevando quanto segue:

 

" (…) Con scritto della convenuta del 28 ottobre 2016 abbiamo chiesto all’attore di consegnarci un'opzione conforme al regolamento. Dopo di questo ci è stata inoltrata la domanda dell’attore. In questa situazione e senza un'indicazione concreta, ci era impossibile effettuare un pagamento. L'attore mai ci ha chiesto un pagamento anticipato e provvisorio, che avremmo senz'altro analizzato. Per la scadenza e gli interessi di mora rimandiamo agli art. 26.3.1 e 26.4.1 del regolamento. Sia le rendite sia il capitale di vecchiaia scadono 4 settimane dopo che i documenti  necessari alla giustificazione della pretesa sono stati inoltrati. Senza l’opzione valido, le prestazioni non possono scadere. Se il Tca inaspettatamente accogliesse la domanda e pure la scadenza delle prestazioni, come tasso d'interesse dovuto sarebbe applicabile il tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale per l'avere di vecchiaia.” (doc. XLV)

 

                                         Ora, di principio il diritto alle prestazioni di vecchiaia insorge, in analogia con la legislazione in materia di AVS (cfr. l’art. 21 cpv. 2 LAVS), il primo giorno successivo a quello in cui l’assicurato ha compiuto l’età prevista per il pensionamento. Da questo momento è subentrato l’evento assicurativo età (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit, n. 736). La prestazione è esigibile nel momento in cui insorge il diritto alla prestazione di vecchiaia, di regola dunque il primo giorno del mese successivo il raggiungimento dell’età di pensionamento.

                                         Le prestazioni in capitale (nel caso ci sia l’opzione in capitale dell’avere di vecchiaia) sono pretese regolamentari con una scadenza definita: ne consegue che con il sopraggiungere di questo giorno l’istituto di previdenza si trova automaticamente in mora, senza che sia necessario che la persona assicurata proceda ad un’interpellazione ed è quindi tenuto a versare gli interessi di mora (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit., n. 780 e n. 1079; Stauffer, Rechtsprechung, op. cit., all’art. 37 p. 129; Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 37 n. 11 e 12 e all’art. 11 n. 15). Per quanto riguarda invece le rendite della previdenza professionale, secondo la giurisprudenza gli interessi di mora sono dovuti, anche in caso di loro tardivo pagamento, solo a far tempo dall’esecuzione forzata rispettivamente dall’introduzione della causa secondo l’art. 105 CO per il quale il debitore (e quindi l’istituto di previdenza) deve versare gli interessi di mora dal giorno in cui si è proceduto contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit., n. 1079; DTF 119 V 131).

                                         La dottrina si è espressa in proposito criticamente, osservando come tale prassi risulti di fatto vantaggiosa per gli istituti di previdenza morosi. In effetti, diversamente che nell’ambito del contratto di assicurazione privato (dove giusta l’art. 41 LCA “Il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro settimane dopo che l'assicuratore abbia ricevuto le informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa”) un mancato agire o la tardata resa di decisioni non porta automaticamente al pagamento di alcun tasso d’interesse di mora. Inoltre gli istituti di previdenza approfittano anche del fatto di non essere sottoposti all’applicazione della LPGA, considerato come giusta l’art. 26 cpv. 2 LPGA “sempre che l’assicurato si sia attenuto all’obbligo di collaborare, l’assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto”. (cfr. in argomento Stauffer, Berufliche Vorsorge, op. cit. n. 1079).

 

Per quanto riguarda il tasso di interesse di mora, il diritto della previdenza professionale regola le conseguenze del ritardo soltanto nel caso del tardivo versamento della prestazione di libero passaggio (art. 2 cpv. 4 LFLP, art. 7 OFLP). Nell’evenienza di un tardivo versamento di prestazioni regolamentari (rendita o capitale) non esiste per contro alcuna disposizione legale. Per il Tribunale Federale, se il regolamento dell’istituto di previdenza non contiene alcuna regola, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CO, è dovuto un interesse di mora del 5% (cfr. SVR 2012 BVG n. 44 consid. 6; Stauffer, Rechtsprechung, op. cit, all’art. 37 p. 129). Considerato come si tratti di una norma dispositiva, gli statuti o il regolamento possono tuttavia prevedere un tasso più basso (cfr. DTF 119 V 131, 117 V 349).

 

Nella fattispecie, la convenuta richiama il tenore del proprio Regolamento che prevede quanto segue:

 

" 26 Versamento delle prestazioni

(….)

26.3 Scadenza

26.3.1

La prima rendita, come pure ogni altro versamento subordinato alla presentazione di ulteriori documenti, è pagabile quattro settimane dopo che i documenti necessari alla giustificazione della pretesa sono stati inoltrati.

26.3.2

Sono riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni con i fondi della previdenza professionale (cifra 25).

26.4 Tasso d'interesse

26.4.1

Dopo 30 giorni dalla ricezione dei dati occorrenti fino al trasferimento delle prestazioni d'uscita esigibili, la Fondazione accredita il tasso d'interesse di mora fissato dal Consiglio federale. Alle rimanenti prestazioni esigibili è applicabile il tasso d'interesse fissato dal Consiglio federale per l'avere di vecchiaia.”

 

Nella fattispecie, alla luce dei principi suenunciati, a mente di questo Tribunale la prestazione di vecchiaia (rendita e capitale) a favore dell’attore è divenuta esigibile a far tempo dal 1° dicembre 2016, allorquando egli ha raggiunto l’età di pensionamento. Da questo momento, che coincide con l’introduzione della petizione oggetto della presente procedura, decorrono quindi gli interessi di mora.

A questo momento del resto la convenuta disponeva di tutti i dati necessari al versamento delle prestazioni. In effetti, l’assicurato ha formulato la sua richiesta, intesa a percepire sia una rendita di vecchiaia che un capitale, per la prima volta con la lettera raccomandata del 3 marzo 2016 (doc. A/VI). In seguito ai dianzi evocati contatti avuti successivamente con la convenuta (cfr. consid. 2.2. e 2.7.2), l’assicurato ha confermato formalmente la sua richiesta nuovamente con lettera 16 settembre 2016 alla convenuta, indicando pure il conto corrente postale su quale provvedere al versamento e allegando pure la dichiarazione di assenso della moglie (munita di formale autenticazione notarile; doc. A/IX).

Del resto, anche volendo considerare quanto prescritto dall’art. 26.3.1 del Regolamento, non è possibile concludere che, non avendo l’assicurato presentato - per i noti motivi - il formulario “opzione di capitale” inviatogli dalla convenuta (doc. A/VIII), la scadenza delle prestazioni sia stata dilazionata nel tempo. In effetti, per quanto riguarda il versamento della rendita alla convenuta null’altro occorreva se non il conto sul quale procedere al versamento. E per quanto riguarda il capitale, oltre a tale indicazione serviva unicamente, in applicazione del già dianzi menzionato art. 10.3 (Capitale di vecchiaia) del Regolamento (cfr. consid. 2.4), “una relativa richiesta scritta prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia” e il “consenso scritto del coniuge (per le persone aventi diritto coniugate) o del partner convivente registrato (in caso di unione domestica registrata)”. Entrambi i requisiti sono stati ossequiati dall’attore, ragione per cui la sua richiesta di capitale è da ritenere validamente e tempestivamente formulata al più tardi con lo scritto del 16 settembre 2016. Sia ricordato che del resto il medesimo art. 10.3 prevede l’estinzione della domanda di capitale unicamente nel caso in cui “la Fondazione non è in possesso di tale consenso scritto del coniuge risp. del partner convivente registrato prima dell'inizio del versamento della rendita di vecchiaia” (cfr. consid. 2.4).

A torto pertanto la fondazione convenuta vorrebbe, cadendo peraltro in un eccesso di formalismo, far dipendere la scadenza delle prestazioni di vecchiaia dal mancato invio del formulario “opzione di capitale” che aveva sottoposto, invano, per compilazione all’attore. Aperto il tema di sapere se un istituto di previdenza possa far dipendere l’esigibilità di prestazioni di vecchiaia dalla presentazione di documenti, e, quindi, da requisiti meramente formali (cfr. l’art. 37 cpv. 4 lett. b LPP; cfr. al consid. 2.6; cfr. Riemer/Riemer-Kafka, op. cit., § 7 n. 11 che sottolinea che, almeno per quanto riguarda le prestazioni obbligatorie, il Regolamento non può introdurre ulteriori presupposti formali), nel caso particolare tale pretesa appare inammissibile considerato come un simile requisito di forma non viene nemmeno previsto dal Regolamento applicabile. Abbondanzialmente, l’allegazione appare ulteriormente pretestuosa ove si consideri che l’istruttoria ha permesso di stabilire che nel caso di un altro assicurato nell’ottobre 2014 la Fondazione ha confermato di tener buona una richiesta di riscuotere il capitale di vecchiaia formulata dall’interessato con una semplice lettera anziché col - già in vigore a quell’epoca - modulo “opzione di capitale” (cfr. doc. XXXVI/B2, XXXIV/1 e 3).

 

                                         La convenuta non può contestare di essere caduta in mora con effetto dal 1. dicembre 2016 nemmeno sostenendo di essere stata impossibilitata a pagare, vista la vertenza venuta in essere con l’attore, al quale, a suo dire, sarebbe spettato di chiedere un pagamento, almeno parziale, delle prestazioni in attesa di chiarire la situazione. Nel suo ruolo d’istituto di previdenza, al quale incombe il dovere di dar seguito nel migliore dei modi ai compiti che la legge le affida, ovverossia nell’ambito dell’applicazione della previdenza professionale, la convenuta avrebbe dovuto, senza dubbio successivamente all’invio dello scritto 28 ottobre 2016 (con il quale la Fondazione ha invitato nuovamente l’attore a compilare e inoltrare, entro il 15 novembre 2016, il formulario apposito per l’opzione in capitale, doc. A/XV) e alla mancata reazione da parte dell’assicurato, attivarsi per assicurare almeno un pagamento parziale delle prestazioni (sul conto corrente indicato dall’interessato) o almeno formulare una proposta in tal senso, con riserva di poi procedere alle dovute correzioni e compensazioni sula base della sentenza di questo Tribunale.

 

Pe quanto riguarda il tasso di interesse applicabile, la Fondazione ha fatto uso della facoltà, riconosciuta dalla giurisprudenza ricordata sopra, di inserire nel proprio Regolamento un norma in materia di interessi. L’art. 26.4.1, che si riferisce inequivocabilmente al caso in cui la Fondazione si trovi in mora con il versamento delle prestazioni, stabilisce l’applicabilità del “tasso d’interesse fissato dal Consiglio Federale per l’avere di vecchiaia”. Il riferimento è quindi all’art. 15 LPP e art. 12 OPP2 che fissa il saggio minimo d’interesse da corrispondere sull’avere di vecchiaia.

Sulle prestazioni dovute all’attore saranno quindi da accreditare, a far tempo dal 1. dicembre 2016, momento in cui l’attore ha promosso la presente causa, interessi di mora al tasso dello 1.25% per il 2016 e del 1% per il periodo successivo al 1. gennaio 2017. Qualora naturalmente i tassi applicati dalla Fondazione convenuta fossero maggiori (come sembrerebbe di intendere dal prospetto di calcolo allestito in data 4 maggio 2018, doc. LVIII/1), saranno dovuti questi ultimi.

Sulle singole rendite mensili gli interessi saranno dovuti a far tempo dalla scadenza di ciascuna di esse.

 

                             2.11.   Visto l'esito della procedura AT 1 risulta vittorioso in causa solo per quanto riguarda il diritto a percepire interessi di mora sulla prestazione di vecchiaia che gli è dovuta dal 1. dicembre 2016. Per il resto, la petizione deve essere respinta.

                                         Per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo gli art. 73 cpv. 2 LPP e art. 20 cpv. 1 LPTCA la procedura è di principio gratuita.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   La petizione è parzialmente accolta.

                                         § CV 1 è tenuta a versare a AT 1 una rendita di vecchiaia di fr. __________ annui dal 1. dicembre 2016 e un capitale unico di vecchiaia di fr. __________, oltre ad interessi, su entrambe le prestazioni, del 1.25% in relazione al mese di dicembre 2016 e in seguito dell’1% conformemente ai considerandi.

                                     

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                        

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti